CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.214/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Paolo Maria STORANI
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLATA)
Contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro PICARELLI P.IVA_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLANTE)
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione
n. 32458/2023. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Della società attrice in riassunzione: «Piaccia alla Corte di Appello di Ancona adìta in fase di rinvio, contrariis rejectis,
1. in accoglimento dell'opposizione presentata dalla Parte_2 emettere declaratoria di revoca e di radicale e originaria infondatezza del decreto ingiuntivo illegittimamente concesso allo in totale assenza dei CP_2 presupposti di ragione e di legge, sempre senza alcun inversione dell'onere probatorio che incombe ei cui dicit dal momento che all'opponente compete la posizione tipica del convenuto sostanziale, rendendo nullo quel decreto ingiuntivo
n. 248/'06 – 100263 R.G. Tribunale Ancona;
2. condannare l'intimato alla restituzione di tutte le somme che la Parte_2 ha dovuto pagare per evitare l'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di
[...] precetto del 25 ottobre 2018, che si indicano in €. 36.024,17 oltre accessori maturati e maturandi ai sensi dell'art. 1284, comma 4°, c.c.;
3. condannare, infine, l'intimato alla corresponsione di spese e competenze, oltre accessori, per entrambi i gradi di merito e per quello di legittimità, liquidandoli secondo il compenso per fasi».
Del convenuto in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- respingere tutte le richieste formulate da controparte nell'atto di citazione in riassunzione perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate o con qualsivoglia altra statuizione, e per l'effetto
- accogliere le conclusioni già formulate dallo nei precedenti gradi CP_2 di giudizio, e quindi, confermando la sentenza n. 1488/2018 della Corte di Appello di Ancona, Voglia:
a) Accertare e dichiarare dovuta a Controparte_1 la somma di Euro 19.800,00, già richiesta in sede monitoria Controparte_1
e nei giudizi di primo e secondo grado, confermando, altresì, il decreto n.
248/2006 emesso dal Tribunale di Ancona in data 20.03.2006, per le causali di
pagina 2 di 10 cui in narrativa, e conseguentemente respinga la domanda di restituzione delle somme formulata da controparte nell'atto di citazione in riassunzione;
b) condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che apparirà di giustizia all'Ecc.ma Corte adita.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, si opus, che l'Ill.ma Corte di Appello adita richieda la trasmissione dei fascicoli di primo, secondo grado e Cassazione.
Con integrale vittoria di spese e competenze di causa di tutti i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
I) Con sentenza n. 79/2011 il Tribunale di Ancona (ex sezione distaccata di
Osimo) ha accolto l'opposizione proposta da ed ha revocato il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti della società stessa per il pagamento di €. 19.800,00 a favore di Parte_3
, a titolo di compenso per l'assistenza prestata nello
[...] svolgimento della trattativa finalizzata ad ottenere un finanziamento bancario.
II) A seguito della impugnazione proposta da
[...]
, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza Parte_3
n.1488/2018, in accoglimento dell'appello, ha respinto l'opposizione ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando a rifondere Parte_2 alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
III) La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 32458/2023, pubblicata il
22.11.2023, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto da – Parte_2 basato sulla dedotta violazione dei canoni ermeneutici relativi all'interpretazione dei contratti - e ritenendo assorbiti gli altri due, ha cassato la predetta sentenza in relazione al motivo accolto ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
pagina 3 di 10 IV) Con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.2.2024 la
[...]
riepilogata la vicenda processuale e richiamato quanto statuito Parte_1 dalla Suprema Corte con la ordinanza citata, ha chiesto di accogliere le domande già formulate e la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello.
V) Si è costituito lo Parte_3 chiedendo la reiezione delle istanze avversarie e, riportandosi alle richieste già articolate, ha domandato la conferma della sentenza n. 1488/2018 della Corte di
Appello di Ancona e quindi di accertare come dovuta la somma di €. 19.800,00, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
VI) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) La Corte di Cassazione, con la ordinanza di rinvio, ha osservato che
“l'interpretazione del contratto che la sentenza ha affermato essere espressione del principio di buona fede contrattuale, non resiste alle censure mosse dal ricorrente, con specifico riguardo alle lamentate violazioni dei canoni di cui all'art.
1362 e all'art. 1363 cod. civ. relativi alla ricerca dell'intenzione comune dei contraenti e all'interpretazione complessiva delle clausole, del canone di cui all'art. 1366 cod. civ., dell'interpretazione secondo buona fede e del canone di cui all'art. 1369 cod. civ. con riguardo alle espressioni con più sensi.
