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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/07/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 706 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 706 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parti resistenti
Oggi, 4 luglio 2025 ore 11.01, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Bernardino Noviello;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Noviello rappresenta di aver depositato attestazione circa la notifica disposta ai sensi dell'art. 151
c.p.c..
Il giudice, dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il difensore a concludere.
L'avv. Noviello insiste nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce della sentenza del C.d.S. che, annullando l'ordinanza ministeriale, deduce l'efficacia orga omnes.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15.12.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 4 luglio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 706 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bernardino Noviello;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con il patrocinio del dott. . Persona_1
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento punteggio in graduatoria ATA – valutazione del servizio civile.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premettendo di aver presentato domanda di aggiornamento delle Parte_1 graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, terza fascia, rivendica il diritto all'attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio civile prestato non in costanza di rapporto, chiedendo sotto tale profilo la disapplicazione del D.M. n. 89 del 2024, a a suo dire violativo della normativa in materia (art.
Pag. 2 di 6 2050 d.lgs. 66 del 2010, di cui assume una portata generale), richiamando al riguardo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nel 2020.
2. Si è costituito il che, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 integrità del contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati (per la quale risultano, successivamente, effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 151 c.p.c.), ha contestato nel merito la domanda, sostenendo la piena compatibilità dei criteri di attribuzione del punteggio stabiliti dal D.M. con la normativa primaria, alla luce anche della recente giurisprudenza di legittimità. Chiede, inoltre, di valutare la condanna dell'iniziativa giudiziaria per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. La causa non necessita approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite.
4. Il ricorso va rigettato, non rinvenendosi motivi per riconsiderare l'orientamento già espresso da quest'ufficio, peraltro avvalorato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità.
5. La ricorrente pone alla base delle proprie asserzioni la discriminatorietà ed illegittimità della valutazione stabilita dal D.M. n. 89 del 2024 con riferimento al servizio civile prestato “non in costanza di nomina”.
Al riguardo, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
- l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, che sancisce la validità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio miliare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”;
- l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, che disciplina la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici. Al primo comma la disposizione stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il comma 2 prevede poi che
“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
6. In un primo tempo il convenuto ha, invero, interpretato la disposizione del comma 2 CP_1 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva (o quello ad esso assimilato) poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina (art. 3, comma 5, D.M. 42/2009 e art. 2, comma 6, D.M. 44/2011).
Tale impostazione ha trovato una critica nelle pronunce di legittimità (a partire dalla sentenza n.
5679/2020), che hanno fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Diversamente, il D.M. qui applicato (analogamente al precedente D.M. 50/2021), ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria, stabilisce, superando Pag. 3 di 6 sotto questo profilo l'impostazione dei precedenti decreti, che “A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (v. All. 1 D.M. n. 89 del 2024).
Il decreto, quindi, prevede la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato, sia, in costanza di rapporto, sia in altro momento (in applicazione dell'art. 569, comma 3, d.lgs. n.297/94) ed il servizio non in costanza di rapporto viene comunque valutato alla stessa stregua dei servizi resi presso la pubblica amministrazione.
7. La richiesta di parte ricorrente di vedersi, quindi, attribuire 6 punti per anno di servizio civile non risulta in armonia con la ratio legis delle disposizioni richiamate, in quanto l'attribuzione del maggiore punteggio trae la sua origine nel fatto che il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, è stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. ha fatto tra servizio di leva o civile prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio. D'altra parte, risulterebbe del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio civile in maniera ultronea rispetto agli anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Né può ritenersi sussistente un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” costituzionalmente tutelata (art. 52 Cost.), che rileva in effetti unicamente qualora il lavoratore, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si verificherebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica (quindi, comunque nell'interesse della Nazione). Come sottolineato dal Consiglio di Stato, pure di noto orientamento opposto, in alcune pronunce, tra cui n. 2612/2017 e 2743/2020, “una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”).
