Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/03/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6624 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del giorno 21/03/2025 e vertente
TRA
MA IA (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avv.to
Nicola Finamore in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, viale G. Mazzini
n. 114/A;
APPELLANTE
E
[...]), quali eredi di OI NT, rappresentati e difesi dall'avv.to
LA Gatta in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi allegato in calce alla comparsa di costituzione nel primo grado di giudizio, elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Frascati, Galleria Vittorio Emanuele
II n. 10;
APPELLATI
OGGETTO: appello contro sentenza n. 930/2020 del Tribunale di Velletri pubblicata in data 19/06/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << a seguito di ricorso per ingiunzione di pagamento, il
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Enrico Colognesi, ha emesso in favore di OI NT e a carico di IA
DI decreto ingiuntivo n. 2630/16 immediatamente esecutivo per la somma di €
80.000,00 oltre interessi e spese di procedura. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione IA DI che ha chiesto all'intestato Tribunale: a) “In via preliminare sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
2630/2016 emesso dal Tribunale di Velletri, Giudice Dott. Enrico Colognesi il 28 novembre 2016; b) Nel merito: revocare o annullare e rendere privo di efficacia il decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri, Giudice Dott. Colognesi n. 2630/2016 del
28 novembre 2016, opposto per insistenza del credito richiesto;
c) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza del credito della Signora IA
DI, pari a € 64.458,17 nei confronti della Signora OI Di NT al pagamento della somma di € 64.458,17 oltre interessi rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria delle spese e competenze di lite”. A sostegno delle spiegate domande l'opponente ha dedotto l'asserita inesistenza del credito fatto valere ed un controcredito, per il quale ha svolto domanda riconvenzionale, di € 64.458,17 derivante dalla differenza tra € 84.458,17 – asseritamente dovuti da OI NT per spese dell'immobile ed indennità di occupazione dello stesso – e l'importo di € 20.000,00 mutuati da OI NT alla IA DI la quale ha quindi rappresentato che: - il decreto ingiuntivo sarebbe stato richiesto ed ottenuto su un riconoscimento di debito per un mancato pagamento del saldo del prezzo della compravendita dell'immobile già di proprietà di OI NT, ceduto alla IA DI;
- il credito fatto valere sarebbe però inesistente tanto che l'opposta, con la sottoscrizione dell'atto di compravendita, avrebbe rilasciato ampia quietanza liberatoria di avvenuto pagamento del saldo;
- la OI NT, dopo la vendita dell'immobile di sua proprietà, avrebbe continuato ad occupare sine titulo l'abitazione per 10 anni ed 11 mesi, omettendo di pagarne le spese dei consumi e di gestione per complessivi € 18.958,17 nonché
l'indennità di € 65.500,00 per l'occupazione medesima quantificata in € 500,00 mensili per un totale di 131 mensilità. Si sono costituiti in giudizio AM IA RO e
AM CI quali unici eredi di OI NT deceduta in data del 24.03.2017.
