Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2859/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa da
, nella sua qualità di legale rappresentante di Parte_1 TRoparte_1
(P.I. e C.F. ) nonché di socio della ridetta
[...] P.IVA_1 TRoparte_1
rappresentato e difeso, per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione,
[...] dall'avv. Marcella Cabras ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cagliari via
Besta n. 2
- parte attrice opponente -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato in TRoparte_2 P.IVA_2 calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Romeo Bianchin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pordenone via dei Molini n. 3
- parte convenuta opposta -
Oggetto: opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 858/2022.
Causa iscritta a ruolo il 21 dicembre 2022 e trattenuta in decisione all'udienza di
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CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: come da foglio depositato telematicamente il 21 novembre
2024:
“Nell'interesse di , nella sua qualità di legale rappr.te della CP_1 TRoparte_1
e di in qualità di socio della ,
[...] CP_1 TRoparte_1 in sostituzione dell'avv. Marcella Cabras è comparso l'avv. Fabio Gasparini, il quale dichiara di fare pieno ed integrale riferimento alle conclusioni confermate nell'atto introduttivo e di contestare la comparsa avversa. Ci si richiama a quanto già rilevato alla precedente udienza e si precisa che la ha acquistato le glacette oggetto TRoparte_2
del pagamento richiesto con il Ricorso per decreto ingiuntivo, dalla Società 2099, come dimostra la corrispondenza via mail prodotta da controparte (doc. n.7) e non dalla CSC.
Successivamente la ha venduto e non restituito le glacette alla TRoparte_2 [...]
. Trattasi pertanto di vendita (alla CSC) e non di reso come asserito da TRoparte_1
controparte.
Si confermano pertanto le conclusioni già in atti”.
Per parte convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 21 novembre 2024:
“In via principale, nel merito:
per i motivi di cui in narrativa, rigettarsi l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto CP_1
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 858 del 7.9.2022 emesso dal
Tribunale di Pordenone nei confronti di e dei soci TRoparte_1 [...]
e , in solido fra loro. CP_1 Parte_2
In via istruttoria:
Se ritenuto necessario, si chiede di provare per testimoni le seguenti circostanze, premessa la locuzione “vero che”:
- circa il credito di cui alla fattura V2-000632 del 31.5.2020
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1. Per un certo periodo, aveva proposto ai propri clienti le glacette, TRoparte_2
contenitori termici per mantenere la temperatura delle bottiglie, commissionandone la realizzazione a . CP_1
2. Come avviene in tutte le occasioni in cui commissiona a ditte terze la fornitura di CP_2
prodotti oggetto di campagne commerciali, anche in questo specifico caso i prodotti non venduti alla fine della campagna dovevano essere restituiti al fornitore con pagamento, da parte di , del relativo prezzo. CP_1
3. La fattura n. V2-000632 del 31.5.2020 si riferisce al reso di merce (ossia glacette avanzate da ) alla che le aveva TRoparte_2 TRoparte_1
procurate alla prima (vedi doc. 1).
4. Con propria mail del 20.5.2020 il sig. indica i dati cui intestare la fattura di reso, il CP_1
luogo di destinazione della merce e sceglie il vettore per il trasporto, dopo che questo aveva subito degli slittamenti a causa della pandemia (vedi doc. 7).
5. La consegna materiale della merce resa da è avvenuta in data 28.5.2020 per CP_2
mezzo di corriere presso la sede indicata dal CO in Pirri, Via Efisio Melis, 16 (vedi doc.
2).
6. Il sig. accetta la riconsegna della merce. CP_1
- Circa la pretesa compensazione:
7. Nel 2006 la società del Gruppo Bofrost* Italia, Bofrost* Distribuzione V s.r.l. ha ceduto alla le quote di partecipazione della società Directa srl al prezzo di € CP_1
1.095.000,00 (vedi doc. 8).
TR 8. Tale somma è stata corrisposta da in parte (€ 200.000,00) ad ottobre 2006, la restante doveva essere corrisposta nella misura del 50% (€ 447.500,00) in 36 rate mensili
a partire da novembre 2006, e l'altro 50% mediante il versamento mensile del 7,5% del fatturato prodotto dalla ceduta Directa.
