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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4566/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4566/2022, assunta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA BE ), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di citazione dall'avv.
Tommaso Capurro, con domicilio eletto in Como, via Volta n. 77, presso lo studio dell'avv. Matteo
Frigerio;
- Attrice –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Bolzano, pizza Walther n. 8, presso lo studio dell'avv. Elohim Rudolph-
Ramirez e dell'avv. Hartmann Reichhalter, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(P.IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Venezia n. 21, presso lo studio dell'avv. Davide Orto, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- Convenute -
NONCHÉ
pagina 1 di 16 (P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via D'Azeglio n. 19, presso lo studio dell'avv. Claudio Perrella e dell'avv. Pietro Nisi, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in narrativa, e conseguentemente condannare le convenute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tra loro in solido o nella forma meglio vista, a corrispondere a Parte_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di euro 115.977,04, o quella diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla data del fatto al saldo, oltre a rivalutazione dal fatto al saldo ed interessi sulla somma rivalutata. Con vittoria nelle spese, diritti e onorari. - IN VIA ISTRUTTORIA Condividendo la decisione di codesto ILLmo
Tribunale di fissare udienza di pc come da noi richiesto, solo ove ritenuto necessario, l'esponente chiede ammettersi le prove dedotte in nostra seconda memoria ex art. 183,VI c. cpc e di seguito ritrascritte. Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale per interpello del legale rappresentante di
e di e per testimoni:
1. Vero che e GL SpA, in data 7 luglio 2021, ha CP_1 Pt_2 Parte_3
chiesto a di curare il trasporto di 1 carico di 29,5 ton di lega di alluminio in pani da consegnare CP_1
a in SA NO (PG) (si rammostri al teste la email 7.7.2021, ns. prod. n. 4);
2. Vero che, con CP_3
riferimento alle circostanze di cui al capitolo 1, ha risposto affermativamente (si rammostri al CP_1
teste lo scambio di email in data 7.7.2021, ns. prod. n. 4);
3. Vero che in data 2 luglio 2021, ha Pt_3
chiesto a di curare il trasporto di 1 carico di 29,5 ton di lega di alluminio in pani da consegnare CP_1
a Presso Fonderie Srl in Colle Val D'Elsa (si rammostri al teste la email 2.7.2021, ns. prod. n. 4); 4.
Vero che, con riferimento alle circostanze di cui al capitolo 3, ha risposto affermativamente (si CP_1
rammostri al teste lo scambio di email in data 2.7.2021, ns. prod. n. 4);
5. Vero che, per curare i trasporti di cui ai precedenti capitoli nn. da 1 a 4, ha incaricato che ha subincaricato CP_1 Parte_2
Trasporti Massari;
6. Vero che, in data 12 luglio 2021, ha caricato sul camion indicato da Pt_3
la merce di cui al DDT 719 diretto a Colle Val D'Elsa e la merce di cui al DDT 721 diretto a CP_1
SA NO (si rammostrino al teste il DDT 719 e 721, ns. prod. n. 4, unitamente a distinta pesi e
pagina 2 di 16 scontrino pesate, tutto da noi prodotto sub 4);
7. Vero che, in data 13 luglio 2021, comunicava CP_1
a la sparizione del camion e del carico su di esso contenuto diretto a SA NO (DDT 721) Pt_3
e pochi minuti dopo anche la sparizione del carico e del camion diretti a Colle Val D'Elsa (DDT 719)
(si rammostrino al teste le email del 13.7.2021, ns. prod. n. 6);
8. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al precedente capitolo 7, chiedeva a di fornirle la documentazione relativa CP_1 Pt_3
al carico e le fatture di vendita onde procedere alla denuncia alle autorità (si rammostrino al teste le email del 13.7.2021, ns. prod. n. 6); Testimoni su i capitoli da 1 a 8: Testimone_1 Testimone_2
e tutti presso LU MO & GL Spa, in Via General OR 27, RO
[...] Testimone_3
OR (CO); , presso , presso Persona_1 Parte_2 Controparte_4 CP_1
, in Bolzano Via Marie Curie 2; presso Service Lercari S.r.l., in Genova, Via
[...] Persona_2
Roma 8. 9. Vero che e GL ha venduto a AEC Illuminazione 29,673 ton di lega di Parte_3 alluminio in pani ad un prezzo di 1.980 €/ton come da ordine e conferma in data 2 luglio 2021 (si rammostri al teste la ns. prod. n. 12); 10. Vero che e GL ha venduto a 29,291 ton Parte_3 CP_3
di lega di alluminio in pani ad un prezzo di 1.940 €/ton come da ordine e conferma in data 16 giugno
2021 (si rammostrino al teste la ns. prod. n. 12). Testimoni sui capp. 9-10: Testimone_1 [...]
e tutti presso LU MO & GL Spa, in Via General OR 27, Testimone_2 Testimone_3
RO OR (CO); legale rappresentante e responsabile acquisti e Controparte_5
approvvigionamenti di in Castelnuovo via Righi 4; Controparte_5 CP_6 CP_7
legale rappresentante e responsabile acquisti e approvvigionamenti di in Via
[...] CP_3 CP_3
Citernese 144, SA NO;
presso Service Lercari S.r.l., in Genova, Via Roma 8. Persona_2
11. Vero che LU MO & GL Spa, al momento dei furti di merce per cui è causa, era assicurato con per i rischi che potessero occorrere alle merci (si rammostri al teste Parte_1 la prod. n. 3); 12. Vero che, con riferimento ai furti di merce per cui è causa, ha corrisposto a Pt_1
LU MO & GL la somma di € 114.977,04 (si rammostri al teste le prodd. nn. 3 e 13); 13. Vero che, con riferimento ai furti di merce per cui è causa, e GL ha ceduto i propri diritti a, Parte_3
e ha comunque surrogato nei propri diritti, come da atti che si rammostrano Parte_1
al teste (si rammostrino al teste le prodd. n. 3 e 13). Testimoni sui capp. da 11 a 13: Testimone_1
e tutti presso LU MO & GL Spa, in Via General OR Testimone_2 Testimone_3
27, RO OR (CO); presso Service Lercari S.r.l., in Genova, Via Roma 8; Persona_2
Via Monte Grappa 37, Gorla Minore. Nella non creduta ipotesi in cui codesto Testimone_4
Tribunale non dovesse ritenere esaustiva la prova documentale e, ad abundantiam, quella testimoniale
pagina 3 di 16 sopra offerta in merito alla quantità della merce sottratta, al suo valore ed al conseguente ammontare del danno si chiede, senza alcuna inversione dell'onere della prova, che venga disposta CTU sul punto”;
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, CP_1
istanza ed eccezione, - in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale, risultando competente, alternativamente, il Tribunale di Bolzano od il Tribunale di Busto Arsizio;
- in via principale, rigettare le domande di in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto; - in via principale subordinata, accertare l'ammontare dell'eventuale risarcimento del danno nei limiti di cui all'art. 1696 c.c.; - in via principale subordinata, condannare la società
[...]
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede a 22063 Controparte_8 P.IVA_3
Cantù (CO), Via dei Pizzi n. 1 a risarcire e/o manlevare la società in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., con sede in 39100 Bolzano, via Marie Curie n. 2, di quanto essa dovesse venire condannata a pagare alla società con maggiorazione di interessi a mente Pt_1 Parte_1 dell'art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA come per legge. - in via istruttoria, si insiste nelle proprie istanze ed opposizioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 e 3 c.p.c. rispettivamente dd. 11/12/2023
e dd. 29/12/2023. Con la più ampia riserva”;
Per la convenuta “In via principale: rigettare siccome infondate Controparte_8
e/o inammissibili, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte formulate da
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di Pt_1 Parte_1
accoglimento delle domande formulate dall'attrice, accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo in capo a , ai sensi della Polizza n. Z081487, di tenere integralmente indenne e Controparte_9
manlevata nei limiti di massimale e di franchigia, da ogni Parte_2
risarcimento del danno e/o da ogni qualsiasi effetto pregiudizievole che potesse alla stessa derivare dal presente giudizio, ivi comprese spese legali e spese esenti sostenute e, per l'effetto, di condannare
[...]
al pagamento di tutte le ivi comprese le spese di lite e CP_9 Parte_1 spese esenti sostenute, il tutto, anche in applicazione del c.d. “limite vettoriale” di cui all'art. 1696, c.