Nell'interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 cod. civ. (Cass. Sez. 2
11-11-2021 n. 33451 Rv. 662753-01; Cass.Sez.2 26-10-2018 n. 27256). Quindi, nel momento in cui la Corte d'appello ha espressamente ritenuto le espressioni utilizzate nel contratto ambigue e perciò ha giudicato insufficiente il senso
pagina 4 di 10 letterale delle parole per individuare la comune intenzione dei contraenti, avrebbe dovuto ricercare tale comune intenzione eseguendo l'interpretazione complessiva delle clausole e, in caso di insufficienza anche di questo criterio a superare le ambiguità letterali, avrebbe dovuto interpretare le espressioni che continuavano ad avere più sensi ex art. 1369 cod. civ. nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Non risulta che questa indagine sia stata svolta, perché la sentenza in sostanza ha soltanto valorizzato il fatto che finanziamento fosse stato reperito per opera di
e non fosse stato accettato da Però, la comune CP_2 Parte_2 intenzione dei contraenti poteva anche essere nel senso di prevedere compenso esclusivamente nel caso in cui il finanziamento fosse stato effettivamente erogato, senza che in questo modo l'accettazione del finanziamento fosse rimessa
a fatto meramente volontario della parte non dipendente da seri o apprezzabili motivi. A fronte di questo dato, nel valutare la comune intenzione delle parti, la
Corte si sarebbe dovuta interrogare anche sul significato da attribuire al fatto che
l'incarico era stato conferito “per la trattativa con gli Istituti di Credito”, e perciò con la previsione di svolgere trattativa con più istituti, e sul significato da attribuire al fatto che il compenso era stato calibrato dalle parti a una percentuale dell'importo “finanziato”; la Corte non poteva limitarsi a ritenere l'ambiguità delle espressioni senza interpretarle le une per mezzo delle altre ex art. 1363 cod. civ.
e nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto ex art. 1369 cod. civ. Ciò anche a fronte del fatto pacifico, in quanto allegato dalla ricorrente nel ricorso e non contestato dalla controricorrente, che aveva già Parte_2 pagato il costo di Euro 2.000,00 del business plan allestito dalla CP_2 previsto dal contratto medesimo.
Invece la sentenza si è limitata a richiamare il canone della buona fede ma, come pure evidenzia la ricorrente, non ne ha eseguito un'applicazione corretta, perché in sostanza ha dimostrato di considerare l'interesse di a CP_2 ricevere compenso per l'attività comunque svolta, senza metterlo concretamente
a confronto -al fine dell'interpretazione del contenuto del contratto- con
l'interesse di di pagare il compenso non tanto e non solo a fronte di Parte_2
pagina 5 di 10 una offerta di finanziamento, ma nel caso in cui il finanziamento fosse stato effettivamente erogato. Infatti, il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice civile richiama «nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore», opera come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotti dalla Costituzione, dovendo essere inteso come specificazione dei doveri di solidarietà sociale imposti dall'art
2 Cost. (Cass. Sez. 1 5-11-1999 n. 12310 Rv. 530897-01; Cass. Sez. 2 28-3-
2017 n. 7927). A tale stregua, l'art. 1366 cod. civ. non consente neppure di dare ingresso a interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo (Cass. 7927/2017)”.
2.1) Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte deve essere quindi esaminato il contenuto del contratto del 9.6.2005 intercorso tra le parti, posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria dallo
[...]
(nel prosieguo, per Controparte_1 brevità, “ ) diretta ad ottenere il pagamento della somma di €. CP_2
19.800,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dapprima revocato dal
Tribunale, che ha accolto la opposizione, e poi confermato dalla Corte di Appello che, con la sentenza cassata, ha respinto l'opposizione, riformando la decisione del primo giudice.
2.2) Con tale contratto la società ha conferito allo Studio l'incarico Pt_2 CP_2 di predisporre il business plan (contenente la relazione sulla attività di impresa, la situazione finanziaria, la proposta di finanziamento, il piano finanziario, i documenti per la istruttoria bancaria): tale aspetto non ha costituito oggetto della controversia atteso che, come emerso chiaramente nel corso del procedimento e come evidenziato dalla Suprema Corte, la società ha Pt_2 pagato il costo di €. 2.000,00 pattuito per il business plan allestito dallo CP_2
[...]