8. Si ritiene quindi sul punto di non condividere la recente lettura delle disposizioni date da parte della giurisprudenza di merito e da alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato (l'ultima in ordine di
Pag. 4 di 6 tempo, C.d.S., n. 2854 del 2025). Tali ultime sentenze hanno mosso il loro ragionamento, difatti, sulla scorta di principi della giurisprudenza di legittimità maturati con riferimento alle disposizioni ministeriali in vigore prima del D.M. 50/2021, che appunto, opera su altri presupposti proprio sulla scorta dei principi richiamati in tali pronunce, in cui, si ripete, si afferma la necessità di una valutazione del servizio anche non in costanza di rapporto e non, diversamente, la piena equiparabilità del punteggio in misura ultronea rispetto al servizio reso presso altre amministrazioni pubbliche. Difatti, la locuzione della validità a tutti gli effetti nulla incide, a parere di chi scrive, sulla possibilità di una diversa valorizzazione dei periodi, sotto il profilo quantitativo, svolti in costanza o meno di un rapporto con la stessa PA, ma semplicemente, impone di non violare il principio dell'attribuzione di un punteggio non inferiore a quello previsto per il servizio svolto presso gli enti statali.
Deve, inoltre, escludersi che alle pronunce possa attribuirsi efficacia erga omnes, tenuto conto che le sentenze citate, avendo efficacia soltanto inter partes, non possono esprimere un giudicato suscettibile di conformare l'assetto di interessi nei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti estranei ai giudizi in cui sono stati resi, quale l'odierna ricorrente.
E, ad ogni buon conto, occorre ricordare la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento, che va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo -cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio -prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, in cui la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella res iudicata idonea a vincolare i successivi organi giudicanti. In relazione agli effetti caducatori, del resto, soltanto la ricorrenza delle situazioni eccezionali che rendono inscindibili gli effetti del giudicato consente di estendere ultra partes gli effetti del giudicato di annullamento di un atto amministrativo (cfr. a partire dalla nota A.P. C.d.S. nn. 4 e 5 del 2019).
Oltretutto, l'efficacia erga omnes risulta evincibile anche dallo stesso indirizzo della giurisprudenza amministrativa che, nel corso del tempo, ha provveduto all'annullamento delle stesse ordinanze e/o dei decreti ministeriali (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 1720/2022, 4423/2022, 266/2023 e
9864/2024), piuttosto che dichiarare inammissibili per difetto di interesse i ricorsi successivi via via presentati, esito naturale ove gli stessi provvedimenti fossero annullati nelle precedenti sentenze con effetti erga omnes.
9. Risulta, piuttosto, condivisibile quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, oramai costantemente, a partire dalla pronuncia della Cassazione n. 22429 del 2024 (si veda, da ultimo, Cass., n.
11714 del 2025), che ha espresso il seguente principio“: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo
e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. (….), riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le
Pag. 5 di 6 graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
10. Deve quindi concludersi per il rigetto della domanda, questione che assorbe anche la criticità, rilevata dall'ufficio, relativa alla legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del (in CP_1 ossequio al principio della ragione più liquida).
11. Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la sussistenza di un indirizzo contrario in sede di giurisprudenza amministrativa incide sulla valutazione (in termini positivi) della normale prudenza nell'azione in giudizio.
12. Sussistono, per le stesse ragioni e per la qualità delle parti (la ricorrente ha autocertificato di essere esente dal versamento del contributo unificato) gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 4 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 706 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parti resistenti
Oggi, 4 luglio 2025 ore 11.01, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Bernardino Noviello;
- per parte convenuta nessuno compare.
L'avv. Noviello rappresenta di aver depositato attestazione circa la notifica disposta ai sensi dell'art. 151
c.p.c..
Il giudice, dato atto e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il difensore a concludere.
L'avv. Noviello insiste nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce della sentenza del C.d.S. che, annullando l'ordinanza ministeriale, deduce l'efficacia orga omnes.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15.12.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 4 luglio 2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 706 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bernardino Noviello;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, con il patrocinio del dott. . Persona_1
Parti resistenti
Oggetto: riconoscimento punteggio in graduatoria ATA – valutazione del servizio civile.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , premettendo di aver presentato domanda di aggiornamento delle Parte_1 graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA, terza fascia, rivendica il diritto all'attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio civile prestato non in costanza di rapporto, chiedendo sotto tale profilo la disapplicazione del D.M. n. 89 del 2024, a a suo dire violativo della normativa in materia (art.
