TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15745/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15745/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SILVANO LA ROSA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. MARCELLO C.F._6
ROMEO giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso CP_6 C.F._7
dall'avv. FRANCESCO MICALI e dall'avv. LUIGI CASIRARO giusta procura in atti.
CONVENUTI
(C.F. , Controparte_7 C.F._8
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Ritiene il decidente che tutte le domande proposte dalle parti siano infondate e non possano trovare accoglimento.
Iniziando dalla richiesta di estromissione proposta da , , Controparte_4 Controparte_5
, e , avente priorità logico – giuridica perché relativa alla CP_3 Controparte_1 CP_2
integrità o meno del contraddittorio, va osservato che la stessa è inammissibile in rito ed infondata in diritto.
In disparte, infatti, la domanda relativa all'indennità di occupazione, effettivamente proposta dall'attrice solo contro il convenuto l'oggetto del giudizio di cui alla Parte_1 CP_6
citazione consiste comunque, in primo luogo, nello scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Catania, Via Galileo Galilei 8, censito al N.C.E.U. di Catania al foglio 20, part. 2554 sub 2.
pagina 2 di 9 In proposito i suddetti convenuti, non negando di essere comproprietari del bene, hanno solo precisato che, con contratto preliminare del 7.10.2017, hanno promesso in vendita la rispettiva quota del cespite per il quale è causa al convenuto CP_6
Ciò posto, la richiesta di estromissione è quindi già in astratto inammissibile perché proposta in un caso diverso da quelli previsti dal codice di rito. Più in particolare, esclusa all'evidenza la rilevanza della disciplina dell'estromissione del garantito (art. 108 c.p.c.) e dell'obbligato quando si contende a quale di più parti spetta una prestazione (art. 109 c.p.c.), a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso, sebbene il successore a titolo particolare sia legittimato ad intervenire in giudizio, l'alienante può essere estromesso con il consenso non solo del successore del titolo particolare, bensì anche della controparte (cfr. Cass. 8052/2003; Cass., 744/00).
Nel caso di specie non si è verificato, nemmeno in astratto, alcun trasferimento nel corso del processo, avendo parte convenuta invocato un titolo del 2017 a fronte di un giudizio introdotto nel
2018, e le controparti non hanno espresso alcuna volontà di estromettere i promissari alienanti.
Nel merito, in ogni caso, il giudizio è stato correttamente introdotto nei confronti dei promissari alienanti, in quanto ancora comproprietari.
Il giudizio di divisione deve infatti svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti;
la qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. II,
11/06/2013, n.14654; Cassazione civile sez. II, 02/08/2023, n.23511). Il litisconsorzio necessario tra i coeredi trova comunque applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli comunisti – ad esempio, per accordo stragiudiziale - delle quote loro spettanti
(Cass. II, n. 18218/2013). Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia pagina 3 di 9 costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi cedenti (Cass. II, n. 14406/2018; Cass. II, n. 12242/2011).
Nella fattispecie, non rilevando le ragioni per cui non sia stato stipulato il definitivo (nessuna domanda, di risoluzione o adempimento, è stata proposta in relazione all'inadempimento del preliminare), al negozio invocato dai convenuti , trattandosi di preliminare, non può essere Pt_1
attribuita efficacia reale e non ha pregio giuridico il richiamo al concetto di proprietà solo formale,
restando invece i promissari alienanti a ogni effetto titolari della quota e unici passivamente legittimati in sede di divisione (fino all'effettivo trasferimento della proprietà, peraltro rispetto al quale,
diversamente dal contratto preliminare con efficacia obbligatoria, le difformità urbanistiche e catastali sono ostative). Potrebbe per contro, sempre a riprova della infondatezza della tesi dei convenuti,
trovare applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 1113 c.c., che prevede l'intervento di coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile oggetto di divisione (e dei creditori). Proprio perché la legittimazione rimane in capo ai proprietari, l'intervento non è però previsto ai fini dell'integrità del contraddittorio, bensì ai fini dell'opponibilità della divisione, e comunque nella fattispecie il promissario acquirente, in quanto comunista indipendentemente dall'acquisto di altre quote, è già stato ritualmente evocato in giudizio. Resta ferma la facoltà dei comunisti concretamente disinteressati allo scioglimento della comunione di non costituirsi, non sussistendo alcuna esigenza, diversamente da quanto ritenuto dai convenuti , né di rappresentare al Tribunale l'avvenuta stipula del preliminare Pt_1
né di partecipare attivamente al giudizio.
