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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 29/06/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
RG Nr. 11/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12.01.2023
Da
, legalmente rappresentati dal Sig. HA , Avvocato Parte_1 Pt_2
Responsabile del Contenzioso Europeo, Dipartimento della Giustizia degli , e Parte_1 difesi nel presente giudizio dall'Avv. Francesca Pulejo (C.F. , PEC: C.F._1
) in virtù di mandato alle liti del 27.12.2022 materialmente Email_1 congiunto in calce al presente atto e dall'Avv. Antonio Pollini (CF e PEC C.F._2
) in virtù di delega materialmente congiunta in calce al Email_2 presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Cordenons (PN), Via
Cortina n. 22. I procuratori dello Stato estero dichiarano di volere ricevere le comunicazioni agli indirizzi di PEC sopra indicati ovvero al numero di fax 06.6997002, appellanti
Contro , nato a [...] il [...] residente a [...] c.f. Controparte_1
con procuratori l'avv. Paolo Toffoli (c.f. ) e l'avv. C.F._3 C.F._4
Fabrizio Querin (c.f. ) e con domicilio eletto presso il secondo con studio in C.F._5
Pordenone via Borgo San Antonio n. 12 scala A giusta procura in calce al ricorso datato 18.6.2020 nonché giusta procura in calce al presente atto;
i suddetti procuratori indicano come indirizzi a cui inviare le comunicazioni: Paolo Toffoli: pec Fabrizio Querin: pec: Email_3
Email_4
Appellato, appellante incidentale
appello avverso la sentenza n. 104/2022 del tribunale di Pordenone pubblicata il 13.12.2022 e pubblicata in pari data
In punto: inquadramento superiore
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previa emissione del decreto di fissazione di udienza, così giudicare:
In via principale, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado:
1. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria con riferimento all'asserita unicità del rapporto di lavoro a far data dal 1993, stanti le volontarie e libere dimissioni intervenute nel 1994;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria con riferimento all'asserita inefficacia della transazione sottoscritta dal Ricorrente nel 1994, stante la validità della medesima e, in ogni caso, per l'intervenuta prescrizione del diritto ad impugnare la transazione;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria con riferimento alla sentenza 7/2009 emessa dal Tribunale di Pordenone, per essere la medesima nulla e/o inesistente, in quanto resa in giudizio in cui il contraddittorio non si era regolarmente instaurato;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria per inesistenza dell'assegnazione a mansioni superiori che lo giustifichino e:
- per l'effetto rigettare le domande proposte dal Ricorrente, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi sopra esposti.
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da Controparte in quanto inammissibili, irrilevanti, generiche, valutative e non ritualmente articolate.
Senza inversione alcuna dell'onere probatorio e riservata ogni ulteriore istanza, si chiede che, occorrendo, venga ammessa prova diretta per testimoni sulle circostanze di cui alla parte in fatto
Memoria Difensiva in primo grado, articolate nei punti da 1) a 20), inclusi i relativi sottopunti, ove presenti, con la premessa della formula “Vero che” espunto ogni giudizio, come precisate nelle Note istruttorie in primo grado del 16.11.2021 da aversi qui per integralmente trascritte. per parte appellata- appellante incidentale:
NEL MERITO in via principale anche a titolo di appello incidentale: Piaccia alla Corte d'Appello di Trieste:
1) respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato e tutte le domande proposte dell'appellante;
2) in forza dell'appello incidentale piaccia alla Corte condannare gli in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante al pagamento in favore del sig. delle differenze retributive CP_1
collegate al riconoscimento del livello U-3 dal 26.9.2005 alla data della pronuncia nel presente grado di giudizio (ovvero per il diverso periodo verrà riconosciuto di giustizia) in riferimento all'intero trattamento retributivo ed indennitario spettante al lavoratore per ogni titolo contrattuale e/o legale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: straordinari, mensilità aggiuntive, premi indennità, nella misura che verrà accertata a mezzo di idonea consulenza tecnica ai sensi dell'art. 36 Cost. nei termini indicati al punto H) del presente atto;
3) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1
in favore del sig. della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate dalla CP_1
maturazione di ogni posta creditoria alla data di deposito del ricorso di primo grado e al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. per il periodo successivo alla domanda sino alla data di effettivo pagamento;
4) spese di causa rifuse.
NEL MERITO in via subordinata salvo gravame: Piaccia alla Corte d'Appello di Trieste:
1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità e/o pronunciare l'annullamento, per le ragioni esposte in narrativa, del recesso di data 27.9.1994, dell'accordo di impiego datato 3.10.1994 dell'accordo transattivo datato 31.10.1994 ed di ogni atto o accordo implicante la cessazione del rapporto instaurato il 14.6.1993 e/o la rinuncia al livello U-3.
2) accertare e dichiarare in via costitutiva il diritto del sig. all'inquadramento dal mese Controparte_1
di ottobre 1994 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) nel livello U-3 ovvero in subordine nel diverso livello ritenuto di giustizia secondo la classificazione di cui alle condizioni di impiego per il personale civile non statunitense delle forze armate USA operanti in Italia, agli accordi collettivi datati 12.1.1993, 1.10.2000, 20.12.2005 e 1.11.2013 e successive modifiche
3) disporre la modifica costitutiva del rapporto di lavoro con riconoscimento in favore del sig. CP_1 dell'inquadramento nei livelli indicati ai punti che precedono con condanna degli USA a adeguare a tale livello il trattamento complessivo retributivo e indennitario
4) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1
in favore del sig. delle differenze retributive collegate al riconoscimento del livello U-3 nella CP_1 misura di € 39.364,73 ovvero nella diversa misura anche superiore che apparirà di giustizia anche in applicazione dell'art. 36 Cost. che verrà accertata in corso di causa a mezzo di idonea consulenza tecnica d'ufficio;
5) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante alla Parte_1 rideterminazione dell'intero trattamento retributivo e indennitario spettante al sig. dal mese di CP_1
ottobre 1994 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) in forza dell'inquadramento e/o della condanna al pagamento delle differenze stipendiali collegate al livello U-3 in riferimento ad ogni titolo contrattuale e/o legale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: straordinari, mensilità aggiuntive, premi indennità, trattamento di fine rapporto
6) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1
in favore del sig. delle differenze retributive ed indennitarie collegate al superiore CP_1
inquadramento di cui al punto 2) per il periodo successivo alla emanazione della sentenza
7) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante in riferimento Parte_1
a tutte le somme di cui ai punti precedenti al pagamento in favore del sig. della rivalutazione CP_1
monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione di ogni posta creditoria alla data di deposito del presente ricorso e al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. per il periodo successivo alla domanda sino alla data di effettivo pagamento.
8) spese di causa rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone, in accoglimento del ricorso di primo grado proposto da nei confronti degli Uniti di America, ritenuto che la precedente Controparte_1 Pt_1
sentenza emessa dal tribunale n. 7/2009 fosse passata in giudicato, accertava il diritto del lavoratore all'inquadramento in U-3 corrispondente a dal 3.10.1994 e condannava il datore di lavoro ( Per_1
Stati Uniti di America, d'ora in poi per brevità, USA), a corrispondere le differenze retributive come derivanti dai fogli paga in atti con i relativi accessori;
il giudice dichiarava improcedibile la domanda CP_ di regolarizzazione contributiva per mancata evocazione in giudizio dell' e condannava il convenuto anche al pagamento delle spese di lite.
Secondo il tribunale il vizio di notifica del ricorso introduttivo della precedente causa, lamentato nella odierna controversia dalla parte convenuta che contestava il giudicato, avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di appello della sentenza n. 7/09 che invece non era stata mai gravata dagli USA.
Pertanto l'irretrattabilità dell'accertamento contenuto nella decisione precedente del livello U-3, rendeva irrilevante la questione delle mansioni svolte dal dopo la pronuncia. CP_1
Di conseguenza accertava il diritto del alla qualifica azionata e condannava gli USA a CP_1
provvedere in merito con decorrenza dal 3 ottobre 1994.
2. Avverso la sentenza proponevano appello gli USA che instavano per la riforma della decisione.
Il contrastava l'appello di cui eccepiva l'infondatezza; a propria volta instava in via incidentale CP_1
per la riforma della sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva emesso una sentenza di condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate in luogo di quelle azionate, instando in subordine per apposita consulenza tecnica.
3. La Corte di Appello di Trieste, formulata proposta conciliativa che non sortiva esito positivo, disponeva l'assunzione di prove orali all'esito delle quali, concesso un termine per note, mutato il relatore della causa in occasione del subentro nel ruolo di nuovo Consigliere lavoro, all'esito della discussione orale, all'udienza del 22 maggio 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La società appellante contestava la sentenza di primo grado con una serie di motivi.
Con un primo motivo l'appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto che la sentenza n. 7/09 fosse passata in giudicato.
L'appellante assumeva che il vizio della notifica del ricorso di primo grado era tale da rendere la sentenza inesistente ai sensi dell'art. 161 comma secondo c.p.c. e quindi non soggetta ai termini ordinari di impugnazione al fine di impedirne il passaggio in giudicato.
Eccepiva in particolare che la richiesta di notifica del 28.10.2004 era stata respinta e quindi la notifica non era andata a buon fine per non essere stato garantito il termine di 60 giorni (che deve intercorrere tra la notifica e la data di costituzione o la prima data di udienza) previsto dal diritto federale U.S.A. con la norma “United States Federal Rule of Civile Procedure 12 ” in tutti i casi in cui ad essere convenuto è il Governo U.S.A.”. Il suddetto termine opera anche nel caso di notifica al Governo
U.S.A. proveniente dall'estero, in ragione di quanto disposto dall'art. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja, con la conseguenza che una richiesta di notifica che non garantisca l'osservanza del termine di 60 giorni integrava una violazione dell'art. 5 e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1965.
Analogamente la richiesta di notifica del 26.01.2005 era stata respinta e quindi la notifica non era andata a buon fine per non conformità le norme della Convenzione dell'Aja. Ed ancora analoga eccezione era sollevabile nei confronti della notifica del 13.12.2005.
Trattavasi di inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo che impediva alla pronuncia del tribunale di poter essere emessa validamente;
pertanto a fronte della conseguente inesistenza della sentenza la parte interessata aveva la possibilità di contestare il vizio in via ordinaria con l'appello oppure con l'actio nullitatis che era azione imprescrittibile.
A sostegno della insanabilità del vizio invocava Cass. 2021 n. 9910; pertanto il giudice avrebbe dovuto dichiarare nulla la sentenza e non ritenere formato il giudicato.
Con secondo motivo di appello contestava l'esistenza di un giudicato utile assumendo che la pronuncia precedente non conteneva alcun accertamento costitutivo sul diritto all'inquadramento superiore ma soltanto una condanna di pagamento.
Condanna comunque nulla poiché con la seconda sentenza il tribunale si era pronunciato due volte sullo stesso periodo dal 3.10.1994 in poi.
Eccepiva l'appellante che con la sentenza ritenuta irretrattabile il tribunale aveva condannato gli USA al pagamento di euro 16.841,21 a titolo di differenze retributive;
non era chiaro se l'importo fosse riferibile al periodo dall'1.10.94 al deposito del ricorso di primo grado del 2005 ( 26.09.05), ovvero alla data di pronuncia della sentenza del 2009 ( 12.1.09).
Osservava comunque che con la sentenza n. 104/22 la parte convenuta era stata condannata nuovamente al pagamento delle differenze retributive maturate dal 4.10.94 all'attualità , con una evidente violazione del principio del “ ne bis in idem”.
Con terzo motivo contestava la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
ritenuto che
il ricorrente aveva agito per ottenere una condanna in forma specifica della parte resistente;
per contro il giudice aveva emesso una sentenza di contenuto generico.
Con quarto motivo censurava la sentenza per aver ritenuto sussistente un unico rapporto a tempo indeterminato;
eccepiva l'appellante che il aveva dapprima aderito ad un rapporto a tempo CP_1
determinato che era stato prorogato fino al 13.06.95 in modo legittimo e che era poi cessato prima della scadenza naturale in ragione della stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 4.10.94. Negozio giuridico stipulato per lo svolgimento di mansioni diverse inquadrate in livello inferiore U-5.
L'appellante eccepiva che l'assunzione era stata concordata dalle parti;
il aveva aderito anche CP_1
alla cessazione anticipata del rapporto a termine liberamente, senza restrizioni di sorta. Il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni volontariamente e le stesse non era state impugnate nel termine di legge;
eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione per invalidità.
Da ultimo gli USA contestavano l'invalidità della transazione del 31.10.1994, rilevando che trattavasi di accordo valido , non impugnato nei sei mesi previsti dall'art. 2113 cc e comunque dotato di causa e dazione congrua.
In ogni caso riteneva che parte ricorrente in primo grado non avesse provato il diritto all'inquadramento superiore;
le mansioni svolte dal dall'assunzione a tempo indeterminato CP_1
rientravano nel livello assegnato, tenuto conto delle condizioni di impiego e delle declaratorie vigenti nel sistema del pubblico impiego americano.
Confrontando i fattori di cui alla Position Classification Standard for supply Clerical and Techinician
Series con le mansioni assegnate al risultava che il punteggio complessivo era pari a 1260 che CP_1
corrispondeva al livello GS-6 ( ossia U-4), da ultimo assegnato al CP_1
5. Il contrastava l'appello rilevando che il vizio della notifica del ricorso di primo grado e la CP_1
conseguente nullità della sentenza avrebbe dovuto costituire oggetto di appello da parte degli Pt_1
nel termine lungo decorrente dalla effettiva conoscenza del giudizio ( quanto meno la comparsa
[...] di costituzione e quindi dal 14.1.21); l'inutile decorso del termine aveva reso irretrattabile la decisione che pertanto era passata in giudicato.
Contestava il ne bis in idem osservando che la sentenza 7/09 copriva il periodo decorrente dal
30.09.94 al deposito del ricorso di primo grado (26.09.05), mentre l'odierna pronuncia ineriva il periodo successivo al 26.09.05.
Contrastava il motivo della violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevando che la sentenza aveva comunque pronunciato in modo determinato richiamando le tabelle e buste paga allegate in giudizio.
