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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4858 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte D'Appello di Napoli
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 5425/2022, con ordinanza dell'11.07.2025, questa Corte così disponeva: “previa assegnazione della causa alla relazione del dott. ai Persona_1
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate dalle parti, decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. - Consigliere Relatore - Persona_1
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5425/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1801/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 19.09.2022, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Milioto (C.F.
) e RM AR De FA (C.F. C.F._2
, giusta procura allegata all'atto di appello;
C.F._3
APPELLANTE
E
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_1 CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] C.F._4
NA EM (C.F. ), giusta procura in calce C.F._5
alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: contratto di appalto;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni:
per l'appellante: “in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ex artt. 351 e 283 c.p.c. A) accertare e dichiarare l'esistenza di
pag. 2/16 vizi e difformità dei lavori realizzati dalla Controparte_1
nell'immobile di proprietà della dott.ssa sito in Parte_1
Casamarciano(NA) via della Repubblica n.24 e, di guisa, accogliere la domanda riconvenzionale per risarcire i danni tutti subiti e subendi dalla dott.ssa come descritti dalla contabilità del CTP Parte_1
ing. re del 21.11.2022 per complessivi € 32.643,42 , Persona_2
ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, e comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla CTU pari
a € 24.654,04 , e in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
B) disporre la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza, a firma dell'ing.re non ha fornito adeguate, Controparte_2
logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti Con vittoria di spese di entrambi i giudizi o in subordine spese compensate.”;
per l'appellata: “1. Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'appellante per la mancanza dei requisiti richiesti nell'art.283 c.p.c. e art. 345 c.p.c;
2. Accertare e dichiarare dovute le somme non contestate dall'appellante per €. 12.342,10, risultante dalla differenza tra quanto quantificato dal CTU del Tribunale di Nola nel computo “A” per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla appellata presso CP_1
l'immobile di proprietà della sig.ra per €. Parte_1
43.142,10 e quella prevista, dal detto CTU, nel computo “C”, relativo all'ipotesi di rifacimento totale del terrazzo e di cui l'appellante chiede il pagamento a titolo di riconvenzionale, per la somma di €. 22.800,00 e non come erroneamente indicato in €. 24.654,04, essendosi formato il giudicato sul computo metrico A, non contestato dalla odierna
pag. 3/16 appellante;
3. nella malaugurata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello dovesse sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1801 del 2022, riconoscere, alla Ditta appellata, nell'immediato la somma a differenza di €. 12.342,10, come determinata nel punto n.2, e per i motivi sopra detti;
4. rigettare il proposto gravame in quanto inammissibile, pretestuoso, nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
5. condannare la sig.ra
[...]
al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado Parte_1
di giudizio in favore della ditta appellata , in persona CP_1
dell'omonimo titolare , non essendo ravvisabile la Controparte_1
compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 23.04.2014, , in qualità di Controparte_1
titolare dell'omonima ditta, conveniva, innanzi al Tribunale di Nola,
, al fine di sentirla condannare al pagamento, Parte_1
in suo favore, della somma di euro 37.068,62 oltre interessi, quale saldo del corrispettivo per la realizzazione di opere edili nell'immobile sito in Casamarciano (NA), alla Via della Repubblica n. 24, svolte da esso attore in favore della convenuta, quale proprietaria della suddetta unità immobiliare, in virtù di contratto di appalto stipulato verbalmente.
In particolare, l'istante deduceva di aver eseguito lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella rimozione e ripristino d'intonaci e pavimentazione esterna per l'importo complessivo di euro pag. 4/16 45.068,62, e di aver ricevuto il pagamento del minor importo di euro
8.000,00 IVA compresa, come da fatture nn. 2 del 30.5.2012 e 4 del
29.6.2012:
Sulla scorta di tali premesse, adiva il Tribunale per ottenere la condanna della al pagamento del prezzo, oltre il maggior Pt_1
danno e gli interessi legali o, in subordine, il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati nell'esecuzione dei predetti lavori, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , Parte_1
nella predetta qualità, eccependo che l'esecuzione dei lavori non era avvenuta “a regola d'arte” e spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la riduzione proporzionale del prezzo, il risarcimento del danno per i costi da sostenere per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, nonché per il limitato godimento dell'immobile, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU, il G.U. formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, con la quale riconosceva alla convenuta, per la spiegata domanda riconvenzionale, la somma €
7.961,82, mentre alla ditta attrice la somma di € 24.791,74. Siffatta proposta non veniva accettata dalla convenuta, la quale sosteneva che l'importo ad essa accordato a titolo di risarcimento danni per i vizi delle opere fosse esiguo rispetto al costo degli interventi necessari per porvi rimedio.
