Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 25519/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, e pendente
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Porzio C.F._1
( , Laura Bove ( e Rodolfo Pinto C.F._2 C.F._3
( ), con studio in Napoli alla Via Raffaele De Cesare n. 31 C.F._4
- ATTRICE -
E
con sede in IC EN (NA) alla Via Pezzolo n. 22 ( ), CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante dall'avv. Miriam Cuomo
( ), con studio in MM di TA alla Piazza Unità C.F._5
d'Italia n. 4
E
, nata a [...] il [...] ( , Controparte_2 C.F._6
rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Ruggiero ) e C.F._7
Corinna Della Monica ( ), con studio in MM di TA, C.F._8
alla Piazza Unità d'Italia n. 4
- CONVENUTI -
Nelle «note scritte d'udienza ex art. 127 ter c.p.c.» depositate entro il termine del
25.6.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni, anche riportandosi ai precedenti agli atti difensivi, ossia parte attrice: «A) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Sig.
, quale amministratrice unica di ex artt. 2086, 2381, Controparte_2 CP_1
2392, 2467, 2475, 2476, 1° e 2° comma c.c. e 2621 c.c. in relazione a tutte le condotte omissive e/o commissive quali descritte ed illustrate nei paragrafi 1 e 2 dell'atto di citazione, nonché nella (…) memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. (con riserva di impugnare il bilancio relativo all'esercizio 2021 nella competente sede civile); B) condannarla, per l'effetto, al risarcimento in favore della società e del socio istante di tutti danni patrimoniali e/o non patrimoniali cagionati agli stessi in conseguenza delle illustrate illecite condotte, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante ex artt. 1223, 1224, 1225 e 1226 c.c., ivi inclusa l'illegittima
“appropriazione” di Euro 26.850,00 per i fatti di cui al paragrafo 2.2. della presente memoria [la prima memoria ex art. 183 c.p.c., n.d.r.], in misura non inferiore ad Euro
350.000,00 ovvero in quella maggiore e/o diversa che verrà accertata nel corso del presente giudizio, anche a mezzo di CTU tecnico-contabile (per la quale sin da ora si fa espressa istanza), ovvero da quantificarsi se del caso anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale sino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di causa, anche mediante rimborso da parte della società ex art.
2476, 4° comma c.c.»; la Società convenuta: «1) in via principale, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, delle censure attoree per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda avversaria;
2) condannare l'attrice al risarcimento del danno ex art. 96, 1 e 3 comma c.p.c. in favore della comparente società in quella somma che sarà determinata di giustizia;
3) in ogni caso, con condanna dell'attrice alle spese ed ai compensi di lite in attribuzione al sottoscritto difensore antistatario oltre accessori di legge, in misura maggiorata in considerazione della palese infondatezza della pretesa avversaria e di contro della manifesta fondatezza della difesa qui formulate, il tutto conformemente alle
Pagina 2 di 22 previsioni normative dell'art. 4, comma ottavo, del D.M. 155/2014»; la convenuta : «1) in via principale, in rito, accertare e dichiarare Controparte_2
la carenza di legittimazione attiva oltre che di interesse ad agire in capo alla attrice in relazione alla domanda risarcitoria per presunti illegittime restituzione dei finanziamenti;
2) in ogni caso, nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte le censure attoree per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda avversaria;
3) in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, limitare il risarcimento a quelle somme che siano conseguenza immediata e diretta della condotta della ex amministratrice sig.ra
, tenendo conto della eccepita compensazione con il controcredito Controparte_2
vantato da quest'ultima per compensi per €. 11.000;00; 4) in via ulteriormente subordinata, ammettere i mezzi di prova articolati da questa parte in seconda memoria;
5) in ogni caso condannare l'attrice al risarcimento del danno ex art. 96, 1°
e 3° comma c.p.c. in favore della concludente in quella somma che sarà determinata di giustizia;
6) in ogni caso condannare l'attrice al pagamento alle spese ed ai compensi di lite in attribuzione al sottoscritto difensore antistatario oltre accessori di legge, in misura maggiorata in considerazione della palese infondatezza della pretesa avversaria e di contro della manifesta fondatezza della difesa qui formulate, il tutto conformemente alle previsioni normative dell'art. 4, comma ottavo, del D.M.
147/2022».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione notificato in data 20-25.10.2021 a e alla Controparte_2
(d'ora in poi anche solo Società o , (socio della CP_1 CP_1 Parte_1
con una quota del 25% del capitale) adiva questo Tribunale – Sezione CP_1
specializzata in materia d'impresa, imputando alla , quale amministratrice CP_2
della suddetta società: a) di essersi continuamente sottratta all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 2476, co. 2, c.c., impedendo ai soci di avere esatta contezza della situazione sociale, onde celare le sue gravi responsabilità; b) di aver compiuto gravi illeciti, di penale rilevanza, che hanno comportato il sequestro preventivo penale in data 15.1.2019 dello stabilimento balneare gestito dalla società, di cui è
Pagina 3 di 22 stata omessa ogni informativa ai soci, per effetto del quale è stata impedita la prosecuzione dell'attività, con conseguenti perdite e l'esposizione della società al pericolo della revoca da parte del della concessione Controparte_3
demaniale marittima;
c) di aver effettuato la riapertura dello stabilimento (sia per la balneazione che per il bar-ristorante) nel periodo 14.8/30.9.2021 (a seguito di un dissequestro temporaneo della struttura), pur essendo già consolidata, al 29.7.2021, una perdita di oltre € 110.000, determinando un ulteriore aggravamento della perdita di € 14.000. Pertanto, chiedeva la revoca in via cautelare dell'amministratrice e, previa nomina di un curatore speciale della società, la sua condanna al risarcimento di tutti danni patrimoniali e/o non patrimoniali cagionati alla società e alla socia istante in conseguenza delle suddette illecite condotte, in misura non inferiore ad € 350.000,00 ovvero in quella maggiore e/o diversa accertata.
II. Si costituiva, con comparsa dell'11.1.2022, la , deducendo anzitutto di CP_2
aver comunicato le sue dimissioni con lettera del 2.12.2021 e respingendo tutti gli addebiti.
