Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1331
CS
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Erronea qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'intervento si sia sostanziato in una completa ristrutturazione con elementi tipologici e strutturali diversi rispetto all'organismo iniziale, citando modifiche alle dimensioni delle aperture e demolizione di tramezzi interni non portanti. L'intervento è stato ricondotto alla categoria della ristrutturazione edilizia, che si configura nel rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e nell'alterazione dell'originaria consistenza fisica dell'immobile, incompatibile con il concetto di risanamento.

  • Rigettato
    Presupposto di fatto inesistente relativo al vincolo fluviale

    Il Consiglio di Stato ha rilevato che, sebbene la vicinanza del torrente fosse stata indicata nelle planimetrie della pratica di condono, il vincolo non era stato indicato nella pratica relativa alla SCIA, rendendo necessaria un'autorizzazione postuma. Inoltre, ha sottolineato che, in presenza di più ragioni autonome a sostegno dell'atto amministrativo, è sufficiente che una sola sia idonea a sorreggerlo, rendendo prive di interesse le doglianze relative agli altri motivi.

  • Rigettato
    Errata e iniqua valutazione della documentazione sulla pratica sismica

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le circostanze relative alla qualificazione dell'intervento e al vincolo paesaggistico fossero sufficienti a giustificare i provvedimenti impugnati, indipendentemente dall'aspetto sismico. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui la presentazione di una SCIA per un'opera sottratta al suo ambito applicativo (in questo caso, soggetta a permesso di costruire) rimane improduttiva di effetti, non essendo invocabile il regime giuridico incentrato sulla tempestività dell'intervento repressivo amministrativo.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia del TAR sull'illegittimità e illogicità dell'ordinanza di demolizione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'appello infondato, affermando che l'ingiunzione di demolizione è un atto dovuto in presenza della realizzazione di opere edilizie senza titolo abilitativo o in difformità da esso, senza margine di discrezionalità per l'amministrazione. Le problematiche rappresentate dagli appellanti potranno essere valutate in sede esecutiva, ma non incidono sulla legittimità dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1331
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1331
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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