Con il deposito dell'atto costitutivo i AM hanno contestato quanto ex adverso dedotto e prodotto nell'atto di opposizione proposto deducendo che: in data 14.02.2006 per atto Notaio Nasoni Umberto, repertorio n. 60.323, raccolta n. 6.264 (doc. 5) la OI
NT vendeva e trasferiva alla DI IA il diritto di piena proprietà sull'immobile di due piani fuori terra sito in Comune di Ardea (RM), Viale Colle
Romito n. 163 composto da appartamento al piano terra di sei vani catastali, appartamento al piano primo di tre vani catastali e locale autorimessa della superficie catastale di mq 21, il tutto meglio descritto nel suddetto atto pubblico;
il prezzo della compravendita veniva in atto dichiarato in complessivi € 156.500,00 e, dunque, in misura inferiore a quello effettivamente pattuito di € 180.000,00 di cui al contratto preliminare sottoscritto dalle parti (vds. doc. 6 nel fascicolo di parte opposta) e che il prezzo effettivo della compravendita avrebbe dovuto essere corrisposto, quanto a €
120.000,00, attraverso un mutuo bancario che parte acquirente avrebbe richiesto ed ottenuto e, quanto al saldo di € 60.000,00, in tranche da concordarsi prima della stipula dell'atto definitivo (vds. doc. 6 nel fascicolo di parte opposta). In sede di stipula dell'atto definitivo le parti dichiaravano di aver concordato il prezzo della cessione nell'inferiore importo di € 156.500,00 e, quanto alle modalità di pagamento, dichiaravano che l'importo di € 36.500,00 era stato già corrisposto alla parte venditrice, mentre la restante somma di € 120.000,00 sarebbe stata versata nei venti giorni successivi, con il ricavato del mutuo bancario che parte acquirente avrebbe immediatamente dopo contratto. In realtà però la somma di € 36.500,00 non era stata affatto versata prima della stipula dell'atto definitivo a parte venditrice, la quale dichiarava comunque in atto, per la piena fiducia che riponeva nei confronti dell'acquirente, ed in particolar modo della di lei madre, di averla prima di allora ricevuta. In assenza di ulteriori versamenti a saldo del prezzo della compravendita la
OI NT e DI IA ricapitolavano i pagamenti attraverso la sottoscrizione in data 24.03.2010 del riconoscimento di debito con il quale le sottoscriventi, dopo aver ribadito che il reale prezzo della compravendita era stato convenuto ed accettato in €
180.000,00, dichiaravano che € 100.000,00 erano già stati versati mentre “€ 80.000,00 devono ancora essere versati alla stessa pertanto mi (DI IA) riconosco ad oggi debitrice nei confronti della OI NT della somma suindicata” (vds. doc. 7 nel fascicolo di parte opposta). Concessi i termini ex art. 183 VI co. cpc la causa è stata istruita con l'esame di diversi testi e avendo questo tribunale con decreto del
18/04/2020 disposto la trattazione scritta della causa;
dato atto che le parti hanno precisato le conclusioni e depositato telematicamente le note difensive autorizzate;
visto l'art. 281 sexies cpc all'udienza del 19/06/2020 ha deciso la causa come da sentenza allega al verbale di udienza.>>
§ 2. – Il Tribunale di Velletri con sentenza n. 930/2020 così statuiva: << - rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2630/16 emesso dal Tribunale di
Velletri; rigetta la domanda riconvenzionale formulata dalla opponente;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore degli opposti che si liquidano in complessivi € 7.795,00 per compensi professionali ed € 1.169,25 per spese oltre accessori come per legge.>> § 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< l'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. Rileva il Tribunale come quanto al credito vantato da
OI NT, e per questa dagli eredi, nei confronti di IA DI che detto credito risulta comprovato dalla scrittura di riconoscimento di debito sottoscritto dalla
DI IA, successivamente alla stipula del rogito notarile (vds. doc. 7 nel fascicolo di parte opposta). Il riconoscimento di debito di cui sopra non è stato validamente contestato ex adverso né peraltro, nel corso del giudizio, l'opponente ha dato prova di alcun patto diverso ovvero di alcun fatto estintivo del rapporto obbligatorio dedotto nella ridetta scrittura di riconoscimento di debito, non avendo provato di aver corrisposto a OI NT il saldo della compravendita del cespite ceduto per il prezzo convenuto ed accettato di € 180.000,00. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte opposta di intervenuta prescrizione quinquennale dell'asserito altrui diritto, in ragione dell'interruzione della prescrizione avvenuta solo con la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Tale domanda comunque risulta non provata.