2, c.c., che impone un limite di risarcimento non superiore a € 1,00 per ogni Kg di merce perduta, ovvero della minore somma ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudice;
In via istruttoria: ammettere la documentazione prodotta, con ogni più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione e di dedurre
pagina 4 di 16 gli opportuni mezzi istruttori, anche testimoniali, con capitolazione dei fatti di cui in narrativa, ivi compresa la formulazione di istanza per disporre di apposita consulenza tecnica d'ufficio, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme processuali;
In ogni caso: con vittoria di compensi di avvocato, spese generali forfettarie (nella misura del 15%), determinate ai sensi del D.M. 55/2014, nonché delle relative spese, anche relative al versamento del contributo unificato per la chiamata in causa del terzo”;
Per la terza chiamata: “Sulla domanda principale: In via preliminare: accertare la carenza di legittimazione attiva in capo a in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la domanda. Nel merito: rigettare la domanda proposta da in persona in Parte_1 CP_8 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, e comunque non provata per le ragioni indicate in narrativa. Nel merito e in via di subordine: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contenere Controparte_8
il risarcimento eventualmente dovuto nei limiti di quanto dettagliatamente provato in corso di causa e, in ogni caso, nell'importo di 1,00 Euro per chilogrammo lordo di merce ai sensi dell'art. 1696 c.c., per le ragioni illustrate in narrativa. Sulla domanda di garanzia e manleva svolta nei confronti di
[...]
: Nel merito: rigettare la Controparte_10 domanda proposta da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante Controparte_8
pro tempore, e per l'effetto rigettare la domanda di garanzia e manleva da quest'ultima svolta nei confronti di in persona del suo legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata per le ragioni illustrate in narrativa. Nel merito e in subordine: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento domanda principale e di quella di garanzia e manleva svolta da Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_11
applicare le franchigie, gli scoperti e i massimali di polizza illustrati in narrativa. Nel merito e in via di ulteriore subordine: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento domanda principale con esclusione del limite di responsabilità vettoriale ex art. 1696 c.c. e di quella di garanzia e manleva svolta
pagina 5 di 16 da in persona del suo legale Controparte_12 rappresentante pro tempore, applicare lo scoperto del 20% ai sensi dell'art. 12 di polizza e contenere, comunque, l'esposizione massima dell'assicuratore nei limiti del massimale di polizza, come illustrato in narrativa. Con riserva di ampliare le difese, di controdedurre e provare senza riserva alcuna. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA”.
Oggetto: Contratto di trasporto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e la avanti all'intestato Tribunale, esponendo di essere Controparte_8 CP_1
subentrata, a seguito del pagamento del relativo indennizzo, nella posizione creditoria vantata dalla propria assicurata, & GL S.p.a., nei confronti delle odierne convenute. La stessa aveva, Parte_3
infatti, commissionato alla il trasporto di due carichi di lega di alluminio in pani del valore, CP_1 rispettivamente, di € 56.824,54 ed € 59.152,50, da consegnare, il primo, nel e, Parte_4 il secondo, a Colle Val d'Elsa, e che il primo vettore aveva, a propria volta, designato la
[...]
per le relative operazioni. Controparte_8
Premesso, tuttavia, che quest'ultima aveva incaricato un soggetto terzo delle attività di trasporto e che lo stesso si era appropriato delle merci, chiedeva la condanna di entrambe le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla società mittente, da liquidarsi in misura pari al valore delle merci sottratte, di € 115.977,04, o nella diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Con distinte comparse di risposta tempestivamente depositate, si costituivano entrambe le società convenute.
In via pregiudiziale, la eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como a CP_1 motivo tanto del criterio di competenza di cui all'art. 19 c.p.c., quanto dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.; esponeva, infatti, di avere la propria sede legale nel Comune di Bolzano e che il contratto doveva ritenersi stipulato nel Comune di caricamento della merce, ovvero a Busto Arsizio.
Nel merito, contestava quindi la propria titolarità passiva del rapporto, in quanto il contratto stipulato con la LU MO & GL S.p.a. andava piuttosto ricondotto alla fattispecie della spedizione e l'incarico pagina 6 di 16 di trasporto era stato dunque da lei concluso, per conto della committente, direttamente con la
[...]
Controparte_8
Quest'ultima doveva, peraltro, essere considerata l'unica responsabile giacché aveva stipulato un contratto di subtrasporto con il terzo, che si era reso colpevole della sottrazione della merce, senza essere stata a ciò autorizzata e senza svolgere preventivi accertamenti sulla sua affidabilità.
Infine, opponeva la limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea ed avanzava, in subordine, domanda riconvenzionale trasversale di garanzia nei riguardi dell'altra convenuta.
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, deduceva invece che la perdita del carico era derivata da un caso fortuito;
il subvettore era stato infatti individuato con cura, facendo ricorso alla più autorevole “Borsa
Carichi” in materia di trasporti, denominata “Teleroute”, e l'incarico era stato commissionato alla proprio in quanto identificato come “vettore Controparte_13 affidabile”. Inoltre, non appena avuto prova che quest'ultima si era resa responsabile della sottrazione della merce, il legale rappresentante della aveva effettuato tutto Pt_2 Controparte_8
quanto in suo potere, presentando tempestiva denuncia-querela avanti alle autorità pubbliche.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, opponeva il limite di responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c.
Infine, premesso di aver stipulato un contratto di assicurazione contro i danni con , Controparte_9
a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di trasporto, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della stessa, per essere da quest'ultima garantita.
Autorizzata la chiamata e differita la prima udienza, anche si costituiva Controparte_9
tempestivamente in giudizio.
In primo luogo, contestava quest'ultima la legittimazione attiva dell'attrice per non avere la stessa dato prova di essere divenuta titolare del credito risarcitorio, a seguito del pagamento a favore della MO
LU & GL S.p.a., peraltro effettuato da un soggetto terzo (Lloyds of London).
Aderiva, inoltre, alle difese svolte dalla convenuta che aveva effettuato la chiamata, opponendo anch'essa la limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c., e precisava che, in ogni caso,
l'attrice non aveva fornito alcuna prova del danno subito dall'originaria mittente.
Infine, opponeva l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dalla Controparte_8
per difetto di prova dell'inclusione del sinistro oggetto di causa nei “rischi inclusi” e per
[...]
pagina 7 di 16 violazione del divieto di subvettura di cui all'art. 6-ter, comma 3, d.lgs. n. 286/2005, oltre ad invocare l'applicazione di scoperti, franchigie e massimali di polizza.
Concludeva quindi per il rigetto tanto della domanda principale, quanto di quella di garanzia.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la fase di trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Disattese, quindi, le istanze istruttorie avanzate dalle parti e mutata la persona fisica del giudice, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., spirati i quali viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla sul CP_1 presupposto tanto del criterio di cui all'art. 19 c.p.c. (c.d. foro generale delle persone giuridiche o degli enti), quanto dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. Come correttamente evidenziato da parte attrice nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., opera infatti la deroga alle regole di determinazione della competenza per territorio, stabilita dall'art. 33 c.p.c. per il caso del c.d. cumulo soggettivo (o litisconsorzio facoltativo dal lato passivo), giacché la Controparte_8
ha la propria sede legale nel circondario di questo Tribunale, più nello specifico nel Comune di Cantù
(cfr. all. 3 alla comparsa di risposta della predetta convenuta).
Né può venire in rilievo il principio di diritto, invocato da parte convenuta, secondo cui “la deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché
l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza” (cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2010, n. 11314).
Il predetto orientamento, elaborato al fine di contrastare la pratica del c.d. forum shopping, ovvero per evitare che la modificazione della competenza per ragioni di connessione sia utilizzata in chiave abusiva, allo scopo di eludere il principio del giudice naturale precostituito per legge, presuppone infatti che la domanda appaia manifestamente infondata o pretestuosa, siccome volta unicamente a determinare uno spostamento di competenza.