pag. 5/16 Depositate dalle parti le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa dall'adito Tribunale, che, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuiva: “- accoglie la domanda principale e quella riconvenzionale nei limiti di cui in parte motiva e, per
l'effetto, condanna al pagamento, in favore Parte_1
dell'attore , in qualità di titolare della omonima ditta, Controparte_1
della somma di euro 27.180,28, oltre interessi legali dalla data della notifica dell' atto di citazione al saldo effettivo ed oltre, con la stessa decorrenza, rivalutazione monetaria, quale maggior danno ex art. 1224,
2° comma c.c., nei limiti dell'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi ed il tasso legale previsto dal codice civile;
- compensa per il
50% le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1
del residuo 50% in favore dell'attore e con attribuzione al difensore antistatario Avv. NA EM, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 500,00 per spese ed euro 3.627,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote. - pone le spese di ctu, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
.”.
[...]
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data
15.12.2022, formulando le censure di seguito esaminate e sollecitando pag. 6/16 la riforma della gravata pronuncia, in conformità delle conclusioni innanzi trascritte.
Costituendosi con comparsa depositata il 07.03.2023, CP_1
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava
[...]
l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettava la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04.10.2024.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, per esigenze derivanti dal carico del ruolo, con ordinanza comunicata alle parti il 5.10.2024, rinviava nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.07.2025.
Disposta la sostituzione dell'originario Consigliere relatore e l'assegnazione del fascicolo alla relazione del Consigliere dott. M.
Sacchi, sostituita l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. mediante la concessione alle parti del termine del termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 10.10.2025, scaduto il predetto termine, la Corte decideva la causa.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva pacifica tanto l'avvenuta conclusione tra le parti, in forma verbale, di un contratto di appalto, inerente pag. 7/16 all'esecuzione, presso l'immobile della , di lavori di Pt_1
manutenzione, quanto il pagamento, ad opera della committente, del minore importo di euro 8.000,00.
Ciò premesso, facendo proprie le conclusioni dell'espletata CTU, il primo Giudice riteneva provata l'avvenuta esecuzione, ad opera del
, di lavori per complessivi euro 43.142,10. CP_1
Quindi, detraendo da tale importo quello di euro 8.000,00, già riscosso dall'attore, accertava la sussistenza in capo al di un residuo CP_1
credito a titolo di corrispettivo pari ad euro 35.142,10.
Tale capo di decisione, siccome non oggetto di alcuna censura ad opera della , deve ritenersi coperto da giudicato per acquiescenza. Pt_1
§ 4.
Il primo Giudice, nell'esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla , osservava che il CTU aveva riscontrato “nel corso della Pt_1
propria indagine, anche la sussistenza di alcuni dei vizi delle opere lamentati da parte convenuta – attrice in riconvenzionale”.
Quindi, disattesa l'eccezione dell'attore tesa a far valere la pretesa tardività della denuncia dei vizi (capo di decisione del pari coperto da giudicato in difetto di impugnazione incidentale ad opera del
), nel merito, stimava il costo degli interventi occorrenti alla CP_1
rimozione di detti vizi, come descritti dal CTU, sulla scorta del computo metrico “B” a pag. 42 dell'elaborato peritale, in euro 7.961,82.
pag. 8/16 Ad avviso del Giudice, invero, il computo metrico B, che supponeva la possibilità di reperire sul mercato le stesse mattonelle applicate durante i lavori eseguiti nel 2012 e, quindi, di circoscrivere l'intervento di sostituzione alla sola ridotta porzione di pavimentazione interessata dai vizi, era da preferire al computo metrico di cui alla lettera C della stessa relazione di consulenza, nel quale il CTU aveva stimato in euro
24.659,04 il costo dei lavori occorrenti ad eliminare i predetti vizi, sul presupposto che, invece, non fosse possibile reperire sul mercato le stesse piastrelle al momento installate sui balconi e sui terrazzi dell'immobile.
Invero, osservava il Giudice, il diniego manifestato dalla convenuta rispetto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che era stata elaborata propria valorizzando la soluzione B prospettata dal CTU, doveva considerarsi ingiustificato, in quanto la circostanza che le mattonelle installate non fossero più reperibili sul mercato, oltre a non essere stata allegata tempestivamente, era rimasta anche indimostrata.
