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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/03/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
ON FF, OR
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 26/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Via Ausonia Vecchia Snc 03043 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-005-SC-000001072-0-004 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-005-SC-000001072-0-004 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-005-SC-000001072-0-004 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone da atto che è in corso di notifica al contribuente il provvedimento di diniego già depositato in atti della definizione agevolata. Insiste per il respingimento del ricorso.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e poi tempestivamente depositato presso la segreteria di questa Corte, il sig. Ricorrente_1 – rappresentato e difeso in giudizio come in atti – ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n.
2019/005/SC/000001072/0/004 (Registro 2019), emesso dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Frosinone
Ufficio Terr. di Cassino e notificato il 27/06/2022 per un importo complessivo di € 31.037,00, in quanto ritenuto soggetto solidalmente responsabile unitamente ad altre 3 parti processuali per la registrazione della sentenza civile n. 1072/2019 emessa dal Tribunale di Cassino in data 11/09/2019, riguardante la richiesta di versamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'importo di cui sopra. Premette il ricorrente che con detto avviso di liquidazione l'Ufficio richiede somme per imposta ipotecaria, catastale e di registro liquidate sulla base della citata sentenza civile del Tribunale di Cassino che ha deciso in merito ad una suddivisione ereditaria con conguaglio nei seguenti termini: la sentenza ha stimato il patrimonio oggetto di divisione in euro 691.594,00 e l'Ufficio ha applicato la tassazione prevista dall'art. 8 della tariffa parte allegata al DPR
131/86 e di seguito riassunta come Tot. Massa divisionale = euro 691.594,00 - Conguaglio = euro 297.765,50 -
Imponibile divisione = euro 393.828,50 IMPOSTA DI REGISTRO (1%) = euro 3.938,29 IMPOSTA
CATASTALE (fissa) = euro 200,00 TASSAZIONE DEL CONGUAGLIO - Aliquota applicata 9% = euro
26.799,00 - Ipotecaria fissa = euro 50,00 - Catastale fissa = euro 50,00 TOTALE AVVISO LIQUIDAZIONE
- euro 31.037,00. Sostiene il ricorrente che lL'avviso è basato su presupposti errati in quanto la quantificazione del conguaglio operata in sentenza è errata e di conseguenza i valori delle imposte richieste spropositati, nel senso che la sentenza non tiene conto di prove documentali quali ad esempio il contratto rep. 23772 del redatto dal Notaio Nominativo_1 in Cassino, con cui la controparte ha venduto un immobile rientrante nell'asse ereditario e sito in Cassino, trattenendo l'intero ricavo della vendita di euro 200.000,00, ma quantifica l'immobile in euro 102.000,00 attraverso una simulazione di vendita di parte che nulla a che vedere con la realtà dei fatti. Così come altresì la quantificazione di tutte le spese correnti, oneri condominiali e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute ai fini conservativi dell'eredità e di successione non sono state considerate per l'intero (circa euro 80 mila) e scambiate per richiesta di risarcimento anziché petizione ereditaria (o rivendica) che ha natura imprescrittibile e non quinquennale ex artt. 2934 e 2947 c.