III. Nominato un curatore speciale della società (con lo stesso decreto di fissazione dell'udienza di cautelare del 30.11.2021), il G.I., all'esito dell'udienza del 20.1.2022, preso atto delle dimissioni, dichiarava cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta di revoca in via cautelare della . CP_2
IV. In data 28.2.2022 si costituiva anche la società in persona del nuovo amministratore, nominato il 17.12.2021, per chiedere il rigetto della domanda attorea.
V. Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. l'attrice – integrata la descrizione, di cui alla citazione, degli illeciti commessi dalla , anche alla luce ed a seguito CP_2
dell'esame della documentazione bancaria e contabile (peraltro parziale) fornitale solo a maggio del 2022 dal nuovo amministratore – inoltre addebitava alla CP_2
l'”anomalia” di operazioni, in relazione alle quali sono state emesse talune fatture
(tra il 2018 e il 2020) dalla Bologna University Business School e dalla
[...]
(e ricevuti bonifici) e l'illegittimità delle “restituzioni” in violazione Controparte_4
del principio di postergazione degli assunti finanziamenti eseguiti dalla socia ed ex amministratrice che avrebbero procurato un danno alla società CP_2
Pagina 4 di 22 corrispondente all'importo dei pagamenti eseguiti per complessivi € 26.850,00.
VI. Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 26.7.2024, all'esito di udienza cd. cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per una migliore comprensione delle questioni di cui è causa e per una più agevole esposizione dei profili salienti della vicenda che ha dato luogo alla presente vertenza è opportuno esaminare singolarmente le varie censure sollevate da parte attrice con riguardo alla condotta dell'amministratrice (dimissionaria dal 2.12.2021).
Con riguardo al primo addebito, a fondamento della domanda di risarcimento dei danni (anche personalmente sopportati) l'attrice ha sostanzialmente dedotto che l'amministratrice evocata in giudizio si era resa inadempiente agli obblighi, discendenti a suo carico dall'art. 2476 cit., di informare puntualmente i soci circa lo svolgimento dell'attività sociale e sulle vicende che avevano condotto al sequestro dello stabilimento e di consentire la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, avendo opposto un ingiustificato rifiuto alla consegna, in particolare, degli estratti dei conti correnti bancari (documentazione consegnata all'attrice, in corso di causa, solo dal nuovo amministratore).
Al riguardo la convenuta ha, per contro, evidenziato: a) che le vicende CP_2
penali che hanno condotto al sequestro preventivo dell'azienda erano ben note a tutti i soci, ivi compresa l'attrice, che aveva acquistato le quote dalla sorella PE
(la quale – unitamente alle altre socie – aveva costituito la società nel 2015,
[...]
condividendo con la governarce i vari step amministrativi) il 9.7.2020, ossia oltre un anno e mezzo dopo il sequestro e l'apposizione dei sigilli e dopo che dell'evento aveva dato conto anche la stampa;
b) che il legittimo esercizio del diritto di ispezione non era mai stato ostacolato, tant'è vero che già con pec del 5.7.2021 la CP_2
aveva manifestato la piena disponibilità della società «a consentire l'esercizio dei diritti di ispezione e controllo» da parte della socia «da esercitarsi nelle forme Pt_1
di legge», rappresentando altresì che «l'accesso funzionale a tale esercizio potrà essere effettuato presso lo studio del Dr. in Santa Maria la Carità Persona_2
Pagina 5 di 22 alla Via Pioppelle n. 145, ove sono in deposito le scritture contabili e gli atti della società» e che il detto accesso si sarebbe potuto realizzare pure a stretto giro «il giorno 9 luglio 2021 alle ore 18:00 presso il predetto studio e previa conferma telefonica da rendersi con l'indicato professionista (…)» (cfr. doc. 13 della produzione della convenuta), fermo restando che l'informativa circa gli atti giudiziari prodotti era preclusa in presenza di procedimenti coperti dal segreto istruttorio, ma che,
«nonostante la resa disponibilità, la socia non si sia mai premurata di Pt_1
confermare o posticipare l'appuntamento previsto per il 9 luglio 2021 né tantomeno di prendere contatti con l'avv. Gabriele Di Maio per ottenere le informazioni richieste»; c) che anche del temporaneo dissequestro e della decisione della riapertura ad agosto del 2021 l'attrice era stata puntualmente e tempestivamente informata (cfr. messaggio sub doc. 15 della produzione della convenuta).
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e delle prospettazioni delle parti,
l'addebito de quo risulta infondato.
Sotto un primo profilo, risulta smentito dagli atti l'assunto che l'attrice sarebbe stata tenuta all'oscuro del sequestro e che avrebbe appreso solo a settembre del
2021 del procedimento penale (così a pag. 14 della prima memoria ex art. 183 cit. di parte attrice), se solo si consideri che già nella prima richiesta di ispezione ex art. 2476 cit., in data 8.6.2021, la socia chiedeva di avere copia dei documenti prodotti nel procedimento penale (cfr. doc. 9, allegato alla seconda memoria ex art. 183 cit. di parte convenuta) e che nella nota integrativa del bilancio chiuso al 31.12.2019 comunque si dava conto del fatto che l'attività era sospesa.
Del pari comprovata risulta anche la comunicazione della riapertura temporanea, tenuto conto, a tacer d'altro, della presenza dell'attrice presso lo stabilimento la mattina del 17.8.2021 e dei litigi intercorsi quel giorno tra le parti (meglio descritti nella comparsa di parte convenuta, pagg. 15-16, e nei documenti ivi richiamati).