Nel caso di specie, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle due domande risarcitorie avanzate da parte attrice, nessuna di esse è stata proposta in chiave abusiva, essendo invero pacifico che sia la CP_1
che la sono state coinvolte, a diverso titolo, nella attività di
[...] Controparte_8
trasporto ed essendo parimenti incontestata la sottrazione del carico che era stato affidato loro, sia pure per fatto imputabile ad un terzo.
pagina 8 di 16 Non vi sono, dunque, elementi per ritenere che la domanda proposta nei confronti della
[...]
avesse come unico scopo quello di beneficiare della deroga alla competenza per Controparte_8 territorio di cui all'art. 33 c.p.c.
Segue il rigetto dell'eccezione di incompetenza, sollevata dalla CP_1
3. Allo stesso modo, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla terza chiamata nei confronti dell'attrice e da qualificarsi, più correttamente, come contestazione di merito sulla titolarità attiva del rapporto obbligatorio, per non avere dato prova di Parte_1 essere subentrata nel credito risarcitorio vantato dall'assicurata.
Sul punto, va detto infatti che l'attrice ha depositato documentazione attestante il pagamento dell'indennizzo di € 114.977,04, effettuato tramite bonifico bancario all'ordine dell'assicurata, in relazione al danno dalla stessa subito per la perdita delle merci, accompagnata da dichiarazione scritta, proveniente dalla MO LU & GL S.p.a., nella quale si dà atto della surrogazione della odierna parte attrice nel credito risarcitorio (cfr. all. 3 all'atto di citazione).
Trova pertanto applicazione la disciplina di cui all'art. 1916, primo comma, c.c., ai sensi del quale
“l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Né rileva che il pagamento sia stato effettuato, in concreto, da un soggetto formalmente diverso dalla compagnia assicurativa, ovvero da “Lloyds of London”, essendo comunque contemplata dall'art. 1180
c.c., l'eventualità dell'adempimento del terzo con effetti estintivi sull'obbligazione in essere tra le parti,
a meno che il creditore non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione e fatta salva l'opposizione manifestata dal debitore.
4. Passando al merito della causa, la domanda di risarcimento del danno, proposta dall'attrice nei confronti della è fondata e merita di essere accolta. CP_1
Al riguardo, va necessariamente premesso che il contratto stipulato tra quest'ultima e la MO LU
& GL S.p.a. obbedisce allo schema del contratto di trasporto di cose di cui agli artt. 1678 e 1683 c.c., tale essendo il contratto con cui un soggetto, detto vettore, si obbliga nei confronti del mittente, verso corrispettivo, a trasferire determinate cose da un luogo ad un altro;
tanto si evince, in particolare, dalla corrispondenza e-mail versata in atti, nella quale si dà atto della disponibilità della ad CP_1 eseguire il trasporto nell'interesse della società mittente (cfr. all. 6 all'atto di citazione, ove si legge nell'e-mail del 2.07.2021: “disponibilità per 1 carico da a Colle Val d'elsa (SI)”), oltre che dagli CP_14
pagina 9 di 16 stessi documenti di trasporto, nei quali si indica espressamente la come “vettore” (cfr. all. CP_1
4 all'atto introduttivo).
Infine, tale ricostruzione appare compatibile con le risultanze del sito internet della nel CP_1 quale si rappresenta che quest'ultima si prende professionalmente cura, anche tramite altri professionisti da lei selezionati, di tutte le fasi del traporto (cfr. all. 10 alla seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice).
Né vi è incompatibilità tra la citata figura negoziale e quella del contratto di spedizione di cui all'art. 1737 c.c., tale essendo “il mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome o per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”;
l'art. 1741 c.c. disciplina, infatti, la figura del c.d. spedizioniere vettore, descritto come “lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte” e che pertanto “ha gli obblighi e i diritti del vettore”, assumendo su di sé anche la responsabilità per la perdita o l'avaria della merce. Spetta dunque al giudice del merito, sulla scorta del materiale probatorio versato in atti, accertare se lo spedizioniere abbia assunto su di sé, oltre al compito di stipulare contratti di trasporto per conto del mittente, anche il ruolo di vettore, obbligandosi all'esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui (cfr. Cass., sez. III, 20 giugno 2014, n. 14089).
Va, inoltre, evidenziato che è pacifico tra le parti che la merce non sia mai giunta a destinazione, come risulta dalla denuncia presentata dal legale rappresentante della Controparte_8
incaricata dalla delle operazioni di trasporto, in data 15.07.2021. CP_1
Si legge, infatti, nel citato documento che quest'ultima aveva, a propria volta, commissionato le attività di trasporto alla (attualmente, e Parte_5 Parte_6
che, dopo averle consegnato la merce, la stessa se ne era impossessata facendo perdere ogni sua traccia e omettendo di rispondere ai recapiti (cfr. all. 5 all'atto di citazione).
Né il furto può integrare un'ipotesi di caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del vettore a norma dell'art. 1693 c.c.; infatti, “in tema di trasporto di cose, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore che, nell'ipotesi di furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass., sez. III, 17 giugno 2013, n.
pagina 10 di 16 15107; Cass., sez. III, 14 novembre 2006, n. 24209; Cass., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10980; Cass., sez.
III, 22 gennaio 1990, n. 317). È dunque onere del vettore dimostrare che l'evento si sia prodotto con modalità talmente atipiche o abnormi, da renderlo del tutto imprevedibile ed inevitabile, anche adottando le misure di prevenzione adeguate (cfr. Cass., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17398).
Nulla è tuttavia emerso in tal senso nel corso del processo, giacché la si è limitata a dedurre CP_1
che il furto si sarebbe verificato per una responsabilità esclusiva della Controparte_8
che aveva affidato l'incarico a terzi senza autorizzazione.
[...]
Non vi è dunque prova che il furto sia avvenuto con modalità talmente imprevedibili o eccezionali, tali da vincere ogni possibile misura impeditiva.
Infine, vi è prova del danno subito dalla MO LU & GL S.p.a., avendo l'attrice depositato le fatture attestanti il valore effettivo delle merci, pari rispettivamente a € 56.824,54 ed € 59.152,50, in merito al quale le convenute non hanno mosso alcuna contestazione (cfr. all. 7 all'atto di citazione). Né rileva che il valore della merce non fosse stato specificato al momento della stipula del contratto o non risultasse dai DDT, non essendo ciò sufficiente ad escludere la prevedibilità del danno risarcibile a norma dell'art. 1225 c.c.; risulta infatti dai documenti di trasporto che la società vettore era perfettamente a conoscenza sia della natura della cosa trasportata, che del relativo peso, come riconosciuto da entrambe le convenute.
Segue la condanna della al risarcimento del danno a favore dell'attrice. CP_1
5. Allo stesso modo, va accolta anche la domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice nei confronti della
Controparte_8
Ancorché l'incarico le sia stato pacificamente conferito dalla la stessa non ha infatti mai CP_1
contestato di avere stipulato il contratto di trasporto direttamente con la MO LU & GL S.p.a. e di essersi quindi obbligata verso quest'ultima al trasferimento della merce alla destinazione finale;
come detto, la ha, in altri termini, stipulato il contratto con la CP_1 Controparte_8 non già in qualità di submittente, bensì per l'appunto quale spedizioniere vettore ex art. 1741 c.c., agendo cioè in veste di mandataria della società mittente.
Alla luce di ciò, la va dunque ritenuta responsabile, in solido con la Controparte_8
per il danno dedotto in giudizio dall'attrice, dovendo comunque rispondere del fatto del CP_1 proprio ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c.; è infatti pacifico che la Parte_5
appropriatasi del carico, fosse stata designata dalla stessa quale subvettore.
[...]
6. Passando alla liquidazione del risarcimento, va detto infine che non può venire in rilievo la limitazione della responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c., ai sensi del quale “il risarcimento dovuto
pagina 11 di 16 dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta
o avariata nei trasporti nazionali terrestri”, giacché la stessa non opera laddove la perdita o l'avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
È infatti pacifico tra le parti, essendo stata la circostanza ammessa dalle stesse convenute, che la merce
è stata sottratta dalla designata quale subvettore dalla Parte_5
come risulta peraltro dalla denuncia-querela proveniente dal legale Controparte_8
rappresentante della predetta società convenuta.