c.. Ciò precisato il ricorrente adduce che per tali motivi egli si è appellato alla sentenza di Cassino, con appello iscritto a ruolo con r.g. 6508/2019, ritenendo che l'importo del conguaglio debba essere decurtato quantomeno della metà dell'importo di euro 200.000,00, oltre interessi, derivante dalla vendita dell'immobile di Cassino anziché quello ipotizzato da CTU di parte di euro 102.000,00 , essendo presenti atti registrati inconfutabili, oltre alla richiesta di rimborso delle somme sostenute per la conservazione del patrimonio ereditario per circa 80 mila euro, per un totale complessivo di euro 231.257,92 che abbattono il conguaglio stabilito nel primo grado di giudizio, ed ottenendo così un reale valore di conguaglio pari a circa euro
66.507,58. Le relative imposte di registro, ipotecaria e catastale in totale verrebbero così ridotte di oltre la metà, ossia a circa 12.535,68 euro. Quindi il conguaglio scaturito dalla erronea sentenza, è di portata enorme rispetto a quanto realmente dovrebbe essere, anche perché calcolato impropriamente su beni immobili ereditati (come l'appartamento di Roma) che comportano cospicue spese condominiali e che verte in condizioni pessime, tali da renderlo inabitabile e non vendibile a prezzi di mercato oltreché non affittabile, se non dopo imponenti lavori di ristrutturazione.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate evocata in giudizio per sollecitare il rigetto integrale delle richieste avversarie alla luce delle considerazioni appresso illustrate in sintesi per opportuna brevità espositiva, rinviandosi comunque all'occorrenza per relationem alla più diffusa trattazione di cui all'atto di controdeduzioni. Ciò posto, l'Agenzia resistente espone che la sentenza civile oggetto di registrazione in particolare “…dichiara lo scioglimento della comunione dei beni per cui è causa con attribuzione a parte attrice del lotto n. 2 con relativo conguaglio in favore di Nominativo_2 a carico di Ricorrente_1 e attribuzione a quest'ultimo del lotto n. 1 della stessa ipotesi divisionale B, per le causali di cui in motivazione e secondo le risultanze della CTU- cui si rinvia per quanto non espressamente previsto in sentenza…ordina il versamento dell'importo di euro 297.765,50 in favore di parte attrice per le causali di cui in motivazione secondo le risultanze della CTU…”. Di conseguenza l'Ufficio, procedeva alla registrazione di detta sentenza effettuando la tassazione ai sensi degli artt. 1 della Tariffa Parte Prima e 37 D.P.R. 131/86, nonché ai sensi dell'art. 54, comma 5, del conguaglio scaturito dalla divisione della comunione dei beni tra i suddetti soggetti, applicando al valore del conguaglio, così come risultante dalla sentenza (e per quanto non esplicitato dalla
CTU cui la stessa rimanda) l'aliquota del 9% oltre imposte ipotecarie e catastali fisse. Ciò premesso, l'Agenzia resistente sottolinea che con un unico motivo di ricorso la parte sostiene che l'avviso di liquidazione sarebbe basato su presupposti errati e quindi l'imposta di registro richiesta risulterebbe spropositata, tanto da avere tale parte presentato appello in sede civile (RGA 6508/2019) avverso la sentenza oggetto di tassazione per una serie di ragioni e circostanze per cui la valutazione dell'asse ereditario e del conseguente conguaglio che ne è scaturito sarebbe erronea. In realtà l'Ufficio, all'atto della registrazione della sentenza, si è limitato a tassare il contenuto patrimoniale della sentenza stessa in base a quanto dettagliatamente individuato nel suo dispositivo, mentre tutte le doglianze del ricorrente involgono questioni strettamente attinenti al merito della controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria, questioni che sfuggono quindi all'esame del giudice tributario chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'atto impositivo con riferimento alla disciplina tributaria applicabile nella specie, ossia il TUR. Ebbene, conclude la resistente che notoriamente in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR n. 131/86, la sentenza che definisce il giudizio
- anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione civilistica nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio degli eventuali diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (cfr. Cass. n. 12023 del 2018). Di qui l'inconferenza delle doglianze sollevate avverso l'avviso di liquidazione che deve ritenersi pienamente legittimo in quanto emesso nel rispetto della normativa di riferimento, così come ribadito dalla Corte di
Cassazione nell' ordinanza n. 11798 del 6 maggio 2019.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione dl ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito – la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto sopra illustrato ed esaminata tutta la documentazione ritualmente acquisita agli atti, ritiene la Corte di dover senz'altro rigettare il proposto ricorso alla luce delle considerazioni che seguono.