Per quanto riguarda la consultazione della documentazione, risulta non solo che la non si sia opposta all'ispezione (cfr. la corrispondenza in atti e già sopra CP_2
citata) ma che, comunque, la documentazione sia stata consegnata tra il 23 ed il 24 settembre del 2021, essendo stata contestata solo la pretesa di copia degli estratti conto (avendo la convenuta ritenuto, alla luce della giurisprudenza di merito
Pagina 6 di 22 invocata, che non rientrino «nella definizione di “libri sociali” e di “documenti attinenti all'amministrazione” ai sensi dell'art. 2476 c.c. la “documentazione bancaria”, gli estratti conto dei conti correnti intestati alla società, gli scontrini e le ricevute fiscali genericamente indicate, almeno là dove la richiesta di esibizione del socio non indichi alcuna specifica indicazione della inerenza a qualche concreto fatto di amministrazione»: cfr. Tribunale Torino 7.4.2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it) e quella di informazioni circa il procedimento penale (stanti i limiti del segreto istruttorio).
Soprattutto, però, rileva che, anche a voler (in ipotesi) ritenere che le comunicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività sociale non siano state puntuali ed esaustive, ciò non sarebbe di per sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore, non essendo stato né allegato, né tanto meno provato il danno concretamente arrecato alla società e/o alla socia in conseguenza di tale condotta.
2. Con riguardo al secondo addebito, quello concernente gli illeciti che hanno dato luogo al sequestro penale, alla chiusura dello stabilimento balneare sin dal gennaio
2019 e alla conseguente inoperatività della società per ben quattro stagioni estive, parte attrice ha premesso in punto di fatto:
- che la era stata costituita nel 2015 e che gestiva uno stabilimento balneare CP_1
(con bar e ristorante), sotto l'insegna “DREAMS”, realizzato con “opere di facile rimozione”, ricadente, nel perimetro del Comune di IC EN (NA), in un'area demaniale marittima posta sulla scogliera di protezione della sede stradale della Via
L. Serio, in località Punta Orlando;
- che sin dalla costituzione l'amministrazione della società era stata affidata alla
[...]
CP_2
- che, solo successivamente all'acquisto della quota sociale, risalente al 9.7.2020,
l'attrice aveva appreso che la società aveva potuto regolarmente svolgere la sua attività solo parzialmente per la stagione estiva 2017 (circa 40 giorni) e, interamente, per la stagione estiva 2018, in quanto per non meglio precisate “problematiche amministrative” vi era poi stata una “sospensione dell'attività” (cfr. quanto riportato nella nota integrativa al bilancio 31.12.2019, approvato il 31.12.2020);
- che di recente era venuta a conoscenza che, a seguito di richiesta della Procura
Pagina 7 di 22 della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata del 26.11.2018, il GIP presso lo stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo dello stabilimento balneare in data 15.1.2019;
- che erano state contestate varie «fattispecie di reato poste in essere dall'amministratrice, prima fra tutte quelle di falso ideologico, atteso che il permesso di costruire n. 67/2016 del per la realizzazione delle opere CP_3 Controparte_3
di facile rimozione sarebbe stato rilasciato per effetto di una condotta ingannatoria posta in essere, in concorso tra l'amministratrice e committente Sig.ra CP_2
e il Dott. incaricato di redigere la relazione asseverata di
[...] Persona_3
compatibilità geologica degli interventi realizzati da ; CP_1
- che, «in particolare, il geologo avrebbe mendacemente dichiarato la piena conformità alle leggi di settore degli interventi da realizzare, precisando che quegli interventi non erano in alcun modo subordinati al parere preventivo della competente Autorità di Bacino», ragion per cui «la avrebbe, quindi, CP_2
realizzato opere in radicale violazione della disciplina vincolistica contenuta nel Piano
Stralcio di Bacino per la Difesa delle coste e nel Piano Stralcio di bacino per l'Assetto idrogeologico, nonché occupato, sin dalla stagione estiva 2017, spazi del demanio marittimo in violazione dell'art. 1161 Codice Navigazione, non avendo provveduto alla tempestiva rimozione di strutture realizzate su suolo demaniale ed espressamente dichiarate come temporanee»;
- che in sede penale era emerso che «anche la relazione dell'Ing. , Persona_4
perito incaricato dalla difesa del Dott. ammette che “il titolo abilitativo Persona_3
non poteva essere rilasciato” e che “l'Autorità di Bacino non avrebbe dovuto esprimere alcun parere, perché nella zona in cui ricadono le opere realizzate, possono eseguirsi solo opere relative a interventi pubblici e di interesse pubblico».
Tanto premesso, ad avviso di parte attrice, a prescindere dalla loro rilevanza penale, ciò che conta in questa sede sarebbero «la condotta ingannatoria posta in essere in concorso con il tecnico e volta all'ottenimento del permesso a Per_3
costruire in violazione della normativa urbanistica ed edilizia, nonché la realizzazione di opere abusive e l'occupazione abusiva di suolo demaniale», nonché «la colpevole inerzia della , la quale ha atteso oltre quattro anni prima di procedere alla CP_2
Pagina 8 di 22 rimozione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi, onde così strategicamente tentare di profittare dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione di alcune delle fattispecie criminose da lei poste in essere». Di conseguenza, l'(ex) amministratrice sarebbe responsabile della chiusura dello stabilimento sin dal gennaio 2019, della sua mancata riapertura e della conseguente inoperatività della società per ben quattro stagioni estive, per cui, tenuto conto dei ricavi prodotti nell'esercizio 2018 (l'unica stagione in cui lo stabilimento è stato sempre aperto), pari ad € 280.000,00, e della redditività calcolata sulla base delle annualità 2017 e 2018, «il lucro cessante sarà uguale a € 277.931 * 0,5 = €
138.965,00», «il danno emergente (…) è uguale a € 46.754,00» (tenuto conto di
«costi per manutenzione struttura e altri costi per la concessione demaniale, (…) fitti dell'area parcheggio e altri costi simili»), «la perdita di chance sarà uguale a: (185719
* 0,15) x 4 = Euro 111.431,00» (tenuto conto di un margine di ricavo pari al 15%).
Anche questo addebito risulta infondato.