Invero, la IA DI con l'opposizione proposta, premettendo che la OI
NT avrebbe continuato ad occupare sine titulo l'abitazione di Ardea in Viale Colle
Romito n. 163 nonostante la vendita di quest'ultimo in suo favore, ha chiesto la sua condanna al pagamento delle spese di gestione del cespite (luce, acqua, gas, condominio e Tari) a far data dal 14.02.2006, asseritamente anticipate dalla nuova proprietaria, nonché il versamento della somma di € 65.500,00 quale indennità di occupazione complessiva per tutto il tempo della pretesa occupazione del cespite, vale a dire per 131 mensilità (10 anni e 11 mesi a far data dalla compravendita dell'immobile) a € 500,00 mensili. Tale tesi come già detto è rimasta totalmente priva di prova. Anzi, l'esito della prova orale dalla stessa richiesta, ha dato conto dell'esatto contrario. Inoltre, la parte opponente non ha assolutamente contestato la circostanza dell'esecuzione dei lavori di separazione della porzione immobiliare concessa in comodato alla OI NT dal resto dell'immobile nonché dell'assenza assoluta di qualsivoglia rivendicazione da parte di DI IA, se non successivamente alla richiesta di pagamento del prezzo della compravendita. Dalla mancata contestazione derivano dunque le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. Né, peraltro, vi è mai stata richiesta di restituzione della porzione immobiliare che si assume occupata sine titulo per oltre un decennio: circostanza questa che palesa come non sia stata dimostrata tale circostanza. Ulteriormente infondato ed inesistente l'asserito controcredito per spese di gestione del bene che si pretendono non corrisposte, contraddittorio rispetto ai reali rapporti che sono realmente intercorsi tra le parti, di amicizia ed affetto. Per tutti questi motivi, deve essere rigettata l'opposizione e tutte le domande proposte nel merito ed in via riconvenzionale dalla DI IA e, così, confermato il decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza. Essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014,
n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa, applicando i minimi vista la non complessità delle questioni trattate. Le spese sono liquidate in € 7.795,00 per compensi ed € 1.169,25 spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore delle parti opposte.>>
§ 4. – Ha proposto appello DI IA formulando due motivi di gravame, di seguito illustrati;
rassegnava le seguenti conclusioni:<< in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 930 /2020 del Tribunale di Velletri, previa ammissione della querela di falso in relazione al documento n.7) e definito
“Riconoscimento di debito firmato in data 24.3.2010” di cui in premessa, con sospensione del giudizio e fissazione di termine per riassumere la causa di falso dinanzi al Tribunale;
- revocare o annullare e rendere privo di efficacia il decreto ingiuntivo del Tribunale di Velletri, Giudice Dott. Enrico Colognesi n. 2630/2016 del 28 novembre 2016, opposto, accertando e dichiarando che nulla deve IA DI per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
- in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'esistenza del credito di IA DI pari ad €. 64.458,17 in atti nei confronti di NT OI e quindi nei confronti degli eredi, IA RO AM e CI AM per le ragioni esposte in atti e per l'effetto condannare IA RO
AM e CI AM al pagamento in favore di IL DI della somma di €. 64.458,17 (già decurtata dell'importo di Euro 20.000 dovuto da IA DI per restituzione prestito), o della diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
in caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda ex adverso proposta con il ricorso monitorio, disporre la compensazione tra le somme che dovessero essere riconosciute di spettanza degli odierni appellati e quelle di spettanza di IA DI. Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.>>
§ 4.1 – Si costituivano AM IA RO e AM CI per chiedere il rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnavano le seguenti conclusioni: < disposto, ove ammessa la querela di falso, l'interpello ex art. 222 c.p.c. della parte odierna appellata che ha prodotto il documento 7) denominato “Riconoscimento di debito firmato in data
24.03.2010” affinché dichiari, come in effetti sin da ora dichiara, che intende valersene in giudizio - accertata l'infondatezza delle pretese dell'appellante, rigettare l'appello proposto e tutte le domande proposte nel merito ed in via riconvenzionale da DI
IA e, così, confermare il decreto ingiuntivo opposto e la gravata sentenza. IN VIA
SUBORDINATA, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, condannare la sig.ra
DI IA al pagamento in favore dei signori AM IA RO e AM
CI, quali eredi di OI NT, della maggiore o minore somma che, alla luce dell'espletata istruttoria, sarà ritenuta di giustizia. IN VIA ULTERIORMENTE
SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale proposta ex adverso di accertamento e declaratoria dell'esistenza del credito di DI IA richiesto nella misura di €
64.458,17, - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto, che fermamente si contesta sia in ordine all'an che al quantum, della sig.ra DI IA a richiedere il pagamento delle somme che asserisce come dovute a titolo di consumi e spese di gestione dell'immobile di Ardea in Viale Colle Romito n. 163 per il periodo 14.02.2006
– 14.02.2014 ove ritenuta la prescrizione biennale, ovvero per il periodo 14.02.2006 – 14.02.2012, se ritenuta la prescrizione quinquennale, in ragione dell'interruzione della prescrizione avvenuta solo con la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto, che fermamente si contesta sia in ordine all'an che al quantum, della sig.ra DI IA a richiedere il pagamento delle somme che asserisce come dovute a titolo di indennità per l'asserita occupazione sine titulo dell'immobile di Ardea in Viale Colle Romito n. 163 per il periodo 14.02.2006 – 14.02.2012, in ragione dell'avvenuta interruzione della prescrizione solo con la notificazione dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
- per l'effetto, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale ex adverso proposta, determinare, in ragione della limitazione della responsabilità dell'erede beneficiato entro il valore dei beni a lui pervenuti, le somme non coperte da prescrizione eventualmente dovute a DI
IA a titolo di rimborso spese utenze/consumi e gestione immobile nonché a titolo di indennità di occupazione e, comunque, dichiarare la compensazione, fino al limite della loro concorrenza, tra quanto eventualmente risulterà dovuto alla sig.ra DI
IA e quanto, per tutti i motivi esposti nel presente atto, nei precedenti scritti difensivi e nel ricorso per decreto ingiuntivo e nel decreto ingiuntivo stesso (D.I. n. 2630/16 –
n. 7945/16 RG Trib. Velletri – rep. n. 4998/2016), risulterà da DI IA dovuto a OI NT, e per questa agli eredi signori AM IA RO e AM CI
Con vittoria delle spese di lite.>>
§ 4.2 – All'udienza di prima comparizione del 23 aprile 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte dichiarava inammissibile la querela di falso proposta dall'appellante sulla scorta delle seguenti considerazioni: << che l'appellante ha proposto querela di falso nei confronti dell'atto di riconoscimento di debito firmato in data 24.3.2010, “sia perché privo di data certa, sia perché costituente abusivo riempimento di foglio firmato in bianco dalla DI (a garanzia della restituzione di un prestito di Euro 20.000,00 ricevuto da NT OI)”; che la dedotta violazione dell'accordo sul riempimento dell'atto avvenuto contra pacta rende inammissibile la querela di falso (Cass. n. 21587 del 2019; n. 899 del 2018; n. 5417 del 2014); >> e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 21 marzo 2025.
§ 4.2 – Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Ha depositato note il solo difensore di parte appellante;
i difensori, all'odierna udienza, precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato il credito azionato da NT OI con il ricorso monitorio ed ha, di conseguenza, rigettato l'opposizione e confermato il decreto opposto >> dichiarava di impugnare il passo motivazionale con il quale il primo Giudice aveva affermato: << rileva il Tribunale come quanto al credito vantato da OI NT, e per questa dagli eredi, nei confronti di IA DI che detto credito risulta comprovato dalla scrittura di riconoscimento di debito sottoscritto dalla DI
IA, successivamente alla stipula del rogito notarile (vds. doc. 7 nel fascicolo di parte opposta). Il riconoscimento di debito di cui sopra non è stato validamente contestato ex adverso né peraltro, nel corso del giudizio, l'opponente ha dato prova di alcun patto diverso ovvero di alcun fatto estintivo del rapporto obbligatorio dedotto nella ridetta scrittura di riconoscimento di debito, non avendo provato di aver corrisposto a OI
NT il saldo della compravendita del cespite ceduto per il prezzo convenuto ed accettato di € 180.000,00 >>.
Sosteneva, al contrario, che la scrittura privata del 24/03/2010 non costituisse riconoscimento di debito. Ciò in quanto, nel precedente atto pubblico di compravendita del 14/02/2006, il prezzo pattuito era pari a euro 156.500 e OI aveva dichiarato di aver già ricevuto l'importo di euro 36.500,00, rilasciando quietanza ad essa DI, mentre per il residuo importo di euro 120.000 veniva pattuito il pagamento entro i venti giorni successivi con il ricavato di mutuo bancario. Sosteneva che la dichiarazione confessoria contenuta nell'atto pubblico, sia con riferimento al prezzo sia in ordine all'avvenuto pagamento dello stesso, faceva piena prova e poteva essere impugnata solo per errore o violenza, ovvero proponendo domanda di accertamento della sua simulazione, tutti rimedi non esperiti dagli odierni appellati.
