Articolo 1678 del Codice civile
Articolo 1650Articolo 1679
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19 aprile 1942
Art. 1678.

(Nozione).

Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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