In ogni caso osservava di aver proposto appello incidentale relativamente alla determinazione del credito con richiesta, in via subordinata, di consulenza contabile.
Nel merito assumeva la provata unicità del rapporto, avendo allegato di avere sempre operato presso la di Aviano dal 14.06.1993 come riconosciuto dalla controparte con il documento depositato Pt_3
in primo grado sub. 14 ( C2 storico).
Contestava la regolarità della proroga del rapporto a tempo determinato osservando di aver disconosciuto il documento in udienza e che in ogni caso l'accordo transattivo concluso in violazione dell'art. 2103 cc era nullo per violazione di norma imperativa.
Nullità fatta valere sia con il ricorso del giudizio del 2005 che con il ricorso del 2020.
Quanto poi al termine di cui all'art. 2113 c.c., trattavasi di termine che non era decorso poiché all'epoca della stipulazione della transazione di data 31.10.94 il rapporto era in corso e non era cessato. Nel merito insisteva per il diritto all'inquadramento accertato in ragione della normativa applicabile e del diritto quesito, che per le effettive mansioni svolte che in subordine instava per poter provare.
In via incidentale impugnava la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva accolto la domanda ed accolto il ricorso con pronuncia di condanna generica in luogo della condanna in forma specifica, contenendo il ricorso tutti gli elementi necessari e sufficienti per quantificare il dovuto.
6.Il proposto appello principale merita parziale accoglimento per gli assorbenti motivi che seguono;
per contro l'appello incidentale proposto dal va rigettato in quanto infondato. CP_1
A. Come evidenziato dalle parti trattasi di rapporto di impiego – ad oggi cessato per pensionamento del in essere tra il e gli USA. CP_1 CP_1
Nel giudizio di primo grado il lamentava che dopo un periodo di lavoro svolto presso una Base CP_1
statunitense in Germania, in data 14.06.1993 era stato assunto a tempo determinato presso la base
USAF di Aviano come impiegato di livello U-3, secondo la classificazione delle condizioni di impiego per il personale civile locale dipendente presso le basi militari statunitensi in Europa, con qualifica di “Accounting Technician” a tempo pieno, rapporto scadente il 30.06.94.
Proseguiva rilevando che il rapporto era proseguito di fatto convertendosi in rapporto a tempo indeterminato;
che la datrice di lavoro in data 27.09.1994 gli aveva fatto sottoscrivere un accordo conciliativo con cui cessava la funzione svolta e rinunciava alla prosecuzione del precedente rapporto accettando una assunzione ex novo con inquadramento inferiore in U-5. Sottoscriveva pertanto il nuovo contratto di lavoro come “ Supply Technician” in data 4.10.94; trattavasi inquadramento errato poiché le mansioni svolte presso il reparto logistico 401 Supply Squadron Management & System
Flight erano compiti rientranti nel livello superiore U-3.
Allegava che altro giudizio avviato dal nei confronti degli USA, con ricorso depositato presso CP_1
il tribunale di Pordenone in data 26.09.05, si era concluso con sentenza n. 7/2009 passata in giudicato di accertamento del suo diritto all'inquadramento in U-3 dal 4.10.94; pertanto nell'invarianza della situazione, instava per l'accertamento all'inquadramento definitivo in livello U-3 anche per il periodo successivo.
B. Gli USA avevano contrastato le difese attoree precisando, nella parte in fatto, che il rapporto a termine era stato prorogato fino al 13.06.1995; proroga avvenuta “in forza di espressa previsione contenuta nel contratto di assunzione e per effetto di comunicazione ricevuta e accettata dal ricorrente in data 30.06.1994 (cfr. Allegato 2).”( cfr. memoria di costituzione di primo grado).
Avevano eccepito che il in data 27.09.94 aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto in essere, CP_1
al fine di essere assunto a tempo indeterminato ( con livello inferiore U-5); atto sottoscritto alla presenza e con l'ausilio di un rappresentante sindacale. Successivamente in data 4.10.1994 era stato assunto a tempo indeterminato come Supply Technician
-Tecnico rifornimenti”, livello U-5; assunzione avvenuta dopo che l'interessato aveva partecipato ad una selezione e superato il concorso volto all'assunzione di questa tipologia di impiegato.
Inquadramento che riteneva del tutto corretto in ragione delle norme contrattuali in essere.
7. Il primo giudice a fronte dei documenti dimessi accoglieva la domanda del ricorrente con la seguente motivazione:”. Ritiene il decidente che la pretesa giudizialmente azionata sia meritevole di accoglimento valorizzando un aspetto squisitamente processuale concernente l'intervenuta irrevocabilità della sentenza n° 7/2009 dd. 08/01/2009 resa nel procedimento n° 422/2005 nella quale l'adito Tribunale di Pordenone accertava il diritto del all'inquadramento nel livello U- CP_1
3 dal 04/10/1994 alla data della domanda, ovvero il 26 settembre 2005. Orbene il rilievo mosso dagli
USA in sede di memoria difensiva dd. 31/03/2022 secondo cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio sfociato nella menzionata pronuncia sarebbe inesistente e non nulla appare del tutto inconferente. Ed invero: A) Secondo un significativo orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. sez, III 03/07/2008 n° 18423) per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi. SE LA
NOTIFICAZIONE È INESISTENTE, LA MANCATA CONOSCENZA DELLA PENDENZA DELLA
LITE DA PARTE DEL DESTINATARIO SI PRESUME IURIS ED È ONERE DELL'ALTRA CP_3
PARTE DIMOSTRARE CHE L'IMPUGNANTE HA AVUTO COMUNQUE CONTEZZA DEL
PROCESSO Se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. In senso più recente Cass. civ. sez. lav. 30/09/2019 n°
24369 secondo cui in caso di omessa notifica della sentenza OPERA IL TERMINE DECADENZIALE
LUNGO DI CUI ALL'ART. 327 C.P.C decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare CON IL CONSEGUENTE
DIVERSO RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO IN PUNTO CONOSCENZA PENDENZA LITE.
B) Orbene l'applicazione di detto principio al caso di specie comporta che l'eventuale inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo avrebbe quale unica conseguenza IL TRASFERIMENTO IN
CAPO AL PILLONI DELL'ONERE DELLA PROVA in punto momento in cui gli USA hanno avuto conoscenza effettiva dell'esistenza del procedimento e della sentenza n° 7/2009. Segnatamente appare eloquente quanto affermato al punto 3 pag. 13 comparsa di risposta dd. 14/01/2021 ovvero:
“dalla lettura del ricorso, invero, lo Stato estero ha appreso per la prima volta dell'esistenza di una tale sentenza a suo carico pronunciata dalla Sezione Lavoro del tribunale di Pordenone … Acclarato ciò sarà necessario ora esaminare la suddetta sentenza n° 7/2009 resa in assenza di contraddittorio
AVVERSO TALE SENTENZA LA DEDUCENTE DIFESA PROVVEDERÀ A ISCRIVERE RICORSO
INNANZI ALLA COMPETENTE CORTE D'APPELLO DI TRIESTE”. C) Può pertanto ragionevolmente affermarsi che 14/01/2021 (data di redazione della CP_4
comparsa di risposta) lo Stato estero e i suoi avvocati italiani erano a conoscenza della esistenza e del contenuto della sentenza n° 7/2009 risultando altrettanto fuori discussione che nel termine annuale decorrente dalla menzionata data il convenuto non abbia interposto Controparte_5 appello. D) In definitiva l'accertato diritto all'inquadramento nel livello U 3contenuto nella sentenza
n° 7/2009 oramai passata in giudicato RIMANE FERMO DOVENDOSI DEL TUTTO
PRESCINDERE, IN QUANTO CIRCOSTANZA IRRILEVANTE, SVOLTE CP_6
SUCCESSIVAMENTE ALLA PRONUNCIA.”( cfr. sentenza impugnata).
8. Il primo motivo di appello proposto dalla parte appellante è infondato.
Ritiene il Collegio che il lamentato vizio di notificazione del ricorso giudiziale che ha condotto alla pronuncia della sentenza n. 7/2009 emessa dal tribunale di Pordenone nella contumacia degli USA, non consenta l'actio nullitatis esercitata dall'appellante.
Trattasi di vizio che non dà luogo ad una delle ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza di cui all'art. 161 comma secondo c.p.c., quanto piuttosto di un vizio che attiene alla regolarità del contradditorio che la parte appellante- come riconosciuto dalla stessa parte nella propria memoria di costituzione del giudizio di primo grado- avrebbe dovuto far valere impugnando la sentenza n. 7/09 quanto meno nel termine lungo decorrente dalla propria costituzione in primo grado nell'odierno giudizio.
Momento in cui per propria ammissione era venuta a conoscenza del precedente giudizio e della sentenza emessa a proprio danno.
In tema Cass. 2022 n. 34463 che viene richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.
La lamentata inesistenza giuridica della notificazione del ricorso di primo grado- che peraltro nel caso di specie era stata comunque tentata anche se secondo l'appellante senza il rispetto delle prescrizioni normative relative ai termini di comparizione e della Convenzione dell'Aja del 1965 ( cfr. art. 5 e
15),- si traduce in un vizio della sentenza che può essere fatto valere dalla parte interessata esclusivamente con il gravame di appello ordinario. Gravame il cui termine decorrerà- in questo caso- dal momento di effettiva conoscenza della sentenza.
In tal caso l'onere di dimostrare la conoscenza del provvedimento giudiziale è a carico della parte che intende avvalersi della sentenza ( nel caso di specie . CP_1
Infatti, come evidenziato anche dalla giurisprudenza più recente, le ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza che consentono l'esperimento alternativo all'impugnazione, ovvero l'actio nullitatis, esercitabile senza limiti temporali, sono configurabili in ipotesi diverse quali l'omessa sottoscrizione del provvedimento giudiziale, oppure in caso di pronuncia emessa da soggetto privo del tutto di potere, ovvero di provvedimento processuale abnorme perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti necessari per produrre certezza giuridica ( cfr. Cass. 3810/2022).
Così ad esempio nel caso di sentenza emessa nei confronti di soggetti diversi da quelli che hanno preso parte al giudizio, ovvero in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti di soggetto inesistente perché già deceduto, ovvero del tutto estraneo alla vicenda controversa e che non ha alcun collegamento con le parti del giudizio.
Fattispecie diversa da quella lamentata nel presente giudizio in cui l'appellante ha contestato che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio che ha condotto alla pronuncia della sentenza n.
7/2009, non si fosse perfezionata in quanto non erano stati rispettati i termini e le formalità prescritte per la notificazione agli Stati Uniti di America ai sensi dell'artt. 2 e 4 della Convenzione dell'Aja del
1965; fermo restando che l'inesistenza della notificazione non può essere configurata nel caso di specie in cui la notificazione era stata più volte tentata dalla parte ricorrente in primo grado.
9. Si conviene pertanto con il tribunale di Pordenone che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato in quanto non impugnata dagli Usa neppure nel termine annuale decorrente dalla propria costituzione nell'odierno giudizio.
Tuttavia ritiene il Collegio che da tale pronuncia non derivi il diritto – intangibile- all'inquadramento superiore azionato nel presente giudizio.
La sentenza n. 7/09 infatti – come si evince dalle conclusioni di pagamento rassegnate in quella sede dal e desumibili dalla sentenza dimessa sub. 15 di parte ricorrente in primo grado- aveva CP_1 accertato l'inadempimento degli USA rispetto al livello stipendiale e all'anzianità maturati dal CP_1
durante il rapporto a tempo determinato;
rapporto cui era seguito, senza soluzione di continuità, il rapporto a tempo indeterminato contenente la clausola di rinuncia ai diritti ed anzianità pregressi che il giudice qualificava come nulla per violazione dell'art. 2103 c.c..
Il giudice pertanto aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 16.841,21
a titolo di differenze retributive spettanti al in ragione del diritto al mantenimento del livello CP_1
stipendiale U-3 anche per il periodo successivo alla stipulazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al deposito del ricorso di primo grado di data 26.09.05.
In particolare il giudice valorizzava la norma di cui all'art. 2103 c.c. sotto il profilo della irriducibilità della retribuzione e del diritto del al mantenimento del livello stipendiale precedente, senza CP_1
prendere posizione in merito alle mansioni svolte e alla corrispondenza delle stesse al profilo di inquadramento rivestito. Si condivide pertanto la censura dell'appellante sui limiti del giudicato;
la precedente sentenza non contiene un accertamento costitutivo del diritto del all'inquadramento in U-3 dal 4.10.1994 CP_1
alla data della domanda giudiziale, perché la domanda azionata dall'interessato era soltanto di pagamento. D'altra parte l'appellato non si è neppure peritato- come era suo onere a fronte della eccezione di controparte- di produrre in giudizio il ricorso introduttivo del giudizio che si è concluso con la sentenza n. 7/09 al fine di provare l'eventuale portata più ampia della propria domanda giudiziale.
Pertanto, fermo restando che l'accertamento del diritto al mantenimento dello stesso livello stipendiale non può superare il dato dell'introduzione del giudizio di primo grado del 2005, va escluso che dal giudicato sia disceso il diritto all'inquadramento in U-3 dal “ mese di ottobre 1994” di cui al capo 1 della sentenza impugnata. Il giudicato riguarda soltanto le differenze stipendiali conseguenti al mantenimento dello stesso livello economico precedente (corrispondente ad U-3); differenze maturate fino alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
10. Ritiene il Collegio che tra il rapporto a tempo determinato e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia intervenuta una cesura e una novazione del rapporto provocata dalle dimissioni del
CP_1
Come si evince dagli atti il rapporto a tempo determinato era stato stipulato dalle parti “ per il progetto regionalizzazione Accounting & Finance “( cfr. doc. 1 parte appellante); il contratto conteneva al punto 2 b la clausola di facoltà di proroga- già accettata dal lavoratore- del termine iniziale ( scadente a giugno 1994); proroga che stata prevista dagli USA fino al 13.06.1995( cfr. doc. 2 parte appellante).