In primo luogo, non può convenirsi sul fatto che l'attrice abbia riconosciuto, ed addirittura confessato, di aver commesso i sopra descritti illeciti penali
(l'occupazione abusiva di aree del demanio marittimo e la realizzazione ivi di innovazioni non autorizzate ai sensi dell'art. 1161 c.n.), avendo presentato istanza di oblazione (il 22.12.2023) ed avendo richiesto il dissequestro (il 23.4.2024). A ben vedere, infatti, non solo la richiesta di dissequestro, ma neanche la domanda di oblazione comportano un'ammissione di responsabilità per i reati contestati. A ciò si aggiunga che, in realtà, la sussistenza dei reati di lottizzazione abusiva (art. 44, lett.
c., d.P.R. n. 380/2001) e di occupazione abusiva di spazio demaniale (art. 1161 cod. nav.) è stata dalla convenuta fermamente contestata (sulla scorta di un parere legale, secondo cui non vi era l'obbligo di rimozione delle strutture realizzate in quanto «all'atto del sequestro che occupa era in vigore la L.145 del 2018 che all'art.
1, comma 246, prevede che: “I titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lett. e.5) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del presidente della Repubblica n. 380/01, possono mantenere installati i predetti
Pagina 9 di 22 manufatti fino al 31/12/20, nelle more del riordino della materia previsto dall'art. 1, comma 18, del Decreto Legge 30/12/09 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L.
n. 25 del 26/2/10») ed è strettamente dipendente dalla configurabilità di quello di falso ideologico (artt. 48, 81, cpv., 110 e 479 c.p.) in capo alla (in concorso CP_2
con il tecnico incaricato, dott. , il cui accertamento appare tuttora sub Persona_3
iudice.
Soprattutto, coglie nel segno la difesa della convenuta, secondo cui – con riguardo alla fattispecie delittuosa di falso ideologico ascritta anche all'amministratrice, in concorso con il geologo, il sindaco del e il funzionario Controparte_3
dell'ufficio tecnico – alla non può essere imputato in questa sede il difetto CP_2
di diligenza.
Al riguardo, infatti, la convenuta ha segnalato che l'esito del giudizio penale e, ancor più, la valutazione da compiere in questa sede sono strettamente connessi con quello che è stato l'iter dei procedimenti amministrativi attivati dalla società e funzionali al conseguimento dei titoli abilitativi (concessione demaniale e permesso per costruire). In particolare, la convenuta ha evidenziato: - che la società aveva richiesto il 30.12.2015 la concessione per l'occupazione dell'area demaniale (sopra già indicata) da adibire a stabilimento balneare ed elioterapico e, contestualmente, aveva presentato al Comune di IC EN richiesta di idoneo titolo abilitativo
(permesso a costruire), per la realizzazione ex novo delle opere sulla detta area demaniale;
- che l'iter istruttorio-amministrativo era durato circa due anni, in quanto il aveva anche richiesto la produzione di una relazione tecnica di tipo CP_3
geologico, funzionale a verificare la compatibilità e la sicurezza degli interventi da realizzare;
- che all'uopo era stata prodotta la relazione asseverata di compatibilità,
a firma del geologo, dott. incaricato della;
- che, all'esito della Persona_3 CP_2
trasmissione della detta relazione e dell'acquisizione dei pareri necessari, il Comune aveva rilasciato la concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo n. 1 del 10.02.2017, rep. 1217, «per l'occupazione di una zona demaniale marittima posta sulla scogliera di protezione della sede stradale della Via L. Serio (…), allo scopo di mantenere uno stabilimento balneare ed elioterapico ad uso pubblico, mediante installazione di un tavolato ligneo di facile rimozione, con validità fino al 31.12.2021»
Pagina 10 di 22 (cfr. la concessione demaniale del 10.2.2017, sub doc. 5 della produzione della convenuta); - che, a seguito del rilascio della concessione demaniale e del relativo titolo abilitativo, la società aveva provveduto alla realizzazione delle opere autorizzate, funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa; - che, quindi, la società aveva potuto iniziare l'attività d'impresa in data 3.8.2017, proseguendola fino al termine della stagione estiva 2017 per poi riprenderla l'anno successivo dal mese di aprile 2018 e fino al mese di ottobre 2018; - che il 15.1.2019 veniva disposto il sequestro preventivo dello stabilimento balneare, essendo stati contestati i reati di lottizzazione abusiva, di occupazione abusivo di spazio demaniale e di falso ideologico, sul rilievo che «il geologo avrebbe mendacemente dichiarato la piena conformità, degli interventi da realizzare alle leggi di settore, precisando che quegli stessi interventi non erano in alcun modo subordinati al parere preventivo della competente Autorità di Bacino» ritenuto necessario per la realizzazione di opere di interesse pubblico ricadenti nelle aeree a rischio idrogeologico R3 e R4 e sull'assunto che «il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato per effetto di una condotta ingannatoria posta in essere, in concorso tra loro, dalla richiedente il permesso e dal professionista incaricato di redigere la relazione asseverata»; - che, quindi, la
[...]