Pag. 2 di 6 2050 d.lgs. 66 del 2010, di cui assume una portata generale), richiamando al riguardo dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nel 2020.
2. Si è costituito il che, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso per difetto di CP_1 integrità del contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati (per la quale risultano, successivamente, effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 151 c.p.c.), ha contestato nel merito la domanda, sostenendo la piena compatibilità dei criteri di attribuzione del punteggio stabiliti dal D.M. con la normativa primaria, alla luce anche della recente giurisprudenza di legittimità. Chiede, inoltre, di valutare la condanna dell'iniziativa giudiziaria per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
3. La causa non necessita approfondimenti istruttori diversi dalle allegazioni documentali delle parti costituite.
4. Il ricorso va rigettato, non rinvenendosi motivi per riconsiderare l'orientamento già espresso da quest'ufficio, peraltro avvalorato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità.
5. La ricorrente pone alla base delle proprie asserzioni la discriminatorietà ed illegittimità della valutazione stabilita dal D.M. n. 89 del 2024 con riferimento al servizio civile prestato “non in costanza di nomina”.
Al riguardo, vengono in rilievo le seguenti disposizioni normative:
- l'art. 569, comma 3, d.lgs. n. 297/1994, che sancisce la validità “a tutti gli effetti” del “periodo di servizio miliare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva”;
- l'art. 2050 del d.lgs. 66/2010, che disciplina la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici. Al primo comma la disposizione stabilisce la regola secondo cui “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”. Il comma 2 prevede poi che
“ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
6. In un primo tempo il convenuto ha, invero, interpretato la disposizione del comma 2 CP_1 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva (o quello ad esso assimilato) poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina (art. 3, comma 5, D.M. 42/2009 e art. 2, comma 6, D.M. 44/2011).
Tale impostazione ha trovato una critica nelle pronunce di legittimità (a partire dalla sentenza n.
5679/2020), che hanno fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva, deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Diversamente, il D.M. qui applicato (analogamente al precedente D.M. 50/2021), ai fini della valutazione del servizio miliare e civile prestato dai soggetti presenti in graduatoria, stabilisce, superando Pag. 3 di 6 sotto questo profilo l'impostazione dei precedenti decreti, che “A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva” (v. All. 1 D.M. n. 89 del 2024).
Il decreto, quindi, prevede la computabilità del servizio civile e del servizio di leva prestato, sia, in costanza di rapporto, sia in altro momento (in applicazione dell'art. 569, comma 3, d.lgs. n.297/94) ed il servizio non in costanza di rapporto viene comunque valutato alla stessa stregua dei servizi resi presso la pubblica amministrazione.
7. La richiesta di parte ricorrente di vedersi, quindi, attribuire 6 punti per anno di servizio civile non risulta in armonia con la ratio legis delle disposizioni richiamate, in quanto l'attribuzione del maggiore punteggio trae la sua origine nel fatto che il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, è stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola.
Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. ha fatto tra servizio di leva o civile prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio. D'altra parte, risulterebbe del tutto irrazionale valutare l'anno del servizio civile in maniera ultronea rispetto agli anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Né può ritenersi sussistente un effettivo pregiudizio alla “posizione di lavoro” costituzionalmente tutelata (art. 52 Cost.), che rileva in effetti unicamente qualora il lavoratore, già nominato, sia pure con contratto a tempo determinato, sia chiamato a svolgere il servizio militare o il servizio civile sostitutivo, poiché, diversamente, si verificherebbe una disparità di trattamento a danno di tutti coloro che hanno prestato servizio in qualsiasi altra amministrazione pubblica non scolastica (quindi, comunque nell'interesse della Nazione). Come sottolineato dal Consiglio di Stato, pure di noto orientamento opposto, in alcune pronunce, tra cui n. 2612/2017 e 2743/2020, “una cosa è tutelare chi deve lasciare il lavoro per adempiere agli obblighi militari, tutt'altra cosa sarebbe valutare il servizio militare come titolo di merito per un insegnamento col quale esso non ha nessuna attinenza”).