In merito non rileva l'asserito disconoscimento operato dal all'udienza del 15 luglio 2021 ( CP_1 cfr. pag. 17 memoria di costituzione in appello), ritenuto che il disconoscimento di cui all'art. 214
c.p.c. può inerire esclusivamente documenti provenienti dalla stessa parte contro cui il documento è prodotto ( cfr. Cass. 8190/2025) e non documenti di formazione diversa come nel caso della proroga disposta direttamente dalla datrice di lavoro in ragione della clausola contrattuale pattuita dalle parti.
Né rileva l'eventuale contestazione della ricezione della proroga, considerato che – per quanto esposto- era clausola nota ed accettata dal lavoratore che aveva sottoscritto il rapporto a termine.
Il rapporto era quindi proseguito fino alle dimissioni presentate dal lavoratore il quale- in vista della prossima assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 3.10.1994- in data 27.09.1994 si era dimesso dal rapporto a termine in essere( cfr. doc. 3 parte appellante).
Dimissioni presentate- per quanto allegato dall'appellante ed emergente dalla prova documentale- dal con l'assistenza del rappresentante sindacale e mai impugnate giudizialmente dal lavoratore CP_1
che soltanto nel giudizio di primo grado del 2020 aveva allegato di averle sottoscritte per errore o per metus. Il decorso del termine prescrizionale previsto per l'azione di annullamento, eccepito ritualmente dalla parte convenuta in primo grado impedisce di privare di efficacia l'atto che all'epoca – ratione temporis- non necessitava di convalida. D'altra parte l'assunzione a tempo indeterminato era conseguente ad una selezione cui il aveva partecipato liberamente ( cfr. allegazione di parte CP_1
convenuta in primo grado sub. 4 non contestata dalla parte attrice) e che ineriva la posizione a tempo indeterminato di “ tecnico degli approvvigionamenti “ ( Supply Technician” ) di livello U-5 presso il
31° squadrone di approvvigionamento.
Né ai fini della prova della continuità del rapporto di lavoro dal 1993, assume rilevanza il doc. 14 di parte appellata con cui l'amministrazione americana si era limitata ad attestare che il alla data CP_1
del 2.10.2019 risultava in servizio nella base Usaf di Aviano dal 14 giugno 1993; né tanto meno il modello C2 di cui al doc. 6 di parte appellata, che confermava la presenza in servizio come impiegato del dal 14.6.1993; documento del Ministero del lavoro cui non può essere attribuito alcun CP_1
valore confessorio per conto degli odierni appellanti.
Da questi due documenti non è possibile inferire la persistenza di un unico rapporto con inquadramento in U-3 a fronte delle dimissioni e della assunzione a tempo indeterminato del CP_1 che dall'ottobre 1994 era stato assegnato ad altro ufficio, con compiti diversi rispetto a quelli realizzati come impiegato a tempo determinato.
Da ultimo il Collegio osserva che la eccepita nullità della transazione di data 31.10.94 di cui al doc.3bis di parte appellante, non assume rilevanza ai fini di causa, poiché riguarda problematiche economiche inerenti il rapporto a tempo determinato ed era stata stipulata dopo l'assunzione a tempo indeterminato.
11. A questo punto superate le questioni processuali la domanda di esatto inquadramento impone al giudice- al pari di quanto avviene in ipotesi di richiesta di mansioni superiori- di verificare se il livello attribuito dalla datrice di lavoro in U-5 corrisponda o meno alle mansioni assegnate e svolte nel periodo di causa dal il quale aveva sempre allegato anche nel merito di aver posto in essere CP_1
mansioni che, secondo le condizioni di impiego susseguitesi nel tempo ( 12.1.1993, 1.10.00, 20.12.05,
1.11.13), rientravano nel superiore livello U-3 corrispondente al grado GS-7.
Allegazione contrastata dalla parte appellante che anche nel presente giudizio evidenziava come i fattori ritenuti rilevanti dalla normativa di impiego per l'attribuzione del diverso livello ( cfr. U3=GS-
7; U4=GS-6; U-5=GS-5) conducessero ad un punteggio complessivo di 1260 punti del tutto conforme all'inquadramento assegnato al che -da ultimo- era inquadrato nel livello GS-6 . CP_1
12. In via generale va ricordato che i dipendenti italiani assunti dalle Forze Armate statunitensi in
Italia sono classificati in base al CCNL stipulato dai rappresentanti dell'odierna resistente con i sindacati FISASCAT-CISL e , meglio noto come COE. Più precisamente, l'Allegato CP_7 4 al COE dispone un piano di classificazione unificato applicabile per tutti i dipendenti (salvo che per i c.d. “servizi Exchange”, che sono classificati secondo l'allegato 5 del COE) (cfr. doc. 5 parte appellante).
Ai sensi dell'Allegato 4, “le posizioni impiegatizie sono classificate applicando le norme(standards) di classificazione del lavoro emanate dall'Ente governativo per il personale dello Stato (Office of
Personal Management). Il grado GS che ne risulta è tradotto nel corrispondente livello dell'inquadramento unico”. In altri termini, per la classificazione del personale l'Office of Personal
Management stabilisce dei criteri (o standards), che definiscono le varie posizioni in termini di mansioni, responsabilità e requisiti di qualificazione. Dall'applicazione di tali standards risulta un giudizio, o grado GS, che sarà più alto o più basso a seconda della complessità delle mansioni assegnate. Il grado GS viene poi convertito nel livello previsto dal CCNL secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato 4 del CCNL:
“a. Livello U-1 Super (U-1S). Corrisponde al grado GS12 attribuibile in base alle declaratorie di livello e specificazioni contenute nelle norme classificative OPM. b. Livello U-1. Corrisponde ai gradi GS-10 o GS-11 in base alle relative norme e istruzioni. c. Livello U-2. Corrisponde ai gradi
GS-8 o GS-9. d. Livello U-3. Corrisponde al grado e. Livello U-4. Corrisponde al grado GS-6 Per_1
f. Livello U-5. Corrisponde al grado GS-5.g. Livello U-6. Corrisponde al grado GS-4. h. Livello U-
7. Corrisponde al grado GS-3. i. Livello U-8. Corrisponde al grado GS-2. j. Livello U-9. Corrisponde al grado GS-1.” Il metodo utilizzato per calcolare il GS comporta l'applicazione di 9 fattori, a cui viene assegnato un punteggio a seconda della complessità. Questi fattori sono: Fattore 1 - Conoscenza richiesta dalla posizione; Fattore 2 - Controlli di supervisione; Fattore 3 - Linee guida;
Fattore 4 –
Complessità; Fattore 5 - Portata ed effetto; Fattore 6 - Contatti personali; Fattore 7 - Scopo dei contatti; Fattore 8 - Richieste fisiche; Fattore 9 - Ambiente di lavoro.
Dalla somma dei punteggi ottenuti considerando tutti i fattori che precedono, si può determinare il grado GS, in base alla tabella che segue e, di conseguenza, l'inquadramento delle mansioni del lavoratore in GS (Grade Point. Range) è così schematizzabile:
GS 5:855-1100
GS 6:1105-1350
GS7: 1355-1600
GS 8: 1605-1850
GS9: 1855-2100
GS10: 2105-2350
GS11: 2355-2750
GS12: 2755-3150 GS13: 3155-3600
GS14: 3605-4050
GS15: 4055-up
Dalla valutazione effettuata dalla datrice di lavoro era emerso per il un punteggio di 1260 CP_1
punti, che corrispondono ad un grado di GS6 , che corrisponde a sua volta al livello di inquadramento in U-4 riconosciuto al a far data dal lontano gennaio 2000 (cfr. doc. 6 parte appellante). CP_1
13. Il con l'assunzione a tempo indeterminato nel livello iniziale U-5 era addetto all'ufficio “ CP_1 accountability control element” che si occupa di tracciare ed archiviare tutta la documentazione relativa ai beni e attrezzature ricevuti e depositati presso il magazzino della base USAF di Aviano ( cfr. doc. 4 parte appellante).
13.1. Per quanto documentato sub. 5 di parte appellante ogni fattore preso in esame ai fini dell'inquadramento del personale impiegatizio e -di cui si dirà in prosieguo, indica la complessità delle mansioni svolte e l'ampiezza delle responsabilità assegnate.
Ad ogni fattore è attribuito un punteggio e la somma di tutti i punteggi dei vari fattori è poi confrontata con i punteggi che corrispondono a ciascun livello di inquadramento la griglia riportata nel punto che precede e valevole per tutti i dipendenti (GS).
Secondo l'appellante la correttezza dell'inquadramento in U-4 ( dal 2000) del emergeva dalla CP_1 valutazione di cui al doc. 6 di parte appellante ( documento attestante la “Position Classification
Standard for Supply Clerical and Technician Series “ ), ove con riferimento al primo Fattore,
“Conoscenza richiesta dalla posizione- Knowledge required by the position: questo fattore misura
l'estensione delle informazioni e delle conoscenze che un dipendente deve utilizzare per il compimento del proprio lavoro ed include le procedure, le buone pratiche, le norme, le politiche aziendali, i principi applicati ; al la datrice di lavoro riconosceva il massimo livello 1-4 cui CP_1
sono assegnati 550 punti. Ai sensi del Livello 1-4 (cfr. Doc. 26 fasc. ricorrente in primo grado., pag.
8): “Il lavoro di questo livello richiede una conoscenza approfondita dei regolamenti di fornitura, delle politiche, delle procedure e delle istruzioni applicabili allo specifico incarico. I dipendenti utilizzano questa conoscenza per condurre ricerche estese ed esaustive di informazioni richieste;
ricostruire i documenti di transazioni di fornitura complesse;
e/o fornire supporto alle operazioni di fornitura per attività che coinvolgono forniture, attrezzature e parti specializzate o uniche, come ad esempio attrezzature di laboratorio o di prova, prototipi di apparecchiature tecniche, parti e apparecchiature che richiedono un insolito livello di protezione durante la spedizione e lo stoccaggio, o altre che sono uniche per la missione dell'organizzazione o che vengono trattate raramente. Queste conoscenze sono utilizzate anche nelle posizioni che svolgono aspetti di routine del lavoro degli specialisti delle forniture, basati sulla conoscenza pratica delle procedure standard, in cui gli incarichi includono problemi di casi individuali relativi a un segmento limitato di una delle principali aree di gestione degli approvvigionamenti (ad es. catalogazione, gestione dell'inventario, beni in eccesso, utilizzo dei beni o gestione del magazzino)”.
13.2. Con riferimento al secondo Fattore, “Controlli di Supervisione Supervisory controls: questo fattore riguarda la natura e l'estensione del controllo diretto ed indiretto esercitato dal supervisore, il livello di responsabilità del dipendente e la soggezione alla revisione del lavoro eseguito ”; al era attribuito il livello massimo
2-3 cui sono assegnati 275. Tale livello spetta laddove: “Il CP_1
supervisore assegna gli incarichi definendo obiettivi, priorità e scadenze;
assiste il dipendente in situazioni insolite che non hanno precedenti chiari. In alcune circostanze, il dipendente lavora in modo indipendente dal supervisore o da uno specialista in un luogo remoto. Il contatto con il supervisore è poco frequente, anche se di solito è disponibile per telefono e per visite periodiche in loco. Gli incarichi continuativi sono generalmente svolti con notevole indipendenza. Il dipendente pianifica ed esegue le fasi successive e gestisce i problemi e le deviazioni dell'incarico in base a istruzioni, politiche, formazione precedente o in conformità con le istruzioni, le politiche, la formazione precedente o le pratiche accettate nella professione…. Il lavoro completato viene solitamente valutato per la solidità tecnica, l'adeguatezza e la conformità alla politica e ai requisiti.
I metodi utilizzati per arrivare ai risultati finali non vengono di solito rivisti in dettaglio”.
13.3. Il terzo fattore “ linee guida Guidelines: questo fattore riguarda la natura delle linee guida
e il grado autonomia del dipendente ”; secondo la datrice di lavoro al competeva il livello CP_1
3-2 cui sono assegnati 125 punti, livello antecedente il massimo 3-3 cui corrispondono 275 punti.
Il livello 3-2 spetta laddove “Sono state stabilite procedure per lo svolgimento del lavoro e sono disponibili una serie di linee guida specifiche sotto forma di regolamenti di fornitura, politiche e procedure. Il numero e la somiglianza delle linee guida e delle situazioni di lavoro richiedono che il dipendente usi un po' di giudizio nell'individuare e selezionare le linee guida, i riferimenti e le procedure più appropriate da applicare e nell'effettuare piccole deviazioni per adattare le linee guida
a casi specifici. A questo livello, il dipendente può anche determinare quale alternativa utilizzare tra le varie stabilite. Le situazioni in cui non è possibile applicare le linee guida esistenti o le proposte di deviazioni significative dalle linee guida vengono sottoposte al supervisore”. Per contro secondo l'appellato il era in grado di operare autonomamente anche in assenza di linee guida e quindi CP_1
avrebbe avuto diritto ad un punteggio superiore.
13.4. Seguiva il quarto fattore” Complessità- Complexity: questo fattore comprende: la natura il numero la varietà e la difficoltà delle mansioni, delle procedure e delle metodologie;
le difficoltà connesse con la prestazione richiesta dall'incarico e l'originalità dell'apporto del dipendente “; al era attribuito il massimo livello 4-3 cui sono assegnati 150 punti. CP_1 Livello che spetta laddove:”. “Il lavoro comporta mansioni tecniche insolitamente complicate o difficili che coinvolgono uno o più aspetti della gestione delle forniture o delle operazioni… Il dipendente decide cosa deve essere fatto in base all'analisi dell'argomento, della fase o dei problemi coinvolti in ogni incarico e la linea d'azione scelta può essere selezionata tra molte alternative. Le decisioni si basano in gran parte sull'esperienza del dipendente, sulle azioni precedenti e sulla priorità assegnata alla risoluzione di un particolare problema. I metodi e le procedure utilizzati per risolvere ogni problema variano in base alle circostanze di ogni singolo caso.”.
