Articolo 3 della Legge 28 febbraio 1986, n. 45
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 marzo 1986
Art. 3. 1. Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell' articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , come sostituito dall' articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , si applicano anche ai soci di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attivita' previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all' articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 . I soci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e per essi non sono richiesti l'iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l'esercizio dell'attivita'.
2. L' articolo 2, primo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 2 marzo 1986
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