Censurava, inoltre, la sentenza di primo grado per aver affermato che: << il riconoscimento di debito […] non è stato validamente contestato ex adverso >> affermando, di contro, di aver contestato, sia nell'atto di citazione che nelle memorie ex art. 183 c.p.c., l'autenticità e la veridicità del documento prodotto, sia perché privo di data certa sia perché costituente abusivo riempimento di foglio firmato in bianco da essa appellante. Proponeva, altresì, querela di falso del documento << riconoscimento di debito firmato in data 24.03.2010 >>.
Impugnava altresì il passo motivazionale della sentenza con cui il Giudice aveva ritenuto: << né peraltro nel corso del giudizio, l'opponente ha dato prova di alcun patto diverso ovvero di alcun fatto estintivo del rapporto obbligatorio dedotto nella ridetta scrittura di riconoscimento di debito, non avendo provato di aver corrisposto a OI
NT il saldo della compravendita del cespite ceduto per il prezzo convenuto ed accettato di € 180.000,00 >>. Sosteneva, al contrario, che era NT OI a dover provare l'esistenza del credito azionato, mentre tale prova non era stata fornita, stante l'inutilizzabilità dell'asserito riconoscimento di debito. Inoltre, affermava di aver dato piena prova del patto diverso e del fatto estintivo dell'obbligazione derivante dalla compravendita, stante la produzione dell'atto pubblico contenente dichiarazioni di natura confessoria.
§ 4.2 – Con il secondo motivo titolato: << erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale dell'odierna appellante >> censurava la sentenza per avere il Tribunale accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opposta, qualificandola quale prescrizione quinquennale. Sosteneva, al contrario, che la prescrizione del diritto al pagamento di indennità da occupazione senza titolo e quella del diritto al rimborso delle spese fosse decennale, non rientrando i crediti in questione in quelli previsti dall'art. 2948 c.c. e che il termine di prescrizione decorreva solo dalla cessazione dell'occupazione, mentre, nel caso di specie, la restituzione dell'immobile era avvenuta in corso di causa. Con ulteriore profilo, affermava che, anche ove operasse la prescrizione, essa si estenderebbe solo alle somme dovute per periodi antecedenti al decennio ovvero, in caso di prescrizione quinquennale, al quinquennio precedente alla data di notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 2/02/2017. Pertanto, quantomeno dal 2/02/2012 la sentenza era errata perché i crediti non erano prescritti.
Censurava, altresì, la sentenza per avere il Tribunale rigettato la domanda riconvenzionale di pagamento di somme a titolo di indennità per occupazione sine titulo, ritenendola non provata e ritenendo che esistesse un contratto di comodato tra le parti. Sosteneva che era onere degli appellati dimostrare l'esistenza dell'invocato titolo, ossia il contratto di comodato, prova che non era stata invece fornita, e che tale prova poteva avvenire per iscritto o, comunque, << in modo rigoroso >> e non tramite prova testimoniale come ritenuto, invece, dal primo Giudice. Invero, quest'ultimo aveva basato la propria decisione su quanto affermato dalla teste LA CC, nipote di parta opposta che, tuttavia e in aggiunta alle altre censure, era teste interessata e non credibile, stante la contraddittorietà della testimonianza resa.
L'appellante dichiarava altresì di impugnare il passo motivazionale con cui il primo
Giudice affermava: < circostanza dell'esecuzione dei lavori di separazione della porzione immobiliare concessa in comodato alla OI NT dal resto dell'immobile, nonché dell'assenza assoluta di qualsivoglia rivendicazione da parte di DI IA, se non successivamente alla richiesta di pagamento del prezzo della compravendita. Dalla mancata contestazione derivano dunque le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. >>.