Per quello che rileva in questa sede si osserva, invece, che, con il citato contratto, le parti hanno concordato quanto segue: ”la IT richiede allo Studio
l'assistenza per la trattativa con gli Istituti di Credito. In caso di esito CP_1
pagina 6 di 10 favorevole, la IT corrisponderà 0,3% + IVA sull'importo finanziato. Per
l'assistenza sarà emessa la relativa fattura entro 10 giorni dalla concessione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito e sarà liquidata entro 10 giorni dal ricevimento”.
3.) In base ai principi giurisprudenziali, richiamati dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 c.c. all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c.” (Cass. n. 33451/2021, citata, tra le altre, nella ordinanza di rinvio).
Nella specie rileva in primo luogo il criterio della interpretazione letterale basata, da un lato, sul formale significato lessicale delle parole e delle frasi utilizzate e, dall'altro, sulla valutazione sistematica delle previsioni negoziali ex art. 1363 c.c.
In particolare, i riferimenti, contenuti nel contratto, sia alla “trattativa con gli
Istituti di credito”, sia al fatto che il compenso per la relativa attività di assistenza è stato determinato dalle parti in misura pari ad una percentuale dell'importo “finanziato”, sia alla circostanza che la fattura per l'assistenza sarebbe stata emessa entro dieci giorni “dalla concessione del finanziamento” e successivamente liquidata, condizionano la insorgenza del diritto al compenso pattuito alla effettiva erogazione del finanziamento e inducono a ritenere che non fosse sufficiente la delibera o comunque la offerta del finanziamento da parte di un Istituto bancario.
Infatti qualora i contraenti avessero voluto collegare il diritto al compenso alla attività di assistenza, nella specie svolta con un solo Istituto di credito (come pacificamente emerso nel corso del giudizio), a prescindere dalla effettiva erogazione del finanziamento, essi non avrebbero calibrato detto compenso all'importo “finanziato”, ma avrebbero fatto esplicitamente riferimento a quello
(soltanto) offerto dalla Banca, né avrebbero stabilito un termine per la emissione pagina 7 di 10 della fattura (e del successivo pagamento) decorrente dalla avvenuta
“concessione del finanziamento”.
Ne consegue che l'”esito favorevole”, tale da comportare il diritto al compenso nella misura pattuita, presupponeva l'assistenza alle trattative svolte con più
Istituti di credito - che avrebbe permesso alla società di confrontare Pt_2 diverse proposte e di valutare quella più adeguata alle sue esigenze - e la materiale erogazione dell'importo; in altri termini, il diritto al compenso sarebbe, quindi, sorto solo in seguito al raggiungimento del risultato, rappresentato dall'ottenimento del finanziamento, all'esito delle trattative svolte con gli Istituti bancari mediante l'assistenza dello CP_2
Il testo negoziale così inteso, sulla base della interpretazione letterale e sistematica delle clausole, è inoltre conforme al principio di buona fede previsto dall'art. 1366 c.c. e tiene conto del criterio di cui all'art. 1369 c.c. che impone l'interpretazione più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Invero la necessità della attività di assistenza nelle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento è ricollegabile alla esigenza di valutare diversi piani di finanziamento e non un'unica proposta che, verosimilmente, la società avrebbe potuto acquisire autonomamente.
Pertanto, nella valutazione dei reciproci interessi delle parti, la funzione del contratto conferma che il compenso, commisurato ad una percentuale dell'importo “finanziato”, sarebbe stato versato soltanto in seguito alla materiale erogazione del finanziamento - individuato dalla società in base alle Pt_2 diverse proposte acquisite con l'assistenza dello - tenuto conto CP_2 anche del fatto che i contraenti avevano pattuito la somma di €. 2.000,00 per il business plan allestito dallo previsto nel contratto stesso. CP_2
Sarebbe infatti contraria al principio di buona fede, al generale dovere di solidarietà che impone a ciascuna parte di preservare l'interesse dell'altra parte,
e alle finalità dell'accordo di cui si è detto una interpretazione delle clausole che comporti il pagamento di una somma - ulteriore rispetto a quella già concordata per il business plan e, nella specie, pacificamente versata – anche nel caso in cui l'importo del finanziamento, da destinare allo nella percentuale CP_2
pagina 8 di 10 pattuita, non sia stato erogato e quindi anche nel caso in cui il risultato, al quale era finalizzato il contratto stipulato dalle parti, non sia stato concretamente raggiunto.