La perdita della merce è, dunque, dovuta al dolo di altro soggetto designato per l'esecuzione del trasporto, che ha agito nell'esercizio delle sue funzioni.
Alla luce di ciò, il risarcimento del danno va quindi liquidato tenendo conto non già del peso della merce, bensì del relativo valore di mercato, nella misura di € 115.977,04.
A tale importo, liquidato alla data del 12.07.2021, deve poi aggiungersi la rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, per un totale di € 134.533,37. Non possono invece aggiungersi gli interessi in quanto, secondo l'impostazione che appare più persuasiva e dalla quale non vi è alcuna ragione per discostarsi, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr. Cass., sez. III, 5 luglio 2023, n. 19063). Nel caso di specie, nulla ha dedotto l'attrice sull'utilizzo alternativo del denaro in ipotesi di tempestivo pagamento, sicché alcuna ulteriore somma può esserle riconosciuta per tale voce di danno.
Dal momento della sentenza, verificandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al pagamento.
7. Meritano, infine, accoglimento le domande di garanzia avanzate, rispettivamente, dalla CP_1 nei confronti dell'altra convenuta, nonché da quest'ultima verso la Controparte_8
terza chiamata, . Controparte_9
Quanto alla prima domanda, va detto infatti che la è tenuta a rispondere in solido con la CP_1
litisconsorte facoltativa della medesima obbligazione e vanta, pertanto, diritto di regresso nei confronti pagina 12 di 16 di quest'ultima, subordinatamente al pagamento di quanto dovuto, così come previsto dall'art. 1299 c.c.; infatti, secondo consolidata giurisprudenza, “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata
l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (cfr. Cass., sez. I, 13 aprile 2022, n. 11962; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. lav., 21 agosto 2003, n. 12300).
La suddetta domanda va inoltre accolta integralmente giacché, ai sensi dell'art. 2055, secondo comma,
c.c., la misura del regresso si determina in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la ha, di propria Controparte_8
iniziativa e contravvenendo alle indicazioni fornite dallo spedizioniere vettore, deciso di affidare a terzi l'esecuzione delle operazioni di trasporto, designando quale subvettore la
[...]
che si è appropriata della merce. Controparte_15
Deve dunque ritenersi che, nei rapporti con la la colpa della perdita della merce non possa CP_1
che ricadere integralmente sulla impregiudicata ogni valutazione Controparte_8
afferente al rapporto di subtrasporto, che non è oggetto del presente giudizio atteso che la chiamata in causa del terzo subvettore non è stata autorizzata.
Né rileva la maggiore o minore diligenza, impiegata dalla predetta convenuta nella ricerca del terzo subvettore, dovendole essere rimproverata, in radice, la stessa decisione di commissionare a terzi le operazioni di trasporto, senza un'espressa autorizzazione del mittente.
In merito alla domanda di garanzia proposta nei confronti della terza chiamata, va detto invece che è documentalmente provata l'esistenza del contratto di assicurazione tra la Controparte_8
e la , stipulato a garanzia di tutti “i danni e le perdite materiali subiti dalle
[...] Controparte_9
merci, compresi relativi contenitori, casse mobili di terzi, imballi e confezioni, prese in carico per il loro trasporto”.
Ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, l'assicurazione si estendeva inoltre ai sinistri conseguenti a: “b) dolo e/o colpa grave dei dipendenti dell' e preposti, del sub-vettore e suoi Parte_7
pagina 13 di 16 dipendenti e/o suoi preposti”; “c) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi” (cfr. all. 6 al fascicolo della . Controparte_8
Devono, dunque, ritenersi ampiamente provate sia l'operatività della garanzia assicurativa, sia l'inclusione del sinistro oggetto di causa nell'ambito del rischio garantito.
Né persuade il riferimento della terza chiamata all'art. 6-ter d.lgs. n. 286 del 2005.
La citata norma prevede, infatti, che “il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di subvettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla subvettura”, sicché “il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del subvettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”; inoltre, “in mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite” (comma 2). La sanzione prevista dall'ordinamento, per il caso della mancata autorizzazione alla stipula del contratto di subtrasporto, da parte del primo vettore, non è dunque quella della nullità civilistica, bensì la risoluzione per inadempimento su istanza del mittente, fermo in ogni caso il diritto al compenso maturato per le prestazioni già eseguite.
Quanto sopra giustifica l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti di , Controparte_9 che è quindi obbligata a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa debba corrispondere all'attrice e alla sulla base della presente sentenza. CP_1
Il risarcimento del danno è, infatti, inferiore al massimale di € 200.000,00, previsto nella polizza per i casi di “estensioni di garanzia” di cui all'art. 12 delle condizioni generali, che, come si è detto, ricomprendono anche le ipotesi di “appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi” (cfr. all. 6 alla comparsa di . Controparte_8
Va tuttavia dato atto dell'applicazione della franchigia di € 150,00 e dello scoperto del 10% sull'importo indennizzabile, così come riconosciuto dalla stessa convenuta.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono quindi essere poste: a carico delle due convenute, nei rapporti con l'attrice; a carico della nei rapporti tra Controparte_8
pagina 14 di 16 quest'ultima e la nonché a carico della , nei rapporti quest'ultima e CP_1 Controparte_9
la convenuta che ne ha richiesto la chiamata.
Considerato che
la è Controparte_8 risultata vittoriosa nei rapporti con la compagnia assicurativa, quest'ultima va infatti condannata alla refusione delle spese di lite attinenti alla chiamata in causa, che sono tutt'altra cosa rispetto alle spese di resistenza di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c. e a quelle di soccombenza di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c. (cfr., sul tema, tra le tante, Cass., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4275, così massimata: “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”).
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della complessità delle questioni affrontate, le spese di lite a favore di vanno dunque liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM Parte_1
n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del procedimento (ad eccezione dell'istruttoria, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa).
Le spese processuali a favore delle due convenute vanno, invece, liquidate in base ai valori minimi di cui al DM n. 55/2014 ratione temporis applicabile, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Condanna la e la in solido tra loro al CP_1 Controparte_8 pagamento della somma di € 134.533,37, in favore di , a titolo Parte_1
di risarcimento del danno, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo;
2) Condanna la e la alla refusione delle spese CP_1 Controparte_8 processuali, a favore dell'attrice, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 3) Condanna la a tenere indenne la di quanto la Controparte_8 CP_1 stessa debba corrispondere a , in relazione alla presente sentenza, Parte_1
sulla base dei capi 1) e 2);
4) Condanna la alla refusione delle spese di lite, a favore della Controparte_8
che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA CP_1
come per legge;
5) Condanna a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_8 di quanto la stessa debba versare a e alla
[...] Parte_1
in relazione alla presente sentenza, sulla base dei capi 1), 2), 3) e 4), al netto della CP_1 franchigia di € 150,00 e dello scoperto del 10%;
6) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore Controparte_2 della che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese Controparte_8
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Como, 7 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 4566/2022, assunta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(P.IVA BE ), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di citazione dall'avv.
Tommaso Capurro, con domicilio eletto in Como, via Volta n. 77, presso lo studio dell'avv. Matteo
Frigerio;
- Attrice –
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Bolzano, pizza Walther n. 8, presso lo studio dell'avv. Elohim Rudolph-
Ramirez e dell'avv. Hartmann Reichhalter, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
(P.IVA , in persona del legale Parte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, corso Venezia n. 21, presso lo studio dell'avv. Davide Orto, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
- Convenute -
NONCHÉ
pagina 1 di 16 (P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bologna, via D'Azeglio n. 19, presso lo studio dell'avv. Claudio Perrella e dell'avv. Pietro Nisi, che la rappresentano e difendono come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Terza chiamata –
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute, in persona del legale rappresentante pro tempore, per i fatti di cui in narrativa, e conseguentemente condannare le convenute, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, tra loro in solido o nella forma meglio vista, a corrispondere a Parte_1
[...
, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'importo di euro 115.977,04, o quella diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla data del fatto al saldo, oltre a rivalutazione dal fatto al saldo ed interessi sulla somma rivalutata. Con vittoria nelle spese, diritti e onorari. - IN VIA ISTRUTTORIA Condividendo la decisione di codesto ILLmo
Tribunale di fissare udienza di pc come da noi richiesto, solo ove ritenuto necessario, l'esponente chiede ammettersi le prove dedotte in nostra seconda memoria ex art. 183,VI c. cpc e di seguito ritrascritte. Si insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova orale per interpello del legale rappresentante di
e di e per testimoni:
1. Vero che e GL SpA, in data 7 luglio 2021, ha CP_1 Pt_2 Parte_3
chiesto a di curare il trasporto di 1 carico di 29,5 ton di lega di alluminio in pani da consegnare CP_1
a in SA NO (PG) (si rammostri al teste la email 7.7.2021, ns. prod. n. 4);
2. Vero che, con CP_3
riferimento alle circostanze di cui al capitolo 1, ha risposto affermativamente (si rammostri al CP_1
teste lo scambio di email in data 7.7.2021, ns. prod. n. 4);
3. Vero che in data 2 luglio 2021, ha Pt_3
chiesto a di curare il trasporto di 1 carico di 29,5 ton di lega di alluminio in pani da consegnare CP_1
a Presso Fonderie Srl in Colle Val D'Elsa (si rammostri al teste la email 2.7.2021, ns. prod. n. 4); 4.
Vero che, con riferimento alle circostanze di cui al capitolo 3, ha risposto affermativamente (si CP_1
rammostri al teste lo scambio di email in data 2.7.2021, ns. prod. n. 4);
5. Vero che, per curare i trasporti di cui ai precedenti capitoli nn. da 1 a 4, ha incaricato che ha subincaricato CP_1 Parte_2
Trasporti Massari;
6. Vero che, in data 12 luglio 2021, ha caricato sul camion indicato da Pt_3
la merce di cui al DDT 719 diretto a Colle Val D'Elsa e la merce di cui al DDT 721 diretto a CP_1
SA NO (si rammostrino al teste il DDT 719 e 721, ns. prod. n. 4, unitamente a distinta pesi e
pagina 2 di 16 scontrino pesate, tutto da noi prodotto sub 4);
7. Vero che, in data 13 luglio 2021, comunicava CP_1
a la sparizione del camion e del carico su di esso contenuto diretto a SA NO (DDT 721) Pt_3
e pochi minuti dopo anche la sparizione del carico e del camion diretti a Colle Val D'Elsa (DDT 719)
(si rammostrino al teste le email del 13.7.2021, ns. prod. n. 6);
8. Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo di cui al precedente capitolo 7, chiedeva a di fornirle la documentazione relativa CP_1 Pt_3
al carico e le fatture di vendita onde procedere alla denuncia alle autorità (si rammostrino al teste le email del 13.7.2021, ns. prod. n. 6); Testimoni su i capitoli da 1 a 8: Testimone_1 Testimone_2
e tutti presso LU MO & GL Spa, in Via General OR 27, RO
[...] Testimone_3
OR (CO); , presso , presso Persona_1 Parte_2 Controparte_4 CP_1
, in Bolzano Via Marie Curie 2; presso Service Lercari S.r.l., in Genova, Via
[...] Persona_2
Roma 8. 9. Vero che e GL ha venduto a AEC Illuminazione 29,673 ton di lega di Parte_3 alluminio in pani ad un prezzo di 1.980 €/ton come da ordine e conferma in data 2 luglio 2021 (si rammostri al teste la ns. prod. n. 12); 10. Vero che e GL ha venduto a 29,291 ton Parte_3 CP_3
di lega di alluminio in pani ad un prezzo di 1.940 €/ton come da ordine e conferma in data 16 giugno
2021 (si rammostrino al teste la ns. prod. n. 12). Testimoni sui capp. 9-10: Testimone_1 [...]
e tutti presso LU MO & GL Spa, in Via General OR 27, Testimone_2 Testimone_3
RO OR (CO); legale rappresentante e responsabile acquisti e Controparte_5
approvvigionamenti di in Castelnuovo via Righi 4; Controparte_5 CP_6 CP_7
legale rappresentante e responsabile acquisti e approvvigionamenti di in Via
[...] CP_3 CP_3
Citernese 144, SA NO;
presso Service Lercari S.r.l., in Genova, Via Roma 8. Persona_2
11. Vero che LU MO & GL Spa, al momento dei furti di merce per cui è causa, era assicurato con per i rischi che potessero occorrere alle merci (si rammostri al teste Parte_1 la prod. n. 3); 12. Vero che, con riferimento ai furti di merce per cui è causa, ha corrisposto a Pt_1
LU MO & GL la somma di € 114.977,04 (si rammostri al teste le prodd. nn. 3 e 13); 13. Vero che, con riferimento ai furti di merce per cui è causa, e GL ha ceduto i propri diritti a, Parte_3
e ha comunque surrogato nei propri diritti, come da atti che si rammostrano Parte_1
al teste (si rammostrino al teste le prodd. n. 3 e 13). Testimoni sui capp. da 11 a 13: Testimone_1
e tutti presso LU MO & GL Spa, in Via General OR Testimone_2 Testimone_3
27, RO OR (CO); presso Service Lercari S.r.l., in Genova, Via Roma 8; Persona_2
Via Monte Grappa 37, Gorla Minore. Nella non creduta ipotesi in cui codesto Testimone_4
Tribunale non dovesse ritenere esaustiva la prova documentale e, ad abundantiam, quella testimoniale
pagina 3 di 16 sopra offerta in merito alla quantità della merce sottratta, al suo valore ed al conseguente ammontare del danno si chiede, senza alcuna inversione dell'onere della prova, che venga disposta CTU sul punto”;
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, CP_1
istanza ed eccezione, - in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza territoriale, risultando competente, alternativamente, il Tribunale di Bolzano od il Tribunale di Busto Arsizio;
- in via principale, rigettare le domande di in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto; - in via principale subordinata, accertare l'ammontare dell'eventuale risarcimento del danno nei limiti di cui all'art. 1696 c.c.; - in via principale subordinata, condannare la società
[...]
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede a 22063 Controparte_8 P.IVA_3
Cantù (CO), Via dei Pizzi n. 1 a risarcire e/o manlevare la società in persona del legale CP_1
rappresentante p.t., con sede in 39100 Bolzano, via Marie Curie n. 2, di quanto essa dovesse venire condannata a pagare alla società con maggiorazione di interessi a mente Pt_1 Parte_1 dell'art. 1284 c.c. dal dì del dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre a CAP ed IVA come per legge. - in via istruttoria, si insiste nelle proprie istanze ed opposizioni istruttorie di cui alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2 e 3 c.p.c. rispettivamente dd. 11/12/2023
e dd. 29/12/2023. Con la più ampia riserva”;
Per la convenuta “In via principale: rigettare siccome infondate Controparte_8
e/o inammissibili, in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa, le domande tutte formulate da
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di Pt_1 Parte_1
accoglimento delle domande formulate dall'attrice, accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo in capo a , ai sensi della Polizza n. Z081487, di tenere integralmente indenne e Controparte_9
manlevata nei limiti di massimale e di franchigia, da ogni Parte_2
risarcimento del danno e/o da ogni qualsiasi effetto pregiudizievole che potesse alla stessa derivare dal presente giudizio, ivi comprese spese legali e spese esenti sostenute e, per l'effetto, di condannare
[...]
al pagamento di tutte le ivi comprese le spese di lite e CP_9 Parte_1 spese esenti sostenute, il tutto, anche in applicazione del c.d. “limite vettoriale” di cui all'art. 1696, c.
