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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 254/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del
27 marzo 2025 e promossa
D A
, residente in [...]Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. GIORGI FEDERICA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...] CP_1
c.f. - PARTE CONVENUTA CONTUMACE - C.F._2
E
Con l'intervento dei minori , in persona del Persona_1 CP_2 CP_3 curatore speciale avv. DEBORA COSSU
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
21.2.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza in data 14.2.2024
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale a modifica della decisione giudiziale resa nell'ambito del giudizio VG
1950/2022 in punto visite dei minori in via principale, valutati gli atti omissivi del resistente, dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del Sig. ai sensi dell'art. CP_1
330 c.c.;
- In via subordinata, e solo ove ritenuto, in denegata ipotesi, non accoglibile la domanda di decadenza della responsabilità genitoriale, si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia adottare misure sospensive o limitative della responsabilità genitoriale del resistente ai sensi dell'art. 333 cc, confermando la sospensione di ogni contatto tra il padre e i minori sino all'esito di un percorso positivo a sostegno della genitorialità da parte del monitorato e verificato dal servizio CP_1 pubblico previamente, se richiesti, incontri protetti padre- minori;
- Ammonire il Sig. a corrispondere puntualmente l'assegno mensile di CP_1 mantenimento per i figli;
- Individuare, ai sensi dell'art. 614-bis cpc, la somma di denaro dovuto dall'obbligato, Sig. CP_1
per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo rispetto
[...] al versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli, nella misura di € 100,00 (o altra somma ritenuta equa e di giustizia);
- condannare al risarcimento del danno patito dal minore , CP_1 Per_1 determinato in un importo non inferiore a € 10.000,00 o nel maggiore importo che risulterà di giustizia, da versare su un libretto intestato al minore, con amministrazione regolata per legge a causa del pregiudizio emotivo e psicologico subito a causa dell'assenza del padre e delle sue condotte omissive;
- adottare ogni ulteriore provvedimento opportuno a tutela dei minori, ai sensi dell'art. 336 c.c., tenendo conto della loro sicurezza emotiva, psicologica e materiale.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
2 PER I MINORI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le conclusioni formulate dalla Sig.ra Parte_1
nel ricorso introduttivo datato 10/02/2024, da intendersi quivi trascritte e condivise”.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha intrattenuto una relazione affettiva con ora conclusa, Parte_1 CP_1 dalla quale sono nati i figli (il 6.10.2015), e (gemelle, nate il Per_1 CP_2 CP_3
21.01.2020), ed ha ottenuto la regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale con decreto di questo Tribunale in data 30.11.2022, che ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, collocataria, incontri con il padre concordati, con esclusione del pernottamento e un contributo mensile di € 600,00 da parte del l mantenimento dei figli, CP_1 oltre alla ripartizione paritaria delle spese straordinarie.
Con ricorso depositato in data 12.2.2024, la ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1 dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale di ai sensi dell'art. 330 CP_1
c.c., ed in ogni caso l'adozione di misure sospensive o limitative della responsabilità genitoriale di quest'ultimo ai sensi dell'art. 333 cc, con conferma della sospensione di ogni contatto tra il padre e i minori sino all'esito di un percorso positivo a sostegno della genitorialità da parte del monitorato e verificato dal servizio pubblico previamente, se richiesti, incontri protetti CP_1 padre- minori;
ammonire il a corrispondere puntualmente l'assegno mensile di CP_1 mantenimento per i figli, con condanna al pagamento ex art. 614 bis c.p.c. di € 100,00 per ogni violazione o giorno di ritardo rispetto al versamento dell'assegno di mantenimento a favore dei figli;
condannare il convenuto al risarcimento del danno a favore del minore per il Per_1 pregiudizio emotivo e psicologico subito a causa dell'assenza del padre, per un importo non inferiore ad € 10.000,00.
Il convenuto non è costituito né si è presentato personalmente nonostante rituale notifica del ricorso.
Il curatore speciale dei minori, nominato ex art. 473-bis.8 comma 1 lett. a) c.p.c. in persona dell'avv. D. Cossu, si è costituito in giudizio aderendo alle domande di parte ricorrente.
3 Pronunciati i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., acquisiti gli atti del procedimento penale a carico del a seguito di denuncia-querela della ricorrente per mancato CP_1 versamento del contributo al mantenimento dei minori, nonché le relazioni dei Servizi Sociali territorialmente competenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, dandosi atto che il P.M., notiziato del procedimento come da visto apposto, non ha ritenuto di intervenire o rassegnare conclusioni.
Nel merito, deve essere rigettata la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c, in quanto ammissibile solo se correlata a provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro.
Le altre domande proposte dalla ricorrente sono fondate e vanno accolte.
La ha chiesto in via principale la declaratoria di decadenza del padre dalla Parte_1 responsabilità genitoriale.
In tema di responsabilità genitoriale, la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. da ultimo Cass. sez. I ord, n, 24798 del 16.9.2024).
Nel caso di specie è conclamata sia l'assoluta e perdurante assenza, ormai da anni, del padre dalla vita dei figli, l'uno di dieci anni e le altre due di cinque anni, e dunque tutti in tenera età.