Sosteneva, al contrario, di aver contestato l'esistenza di un comodato e che l'esecuzione dei lavori non era comunque idonea a dimostrare l'esistenza di un siffatto contratto. Censurava, inoltre, la sentenza nella parte in cui sosteneva che non vi era stata richiesta di restituzione della porzione immobiliare per oltre un decennio, rappresentando che la mancata richiesta di restituzione non poteva dimostrare l'esistenza di un comodato né invertire l'onere della prova e che la mancata richiesta di restituzione si giustificava per il fatto che l'appellante era comunque debitrice per la restituzione del prestito di euro 20.000,00 ricevuto da NT OI.
Infine, impugnava il passo motivazionale della sentenza del Tribunale nella parte in cui il primo giudice affermava: << ulteriormente infondato ed inesistente l'asserito controcredito per spese di gestione del bene che si pretendono non corrisposte, contraddittorio rispetto ai reali rapporti che sono realmente intercorsi tra le parti, di amicizia ed affetto >>. Significava che, anche ove si ritenesse sussistente il contratto di comodato, esso non escludeva l'obbligo di pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 1808 c.c. Sosteneva, dunque, di aver diritto al rimborso delle spese per l'importo di euro 18.958,17, ovvero, in via subordinata e ove si ritenesse operante la prescrizione quinquennale, di euro 6.328,78.
§ 5 – L'analisi dei motivi
§ 5.1 – Il primo motivo è infondato
IA DI nell'atto di appello ha dichiarato di voler proporre querela di falso in relazione al documento n. 7 definito “riconoscimento di debito firmato in data 24 marzo
2010, con richiesta di sospensione del presente giudizio ed assegnazione del termine per riassumere la causa di falso avanti al Tribunale.
Il difensore nelle note autorizzate depositate in data 13 febbraio 2025 si è riportato all'atto d'appello, trascrivendone in parte qua il contenuto e senza tuttavia prendere posizione sulla pronuncia di inammissibilità della proposizione della querela di falso emessa da questa Corte con il provvedimento del 23 aprile 2021 in esito all'udienza di prima comparizione. All'odierna udienza in sede di discussione ha nuovamente illustrato la richiesta.
Va confermata la pronuncia di inammissibilità emessa da questa Corte.
Il testo della scrittura è il seguente: << la Sott.ta DI IA, nata a [...] il
13/06/1981, res.te in Ardea, V.le Colle Romito 163, dichiara con il presente quanto segue: In data 14/02/2006 ho acquistato dalla Sig.ra OI NT l'immobile sito in
Ardea V.le Colle Romito 163, per il prezzo di € 180.000,00 (centottantamila). €
100.000,00 venivano versati attraverso assegno circolare intestato alla Sig.ra OI
NT; € 80.000,00 devono ancora essere versati alla stessa pertanto mi riconosco ad oggi debitrice nei confronti della Sig,ra OI NT della somma suindicata. Ardea
24/03/2010. >>
La Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione sulla questione preliminare di proposizione di querela di falso e sospensione del presente giudizio, ha osservato che ai fini dell'ammissibilità della querela rileva che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento e quindi che il riempimento si avvenuto “absque pactis”; diversamente, nel caso in esame, DI si duole che il riempimento sia avvenuto “contra pacta” avendo dedotto che ella aveva sottoscritto il documento che doveva avere il contenuto in cui essa DI riconosceva che la signora OI le aveva prestato euro 20.000 subito dopo la compravendita dell'immobile, mentre detto foglio era stato riempito con un contenuto diverso risultando che ella si riconosceva debitrice di euro 80.000,00.
Orbene, in siffatta ipotesi la giurisprudenza della Suprema Corte, con indirizzo consolidato ha escluso l'ammissibilità della querela di falso. Così Cass. n. 5417/2014,
n. 899/2018 e n. 21587/2019 (precedenti richiamati dell'ordinanza suddetta): << il riempimento "contra pacta" consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del "mandatum ad scribendum", il quale può avere non solo un contenuto positivo, ma anche negativo, dando comunque luogo ad un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non richiede la proposizione di querela di falso" (Cass. 8899/2018; Cass.