8. Si ritiene quindi sul punto di non condividere la recente lettura delle disposizioni date da parte della giurisprudenza di merito e da alcune recenti pronunce del Consiglio di Stato (l'ultima in ordine di
Pag. 4 di 6 tempo, C.d.S., n. 2854 del 2025). Tali ultime sentenze hanno mosso il loro ragionamento, difatti, sulla scorta di principi della giurisprudenza di legittimità maturati con riferimento alle disposizioni ministeriali in vigore prima del D.M. 50/2021, che appunto, opera su altri presupposti proprio sulla scorta dei principi richiamati in tali pronunce, in cui, si ripete, si afferma la necessità di una valutazione del servizio anche non in costanza di rapporto e non, diversamente, la piena equiparabilità del punteggio in misura ultronea rispetto al servizio reso presso altre amministrazioni pubbliche. Difatti, la locuzione della validità a tutti gli effetti nulla incide, a parere di chi scrive, sulla possibilità di una diversa valorizzazione dei periodi, sotto il profilo quantitativo, svolti in costanza o meno di un rapporto con la stessa PA, ma semplicemente, impone di non violare il principio dell'attribuzione di un punteggio non inferiore a quello previsto per il servizio svolto presso gli enti statali.
Deve, inoltre, escludersi che alle pronunce possa attribuirsi efficacia erga omnes, tenuto conto che le sentenze citate, avendo efficacia soltanto inter partes, non possono esprimere un giudicato suscettibile di conformare l'assetto di interessi nei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti estranei ai giudizi in cui sono stati resi, quale l'odierna ricorrente.
E, ad ogni buon conto, occorre ricordare la sfera di efficacia soggettiva di una pronuncia giurisdizionale amministrativa di annullamento, che va differenziatamente individuata a seconda che si abbia riguardo alla sua parte dispositivo -cassatoria dell'atto ovvero a quella ordinatorio -prescrittiva, statuente limiti e vincoli per la successiva azione dell'amministrazione, in cui la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella res iudicata idonea a vincolare i successivi organi giudicanti. In relazione agli effetti caducatori, del resto, soltanto la ricorrenza delle situazioni eccezionali che rendono inscindibili gli effetti del giudicato consente di estendere ultra partes gli effetti del giudicato di annullamento di un atto amministrativo (cfr. a partire dalla nota A.P. C.d.S. nn. 4 e 5 del 2019).
Oltretutto, l'efficacia erga omnes risulta evincibile anche dallo stesso indirizzo della giurisprudenza amministrativa che, nel corso del tempo, ha provveduto all'annullamento delle stesse ordinanze e/o dei decreti ministeriali (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 1720/2022, 4423/2022, 266/2023 e
9864/2024), piuttosto che dichiarare inammissibili per difetto di interesse i ricorsi successivi via via presentati, esito naturale ove gli stessi provvedimenti fossero annullati nelle precedenti sentenze con effetti erga omnes.
9. Risulta, piuttosto, condivisibile quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità, oramai costantemente, a partire dalla pronuncia della Cassazione n. 22429 del 2024 (si veda, da ultimo, Cass., n.
11714 del 2025), che ha espresso il seguente principio“: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo
e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. (….), riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le
Pag. 5 di 6 graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
10. Deve quindi concludersi per il rigetto della domanda, questione che assorbe anche la criticità, rilevata dall'ufficio, relativa alla legittimazione passiva delle articolazioni territoriali del (in CP_1 ossequio al principio della ragione più liquida).
11. Non ricorrono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dal momento che la sussistenza di un indirizzo contrario in sede di giurisprudenza amministrativa incide sulla valutazione (in termini positivi) della normale prudenza nell'azione in giudizio.
12. Sussistono, per le stesse ragioni e per la qualità delle parti (la ricorrente ha autocertificato di essere esente dal versamento del contributo unificato) gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 4 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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