Altresì indubitabile è che la condotta del totalmente inadempiente sotto ogni profilo ai CP_1 propri doveri genitoriali sia fonte di grave pregiudizio per tutti i figli ed in particolare per
, che, essendo più grandicello, ed avendo avuto da piccolo un rapporto con il padre, Per_1 ad oggi ne risente ancor più dell'assenza rispetto alle gemelline che di fatto non hanno mai conosciuto una figura paterna riferibile all'odierno convenuto.
Il a dimostrato nel tempo un totale e irrimediabile disinteresse nei confronti della famiglia CP_1 che aveva formato: disinteresse confermato anche dalle dichiarazioni rese dallo stesso, comparso personalmente ad un'unica udienza nel procedimento ex art. 337 bis c.c. (cfr. decreto in data 30.11.2022, depositato da parte ricorrente) nonché dal fatto che, pur formalmente convocato dai Servizi Sociali del Comune di Sarzana, non ha mai preso contatti con l'ente (cfr. relazione Servizi sociali del Comune di Sarzana depositata in data 11.11.2024).
Da ultimo, il convenuto è stato condannato all'esito del dibattimento penale alla pena di mesi sei di reclusione, ed al pagamento di una provvisionale di € 5000,00 a favore dell'odierna ricorrente,
4 al quale è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. dispositivo di sentenza letto all'udienza dibattimentale del 12.3.2025) e dalle copie dei verbali delle udienza dibattimentali si evince che il on si è presentato neppure dinanzi al giudice CP_1 penale.
Va dunque formulata una prognosi altamente negativa in relazione ad una possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali e di consapevole assunzione delle proprie responsabilità da parte del convenuto (cfr. tra le altre Cass. sez. I ord. 12237 del 9.5.2023).
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la declaratoria di decadenza di dalla CP_1 responsabilità genitoriale e per la conferma della sospensione di ogni eventuale forma di contatto del padre con i minori.
I contatti tra il padre e i minori, già sospesi formalmente con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. ma di fatto da anni interrotti, potranno essere ripresi solo all'esito di un percorso di ausilio alla genitorialità da parte del e previo ausilio psicologico prestato a tutti i minori al fine di CP_1 costruire le basi per un sereno, sincero e duraturo rapporto del padre con i propri figli, dandosi atto che al momento ne rifiuterebbe comunque ogni contatto (come dichiarato dal Per_1 curatore speciale che ha avuto modo di conoscerlo e ascoltarlo).
E' altresì necessario che prosegua il proprio percorso psicologico già iniziato con Per_1 professionista privato.
Anche la domanda di risarcimento del danno subito dal figlio è fondata. Per_1
L'inadempimento intenzionale o comunque consapevole di un soggetto ai propri doveri genitoriali, che nel caso di specie di concretizza in un vero e proprio abbandono del figlio minore sotto ogni profilo, in una fase di vita in cui il figlio necessita particolarmente del supporto educativo, affettivo e materiale di entrambi i genitori, costituisce inconfutabile causa di profonda sofferenza e disagio relazionale per il minore.
Emerge dagli atti di causa che vive con comprensibile dolore e frustrazione l'assenza Per_1 di una figura paterna che sa esistere e che in qualche modo ricerca (il a genericamente CP_1 dichiarato nel procedimento ex art. 337 c.c. di non poter rispondere alla telefonate del figlio); assenza di cui il minore non sa darsi - né tanto meno il padre ha fornito - alcuna giustificazione plausibile e dunque causa di lesione a valori fondamentali della persona (quali il diritto del minore alla cura anche materiale ed economica e all'amore genitoriale), che costituisce fonte di danno risarcibile in via necessariamente equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.
5 Nel caso di specie, la somma richiesta a titolo risarcitorio dalla ricorrente, in nome e per conto del minore , è palesemente congrua (corrispondendo ad € 1.000,00 per ogni anno di Per_1 vita del minore, tenuto anche conto che il minore avrebbe assistito ad episodi di violenza durante il periodo di convivenza familiare - cfr. copia verbali delle udienze dibattimentali del procedimento penale, conclusosi con la condanna del e può dunque essere liquidata CP_1 senza fare ricorso a specifici e diversi criteri equitativi utilizzati in altre fattispecie analoghe dai giudici di merito.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale resasi necessaria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 254/2024 R.G.A.C., così provvede, ferme le restanti condizioni economiche disposte con decreto in data 30.11.2022
DICHIARA ecaduto dalla responsabilità genitoriale sui minori , CP_1 Per_1
e CP_2 Persona_2
DISPONE che eventuali contatti tra il padre e i minori siano subordinati ad un percorso di ausilio alla genitorialità da intraprendersi da parte del nonché ad un sostegno psicologico dei CP_1 minori, preparatorio al riavvicinamento al padre;
DISPONE che il minore prosegua il percorso psicologico già intrapreso con Per_1 professionista privato.
DICHIARA l'inammissibilità della domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c.
CONDANNA l risarcimento del danno a favore del figlio minore CP_1 Persona_1
quantificato nell'importo di € 10.000,00 già attualizzato, oltre interessi dalla pronuncia
[...] della presente sentenza al saldo effettivo
CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente liquidate in € 4.000,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario spese generali, Iva
e Cpa come per legge.
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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