4.) Per le considerazioni svolte si ritiene – come già osservato dal giudice di primo grado – che la società non sia tenuta a versare alla controparte il Pt_2 compenso nella percentuale indicata nel contratto, poiché l'operazione non ha avuto “esito favorevole”, in mancanza di un importo “finanziato”: pertanto va confermata la sentenza del Tribunale n. 79/2011, respingendo l'appello proposto dallo che va, conseguentemente , condannato a restituire alla CP_2 controparte quanto eventualmente ricevuto in base alla sentenza della Corte di
Appello, poi cassata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo.
Tali conclusioni e le argomentazioni sopra svolte assorbono l'esame di ogni altra questione trattata dalle parti.
5) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, lo va condannato a rifondere alla controparte (oltre CP_2 le spese del primo grado, in base alla sentenza del Tribunale, confermata in questa sede) le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente procedimento di rinvio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta ed escludendo, quindi, per il presente procedimento di rinvio, quelle relative alla fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza della relativa attività professionale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 32458/2023, respinge l'appello proposto da pagina 9 di 10 avverso la sentenza Parte_3 del Tribunale di Ancona (ex Sezione distaccata di Osimo) n. 79/2011 che, per l'effetto, conferma;
condanna a Parte_3 restituire alla controparte quanto eventualmente ricevuto in base alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1488/2018, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
condanna a Parte_3 rifondere alla controparte le spese processuali che si liquidano, quanto al procedimento di secondo grado, compresa la fase di inibitoria, in complessivi
€.3.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, quanto al giudizio di legittimità in complessivi €. 2.200,00, per compenso ed €. 300,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi €. 2.500,00 per compenso ed €. 264,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere dott.ssa Anna Bora Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.214/2024
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Paolo Maria STORANI
ATTRICE IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLATA)
Contro
Controparte_1
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro PICARELLI P.IVA_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE (GIÀ APPELLANTE)
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione
n. 32458/2023. pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Della società attrice in riassunzione: «Piaccia alla Corte di Appello di Ancona adìta in fase di rinvio, contrariis rejectis,
1. in accoglimento dell'opposizione presentata dalla Parte_2 emettere declaratoria di revoca e di radicale e originaria infondatezza del decreto ingiuntivo illegittimamente concesso allo in totale assenza dei CP_2 presupposti di ragione e di legge, sempre senza alcun inversione dell'onere probatorio che incombe ei cui dicit dal momento che all'opponente compete la posizione tipica del convenuto sostanziale, rendendo nullo quel decreto ingiuntivo
n. 248/'06 – 100263 R.G. Tribunale Ancona;
2. condannare l'intimato alla restituzione di tutte le somme che la Parte_2 ha dovuto pagare per evitare l'esecuzione forzata preannunciata con l'atto di
[...] precetto del 25 ottobre 2018, che si indicano in €. 36.024,17 oltre accessori maturati e maturandi ai sensi dell'art. 1284, comma 4°, c.c.;
3. condannare, infine, l'intimato alla corresponsione di spese e competenze, oltre accessori, per entrambi i gradi di merito e per quello di legittimità, liquidandoli secondo il compenso per fasi».
Del convenuto in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- respingere tutte le richieste formulate da controparte nell'atto di citazione in riassunzione perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate o con qualsivoglia altra statuizione, e per l'effetto
- accogliere le conclusioni già formulate dallo nei precedenti gradi CP_2 di giudizio, e quindi, confermando la sentenza n. 1488/2018 della Corte di Appello di Ancona, Voglia:
a) Accertare e dichiarare dovuta a Controparte_1 la somma di Euro 19.800,00, già richiesta in sede monitoria Controparte_1
e nei giudizi di primo e secondo grado, confermando, altresì, il decreto n.
248/2006 emesso dal Tribunale di Ancona in data 20.03.2006, per le causali di
pagina 2 di 10 cui in narrativa, e conseguentemente respinga la domanda di restituzione delle somme formulata da controparte nell'atto di citazione in riassunzione;
b) condannare la in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore, al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che apparirà di giustizia all'Ecc.ma Corte adita.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede, si opus, che l'Ill.ma Corte di Appello adita richieda la trasmissione dei fascicoli di primo, secondo grado e Cassazione.
