Articolo 1741 del Codice civile
Articolo 1825Articolo 1827
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19 aprile 1942
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1 gennaio 2022
Art. 1741.

(( (Spedizioniere vettore). )) ((Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.

Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2022
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