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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 188/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Giuseppa Cannizzaro;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Maria
Gigliola Marino;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: Malattia professionale
1 CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2023, appellava la sentenza n. Parte_1
3144/2022 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.09.2022, con la quale, all'esito della disposta CTU, era stato rigettato il ricorso proposto nei confronti dell' , volto al riconoscimento della natura professionale delle patologie (“Ernie CP_1
dicali lombari e lombalgia cronica”), da cui era affetto – e da cui sarebbe derivata un'inabilità permanente nella misura percentuale non inferiore al 9% - in ragione dell'attività lavorativa svolta per oltre 25 anni, in qualità di autista, gruista e conduttore di macchine movimento terra nel campo dell'edilizia nonché operaio addetto agli scavi (in particolare nell'edificazione di gallerie), disconosciute dall'ente per inesistenza del nesso causale col rischio lavorativo.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l' chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
Espletata nuova consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 06.02.2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di appello, deduce la “Violazione Controparte_2
o falsa applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. Erroneità della C.T.U. e susseguente erroneità della sentenza impugnata”; censura il capo della sentenza impugnata laddove il giudice di primo grado ha accolto le risultanze medico-legali del consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato, sia nella relazione finale che nelle integrazioni di volta in volta effettuate, “perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati”, escludendo la natura tecnopatica delle
2 patologie denunciate e rigettando pertanto la pretesa azionata volta all'erogazione delle relative prestazioni previdenziali.
In particolare, critica il percorso medico-legale che ha condotto il consulente dapprima ad escludere la tecnopatia denunciata, poi a riconoscerla nella più lieve forma della discopatia vertebrale lombare senza limitazione funzionale e infine a riconoscere un grado di menomazione del solo 2%, e ciò nonostante il grave quadro clinico documentato.
Evidenzia, pertanto, l'errore in cui è incorso dapprima il C.T.U. e, successivamente, il giudice di primo grado, i quali hanno trascurato di valutare le risultanze processuali;
lamenta che queste ultime– se tempestivamente esaminate – avrebbero consentito di riconoscere la natura tecnopatica della patologia accertata nonché il nesso causale con l'attività lavorativa svolta.
Rileva, inoltre, che il C.T.U. ha interpretato erroneamente il sistema tabellare delle malattie professionali;
precisa che la conclusione recepita dal provvedimento impugnato, in CP_1
ordine al riconoscimento della malattia accertata come semplice discopatia vertebrale e non, più correttamente, come patologia erniaria, sarebbe scaturita da una superficiale analisi della documentazione medica in atti che avrebbe giustificato la rinnovazione della perizia con la nomina di altro consulente in sostituzione di quello precedente essendo presenti in essa diversi e gravi aspetti di inadeguatezza;
lamenta, in particolare, che il consulente ha omesso di valutare l'esame elettromiografico del 25.11.2016, già in atti, che attestava in capo al lavoratore “…la presenza di sofferenza neurogena nei territori muscolari dipendenti dalla radice L4 e L5 del lato sinistro e L5, S1 bilaterale…”.
Contesta, infine, l'inadeguatezza della minima percentuale di danno biologico riconosciuta in capo al lavoratore (2%).
2. L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
3. Va premesso che l'appellante ha provato quanto allegato in ricorso in ordine all'attività lavorativa espletata, di autista di mezzi pesanti, quali autogrù, sollevatori telescopici, auto
3 betoniere, cassonati, escavatori, pale meccaniche cingolate, svolta in maniera semi- continuativa dal 1992 al 2016, con turni di 8 ore per 6 giorni la settimana.
Ed invero, entrambi i testi sentiti nel giudizio di primo grado, ex colleghi di lavoro, hanno confermato le superiori circostanze;
in particolare, il teste collega di Testimone_1
lavoro del ricorrente per oltre dieci anni, ha riferito: “ho lavorato assieme al ricorrente dall'anno 1994 all'anno 1996… dall'anno 2001 all'anno 2005… dall'anno 2007 fino all'anno 2013… il ricorrente… lavoravamo in turni … di lavoro … dalle ore 6,00 alle ore
14,00, dalle ore 14,00 alle ore 22,00 e dalle ore 22,00 alle ore 06,00… Il conduceva Pt_1
i seguenti mezzi: pala cingolata per lo scavo, camion cassonato per trasporto materiale, autobetoniera, escavatore, autogru, sollevatori telescopici… il corpo del era Pt_1
scosso da notevoli vibrazioni, anche perché il suolo su cui si muovevano i mezzi era completamente dissestato e la pala meccanica non era dotata di ammortizzatori…”; parimenti il teste ha riferito: “ho lavorato assieme al ricorrente Testimone_2
dall'anno 2013 all'anno 2017… Il conduceva i seguenti mezzi: pala cingolata per Pt_1
lo scavo, camion cassonato per trasporto materiale, autobetoniera, escavatore, autogrù, sollevatori telescopici… il corpo del era scosso da notevoli vibrazioni… Preciso Pt_1
che le vibrazioni aumentavano notevolmente quando la pala meccanica operava sotto il fronte di scavo perché sbatteva contro le rocce…”.
Inoltre, per come accertato dal CTU nominato in questo grado - le cui conclusioni, da intendersi qui integralmente trascritte, sono state oggetto di specifica adesione di entrambe le parti - le patologie da cui è affetto il sig. ovvero “Protrusione discale Parte_1
mediana L4-L5, con impegno foraminale bilaterale e protrusione discale mediana e paramediana sinistra L5-S1, con segni di disidratazione del disco e con interessamento del forame di coniugazione omolaterale, a lieve incidenza funzionale, in soggetto lievemente obeso (BMI 32,4) con angioma vertebrale a livello di L4 e protrusione discale mediana D11-D12” sono da considerarsi “di origine tecnopatica e quindi riconducibili alla mansione dallo stesso svolta come autista di mezzi pesanti esposto alle vibrazioni
4 trasmesse al corpo intero”; lo stesso consulente ha precisato che “Gli esiti funzionali presentati dal paziente al rachide dorso-lombare, possono pertanto essere quantificati globalmente nella misura del 6 (sei per cento) di danno biologico (Tabelle del danno biologico permanente dell'assicurazione sociale contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali previste dal D.M. 12 Luglio 2000 – Codice 213. Ernia discale lombare del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti = Fino a 12%; Codice
198. Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare
= Fino a 25), con decorrenza dal 17/11/2016, ovvero dalla presentazione della certificazione medica di malattia professionale”.
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo collegio, perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione;
4. In definitiva, l' va condannato a corrispondere all'appellante l'indennizzo in CP_1
capitale in relazione al suddetto grado di danno biologico, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base dell'attività difensiva svolta e delle tabelle professionali vigenti, seguono la soccombenza.
Vengono poste a carico dell le spese delle ctu, come già liquidate in atti con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento parziale dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna l' a corrispondere a l'indennizzo in capitale in relazione all'accertato CP_1 Parte_1
danno biologico nella misura del 6%, oltre alla maggior somma tra interessi legali e
5 rivalutazione monetaria, a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 2.697,00 quanto al primo grado e in € 2906,00 per il grado di appello, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
pone a carico dell' gli onorari di CTU, come liquidate in atti con separati decreti. CP_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
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