Come testualmente rilevabile dal contenuto del ricorso e come puntualmente eccepito dall'Agenzia resistente, il ricorrente adduce come unico motivo di doglianza a diretto supporto della asserita illegittimità dell'impugnato avviso la pretesa erroneità, nel suo contenuto decisorio strettamente civilistico, della statuizione del Giudice ordinario qui oggetto di registrazione e pertanto posta a fondamento delle pretese impositive di cui trattasi. Orbene, non resta alla Corte – in piena aderenza alle argomentazioni della resistente – che In realtà l'Ufficio, all'atto della registrazione della sentenza de qua, si è legittimamente limitato a tassare il contenuto patrimoniale della sentenza stessa in base a quanto dettagliatamente individuato nel suo dispositivo, mentre tutte le doglianze del ricorrente involgono questioni strettamente attinenti al merito della controversia civilistica devoluta alla giurisdizione ordinaria, questioni che esulano quindi dall'esame di questo Giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'atto impositivo con riferimento alla disciplina tributaria applicabile nella specie, atteso che in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR n. 131/86, la sentenza che definisce l'ordinario giudizio civilistico - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato
- è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione civilistica nei successivi gradi di giudizio e fino alla formazione del giudicato – cosa comunque qui non ancora intervenuta - incide sull'avviso di liquidazione, integrando piuttosto in ipotesi un autonomo titolo per l'esercizio degli eventuali diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (cfr. Cass. n. 12023 del 2018).
Di qui l'inconferenza delle doglianze sollevate avverso l'avviso di liquidazione che deve quindi ritenersi pienamente legittimo in quanto emesso nel rispetto della normativa di riferimento, come sopra analiticamente illustrato dalla resistente senza che il ricorrente abbia ribattuto alcunché di specifico, in tali considerazioni restando assorbita ai fini della decisione ogni argomentazione e richiesta sollevata in atti dalle parti. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite ii favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 400,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia resistente le spese di giudizio che liquida in complessivi €.400,00.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/03/2024 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCELLA LUIGI, Presidente
ON FF, OR
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 26/03/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 57/2023 depositato il 23/01/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Via Ausonia Vecchia Snc 03043 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-005-SC-000001072-0-004 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-005-SC-000001072-0-004 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019-005-SC-000001072-0-004 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Frosinone da atto che è in corso di notifica al contribuente il provvedimento di diniego già depositato in atti della definizione agevolata. Insiste per il respingimento del ricorso.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e poi tempestivamente depositato presso la segreteria di questa Corte, il sig. Ricorrente_1 – rappresentato e difeso in giudizio come in atti – ha proposto ricorso per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n.
2019/005/SC/000001072/0/004 (Registro 2019), emesso dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. Frosinone
Ufficio Terr. di Cassino e notificato il 27/06/2022 per un importo complessivo di € 31.037,00, in quanto ritenuto soggetto solidalmente responsabile unitamente ad altre 3 parti processuali per la registrazione della sentenza civile n. 1072/2019 emessa dal Tribunale di Cassino in data 11/09/2019, riguardante la richiesta di versamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per l'importo di cui sopra. Premette il ricorrente che con detto avviso di liquidazione l'Ufficio richiede somme per imposta ipotecaria, catastale e di registro liquidate sulla base della citata sentenza civile del Tribunale di Cassino che ha deciso in merito ad una suddivisione ereditaria con conguaglio nei seguenti termini: la sentenza ha stimato il patrimonio oggetto di divisione in euro 691.594,00 e l'Ufficio ha applicato la tassazione prevista dall'art. 8 della tariffa parte allegata al DPR
131/86 e di seguito riassunta come Tot. Massa divisionale = euro 691.594,00 - Conguaglio = euro 297.765,50 -
Imponibile divisione = euro 393.828,50 IMPOSTA DI REGISTRO (1%) = euro 3.938,29 IMPOSTA
CATASTALE (fissa) = euro 200,00 TASSAZIONE DEL CONGUAGLIO - Aliquota applicata 9% = euro
26.799,00 - Ipotecaria fissa = euro 50,00 - Catastale fissa = euro 50,00 TOTALE AVVISO LIQUIDAZIONE
- euro 31.037,00. Sostiene il ricorrente che lL'avviso è basato su presupposti errati in quanto la quantificazione del conguaglio operata in sentenza è errata e di conseguenza i valori delle imposte richieste spropositati, nel senso che la sentenza non tiene conto di prove documentali quali ad esempio il contratto rep. 23772 del redatto dal Notaio Nominativo_1 in Cassino, con cui la controparte ha venduto un immobile rientrante nell'asse ereditario e sito in Cassino, trattenendo l'intero ricavo della vendita di euro 200.000,00, ma quantifica l'immobile in euro 102.000,00 attraverso una simulazione di vendita di parte che nulla a che vedere con la realtà dei fatti. Così come altresì la quantificazione di tutte le spese correnti, oneri condominiali e spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute ai fini conservativi dell'eredità e di successione non sono state considerate per l'intero (circa euro 80 mila) e scambiate per richiesta di risarcimento anziché petizione ereditaria (o rivendica) che ha natura imprescrittibile e non quinquennale ex artt. 2934 e 2947 c.