13.5. Il quinto fattore “ Scopo ed effetto- Scope and effect: riguarda l'ampiezza e difficoltà dell'incarico e gli effetti prodotti dalla sua esecuzione sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione “; la datrice di lavoro gli assegnava il livello 5-2 corrispondente a 75 punti ( livello antecedente il massimo) che era attribuito per:”.. “Il lavoro implica l'esecuzione di norme, regolamenti o procedure specifiche e tipicamente un segmento completo di un incarico o di un progetto di portata più ampia, come nel caso in cui assistono un dipendente di grado superiore. Il lavoro o il servizio di fornitura influisce sull'accuratezza, l'affidabilità o l'accettabilità di ulteriori processi o servizi per soddisfare i requisiti dei clienti nelle organizzazioni supportate e in altre unità di fornitura.”.
13.6. Il sesto e settimo fattore “ Contatti personali e Scopi dei contatti- Personal contacts and
Purpose of contacts: fattori che riguardano i rapporti diretti o remoti con soggetti estranei alla diretta catena gerarchica. Il criterio misura il grado di difficoltà nella instaurazione e nella conduzione dei rapporti, il livello di competenza reciprocamente riconosciuto tra le parti, il contesto in cui hanno luogo le relazioni”; per questi fattori la datrice di lavoro riconosceva il livello
2.b. corrispondente a 75 punti che era quello antecedente il massimo di 3 b ( 110); livello previsto per i lavoratori che hanno contatti con :” dipendenti della stessa agenzia, ma al di fuori dell'organizzazione di appartenenza. Le persone contattate sono generalmente impegnate in funzioni, missioni e tipi di lavoro diversi, come ad esempio rappresentanti di vari livelli all'interno dell'agenzia
o di altri uffici operativi dell'installazione”. Laddove lo scopo di tali contatti è di “..pianificare, coordinare o consigliare gli sforzi di lavoro o per risolvere problemi operativi, chiarendo le discrepanze nelle informazioni presentate dalle organizzazioni servite, risolvendo i problemi del sistema automatico che causano errate registrazioni di transazioni , o cercando la collaborazione di altri per risolvere azioni di fornitura complesse”.
13.7. L'ottavo fattore era “Requisiti fisici” rispetto al quale, in relazione ad un lavoro sedentario come quello di controllo documentale svolto dal presso la propria postazione ovvero che CP_1
poteva essere svolto anche in piedi o camminando recandosi in altri uffici, gli era riconosciuto il livello di punteggio standard pari a 8.1 ossia 5 punti. 13.8. Residuava il nono fattore denominato “ Ambiente e Lavoro” per il quale trattandosi di lavoro svolto in un ufficio era assegnato il minimo punteggio ( assenza di rischi specifici) di 9.1. ossia 5 punti. Parte appellata- ricorrente in primo grado- non ha contestato questi punti relativi ai fattori 8 e
9 ritenendoli non significativi ai fini del giudizio.
14. Parte appellata ha comunque contestato la descrizione dei fattori operata dall''appellante assumendone la tardività. Eccezione infondata poiché già in primo grado gli USA contestavano l'inquadramento azionato allegando il doc. 6 e il suo significato in termini di mansioni attribuite al lavoratore.
A questo punto era onere della parte ricorrente in primo grado provare di aver diritto ad un livello superiore in ragione della maggiore complessità e estensione delle mansioni svolte nel concreto.
Assumeva infatti il ricorrente in primo grado che la responsabilità del il grado di autonomia CP_1
e poteri di iniziativa, oltre alla conoscenza delle problematiche connesse alla gestione degli approvvigionamenti e la rilevanza dei compiti fosse tale da giustificare l'attribuzione del livello richiesto.
14.1. A tal fine il Collegio ha disposto l'assunzione delle prove testimoniali offerte dalle parti .
Prova, all'esito della quale, è emerso che i compiti realizzati dal erano del tutto confacenti CP_1 all'inquadramento attribuito non essendo stata provata né una particolare complessità dell'attività svolta, né tanto meno la rilevanza e autonomia decisionale allegata dal CP_1
In tema risulta particolarmente significativa la deposizione del testimone il quale aveva Tes_1
rivestito lo stesso grado e livello di inquadramento del e aveva svolto gli stessi compiti nello CP_1
stesso ufficio;
sulla complessità delle attività e il livello di rilevanza dei compiti posti in essere dall'ufficio, il testimone aveva così dichiarato “la maggior parte del nostro lavoro consisteva nel controllo di documenti;
in pratica ogni mattina ricevevamo via computer un elenco di documenti, dopo di che dovevamo recarci nelle varie sezioni per recuperare il cartaceo (…); questi documenti dovevamo scansionarli con un apposito software, quindi era un lavoro abbastanza semplice;
dovevamo controllare che i documenti fossero firmati da persona autorizzata , per quelli classificati
c'era una apposita lista di persone autorizzate che veniva aggiornata ogni tre mesi;
non si trattava di fatture o documenti fiscali;
se mancava una firma si andava nella sezione dove avevamo prelevato il documento perché fosse fatta l'integrazione necessaria, altrimenti non si poteva procedere alla scansione;
i documenti di cui ho detto riguardavano merce militare che era stata ricevuta o spedita.
Se la merce non era arrivata dovevamo andare alla sezione per cercare di capire che fine aveva fatto, lo smarrimento doveva poi essere convalidato dal supervisore firmando apposito modulo. …noi non facevamo contabilità in senso monetario o finanziario dovevamo fare un resoconto dei documenti da noi lavorati per questo c'era una riunione una volta la settimana. Noi non facevamo ordini di merce;
per l'inventario c'erano delle persone apposite;
noi in pratica facevamo un'attività che riguardava
i documenti: scansione, controllo delle firme, conservazione in luogo sicuro per sei mesi. Nei documenti che trattavamo c'era un'indicazione di costo ma era una cosa che non riguardava noi.”.
Analogamente il che era il capo della sezione presso cui operava il aveva confermato Tes_2 CP_1
che il ruolo del fosse di controllo della documentazione inerente al magazzino degli CP_1
approvvigionamenti della base di Aviano;
controllo sulla completezza dei dati e conformità alle norme regolamentari interne che disciplinavano il sistema di archiviazione;
il teste aveva escluso che il svolgesse un controllo sulla regolarità dei trasferimenti tanto da riferire che:”non doveva CP_1
effettuare un controllo sulla corrispondenza tra il contenuto dei documenti e il materiale esistente in magazzino né sulla corrispondenza del materiale descritto nei documenti e il fabbisogno della;
Pt_3 ed ancora “ “escludo che il Sig. si sia occupato di controllare il trasferimento dei beni di CP_1 magazzino, i relativi pagamenti, l'esistenza della copertura finanziaria necessaria, la regolarità e completezza del budget”.
Il dal 2019 al 2022, aveva escluso che il si occupasse di approvvigionamenti Parte_4 CP_1 ulteriori rispetto a quelli della base di Aviano ed aveva evidenziato quanto segue:”:.. il lavoro del
Sig. consisteva nel recarsi nei vari uffici, raccogliere i documenti e archiviarli (…) CP_1 CP_1
non doveva andare a controllare materialmente dove erano queste merci;
questi documenti indicavano il valore delle parti, ma non avevano finalità fiscali, non si trattava di fatture”. Pt_
che aveva operato come ispettore di magazzino aveva egualmente riferito in merito ai compiti del osservando che si trattava sempre di controllo documentale;
in particolare in merito alle CP_1
responsabilità del il testimone aveva dichiarato che:”… La mia Sezione processava dei CP_1
documenti riguardanti i materiali stoccati nel magazzino;
questa documentazione, sia in formato cartaceo che digitale, veniva consegnata al Sig. che teneva un apposito registro;
il Sig. CP_1 inoltrava poi questa documentazione agli Uffici superiori”, chiarendo altresì che CP_1
“Dell'inventario di magazzino si occupava un'altra persona, che poi forniva al Sig. le liste CP_1 dei materiali”.
Quanto alle conoscenze della normativa i testimoni escussi, pur confermando la conoscenza delle stesse da parte del e la sua capacità di dare consigli anche ai colleghi neoassunti attesa CP_1
l'esperienza maturata nel settore ( cfr. dep. , tuttavia precisavano che si trattava di norme Tes_1
che non subivano nel tempo molte modificazioni ( cfr. dep. . Tes_2
Il aveva escluso che le modificazioni fossero significative. Il testimone aveva Pt_4 Tes_1
confermato che in ogni caso per dubbi interpretativi esisteva anche una persona preposta, diversa dal che aveva il compito di risolvere gli stessi. CP_1 15. A fronte di queste deposizioni ritiene il Collegio che i testimoni escussi non abbiano confermato che il possedesse “una generale e profonda conoscenza della contabilità e delle procedure di CP_1
gestione anche informatica dei flussi di magazzino, dei precedenti e della casistica delle problematiche connesse con la gestione degli approvvigionamenti, della risoluzione dei problemi anche complessi che si verificano” (cfr. Memoria Difensiva pagg. 4 e 21); né che CP_1
“processa[va] parecchie migliaia di transazioni elettroniche all'anno (circa 65.000) e coordina
l'attività di circa 350 uffici di ragioneria presso le varie istituzioni reparti e distaccamenti presenti all'interno della Base di Aviano, in Europa e negli (cfr. pagg. 4 e 22 atto di costituzione Parte_1
in appello del . CP_1
Né è provato che il gestisse “indipendentemente i tempi e le modalità del lavoro, risolve i CP_1
problemi anche complessi che si manifestano applicando i regolamenti ed i protocolli generali, individua le informazioni necessarie, interviene nella correzione degli errori”; nè che “L'attività del sig. si riferisce non solo all'intera rete della ma riguarda anche unità distribuite in CP_1 Pt_3
Europa e negli L'approvvigionamento di materiali, macchinari o articoli necessari alla Parte_1
Base può avvenire presso qualsiasi magazzino delle forze armate statunitensi in qualsiasi parte del mondo. Del pari quanto è presente nei magazzini di Aviano un articolo può essere richiesto spedito
e contabilizzato in qualsiasi base o distaccamento o presidio delle forze armate statunitensi in tutto il mondo” (pag. 23 memoria di costituzione . CP_1
Nessuno dei testimoni ha confermato che “Il sig. intrattiene contatti diretti con soggetti enti CP_1
ed istituzioni esterne alla struttura di appartenenza quali i comandi gli uffici delle forze armate statunitensi che richiedono alla Base o inviano alla Base materiali o attrezzature (comprese armi e oggetti classificati) ed inoltre con gli uffici centrali di contabilità”).
Il controllo documentale, per quanto emerso in fase istruttoria, era un controllo meramente formale dei dati ma senza potere di correzione o risoluzione in capo al il quale, come confermato dal CP_1
doveva segnalare agli uffici competenti le eventuali mancanze. Nessun controllo di merito. Tes_1
15.1.A fronte di queste deposizioni l'unico testimone che ha reso una dichiarazione in parte diversa dalle altre rispetto alle responsabilità assunte dal è il testimone che dal 2014 avrebbe CP_1 Tes_3
operato come magazziniere e ispettore dei materiali chimici.
Questo testimone aveva riferito in merito al ruolo propositivo e di responsabilità assunto dal CP_1
nelle riunioni settimanali con i responsabili delle sezioni;
riunioni cui però il medesimo testimone non partecipava. Trattasi pertanto di testimonianza de relato da cui non è possibile attribuire la rilevanza valorizzata dalla parte appellata nelle note istruttorie.
Lo stesso testimone d'altra parte risulta di limitata attendibilità laddove invoca il foglio di calcolo
M10 in cui era inserita la lista dei materiali utile per l'inventario, quale modello creato dal CP_1 salvo specificare che l'inventario non era il lavoro ordinario del , esistendo altra persona CP_1 preposta all'inventario.
Ritenuto che per l'inquadramento superiore rilevano le mansioni prevalenti, ne consegue che tale dichiarazione non può essere ritenuta decisiva ai fini di causa.
16. Questo Collegio all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto in questo grado ritiene pertanto di poter confermare che l'inquadramento dapprima in U-5 e poi in U-4 -GS-6 attribuito dalla datrice di lavoro, fosse corretto e che per contro la sentenza di primo grado in punto diritto all'inquadramento superiore debba essere riformata.
L'accoglimento dell'appello principale sull'inquadramento consente di rigettare la domanda di pagamento di differenze retributive azionata dal in via incidentale. CP_1
L'accoglimento parziale dell'appello principale e il rigetto di quello incidentale è motivo di compensazione delle spese di lite nella misura di ¾; la frazione residua è posta a carico dell'appellante principale che è risultata soccombente sul motivo del giudicato della sentenza n. 7/09 e delle differenze di livello stipendiale fino al 26.09.05 di cui alla condanna di pagamento ivi contenuta.
La liquidazione della frazione residua è pronunciata in relazione al valore indeterminabile della domanda, prima fascia, secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Ai fini del contributo unificato e dell'onere di versamento il Collegio dà atto che per l'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore versamento.
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello principale e, in riforma parziale della sentenza impugnata al capo 1), rigetta la domanda di inquadramento nel livello U3 azionata in primo grado da CP_1
- in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna di pagamento delle differenze retributive, confermando per il periodo fino al 26 settembre 2005 la condanna di cui alla sentenza n.7/2009 dd.