TR 9. In data 19.7.2007 il credito vantato nei confronti di è stato ceduto dalla Bofrost*
Distribuzione V srl ad altra società del Gruppo, ossia TRoparte_3
Pagina 3 di 8 TR 10. non rispetta gli accordi di pagamento ed il 15.1.2009 viene siglata una convenzione con piano di rientro dell'importo residuo di € 889.517,48, a partire da febbraio
2009 a dicembre 2011 (vedi doc. 9).
TR 11. non rispetta il piano di rientro e in data 23.11.2009 viene siglata un'integrazione della convenzione di gennaio '09, con nuovo piano di rientro della somma di € 689.517,48
(vedi doc. 10).
TR 12. , a partire da dicembre 2009, effettua una serie di pagamenti.
13. Il 1.1.2013 viene fusa per incorporazione con TRoparte_3 TRoparte_2
[...]
TR 14. Alla data del 1.3.2013 il credito verso è pari ad € 297.617,48.
TR 15. Successivamente, emette le seguenti fatture che vengono tutte compensate con il suddetto credito di 297.617,48, azzerandolo:
- n. 69/13 di € 17.500,00
- n. 1/14 di € 56.000,00
TR
- n. 1/15 di € 56.000,00 (di cui oggi pretende la compensazione) come risulta dal relativo estratto del Libro Giornale (vedi doc. 11).
TR
- n. 1/16 di € 56.000,00 (di cui oggi pretende la compensazione) come risulta dal relativo estratto del Libro Giornale (vedi doc. 12).
TR
- n. 16/16 di € 112.000,00 (di cui oggi pretende la compensazione) come risulta dal relativo estratto del Libro Giornale (vedi doc. 13).
16. Il residuo credito di € 117,48 viene stornato come sopravvenienza passiva il 30.9.2016
(vedi doc. 13).
Si indicano a testimoni, anche a prova contraria su eventuali circostanze che dovessero essere capitolate da controparte, i signori: e Testimone_1 Tes_2
In ogni caso: spese legali integramente rifuse”.
Pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione datato 14 dicembre 2022, , nella sua qualità di CP_1
legale rappresentante nonché di socio di (di seguito TRoparte_1
anche solo CO o parte attrice opponente), ha evocato avanti al Tribunale di Pordenone
Co la convenuta opposta (di seguito anche solo o parte convenuta TRoparte_2
opposta), proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 858/2022 emesso il 1° - 7 settembre 2022, col quale era stato intimato a (di seguito TRoparte_1
TR solo ) ed ai suoi soci ed il pagamento, in solido fra CP_1 Parte_2 loro ed entro il termine di quaranta giorni dalla notifica, di € 26.908,81 complessivi (oltre interessi e spese) per la fornitura della merce di cui alla fattura n. V2-000632 del 31 maggio 2020 e relativo ddt n. 5318 del 27 maggio 2020.
CO ha chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande
“Voglia il Tribunale di Pordenone adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:
- previa sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da , nella sua qualità di legale rappr.te della CP_1 [...]
P.IVA e CF , con sede in Quartu Sant'Elena Via TRoparte_1 P.IVA_1
Pantelleria 55 e da in qualità di socio della . CP_1 TRoparte_1
A sostegno di tali domande, parte attrice opponente ha dedotto;
- che il ricorso ed il decreto ingiuntivo gli erano stati personalmente notificati il 5 novembre
2022;
Co
- che amentava il mancato pagamento della fattura n. V2-000632 del 31 maggio 2020 e relativo ddt n. 5318 del 27 maggio 2020;
- che il ricorso per decreto ingiuntivo era, tuttavia, nullo perché generico, in quanto dal corpo di esso non era dato capire né il rapporto che era intercorso con la parte convenuta
TR opposta né il tipo di fornitura da quest'ultima consegnato a;
TR
- che, ricevuta nel 2020 da BI la summenzionata fattura, non l'aveva pagata, Co vantando un credito nei confronti della medesima el maggior importo di € 224.000,00
Pagina 5 di 8 relativo alle fatture n. 1 del 5 gennaio 2015, n. 1 del 5 gennaio 2016 e n. 16 del 30 settembre 2016, fatture emesse a seguito di incarico avente ad oggetto l'Inserzione
Platinum per le annualità 2015, 2016 e 2017 e mai onorate.
i è costituita, formulando le seguenti, testuali, conclusioni: CP_5
“In via preliminare:
concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
In via principale, nel merito:
per i motivi di cui in narrativa, rigettarsi l'opposizione proposta dal sig. e per l'effetto CP_1
confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 858 del 7.9.2022 emesso dal
Tribunale di Pordenone nei confronti di tutti i debitori ingiunti, in solido fra loro.
