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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2025, n. 37369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37369 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL LG De VE RL nata in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/08/2025 della Corte d'appello di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Benedetto Paterno' Raddusa;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l'avvocato Giuseppe Bellomo, in sostituzione dell'avvocato Sammarco, per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodia le maggiormente afflittiva in atto applicata a RL LL LG De VE in esecuzione del mandato di arresto a fini estradizionali reso dall'autorità giudiziaria brasiliana. 2. Si propongono due motivi di censura, suscettibili di rappresentazione unitaria, con i quali, sotto il versante del difetto di motivazione, mancante o manifestamente illogica e della erronea interpretazione dell'art 714 cod. proc. pen. si prospettano: -la pretermissione degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della insussistenza del pericolo di fuga;
I' aver valorizzato aspetti indifferenti al fine della relativa valutazione e al contempo l'apprezzamento di argomenti - l'intenzione della ricorrente di sottrarsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 37369 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 08/10/2025 alla giustizia brasiliana- eccentrici rispetto alla verifica da operare nella specie, riguardante esclusivamente la possibilità della LL di fuggire dall'Italia; -l'integrale pretermissione delle considerazioni difensive dirette a rimarcare, in punto di adeguatezza della misura, la possibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari implementati, sul piano delle garanzie, dall'applicazione del braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita l'accoglimento. Con l'impugnazione risultano addotti, infatti, vizi logici del motivare non idonei a dare corpo ad alcuna violazione di legge, unico vizio prospettabile in questa sede avverso la reiezione delle richieste di revoca o sostituzione delle cautele in atto in ragione di quanto espressamente previsto dall'art 719 cod. proc. pen. 2. A ben vedere, l'unico errore interpretativo, in punto di diritto, addotto in linea con tale previsione, è infondato, perché si risolve in una travisata lettura dell'argomentare speso dalla Corte del merito là dove viene rimarcata l'intenzione della ricorrente di sottrarsi alla giustizia brasiliana: diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, tale riferimento va inteso non quale ragione fondante del pericolo di fuga nel caso riscontrato, bensì quale collante Mit* delle condotte della ricorrente nel caso apprezzate quali sintomi logici concreti e reali della possibilità della LL di sottrarsi all'estradizione, allontanandosi dall'Italia. E sotto questo versante, ritiene la Corte che il nucleo fondamentare del ritenere della Corte del merito non risulti utilmente attinto dalle censure proposte con il ricorso. 3. Se è vero, infatti, che in alcuni punti del motivare, la decisione gravata fa leva su considerazioni non pienamente condivisibili (laddove si fa riferimento a dichiarazioni della ricorrente, rese nel corso di una intervista, riportate senza virgolettarne il contenuto, con le quali la stessa avrebbe rimarcato la possibilità di contare su aiuti garantiti da personaggi autorevoli e facoltosi e chiesto al giornalista riservatezza rispetto al proprio domicilio temporaneo) oltre che di modesto spessore logico (riguardo alle difficoltà economiche nelle quali verserebbero la LL e il marito, che in realtà riducono, piuttosto che aumentare, le possibilità di fuga) e non immediatamente intellegibili (quanto alla prospettata possibilità della ricorrente di contare, quale ragione diretta ad incrementare le possibilità di fuga, su "spazi più limitati"); al contempo, tali incongruenze argomentative, hanno contenuto marginale e non intaccano la puntuale individuazione delle ragioni essenzialmente fondanti il pericolo di fuga nel caso ritenuto a supporto della misura adottata. 3.1. La Corte del merito, con sintetica ma non meno adeguata puntualità, ha infatti messo in evidenza che la ricorrente è giunta in Italia provenendo da Miami il giorno immediatamente successivo alla emissione della sentenza che contiene l'ordine di carcerazione sotteso al mandato estradizionale;
e che la LL, profittando di tale contingenza temporale, ha superato i varchi aeroportuali nazionali perché all'epoca non risultava ancora inserita, nella cd Red notice, l'indicazione del relativo ordine restrittivo. 3.2. Le superiori circostanze, di per sé stesse fortemente evocative delle effettive intenzioni della ricorrente riguardo alla sua permanenza in Italia, vanno lette alla luce della assenza di qualsivoglia legame giustificativo con il territorio dello Stato richiesto;
fattore, quest'ultimo, mai puntualmente addotto dalla difesa innanzi alla Corte del merito, la cui mancanza finisce per rendere ancora più lineare l'idea della transitorietà della presenza della estradanda all'interno del territorio italiano, tanto da dare definitiva concretezza e attualità al rilevato pericolo di fuga. 3.3. Tale argomentare, in definitiva, sfrondato delle rilevate incongruenze, sostiene puntualmente il giudizio sul pericolo di fuga, escludendo la possibilità che in parte qua la decisione gravata possa ritenersi affetta da una motivazione inesistente o solo apparente;
allo stesso tempo, porta le ulteriori censure proposte dal ricorso sul piano delle mere considerazioni logiche alternative, all'evidenza non funzionali al vizio prospettabile in questa sede perché al più foriere di un difetto di motivazione sanzionabile ai sensi della lettera e). 4. Il rilievo logico di tale giudizio di merito, infine, se apprezzato nella sua decisiva radicalità, rende altresì giustizia della scelta assunta dalla Corte del merito in ordine alla inadeguatezza di misure alternative al carcere, sinteticamente argomentata proprio perché fondata su ragioni connotate da una immediata evidenza logica. 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025 M UPINUELLEnIM