2, c.c., che impone un limite di risarcimento non superiore a € 1,00 per ogni Kg di merce perduta, ovvero della minore somma ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudice;
In via istruttoria: ammettere la documentazione prodotta, con ogni più ampia riserva di produrre ulteriore documentazione e di dedurre
pagina 4 di 16 gli opportuni mezzi istruttori, anche testimoniali, con capitolazione dei fatti di cui in narrativa, ivi compresa la formulazione di istanza per disporre di apposita consulenza tecnica d'ufficio, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme processuali;
In ogni caso: con vittoria di compensi di avvocato, spese generali forfettarie (nella misura del 15%), determinate ai sensi del D.M. 55/2014, nonché delle relative spese, anche relative al versamento del contributo unificato per la chiamata in causa del terzo”;
Per la terza chiamata: “Sulla domanda principale: In via preliminare: accertare la carenza di legittimazione attiva in capo a in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto rigettare la domanda. Nel merito: rigettare la domanda proposta da in persona in Parte_1 CP_8 persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, e comunque non provata per le ragioni indicate in narrativa. Nel merito e in via di subordine: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda proposta da
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contenere Controparte_8
il risarcimento eventualmente dovuto nei limiti di quanto dettagliatamente provato in corso di causa e, in ogni caso, nell'importo di 1,00 Euro per chilogrammo lordo di merce ai sensi dell'art. 1696 c.c., per le ragioni illustrate in narrativa. Sulla domanda di garanzia e manleva svolta nei confronti di
[...]
: Nel merito: rigettare la Controparte_10 domanda proposta da in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di in persona del suo legale rappresentante Controparte_8
pro tempore, e per l'effetto rigettare la domanda di garanzia e manleva da quest'ultima svolta nei confronti di in persona del suo legale Controparte_11
rappresentante pro tempore, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata per le ragioni illustrate in narrativa. Nel merito e in subordine: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento domanda principale e di quella di garanzia e manleva svolta da Controparte_8
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_11
applicare le franchigie, gli scoperti e i massimali di polizza illustrati in narrativa. Nel merito e in via di ulteriore subordine: per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento domanda principale con esclusione del limite di responsabilità vettoriale ex art. 1696 c.c. e di quella di garanzia e manleva svolta
pagina 5 di 16 da in persona del suo legale Controparte_12 rappresentante pro tempore, applicare lo scoperto del 20% ai sensi dell'art. 12 di polizza e contenere, comunque, l'esposizione massima dell'assicuratore nei limiti del massimale di polizza, come illustrato in narrativa. Con riserva di ampliare le difese, di controdedurre e provare senza riserva alcuna. Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa, oltre a IVA e CPA”.
Oggetto: Contratto di trasporto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
e la avanti all'intestato Tribunale, esponendo di essere Controparte_8 CP_1
subentrata, a seguito del pagamento del relativo indennizzo, nella posizione creditoria vantata dalla propria assicurata, & GL S.p.a., nei confronti delle odierne convenute. La stessa aveva, Parte_3
infatti, commissionato alla il trasporto di due carichi di lega di alluminio in pani del valore, CP_1 rispettivamente, di € 56.824,54 ed € 59.152,50, da consegnare, il primo, nel e, Parte_4 il secondo, a Colle Val d'Elsa, e che il primo vettore aveva, a propria volta, designato la
[...]
per le relative operazioni. Controparte_8
Premesso, tuttavia, che quest'ultima aveva incaricato un soggetto terzo delle attività di trasporto e che lo stesso si era appropriato delle merci, chiedeva la condanna di entrambe le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla società mittente, da liquidarsi in misura pari al valore delle merci sottratte, di € 115.977,04, o nella diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002.
Con distinte comparse di risposta tempestivamente depositate, si costituivano entrambe le società convenute.
In via pregiudiziale, la eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Como a CP_1 motivo tanto del criterio di competenza di cui all'art. 19 c.p.c., quanto dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.; esponeva, infatti, di avere la propria sede legale nel Comune di Bolzano e che il contratto doveva ritenersi stipulato nel Comune di caricamento della merce, ovvero a Busto Arsizio.
Nel merito, contestava quindi la propria titolarità passiva del rapporto, in quanto il contratto stipulato con la LU MO & GL S.p.a. andava piuttosto ricondotto alla fattispecie della spedizione e l'incarico pagina 6 di 16 di trasporto era stato dunque da lei concluso, per conto della committente, direttamente con la
[...]
Controparte_8
Quest'ultima doveva, peraltro, essere considerata l'unica responsabile giacché aveva stipulato un contratto di subtrasporto con il terzo, che si era reso colpevole della sottrazione della merce, senza essere stata a ciò autorizzata e senza svolgere preventivi accertamenti sulla sua affidabilità.
Infine, opponeva la limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea ed avanzava, in subordine, domanda riconvenzionale trasversale di garanzia nei riguardi dell'altra convenuta.
Quest'ultima, costituendosi in giudizio, deduceva invece che la perdita del carico era derivata da un caso fortuito;
il subvettore era stato infatti individuato con cura, facendo ricorso alla più autorevole “Borsa
Carichi” in materia di trasporti, denominata “Teleroute”, e l'incarico era stato commissionato alla proprio in quanto identificato come “vettore Controparte_13 affidabile”. Inoltre, non appena avuto prova che quest'ultima si era resa responsabile della sottrazione della merce, il legale rappresentante della aveva effettuato tutto Pt_2 Controparte_8
quanto in suo potere, presentando tempestiva denuncia-querela avanti alle autorità pubbliche.
Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, opponeva il limite di responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c.
Infine, premesso di aver stipulato un contratto di assicurazione contro i danni con , Controparte_9
a copertura di tutti i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di trasporto, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della stessa, per essere da quest'ultima garantita.
Autorizzata la chiamata e differita la prima udienza, anche si costituiva Controparte_9
tempestivamente in giudizio.
In primo luogo, contestava quest'ultima la legittimazione attiva dell'attrice per non avere la stessa dato prova di essere divenuta titolare del credito risarcitorio, a seguito del pagamento a favore della MO
LU & GL S.p.a., peraltro effettuato da un soggetto terzo (Lloyds of London).
Aderiva, inoltre, alle difese svolte dalla convenuta che aveva effettuato la chiamata, opponendo anch'essa la limitazione di responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c., e precisava che, in ogni caso,
l'attrice non aveva fornito alcuna prova del danno subito dall'originaria mittente.
Infine, opponeva l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dalla Controparte_8
per difetto di prova dell'inclusione del sinistro oggetto di causa nei “rischi inclusi” e per
[...]
pagina 7 di 16 violazione del divieto di subvettura di cui all'art. 6-ter, comma 3, d.lgs. n. 286/2005, oltre ad invocare l'applicazione di scoperti, franchigie e massimali di polizza.
Concludeva quindi per il rigetto tanto della domanda principale, quanto di quella di garanzia.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la fase di trattazione proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Disattese, quindi, le istanze istruttorie avanzate dalle parti e mutata la persona fisica del giudice, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., spirati i quali viene pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla sul CP_1 presupposto tanto del criterio di cui all'art. 19 c.p.c. (c.d. foro generale delle persone giuridiche o degli enti), quanto dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c. Come correttamente evidenziato da parte attrice nella prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., opera infatti la deroga alle regole di determinazione della competenza per territorio, stabilita dall'art. 33 c.p.c. per il caso del c.d. cumulo soggettivo (o litisconsorzio facoltativo dal lato passivo), giacché la Controparte_8
ha la propria sede legale nel circondario di questo Tribunale, più nello specifico nel Comune di Cantù
(cfr. all. 3 alla comparsa di risposta della predetta convenuta).
Né può venire in rilievo il principio di diritto, invocato da parte convenuta, secondo cui “la deroga alla competenza territoriale determinata dal cumulo di cause connesse, proposte contro più persone e radicate presso il giudice del foro generale di uno dei convenuti, non trova applicazione allorché
l'evocazione in giudizio di uno di essi appaia "prima facie" artificiosa e preordinata allo spostamento della competenza” (cfr. Cass., sez. I, 10 maggio 2010, n. 11314).
Il predetto orientamento, elaborato al fine di contrastare la pratica del c.d. forum shopping, ovvero per evitare che la modificazione della competenza per ragioni di connessione sia utilizzata in chiave abusiva, allo scopo di eludere il principio del giudice naturale precostituito per legge, presuppone infatti che la domanda appaia manifestamente infondata o pretestuosa, siccome volta unicamente a determinare uno spostamento di competenza.
