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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 28/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente e Relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. v.g. 130/2025 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. PRADELLA Parte_1 C.F._1
ELISA e MA UG BOSIO, con domicilio eletto presso il difensore avv. Elisa
Pradella
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. VIRGILI CP_1 C.F._2
TULLIO, con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 4
I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 751/2014 del 29/04/2014, pubblicata in data
30/04/2014 del Tribunale di Modena, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 671/2014
R.G., è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio su conclusioni congiunte delle parti, in forza della quale, tra le altre condizioni, è stato previsto l'affidamento ad entrambi i genitori del figlio , nato il [...], con collocamento prevalente presso la madre e con Persona_1
facoltà del padre di vederlo quando vorrà, previo avviso telefonico, nonché di tenerlo con sé un pomeriggio la settimana, liberamente concordato tra i coniugi ed un week end ogni due, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera, con previsione di un contributo al mantenimento, da parte del sig. , di euro 420,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Parte_1
A parziale modifica della suindicata sentenza sono intervenuti:
- il decreto n. cronol. 1158/2016 del 03/03/2016, R.G. n. 2185/2015, emesso dal Tribunale
di Modena, con cui si è disposto l'affidamento condiviso del minore, con collocamento presso la madre e tempi di permanenza in capo al padre a weekend alternati dal venerdì
al lunedì mattina e tre pomeriggi alla settimana senza pernottamento;
è stato ridotto il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre ad euro 300,00 mensili, ferma restando la ripartizione in misura paritaria delle spese straordinarie, nonché è stato confermato il provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Bologna, reso in data
08/10/2015, con il quale si è prescritto ai genitori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni degli operatori sociali e, alla madre, anche a quelle dei sanitari, ivi compreso il progetto di cura predisposto dal;
Pt_2
pagina 2 di 4 - il decreto n. cronol. 6939/2018 del 19/10/2018, R.G. n. 2943/2018, emesso dal Tribunale
di Modena, con cui le parti, in accordo tra di loro, hanno chiesto modificarsi il regime di visita del padre.
Con ricorso depositato in data 15/01/2025 le parti hanno dato atto che il figlio è Persona_1
ormai divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente. I ricorrenti, pertanto, hanno domandato congiuntamente modificarsi le statuizioni dei suddetti provvedimenti, in particolare chiedendo il recepimento delle seguenti nuove condizioni:
“Accertarsi ch nato a [...], il [...], divenuto maggiorenne alla Persona_1
data del 16/02/2023, è autosufficiente economicamente ed è quindi venuta meno la necessità di contribuire al mantenimento del medesimo e disporsi, conseguentemente, la revoca del contributo al mantenimento a decorrere dal mese di gennaio 2025 incluso, che il Signor
[...]
versa alla Signor nell'interesse del figli ”. Pt_1 CP_1 Persona_1
Del procedimento è stato ritualmente notiziato il Pubblico Ministero.
§
Il Collegio ritiene che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
Gli accordi riportati sono di conseguenza meritevoli di recepimento da parte del Tribunale.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale:
- in modifica delle condizioni di cui al decreto n. 6939/2018 del 19/10/2018 – R.G. n.
2934/2018; al decreto n. 1158/2016 del 03/03/2016 – R.G. n. 2185/2015 e alla sentenza n.
751/2014 del 29/04/2014, pubblicata in data 30/04/2014 – R.G. n. 671/2014, provvedimenti tutti pagina 3 di 4 resi dal Tribunale di Modena, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
- conferma nel resto per quanto di ragione;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, in data 18/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Riccardo Di Pasquale
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