aveva attivato un ulteriore procedimento amministrativo «che ha ingenerato CP_2
a cascata una serie di discussioni politiche tanto che il ha Controparte_3
interessato la competente Giunta Regionale della Campania informando quest'ultima con nota prot. 23443 del 26.08.2020 delle discrasie di regolamentazione delle attività turistico ricreative ubicate nello stesso Comune di IC EN ma sui due fronti opposti della penisola (Napoletano-Salernitano). Difatti, paradossalmente, le attività ubicate nel versante Salernitano disciplinate dal Testo Unico Campania Sud non subiscono gli stessi limiti amministrati delle attività ubicate nel versante
Napoletano disciplinate dalle Norme di Attuazione Campania Centrale del Piano
Stralcio» (cfr. il verbale della deliberazione n. 23443 del Controparte_3
26.8.2020, sub doc. 7 di parte convenuta); - che, tra l'altro, la società aveva incaricato il geologo dott. di predisporre una proposta di variante al Piano Stralcio Per_5
per l'Assetto Idrogeologico (PASAI) redatto dall'ex Autorità di Bacino della Regione
Campania con l'obiettivo di declassificare l'area in esame da pericolosità di frana
Pagina 11 di 22 molto elevata (P4) a quella moderata (P2) e quindi di riperimetrare il versante roccioso sovrastante lo stabilimento EA (cfr. la proposta di variante Piani Stralci
a firma del dott. sub doc. 8 di parte convenuta); - che l'Autorità di Bacino Per_5
Distrettuale interpellata, all'esito di una conferenza operativa, con propria circolare
(prot. 19898 del 9.7.2021) aveva riconosciuto la necessità «di omogeneizzare ed uniformare le norme dei suddetti Piani Stralci, attualmente vigenti e risalenti alle soppresse Autorità di Bacino e di rendere di facile interpretazione i vincoli sottesi alla prevenzione del rischio idrogeologico»; - che, quindi, l'Autorità Distrettuale, nelle more del riordino della materia aveva ritenuto «possibile consentire per il trimestre luglio-agosto-settembre 2021 l'installazione di strutture amovibili stagionali a tutti gli stabilimenti balneari che ne abbiano fatto e che ne facciano richiesta, anche in aree perimetrate a pericolosità/rischio idrogeologico nei PSAI approvati o adottati che siano purché vengano rispettata idonee misure di sicurezza come un adeguato distanziamento da costoni e/o foci di corsi d'acqua e prescindendo in considerazione del fattore meteorologico statistico del periodo indicato e solo per detto periodo, da altre misure correlate ai rischi connessi a fenomeni naturali», incaricando i Comuni interessati di tutte le misure necessarie di prevenzione a salvaguardia della pubblica e privata incolumità definendo un programma di monitoraggio e controllo per la gestione in sicurezza delle stesse aree (cfr. la circolare dell'Autorità di Bacino, prot.
19898 del 9.7.2021, sub doc. 9 di parte convenuta); - che, per quel che qui rileva, il
, investito delle suindicate responsabilità, aveva richiesto Controparte_3
alla una ulteriore perizia geologica che attestasse lo stato di non pericolosità CP_1
del costone roccioso soprastante;
- che la società aveva quindi dato incarico al proprio geologo, dott. di verificare lo stato del costone, cosa che era Persona_3
avvenuta nel brevissimo periodo anche con l'ausilio di rocciatori e droni;
- che detta verifica aveva nuovamente appurato lo stato di non pericolosità, attestata in una perizia depositata agli atti del Comune;
- che, all'esito di tale complessa attività amministrativa, era stato disposto il temporaneo dissequestro dello stabilimento, anche nell'attesa che l'Autorità Distrettuale procedesse al riordino e alla semplificazione dei Piani Stralci (cfr. il decreto dissequestro dell'11.8.2021, sub doc.
10 di parte convenuta).
Pagina 12 di 22 Ebbene, alla luce delle suddette risultanze (documentate e sostanzialmente non controverse), non appare revocabile in dubbio che la chiusura dello stabilimento, per effetto del sequestro, è imputabile ad incertezze interpretative della disciplina vincolistica (essendo stata la stessa Autorità di Bacino, nel recepire la proposta di variante presentata dalla società, a sottolineare l'esigenza di «rendere di facile interpretazione i vincoli sottesi alla prevenzione del rischio idrogeologico») o comunque ad errori di valutazione tecnica certamente non imputabili alla , CP_2
ma semmai al consulente officiato.
Del resto, contrariamente a quanto opinato da parte attrice, neanche risulta rilevante quanto emerge dalla relazione tecnica dell'ing. , che nel Per_4
procedimento penale è stato il consulente di parte del geologo, non dell'amministratrice della società, ragion per cui le sue considerazioni possono valere allo scopo di valutare la “perizia” del dott. ma non al fine di scrutinare la Per_3
“diligenza” della . In ogni caso, la tesi di tale consulente di parte (secondo CP_2
cui «la ha sottoscritto tutti gli atti senza sapere che cosa firmasse e perché») CP_2
appare verosimile, in mancanza di prova contraria (che allo stato non c'è) in ordine alla consapevolezza dell'illegittimità delle richieste dei titoli abilitativi.
Né risulta dirimente la circostanza che anche per la , come per il geologo, CP_2
sia stato richiesto il rinvio a giudizio per tutte le fattispecie di reato ascritte (cfr. la richiesta di rinvio a giudizio in atti), posto che eventuali errori (sul fatto che l'area ove sorge lo stabilimento balneare rientrasse o meno nell'ambito di applicazione della nota dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale n. 17238 del 21.6.2022 e se, quindi, le prescrizioni contenute nella circolare n. 19898 del
9.7.2021 della stessa Autorità di Bacino si estendessero o meno all'area in cui ricade lo stabilimento) o addirittura false attestazioni possono imputarsi al solo tecnico incaricato e considerato che l'accordo tra gli imputati e la sussistenza di un disegno criminoso devono ancora essere accertati in sede penale e non risultano provati in questo giudizio.
In definitiva, come già detto, va condivisa la tesi della convenuta, secondo cui l'obbligo di gestire diligentemente la società non comprende l'ulteriore obbligo della perizia, quantomeno in senso tecnico. Del resto, prima della riforma del diritto
Pagina 13 di 22 societario, la giurisprudenza di legittimità era appunto nel senso che «il dovere di diligenza non comprende il dovere di perizia» (cfr. Cass. n. 3483 del 4.4.1998, in motivazione) e tale principio deve ritenersi vigente anche alla luce del novellato art. 2392, co. 1, c.c., in quanto anche con la nuova disciplina l'amministratore non ha il dovere, per essere diligente, di avere tutte le conoscenze tecniche necessarie per decidere, ma solo quello di agire in modo informato, raccogliendo le informazioni opportune. In altri termini, ciò che può pretendersi dall'amministratore non è di possedere un'approfondita cognizione di tutte le nozioni tecniche (ad esempio di tipo geologico) che in qualche modo possono venire in rilievo ai fini della gestione aziendale, ma solo di far fronte alle proprie carenze, avvalendosi della consulenza di collaboratori ed esperti
Nella specie, risulta comprovato che la gestione dell'iter amministrativo finalizzato all'ottenimento della concessione e dei titoli abilitativi è stata curata dall'amministratrice avvalendosi di professionisti del settore, che eventuali errori risultano imputabili (almeno in parte) ad incertezze delle norme ed alla complessità della situazione, che alla certamente non può essere imputata nessuna CP_2
negligenza, né l'omissione di quelle cautele normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.