Poste tali premesse, il primo Giudice, compensando i contrapposti crediti delle parti, di euro 35.142,10 per il e di euro 7.961,82 CP_1
per la , condannava quest'ultima a pagare il residuo importo di Pt_1
euro 27.180,28.
Il Giudice, infine, rigettava la domanda di risarcimento del danno formulata dalla , in quanto riteneva non assolto il relativo Pt_1
onere probatorio.
§ 5.
pag. 9/16 Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, lamentava l'acritico recepimento delle risultanze della CTU ad opera del Giudice e stigmatizzava la riduttiva valutazione che l'ausiliare aveva operato dei costi per il ripristino dei vizi nel terrazzo, quantificati in € 7.961,82 nel computo metrico B, redatto sul presupposto, poco realistico, che fosse possibile reperire le stesse mattonelle usate nel 2012.
In proposito, l'istante obiettava che, ad onta di quanto affermato in sentenza, si trattava di ceramiche effetto cotto collezione “Oceani” della per le quali il rappresentante di zona della casa costruttrice CP_3
affermava che “non sono più in produzione e sarà difficile identificare un'altra collezione effetto cotto in dimensione 20x20”.
Inoltre, l'appellante opinava che l'intervento di riparazione suggerito dal CTU doveva ritenersi parziale e temporaneo, in quanto consisteva nel riparare solo le aree danneggiate piuttosto che prevedere il rifacimento dell'intera pavimentazione. In proposito, deduceva che la soluzione suggerita dal CTU non era tecnicamente corretta, poiché il rifacimento parziale poteva causare danni al sottofondo e alla guaina impermeabilizzante, con conseguenti infiltrazioni.
Asseriva, quindi, che, secondo la buona pratica costruttiva, solo il rifacimento integrale del sottofondo poteva garantire un risultato a regola d'arte, come suggerito dal proprio CTP.
A sostegno dell'inattendibilità della valutazione espressa dal CTU, invocava il carattere di pregio dell'immobile e la conseguente necessità
pag. 10/16 di eseguire lavori di rifacimento con standard qualitativi elevati e non una mera soluzione approssimativa.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Il CTU, nel dare compiuta risposta ai rilievi del CT della , il cui Pt_1
contenuto veniva di fatto sostanzialmente trasfuso a supporto del motivo di gravame, - rilievi mediante i quali si sosteneva che le soluzioni prospettate dal CTU fossero meri palliativi – replicava osservando: “Non si capisce a quali interventi palliativi si riferisce la consulente. Durante i sopralluoghi, alla presenza delle parti tutte: attore, convenuta, difensori legali e consulenti tecnici, la convenuta lamentava: la non perfetta regola d'arte nella messa in opera dei pavimenti esterni
(poiché si verificavano dei ristagni d'acqua), la non corretta posa in opera dei correntini di marmo, nonché di alcuni canaletti delle soglie non più a livello. Lo scrivente accertò che solo alcune zone del pavimento andavano revisionate, di alcuni correntini esterni andava modificata la pendenza, alcuni canaletti sigillati ed infine andavano realizzati due gocciolatoi lungo il bordo interno del balcone con installazione di relativa gronda. I computi metrici riportano appunto gli interventi necessari e sufficienti ad eliminare il problema del ristagno di acqua nelle zone evidenziate. Null'altro. Se poi la c.t.p. voglia intendere come intervento non “ palliativ“palliativoone e reinstallazione totale dei pavimenti, ebbene, ciò potrà avvenire solo allorquando non si dovesse riuscire a rinvenire in commercio piastrelle identiche a quelle attualmente installate (Cfr. Computo “ C “) , altrimenti, gli interventi pag. 11/16 dovranno essere eseguiti nelle quantità e nell'ordine così come riportato dallo scrivente (Cfr. computo metrico “ B” ) riportato in appresso ..”.
Alla stregua di quanto osservato dal CTU, quindi, non coglie nel segno la censura dell'appellante a mente della quale la soluzione riparativa prospettata dal CTU sarebbe tecnicamente inidonea ad assicurare il pieno ripristino del bene.
Si tratta, infatti, di una censura che trova, come detto, puntuale risposta nelle affermazioni del CTU, da cui emerge nitidamente come la necessità di una rimozione e reinstallazione totale dei pavimenti si imporrebbe solo qualora non fossero reperite le mattonelle attualmente posate in opera.
Ma, e si viene in questo modo ad esaminare la principale doglianza dell'appellante, non è stato specificamente dedotto (come affermato dal primo Giudice con statuizione in parte qua nemmeno contestata dall'appellante), né, comunque, può dirsi provato che le mattonelle esistenti presso l'immobile non possano più rinvenirsi sul mercato.
A tal fine, non soccorre la corrispondenza informatica prodotta in giudizio dall'appellante, da cui dovrebbe tarsi la prova che la casa costruttrice non abbia più in produzione la tipologia di CP_4
prodotto - Art. MARMJEN 3 - OCEANI ATLANTICO 200x200 – in essere presso l'immobile.
Ed invero, si tratta di una produzione documentale chiaramente tardiva, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., siccome depositata solo nel corso pag. 12/16 del presente grado di giudizio e nemmeno sottoposta al CTU nel corso delle operazioni peritali.
In ogni caso, la mail di cui si discorre è datata 25 ottobre 2022 e, quindi, potrebbe al limite dimostrare una indisponibilità del prodotto riferita a detta epoca e non, invece, a quella (anno 2016) cui risale la
CTU.
Del resto, non va sottaciuto come l'ausiliare, a pagina 37 del suo elaborato, affermava che, a suo giudizio, a distanza di tre anni (dalla relativa posa in opera) vi era la possibilità di reperire sul mercato le stesse piastrelle e, deve soggiungersi, la committente non ha offerto alcun elemento di prova (contestualizzato rispetto al periodo considerato dal CTU) che smentisca tale affermazione.
Ne segue che il primo motivo di appello debba essere rigettato.
§ 7.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugnava il capo di sentenza con il quale il Giudice di prime cure aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel disagio che l'istante assumeva di avere patito, unitamente ai familiari, a causa dei vizi delle opere.
§ 8.
La censura è inammissibile, siccome non redatta a norma dell'art. 342
c.p.c..
pag. 13/16 In primo grado, la committente aveva invocato, in conseguenza dei dedotti vizi, un danno consistente nel mancato/ridotto godimento dell'immobile e nel disagio patito, da essa e dai suoi familiari, per la durata dei lavori protrattisi per 9 mesi.
Il Giudice, nel rigettare la domanda, aveva affermato che la pretesa era risultata generica e non provata.
L'appellante, nell'impugnare la sentenza, opinava che i disagi si erano manifestati con le prime piogge ed erano conseguenza automatica di opere non eseguite a regola d'arte.
E' chiaro, allora, che il motivo di appello, per come formulato, non si sia tradotto in una critica argomentata, capace di fare emergere l'erroneità della pure stringata motivazione esposta dal primo Giudice.
Basti considerare che, non solo, il motivo di appello non conteneva più alcun riferimento al mancato/ridotto godimento del cespite, ma pretendeva di desumere la prova del danno dal solo fatto che le opere erano state male eseguite, supponendo un automatismo che, di per sé, non è configurabile e che si risolve con l'avallare una nozione di danno in re ipsa, notoriamente non ammessa dalla giurisprudenza.
Peraltro, non meno pregante è il rilievo afferente alla novità del pregiudizio lamentato, che, in primo grado, era fatto discendere dal protrarsi dei lavori, - in difetto, peraltro, di qualunque allegazione e prova del fatto che la ditta aveva violato non meglio precisati termini per l'ultimazione delle opere -, mentre, in appello, si riconnetteva a generici disagi connessi al manifestarsi delle prime piogge.
pag. 14/16 § 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisoria, in ordine alla quale appare giustificata l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata, con attribuzione all'avv. NA EM dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'avv. NA EM, antistataria, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 8.256,00 per compenso,
pag. 15/16 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. dr. Alessandro Cocchiara Persona_1
pag. 16/16
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello iscritto al n. R.G. 5425/2022, con ordinanza dell'11.07.2025, questa Corte così disponeva: “previa assegnazione della causa alla relazione del dott. ai Persona_1
sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 10/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, esaminati gli atti e lette le note scritte depositate dalle parti, decideva la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. - Consigliere Relatore - Persona_1
ha pronunziato la seguente: S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5425/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1801/2022, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 19.09.2022, non notificata, pendente:
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Milioto (C.F.
) e RM AR De FA (C.F. C.F._2
, giusta procura allegata all'atto di appello;
C.F._3
APPELLANTE
E
, in persona dell'omonimo titolare Controparte_1 CP_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] C.F._4
NA EM (C.F. ), giusta procura in calce C.F._5
alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
Oggetto: contratto di appalto;
pagamento del corrispettivo.