Con integrale vittoria di spese e competenze di causa di tutti i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
I) Con sentenza n. 79/2011 il Tribunale di Ancona (ex sezione distaccata di
Osimo) ha accolto l'opposizione proposta da ed ha revocato il Parte_2 decreto ingiuntivo opposto, emesso nei confronti della società stessa per il pagamento di €. 19.800,00 a favore di Parte_3
, a titolo di compenso per l'assistenza prestata nello
[...] svolgimento della trattativa finalizzata ad ottenere un finanziamento bancario.
II) A seguito della impugnazione proposta da
[...]
, la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza Parte_3
n.1488/2018, in accoglimento dell'appello, ha respinto l'opposizione ed ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando a rifondere Parte_2 alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
III) La Corte di Cassazione, con la ordinanza n. 32458/2023, pubblicata il
22.11.2023, accogliendo il primo motivo del ricorso proposto da – Parte_2 basato sulla dedotta violazione dei canoni ermeneutici relativi all'interpretazione dei contratti - e ritenendo assorbiti gli altri due, ha cassato la predetta sentenza in relazione al motivo accolto ed ha rinviato la causa alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
pagina 3 di 10 IV) Con atto di citazione in riassunzione notificato il 21.2.2024 la
[...]
riepilogata la vicenda processuale e richiamato quanto statuito Parte_1 dalla Suprema Corte con la ordinanza citata, ha chiesto di accogliere le domande già formulate e la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello.
V) Si è costituito lo Parte_3 chiedendo la reiezione delle istanze avversarie e, riportandosi alle richieste già articolate, ha domandato la conferma della sentenza n. 1488/2018 della Corte di
Appello di Ancona e quindi di accertare come dovuta la somma di €. 19.800,00, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
VI) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) La Corte di Cassazione, con la ordinanza di rinvio, ha osservato che
“l'interpretazione del contratto che la sentenza ha affermato essere espressione del principio di buona fede contrattuale, non resiste alle censure mosse dal ricorrente, con specifico riguardo alle lamentate violazioni dei canoni di cui all'art.
1362 e all'art. 1363 cod. civ. relativi alla ricerca dell'intenzione comune dei contraenti e all'interpretazione complessiva delle clausole, del canone di cui all'art. 1366 cod. civ., dell'interpretazione secondo buona fede e del canone di cui all'art. 1369 cod. civ. con riguardo alle espressioni con più sensi.
Nell'interpretazione del contratto il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 cod. civ. (Cass. Sez. 2
11-11-2021 n. 33451 Rv. 662753-01; Cass.Sez.2 26-10-2018 n. 27256). Quindi, nel momento in cui la Corte d'appello ha espressamente ritenuto le espressioni utilizzate nel contratto ambigue e perciò ha giudicato insufficiente il senso
pagina 4 di 10 letterale delle parole per individuare la comune intenzione dei contraenti, avrebbe dovuto ricercare tale comune intenzione eseguendo l'interpretazione complessiva delle clausole e, in caso di insufficienza anche di questo criterio a superare le ambiguità letterali, avrebbe dovuto interpretare le espressioni che continuavano ad avere più sensi ex art. 1369 cod. civ. nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Non risulta che questa indagine sia stata svolta, perché la sentenza in sostanza ha soltanto valorizzato il fatto che finanziamento fosse stato reperito per opera di
e non fosse stato accettato da Però, la comune CP_2 Parte_2 intenzione dei contraenti poteva anche essere nel senso di prevedere compenso esclusivamente nel caso in cui il finanziamento fosse stato effettivamente erogato, senza che in questo modo l'accettazione del finanziamento fosse rimessa
a fatto meramente volontario della parte non dipendente da seri o apprezzabili motivi. A fronte di questo dato, nel valutare la comune intenzione delle parti, la
Corte si sarebbe dovuta interrogare anche sul significato da attribuire al fatto che
l'incarico era stato conferito “per la trattativa con gli Istituti di Credito”, e perciò con la previsione di svolgere trattativa con più istituti, e sul significato da attribuire al fatto che il compenso era stato calibrato dalle parti a una percentuale dell'importo “finanziato”; la Corte non poteva limitarsi a ritenere l'ambiguità delle espressioni senza interpretarle le une per mezzo delle altre ex art. 1363 cod. civ.
e nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto ex art. 1369 cod. civ. Ciò anche a fronte del fatto pacifico, in quanto allegato dalla ricorrente nel ricorso e non contestato dalla controricorrente, che aveva già Parte_2 pagato il costo di Euro 2.000,00 del business plan allestito dalla CP_2 previsto dal contratto medesimo.
Invece la sentenza si è limitata a richiamare il canone della buona fede ma, come pure evidenzia la ricorrente, non ne ha eseguito un'applicazione corretta, perché in sostanza ha dimostrato di considerare l'interesse di a CP_2 ricevere compenso per l'attività comunque svolta, senza metterlo concretamente
a confronto -al fine dell'interpretazione del contenuto del contratto- con
l'interesse di di pagare il compenso non tanto e non solo a fronte di Parte_2
pagina 5 di 10 una offerta di finanziamento, ma nel caso in cui il finanziamento fosse stato effettivamente erogato. Infatti, il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice civile richiama «nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore», opera come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori introdotti dalla Costituzione, dovendo essere inteso come specificazione dei doveri di solidarietà sociale imposti dall'art
2 Cost. (Cass. Sez. 1 5-11-1999 n. 12310 Rv. 530897-01; Cass. Sez. 2 28-3-
2017 n. 7927). A tale stregua, l'art. 1366 cod. civ. non consente neppure di dare ingresso a interpretazioni deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo (Cass. 7927/2017)”.
2.1) Alla luce dei principi affermati dalla Suprema Corte deve essere quindi esaminato il contenuto del contratto del 9.6.2005 intercorso tra le parti, posto a fondamento della domanda proposta in via monitoria dallo
[...]
(nel prosieguo, per Controparte_1 brevità, “ ) diretta ad ottenere il pagamento della somma di €. CP_2
19.800,00, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dapprima revocato dal
Tribunale, che ha accolto la opposizione, e poi confermato dalla Corte di Appello che, con la sentenza cassata, ha respinto l'opposizione, riformando la decisione del primo giudice.
2.2) Con tale contratto la società ha conferito allo Studio l'incarico Pt_2 CP_2 di predisporre il business plan (contenente la relazione sulla attività di impresa, la situazione finanziaria, la proposta di finanziamento, il piano finanziario, i documenti per la istruttoria bancaria): tale aspetto non ha costituito oggetto della controversia atteso che, come emerso chiaramente nel corso del procedimento e come evidenziato dalla Suprema Corte, la società ha Pt_2 pagato il costo di €. 2.000,00 pattuito per il business plan allestito dallo CP_2
[...]
Per quello che rileva in questa sede si osserva, invece, che, con il citato contratto, le parti hanno concordato quanto segue: ”la IT richiede allo Studio
l'assistenza per la trattativa con gli Istituti di Credito. In caso di esito CP_1
pagina 6 di 10 favorevole, la IT corrisponderà 0,3% + IVA sull'importo finanziato. Per
l'assistenza sarà emessa la relativa fattura entro 10 giorni dalla concessione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito e sarà liquidata entro 10 giorni dal ricevimento”.
3.) In base ai principi giurisprudenziali, richiamati dalla Suprema Corte nella ordinanza di rinvio, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 c.c. all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art.
1371 c.c.” (Cass. n. 33451/2021, citata, tra le altre, nella ordinanza di rinvio).
Nella specie rileva in primo luogo il criterio della interpretazione letterale basata, da un lato, sul formale significato lessicale delle parole e delle frasi utilizzate e, dall'altro, sulla valutazione sistematica delle previsioni negoziali ex art. 1363 c.c.
In particolare, i riferimenti, contenuti nel contratto, sia alla “trattativa con gli
Istituti di credito”, sia al fatto che il compenso per la relativa attività di assistenza è stato determinato dalle parti in misura pari ad una percentuale dell'importo “finanziato”, sia alla circostanza che la fattura per l'assistenza sarebbe stata emessa entro dieci giorni “dalla concessione del finanziamento” e successivamente liquidata, condizionano la insorgenza del diritto al compenso pattuito alla effettiva erogazione del finanziamento e inducono a ritenere che non fosse sufficiente la delibera o comunque la offerta del finanziamento da parte di un Istituto bancario.
Infatti qualora i contraenti avessero voluto collegare il diritto al compenso alla attività di assistenza, nella specie svolta con un solo Istituto di credito (come pacificamente emerso nel corso del giudizio), a prescindere dalla effettiva erogazione del finanziamento, essi non avrebbero calibrato detto compenso all'importo “finanziato”, ma avrebbero fatto esplicitamente riferimento a quello
(soltanto) offerto dalla Banca, né avrebbero stabilito un termine per la emissione pagina 7 di 10 della fattura (e del successivo pagamento) decorrente dalla avvenuta
“concessione del finanziamento”.
Ne consegue che l'”esito favorevole”, tale da comportare il diritto al compenso nella misura pattuita, presupponeva l'assistenza alle trattative svolte con più
Istituti di credito - che avrebbe permesso alla società di confrontare Pt_2 diverse proposte e di valutare quella più adeguata alle sue esigenze - e la materiale erogazione dell'importo; in altri termini, il diritto al compenso sarebbe, quindi, sorto solo in seguito al raggiungimento del risultato, rappresentato dall'ottenimento del finanziamento, all'esito delle trattative svolte con gli Istituti bancari mediante l'assistenza dello CP_2
Il testo negoziale così inteso, sulla base della interpretazione letterale e sistematica delle clausole, è inoltre conforme al principio di buona fede previsto dall'art. 1366 c.c. e tiene conto del criterio di cui all'art. 1369 c.c. che impone l'interpretazione più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.
Invero la necessità della attività di assistenza nelle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento è ricollegabile alla esigenza di valutare diversi piani di finanziamento e non un'unica proposta che, verosimilmente, la società avrebbe potuto acquisire autonomamente.
Pertanto, nella valutazione dei reciproci interessi delle parti, la funzione del contratto conferma che il compenso, commisurato ad una percentuale dell'importo “finanziato”, sarebbe stato versato soltanto in seguito alla materiale erogazione del finanziamento - individuato dalla società in base alle Pt_2 diverse proposte acquisite con l'assistenza dello - tenuto conto CP_2 anche del fatto che i contraenti avevano pattuito la somma di €. 2.000,00 per il business plan allestito dallo previsto nel contratto stesso. CP_2
Sarebbe infatti contraria al principio di buona fede, al generale dovere di solidarietà che impone a ciascuna parte di preservare l'interesse dell'altra parte,
e alle finalità dell'accordo di cui si è detto una interpretazione delle clausole che comporti il pagamento di una somma - ulteriore rispetto a quella già concordata per il business plan e, nella specie, pacificamente versata – anche nel caso in cui l'importo del finanziamento, da destinare allo nella percentuale CP_2
pagina 8 di 10 pattuita, non sia stato erogato e quindi anche nel caso in cui il risultato, al quale era finalizzato il contratto stipulato dalle parti, non sia stato concretamente raggiunto.
4.) Per le considerazioni svolte si ritiene – come già osservato dal giudice di primo grado – che la società non sia tenuta a versare alla controparte il Pt_2 compenso nella percentuale indicata nel contratto, poiché l'operazione non ha avuto “esito favorevole”, in mancanza di un importo “finanziato”: pertanto va confermata la sentenza del Tribunale n. 79/2011, respingendo l'appello proposto dallo che va, conseguentemente , condannato a restituire alla CP_2 controparte quanto eventualmente ricevuto in base alla sentenza della Corte di
Appello, poi cassata, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo.
Tali conclusioni e le argomentazioni sopra svolte assorbono l'esame di ogni altra questione trattata dalle parti.
5) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, lo va condannato a rifondere alla controparte (oltre CP_2 le spese del primo grado, in base alla sentenza del Tribunale, confermata in questa sede) le spese del grado di appello, del giudizio di legittimità e del presente procedimento di rinvio, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva svolta ed escludendo, quindi, per il presente procedimento di rinvio, quelle relative alla fase di trattazione ed istruttoria, in mancanza della relativa attività professionale.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 32458/2023, respinge l'appello proposto da pagina 9 di 10 avverso la sentenza Parte_3 del Tribunale di Ancona (ex Sezione distaccata di Osimo) n. 79/2011 che, per l'effetto, conferma;
condanna a Parte_3 restituire alla controparte quanto eventualmente ricevuto in base alla sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1488/2018, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo;
condanna a Parte_3 rifondere alla controparte le spese processuali che si liquidano, quanto al procedimento di secondo grado, compresa la fase di inibitoria, in complessivi
€.3.000,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge, quanto al giudizio di legittimità in complessivi €. 2.200,00, per compenso ed €. 300,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge e, quanto al presente giudizio di rinvio, in complessivi €. 2.500,00 per compenso ed €. 264,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona, il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 10 di 10