8.01.09 resa nel procedimento n. 422/2005 dal tribunale di Pordenone;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di ¾ e condanna l'appellante principale a rifondere alla parte appellata la quota residua che, in detta frazione, liquida, quanto al primo grado in euro 1500,00 e quanto al secondo grado in euro 1737,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 12.01.2023
Da
, legalmente rappresentati dal Sig. HA , Avvocato Parte_1 Pt_2
Responsabile del Contenzioso Europeo, Dipartimento della Giustizia degli , e Parte_1 difesi nel presente giudizio dall'Avv. Francesca Pulejo (C.F. , PEC: C.F._1
) in virtù di mandato alle liti del 27.12.2022 materialmente Email_1 congiunto in calce al presente atto e dall'Avv. Antonio Pollini (CF e PEC C.F._2
) in virtù di delega materialmente congiunta in calce al Email_2 presente atto, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo in Cordenons (PN), Via
Cortina n. 22. I procuratori dello Stato estero dichiarano di volere ricevere le comunicazioni agli indirizzi di PEC sopra indicati ovvero al numero di fax 06.6997002, appellanti
Contro , nato a [...] il [...] residente a [...] c.f. Controparte_1
con procuratori l'avv. Paolo Toffoli (c.f. ) e l'avv. C.F._3 C.F._4
Fabrizio Querin (c.f. ) e con domicilio eletto presso il secondo con studio in C.F._5
Pordenone via Borgo San Antonio n. 12 scala A giusta procura in calce al ricorso datato 18.6.2020 nonché giusta procura in calce al presente atto;
i suddetti procuratori indicano come indirizzi a cui inviare le comunicazioni: Paolo Toffoli: pec Fabrizio Querin: pec: Email_3
Email_4
Appellato, appellante incidentale
appello avverso la sentenza n. 104/2022 del tribunale di Pordenone pubblicata il 13.12.2022 e pubblicata in pari data
In punto: inquadramento superiore
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, previa emissione del decreto di fissazione di udienza, così giudicare:
In via principale, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado:
1. IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria con riferimento all'asserita unicità del rapporto di lavoro a far data dal 1993, stanti le volontarie e libere dimissioni intervenute nel 1994;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria con riferimento all'asserita inefficacia della transazione sottoscritta dal Ricorrente nel 1994, stante la validità della medesima e, in ogni caso, per l'intervenuta prescrizione del diritto ad impugnare la transazione;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria con riferimento alla sentenza 7/2009 emessa dal Tribunale di Pordenone, per essere la medesima nulla e/o inesistente, in quanto resa in giudizio in cui il contraddittorio non si era regolarmente instaurato;
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda avversaria per inesistenza dell'assegnazione a mansioni superiori che lo giustifichino e:
- per l'effetto rigettare le domande proposte dal Ricorrente, in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e non provate per i motivi sopra esposti.
IN VIA ISTRUTTORIA Ci si oppone alle richieste istruttorie formulate da Controparte in quanto inammissibili, irrilevanti, generiche, valutative e non ritualmente articolate.
Senza inversione alcuna dell'onere probatorio e riservata ogni ulteriore istanza, si chiede che, occorrendo, venga ammessa prova diretta per testimoni sulle circostanze di cui alla parte in fatto
Memoria Difensiva in primo grado, articolate nei punti da 1) a 20), inclusi i relativi sottopunti, ove presenti, con la premessa della formula “Vero che” espunto ogni giudizio, come precisate nelle Note istruttorie in primo grado del 16.11.2021 da aversi qui per integralmente trascritte. per parte appellata- appellante incidentale:
NEL MERITO in via principale anche a titolo di appello incidentale: Piaccia alla Corte d'Appello di Trieste:
1) respingere l'appello avversario in quanto inammissibile e/o infondato e tutte le domande proposte dell'appellante;
2) in forza dell'appello incidentale piaccia alla Corte condannare gli in persona Parte_1
del Presidente legale rappresentante al pagamento in favore del sig. delle differenze retributive CP_1
collegate al riconoscimento del livello U-3 dal 26.9.2005 alla data della pronuncia nel presente grado di giudizio (ovvero per il diverso periodo verrà riconosciuto di giustizia) in riferimento all'intero trattamento retributivo ed indennitario spettante al lavoratore per ogni titolo contrattuale e/o legale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: straordinari, mensilità aggiuntive, premi indennità, nella misura che verrà accertata a mezzo di idonea consulenza tecnica ai sensi dell'art. 36 Cost. nei termini indicati al punto H) del presente atto;
3) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1
in favore del sig. della rivalutazione monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate dalla CP_1
maturazione di ogni posta creditoria alla data di deposito del ricorso di primo grado e al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. per il periodo successivo alla domanda sino alla data di effettivo pagamento;
4) spese di causa rifuse.
NEL MERITO in via subordinata salvo gravame: Piaccia alla Corte d'Appello di Trieste:
1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o l'invalidità e/o pronunciare l'annullamento, per le ragioni esposte in narrativa, del recesso di data 27.9.1994, dell'accordo di impiego datato 3.10.1994 dell'accordo transattivo datato 31.10.1994 ed di ogni atto o accordo implicante la cessazione del rapporto instaurato il 14.6.1993 e/o la rinuncia al livello U-3.
2) accertare e dichiarare in via costitutiva il diritto del sig. all'inquadramento dal mese Controparte_1
di ottobre 1994 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) nel livello U-3 ovvero in subordine nel diverso livello ritenuto di giustizia secondo la classificazione di cui alle condizioni di impiego per il personale civile non statunitense delle forze armate USA operanti in Italia, agli accordi collettivi datati 12.1.1993, 1.10.2000, 20.12.2005 e 1.11.2013 e successive modifiche
3) disporre la modifica costitutiva del rapporto di lavoro con riconoscimento in favore del sig. CP_1 dell'inquadramento nei livelli indicati ai punti che precedono con condanna degli USA a adeguare a tale livello il trattamento complessivo retributivo e indennitario
4) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1
in favore del sig. delle differenze retributive collegate al riconoscimento del livello U-3 nella CP_1 misura di € 39.364,73 ovvero nella diversa misura anche superiore che apparirà di giustizia anche in applicazione dell'art. 36 Cost. che verrà accertata in corso di causa a mezzo di idonea consulenza tecnica d'ufficio;
5) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante alla Parte_1 rideterminazione dell'intero trattamento retributivo e indennitario spettante al sig. dal mese di CP_1
ottobre 1994 (ovvero dalla diversa data che apparirà di giustizia) in forza dell'inquadramento e/o della condanna al pagamento delle differenze stipendiali collegate al livello U-3 in riferimento ad ogni titolo contrattuale e/o legale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: straordinari, mensilità aggiuntive, premi indennità, trattamento di fine rapporto
6) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante al pagamento Parte_1
in favore del sig. delle differenze retributive ed indennitarie collegate al superiore CP_1
inquadramento di cui al punto 2) per il periodo successivo alla emanazione della sentenza
7) condannare gli in persona del Presidente legale rappresentante in riferimento Parte_1
a tutte le somme di cui ai punti precedenti al pagamento in favore del sig. della rivalutazione CP_1
monetaria e degli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione di ogni posta creditoria alla data di deposito del presente ricorso e al pagamento degli interessi di cui all'art. 1284 comma 4° c.c. per il periodo successivo alla domanda sino alla data di effettivo pagamento.
8) spese di causa rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Pordenone, in accoglimento del ricorso di primo grado proposto da nei confronti degli Uniti di America, ritenuto che la precedente Controparte_1 Pt_1
sentenza emessa dal tribunale n. 7/2009 fosse passata in giudicato, accertava il diritto del lavoratore all'inquadramento in U-3 corrispondente a dal 3.10.1994 e condannava il datore di lavoro ( Per_1
Stati Uniti di America, d'ora in poi per brevità, USA), a corrispondere le differenze retributive come derivanti dai fogli paga in atti con i relativi accessori;
il giudice dichiarava improcedibile la domanda CP_ di regolarizzazione contributiva per mancata evocazione in giudizio dell' e condannava il convenuto anche al pagamento delle spese di lite.
Secondo il tribunale il vizio di notifica del ricorso introduttivo della precedente causa, lamentato nella odierna controversia dalla parte convenuta che contestava il giudicato, avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di appello della sentenza n. 7/09 che invece non era stata mai gravata dagli USA.
Pertanto l'irretrattabilità dell'accertamento contenuto nella decisione precedente del livello U-3, rendeva irrilevante la questione delle mansioni svolte dal dopo la pronuncia. CP_1
Di conseguenza accertava il diritto del alla qualifica azionata e condannava gli USA a CP_1
provvedere in merito con decorrenza dal 3 ottobre 1994.
2. Avverso la sentenza proponevano appello gli USA che instavano per la riforma della decisione.
Il contrastava l'appello di cui eccepiva l'infondatezza; a propria volta instava in via incidentale CP_1
per la riforma della sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva emesso una sentenza di condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate in luogo di quelle azionate, instando in subordine per apposita consulenza tecnica.
3. La Corte di Appello di Trieste, formulata proposta conciliativa che non sortiva esito positivo, disponeva l'assunzione di prove orali all'esito delle quali, concesso un termine per note, mutato il relatore della causa in occasione del subentro nel ruolo di nuovo Consigliere lavoro, all'esito della discussione orale, all'udienza del 22 maggio 2025 decideva la causa come da separato dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La società appellante contestava la sentenza di primo grado con una serie di motivi.
Con un primo motivo l'appellante contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva ritenuto che la sentenza n. 7/09 fosse passata in giudicato.
L'appellante assumeva che il vizio della notifica del ricorso di primo grado era tale da rendere la sentenza inesistente ai sensi dell'art. 161 comma secondo c.p.c. e quindi non soggetta ai termini ordinari di impugnazione al fine di impedirne il passaggio in giudicato.
Eccepiva in particolare che la richiesta di notifica del 28.10.2004 era stata respinta e quindi la notifica non era andata a buon fine per non essere stato garantito il termine di 60 giorni (che deve intercorrere tra la notifica e la data di costituzione o la prima data di udienza) previsto dal diritto federale U.S.A. con la norma “United States Federal Rule of Civile Procedure 12 ” in tutti i casi in cui ad essere convenuto è il Governo U.S.A.”. Il suddetto termine opera anche nel caso di notifica al Governo
U.S.A. proveniente dall'estero, in ragione di quanto disposto dall'art. 5 e 15 della Convenzione dell'Aja, con la conseguenza che una richiesta di notifica che non garantisca l'osservanza del termine di 60 giorni integrava una violazione dell'art. 5 e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aja del 1965.
Analogamente la richiesta di notifica del 26.01.2005 era stata respinta e quindi la notifica non era andata a buon fine per non conformità le norme della Convenzione dell'Aja. Ed ancora analoga eccezione era sollevabile nei confronti della notifica del 13.12.2005.
Trattavasi di inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo che impediva alla pronuncia del tribunale di poter essere emessa validamente;
pertanto a fronte della conseguente inesistenza della sentenza la parte interessata aveva la possibilità di contestare il vizio in via ordinaria con l'appello oppure con l'actio nullitatis che era azione imprescrittibile.
A sostegno della insanabilità del vizio invocava Cass. 2021 n. 9910; pertanto il giudice avrebbe dovuto dichiarare nulla la sentenza e non ritenere formato il giudicato.
Con secondo motivo di appello contestava l'esistenza di un giudicato utile assumendo che la pronuncia precedente non conteneva alcun accertamento costitutivo sul diritto all'inquadramento superiore ma soltanto una condanna di pagamento.
Condanna comunque nulla poiché con la seconda sentenza il tribunale si era pronunciato due volte sullo stesso periodo dal 3.10.1994 in poi.
Eccepiva l'appellante che con la sentenza ritenuta irretrattabile il tribunale aveva condannato gli USA al pagamento di euro 16.841,21 a titolo di differenze retributive;
non era chiaro se l'importo fosse riferibile al periodo dall'1.10.94 al deposito del ricorso di primo grado del 2005 ( 26.09.05), ovvero alla data di pronuncia della sentenza del 2009 ( 12.1.09).
Osservava comunque che con la sentenza n. 104/22 la parte convenuta era stata condannata nuovamente al pagamento delle differenze retributive maturate dal 4.10.94 all'attualità , con una evidente violazione del principio del “ ne bis in idem”.
Con terzo motivo contestava la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
ritenuto che
il ricorrente aveva agito per ottenere una condanna in forma specifica della parte resistente;
per contro il giudice aveva emesso una sentenza di contenuto generico.
Con quarto motivo censurava la sentenza per aver ritenuto sussistente un unico rapporto a tempo indeterminato;
eccepiva l'appellante che il aveva dapprima aderito ad un rapporto a tempo CP_1
determinato che era stato prorogato fino al 13.06.95 in modo legittimo e che era poi cessato prima della scadenza naturale in ragione della stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 4.10.94. Negozio giuridico stipulato per lo svolgimento di mansioni diverse inquadrate in livello inferiore U-5.
L'appellante eccepiva che l'assunzione era stata concordata dalle parti;
il aveva aderito anche CP_1
alla cessazione anticipata del rapporto a termine liberamente, senza restrizioni di sorta. Il lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni volontariamente e le stesse non era state impugnate nel termine di legge;
eccepiva inoltre la prescrizione dell'azione per invalidità.
Da ultimo gli USA contestavano l'invalidità della transazione del 31.10.1994, rilevando che trattavasi di accordo valido , non impugnato nei sei mesi previsti dall'art. 2113 cc e comunque dotato di causa e dazione congrua.
In ogni caso riteneva che parte ricorrente in primo grado non avesse provato il diritto all'inquadramento superiore;
le mansioni svolte dal dall'assunzione a tempo indeterminato CP_1
rientravano nel livello assegnato, tenuto conto delle condizioni di impiego e delle declaratorie vigenti nel sistema del pubblico impiego americano.
Confrontando i fattori di cui alla Position Classification Standard for supply Clerical and Techinician
Series con le mansioni assegnate al risultava che il punteggio complessivo era pari a 1260 che CP_1
corrispondeva al livello GS-6 ( ossia U-4), da ultimo assegnato al CP_1
5. Il contrastava l'appello rilevando che il vizio della notifica del ricorso di primo grado e la CP_1
conseguente nullità della sentenza avrebbe dovuto costituire oggetto di appello da parte degli Pt_1
nel termine lungo decorrente dalla effettiva conoscenza del giudizio ( quanto meno la comparsa
[...] di costituzione e quindi dal 14.1.21); l'inutile decorso del termine aveva reso irretrattabile la decisione che pertanto era passata in giudicato.
Contestava il ne bis in idem osservando che la sentenza 7/09 copriva il periodo decorrente dal
30.09.94 al deposito del ricorso di primo grado (26.09.05), mentre l'odierna pronuncia ineriva il periodo successivo al 26.09.05.
Contrastava il motivo della violazione dell'art. 112 c.p.c. rilevando che la sentenza aveva comunque pronunciato in modo determinato richiamando le tabelle e buste paga allegate in giudizio.
In ogni caso osservava di aver proposto appello incidentale relativamente alla determinazione del credito con richiesta, in via subordinata, di consulenza contabile.
