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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/08/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore dr. Elisabetta Tarquini Consigliera dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al n. 441/2024 ossa da
Parte_1
appellante nei confronti di
Controparte_1
Avv. Diego Vaccaro appellata
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Siena, Giudice del Lavoro, n. 483 del 2024, pubblicata in data 5.7.2024. All'udienza del 10 luglio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso al Tribunale di Siena, l'odierna appellata, premesso di essere docente di ruolo dal 2012 e di avere prestato servizio prima di tale data sulla base di ripetuti contratti di lavoro a termine, ha rivendicato il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo (dal 1979, pari a 7 anni, 8 mesi e 19 giorni) ai fini della ricostruzione della carriera.
Il Tribunale di Siena, dopo aver disposto apposita CTU per verificare se l'anzianità di servizio riconosciuta alla docente in base alle norme di legge che regolano la materia fosse inferiore a quella spettante ad un docente assunto sin dal principio a tempo indeterminato, ha accolto la domanda della ricorrente, come da dispositivo. Quanto alla eccezione di prescrizione che il aveva sollevato, il Parte_1
Tribunale, dopo aver premesso che: “la domanda di condanna deve essere accolta nei limiti della prescrizione quinquennale” ha tuttavia respinto l'eccezione in quanto il non aveva provato la notificazione o comunque Parte_1 la ricezione del decret ruzione alla ricorrente, al fine di far scattare la decorrenza del termine prescrizionale. In altre parole, il primo Giudice, citando una sentenza della Corte d'Appello di Torino, ha ritenuto che la docente si trovasse nella impossibilità di far valere diritti retributivi derivanti dal decreto di ricostruzione di carriera prima del decorso del termine previsto dalla legge (ossia prima della conferma in ruolo, al termine dell'anno di prova e prima del termine previsto per la decisione sulle istanze di ricostruzione della carriera, legge 107 del 2015).
Ha condannato il al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso tale sentenza propone appello il con due motivi: Parte_1
1) Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. per quanto attiene alla prescrizione dei diritti economici. Secondo il , Parte_1 la prescrizione decorre dal giorno dell'insorgere del diritto, tramite la maturazione delle singole poste patrimoniali e da quel momento deve essere effettuato il calcolo del tempo e l'eventuale sussistenza di atti interruttivi validi. In ogni caso, secondo il , considerato che la Parte_1 stessa docente in primo grado aveva prodotto il decreto di ricostruzione della carriera, anche seguendo il ragionamento del Tribunale, lo stesso non poteva che ritenersi pienamente conosciuto dalla lavoratrice.
2) Con il secondo motivo, il censura la sentenza appellata per non Parte_1 avere compiuto il giudizio di comparazione tra il riconoscimento del pre- ruolo operato secondo le disposizioni di legge e quello che sarebbe spettato se la appellata fosse stata assunta stabilmente sin dall'inizio. In particolare, secondo il primo parametro, alla IA è stata riconosciuta una anzianità di 8 anni a 4 mesi dei quali 7 anche a fini giuridici. Sulla base della domanda, alla stessa potevano essere riconosciuti 7 anni e 8 mesi a fini giuridici ed economici. Considerando, in questo secondo caso, la prescrizione non vi sarebbe quindi un trattamento peggiorativo in applicazione delle previsioni di legge.
Si è costituita in giudizio la docente appellata, , ed ha Controparte_1 chiesto il rigetto del secondo motivo d'appello. Quanto al primo motivo d'appello, anche ai fini della regolazione delle spese del presente giudizio, la appellata aderisce all'e one di prescrizione quinquennale delle differenze retributive sollevata dal . Espone che il ricorso, Cont primo atto interruttivo, è stato notificato in data 5 settembre 2022 (note finali, deposito ricorso notificato), per cui sono prescritte le sole le differenze stipendiali antecedenti al 5 settembre 2017.
Così riassunti i termini della controversia e le difese delle parti, l'appello secondo la Corte è fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
Logicamente preliminare è il secondo motivo d'appello che attiene al merito della pretesa della docente oggi appellata.
Come detto, il Tribunale di Siena ha r aver svolto la CTU, che l'anzianità di servizio riconosciuta alla in sede di immissione in CP_1 ruolo fosse deteriore rispetto a quella che la stessa avrebbe maturato se fosse stata assunta stabilmente sin dall'inizio del rapporto.
Questo accertamento contabile non è stato oggetto di specifica contestazione in appello e può, dunque, ritenersi definitivo.
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi ormai affermati in modo consolidato dalla Corte di Cassazione, sin dalla sentenza n. 31150 del 2019, con la quale la S.C., dopo aver affermato l'operatività anche in questa materia del principio di non discriminazione, che non risulta esclusa dall'avvenuta stabilizzazione del rapporto, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato.
Al riguardo, secondo la Corte, non può ritenersi che, nell'operare il raffronto tra le due situazioni, si debba tener conto del fatto che eventuali crediti della docente siano prescritti. Questo perché il raffronto riguarda il diverso criterio di riconoscimento dei servizi pre-ruolo e non direttamente gli aspetti economici che ne derivano.
