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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2548 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Maria Militello Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2124 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ) ivi residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina via Della Zecca n. 44 presso lo studio dell'avv. Enza De Rango ) che la rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec: Email_1
fax: 0909214744; PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc.: , ivi residente in [...] - C.F._3
Camaro, elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Mille n.243, presso lo studio dell'Avv. PP Maisano (cod. fisc.: - C.F._4
pec: , che lo rappresenta e difende in Email_2
virtù di procura in atti, procuratore che ha dichiarato di voler ricevere gli
1 avvisi e le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. 090/683282, o mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PARTE RESISTENTE Email_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.05.2024, premesso che in Parte_1
data 20.07.2006 a Messina aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Controparte_1
detto Comune al n. 430 parte 2 serie A anno 2006); che dal matrimonio era nato in data [...] un figlio di nome PP;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del 25.09.2023; che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi e che fossero confermate le condizioni della separazione consensuale di seguito riportate:
“• Il figlio minore PP è affidato a entrambi i genitori con allocazione dello stesso presso l'immobile adibito a casa coniugale e sito in Messina via Cianciolo n. 202, ove coabiterà con la madre. • Anche per l'effetto, la casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre della IG.ra , Parte_1 sarà assegnata a essa . • Il IG. Parte_1 Controparte_1
corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
minore, la somma mensile e. 250,00, soggetta ad adeguamento ISTAT e da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese. • Il IG. CP_1
corrisponderà alla moglie, priva di redditi, la somma mensile di e.
[...]
200,00, a titolo di mantenimento, soggetta ad adeguamento ISTAT e da
2 corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese. • Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie nell'interesse del figlio PP”.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 26.06.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 09.11.2024 si costituiva il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e faceva presente che sulle altre questioni le parti avevano raggiunto un accordo.
All'udienza dell'11.11.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano che il tribunale volesse dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti con atto dalle stesse sottoscritto intitolato
“verbale di udienza” e depositato telematicamente il 09.11.2024 unitamente alla comparsa di costituzione del resistente. I coniugi personalmente presenti ribadivano la volontà di divorziare alle suddette condizioni e che non si erano riconciliate dopo la separazione.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti con atto dalle stesse sottoscritto intitolato “verbale di udienza” e depositato telematicamente il 09.11.2024 unitamente alla comparsa di costituzione del resistente.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
3 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 19/25.09.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme
4 imperative o pregiudizievoli per la prole. Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più IGnificativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.05.2024, da nei Parte_1
confronti di mutata in istanza congiunta di Controparte_1
divorzio all'udienza dell'11.11.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina in data 20.07.2006 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 430 parte 2 serie A anno 2006, da nato a [...] il Controparte_1
02.07.1976 e da nata a [...] il [...] Parte_1
5 alle condizioni concordate dalle parti con atto dalle stesse sottoscritto intitolato “verbale di udienza” e depositato telematicamente il 09.11.2024 unitamente alla comparsa di costituzione del resistente;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, il 12/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Maria Militello Giudice riunito in Camera di ConIGlio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.2124 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...] Parte_1
( ) ivi residente in [...] ed C.F._1
elettivamente domiciliata in Messina via Della Zecca n. 44 presso lo studio dell'avv. Enza De Rango ) che la rappresenta e C.F._2
difende per procura in atti, la quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: pec: Email_1
fax: 0909214744; PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], cod. Controparte_1
fisc.: , ivi residente in [...] - C.F._3
Camaro, elettivamente domiciliato in Messina, Via dei Mille n.243, presso lo studio dell'Avv. PP Maisano (cod. fisc.: - C.F._4
pec: , che lo rappresenta e difende in Email_2
virtù di procura in atti, procuratore che ha dichiarato di voler ricevere gli
1 avvisi e le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n. 090/683282, o mediante e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PARTE RESISTENTE Email_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.05.2024, premesso che in Parte_1
data 20.07.2006 a Messina aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile di Controparte_1
detto Comune al n. 430 parte 2 serie A anno 2006); che dal matrimonio era nato in data [...] un figlio di nome PP;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del 25.09.2023; che erano decorsi i termini di legge per la procedibilità della domanda di divorzio senza che i coniugi si fossero riconciliati;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciato il divorzio dei coniugi e che fossero confermate le condizioni della separazione consensuale di seguito riportate:
“• Il figlio minore PP è affidato a entrambi i genitori con allocazione dello stesso presso l'immobile adibito a casa coniugale e sito in Messina via Cianciolo n. 202, ove coabiterà con la madre. • Anche per l'effetto, la casa coniugale, di proprietà esclusiva della madre della IG.ra , Parte_1 sarà assegnata a essa . • Il IG. Parte_1 Controparte_1
corrisponderà alla IG.ra , a titolo di mantenimento del figlio Parte_1
minore, la somma mensile e. 250,00, soggetta ad adeguamento ISTAT e da corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese. • Il IG. CP_1
corrisponderà alla moglie, priva di redditi, la somma mensile di e.
