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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 31/01/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a GELA (CL) il 15/01/1967, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI FALCO SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a RI (RG) il 01/03/1961, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. GALOFARO STEFANO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.1.2025 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio l'11.1.1986, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Niscemi del 1986, al numero 6, parte II, serie A. Dall'unione sono nati due figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti..
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 4.7.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 21.10.2024.
pagina 1 di 2 All'udienza del 30.1.2025 le parti rappresentano di aver depositato richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , omologando le Parte_1 CP_1 condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ragusa, 30.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado in epigrafe indicata promossa da:
), nato/a a GELA (CL) il 15/01/1967, difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. DI FALCO SALVATORE presso il cui studio ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
), nato/a a RI (RG) il 01/03/1961, difeso/a CP_1 C.F._2 dall'avv. GALOFARO STEFANO presso il cui studio ha eletto domicilio;
RESISTENTE
OGGETTO
Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 30.1.2025 il Giudice, stante l'accordo raggiunto delle parti, dispone la trasformazione del rito ai sensi dell'art. 473-bis.51 cpc e rimette la causa in decisione.
Acquisito il parere del PM
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio l'11.1.1986, trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Niscemi del 1986, al numero 6, parte II, serie A. Dall'unione sono nati due figli oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti..
Parte ricorrente deposita ricorso per la separazione giudiziale in data 4.7.2024; parte resistente si costituisce con memoria depositata il 21.10.2024.
pagina 1 di 2 All'udienza del 30.1.2025 le parti rappresentano di aver depositato richiesta congiunta di modifica del giudizio da contenzioso in consensuale alle seguenti condizioni:
Il Collegio rileva che la convivenza tra i coniugi non può più proseguire e ritiene che vada omologato il suddetto accordo, in quanto non in contrasto con l'interesse dei figli e con diritti indisponibili. Prende atto inoltre delle pattuizioni collaterali intervenute tra i coniugi. Deve pertanto essere omologata ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 4 c.p.c. la separazione tra le parti alle condizioni sopra indicate. Atteso l'esito della controversia, le spese di lite vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , omologando le Parte_1 CP_1 condizioni concordate dalle parti come da motivazione;
manda al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396 del 2000; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ragusa, 30.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
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