TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3493/2024 R.V.G., e promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PIMPO ANTONINA che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024, e , Parte_1 Parte_2
esponevano che, con sentenza n. 435/2017, emessa dal Tribunale nell'ambito del procedimento n.
7106/2016 era stato pronunziato il divorzio e che tra le altre condizioni era stato stabilito a carico del marito l'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad euro
300,00 mensili da corrispondere alla signora (nonna materna presso la quale Parte_3 erano collocati entrambi i figli) entro il giorno 5 di ogni mese. Poichè entrambi i figli, oggi maggiorenni, hanno raggiunto l'autonomia economica, chiedevano che fosse revocato detto obbligo.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato - non avendo le parti chiesto congiuntamente la fissazione della udienza e non essendo necessario richiedere chiarimenti - disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data .
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica, con revoca dell'obbligo in capo al di versare alla il contributo per il Parte_2 Parte_3 mantenimento dei figli della coppia.
Invero, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse superiore della prole, avendo dichiarato le parti che entrambi i figli sono autonomi.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile a modifica delle condizioni del divorzio dispone come richiesto congiuntamente dalle parti in ricorso e riportato in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
20/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
2
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice,
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3493/2024 R.V.G., e promossa
D A
, c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. PIMPO ANTONINA che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Modifica delle condizioni del divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/10/2024, e , Parte_1 Parte_2
esponevano che, con sentenza n. 435/2017, emessa dal Tribunale nell'ambito del procedimento n.
7106/2016 era stato pronunziato il divorzio e che tra le altre condizioni era stato stabilito a carico del marito l'obbligo del versamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli pari ad euro
300,00 mensili da corrispondere alla signora (nonna materna presso la quale Parte_3 erano collocati entrambi i figli) entro il giorno 5 di ogni mese. Poichè entrambi i figli, oggi maggiorenni, hanno raggiunto l'autonomia economica, chiedevano che fosse revocato detto obbligo.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato - non avendo le parti chiesto congiuntamente la fissazione della udienza e non essendo necessario richiedere chiarimenti - disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data .
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di modifica, con revoca dell'obbligo in capo al di versare alla il contributo per il Parte_2 Parte_3 mantenimento dei figli della coppia.
Invero, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né con l'interesse superiore della prole, avendo dichiarato le parti che entrambi i figli sono autonomi.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile a modifica delle condizioni del divorzio dispone come richiesto congiuntamente dalle parti in ricorso e riportato in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
20/12/2024.
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
2