18989/2010). Più in particolare, la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere in attuazione del mandato a completarlo. In tal caso, l'atto esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo realizza una vera e propria falsità materiale. Allorquando il sottoscrittore abbia autorizzato il riempimento stabilendone preventivamente il contenuto, la provenienza dell'atto non può essere esclusa, in quanto attraverso il mandatum ad scribendum il mandante fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini del necessario esperimento della querela di falso, è quindi che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre resta ininfluente l'intento di far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione (Cass. 5245/2006; Cass. 308/2002; Cass. 12823/1997)>>.
L'inammissibilità della querela comporta che rimangono assorbite le richieste di interpello alla controparte di volersi giovare del documento, istruttorie e di sospensione del giudizio.
Venendo alla disamina del motivo in esame con riguardo al merito si osserva che con la dichiarazione sopra trascritta IA DI si riconosce debitrice di OI dell'importo di euro 80.000,00 in relazione all'atto di compravendita inter partes.
La ricognizione di debito è una dichiarazione di volontà che impegna l'autore all'adempimento della prestazione oggetto della ricognizione e, quindi, nel caso in esame al pagamento di euro 80.000,00. Trattasi di ricognizione titolata in quanto contiene sia il riferimento al rapporto sottostante – la compravendita – che la compiuta individuazione del quantum da restituire. Ebbene, in siffatta ipotesi la ricognizione di debito ha l'effetto di esonerare gli appellati sia dalla prova del rapporto fondamentale, che dal provare il quantum da restituire poiché l'entità del credito monetario risulta espressamente riconosciuta come dovuta dalla stessa debitrice. Si osserva che la
Suprema Corte, in detta peculiare fattispecie ha anche recentemente enunciato il principio che: << in tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al 'titolo' del rapporto
(inteso come l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche (ricorrendone gli estremi) alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio”>>
( così Cass. n. 28448/2024) avendo chiarito- e disponendo la cassazione con rinvio della sentenza impugnata - che per l'ipotesi di ricognizione di un debito esattamente quantificato: << l'effetto processuale di inversione dell'onere della prova doveva ritenersi certamente tale da ricomprendere anche questo aspetto del 'rapporto fondamentale' di cui discorre l'art. 1988 c.c. che - occorrerà sottolineare con chiarezza
- non può essere identificato solamente con il rapporto giuridico che costituisce la fonte dell'obbligazione (ossia, ad es., con i soli fatti costitutivi della relazione contrattuale), bensì anche (ricorrendone gli estremi) con le articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale consistite da ciascun singolo rapporto obbligatorio (in quanto tale definito anche dal suo oggetto) che da quel fondamento discende, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio;
dovrà quindi rilevarsi l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nel limitare l'effetto processuale di inversione dell'onere probatorio ai soli fatti costitutivi del credito, senza estenderlo anche all'entità del credito monetario che fu espressamente riconosciuta come dovuta dallo stesso debitore (…)>>
Parte appellante non ha dimostrato di aver rimborsato tutto o parte di detto importo oggetto di riconoscimento di debito ed il contenuto del documento si salda con perfetta coerenza con le restanti evidenze documentali, essendo il prezzo della compravendita indicato nel preliminare pari ad € 180.000,00; erogato il mutuo a DI questa provvedeva a versare € 120.000,00 con il bonifico;
risultano da versare € 60.000,00 di saldo, importo per il quale il preliminare prevedeva venisse erogato in tre tranches;
a detto debito si è aggiunto l'importo di € 20.000,00 (proveniente dal mutuo bancario) che la DI ha sempre ammesso di dovere alla OI, trattandosi di somma che la venditrice le aveva restituito dopo aver ricevuto l'accredito di € 120.000,00. La dichiarazione di debito, resa a valle del negozio di vendita, quantifica l'esatto debito di
DI verso OI.
§ 5.2 – Il secondo motivo è infondato Giova premettere che il tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale proposta da
DI con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del febbraio 2017 sulla base di due concorrenti rationes decidendi, ciascuna idonea autonomamente a sostenere la pronuncia di rigetto: la prima per prescrizione della pretesa, la seconda per infondatezza della domanda.
Il motivo di gravame in esame attinge entrambe le statuizioni;
osserva la Corte che la pronuncia di rigetto delle censure relative alla rilevata infondatezza della domanda assorbe l'esame dei profili di doglianza relativi alla pronuncia di accogliento dell'eccezione di prescrizione.