Nel merito assumeva la provata unicità del rapporto, avendo allegato di avere sempre operato presso la di Aviano dal 14.06.1993 come riconosciuto dalla controparte con il documento depositato Pt_3
in primo grado sub. 14 ( C2 storico).
Contestava la regolarità della proroga del rapporto a tempo determinato osservando di aver disconosciuto il documento in udienza e che in ogni caso l'accordo transattivo concluso in violazione dell'art. 2103 cc era nullo per violazione di norma imperativa.
Nullità fatta valere sia con il ricorso del giudizio del 2005 che con il ricorso del 2020.
Quanto poi al termine di cui all'art. 2113 c.c., trattavasi di termine che non era decorso poiché all'epoca della stipulazione della transazione di data 31.10.94 il rapporto era in corso e non era cessato. Nel merito insisteva per il diritto all'inquadramento accertato in ragione della normativa applicabile e del diritto quesito, che per le effettive mansioni svolte che in subordine instava per poter provare.
In via incidentale impugnava la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva accolto la domanda ed accolto il ricorso con pronuncia di condanna generica in luogo della condanna in forma specifica, contenendo il ricorso tutti gli elementi necessari e sufficienti per quantificare il dovuto.
6.Il proposto appello principale merita parziale accoglimento per gli assorbenti motivi che seguono;
per contro l'appello incidentale proposto dal va rigettato in quanto infondato. CP_1
A. Come evidenziato dalle parti trattasi di rapporto di impiego – ad oggi cessato per pensionamento del in essere tra il e gli USA. CP_1 CP_1
Nel giudizio di primo grado il lamentava che dopo un periodo di lavoro svolto presso una Base CP_1
statunitense in Germania, in data 14.06.1993 era stato assunto a tempo determinato presso la base
USAF di Aviano come impiegato di livello U-3, secondo la classificazione delle condizioni di impiego per il personale civile locale dipendente presso le basi militari statunitensi in Europa, con qualifica di “Accounting Technician” a tempo pieno, rapporto scadente il 30.06.94.
Proseguiva rilevando che il rapporto era proseguito di fatto convertendosi in rapporto a tempo indeterminato;
che la datrice di lavoro in data 27.09.1994 gli aveva fatto sottoscrivere un accordo conciliativo con cui cessava la funzione svolta e rinunciava alla prosecuzione del precedente rapporto accettando una assunzione ex novo con inquadramento inferiore in U-5. Sottoscriveva pertanto il nuovo contratto di lavoro come “ Supply Technician” in data 4.10.94; trattavasi inquadramento errato poiché le mansioni svolte presso il reparto logistico 401 Supply Squadron Management & System
Flight erano compiti rientranti nel livello superiore U-3.
Allegava che altro giudizio avviato dal nei confronti degli USA, con ricorso depositato presso CP_1
il tribunale di Pordenone in data 26.09.05, si era concluso con sentenza n. 7/2009 passata in giudicato di accertamento del suo diritto all'inquadramento in U-3 dal 4.10.94; pertanto nell'invarianza della situazione, instava per l'accertamento all'inquadramento definitivo in livello U-3 anche per il periodo successivo.
B. Gli USA avevano contrastato le difese attoree precisando, nella parte in fatto, che il rapporto a termine era stato prorogato fino al 13.06.1995; proroga avvenuta “in forza di espressa previsione contenuta nel contratto di assunzione e per effetto di comunicazione ricevuta e accettata dal ricorrente in data 30.06.1994 (cfr. Allegato 2).”( cfr. memoria di costituzione di primo grado).
Avevano eccepito che il in data 27.09.94 aveva rassegnato le dimissioni dal rapporto in essere, CP_1
al fine di essere assunto a tempo indeterminato ( con livello inferiore U-5); atto sottoscritto alla presenza e con l'ausilio di un rappresentante sindacale. Successivamente in data 4.10.1994 era stato assunto a tempo indeterminato come Supply Technician
-Tecnico rifornimenti”, livello U-5; assunzione avvenuta dopo che l'interessato aveva partecipato ad una selezione e superato il concorso volto all'assunzione di questa tipologia di impiegato.
Inquadramento che riteneva del tutto corretto in ragione delle norme contrattuali in essere.
7. Il primo giudice a fronte dei documenti dimessi accoglieva la domanda del ricorrente con la seguente motivazione:”. Ritiene il decidente che la pretesa giudizialmente azionata sia meritevole di accoglimento valorizzando un aspetto squisitamente processuale concernente l'intervenuta irrevocabilità della sentenza n° 7/2009 dd. 08/01/2009 resa nel procedimento n° 422/2005 nella quale l'adito Tribunale di Pordenone accertava il diritto del all'inquadramento nel livello U- CP_1
3 dal 04/10/1994 alla data della domanda, ovvero il 26 settembre 2005. Orbene il rilievo mosso dagli
USA in sede di memoria difensiva dd. 31/03/2022 secondo cui la notifica del ricorso introduttivo del giudizio sfociato nella menzionata pronuncia sarebbe inesistente e non nulla appare del tutto inconferente. Ed invero: A) Secondo un significativo orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. sez, III 03/07/2008 n° 18423) per stabilire se sia ammissibile una impugnazione tardivamente proposta sul presupposto che l'impugnante non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio della notificazione dell'atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi. SE LA
NOTIFICAZIONE È INESISTENTE, LA MANCATA CONOSCENZA DELLA PENDENZA DELLA
LITE DA PARTE DEL DESTINATARIO SI PRESUME IURIS ED È ONERE DELL'ALTRA CP_3
PARTE DIMOSTRARE CHE L'IMPUGNANTE HA AVUTO COMUNQUE CONTEZZA DEL
PROCESSO Se invece la notificazione è nulla, si presume iuris tantum la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'impugnante, e dovrà essere quest'ultimo a provare che la nullità gli ha impedito la materiale conoscenza dell'atto. In senso più recente Cass. civ. sez. lav. 30/09/2019 n°
24369 secondo cui in caso di omessa notifica della sentenza OPERA IL TERMINE DECADENZIALE
LUNGO DI CUI ALL'ART. 327 C.P.C decorrente dalla conoscenza successivamente acquisita della sentenza, ed assume rilievo la differenza tra nullità ed inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del grado di giudizio al cui esito è stata emessa la sentenza da impugnare CON IL CONSEGUENTE
DIVERSO RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO IN PUNTO CONOSCENZA PENDENZA LITE.
B) Orbene l'applicazione di detto principio al caso di specie comporta che l'eventuale inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo avrebbe quale unica conseguenza IL TRASFERIMENTO IN
CAPO AL PILLONI DELL'ONERE DELLA PROVA in punto momento in cui gli USA hanno avuto conoscenza effettiva dell'esistenza del procedimento e della sentenza n° 7/2009. Segnatamente appare eloquente quanto affermato al punto 3 pag. 13 comparsa di risposta dd. 14/01/2021 ovvero:
“dalla lettura del ricorso, invero, lo Stato estero ha appreso per la prima volta dell'esistenza di una tale sentenza a suo carico pronunciata dalla Sezione Lavoro del tribunale di Pordenone … Acclarato ciò sarà necessario ora esaminare la suddetta sentenza n° 7/2009 resa in assenza di contraddittorio
AVVERSO TALE SENTENZA LA DEDUCENTE DIFESA PROVVEDERÀ A ISCRIVERE RICORSO
INNANZI ALLA COMPETENTE CORTE D'APPELLO DI TRIESTE”. C) Può pertanto ragionevolmente affermarsi che 14/01/2021 (data di redazione della CP_4
comparsa di risposta) lo Stato estero e i suoi avvocati italiani erano a conoscenza della esistenza e del contenuto della sentenza n° 7/2009 risultando altrettanto fuori discussione che nel termine annuale decorrente dalla menzionata data il convenuto non abbia interposto Controparte_5 appello. D) In definitiva l'accertato diritto all'inquadramento nel livello U 3contenuto nella sentenza
n° 7/2009 oramai passata in giudicato RIMANE FERMO DOVENDOSI DEL TUTTO
PRESCINDERE, IN QUANTO CIRCOSTANZA IRRILEVANTE, SVOLTE CP_6
SUCCESSIVAMENTE ALLA PRONUNCIA.”( cfr. sentenza impugnata).
8. Il primo motivo di appello proposto dalla parte appellante è infondato.
Ritiene il Collegio che il lamentato vizio di notificazione del ricorso giudiziale che ha condotto alla pronuncia della sentenza n. 7/2009 emessa dal tribunale di Pordenone nella contumacia degli USA, non consenta l'actio nullitatis esercitata dall'appellante.
Trattasi di vizio che non dà luogo ad una delle ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza di cui all'art. 161 comma secondo c.p.c., quanto piuttosto di un vizio che attiene alla regolarità del contradditorio che la parte appellante- come riconosciuto dalla stessa parte nella propria memoria di costituzione del giudizio di primo grado- avrebbe dovuto far valere impugnando la sentenza n. 7/09 quanto meno nel termine lungo decorrente dalla propria costituzione in primo grado nell'odierno giudizio.
Momento in cui per propria ammissione era venuta a conoscenza del precedente giudizio e della sentenza emessa a proprio danno.
In tema Cass. 2022 n. 34463 che viene richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.
La lamentata inesistenza giuridica della notificazione del ricorso di primo grado- che peraltro nel caso di specie era stata comunque tentata anche se secondo l'appellante senza il rispetto delle prescrizioni normative relative ai termini di comparizione e della Convenzione dell'Aja del 1965 ( cfr. art. 5 e
15),- si traduce in un vizio della sentenza che può essere fatto valere dalla parte interessata esclusivamente con il gravame di appello ordinario. Gravame il cui termine decorrerà- in questo caso- dal momento di effettiva conoscenza della sentenza.
In tal caso l'onere di dimostrare la conoscenza del provvedimento giudiziale è a carico della parte che intende avvalersi della sentenza ( nel caso di specie . CP_1
Infatti, come evidenziato anche dalla giurisprudenza più recente, le ipotesi di inesistenza giuridica della sentenza che consentono l'esperimento alternativo all'impugnazione, ovvero l'actio nullitatis, esercitabile senza limiti temporali, sono configurabili in ipotesi diverse quali l'omessa sottoscrizione del provvedimento giudiziale, oppure in caso di pronuncia emessa da soggetto privo del tutto di potere, ovvero di provvedimento processuale abnorme perché privo di quel minimo di elementi o di presupposti tipizzanti necessari per produrre certezza giuridica ( cfr. Cass. 3810/2022).
Così ad esempio nel caso di sentenza emessa nei confronti di soggetti diversi da quelli che hanno preso parte al giudizio, ovvero in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti di soggetto inesistente perché già deceduto, ovvero del tutto estraneo alla vicenda controversa e che non ha alcun collegamento con le parti del giudizio.
Fattispecie diversa da quella lamentata nel presente giudizio in cui l'appellante ha contestato che la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio che ha condotto alla pronuncia della sentenza n.
7/2009, non si fosse perfezionata in quanto non erano stati rispettati i termini e le formalità prescritte per la notificazione agli Stati Uniti di America ai sensi dell'artt. 2 e 4 della Convenzione dell'Aja del
1965; fermo restando che l'inesistenza della notificazione non può essere configurata nel caso di specie in cui la notificazione era stata più volte tentata dalla parte ricorrente in primo grado.
9. Si conviene pertanto con il tribunale di Pordenone che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato in quanto non impugnata dagli Usa neppure nel termine annuale decorrente dalla propria costituzione nell'odierno giudizio.
Tuttavia ritiene il Collegio che da tale pronuncia non derivi il diritto – intangibile- all'inquadramento superiore azionato nel presente giudizio.
La sentenza n. 7/09 infatti – come si evince dalle conclusioni di pagamento rassegnate in quella sede dal e desumibili dalla sentenza dimessa sub. 15 di parte ricorrente in primo grado- aveva CP_1 accertato l'inadempimento degli USA rispetto al livello stipendiale e all'anzianità maturati dal CP_1
durante il rapporto a tempo determinato;
rapporto cui era seguito, senza soluzione di continuità, il rapporto a tempo indeterminato contenente la clausola di rinuncia ai diritti ed anzianità pregressi che il giudice qualificava come nulla per violazione dell'art. 2103 c.c..
Il giudice pertanto aveva condannato la datrice di lavoro al pagamento della somma di euro 16.841,21
a titolo di differenze retributive spettanti al in ragione del diritto al mantenimento del livello CP_1
stipendiale U-3 anche per il periodo successivo alla stipulazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al deposito del ricorso di primo grado di data 26.09.05.
In particolare il giudice valorizzava la norma di cui all'art. 2103 c.c. sotto il profilo della irriducibilità della retribuzione e del diritto del al mantenimento del livello stipendiale precedente, senza CP_1
prendere posizione in merito alle mansioni svolte e alla corrispondenza delle stesse al profilo di inquadramento rivestito. Si condivide pertanto la censura dell'appellante sui limiti del giudicato;
la precedente sentenza non contiene un accertamento costitutivo del diritto del all'inquadramento in U-3 dal 4.10.1994 CP_1
alla data della domanda giudiziale, perché la domanda azionata dall'interessato era soltanto di pagamento. D'altra parte l'appellato non si è neppure peritato- come era suo onere a fronte della eccezione di controparte- di produrre in giudizio il ricorso introduttivo del giudizio che si è concluso con la sentenza n. 7/09 al fine di provare l'eventuale portata più ampia della propria domanda giudiziale.
Pertanto, fermo restando che l'accertamento del diritto al mantenimento dello stesso livello stipendiale non può superare il dato dell'introduzione del giudizio di primo grado del 2005, va escluso che dal giudicato sia disceso il diritto all'inquadramento in U-3 dal “ mese di ottobre 1994” di cui al capo 1 della sentenza impugnata. Il giudicato riguarda soltanto le differenze stipendiali conseguenti al mantenimento dello stesso livello economico precedente (corrispondente ad U-3); differenze maturate fino alla data di introduzione del giudizio di primo grado.