I rilievi che precedono sono assorbenti ed inducono a non indugiare sulla questione della sussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e la condotta addebitata all'amministratrice convenuta e su quella della quantificazione dei pregiudizi patiti dalla società, dovendosi solo segnalare che l'inadempimento denunciato (ove pure in ipotesi sussistente) non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura e secondo i criteri indicati da parte attrice.
3. Con riguardo al terzo addebito, quello concernente la temporanea riapertura della struttura tra il 14 agosto ed il 30 settembre del 2021 ed il correlato aggravamento della situazione patrimoniale e finanziaria della società, parte attrice ha in sintesi dedotto:
- che, a seguito del temporaneo dissequestro dello stabilimento balneare (fino al
30 settembre 2021), sebbene fosse emerso, già al 29.7.2021 (data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020), un passivo di oltre € 111.000 (a fronte di un
Pagina 14 di 22 capitale di appena € 800,00) e si fosse così verificata una causa di scioglimento della società, l'amministratrice, anziché operare ai soli fini della conservazione e dell'integrità del valore del patrimonio sociale, aveva deciso unilateralmente di proseguire nella gestione sociale, senza un previo coinvolgimento dell'assemblea in ordine alle più opportune scelte aziendali, senza l'esecuzione di un'analisi prospettica in termini di costi/benefici e l'elaborazione di un piano strategico di breve-medio periodo onde pervenirsi, già del caso, entro la chiusura dell'esercizio, al riequilibrio patrimoniale;
- che la riapertura temporanea dello stabilimento aveva «cagionato
l'aggravamento della già negativa situazione patrimoniale e finanziaria della società con l'ulteriore risultato negativo dell'esercizio 2021 per circa Euro 63.000,00.
Esaminando, infatti, le voci del bilancio relativo all'esercizio 2021, dato e non concesso che le stesse siano corrette e veritiere (…), la somma dei soli costi sostenuti per il personale, i servizi e le materie prime (pari ad oltre Euro 80.000), pur senza considerare le ulteriori voci di costo, ha superato di gran lunga l'importo dei ricavi assunti conseguiti (sempre che il loro importo sia veritiero) nel limitato periodo di un mese pari ad Euro 70.154 circa»;
- che «nessuno dei pregressi debiti della società è stato pagato (anzi, la complessiva esposizione debitoria si è significativamente accresciuta dall'esercizio
2020 a quello 2021 passando da Euro 162.822 ad Euro 177.111) e che, dal bilancio
2021, si evidenzia un debito nei confronti del (anche per Controparte_3
canoni demaniali) di oltre Euro 27.000,00, in aumento rispetto a quello di Euro
22.000,00 circa risultante dal precedente bilancio dell'esercizio 2020. La complessiva debitoria nei confronti del è ascesa poi addirittura ad Euro Controparte_3
84.000,00 circa al 30 settembre 2022»;
- che, inoltre, «al 29 luglio 2021 (ripetiamo, data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020), l'amministratrice ben sapeva e doveva tener conto che la società avrebbe avuto un lasso temporale piuttosto ristretto (scadendo il relativo titolo demaniale al 31 dicembre 2023) per recuperare le rilevanti perdite accumulate in oltre Euro 170.000. A quella data, infatti, da un canto non era pervenuta ancora la nota rep. n. 1323 del 9 novembre 2021 del (cfr. doc. n. 11 Controparte_3
Pagina 15 di 22 della produzione della Sig. , che si sarebbe successivamente limitata ad CP_2
accertare il prolungamento di durata della concessione demaniale marittima sino al
31 dicembre 2033), ma era addirittura notorio il contrasto tra la normativa nazionale
e quella europea in tema di rinnovo della durata delle concessioni demaniali marittime, e che, quindi, di lì a poco sarebbe intervenuto una decisione del Consiglio di Stato circa la legittimità del prolungamento di durata (la giurisprudenza era già ampiamente orientata in senso negativo sulla legittimità del rinnovo)».
Anche questo addebito è infondato.
Rileva, anzitutto, che l'assemblea dei soci del 29.7. 2021, convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 2020 e per l'assunzione delle conseguenti delibere per il ripianamento delle perdite, all'unanimità aveva deliberato di rinviare la decisione sulla destinazione delle perdite ad una successiva assemblea, che veniva fissata per il giorno 23.9.2021 (cfr. il verbale assembleare in atti), come all'epoca consentito dalla legislazione emergenziale (cfr. l'art. 1, comma 266, Legge n.
178/2020). In siffatta situazione, considerato che l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore alla soglia minima, ben poteva deliberare di rinviare tali decisioni (per via dell'emergenza) e che, quindi, fino ad allora non era operante la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, non può dirsi che l'amministratore abbia assunto la decisione di compiere nuove operazioni non conservative (la riapertura dello stabilimento) in violazione dell'art. 2486 c.c.
Né va trascurato che la pregressa perdita rilevata risulta determinata dalla incidenza di ammortamenti e di costi fissi generati a prescindere dal fatto che la società operasse o meno, per cui la decisione di riaprire (sia pur temporaneamente) appariva senz'altro profittevole, specie alla luce delle considerazioni svolte in questa sede dalla stessa attrice (laddove quantifica il lucro cessante e il danno da perdita di chance connessi viceversa alla chiusura dello stabilimento).
Invano, poi, le parti disquisiscono in merito alla questione della scadenza della concessione demaniale per l'attuazione della cd. direttiva Bolkestein, tenuto conto dell'estrema incertezza tuttora esistente in materia, fermo restando, in ogni caso,
Pagina 16 di 22 che non è ovviamente sindacabile in questa sede il merito delle scelte gestionali (in base al principio anche noto come business judgment rule), quand'anche risultassero in concreto economicamente poco positive.