In ogni caso: spese legali integramente rifuse”.
A fondamento di tali conclusioni, la parte convenuta opposta:
- ha eccepito la tardività dell'opposizione presentata da in qualità di legale CP_1
TR rappresentante di , poiché la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo alla
TR stessa si era perfezionata dopo dieci giorni dal tentativo di recapito effettuato il 17 ottobre 2022, mentre l'atto di citazione in opposizione era stato notificato il 14 dicembre
2022;
- ha evidenziato che la parte attrice opponente non solo aveva omesso di contestare il credito monitoriamente azionato, relativo al reso di glacette effettuato il 28 maggio 2020 a
TR
, ma aveva addirittura indicato essa stessa, con propria mail del 20 maggio 2020, i dati cui intestare la fattura ed il luogo di destinazione della merce;
- ha rilevato l'infondatezza della pretesa compensazione con altre somme portate da fatture del 2015 e del 2016 relative a questioni nel frattempo superate.
1.3 All'udienza del 19 maggio 2023 il Giudice ha concesso ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo impugnato, assegnando, su richiesta congiunta delle parti, i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6°
Pagina 6 di 8 Co c.p.c. (facoltà di cui si è, poi, avvalsa solo
1.4 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 22 novembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Come emerge, anzitutto, dalla lettura degli scritti di causa, , agendo nella CP_1
TR duplice qualità di legale rappresentante e di socio di , non ha specificatamente Co contestato, ex art. 115 c.p.c., i fatti posti da a fondamento della domanda monitoriamente azionata.
Ed, invero, la parte attrice opponente ha riconosciuto che l'importo portato dalla fattura n. V2-000632 del 31 maggio 2020 non è stato corrisposto, adducendo quale unica
TR Co ragione di tale omesso pagamento che vanterebbe, a propria volta, verso il maggior credito di € 224.000,00 in forza delle fatture n. 1 del 5 gennaio 2015, n. 1 del 5 gennaio 2016 e n. 16 del 30 settembre 2016.
Se ne deve, quindi, ricavare in primis che il ricorso monitorio, diversamente da quanto altresì eccepito, non era niente affatto nullo per genericità (come, del resto, emerge dalle difese che la parte attrice opponente ha dimostrato di essere in grado di TR svolgere) e secondariamente che non nega che ha ricevuto le glacette, per il CP_1
Co cui corrispettivo ha, come detto, introdotto la presente lite (indifferente essendo, allo scopo, che si sia trattato di un reso o di una vendita).
Peraltro, i fatti che la parte convenuta opposta ha posto a fondamento della propria domanda risultano, ad ogni buon conto, debitamente documentati, avendo essa dimostrato con la produzione del sopra menzionato ddt di aver regolarmente consegnato
TR la merce di che trattasi a (vedasi il documento 2 del fascicolo monitorio), e ciò sulla base delle precise indicazioni datele proprio da con mail del 20 maggio 2020 CP_1
(vedasi il documento 7 della stessa convenuta opposta).
Ne consegue che non appare, di riflesso, necessario dar corso alla prova orale,
Pagina 7 di 8 sulla stessa circostanza, capitolata dalla convenuta opposta.
Ma, a ben vedere, anche con riguardo alla pretesa compensazione con un assai più risalente controcredito di CSC, non ha espressamente contestato la puntuale, CP_1
Co diversa, ricostruzione degli eventi fornita da la quale ultima ha, difatti, chiarito e documentato di aver già compensato nel 2015 e nel 2016 quelle fatture che solo ora lo stesso CO richiama.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i valori medi suggeriti dai vigenti parametri forensi, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna la parte attrice opponente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta opposta, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 7 aprile 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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