10. Ritiene il Collegio che tra il rapporto a tempo determinato e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia intervenuta una cesura e una novazione del rapporto provocata dalle dimissioni del
CP_1
Come si evince dagli atti il rapporto a tempo determinato era stato stipulato dalle parti “ per il progetto regionalizzazione Accounting & Finance “( cfr. doc. 1 parte appellante); il contratto conteneva al punto 2 b la clausola di facoltà di proroga- già accettata dal lavoratore- del termine iniziale ( scadente a giugno 1994); proroga che stata prevista dagli USA fino al 13.06.1995( cfr. doc. 2 parte appellante).
In merito non rileva l'asserito disconoscimento operato dal all'udienza del 15 luglio 2021 ( CP_1 cfr. pag. 17 memoria di costituzione in appello), ritenuto che il disconoscimento di cui all'art. 214
c.p.c. può inerire esclusivamente documenti provenienti dalla stessa parte contro cui il documento è prodotto ( cfr. Cass. 8190/2025) e non documenti di formazione diversa come nel caso della proroga disposta direttamente dalla datrice di lavoro in ragione della clausola contrattuale pattuita dalle parti.
Né rileva l'eventuale contestazione della ricezione della proroga, considerato che – per quanto esposto- era clausola nota ed accettata dal lavoratore che aveva sottoscritto il rapporto a termine.
Il rapporto era quindi proseguito fino alle dimissioni presentate dal lavoratore il quale- in vista della prossima assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 3.10.1994- in data 27.09.1994 si era dimesso dal rapporto a termine in essere( cfr. doc. 3 parte appellante).
Dimissioni presentate- per quanto allegato dall'appellante ed emergente dalla prova documentale- dal con l'assistenza del rappresentante sindacale e mai impugnate giudizialmente dal lavoratore CP_1
che soltanto nel giudizio di primo grado del 2020 aveva allegato di averle sottoscritte per errore o per metus. Il decorso del termine prescrizionale previsto per l'azione di annullamento, eccepito ritualmente dalla parte convenuta in primo grado impedisce di privare di efficacia l'atto che all'epoca – ratione temporis- non necessitava di convalida. D'altra parte l'assunzione a tempo indeterminato era conseguente ad una selezione cui il aveva partecipato liberamente ( cfr. allegazione di parte CP_1
convenuta in primo grado sub. 4 non contestata dalla parte attrice) e che ineriva la posizione a tempo indeterminato di “ tecnico degli approvvigionamenti “ ( Supply Technician” ) di livello U-5 presso il
31° squadrone di approvvigionamento.
Né ai fini della prova della continuità del rapporto di lavoro dal 1993, assume rilevanza il doc. 14 di parte appellata con cui l'amministrazione americana si era limitata ad attestare che il alla data CP_1
del 2.10.2019 risultava in servizio nella base Usaf di Aviano dal 14 giugno 1993; né tanto meno il modello C2 di cui al doc. 6 di parte appellata, che confermava la presenza in servizio come impiegato del dal 14.6.1993; documento del Ministero del lavoro cui non può essere attribuito alcun CP_1
valore confessorio per conto degli odierni appellanti.
Da questi due documenti non è possibile inferire la persistenza di un unico rapporto con inquadramento in U-3 a fronte delle dimissioni e della assunzione a tempo indeterminato del CP_1 che dall'ottobre 1994 era stato assegnato ad altro ufficio, con compiti diversi rispetto a quelli realizzati come impiegato a tempo determinato.
Da ultimo il Collegio osserva che la eccepita nullità della transazione di data 31.10.94 di cui al doc.3bis di parte appellante, non assume rilevanza ai fini di causa, poiché riguarda problematiche economiche inerenti il rapporto a tempo determinato ed era stata stipulata dopo l'assunzione a tempo indeterminato.
11. A questo punto superate le questioni processuali la domanda di esatto inquadramento impone al giudice- al pari di quanto avviene in ipotesi di richiesta di mansioni superiori- di verificare se il livello attribuito dalla datrice di lavoro in U-5 corrisponda o meno alle mansioni assegnate e svolte nel periodo di causa dal il quale aveva sempre allegato anche nel merito di aver posto in essere CP_1
mansioni che, secondo le condizioni di impiego susseguitesi nel tempo ( 12.1.1993, 1.10.00, 20.12.05,
1.11.13), rientravano nel superiore livello U-3 corrispondente al grado GS-7.
Allegazione contrastata dalla parte appellante che anche nel presente giudizio evidenziava come i fattori ritenuti rilevanti dalla normativa di impiego per l'attribuzione del diverso livello ( cfr. U3=GS-
7; U4=GS-6; U-5=GS-5) conducessero ad un punteggio complessivo di 1260 punti del tutto conforme all'inquadramento assegnato al che -da ultimo- era inquadrato nel livello GS-6 . CP_1
12. In via generale va ricordato che i dipendenti italiani assunti dalle Forze Armate statunitensi in
Italia sono classificati in base al CCNL stipulato dai rappresentanti dell'odierna resistente con i sindacati FISASCAT-CISL e , meglio noto come COE. Più precisamente, l'Allegato CP_7 4 al COE dispone un piano di classificazione unificato applicabile per tutti i dipendenti (salvo che per i c.d. “servizi Exchange”, che sono classificati secondo l'allegato 5 del COE) (cfr. doc. 5 parte appellante).
Ai sensi dell'Allegato 4, “le posizioni impiegatizie sono classificate applicando le norme(standards) di classificazione del lavoro emanate dall'Ente governativo per il personale dello Stato (Office of
Personal Management). Il grado GS che ne risulta è tradotto nel corrispondente livello dell'inquadramento unico”. In altri termini, per la classificazione del personale l'Office of Personal
Management stabilisce dei criteri (o standards), che definiscono le varie posizioni in termini di mansioni, responsabilità e requisiti di qualificazione. Dall'applicazione di tali standards risulta un giudizio, o grado GS, che sarà più alto o più basso a seconda della complessità delle mansioni assegnate. Il grado GS viene poi convertito nel livello previsto dal CCNL secondo quanto previsto al punto 2 dell'allegato 4 del CCNL:
“a. Livello U-1 Super (U-1S). Corrisponde al grado GS12 attribuibile in base alle declaratorie di livello e specificazioni contenute nelle norme classificative OPM. b. Livello U-1. Corrisponde ai gradi GS-10 o GS-11 in base alle relative norme e istruzioni. c. Livello U-2. Corrisponde ai gradi
GS-8 o GS-9. d. Livello U-3. Corrisponde al grado e. Livello U-4. Corrisponde al grado GS-6 Per_1
f. Livello U-5. Corrisponde al grado GS-5.g. Livello U-6. Corrisponde al grado GS-4. h. Livello U-
7. Corrisponde al grado GS-3. i. Livello U-8. Corrisponde al grado GS-2. j. Livello U-9. Corrisponde al grado GS-1.” Il metodo utilizzato per calcolare il GS comporta l'applicazione di 9 fattori, a cui viene assegnato un punteggio a seconda della complessità. Questi fattori sono: Fattore 1 - Conoscenza richiesta dalla posizione; Fattore 2 - Controlli di supervisione; Fattore 3 - Linee guida;
Fattore 4 –
Complessità; Fattore 5 - Portata ed effetto; Fattore 6 - Contatti personali; Fattore 7 - Scopo dei contatti; Fattore 8 - Richieste fisiche; Fattore 9 - Ambiente di lavoro.
Dalla somma dei punteggi ottenuti considerando tutti i fattori che precedono, si può determinare il grado GS, in base alla tabella che segue e, di conseguenza, l'inquadramento delle mansioni del lavoratore in GS (Grade Point. Range) è così schematizzabile:
GS 5:855-1100
GS 6:1105-1350
GS7: 1355-1600
GS 8: 1605-1850
GS9: 1855-2100
GS10: 2105-2350
GS11: 2355-2750
GS12: 2755-3150 GS13: 3155-3600
GS14: 3605-4050
GS15: 4055-up
Dalla valutazione effettuata dalla datrice di lavoro era emerso per il un punteggio di 1260 CP_1
punti, che corrispondono ad un grado di GS6 , che corrisponde a sua volta al livello di inquadramento in U-4 riconosciuto al a far data dal lontano gennaio 2000 (cfr. doc. 6 parte appellante). CP_1
13. Il con l'assunzione a tempo indeterminato nel livello iniziale U-5 era addetto all'ufficio “ CP_1 accountability control element” che si occupa di tracciare ed archiviare tutta la documentazione relativa ai beni e attrezzature ricevuti e depositati presso il magazzino della base USAF di Aviano ( cfr. doc. 4 parte appellante).
13.1. Per quanto documentato sub. 5 di parte appellante ogni fattore preso in esame ai fini dell'inquadramento del personale impiegatizio e -di cui si dirà in prosieguo, indica la complessità delle mansioni svolte e l'ampiezza delle responsabilità assegnate.
Ad ogni fattore è attribuito un punteggio e la somma di tutti i punteggi dei vari fattori è poi confrontata con i punteggi che corrispondono a ciascun livello di inquadramento la griglia riportata nel punto che precede e valevole per tutti i dipendenti (GS).
Secondo l'appellante la correttezza dell'inquadramento in U-4 ( dal 2000) del emergeva dalla CP_1 valutazione di cui al doc. 6 di parte appellante ( documento attestante la “Position Classification
Standard for Supply Clerical and Technician Series “ ), ove con riferimento al primo Fattore,
“Conoscenza richiesta dalla posizione- Knowledge required by the position: questo fattore misura
l'estensione delle informazioni e delle conoscenze che un dipendente deve utilizzare per il compimento del proprio lavoro ed include le procedure, le buone pratiche, le norme, le politiche aziendali, i principi applicati ; al la datrice di lavoro riconosceva il massimo livello 1-4 cui CP_1
sono assegnati 550 punti. Ai sensi del Livello 1-4 (cfr. Doc. 26 fasc. ricorrente in primo grado., pag.
8): “Il lavoro di questo livello richiede una conoscenza approfondita dei regolamenti di fornitura, delle politiche, delle procedure e delle istruzioni applicabili allo specifico incarico. I dipendenti utilizzano questa conoscenza per condurre ricerche estese ed esaustive di informazioni richieste;
ricostruire i documenti di transazioni di fornitura complesse;
e/o fornire supporto alle operazioni di fornitura per attività che coinvolgono forniture, attrezzature e parti specializzate o uniche, come ad esempio attrezzature di laboratorio o di prova, prototipi di apparecchiature tecniche, parti e apparecchiature che richiedono un insolito livello di protezione durante la spedizione e lo stoccaggio, o altre che sono uniche per la missione dell'organizzazione o che vengono trattate raramente. Queste conoscenze sono utilizzate anche nelle posizioni che svolgono aspetti di routine del lavoro degli specialisti delle forniture, basati sulla conoscenza pratica delle procedure standard, in cui gli incarichi includono problemi di casi individuali relativi a un segmento limitato di una delle principali aree di gestione degli approvvigionamenti (ad es. catalogazione, gestione dell'inventario, beni in eccesso, utilizzo dei beni o gestione del magazzino)”.
13.2. Con riferimento al secondo Fattore, “Controlli di Supervisione Supervisory controls: questo fattore riguarda la natura e l'estensione del controllo diretto ed indiretto esercitato dal supervisore, il livello di responsabilità del dipendente e la soggezione alla revisione del lavoro eseguito ”; al era attribuito il livello massimo
2-3 cui sono assegnati 275. Tale livello spetta laddove: “Il CP_1
supervisore assegna gli incarichi definendo obiettivi, priorità e scadenze;
assiste il dipendente in situazioni insolite che non hanno precedenti chiari. In alcune circostanze, il dipendente lavora in modo indipendente dal supervisore o da uno specialista in un luogo remoto. Il contatto con il supervisore è poco frequente, anche se di solito è disponibile per telefono e per visite periodiche in loco. Gli incarichi continuativi sono generalmente svolti con notevole indipendenza. Il dipendente pianifica ed esegue le fasi successive e gestisce i problemi e le deviazioni dell'incarico in base a istruzioni, politiche, formazione precedente o in conformità con le istruzioni, le politiche, la formazione precedente o le pratiche accettate nella professione…. Il lavoro completato viene solitamente valutato per la solidità tecnica, l'adeguatezza e la conformità alla politica e ai requisiti.
I metodi utilizzati per arrivare ai risultati finali non vengono di solito rivisti in dettaglio”.
13.3. Il terzo fattore “ linee guida Guidelines: questo fattore riguarda la natura delle linee guida
e il grado autonomia del dipendente ”; secondo la datrice di lavoro al competeva il livello CP_1
3-2 cui sono assegnati 125 punti, livello antecedente il massimo 3-3 cui corrispondono 275 punti.
Il livello 3-2 spetta laddove “Sono state stabilite procedure per lo svolgimento del lavoro e sono disponibili una serie di linee guida specifiche sotto forma di regolamenti di fornitura, politiche e procedure. Il numero e la somiglianza delle linee guida e delle situazioni di lavoro richiedono che il dipendente usi un po' di giudizio nell'individuare e selezionare le linee guida, i riferimenti e le procedure più appropriate da applicare e nell'effettuare piccole deviazioni per adattare le linee guida
a casi specifici. A questo livello, il dipendente può anche determinare quale alternativa utilizzare tra le varie stabilite. Le situazioni in cui non è possibile applicare le linee guida esistenti o le proposte di deviazioni significative dalle linee guida vengono sottoposte al supervisore”. Per contro secondo l'appellato il era in grado di operare autonomamente anche in assenza di linee guida e quindi CP_1
avrebbe avuto diritto ad un punteggio superiore.
13.4. Seguiva il quarto fattore” Complessità- Complexity: questo fattore comprende: la natura il numero la varietà e la difficoltà delle mansioni, delle procedure e delle metodologie;
le difficoltà connesse con la prestazione richiesta dall'incarico e l'originalità dell'apporto del dipendente “; al era attribuito il massimo livello 4-3 cui sono assegnati 150 punti. CP_1 Livello che spetta laddove:”. “Il lavoro comporta mansioni tecniche insolitamente complicate o difficili che coinvolgono uno o più aspetti della gestione delle forniture o delle operazioni… Il dipendente decide cosa deve essere fatto in base all'analisi dell'argomento, della fase o dei problemi coinvolti in ogni incarico e la linea d'azione scelta può essere selezionata tra molte alternative. Le decisioni si basano in gran parte sull'esperienza del dipendente, sulle azioni precedenti e sulla priorità assegnata alla risoluzione di un particolare problema. I metodi e le procedure utilizzati per risolvere ogni problema variano in base alle circostanze di ogni singolo caso.”.