Conclusioni:
per l'appellante: “in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ex artt. 351 e 283 c.p.c. A) accertare e dichiarare l'esistenza di
pag. 2/16 vizi e difformità dei lavori realizzati dalla Controparte_1
nell'immobile di proprietà della dott.ssa sito in Parte_1
Casamarciano(NA) via della Repubblica n.24 e, di guisa, accogliere la domanda riconvenzionale per risarcire i danni tutti subiti e subendi dalla dott.ssa come descritti dalla contabilità del CTP Parte_1
ing. re del 21.11.2022 per complessivi € 32.643,42 , Persona_2
ovvero la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, e comunque per un importo non inferiore a quanto stabilito dalla CTU pari
a € 24.654,04 , e in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
B) disporre la rinnovazione della CTU atteso che il contenuto della espletata consulenza, a firma dell'ing.re non ha fornito adeguate, Controparte_2
logiche e convincenti risposte ai quesiti proposti Con vittoria di spese di entrambi i giudizi o in subordine spese compensate.”;
per l'appellata: “1. Preliminarmente, rigettare la richiesta di sospensione dell'appellante per la mancanza dei requisiti richiesti nell'art.283 c.p.c. e art. 345 c.p.c;
2. Accertare e dichiarare dovute le somme non contestate dall'appellante per €. 12.342,10, risultante dalla differenza tra quanto quantificato dal CTU del Tribunale di Nola nel computo “A” per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla appellata presso CP_1
l'immobile di proprietà della sig.ra per €. Parte_1
43.142,10 e quella prevista, dal detto CTU, nel computo “C”, relativo all'ipotesi di rifacimento totale del terrazzo e di cui l'appellante chiede il pagamento a titolo di riconvenzionale, per la somma di €. 22.800,00 e non come erroneamente indicato in €. 24.654,04, essendosi formato il giudicato sul computo metrico A, non contestato dalla odierna
pag. 3/16 appellante;
3. nella malaugurata ipotesi in cui l'adita Corte di Appello dovesse sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1801 del 2022, riconoscere, alla Ditta appellata, nell'immediato la somma a differenza di €. 12.342,10, come determinata nel punto n.2, e per i motivi sopra detti;
4. rigettare il proposto gravame in quanto inammissibile, pretestuoso, nonché infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
5. condannare la sig.ra
[...]
al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado Parte_1
di giudizio in favore della ditta appellata , in persona CP_1
dell'omonimo titolare , non essendo ravvisabile la Controparte_1
compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 23.04.2014, , in qualità di Controparte_1
titolare dell'omonima ditta, conveniva, innanzi al Tribunale di Nola,
, al fine di sentirla condannare al pagamento, Parte_1
in suo favore, della somma di euro 37.068,62 oltre interessi, quale saldo del corrispettivo per la realizzazione di opere edili nell'immobile sito in Casamarciano (NA), alla Via della Repubblica n. 24, svolte da esso attore in favore della convenuta, quale proprietaria della suddetta unità immobiliare, in virtù di contratto di appalto stipulato verbalmente.
In particolare, l'istante deduceva di aver eseguito lavori di manutenzione ordinaria consistenti nella rimozione e ripristino d'intonaci e pavimentazione esterna per l'importo complessivo di euro pag. 4/16 45.068,62, e di aver ricevuto il pagamento del minor importo di euro
8.000,00 IVA compresa, come da fatture nn. 2 del 30.5.2012 e 4 del
29.6.2012:
Sulla scorta di tali premesse, adiva il Tribunale per ottenere la condanna della al pagamento del prezzo, oltre il maggior Pt_1
danno e gli interessi legali o, in subordine, il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali utilizzati nell'esecuzione dei predetti lavori, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva , Parte_1
nella predetta qualità, eccependo che l'esecuzione dei lavori non era avvenuta “a regola d'arte” e spiegando domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la riduzione proporzionale del prezzo, il risarcimento del danno per i costi da sostenere per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera, nonché per il limitato godimento dell'immobile, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con l'espletamento di una CTU, il G.U. formulava ex art. 185 bis c.p.c. una proposta conciliativa, con la quale riconosceva alla convenuta, per la spiegata domanda riconvenzionale, la somma €
7.961,82, mentre alla ditta attrice la somma di € 24.791,74. Siffatta proposta non veniva accettata dalla convenuta, la quale sosteneva che l'importo ad essa accordato a titolo di risarcimento danni per i vizi delle opere fosse esiguo rispetto al costo degli interventi necessari per porvi rimedio.
