(Nozione).
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro.
[…] sostenendo che, dal dato contrattuale, emergessero esclusivamente elementi qualificanti il contratto di trasporto, come disciplinato dagli art. 1678 e ss. c.c., evidenziando che la stessa Suprema Corte, nella sentenza del 27 marzo 2009 n. 7533, aveva ricondotto nell'ambito del contratto di trasporto le attività accessorie; ulteriormente aveva dedotto che le attività di carico e scarico fossero riconducibili al concetto di messa a disposizione della merce di cui all'art. 1678 c.c. e che all'art. 1692 c.c. è espressamente prevista la possibilità, in capo al vettore, di riscuotere il prezzo della merce consegnata per conto del mittente, […]
Leggi di più…Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO CONSULENZA LEGALE Tu sei qui: Argomenti > trasporto pubblico trasporto pubblico Ci sono 2 consulenze legali riguardanti l'argomento "trasporto pubblico" Consulenza legale Q201719862 (Articolo 1678 Codice Civile - Nozione) «Salire senza biglietto su un treno, purtroppo, non ha mai buone conseguenze. Intanto, va detto che più che cercare una giusta causa al non aver potuto fare il...» Consulenza legale Q201616142 (Articolo 16 Costituzione - ) «L'art. 36 della Legge n. 144 del 1999, il quale disciplina la cd. continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dà esecuzione...»
Leggi di più…La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019 ha statuito che incombe in capo al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza. Per contratto di trasporto si intende, ai sensi dell'art. 1678 c.c., il contratto con il quale una parte (il vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro. Il contratto di trasporto è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive, oneroso e a forma libera. L'oggetto della prestazione può essere sia il trasporto di persone che quello di cose.
Leggi di più…La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 33449 del 17/12/2019 ha statuito che incombe in capo al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 1681, comma 1, c.c., la dimostrazione che l'evento dannoso fosse imprevedibile e non evitabile usando la normale diligenza. Per contratto di trasporto si intende, ai sensi dell'art. 1678 c.c., il contratto con il quale una parte (il vettore) si obbliga, dietro corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all'altro. Il contratto di trasporto è un contratto consensuale a prestazioni corrispettive, oneroso e a forma libera. L'oggetto della prestazione può essere sia il trasporto di persone che quello di cose.
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