13.5. Il quinto fattore “ Scopo ed effetto- Scope and effect: riguarda l'ampiezza e difficoltà dell'incarico e gli effetti prodotti dalla sua esecuzione sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione “; la datrice di lavoro gli assegnava il livello 5-2 corrispondente a 75 punti ( livello antecedente il massimo) che era attribuito per:”.. “Il lavoro implica l'esecuzione di norme, regolamenti o procedure specifiche e tipicamente un segmento completo di un incarico o di un progetto di portata più ampia, come nel caso in cui assistono un dipendente di grado superiore. Il lavoro o il servizio di fornitura influisce sull'accuratezza, l'affidabilità o l'accettabilità di ulteriori processi o servizi per soddisfare i requisiti dei clienti nelle organizzazioni supportate e in altre unità di fornitura.”.
13.6. Il sesto e settimo fattore “ Contatti personali e Scopi dei contatti- Personal contacts and
Purpose of contacts: fattori che riguardano i rapporti diretti o remoti con soggetti estranei alla diretta catena gerarchica. Il criterio misura il grado di difficoltà nella instaurazione e nella conduzione dei rapporti, il livello di competenza reciprocamente riconosciuto tra le parti, il contesto in cui hanno luogo le relazioni”; per questi fattori la datrice di lavoro riconosceva il livello
2.b. corrispondente a 75 punti che era quello antecedente il massimo di 3 b ( 110); livello previsto per i lavoratori che hanno contatti con :” dipendenti della stessa agenzia, ma al di fuori dell'organizzazione di appartenenza. Le persone contattate sono generalmente impegnate in funzioni, missioni e tipi di lavoro diversi, come ad esempio rappresentanti di vari livelli all'interno dell'agenzia
o di altri uffici operativi dell'installazione”. Laddove lo scopo di tali contatti è di “..pianificare, coordinare o consigliare gli sforzi di lavoro o per risolvere problemi operativi, chiarendo le discrepanze nelle informazioni presentate dalle organizzazioni servite, risolvendo i problemi del sistema automatico che causano errate registrazioni di transazioni , o cercando la collaborazione di altri per risolvere azioni di fornitura complesse”.
13.7. L'ottavo fattore era “Requisiti fisici” rispetto al quale, in relazione ad un lavoro sedentario come quello di controllo documentale svolto dal presso la propria postazione ovvero che CP_1
poteva essere svolto anche in piedi o camminando recandosi in altri uffici, gli era riconosciuto il livello di punteggio standard pari a 8.1 ossia 5 punti. 13.8. Residuava il nono fattore denominato “ Ambiente e Lavoro” per il quale trattandosi di lavoro svolto in un ufficio era assegnato il minimo punteggio ( assenza di rischi specifici) di 9.1. ossia 5 punti. Parte appellata- ricorrente in primo grado- non ha contestato questi punti relativi ai fattori 8 e
9 ritenendoli non significativi ai fini del giudizio.
14. Parte appellata ha comunque contestato la descrizione dei fattori operata dall''appellante assumendone la tardività. Eccezione infondata poiché già in primo grado gli USA contestavano l'inquadramento azionato allegando il doc. 6 e il suo significato in termini di mansioni attribuite al lavoratore.
A questo punto era onere della parte ricorrente in primo grado provare di aver diritto ad un livello superiore in ragione della maggiore complessità e estensione delle mansioni svolte nel concreto.
Assumeva infatti il ricorrente in primo grado che la responsabilità del il grado di autonomia CP_1
e poteri di iniziativa, oltre alla conoscenza delle problematiche connesse alla gestione degli approvvigionamenti e la rilevanza dei compiti fosse tale da giustificare l'attribuzione del livello richiesto.
14.1. A tal fine il Collegio ha disposto l'assunzione delle prove testimoniali offerte dalle parti .
Prova, all'esito della quale, è emerso che i compiti realizzati dal erano del tutto confacenti CP_1 all'inquadramento attribuito non essendo stata provata né una particolare complessità dell'attività svolta, né tanto meno la rilevanza e autonomia decisionale allegata dal CP_1
In tema risulta particolarmente significativa la deposizione del testimone il quale aveva Tes_1
rivestito lo stesso grado e livello di inquadramento del e aveva svolto gli stessi compiti nello CP_1
stesso ufficio;
sulla complessità delle attività e il livello di rilevanza dei compiti posti in essere dall'ufficio, il testimone aveva così dichiarato “la maggior parte del nostro lavoro consisteva nel controllo di documenti;
in pratica ogni mattina ricevevamo via computer un elenco di documenti, dopo di che dovevamo recarci nelle varie sezioni per recuperare il cartaceo (…); questi documenti dovevamo scansionarli con un apposito software, quindi era un lavoro abbastanza semplice;
dovevamo controllare che i documenti fossero firmati da persona autorizzata , per quelli classificati
c'era una apposita lista di persone autorizzate che veniva aggiornata ogni tre mesi;
non si trattava di fatture o documenti fiscali;
se mancava una firma si andava nella sezione dove avevamo prelevato il documento perché fosse fatta l'integrazione necessaria, altrimenti non si poteva procedere alla scansione;
i documenti di cui ho detto riguardavano merce militare che era stata ricevuta o spedita.
Se la merce non era arrivata dovevamo andare alla sezione per cercare di capire che fine aveva fatto, lo smarrimento doveva poi essere convalidato dal supervisore firmando apposito modulo. …noi non facevamo contabilità in senso monetario o finanziario dovevamo fare un resoconto dei documenti da noi lavorati per questo c'era una riunione una volta la settimana. Noi non facevamo ordini di merce;
per l'inventario c'erano delle persone apposite;
noi in pratica facevamo un'attività che riguardava
i documenti: scansione, controllo delle firme, conservazione in luogo sicuro per sei mesi. Nei documenti che trattavamo c'era un'indicazione di costo ma era una cosa che non riguardava noi.”.
Analogamente il che era il capo della sezione presso cui operava il aveva confermato Tes_2 CP_1
che il ruolo del fosse di controllo della documentazione inerente al magazzino degli CP_1
approvvigionamenti della base di Aviano;
controllo sulla completezza dei dati e conformità alle norme regolamentari interne che disciplinavano il sistema di archiviazione;
il teste aveva escluso che il svolgesse un controllo sulla regolarità dei trasferimenti tanto da riferire che:”non doveva CP_1
effettuare un controllo sulla corrispondenza tra il contenuto dei documenti e il materiale esistente in magazzino né sulla corrispondenza del materiale descritto nei documenti e il fabbisogno della;
Pt_3 ed ancora “ “escludo che il Sig. si sia occupato di controllare il trasferimento dei beni di CP_1 magazzino, i relativi pagamenti, l'esistenza della copertura finanziaria necessaria, la regolarità e completezza del budget”.
Il dal 2019 al 2022, aveva escluso che il si occupasse di approvvigionamenti Parte_4 CP_1 ulteriori rispetto a quelli della base di Aviano ed aveva evidenziato quanto segue:”:.. il lavoro del
Sig. consisteva nel recarsi nei vari uffici, raccogliere i documenti e archiviarli (…) CP_1 CP_1
non doveva andare a controllare materialmente dove erano queste merci;
questi documenti indicavano il valore delle parti, ma non avevano finalità fiscali, non si trattava di fatture”. Pt_
che aveva operato come ispettore di magazzino aveva egualmente riferito in merito ai compiti del osservando che si trattava sempre di controllo documentale;
in particolare in merito alle CP_1
responsabilità del il testimone aveva dichiarato che:”… La mia Sezione processava dei CP_1
documenti riguardanti i materiali stoccati nel magazzino;
questa documentazione, sia in formato cartaceo che digitale, veniva consegnata al Sig. che teneva un apposito registro;
il Sig. CP_1 inoltrava poi questa documentazione agli Uffici superiori”, chiarendo altresì che CP_1
“Dell'inventario di magazzino si occupava un'altra persona, che poi forniva al Sig. le liste CP_1 dei materiali”.
Quanto alle conoscenze della normativa i testimoni escussi, pur confermando la conoscenza delle stesse da parte del e la sua capacità di dare consigli anche ai colleghi neoassunti attesa CP_1
l'esperienza maturata nel settore ( cfr. dep. , tuttavia precisavano che si trattava di norme Tes_1
che non subivano nel tempo molte modificazioni ( cfr. dep. . Tes_2
Il aveva escluso che le modificazioni fossero significative. Il testimone aveva Pt_4 Tes_1
confermato che in ogni caso per dubbi interpretativi esisteva anche una persona preposta, diversa dal che aveva il compito di risolvere gli stessi. CP_1 15. A fronte di queste deposizioni ritiene il Collegio che i testimoni escussi non abbiano confermato che il possedesse “una generale e profonda conoscenza della contabilità e delle procedure di CP_1
gestione anche informatica dei flussi di magazzino, dei precedenti e della casistica delle problematiche connesse con la gestione degli approvvigionamenti, della risoluzione dei problemi anche complessi che si verificano” (cfr. Memoria Difensiva pagg. 4 e 21); né che CP_1
“processa[va] parecchie migliaia di transazioni elettroniche all'anno (circa 65.000) e coordina
l'attività di circa 350 uffici di ragioneria presso le varie istituzioni reparti e distaccamenti presenti all'interno della Base di Aviano, in Europa e negli (cfr. pagg. 4 e 22 atto di costituzione Parte_1
in appello del . CP_1
Né è provato che il gestisse “indipendentemente i tempi e le modalità del lavoro, risolve i CP_1
problemi anche complessi che si manifestano applicando i regolamenti ed i protocolli generali, individua le informazioni necessarie, interviene nella correzione degli errori”; nè che “L'attività del sig. si riferisce non solo all'intera rete della ma riguarda anche unità distribuite in CP_1 Pt_3
Europa e negli L'approvvigionamento di materiali, macchinari o articoli necessari alla Parte_1
Base può avvenire presso qualsiasi magazzino delle forze armate statunitensi in qualsiasi parte del mondo. Del pari quanto è presente nei magazzini di Aviano un articolo può essere richiesto spedito
e contabilizzato in qualsiasi base o distaccamento o presidio delle forze armate statunitensi in tutto il mondo” (pag. 23 memoria di costituzione . CP_1
Nessuno dei testimoni ha confermato che “Il sig. intrattiene contatti diretti con soggetti enti CP_1
ed istituzioni esterne alla struttura di appartenenza quali i comandi gli uffici delle forze armate statunitensi che richiedono alla Base o inviano alla Base materiali o attrezzature (comprese armi e oggetti classificati) ed inoltre con gli uffici centrali di contabilità”).
Il controllo documentale, per quanto emerso in fase istruttoria, era un controllo meramente formale dei dati ma senza potere di correzione o risoluzione in capo al il quale, come confermato dal CP_1
doveva segnalare agli uffici competenti le eventuali mancanze. Nessun controllo di merito. Tes_1
15.1.A fronte di queste deposizioni l'unico testimone che ha reso una dichiarazione in parte diversa dalle altre rispetto alle responsabilità assunte dal è il testimone che dal 2014 avrebbe CP_1 Tes_3
operato come magazziniere e ispettore dei materiali chimici.
Questo testimone aveva riferito in merito al ruolo propositivo e di responsabilità assunto dal CP_1
nelle riunioni settimanali con i responsabili delle sezioni;
riunioni cui però il medesimo testimone non partecipava. Trattasi pertanto di testimonianza de relato da cui non è possibile attribuire la rilevanza valorizzata dalla parte appellata nelle note istruttorie.
Lo stesso testimone d'altra parte risulta di limitata attendibilità laddove invoca il foglio di calcolo
M10 in cui era inserita la lista dei materiali utile per l'inventario, quale modello creato dal CP_1 salvo specificare che l'inventario non era il lavoro ordinario del , esistendo altra persona CP_1 preposta all'inventario.
Ritenuto che per l'inquadramento superiore rilevano le mansioni prevalenti, ne consegue che tale dichiarazione non può essere ritenuta decisiva ai fini di causa.
16. Questo Collegio all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto in questo grado ritiene pertanto di poter confermare che l'inquadramento dapprima in U-5 e poi in U-4 -GS-6 attribuito dalla datrice di lavoro, fosse corretto e che per contro la sentenza di primo grado in punto diritto all'inquadramento superiore debba essere riformata.
L'accoglimento dell'appello principale sull'inquadramento consente di rigettare la domanda di pagamento di differenze retributive azionata dal in via incidentale. CP_1
L'accoglimento parziale dell'appello principale e il rigetto di quello incidentale è motivo di compensazione delle spese di lite nella misura di ¾; la frazione residua è posta a carico dell'appellante principale che è risultata soccombente sul motivo del giudicato della sentenza n. 7/09 e delle differenze di livello stipendiale fino al 26.09.05 di cui alla condanna di pagamento ivi contenuta.
La liquidazione della frazione residua è pronunciata in relazione al valore indeterminabile della domanda, prima fascia, secondo i criteri di cui al DM 55/14 e ss modificazioni.
Ai fini del contributo unificato e dell'onere di versamento il Collegio dà atto che per l'appellante incidentale sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore versamento.
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello principale e, in riforma parziale della sentenza impugnata al capo 1), rigetta la domanda di inquadramento nel livello U3 azionata in primo grado da CP_1
- in riforma del capo 2) della sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna di pagamento delle differenze retributive, confermando per il periodo fino al 26 settembre 2005 la condanna di cui alla sentenza n.7/2009 dd.
8.01.09 resa nel procedimento n. 422/2005 dal tribunale di Pordenone;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di ¾ e condanna l'appellante principale a rifondere alla parte appellata la quota residua che, in detta frazione, liquida, quanto al primo grado in euro 1500,00 e quanto al secondo grado in euro 1737,00 per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
La Presidente
Marina Caparelli