pag. 5/16 Depositate dalle parti le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa veniva decisa dall'adito Tribunale, che, con la sentenza in epigrafe indicata, così statuiva: “- accoglie la domanda principale e quella riconvenzionale nei limiti di cui in parte motiva e, per
l'effetto, condanna al pagamento, in favore Parte_1
dell'attore , in qualità di titolare della omonima ditta, Controparte_1
della somma di euro 27.180,28, oltre interessi legali dalla data della notifica dell' atto di citazione al saldo effettivo ed oltre, con la stessa decorrenza, rivalutazione monetaria, quale maggior danno ex art. 1224,
2° comma c.c., nei limiti dell'eventuale differenza tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore
a dodici mesi ed il tasso legale previsto dal codice civile;
- compensa per il
50% le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1
del residuo 50% in favore dell'attore e con attribuzione al difensore antistatario Avv. NA EM, che liquida ai sensi del D.M. 55/2014 in euro 500,00 per spese ed euro 3.627,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15%), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote. - pone le spese di ctu, nella misura liquidata con decreto in corso di causa, definitivamente a carico di Parte_1
.”.
[...]
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data
15.12.2022, formulando le censure di seguito esaminate e sollecitando pag. 6/16 la riforma della gravata pronuncia, in conformità delle conclusioni innanzi trascritte.
Costituendosi con comparsa depositata il 07.03.2023, CP_1
, nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitava
[...]
l'integrale rigetto.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della c.d. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti, rigettava la richiesta di sospensiva formulata dall'appellante e rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 04.10.2024.
Disposta la sostituzione di detta udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, per esigenze derivanti dal carico del ruolo, con ordinanza comunicata alle parti il 5.10.2024, rinviava nuovamente per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.07.2025.
Disposta la sostituzione dell'originario Consigliere relatore e l'assegnazione del fascicolo alla relazione del Consigliere dott. M.
Sacchi, sostituita l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. mediante la concessione alle parti del termine del termine ex art. 127 ter c.p.c. fino al 10.10.2025, scaduto il predetto termine, la Corte decideva la causa.
§ 3.
Il Giudice di primo grado riteneva pacifica tanto l'avvenuta conclusione tra le parti, in forma verbale, di un contratto di appalto, inerente pag. 7/16 all'esecuzione, presso l'immobile della , di lavori di Pt_1
manutenzione, quanto il pagamento, ad opera della committente, del minore importo di euro 8.000,00.
Ciò premesso, facendo proprie le conclusioni dell'espletata CTU, il primo Giudice riteneva provata l'avvenuta esecuzione, ad opera del
, di lavori per complessivi euro 43.142,10. CP_1
Quindi, detraendo da tale importo quello di euro 8.000,00, già riscosso dall'attore, accertava la sussistenza in capo al di un residuo CP_1
credito a titolo di corrispettivo pari ad euro 35.142,10.
Tale capo di decisione, siccome non oggetto di alcuna censura ad opera della , deve ritenersi coperto da giudicato per acquiescenza. Pt_1
§ 4.
Il primo Giudice, nell'esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla , osservava che il CTU aveva riscontrato “nel corso della Pt_1
propria indagine, anche la sussistenza di alcuni dei vizi delle opere lamentati da parte convenuta – attrice in riconvenzionale”.
Quindi, disattesa l'eccezione dell'attore tesa a far valere la pretesa tardività della denuncia dei vizi (capo di decisione del pari coperto da giudicato in difetto di impugnazione incidentale ad opera del
), nel merito, stimava il costo degli interventi occorrenti alla CP_1
rimozione di detti vizi, come descritti dal CTU, sulla scorta del computo metrico “B” a pag. 42 dell'elaborato peritale, in euro 7.961,82.
pag. 8/16 Ad avviso del Giudice, invero, il computo metrico B, che supponeva la possibilità di reperire sul mercato le stesse mattonelle applicate durante i lavori eseguiti nel 2012 e, quindi, di circoscrivere l'intervento di sostituzione alla sola ridotta porzione di pavimentazione interessata dai vizi, era da preferire al computo metrico di cui alla lettera C della stessa relazione di consulenza, nel quale il CTU aveva stimato in euro
24.659,04 il costo dei lavori occorrenti ad eliminare i predetti vizi, sul presupposto che, invece, non fosse possibile reperire sul mercato le stesse piastrelle al momento installate sui balconi e sui terrazzi dell'immobile.
