Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1678.
(Nozione).
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
(Nozione).
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
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- 1. Risarcimento dannihttps://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 247.02829
Bagaglio aereo smarrito: quali diritti al passeggero? Il contratto di trasporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1678 c.c., è quel contratto con cui il vettore si obbliga, dietro pagamento... Pubblicato
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 15/03/2024, n. 2987Provvedimento: […] quindi, che l'atto stipulato con la P_ , costituiva regolare contratto di trasporto disciplinato dagli artt. 1678 c.c..e ss, avendo la P_ assunto non solo l'obbligazione principale di trasportare le merci da un luogo ad un altro con autonoma organizzazione di mezzi ma anche tutte le obbligazioni accessorie necessarie al raggiungimento di tale finalità, […] Roma, si è perfezionato per “facta concludentia” a tutti gli effetti un contratto di trasporto regolato dall'art. 1678 cc, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla S.C. con la sentenza. n. 26504/2022 secondo cui : ”Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, […]Leggi di più...
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- responsabilità del vettore·
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- spedizione-trasporto·
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- art. 1696 c.c.·
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- limitazione risarcimento danni