Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere rel.
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1321/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. Parte_1
)25/09/1945 con il patrocinio dell'Avv. C.F._1
appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'Avv. MAGLIENTI MARIO
appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 12/12/2024 le parti concludevano ribadendo le conclusioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.12.2018 il Tribunale di Palermo, in accoglimento del-
Corte di Appello di Palermo
dell'11.05.16 e del 13.05.16, condannava la in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, e , sotto il vincolo Controparte_3
della solidarietà, al pagamento in favore dell'attore della somma di €
9.265,90, oltre rivalutazione monetaria (ove non già calcolata) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
condannava le convenute, in solido tra loro, alla rifusione nei confronti dell'attore delle spese di giudizio, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Parte_1
La si costituiva, resistendo al gravame. Controparte_1
All'udienza del 12.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da no-
te depositate in via telematica e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e chiedendo il ristoro di tutti i danni fisici Controparte_4 Controparte_3
e patrimoniali patiti in conseguenza di un sinistro stradale verificatosi il giorno 28.10.15.
Assumeva che mentre percorreva alla guida del proprio motociclo Honda
SH, tg. EC79466, privo di copertura assicurativa, la cittadina via Orsa Mi-
nore, giunto all'intersezione con via Santa Maria di Gesù, veniva attinto dall'autovettura Ford Fiesta, tg. CX706ZZ, di proprietà di Parte_2
, condotta da ed assicurata con la che
[...] Controparte_5 CP_6
provenendo dalla via Santa Maria di Gesù non si arrestava al semaforo ivi esistente e proiettante luce rossa;
che a seguito dell'impatto cadeva ripor-
tando lesioni personali;
che il mezzo riportava danni.
- 2 - Corte di Appello di Palermo Il Tribunale rigettava l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia di assicurazioni ai sensi dell'art. 145 c.d.a. e, nel merito, riteneva provata la dinamica del sinistro come esposta in citazione sulla base della prova te-
stimoniale assunta e la responsabilità esclusiva del conducente della Ford
Fiesta; riconosceva il risarcimento dei danni alla persona dell'attore (inva-
lidità permanente del 5% ed invalidità temporanea di 90 giorni) oltre al danno morale liquidato nella misura del 15% del danno biologico comples-
sivo e del danno patrimoniale relativo alle spese mediche (€ 300,00); riget-
tava, invece, la domanda di risarcimento per i danni al ciclomotore, rite-
nendo che non fosse stata provata l'entità dei danni.
Lamenta l'appellante che il Tribunale ha rigettato la domanda relativa ai danni al ciclomotore non tenendo conto dell'esito della prova testimoniale e del preventivo di spesa prodotto;
che avrebbe dovuto, comunque, nomi-
nare un c.t.u. per procedere alla loro valutazione.
Il motivo è infondato.
Ed invero, come ritenuto dal Tribunale, non risulta fornita alcuna prova in merito all'esistenza dei predetti danni.
Il teste , infatti, escusso all'udienza del 17.10.2027, sul Testimone_1
punto si è limitato a riferire “non so essere preciso sui danni che ha riporta-
to perché non mi interessavano le condizioni del mezzo perché non mi in-
teressavano tanto le condizioni del mezzo quanto quelle dell'attore”.
Quanto alla perizia eseguita dalla compagnia di assicurazioni, va rilevato che nessuna richiesta di esibizione è stata formulata in primo grado, non potendosi qualificare tale quella generica di “acquisire ctu tecnica effettua-
ta dal tecnico fiduciario della sul motociclo Honda Controparte_1
- 3 - Corte di Appello di Palermo SH”.
E, comunque, detta richiesta non risulta riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
Né può attribuirsi valenza probatoria al preventivo per la riparazione, che presuppone la dimostrazione che i danni nello stesso indicati si siano effet-
tivamente verificati.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in disposi-
tivo (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00, valore minimo).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
nei confronti di e Parte_3 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 13.12.2018. CP_3
Condanna il predetto al pagamento delle spese del grado in Parte_1
favore della liquidate in € 1.984,00, oltre spese Controparte_1
generali, cpa e iva come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte di Pt_4
lamenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1
pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
di Appello di Palermo il 6.3.2025.
Il consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonino Li- berto Porracciolo e dal consigliere relatore dr.ssa. Cristina Midulla , in
- 4 - Corte di Appello di Palermo conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle re- gole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Corte di Appello di Palermo