Invero, osservava il Giudice, il diniego manifestato dalla convenuta rispetto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che era stata elaborata propria valorizzando la soluzione B prospettata dal CTU, doveva considerarsi ingiustificato, in quanto la circostanza che le mattonelle installate non fossero più reperibili sul mercato, oltre a non essere stata allegata tempestivamente, era rimasta anche indimostrata.
Poste tali premesse, il primo Giudice, compensando i contrapposti crediti delle parti, di euro 35.142,10 per il e di euro 7.961,82 CP_1
per la , condannava quest'ultima a pagare il residuo importo di Pt_1
euro 27.180,28.
Il Giudice, infine, rigettava la domanda di risarcimento del danno formulata dalla , in quanto riteneva non assolto il relativo Pt_1
onere probatorio.
§ 5.
pag. 9/16 Con il primo motivo, l'appellante, nel sottoporre a censura la sopra richiamata parte di sentenza, lamentava l'acritico recepimento delle risultanze della CTU ad opera del Giudice e stigmatizzava la riduttiva valutazione che l'ausiliare aveva operato dei costi per il ripristino dei vizi nel terrazzo, quantificati in € 7.961,82 nel computo metrico B, redatto sul presupposto, poco realistico, che fosse possibile reperire le stesse mattonelle usate nel 2012.
In proposito, l'istante obiettava che, ad onta di quanto affermato in sentenza, si trattava di ceramiche effetto cotto collezione “Oceani” della per le quali il rappresentante di zona della casa costruttrice CP_3
affermava che “non sono più in produzione e sarà difficile identificare un'altra collezione effetto cotto in dimensione 20x20”.
Inoltre, l'appellante opinava che l'intervento di riparazione suggerito dal CTU doveva ritenersi parziale e temporaneo, in quanto consisteva nel riparare solo le aree danneggiate piuttosto che prevedere il rifacimento dell'intera pavimentazione. In proposito, deduceva che la soluzione suggerita dal CTU non era tecnicamente corretta, poiché il rifacimento parziale poteva causare danni al sottofondo e alla guaina impermeabilizzante, con conseguenti infiltrazioni.
Asseriva, quindi, che, secondo la buona pratica costruttiva, solo il rifacimento integrale del sottofondo poteva garantire un risultato a regola d'arte, come suggerito dal proprio CTP.
A sostegno dell'inattendibilità della valutazione espressa dal CTU, invocava il carattere di pregio dell'immobile e la conseguente necessità
pag. 10/16 di eseguire lavori di rifacimento con standard qualitativi elevati e non una mera soluzione approssimativa.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Il CTU, nel dare compiuta risposta ai rilievi del CT della , il cui Pt_1
contenuto veniva di fatto sostanzialmente trasfuso a supporto del motivo di gravame, - rilievi mediante i quali si sosteneva che le soluzioni prospettate dal CTU fossero meri palliativi – replicava osservando: “Non si capisce a quali interventi palliativi si riferisce la consulente. Durante i sopralluoghi, alla presenza delle parti tutte: attore, convenuta, difensori legali e consulenti tecnici, la convenuta lamentava: la non perfetta regola d'arte nella messa in opera dei pavimenti esterni
(poiché si verificavano dei ristagni d'acqua), la non corretta posa in opera dei correntini di marmo, nonché di alcuni canaletti delle soglie non più a livello. Lo scrivente accertò che solo alcune zone del pavimento andavano revisionate, di alcuni correntini esterni andava modificata la pendenza, alcuni canaletti sigillati ed infine andavano realizzati due gocciolatoi lungo il bordo interno del balcone con installazione di relativa gronda. I computi metrici riportano appunto gli interventi necessari e sufficienti ad eliminare il problema del ristagno di acqua nelle zone evidenziate. Null'altro. Se poi la c.t.p. voglia intendere come intervento non “ palliativ“palliativoone e reinstallazione totale dei pavimenti, ebbene, ciò potrà avvenire solo allorquando non si dovesse riuscire a rinvenire in commercio piastrelle identiche a quelle attualmente installate (Cfr. Computo “ C “) , altrimenti, gli interventi pag. 11/16 dovranno essere eseguiti nelle quantità e nell'ordine così come riportato dallo scrivente (Cfr. computo metrico “ B” ) riportato in appresso ..”.
Alla stregua di quanto osservato dal CTU, quindi, non coglie nel segno la censura dell'appellante a mente della quale la soluzione riparativa prospettata dal CTU sarebbe tecnicamente inidonea ad assicurare il pieno ripristino del bene.