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
sentito l'avvocato Giuseppe Bellomo, in sostituzione dell'avvocato Sammarco, per la ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura custodia le maggiormente afflittiva in atto applicata a RL LL LG De VE in esecuzione del mandato di arresto a fini estradizionali reso dall'autorità giudiziaria brasiliana. 2. Si propongono due motivi di censura, suscettibili di rappresentazione unitaria, con i quali, sotto il versante del difetto di motivazione, mancante o manifestamente illogica e della erronea interpretazione dell'art 714 cod. proc. pen. si prospettano: -la pretermissione degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della insussistenza del pericolo di fuga;
I' aver valorizzato aspetti indifferenti al fine della relativa valutazione e al contempo l'apprezzamento di argomenti - l'intenzione della ricorrente di sottrarsi Penale Sent. Sez. 6 Num. 37369 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 08/10/2025 alla giustizia brasiliana- eccentrici rispetto alla verifica da operare nella specie, riguardante esclusivamente la possibilità della LL di fuggire dall'Italia; -l'integrale pretermissione delle considerazioni difensive dirette a rimarcare, in punto di adeguatezza della misura, la possibilità di sostituire la custodia in carcere con gli arresti domiciliari implementati, sul piano delle garanzie, dall'applicazione del braccialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso non merita l'accoglimento. Con l'impugnazione risultano addotti, infatti, vizi logici del motivare non idonei a dare corpo ad alcuna violazione di legge, unico vizio prospettabile in questa sede avverso la reiezione delle richieste di revoca o sostituzione delle cautele in atto in ragione di quanto espressamente previsto dall'art 719 cod. proc. pen. 2. A ben vedere, l'unico errore interpretativo, in punto di diritto, addotto in linea con tale previsione, è infondato, perché si risolve in una travisata lettura dell'argomentare speso dalla Corte del merito là dove viene rimarcata l'intenzione della ricorrente di sottrarsi alla giustizia brasiliana: diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, tale riferimento va inteso non quale ragione fondante del pericolo di fuga nel caso riscontrato, bensì quale collante Mit* delle condotte della ricorrente nel caso apprezzate quali sintomi logici concreti e reali della possibilità della LL di sottrarsi all'estradizione, allontanandosi dall'Italia. E sotto questo versante, ritiene la Corte che il nucleo fondamentare del ritenere della Corte del merito non risulti utilmente attinto dalle censure proposte con il ricorso. 3. Se è vero, infatti, che in alcuni punti del motivare, la decisione gravata fa leva su considerazioni non pienamente condivisibili (laddove si fa riferimento a dichiarazioni della ricorrente, rese nel corso di una intervista, riportate senza virgolettarne il contenuto, con le quali la stessa avrebbe rimarcato la possibilità di contare su aiuti garantiti da personaggi autorevoli e facoltosi e chiesto al giornalista riservatezza rispetto al proprio domicilio temporaneo) oltre che di modesto spessore logico (riguardo alle difficoltà economiche nelle quali verserebbero la LL e il marito, che in realtà riducono, piuttosto che aumentare, le possibilità di fuga) e non immediatamente intellegibili (quanto alla prospettata possibilità della ricorrente di contare, quale ragione diretta ad incrementare le possibilità di fuga, su "spazi più limitati"); al contempo, tali incongruenze argomentative, hanno contenuto marginale e non intaccano la puntuale individuazione delle ragioni essenzialmente fondanti il pericolo di fuga nel caso ritenuto a supporto della misura adottata. 3.1. La Corte del merito, con sintetica ma non meno adeguata puntualità, ha infatti messo in evidenza che la ricorrente è giunta in Italia provenendo da Miami il giorno immediatamente successivo alla emissione della sentenza che contiene l'ordine di carcerazione sotteso al mandato estradizionale;
e che la LL, profittando di tale contingenza temporale, ha superato i varchi aeroportuali nazionali perché all'epoca non risultava ancora inserita, nella cd Red notice, l'indicazione del relativo ordine restrittivo. 3.2. Le superiori circostanze, di per sé stesse fortemente evocative delle effettive intenzioni della ricorrente riguardo alla sua permanenza in Italia, vanno lette alla luce della assenza di qualsivoglia legame giustificativo con il territorio dello Stato richiesto;
fattore, quest'ultimo, mai puntualmente addotto dalla difesa innanzi alla Corte del merito, la cui mancanza finisce per rendere ancora più lineare l'idea della transitorietà della presenza della estradanda all'interno del territorio italiano, tanto da dare definitiva concretezza e attualità al rilevato pericolo di fuga. 3.3. Tale argomentare, in definitiva, sfrondato delle rilevate incongruenze, sostiene puntualmente il giudizio sul pericolo di fuga, escludendo la possibilità che in parte qua la decisione gravata possa ritenersi affetta da una motivazione inesistente o solo apparente;
allo stesso tempo, porta le ulteriori censure proposte dal ricorso sul piano delle mere considerazioni logiche alternative, all'evidenza non funzionali al vizio prospettabile in questa sede perché al più foriere di un difetto di motivazione sanzionabile ai sensi della lettera e). 4. Il rilievo logico di tale giudizio di merito, infine, se apprezzato nella sua decisiva radicalità, rende altresì giustizia della scelta assunta dalla Corte del merito in ordine alla inadeguatezza di misure alternative al carcere, sinteticamente argomentata proprio perché fondata su ragioni connotate da una immediata evidenza logica. 5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025 M UPINUELLEnIM