Ciò posto, la domanda di divisione proposta dalla parte attrice e dal convenuto Parte_1
è nel merito infondata per diverse ragioni. CP_6
pagina 4 di 9 E invero, sebbene sia stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, al nominato c.t.u., Ing,
[...]
non è stato consentito l'accesso all'immobile e non è quindi possibile escludere la Persona_1
sussistenza di circostanze ostative, che, per contro, risultano per altre ragioni ampiamente presumibili.
Difatti ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo 19,
comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, gli atti di costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
In proposito, va osservato che la planimetria deve consentire di verificare l'esatta consistenza dell'unità immobiliare e, conseguentemente, il corretto calcolo della rendita catastale.
Per le scelte processuali delle parti (in quanto parte attrice, prima di chiedere lo scioglimento della comunione, non ha verificato la conformità del bene, se del caso agendo per la restituzione alla comunione del bene nel godimento del convenuto e quest'ultimo non ha poi consentito di CP_6
verificare le condizioni del bene nel corso del presente giudizio), non è stato possibile procedere ad alcun accertamento in tal senso.
Deve inoltre ritenersi applicabile al caso di specie, quanto alle difformità urbanistiche, l'art. 46
D.P.R. 380/2001, recante il c.d. T.U. DI (già contenuto nell'ormai abrogato art. 17 della legge n.
47/1985), a norma del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della pagina 5 di 9 concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali
disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
L'applicabilità di tale norma alle ipotesi di divisione ereditaria di immobili abusivi è stata infatti confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. Cass. 7.10.2019, n. 25021). Con la citata decisione, le Sezioni Unite hanno affermato che nel novero degli atti tra vivi per i quali l'art. 46,
comma 1, D.P.R. 380/2001 commina la sanzione della nullità rientrano sia lo scioglimento della comunione ordinaria sia quello della comunione ereditaria, conseguentemente dirimendo la questione della riconducibilità di tale ultimo atto tra i negozi mortis causa o tra quelli inter vivos.
Muovendo dalla disciplina della comunione ereditaria (qualificata come communio incidens,
avente ad oggetto beni che già componevano il patrimonio del de cuius, i quali pervengono agli eredi in assenza di un atto negoziale diretto a costituirla) e dalla disciplina del suo scioglimento (applicabile, in quanto compatibile, anche alla comunione ordinaria, ai sensi dell'art. 1116 c.c.), le Sezioni Unite hanno in altre parole disatteso l'orientamento giurisprudenziale che non includeva la divisione ereditaria tra gli atti suscettibili di essere colpiti dalla sanzione di nullità prevista dall'art. 46, comma 1, D.P.R.
380/2001.
Nella fattispecie le parti non hanno prodotto alcuna dichiarazione di conformità e, per le ragioni già esposte, non è stato nemmeno possibile provvedere in sede di c.t.u. Al contrario l'Ing. oltre Per_1
a chiarire che, stante il mancato accertamento all'interno del bene oggetto di domanda divisionale
(Foglio 20 - Part. 2554 - Sub 2, cat. A/3), non sussistono i presupposti per poter accertare e verificare la regolarità urbanistica e la conformità di detto immobile, ha evidenziato anche la mancanza di continuità
delle trascrizioni, ostativa sia alla vendita a terzi sia alla trascrizione della sentenza.
pagina 6 di 9 Si aggiunga che nella fattispecie la sussistenza di abusi edilizi ostativi alla divisione è financo presumibile, perché il convenuto come documentato da parte attrice, è stato condannato CP_6
per le opere abusive realizzate, oggetto altresì di un ordine di demolizione.
Le difformità, infine, escludono la possibilità di sciogliere la comunione sul bene indipendentemente dall'autore dell'abuso (parte attrice ha in ogni caso scelto di costituirsi parte civile nel processo penale).
Rigettata la domanda di divisione, deve giungersi alla stessa conclusione, sia pure per differenti ragioni, in relazione alle restanti domande, accessorie ma autonome.
Parte attrice ha infatti chiesto, altresì, di condannare anche al pagamento, in CP_6
favore di tutti i condividenti, di una indennità di occupazione per abitare e godere in via esclusiva il bene oggetto della domanda di divisione.
La domanda in parola, oltre a non potere essere in realtà fondatamente proposta nell'interesse di condividenti diversi dalla stessa attrice, muove all'evidenza dalla tesi, invero in passato diffusa,
secondo cui nel caso di occupazione di immobile altrui o parzialmente altrui il diritto alla fruttificazione era ritenuto sostanzialmente in re ipsa (difatti è stata espletata anche attività istruttoria in tal senso, salva ogni diversa determinazione in sede di decisione), Successivamente le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno però chiarito che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario o comproprietario è invece tenuto in primo luogo ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
cfr. Cassazione civile sez. un.,
15/11/2022, n. 33645). Nella fattispecie parte attrice, soffermandosi sulla questione dell'altrui pagina 7 di 9 occupazione del bene, non ha invece offerto, in punto di allegazione, elementi di valutazione in tal senso.
Dal canto suo il convenuto pur aderendo alla domanda di scioglimento della CP_6
comunione, ha chiesto di accertare e riconoscere il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene comune.
A tal proposito, come già rilevato in sede di istruttoria, non è però previsto alcun accertamento d'ufficio e la questione non rileva ai fini della domanda di divisione, perché il coerede che sul bene da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie, può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 comma 5 c.c., secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, ma, quale mandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per materiali o manodopera (cfr. Cassazione
civile sez. VI, 28/06/2013, n.16364; Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5135). Il bene oggetto della domanda di divisione deve dunque essere stimato integralmente secondo il suo valore attuale, non allo stato grezzo, salva successiva valutazione in merito alla fondatezza o meno della domanda di rimborso.
A tale ultimo riguardo appare allora risolutivo evidenziare che parte convenuta si sia limitata ad evidenziare che, nel corso degli anni, avrebbe sostenuto importanti spese per la conservazione e la manutenzione dell'immobile.
Tuttavia, nessuna specifica allegazione, ancor prima che prova, vi è in ordine alla specifica natura e all'importo di tali spese, per manodopera e materiali. Tantomeno è stata affrontata la questione relativa alla effettiva utilità di tali non meglio precisate spese e alla sussistenza di reali migliorie, alla luce dell'ordine di demolizione del bene.
pagina 8 di 9 Ogni altra questione, comprese quelle relative alle ragioni per le quali non è stato possibile addivenire ad una soluzione stragiudiziale, resta assorbita, in quanto irrilevante.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese processuali fra le parti devono essere integralmente compensate e le spese di c.t,u, vanno definitivamente poste, in solido, a carico dell'attrice e del convenuto in quanto funzionali alle infondate Parte_1 CP_6
domande proposte.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15745/2018:
1) rigetta le domande delle parti;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico dell'attrice Parte_1
e del convenuto in solido.
[...] CP_6
Così deciso in Catania, il 1 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15745/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. SILVANO LA ROSA giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 CP_3 C.F._4 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._5 Controparte_5
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. MARCELLO C.F._6
ROMEO giusta procura in atti.
pagina 1 di 9 (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso CP_6 C.F._7
dall'avv. FRANCESCO MICALI e dall'avv. LUIGI CASIRARO giusta procura in atti.
CONVENUTI
(C.F. , Controparte_7 C.F._8
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta e da verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Ritiene il decidente che tutte le domande proposte dalle parti siano infondate e non possano trovare accoglimento.
Iniziando dalla richiesta di estromissione proposta da , , Controparte_4 Controparte_5
, e , avente priorità logico – giuridica perché relativa alla CP_3 Controparte_1 CP_2
integrità o meno del contraddittorio, va osservato che la stessa è inammissibile in rito ed infondata in diritto.
In disparte, infatti, la domanda relativa all'indennità di occupazione, effettivamente proposta dall'attrice solo contro il convenuto l'oggetto del giudizio di cui alla Parte_1 CP_6
citazione consiste comunque, in primo luogo, nello scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in Catania, Via Galileo Galilei 8, censito al N.C.E.U. di Catania al foglio 20, part. 2554 sub 2.
pagina 2 di 9 In proposito i suddetti convenuti, non negando di essere comproprietari del bene, hanno solo precisato che, con contratto preliminare del 7.10.2017, hanno promesso in vendita la rispettiva quota del cespite per il quale è causa al convenuto CP_6
Ciò posto, la richiesta di estromissione è quindi già in astratto inammissibile perché proposta in un caso diverso da quelli previsti dal codice di rito. Più in particolare, esclusa all'evidenza la rilevanza della disciplina dell'estromissione del garantito (art. 108 c.p.c.) e dell'obbligato quando si contende a quale di più parti spetta una prestazione (art. 109 c.p.c.), a norma dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso, sebbene il successore a titolo particolare sia legittimato ad intervenire in giudizio, l'alienante può essere estromesso con il consenso non solo del successore del titolo particolare, bensì anche della controparte (cfr. Cass. 8052/2003; Cass., 744/00).
Nel caso di specie non si è verificato, nemmeno in astratto, alcun trasferimento nel corso del processo, avendo parte convenuta invocato un titolo del 2017 a fronte di un giudizio introdotto nel
2018, e le controparti non hanno espresso alcuna volontà di estromettere i promissari alienanti.
Nel merito, in ogni caso, il giudizio è stato correttamente introdotto nei confronti dei promissari alienanti, in quanto ancora comproprietari.
Il giudizio di divisione deve infatti svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti;
la qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte (cfr., tra le tante, Cassazione civile sez. II,
11/06/2013, n.14654; Cassazione civile sez. II, 02/08/2023, n.23511). Il litisconsorzio necessario tra i coeredi trova comunque applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli comunisti – ad esempio, per accordo stragiudiziale - delle quote loro spettanti
(Cass. II, n. 18218/2013). Nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, ove una quota abbia pagina 3 di 9 costituito oggetto di cessione, la qualità di litisconsorte necessario spetta ai cessionari della quota e non agli eredi cedenti (Cass. II, n. 14406/2018; Cass. II, n. 12242/2011).
Nella fattispecie, non rilevando le ragioni per cui non sia stato stipulato il definitivo (nessuna domanda, di risoluzione o adempimento, è stata proposta in relazione all'inadempimento del preliminare), al negozio invocato dai convenuti , trattandosi di preliminare, non può essere Pt_1
attribuita efficacia reale e non ha pregio giuridico il richiamo al concetto di proprietà solo formale,
restando invece i promissari alienanti a ogni effetto titolari della quota e unici passivamente legittimati in sede di divisione (fino all'effettivo trasferimento della proprietà, peraltro rispetto al quale,
diversamente dal contratto preliminare con efficacia obbligatoria, le difformità urbanistiche e catastali sono ostative). Potrebbe per contro, sempre a riprova della infondatezza della tesi dei convenuti,
trovare applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 1113 c.c., che prevede l'intervento di coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile oggetto di divisione (e dei creditori). Proprio perché la legittimazione rimane in capo ai proprietari, l'intervento non è però previsto ai fini dell'integrità del contraddittorio, bensì ai fini dell'opponibilità della divisione, e comunque nella fattispecie il promissario acquirente, in quanto comunista indipendentemente dall'acquisto di altre quote, è già stato ritualmente evocato in giudizio. Resta ferma la facoltà dei comunisti concretamente disinteressati allo scioglimento della comunione di non costituirsi, non sussistendo alcuna esigenza, diversamente da quanto ritenuto dai convenuti , né di rappresentare al Tribunale l'avvenuta stipula del preliminare Pt_1
né di partecipare attivamente al giudizio.
Ciò posto, la domanda di divisione proposta dalla parte attrice e dal convenuto Parte_1
è nel merito infondata per diverse ragioni. CP_6
pagina 4 di 9 E invero, sebbene sia stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, al nominato c.t.u., Ing,
[...]
non è stato consentito l'accesso all'immobile e non è quindi possibile escludere la Persona_1
sussistenza di circostanze ostative, che, per contro, risultano per altre ragioni ampiamente presumibili.
Difatti ai sensi dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, come modificato dall'articolo 19,
comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, gli atti di costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, a esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
In proposito, va osservato che la planimetria deve consentire di verificare l'esatta consistenza dell'unità immobiliare e, conseguentemente, il corretto calcolo della rendita catastale.
Per le scelte processuali delle parti (in quanto parte attrice, prima di chiedere lo scioglimento della comunione, non ha verificato la conformità del bene, se del caso agendo per la restituzione alla comunione del bene nel godimento del convenuto e quest'ultimo non ha poi consentito di CP_6
verificare le condizioni del bene nel corso del presente giudizio), non è stato possibile procedere ad alcun accertamento in tal senso.
Deve inoltre ritenersi applicabile al caso di specie, quanto alle difformità urbanistiche, l'art. 46
D.P.R. 380/2001, recante il c.d. T.U. DI (già contenuto nell'ormai abrogato art. 17 della legge n.
47/1985), a norma del quale “gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della pagina 5 di 9 concessione ad edificare o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell'art. 13. Tali
disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.
L'applicabilità di tale norma alle ipotesi di divisione ereditaria di immobili abusivi è stata infatti confermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. Un. Cass. 7.10.2019, n. 25021). Con la citata decisione, le Sezioni Unite hanno affermato che nel novero degli atti tra vivi per i quali l'art. 46,
comma 1, D.P.R. 380/2001 commina la sanzione della nullità rientrano sia lo scioglimento della comunione ordinaria sia quello della comunione ereditaria, conseguentemente dirimendo la questione della riconducibilità di tale ultimo atto tra i negozi mortis causa o tra quelli inter vivos.
Muovendo dalla disciplina della comunione ereditaria (qualificata come communio incidens,
avente ad oggetto beni che già componevano il patrimonio del de cuius, i quali pervengono agli eredi in assenza di un atto negoziale diretto a costituirla) e dalla disciplina del suo scioglimento (applicabile, in quanto compatibile, anche alla comunione ordinaria, ai sensi dell'art. 1116 c.c.), le Sezioni Unite hanno in altre parole disatteso l'orientamento giurisprudenziale che non includeva la divisione ereditaria tra gli atti suscettibili di essere colpiti dalla sanzione di nullità prevista dall'art. 46, comma 1, D.P.R.
380/2001.
Nella fattispecie le parti non hanno prodotto alcuna dichiarazione di conformità e, per le ragioni già esposte, non è stato nemmeno possibile provvedere in sede di c.t.u. Al contrario l'Ing. oltre Per_1
a chiarire che, stante il mancato accertamento all'interno del bene oggetto di domanda divisionale
(Foglio 20 - Part. 2554 - Sub 2, cat. A/3), non sussistono i presupposti per poter accertare e verificare la regolarità urbanistica e la conformità di detto immobile, ha evidenziato anche la mancanza di continuità
delle trascrizioni, ostativa sia alla vendita a terzi sia alla trascrizione della sentenza.
pagina 6 di 9 Si aggiunga che nella fattispecie la sussistenza di abusi edilizi ostativi alla divisione è financo presumibile, perché il convenuto come documentato da parte attrice, è stato condannato CP_6
per le opere abusive realizzate, oggetto altresì di un ordine di demolizione.
Le difformità, infine, escludono la possibilità di sciogliere la comunione sul bene indipendentemente dall'autore dell'abuso (parte attrice ha in ogni caso scelto di costituirsi parte civile nel processo penale).
Rigettata la domanda di divisione, deve giungersi alla stessa conclusione, sia pure per differenti ragioni, in relazione alle restanti domande, accessorie ma autonome.
Parte attrice ha infatti chiesto, altresì, di condannare anche al pagamento, in CP_6
favore di tutti i condividenti, di una indennità di occupazione per abitare e godere in via esclusiva il bene oggetto della domanda di divisione.
La domanda in parola, oltre a non potere essere in realtà fondatamente proposta nell'interesse di condividenti diversi dalla stessa attrice, muove all'evidenza dalla tesi, invero in passato diffusa,
secondo cui nel caso di occupazione di immobile altrui o parzialmente altrui il diritto alla fruttificazione era ritenuto sostanzialmente in re ipsa (difatti è stata espletata anche attività istruttoria in tal senso, salva ogni diversa determinazione in sede di decisione), Successivamente le Sezioni Unite
della Corte di Cassazione hanno però chiarito che, in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile, il proprietario o comproprietario è invece tenuto in primo luogo ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato;
cfr. Cassazione civile sez. un.,
15/11/2022, n. 33645). Nella fattispecie parte attrice, soffermandosi sulla questione dell'altrui pagina 7 di 9 occupazione del bene, non ha invece offerto, in punto di allegazione, elementi di valutazione in tal senso.
Dal canto suo il convenuto pur aderendo alla domanda di scioglimento della CP_6
comunione, ha chiesto di accertare e riconoscere il suo diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione del bene comune.
A tal proposito, come già rilevato in sede di istruttoria, non è però previsto alcun accertamento d'ufficio e la questione non rileva ai fini della domanda di divisione, perché il coerede che sul bene da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie, può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 comma 5 c.c., secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti, ma, quale mandatario o utile gestore degli altri partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per materiali o manodopera (cfr. Cassazione
civile sez. VI, 28/06/2013, n.16364; Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n.5135). Il bene oggetto della domanda di divisione deve dunque essere stimato integralmente secondo il suo valore attuale, non allo stato grezzo, salva successiva valutazione in merito alla fondatezza o meno della domanda di rimborso.
A tale ultimo riguardo appare allora risolutivo evidenziare che parte convenuta si sia limitata ad evidenziare che, nel corso degli anni, avrebbe sostenuto importanti spese per la conservazione e la manutenzione dell'immobile.
Tuttavia, nessuna specifica allegazione, ancor prima che prova, vi è in ordine alla specifica natura e all'importo di tali spese, per manodopera e materiali. Tantomeno è stata affrontata la questione relativa alla effettiva utilità di tali non meglio precisate spese e alla sussistenza di reali migliorie, alla luce dell'ordine di demolizione del bene.
pagina 8 di 9 Ogni altra questione, comprese quelle relative alle ragioni per le quali non è stato possibile addivenire ad una soluzione stragiudiziale, resta assorbita, in quanto irrilevante.
Alla luce della soccombenza reciproca, le spese processuali fra le parti devono essere integralmente compensate e le spese di c.t,u, vanno definitivamente poste, in solido, a carico dell'attrice e del convenuto in quanto funzionali alle infondate Parte_1 CP_6
domande proposte.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
nella causa civile iscritta al n. r.g. 15745/2018:
1) rigetta le domande delle parti;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico dell'attrice Parte_1
e del convenuto in solido.
[...] CP_6
Così deciso in Catania, il 1 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 9 di 9