Si tratta, infatti, di una censura che trova, come detto, puntuale risposta nelle affermazioni del CTU, da cui emerge nitidamente come la necessità di una rimozione e reinstallazione totale dei pavimenti si imporrebbe solo qualora non fossero reperite le mattonelle attualmente posate in opera.
Ma, e si viene in questo modo ad esaminare la principale doglianza dell'appellante, non è stato specificamente dedotto (come affermato dal primo Giudice con statuizione in parte qua nemmeno contestata dall'appellante), né, comunque, può dirsi provato che le mattonelle esistenti presso l'immobile non possano più rinvenirsi sul mercato.
A tal fine, non soccorre la corrispondenza informatica prodotta in giudizio dall'appellante, da cui dovrebbe tarsi la prova che la casa costruttrice non abbia più in produzione la tipologia di CP_4
prodotto - Art. MARMJEN 3 - OCEANI ATLANTICO 200x200 – in essere presso l'immobile.
Ed invero, si tratta di una produzione documentale chiaramente tardiva, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., siccome depositata solo nel corso pag. 12/16 del presente grado di giudizio e nemmeno sottoposta al CTU nel corso delle operazioni peritali.
In ogni caso, la mail di cui si discorre è datata 25 ottobre 2022 e, quindi, potrebbe al limite dimostrare una indisponibilità del prodotto riferita a detta epoca e non, invece, a quella (anno 2016) cui risale la
CTU.
Del resto, non va sottaciuto come l'ausiliare, a pagina 37 del suo elaborato, affermava che, a suo giudizio, a distanza di tre anni (dalla relativa posa in opera) vi era la possibilità di reperire sul mercato le stesse piastrelle e, deve soggiungersi, la committente non ha offerto alcun elemento di prova (contestualizzato rispetto al periodo considerato dal CTU) che smentisca tale affermazione.
Ne segue che il primo motivo di appello debba essere rigettato.
§ 7.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante impugnava il capo di sentenza con il quale il Giudice di prime cure aveva disatteso la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nel disagio che l'istante assumeva di avere patito, unitamente ai familiari, a causa dei vizi delle opere.
§ 8.
La censura è inammissibile, siccome non redatta a norma dell'art. 342
c.p.c..
pag. 13/16 In primo grado, la committente aveva invocato, in conseguenza dei dedotti vizi, un danno consistente nel mancato/ridotto godimento dell'immobile e nel disagio patito, da essa e dai suoi familiari, per la durata dei lavori protrattisi per 9 mesi.
Il Giudice, nel rigettare la domanda, aveva affermato che la pretesa era risultata generica e non provata.
L'appellante, nell'impugnare la sentenza, opinava che i disagi si erano manifestati con le prime piogge ed erano conseguenza automatica di opere non eseguite a regola d'arte.
E' chiaro, allora, che il motivo di appello, per come formulato, non si sia tradotto in una critica argomentata, capace di fare emergere l'erroneità della pure stringata motivazione esposta dal primo Giudice.
Basti considerare che, non solo, il motivo di appello non conteneva più alcun riferimento al mancato/ridotto godimento del cespite, ma pretendeva di desumere la prova del danno dal solo fatto che le opere erano state male eseguite, supponendo un automatismo che, di per sé, non è configurabile e che si risolve con l'avallare una nozione di danno in re ipsa, notoriamente non ammessa dalla giurisprudenza.
Peraltro, non meno pregante è il rilievo afferente alla novità del pregiudizio lamentato, che, in primo grado, era fatto discendere dal protrarsi dei lavori, - in difetto, peraltro, di qualunque allegazione e prova del fatto che la ditta aveva violato non meglio precisati termini per l'ultimazione delle opere -, mentre, in appello, si riconnetteva a generici disagi connessi al manifestarsi delle prime piogge.
pag. 14/16 § 9.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite del presente grado, che si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00, tenuto conto del disputatum, con riconoscimento dei compensi tabellari medi per tutte le fasi ad eccezione di quella decisoria, in ordine alla quale appare giustificata l'applicazione dei minimi stante la ridotta attività difensiva espletata, con attribuzione all'avv. NA EM dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
[...]
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore Parte_1
dell'avv. NA EM, antistataria, delle spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 8.256,00 per compenso,
pag. 15/16 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore Parte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 10.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. dr. Alessandro Cocchiara Persona_1
pag. 16/16