Nel caso di specie, a prescindere dalla fondatezza nel merito delle due domande risarcitorie avanzate da parte attrice, nessuna di esse è stata proposta in chiave abusiva, essendo invero pacifico che sia la CP_1
che la sono state coinvolte, a diverso titolo, nella attività di
[...] Controparte_8
trasporto ed essendo parimenti incontestata la sottrazione del carico che era stato affidato loro, sia pure per fatto imputabile ad un terzo.
pagina 8 di 16 Non vi sono, dunque, elementi per ritenere che la domanda proposta nei confronti della
[...]
avesse come unico scopo quello di beneficiare della deroga alla competenza per Controparte_8 territorio di cui all'art. 33 c.p.c.
Segue il rigetto dell'eccezione di incompetenza, sollevata dalla CP_1
3. Allo stesso modo, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla terza chiamata nei confronti dell'attrice e da qualificarsi, più correttamente, come contestazione di merito sulla titolarità attiva del rapporto obbligatorio, per non avere dato prova di Parte_1 essere subentrata nel credito risarcitorio vantato dall'assicurata.
Sul punto, va detto infatti che l'attrice ha depositato documentazione attestante il pagamento dell'indennizzo di € 114.977,04, effettuato tramite bonifico bancario all'ordine dell'assicurata, in relazione al danno dalla stessa subito per la perdita delle merci, accompagnata da dichiarazione scritta, proveniente dalla MO LU & GL S.p.a., nella quale si dà atto della surrogazione della odierna parte attrice nel credito risarcitorio (cfr. all. 3 all'atto di citazione).
Trova pertanto applicazione la disciplina di cui all'art. 1916, primo comma, c.c., ai sensi del quale
“l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
Né rileva che il pagamento sia stato effettuato, in concreto, da un soggetto formalmente diverso dalla compagnia assicurativa, ovvero da “Lloyds of London”, essendo comunque contemplata dall'art. 1180
c.c., l'eventualità dell'adempimento del terzo con effetti estintivi sull'obbligazione in essere tra le parti,
a meno che il creditore non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione e fatta salva l'opposizione manifestata dal debitore.
4. Passando al merito della causa, la domanda di risarcimento del danno, proposta dall'attrice nei confronti della è fondata e merita di essere accolta. CP_1
Al riguardo, va necessariamente premesso che il contratto stipulato tra quest'ultima e la MO LU
& GL S.p.a. obbedisce allo schema del contratto di trasporto di cose di cui agli artt. 1678 e 1683 c.c., tale essendo il contratto con cui un soggetto, detto vettore, si obbliga nei confronti del mittente, verso corrispettivo, a trasferire determinate cose da un luogo ad un altro;
tanto si evince, in particolare, dalla corrispondenza e-mail versata in atti, nella quale si dà atto della disponibilità della ad CP_1 eseguire il trasporto nell'interesse della società mittente (cfr. all. 6 all'atto di citazione, ove si legge nell'e-mail del 2.07.2021: “disponibilità per 1 carico da a Colle Val d'elsa (SI)”), oltre che dagli CP_14
pagina 9 di 16 stessi documenti di trasporto, nei quali si indica espressamente la come “vettore” (cfr. all. CP_1
4 all'atto introduttivo).
Infine, tale ricostruzione appare compatibile con le risultanze del sito internet della nel CP_1 quale si rappresenta che quest'ultima si prende professionalmente cura, anche tramite altri professionisti da lei selezionati, di tutte le fasi del traporto (cfr. all. 10 alla seconda memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice).
Né vi è incompatibilità tra la citata figura negoziale e quella del contratto di spedizione di cui all'art. 1737 c.c., tale essendo “il mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome o per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie”;
l'art. 1741 c.c. disciplina, infatti, la figura del c.d. spedizioniere vettore, descritto come “lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte” e che pertanto “ha gli obblighi e i diritti del vettore”, assumendo su di sé anche la responsabilità per la perdita o l'avaria della merce. Spetta dunque al giudice del merito, sulla scorta del materiale probatorio versato in atti, accertare se lo spedizioniere abbia assunto su di sé, oltre al compito di stipulare contratti di trasporto per conto del mittente, anche il ruolo di vettore, obbligandosi all'esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui (cfr. Cass., sez. III, 20 giugno 2014, n. 14089).
Va, inoltre, evidenziato che è pacifico tra le parti che la merce non sia mai giunta a destinazione, come risulta dalla denuncia presentata dal legale rappresentante della Controparte_8
incaricata dalla delle operazioni di trasporto, in data 15.07.2021. CP_1
Si legge, infatti, nel citato documento che quest'ultima aveva, a propria volta, commissionato le attività di trasporto alla (attualmente, e Parte_5 Parte_6
che, dopo averle consegnato la merce, la stessa se ne era impossessata facendo perdere ogni sua traccia e omettendo di rispondere ai recapiti (cfr. all. 5 all'atto di citazione).
Né il furto può integrare un'ipotesi di caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità del vettore a norma dell'art. 1693 c.c.; infatti, “in tema di trasporto di cose, la presunzione di responsabilità ex recepto, posta a carico del vettore dall'art. 1693 c.c., può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile al caso fortuito o alla forza maggiore che, nell'ipotesi di furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione sia stata compiuta con violenza o minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile” (cfr. Cass., sez. III, 17 giugno 2013, n.
pagina 10 di 16 15107; Cass., sez. III, 14 novembre 2006, n. 24209; Cass., sez. III, 14 luglio 2003, n. 10980; Cass., sez.
III, 22 gennaio 1990, n. 317). È dunque onere del vettore dimostrare che l'evento si sia prodotto con modalità talmente atipiche o abnormi, da renderlo del tutto imprevedibile ed inevitabile, anche adottando le misure di prevenzione adeguate (cfr. Cass., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17398).
Nulla è tuttavia emerso in tal senso nel corso del processo, giacché la si è limitata a dedurre CP_1
che il furto si sarebbe verificato per una responsabilità esclusiva della Controparte_8
che aveva affidato l'incarico a terzi senza autorizzazione.
[...]
Non vi è dunque prova che il furto sia avvenuto con modalità talmente imprevedibili o eccezionali, tali da vincere ogni possibile misura impeditiva.
Infine, vi è prova del danno subito dalla MO LU & GL S.p.a., avendo l'attrice depositato le fatture attestanti il valore effettivo delle merci, pari rispettivamente a € 56.824,54 ed € 59.152,50, in merito al quale le convenute non hanno mosso alcuna contestazione (cfr. all. 7 all'atto di citazione). Né rileva che il valore della merce non fosse stato specificato al momento della stipula del contratto o non risultasse dai DDT, non essendo ciò sufficiente ad escludere la prevedibilità del danno risarcibile a norma dell'art. 1225 c.c.; risulta infatti dai documenti di trasporto che la società vettore era perfettamente a conoscenza sia della natura della cosa trasportata, che del relativo peso, come riconosciuto da entrambe le convenute.
Segue la condanna della al risarcimento del danno a favore dell'attrice. CP_1
5. Allo stesso modo, va accolta anche la domanda risarcitoria, avanzata da parte attrice nei confronti della
Controparte_8
Ancorché l'incarico le sia stato pacificamente conferito dalla la stessa non ha infatti mai CP_1
contestato di avere stipulato il contratto di trasporto direttamente con la MO LU & GL S.p.a. e di essersi quindi obbligata verso quest'ultima al trasferimento della merce alla destinazione finale;
come detto, la ha, in altri termini, stipulato il contratto con la CP_1 Controparte_8 non già in qualità di submittente, bensì per l'appunto quale spedizioniere vettore ex art. 1741 c.c., agendo cioè in veste di mandataria della società mittente.
Alla luce di ciò, la va dunque ritenuta responsabile, in solido con la Controparte_8
per il danno dedotto in giudizio dall'attrice, dovendo comunque rispondere del fatto del CP_1 proprio ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c.; è infatti pacifico che la Parte_5
appropriatasi del carico, fosse stata designata dalla stessa quale subvettore.
[...]