[...]
200,00, a titolo di mantenimento, soggetta ad adeguamento ISTAT e da
2 corrispondersi entro il giorno cinque di ciascun mese. • Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50% ciascuno, a sostenere le spese straordinarie nell'interesse del figlio PP”.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 26.06.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 09.11.2024 si costituiva il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e faceva presente che sulle altre questioni le parti avevano raggiunto un accordo.
All'udienza dell'11.11.2024 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., i procuratori delle parti chiedevano che il tribunale volesse dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti con atto dalle stesse sottoscritto intitolato
“verbale di udienza” e depositato telematicamente il 09.11.2024 unitamente alla comparsa di costituzione del resistente. I coniugi personalmente presenti ribadivano la volontà di divorziare alle suddette condizioni e che non si erano riconciliate dopo la separazione.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e riservava, quindi, di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio alle condizioni concordate dalle parti con atto dalle stesse sottoscritto intitolato “verbale di udienza” e depositato telematicamente il 09.11.2024 unitamente alla comparsa di costituzione del resistente.
Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
3 149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi di separazione consensuale con l'emissione del decreto di omologa, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da sei mesi in caso di separazione consensuale o da un anno nel caso di separazione giudiziale e sia ininterrotto sin dall'udienza presidenziale nella quale il presidente del
Tribunale, preso atto, nella separazione consensuale, della volontà dei coniugi di separarsi consensualmente, o preso atto, nella separazione giudiziale, della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di Messina con decreto del 19/25.09.2023 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. I ricorrenti hanno, poi, dichiarato di non essersi riconciliati dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ.
19/11/2010 n. 23510).
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata. Le condizioni di divorzio contenute nell'accordo raggiunto dalle parti regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme
4 imperative o pregiudizievoli per la prole. Va, d'altronde, osservato che il divorzio a domanda congiunta costituisce uno dei momenti più IGnificativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichino i presupposti indicati dalla legge, ciascun coniuge ha diritto a chiedere il divorzio, ha attribuito al consenso prestato dai coniugi un ruolo centrale per il conseguimento degli effetti della pronuncia di divorzio, attribuendo al Tribunale solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di divorzio con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità di dette condizioni agli interessi dei figli minori.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio con ogni conseguenziale statuizione.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 24.05.2024, da nei Parte_1
confronti di mutata in istanza congiunta di Controparte_1
divorzio all'udienza dell'11.11.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto nel Comune di Messina in data 20.07.2006 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 430 parte 2 serie A anno 2006, da nato a [...] il Controparte_1
02.07.1976 e da nata a [...] il [...] Parte_1
5 alle condizioni concordate dalle parti con atto dalle stesse sottoscritto intitolato “verbale di udienza” e depositato telematicamente il 09.11.2024 unitamente alla comparsa di costituzione del resistente;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di ConIGlio della 1° sez. civile, il 12/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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