È bene qui ricordare che, secondo la S.C. (ord. 15840 del 2024): Questa Corte ha già affermato (v. Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022) che l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità. Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio del servizio preruolo è distinto da quello dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”). Ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto della ricostruzione della carriera che, sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr. Cass. n. 9022/1991; Cass. n. 36/1993; Cass. n. 8430/1996; Cass. n. 4076/2004; Cass. n. 15893/2007; Cass. n. 16958/2009; Cass. 2232/2020 cit.; si veda anche, con specifico riguardo alla ricostruzione della carriera, Cass. n. 31149/2019). L'anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v. Cass. n. 10219/2020; Cass., Sez. Un., n. 36197/2023).
In questo senso, considerato che il Tribunale ha accertato che alla ricorrente era stata riconosciuta una anzianità di servizio inferiore a quella che sarebbe derivata dall'accreditamento dell'intero servizio pre-ruolo, il secondo motivo d'appello non pare fondato.
Tornando al primo motivo, è ben vero che la prescrizione opera sulle differenze retributive ma non sulla maturazione del livello stipendiale, ma indubbiamente il riconoscimento delle differenze retributive deve qui essere circoscritto nei limiti della prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c..
E non si può dubitare che il beneficio economico richiesto con il ric o grado (nelle conclusioni del ricorso si richiede la condanna del al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente alla differenza stipendiale spettante in virtù del nuovo riconoscimento) e riconosciuto con la sentenza appellata abbia natura retributiva.
Sembra quindi alla Corte che a tale diritto di credito non possa che applicarsi la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..
Da condividere, inoltre, la tesi secondo la quale la prescrizione dei crediti retributivi, in ambito di pubblico impiego, decorre anche in caso di rapporti precari non ricorrendo nei confronti della P.A. quella situazione di metus del lavoratore per la quale la giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, ha ritenuto che la prescrizione non dovesse decorrere in costanza di rapporto di lavoro non stabile e garantito.
La questione, a ben guardare, attiene al dies a quo della prescrizione.
Secondo il Tribunale, come detto, la prescrizione non sarebbe maturata in quanto il non aveva provato la notificazione o comunque la ricezione Parte_1 del decre truzione alla ricorrente, al fine di far scattare la decorrenza del termine prescrizionale. E questo perché, prima di tale atto, la docente si sarebbe trovata nella impossibilità di far valere le eventuali pretese economiche.
Secondo parte appellante, invece, la prescrizione decorre dal giorno dell'insorgere del diritto, tramite la maturazione delle singole poste patrimoniali.
Orbene, sul punto sembra alla Corte fondata l'osservazione del Parte_1 secondo la quale: Ad ogni modo, l'odierna appellata ha prodotto il ricostruzione e ciò può ritenersi sufficiente a provare la sua piena conoscenza, anche in conformità al principio generale del raggiungimento dello scopo, utile ad escludere la sussistenza di un ulteriore onere in capo all'Amministrazione volto a provare l'avvenuta notifica del decreto. Del resto, come detto, la stessa appellata, nel costituirsi in appello, ha precisato di avere “comunicato già in precedenza all'amministrazione scolastica la piena disponibilità a riconoscere e aderire, come in effetti aderisce con la presente memoria di costituzione, alla e ione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive sollevata dal (all. 07 - mail avv. Vaccaro e riscontro avv. Cont
Cavalli). Il ricorso, primo atto interruttivo, è stato notificato in data 5 settembre 2022 (note finali, deposito ricorso notificato), per cui sono prescritte le sole le differenze stipendiali antecedenti al 5 settembre 2017”.
In definitiva, l'appello del appare fondato per quanto riguarda la Parte_1 prescrizione quinquennale urata sulle pretese economiche derivanti dal diverso riconoscimento dell'anzianità di servizio, come ammesso anche dalla parte appellata.
Entro questo limiti va parzialmente riformata la sentenza impugnata.
La riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado.
Orbene, considerando l'esito del giudizio, in gran parte favorevole alla docente appellata e la condotta processuale della stessa la quale ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, le spese del doppio gr compensate per 1/3 mentre, per i restanti 2/3 sono a carico del , Parte_1 secondo la norma della soccombenza.
Ai sensi del DM 147 del 2022, le spese si liquidano per l'intero, secondo il valore indeterminato della causa, nei minimi, in € 3.809,00 per il primo grado, con istruttoria ed € 3.473,00 per l'appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata:
Dichiara dovute alla le differenze stipendiali di cui alla sentenza CP_1 appellata nei limiti d izione quinquennale e, quindi, a partire dal 5 settembre 2017.
Conferma, per il resto, la sentenza appellata.
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio in misura pari ad 1/3 e condanna il al pagamento dei restanti 2/3, con distrazione. Parte_1
Liquida l'intero ,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 10 luglio 2025 Il Presidente estensore
Flavio Baraschi