Infine, a quest'ultimo proposito, va anche rilevato che nemmeno risulta provato che la riapertura abbia generato risultati negativi, a nulla rilevando che per effetto della stessa non siano stati coperti tutti i costi fissi (che comunque si sarebbero generati, anche in caso di fermo dell'attività).
4. Con un quarto addebito, in sede di prima memoria ex art. 183 cit. l'attrice ha dedotto l'“anomalia” delle operazioni emerse dall'esame degli estratti conto consegnati nel maggio 2022 dal nuovo amministratore e l'illegittima restituzione degli assunti finanziamenti eseguiti dalla socia ed ex amministratrice . CP_2
Al riguardo ha sostenuto:
- che in data 3.10.2018 la società aveva ricevuto un bonifico di € 13.032,00 da parte di Bologna University Business School, per pagamento di “fattura nr. 7” (operazione anomala per il tipo di prestazione che sarebbe stata resa da in quanto CP_1
non inerente), e che in data 5.10.2018, esattamente due giorni dopo, era stato effettuato un bonifico di € 13.000,00 a favore del socio amministratore CP_2
, con causale “restituzione finanziamento socio infruttifero”;
[...]
- che in data 23.9.2019 la società aveva ricevuto un altro bonifico di € 12.200,00 da parte della stessa Bologna University Business School, per pagamento di “fattura nr. 1” (anche questa operazione anomala, in quanto non inerente) e che in data
30.9.2019, ancora una volta subito dopo, era stato effettuato un bonifico di €
9.650,00 a favore del socio , sempre con la medesima causale Controparte_2
“restituzione finanziamento socio infruttifero”; che in data 29.6.2020 era stato contabilizzato un bonifico di € 4.270,00 a favore della società da parte della per “acconto fattura nr. 2 del Controparte_4
22.6.2020” (per una prestazione che non appare riconducibile all'attività svolta dalla società ed al suo oggetto sociale) e che in data 1.7.2020 era stato effettuato un ulteriore bonifico di € 4.200,00 a favore del socio , ancora una Controparte_2
volta due giorni dopo la ricezione del corrispettivo, con la stessa identica causale di
“restituzione finanziamento socio infruttifero”;
Pagina 17 di 22 - che la società non disponeva del personale per rendere le prestazioni descritte nelle indicate fatture (della cui regolarità fiscale, pertanto, deve ragionevolmente dubitarsi) e non poteva in effetti averle rese;
- che ancor più singolari appaiono dunque i bonifici disposti dalla ex amministratrice in favore di se stessa subito dopo l'avvenuto accredito degli importi fatturati sul conto corrente della società e in misura pari ai detti importi;
- che, ove effettivamente si trattasse della restituzione di un finanziamento eseguito da un socio, tale operazione non era e non è consentita in ragione del cd. principio di postergazione dei finanziamenti fatti dai soci alla società come sancito dall'art. 2467 c.c., considerato che il finanziamento era stato eseguito dalla CP_2
nel corso degli esercizi 2016-2017 prima dell'apertura dello stabilimento, allorché, quindi, sarebbe stato ragionevole un conferimento, e che il finanziamento era stato restituito allorquando la società presentava un indebitamento di gran superiore al patrimonio netto.
Tanto premesso, va osservato quanto segue.
Sotto un primo profilo, «i dubbi sulla veridicità ed effettiva esecuzione» delle prestazioni di cui alle suddette fatture risultano infondati, alla luce dei chiarimenti resi dalle convenute (in ordine all'effettività delle prestazioni ed all'inerenza con l'oggetto sociale: svolgimento di eventi e cene aziendali, fornitura di pomodori di
Sorrento) e della documentazione in atti. Peraltro, neanche risultano allegati o provati i danni riconducibili alle suddette operazioni anomale, allo stato insussistenti, non essendo neanche intervenuti accertamenti fiscali.
Con riferimento, invece, all'impugnazione dei rimborsi dei finanziamenti in favore della , in quanto effettuati in violazione del principio c.d. di postergazione CP_2
di cui all'art. 2467 c.c., deve ritenersi insussistente la legittimazione attiva del socio
(e della società), essendo la suddetta norma posta a tutela della par condicio creditorum ed essendo, quindi, legittimati a far valere la sua violazione solo i singoli creditori sociali (i quali - a seguito dei rimborsi eseguiti dalla società in favore dei soci
- potrebbero vedere diminuita la garanzia patrimoniale del proprio credito e subire una minore soddisfazione dello stesso nel concorso con gli altri creditori).
Né è vero che sussiste «un interesse rilevante ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che
Pagina 18 di 22 l'amministratore sia tenuto alla conservazione del patrimonio sociale anche e soprattutto nell'interesse dei soci, i quali debbono potere reciprocamente fare affidamento sul capitale di rischio da ciascuno di loro apportato (in specie in sede di costituzione della società) onde far fronte alle obbligazioni assunte nello svolgimento dell'attività sociale».
Invero, il pagamento “preferenziale” produce un danno unicamente in capo ai singoli creditori rimasti “penalizzati”, ma non è idoneo a ledere direttamente il patrimonio della società. A rigore, gli atti di favoritismo lasciano intatto il patrimonio disponibile, almeno se lo si intende come attivo residuo. Il “pagamento”, avendo per effetto l'estinzione dell'obbligo corrispondente, comporta il venir meno di una passività: l'entrata compensa “matematicamente” l'uscita. In altri termini, il pagamento, lungi dal determinare un effetto negativo sul patrimonio della società, finisce piuttosto per risolversi in un'operazione neutra per lo stesso, provocando, da un lato, una diminuzione dell'attivo, ma dall'altro, in conseguenza dell'intervenuta estinzione del debito, una contemporanea diminuzione del passivo in misura esattamente corrispondente.