c.. Ciò precisato il ricorrente adduce che per tali motivi egli si è appellato alla sentenza di Cassino, con appello iscritto a ruolo con r.g. 6508/2019, ritenendo che l'importo del conguaglio debba essere decurtato quantomeno della metà dell'importo di euro 200.000,00, oltre interessi, derivante dalla vendita dell'immobile di Cassino anziché quello ipotizzato da CTU di parte di euro 102.000,00 , essendo presenti atti registrati inconfutabili, oltre alla richiesta di rimborso delle somme sostenute per la conservazione del patrimonio ereditario per circa 80 mila euro, per un totale complessivo di euro 231.257,92 che abbattono il conguaglio stabilito nel primo grado di giudizio, ed ottenendo così un reale valore di conguaglio pari a circa euro
66.507,58. Le relative imposte di registro, ipotecaria e catastale in totale verrebbero così ridotte di oltre la metà, ossia a circa 12.535,68 euro. Quindi il conguaglio scaturito dalla erronea sentenza, è di portata enorme rispetto a quanto realmente dovrebbe essere, anche perché calcolato impropriamente su beni immobili ereditati (come l'appartamento di Roma) che comportano cospicue spese condominiali e che verte in condizioni pessime, tali da renderlo inabitabile e non vendibile a prezzi di mercato oltreché non affittabile, se non dopo imponenti lavori di ristrutturazione.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate evocata in giudizio per sollecitare il rigetto integrale delle richieste avversarie alla luce delle considerazioni appresso illustrate in sintesi per opportuna brevità espositiva, rinviandosi comunque all'occorrenza per relationem alla più diffusa trattazione di cui all'atto di controdeduzioni. Ciò posto, l'Agenzia resistente espone che la sentenza civile oggetto di registrazione in particolare “…dichiara lo scioglimento della comunione dei beni per cui è causa con attribuzione a parte attrice del lotto n. 2 con relativo conguaglio in favore di Nominativo_2 a carico di Ricorrente_1 e attribuzione a quest'ultimo del lotto n. 1 della stessa ipotesi divisionale B, per le causali di cui in motivazione e secondo le risultanze della CTU- cui si rinvia per quanto non espressamente previsto in sentenza…ordina il versamento dell'importo di euro 297.765,50 in favore di parte attrice per le causali di cui in motivazione secondo le risultanze della CTU…”. Di conseguenza l'Ufficio, procedeva alla registrazione di detta sentenza effettuando la tassazione ai sensi degli artt. 1 della Tariffa Parte Prima e 37 D.P.R. 131/86, nonché ai sensi dell'art. 54, comma 5, del conguaglio scaturito dalla divisione della comunione dei beni tra i suddetti soggetti, applicando al valore del conguaglio, così come risultante dalla sentenza (e per quanto non esplicitato dalla
CTU cui la stessa rimanda) l'aliquota del 9% oltre imposte ipotecarie e catastali fisse. Ciò premesso, l'Agenzia resistente sottolinea che con un unico motivo di ricorso la parte sostiene che l'avviso di liquidazione sarebbe basato su presupposti errati e quindi l'imposta di registro richiesta risulterebbe spropositata, tanto da avere tale parte presentato appello in sede civile (RGA 6508/2019) avverso la sentenza oggetto di tassazione per una serie di ragioni e circostanze per cui la valutazione dell'asse ereditario e del conseguente conguaglio che ne è scaturito sarebbe erronea. In realtà l'Ufficio, all'atto della registrazione della sentenza, si è limitato a tassare il contenuto patrimoniale della sentenza stessa in base a quanto dettagliatamente individuato nel suo dispositivo, mentre tutte le doglianze del ricorrente involgono questioni strettamente attinenti al merito della controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria, questioni che sfuggono quindi all'esame del giudice tributario chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'atto impositivo con riferimento alla disciplina tributaria applicabile nella specie, ossia il TUR. Ebbene, conclude la resistente che notoriamente in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR n. 131/86, la sentenza che definisce il giudizio
- anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato - è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione civilistica nei successivi gradi di giudizio, e fino alla formazione del giudicato, incide sull'avviso di liquidazione, integrando, piuttosto, un autonomo titolo per l'esercizio degli eventuali diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (cfr. Cass. n. 12023 del 2018). Di qui l'inconferenza delle doglianze sollevate avverso l'avviso di liquidazione che deve ritenersi pienamente legittimo in quanto emesso nel rispetto della normativa di riferimento, così come ribadito dalla Corte di
Cassazione nell' ordinanza n. 11798 del 6 maggio 2019.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione dl ricorso – svoltasi come da verbale in conformità alle vigenti disposizioni di rito – la Corte ha trattenuto la causa in decisione, deliberando infine come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato quanto sopra illustrato ed esaminata tutta la documentazione ritualmente acquisita agli atti, ritiene la Corte di dover senz'altro rigettare il proposto ricorso alla luce delle considerazioni che seguono.
Come testualmente rilevabile dal contenuto del ricorso e come puntualmente eccepito dall'Agenzia resistente, il ricorrente adduce come unico motivo di doglianza a diretto supporto della asserita illegittimità dell'impugnato avviso la pretesa erroneità, nel suo contenuto decisorio strettamente civilistico, della statuizione del Giudice ordinario qui oggetto di registrazione e pertanto posta a fondamento delle pretese impositive di cui trattasi. Orbene, non resta alla Corte – in piena aderenza alle argomentazioni della resistente – che In realtà l'Ufficio, all'atto della registrazione della sentenza de qua, si è legittimamente limitato a tassare il contenuto patrimoniale della sentenza stessa in base a quanto dettagliatamente individuato nel suo dispositivo, mentre tutte le doglianze del ricorrente involgono questioni strettamente attinenti al merito della controversia civilistica devoluta alla giurisdizione ordinaria, questioni che esulano quindi dall'esame di questo Giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'atto impositivo con riferimento alla disciplina tributaria applicabile nella specie, atteso che in tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del DPR n. 131/86, la sentenza che definisce l'ordinario giudizio civilistico - anche solo parzialmente e pur non passata in giudicato
- è soggetta a tassazione, sicché l'Ufficio del registro provvede legittimamente alla liquidazione, emettendo il relativo avviso, che è impugnabile per vizi, formali o sostanziali, inerenti all'atto in sé, al procedimento che lo ha preceduto, oppure ai presupposti dell'imposizione. Né l'eventuale riforma, totale o parziale, della decisione civilistica nei successivi gradi di giudizio e fino alla formazione del giudicato – cosa comunque qui non ancora intervenuta - incide sull'avviso di liquidazione, integrando piuttosto in ipotesi un autonomo titolo per l'esercizio degli eventuali diritti al conguaglio o al rimborso dell'imposta da far valere in via autonoma e non nel procedimento relativo all'avviso di liquidazione (cfr. Cass. n. 12023 del 2018).
Di qui l'inconferenza delle doglianze sollevate avverso l'avviso di liquidazione che deve quindi ritenersi pienamente legittimo in quanto emesso nel rispetto della normativa di riferimento, come sopra analiticamente illustrato dalla resistente senza che il ricorrente abbia ribattuto alcunché di specifico, in tali considerazioni restando assorbita ai fini della decisione ogni argomentazione e richiesta sollevata in atti dalle parti. Al rigetto del ricorso segue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite ii favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 400,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia resistente le spese di giudizio che liquida in complessivi €.400,00.