DI ha sostenuto che la signora OI dalla vendita dell'immobile effettuata il 14 febbraio 2006 alla data di notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha occupato ed occupa sine titulo l'abitazione sita in Ardea Viale Colle Romito n. 163 senza corrispondere alcunché ad essa proprietaria. DI ha quindi chiesto il pagamento pari ad € 500,00 mensili per l'occupazione dell'abitazione per un totale di
€ 65.500 per le n. 131 mensilità oltre al rimborso di € 18.958,17 per le spese sostenute da essa DI per le utenze (luce, gas acqua), i tributi comunali (tari) e oneri di condominio. Produceva a tale fine le ricevute di pagamento in allegato 3 per n. 63 pagine.
Controparte ha opposto, innanzitutto, che ella aveva occupato una minima parte del piano terra in quanto, dopo il rogito, esse parti avevano pattuito che l'appartamento di sei vani catastali del piano terra sarebbe stato suddiviso in due parti ed in una parte, totalmente indipendente, avrebbe continuato ad abitare OI, del tutto gratuitamente e, nell'altra parte, la madre della DI con la quale OI aveva un rapporto di profonda e lunga amicizia.
Tanto premesso, si osserva che l'immobile oggetto di compravendita si compone oltre che del piano terra anche di un appartamento al piano primo di tre vani catastali e di un locale autorimessa della superficie catastale di mq 21 (cfr. rogito). La prova testimoniale assunta ha confermato la circostanza che l'immobile era stato suddiviso e risulta anche escusso un testimone che ha dichiarato di aver abitato per qualche mese in mansarda, del tutto gratuitamente. La sentenza di prime cure va quindi confermata in punto di rigetto della domanda riconvenzionale, per non avere l'attrice in riconvenzionale fornito adeguata prova del suo credito e dell'intera riferibilità di esso all'uso dell'appartamento da parte di OI. In disparte dalle circostanze - pure rilevanti - dei rapporti di amicizia che univano le parti stipulanti e che avevano determinato la OI a vendere l'immobile alla figlia della sua migliore amica, non avendo l'anziana più necessità di disporre di tutto l'edificio, vi è che è certo che OI dal rogito ha occupato solo una parte, autonoma, del pian terreno e DI non ha preso specifica posizione su detta circostanza e, soprattutto, una volta che essa è emersa, non ha mai dimostrato che le spese per utenze, tributi e oneri fossero limitate alla sola porzione abitata da OI e non fossero relative all'intero immobile come prospettato in citazione. Il particolare non è insignificante, giacché l'edificio è composto da due appartamenti, uno di sei vani al pian terreno e uno di tre vani al primo piano oltre che da un locale autorimessa. Identiche considerazioni vanno svolte per la pretesa di euro 500,00 mensili non risultando allegato e provato che la richiesta sia riferita alla sola porzione abitata asseritamente sine titulo, anzi risultando dalla prospettazione attorea il contrario. Trattasi invero di richiesta di pagamento del tutto indefinita essendo rimasto indimostrato il numero dei vani abitati da OI e la congruità dell'importo richiesto per l'occupazione a fronte delle caratteristiche dell'immobile, di cui l'attrice non ha fornito alcuna indicazione;
ugualmente per le utenze, essendo stata acquisita la prova che l'immobile era abitato al piano terra oltre che dalla OI anche dalla madre della DI e l'altro piano risultava essere stato concesso in uso gratuito a soggetti terzi per periodi non trascurabili e DI non ha dimostrato che ciascuna porzione di immobile era munita di utenze autonome.
La conferma della sentenza di prime cure con riguardo alla pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale per difetto di prova di riferibilità degli importi richiesti alla sola quota parte di immobile occupato dalla OI assorbe i restanti profili di censura. § 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore degli appellati sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a €
260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi.
§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da DI IA nei confronti di AM IA RO e AM CI quali eredi di OI NT contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Velletri n. 930/2020 pubblicata in data
19/06/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di AM
IA RO e AM CI che liquida in complessivi in € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 21/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo