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Ordinanza 3 aprile 2025
Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
R.G. N. 1395/2024
Il Presidente della Sezione Civile, Dott. Marco Salvatori,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.3.2025;
-letto il ricorso cautelare depositato il 19.6.2024 da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Terranova, contro il Controparte_1
in CA (regolarmente evocato in giudizio e non costituito), con il quale
[...] la ricorrente, lamentando danni occorsi alla unità abitativa di sua proprietà consistenti in distacchi e rigonfiamenti degli intonaci, lesioni ai solai, controsoffitti e piastrelle, asseritamente riconducibili a infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo dell'edificio condominiale, ha richiesto ordinarsi al condominio, ex art. 700 c.p.c., l'effettuazione dei lavori e delle opere necessarie alla eliminazione delle cause, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
-Vista la documentazione fotografica in atti prodotta dalla parte ricorrente, e quella allegata alla relazione del CTU, da cui emergono evidenti lesioni e danneggiamenti, crepe anche di tipo strutturale e la depositata relazione di C.T.U. a firma dell'Arch.
, da cui emerge la sussistenza di plurime evidenti fessurazioni, Persona_1 crepe e distacchi con danneggiamento dello strato di intonaco e delle tinteggiature, controsoffitti e solai che interessano l'unità abitativa di proprietà della parte ricorrente, effettivamente riconducibili ad infiltrazioni provenienti dalle sovrastanti terrazze e dal cornicione dello stabile condominiale;
-considerato che il C.T.U., dopo adeguata ispezione dei luoghi, risulta avere accertato
(pagg. da 13 a 17 della relazione finale), che i danni da infiltrazione per come lamentati dalla ricorrente sono riconducibili a diverse cause, e nello specifico: a) all'assenza di protezione contro gli agenti atmosferici e l'acqua piovana che interessa il cornicione condominiale;
b) al deterioramento della guaina bituminosa posta sulla terrazza condominiale sovrastante la porzione nord-ovest dell'unità abitativa della ricorrente;
c) alle fessurazioni presenti sul prospetto condominiale e sul parapetto in muratura della terrazza condominiale;
d) a microfessurazioni riscontrate nella guaina del terrazzo di proprietà della stessa ricorrente;
e che pertanto detti danni sono imputabili in parte alla copertura di pertinenza condominiale, in parte a quella di proprietà esclusiva della ricorrente;
-rilevato che, come emerso dalla espletata C.T.U., quanto alla eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, risultano necessari interventi da effettuarsi sia su parti condominiali dell'edificio (rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare, della terrazza condominiale, del cornicione, dei pilastri e delle porzioni di prospetto ammalorate, per un ammontare complessivo di € 7.923,15), sia su parti di pertinenza della ricorrente (impermeabilizzazione con guaina in polietilene e successiva pavimentazione della terrazza di proprietà esclusiva, per un ammontare complessivo di
€ 9.112,42 e, in ultimo, ripristino del parapetto in muratura, per un valore di € 4.651,55); ritenuto che, con riferimento a quanto riportato dal CTU in ordine al rispristino del parapetto, va ritenuto che l'onere di porre in essere le relative opere vada ricondotto, per come condivisibilmente precisato dallo stesso, alla proprietà esclusiva della parte ricorrente, stante la funzione di garantire la fruibilità in sicurezza nonché la
<> (cfr. pag. 25 della relazione di CTU), di contro non attenendo all'utilità dell'intero stabile, né fungendo da elemento decorativo o di pregio per lo stesso (Cass., II, 14576/2004; Cass., II, 6624/2012), e che quindi nessun onere al può essere imposto in relazione all'indicata causa;
CP_1
-rilevato che, quanto alle spese per il ripristino dei danni occorsi all'interno dell'abitazione di parte ricorrente, dalla CTU emerge (computo metrico di cui all'allegato n 2 ) che le stesse ammontano a complessivi € 4.760,93 (oltre IVA), con costi per la maggior parte ( € 3.597,64) imputabili al convenuto ( cf pag 13 CTU , in CP_1 cui, con diversa colorazione, sono indicate le parti dell'appartamento danneggiate, con specifica riconducibilità dei danneggiamenti interni alle diverse proprietà sovrastanti, e tra cui, in particolare, quelli imputabili al cornicione e terrazzo CP_2
) , essendo a carico della parte ricorrente solo costi per € 561,81, oltre ad CP_2
€ 601,48 imputati dal CTU, a tale , terzo non convenuto in giudizio dalla Persona_2 parte ricorrente ( cfr CTU in atti, su ostruzione di un chiusino su parte di altra terrazza soprastante);
Ritenuto che, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra detto, il ricorso cautelare proposto
, nei limiti in seguito indicati, va accolto, alla luce della necessità di eliminare la cause, in parte anche riconducibili al convenuto, dei danni prodottisi all'interno della CP_1 proprietà di parte ricorrente, e per ripristinare la piena funzionalità dell'immobile della ricorrente, e che deve disporsi per l'effetto, che parte ricorrente ed il
[...]
in CA, ciascuno per quanto di sua pertinenza, provvedano Controparte_1 alla realizzazione delle opere di cui alla depositata relazione di C.T.U. e computo metrico di cui allegato n 3 a firma dell'Arch. depositata il 24.2.2025, Persona_1 il tutto entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione della presente ordinanza;
rilevato che, stante la natura cautelare del promosso procedimento , è inammissibile la proposta domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritemente sofferti dalla stessa per il mancato utilizzo dell'immobile, con la conseguenza che nessuna censura sul punto, può essere mossa al CTU;
rilevato che, alla luce di quanto sopra detto in ordine alla imputabilità di parte dei danni anche alla terrazza di esclusiva proprietà della ricorrente, le spese del giudizio , come in dispositivo liquidate, vanno compensate , e poste per 1/3 a carico delle parte ricorrente,
e per 2/3 a carico del convenuto;
CP_1
rilevato che, per le stesse ragioni, le spese delle CTU, vanno poste per 1/3 a carico delle parte ricorrente, e per 2/3 a carico del convenuto, con liquidazione di CP_1 cui al separato decreto
P.Q,M.
rigettata ogni altra istanza, eccezione e difesa,
in parziale accoglimento del ricorso cautelare depositato il 19.6.2024 da Parte_1
dispone, per l'effetto, che parte ricorrente ed il
[...] Controparte_1
in CA, ciascuno per quanto di sua pertinenza, provvedano alla realizzazione
[...] delle opere di ripristino cui alla depositata relazione di C.T.U. e computo metrico di cui allegato n 3 a firma dell'Arch. depositata il 24.2.2025, entro il Persona_1 termine di giorni 120 dalla comunicazione della presente ordinanza;
compensa le spese del giudizio , ponendole per 1/3 a carico delle parte ricorrente, e per 2/3 a carico del convenuto;
per l'effetto, condanna il CP_1 [...]
in CA al pagamento, in favore della parte ricorrente, di detti Controparte_1 due terzi delle spese di lite che si liquidano in € 1200,00, oltre IVA e CPA ove dovute.
Si comunichi
Agrigento, 2.4.2025
Il Presidente della Sezione Civile
Dott. Marco Salvatori
SEZIONE CIVILE
R.G. N. 1395/2024
Il Presidente della Sezione Civile, Dott. Marco Salvatori,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19.3.2025;
-letto il ricorso cautelare depositato il 19.6.2024 da , Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Terranova, contro il Controparte_1
in CA (regolarmente evocato in giudizio e non costituito), con il quale
[...] la ricorrente, lamentando danni occorsi alla unità abitativa di sua proprietà consistenti in distacchi e rigonfiamenti degli intonaci, lesioni ai solai, controsoffitti e piastrelle, asseritamente riconducibili a infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo dell'edificio condominiale, ha richiesto ordinarsi al condominio, ex art. 700 c.p.c., l'effettuazione dei lavori e delle opere necessarie alla eliminazione delle cause, nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
-Vista la documentazione fotografica in atti prodotta dalla parte ricorrente, e quella allegata alla relazione del CTU, da cui emergono evidenti lesioni e danneggiamenti, crepe anche di tipo strutturale e la depositata relazione di C.T.U. a firma dell'Arch.
, da cui emerge la sussistenza di plurime evidenti fessurazioni, Persona_1 crepe e distacchi con danneggiamento dello strato di intonaco e delle tinteggiature, controsoffitti e solai che interessano l'unità abitativa di proprietà della parte ricorrente, effettivamente riconducibili ad infiltrazioni provenienti dalle sovrastanti terrazze e dal cornicione dello stabile condominiale;
-considerato che il C.T.U., dopo adeguata ispezione dei luoghi, risulta avere accertato
(pagg. da 13 a 17 della relazione finale), che i danni da infiltrazione per come lamentati dalla ricorrente sono riconducibili a diverse cause, e nello specifico: a) all'assenza di protezione contro gli agenti atmosferici e l'acqua piovana che interessa il cornicione condominiale;
b) al deterioramento della guaina bituminosa posta sulla terrazza condominiale sovrastante la porzione nord-ovest dell'unità abitativa della ricorrente;
c) alle fessurazioni presenti sul prospetto condominiale e sul parapetto in muratura della terrazza condominiale;
d) a microfessurazioni riscontrate nella guaina del terrazzo di proprietà della stessa ricorrente;
e che pertanto detti danni sono imputabili in parte alla copertura di pertinenza condominiale, in parte a quella di proprietà esclusiva della ricorrente;
-rilevato che, come emerso dalla espletata C.T.U., quanto alla eliminazione delle cause delle lamentate infiltrazioni, risultano necessari interventi da effettuarsi sia su parti condominiali dell'edificio (rifacimento della impermeabilizzazione del lastrico solare, della terrazza condominiale, del cornicione, dei pilastri e delle porzioni di prospetto ammalorate, per un ammontare complessivo di € 7.923,15), sia su parti di pertinenza della ricorrente (impermeabilizzazione con guaina in polietilene e successiva pavimentazione della terrazza di proprietà esclusiva, per un ammontare complessivo di
€ 9.112,42 e, in ultimo, ripristino del parapetto in muratura, per un valore di € 4.651,55); ritenuto che, con riferimento a quanto riportato dal CTU in ordine al rispristino del parapetto, va ritenuto che l'onere di porre in essere le relative opere vada ricondotto, per come condivisibilmente precisato dallo stesso, alla proprietà esclusiva della parte ricorrente, stante la funzione di garantire la fruibilità in sicurezza nonché la
<> (cfr. pag. 25 della relazione di CTU), di contro non attenendo all'utilità dell'intero stabile, né fungendo da elemento decorativo o di pregio per lo stesso (Cass., II, 14576/2004; Cass., II, 6624/2012), e che quindi nessun onere al può essere imposto in relazione all'indicata causa;
CP_1
-rilevato che, quanto alle spese per il ripristino dei danni occorsi all'interno dell'abitazione di parte ricorrente, dalla CTU emerge (computo metrico di cui all'allegato n 2 ) che le stesse ammontano a complessivi € 4.760,93 (oltre IVA), con costi per la maggior parte ( € 3.597,64) imputabili al convenuto ( cf pag 13 CTU , in CP_1 cui, con diversa colorazione, sono indicate le parti dell'appartamento danneggiate, con specifica riconducibilità dei danneggiamenti interni alle diverse proprietà sovrastanti, e tra cui, in particolare, quelli imputabili al cornicione e terrazzo CP_2
) , essendo a carico della parte ricorrente solo costi per € 561,81, oltre ad CP_2
€ 601,48 imputati dal CTU, a tale , terzo non convenuto in giudizio dalla Persona_2 parte ricorrente ( cfr CTU in atti, su ostruzione di un chiusino su parte di altra terrazza soprastante);
Ritenuto che, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra detto, il ricorso cautelare proposto
, nei limiti in seguito indicati, va accolto, alla luce della necessità di eliminare la cause, in parte anche riconducibili al convenuto, dei danni prodottisi all'interno della CP_1 proprietà di parte ricorrente, e per ripristinare la piena funzionalità dell'immobile della ricorrente, e che deve disporsi per l'effetto, che parte ricorrente ed il
[...]
in CA, ciascuno per quanto di sua pertinenza, provvedano Controparte_1 alla realizzazione delle opere di cui alla depositata relazione di C.T.U. e computo metrico di cui allegato n 3 a firma dell'Arch. depositata il 24.2.2025, Persona_1 il tutto entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione della presente ordinanza;
rilevato che, stante la natura cautelare del promosso procedimento , è inammissibile la proposta domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritemente sofferti dalla stessa per il mancato utilizzo dell'immobile, con la conseguenza che nessuna censura sul punto, può essere mossa al CTU;
rilevato che, alla luce di quanto sopra detto in ordine alla imputabilità di parte dei danni anche alla terrazza di esclusiva proprietà della ricorrente, le spese del giudizio , come in dispositivo liquidate, vanno compensate , e poste per 1/3 a carico delle parte ricorrente,
e per 2/3 a carico del convenuto;
CP_1
rilevato che, per le stesse ragioni, le spese delle CTU, vanno poste per 1/3 a carico delle parte ricorrente, e per 2/3 a carico del convenuto, con liquidazione di CP_1 cui al separato decreto
P.Q,M.
rigettata ogni altra istanza, eccezione e difesa,
in parziale accoglimento del ricorso cautelare depositato il 19.6.2024 da Parte_1
dispone, per l'effetto, che parte ricorrente ed il
[...] Controparte_1
in CA, ciascuno per quanto di sua pertinenza, provvedano alla realizzazione
[...] delle opere di ripristino cui alla depositata relazione di C.T.U. e computo metrico di cui allegato n 3 a firma dell'Arch. depositata il 24.2.2025, entro il Persona_1 termine di giorni 120 dalla comunicazione della presente ordinanza;
compensa le spese del giudizio , ponendole per 1/3 a carico delle parte ricorrente, e per 2/3 a carico del convenuto;
per l'effetto, condanna il CP_1 [...]
in CA al pagamento, in favore della parte ricorrente, di detti Controparte_1 due terzi delle spese di lite che si liquidano in € 1200,00, oltre IVA e CPA ove dovute.
Si comunichi
Agrigento, 2.4.2025
Il Presidente della Sezione Civile
Dott. Marco Salvatori