6. Passando alla liquidazione del risarcimento, va detto infine che non può venire in rilievo la limitazione della responsabilità di cui all'art. 1696, secondo comma, c.c., ai sensi del quale “il risarcimento dovuto
pagina 11 di 16 dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta
o avariata nei trasporti nazionali terrestri”, giacché la stessa non opera laddove la perdita o l'avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.
È infatti pacifico tra le parti, essendo stata la circostanza ammessa dalle stesse convenute, che la merce
è stata sottratta dalla designata quale subvettore dalla Parte_5
come risulta peraltro dalla denuncia-querela proveniente dal legale Controparte_8
rappresentante della predetta società convenuta.
La perdita della merce è, dunque, dovuta al dolo di altro soggetto designato per l'esecuzione del trasporto, che ha agito nell'esercizio delle sue funzioni.
Alla luce di ciò, il risarcimento del danno va quindi liquidato tenendo conto non già del peso della merce, bensì del relativo valore di mercato, nella misura di € 115.977,04.
A tale importo, liquidato alla data del 12.07.2021, deve poi aggiungersi la rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, per un totale di € 134.533,37. Non possono invece aggiungersi gli interessi in quanto, secondo l'impostazione che appare più persuasiva e dalla quale non vi è alcuna ragione per discostarsi, “l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore, rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione;
la relativa determinazione non è, peraltro, automatica né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento” (cfr. Cass., sez. III, 5 luglio 2023, n. 19063). Nel caso di specie, nulla ha dedotto l'attrice sull'utilizzo alternativo del denaro in ipotesi di tempestivo pagamento, sicché alcuna ulteriore somma può esserle riconosciuta per tale voce di danno.
Dal momento della sentenza, verificandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al pagamento.
7. Meritano, infine, accoglimento le domande di garanzia avanzate, rispettivamente, dalla CP_1 nei confronti dell'altra convenuta, nonché da quest'ultima verso la Controparte_8
terza chiamata, . Controparte_9
Quanto alla prima domanda, va detto infatti che la è tenuta a rispondere in solido con la CP_1
litisconsorte facoltativa della medesima obbligazione e vanta, pertanto, diritto di regresso nei confronti pagina 12 di 16 di quest'ultima, subordinatamente al pagamento di quanto dovuto, così come previsto dall'art. 1299 c.c.; infatti, secondo consolidata giurisprudenza, “il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata
l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale” (cfr. Cass., sez. I, 13 aprile 2022, n. 11962; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. lav., 21 agosto 2003, n. 12300).
La suddetta domanda va inoltre accolta integralmente giacché, ai sensi dell'art. 2055, secondo comma,
c.c., la misura del regresso si determina in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che la ha, di propria Controparte_8
iniziativa e contravvenendo alle indicazioni fornite dallo spedizioniere vettore, deciso di affidare a terzi l'esecuzione delle operazioni di trasporto, designando quale subvettore la
[...]
che si è appropriata della merce. Controparte_15
Deve dunque ritenersi che, nei rapporti con la la colpa della perdita della merce non possa CP_1
che ricadere integralmente sulla impregiudicata ogni valutazione Controparte_8
afferente al rapporto di subtrasporto, che non è oggetto del presente giudizio atteso che la chiamata in causa del terzo subvettore non è stata autorizzata.
Né rileva la maggiore o minore diligenza, impiegata dalla predetta convenuta nella ricerca del terzo subvettore, dovendole essere rimproverata, in radice, la stessa decisione di commissionare a terzi le operazioni di trasporto, senza un'espressa autorizzazione del mittente.
In merito alla domanda di garanzia proposta nei confronti della terza chiamata, va detto invece che è documentalmente provata l'esistenza del contratto di assicurazione tra la Controparte_8
e la , stipulato a garanzia di tutti “i danni e le perdite materiali subiti dalle
[...] Controparte_9
merci, compresi relativi contenitori, casse mobili di terzi, imballi e confezioni, prese in carico per il loro trasporto”.
Ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, l'assicurazione si estendeva inoltre ai sinistri conseguenti a: “b) dolo e/o colpa grave dei dipendenti dell' e preposti, del sub-vettore e suoi Parte_7
pagina 13 di 16 dipendenti e/o suoi preposti”; “c) appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi” (cfr. all. 6 al fascicolo della . Controparte_8
Devono, dunque, ritenersi ampiamente provate sia l'operatività della garanzia assicurativa, sia l'inclusione del sinistro oggetto di causa nell'ambito del rischio garantito.
Né persuade il riferimento della terza chiamata all'art. 6-ter d.lgs. n. 286 del 2005.
La citata norma prevede, infatti, che “il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di subvettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla subvettura”, sicché “il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del subvettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-ter dell'articolo 83-bis del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni”; inoltre, “in mancanza dell'accordo di cui al comma 1, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite” (comma 2). La sanzione prevista dall'ordinamento, per il caso della mancata autorizzazione alla stipula del contratto di subtrasporto, da parte del primo vettore, non è dunque quella della nullità civilistica, bensì la risoluzione per inadempimento su istanza del mittente, fermo in ogni caso il diritto al compenso maturato per le prestazioni già eseguite.
Quanto sopra giustifica l'accoglimento della domanda di manleva nei confronti di , Controparte_9 che è quindi obbligata a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa debba corrispondere all'attrice e alla sulla base della presente sentenza. CP_1
Il risarcimento del danno è, infatti, inferiore al massimale di € 200.000,00, previsto nella polizza per i casi di “estensioni di garanzia” di cui all'art. 12 delle condizioni generali, che, come si è detto, ricomprendono anche le ipotesi di “appropriazione indebita, truffa, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi” (cfr. all. 6 alla comparsa di . Controparte_8
Va tuttavia dato atto dell'applicazione della franchigia di € 150,00 e dello scoperto del 10% sull'importo indennizzabile, così come riconosciuto dalla stessa convenuta.
8. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono quindi essere poste: a carico delle due convenute, nei rapporti con l'attrice; a carico della nei rapporti tra Controparte_8
pagina 14 di 16 quest'ultima e la nonché a carico della , nei rapporti quest'ultima e CP_1 Controparte_9
la convenuta che ne ha richiesto la chiamata.
Considerato che
la è Controparte_8 risultata vittoriosa nei rapporti con la compagnia assicurativa, quest'ultima va infatti condannata alla refusione delle spese di lite attinenti alla chiamata in causa, che sono tutt'altra cosa rispetto alle spese di resistenza di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c. e a quelle di soccombenza di cui al primo comma dell'art. 1917 c.c. (cfr., sul tema, tra le tante, Cass., sez. III, 16 febbraio 2024, n. 4275, così massimata: “In materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e devono costituire oggetto di specifiche domande con indicazione della rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale o virtuale dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale”).
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della complessità delle questioni affrontate, le spese di lite a favore di vanno dunque liquidate in applicazione dei valori medi di cui al DM Parte_1
n. 55/2014, così come modificato dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi del procedimento (ad eccezione dell'istruttoria, da liquidare ai minimi per via della natura documentale della causa).
Le spese processuali a favore delle due convenute vanno, invece, liquidate in base ai valori minimi di cui al DM n. 55/2014 ratione temporis applicabile, per tutte le fasi del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Condanna la e la in solido tra loro al CP_1 Controparte_8 pagamento della somma di € 134.533,37, in favore di , a titolo Parte_1
di risarcimento del danno, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo;
2) Condanna la e la alla refusione delle spese CP_1 Controparte_8 processuali, a favore dell'attrice, che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 15 di 16 3) Condanna la a tenere indenne la di quanto la Controparte_8 CP_1 stessa debba corrispondere a , in relazione alla presente sentenza, Parte_1
sulla base dei capi 1) e 2);
4) Condanna la alla refusione delle spese di lite, a favore della Controparte_8
che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA CP_1
come per legge;
5) Condanna a tenere indenne la Controparte_2 Controparte_8 di quanto la stessa debba versare a e alla
[...] Parte_1
in relazione alla presente sentenza, sulla base dei capi 1), 2), 3) e 4), al netto della CP_1 franchigia di € 150,00 e dello scoperto del 10%;
6) Condanna alla refusione delle spese di lite a favore Controparte_2 della che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre spese Controparte_8
generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Como, 7 marzo 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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