Parte attrice, infine, nelle memorie difensive finali ha sostenuto di essere legittimata in quanto «occorre, poi, tener conto anche del fatto che mentre i presunti crediti dell'ex amministratrice nei confronti della società (per pregressi presunti finanziamenti) erano infruttiferi, quelli vantati dai creditori sociali sono invece produttivi di interessi e per cui il loro mancato pagamento (essendosi appropriata la ex amministratrice di finanza che avrebbe potuto essere destinata al pagamento di tali debiti) espone senz'altro la società anche ad un ulteriore danno sotto il profilo dei maggiori oneri economici cui essa deve far fronte». A prescindere da ulteriori considerazioni, è dirimente tuttavia che di tale danno non v'è traccia, non essendovi prova del fatto che il finanziamento dei soci fosse infruttifero.
Ad ogni buon conto, per mera completezza, va evidenziato che anche questo addebito risulta infondato, non sussistendo i presupposti della cd. postergazione
(ossia che trattasi di finanziamenti effettuati quando la società versava in una situazione di eccessivo squilibrio patrimoniale oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento). In particolare,
Pagina 19 di 22 contrariamente a quanto opinato dall'attrice, secondo cui il finanziamento sarebbe stato eseguito dalla «nel corso degli esercizi 2016/2017 prima dell'apertura CP_2
dello stabilimento, allorché quindi sarebbe stato ragionevole un conferimento», risulta dagli atti che i finanziamenti sono stati eseguiti proprio quando la società registrava utili di esercizio (cfr. il bilancio chiuso al 31.12.2017).
5. Le contestazioni concernenti «l'illegittima approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Ancor prima, l'illegittima approvazione dei bilanci 2018 e 2019» sono tardive (in quanto fondate per lo più su addebiti diversi da quelli di cui all'atto di citazione ed alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.), oltre che concernenti fatti ancora sub iudice (pendendo il giudizio instaurato dalla medesima , giusta Pt_1
citazione notificata il 28.11.2022 – cfr. doc. 53 e 53 bis della produzione attorea –, avente ad oggetto appunto l'impugnazione delle relative delibere assembleari) e della cui “dannosità” non v'è contezza (non discendendo i danni tout court dalla mera omissione di una corretta informazione).
Del pari tardivi (in quanto anch'essi fondati su addebiti del tutto diversi da quelli contenuti nell'atto di citazione e nella prima memoria ex art. 183 cit.), sono i rilievi concernenti l'utilizzazione nell'attività aziendale di dipendenti non regolarmente assunti, fermo restando che, anche in questo caso, è sterilmente dedotto non già che per effetto della condotta illecita sarebbero stati arrecati danni, ma solo che la società sarebbe stata esposta «a grave pregiudizio in caso di eventuali visite dell' del lavoro». Persona_6
Secondo parte attrice, a carico della dovrebbero, altresì, rimanere anche CP_2
i compensi che la società è stata costretta a versare al curatore speciale, nominato nell'ambito del procedimento diretto alla revoca cautelare dell'amministratrice, sull'assunto che alla suddetta nomina avrebbe «dato luogo esclusivamente la illecita condotta dell'ex amministratrice». Sta di fatto che le dimissioni risultano comunicate alla socia il 2.12.2021, ossia: - in data successiva alla notifica dell'atto di citazione, che già recava la richiesta di revoca in via cautelare dell'amministratrice; - in data successiva al deposito, con atto separato, della stessa istanza cautelare avvenuto il
23.11.2021; - in data successiva alla fissazione dell'udienza cautelare disposta con decreto del 30.11.2021; - in data successiva alla nomina dell'avv. quale CP_5
Pagina 20 di 22 curatore speciale della società avvenuta con lo stesso decreto di fissazione dell'udienza di cautelare del 30.11.2021; - in data precedente, tuttavia, rispetto a quando è stata notificata l'istanza di revoca cautelare, con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (risalente al 6.12.2021). Ne consegue che, a tacer d'altro, l'attrice ben avrebbe potuto evitare di dare ulteriore corso ad un procedimento cautelare destinato a concludersi con una declaratoria di cessata materia del contendere e quindi avrebbe potuto evitare di far gravare la società di ulteriori costi (connessi ai compensi professionali richiesti dal curatore speciale nominato), per cui invano adesso pretende che vengano addebitati alla
[...]
(tempestivamente dimessasi). CP_2
Infine, parte attrice ha dedotto che la condotta dell'amministratrice avrebbe sostanzialmente determinato l'azzeramento del valore delle partecipazioni sociali.
Qualificata la domanda come azione individuale di responsabilità contro gli amministratori, è evidente che trattasi di domanda priva di pregio, in quanto tale azione non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. (per le s.p.a.) e l'art. 2476
c.c. (per le s.r.l.) esigono che l'istante sia stato danneggiato "direttamente" dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, appartenendo il diritto alla conservazione del patrimonio sociale unicamente alla società (cfr., ex multis, Cass. n. 11223 del
28.4.2021). Nella specie, alla stregua della stessa prospettazione attorea, ad esclusione del primo addebito (relativamente al quale, però, come già detto, il danno non è stato neanche esplicitato), tutti i danni lamentati sono solo il riflesso del pregiudizio asseritamente arrecato al patrimonio sociale dall'attività dell'amministratore, sicchè non è proprio ravvisabile un danno diretto del socio.
Alla stregua di tutte le svolte considerazioni, dunque, tutte le domande attoree vanno rigettate.
6. Entrambe le convenute hanno insistito per la condanna dell'attrice, ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., sull'assunto che il suo comportamento sarebbe stato contrario ai doveri della buona fede, avendo agito in giudizio all'unico scopo, strumentale, di arrecare un pregiudizio diretto alla ex amministratrice e alla compagine societarie, essendo la presente vicenda giudiziaria l'epilogo di dissapori
Pagina 21 di 22 e dissidi insorti tra le parti.
La domanda va rigettata, in quanto, benchè priva di pregio, l'azione non risulta promossa con colpa grave, specie ove si consideri che la condotta dell'amministratrice ha condotto comunque al suo rinvio a giudizio.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attrice, nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55
(e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino a € 520.000,00, in base al disputatum) e liquidando valori intermedi tra i minimi e i medi tabellari, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
e di , che liquida per ciascuna parte in € 14.000,00 per CP_1 Controparte_2
compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA
e CPA., con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2024
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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