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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Maurizio La Venuta;
appellante
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...]
(C.F./P.I./R.I.: ), con sede in Roma, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Vittorio Camilleri;
appellata
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello: revocare ed annullare il decreto ingiuntivo impugnato in quanto la pretesa creditoria della società
[...]
è illegittima. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Controparte_1 il 15% per spese generali, cpa ed iva, di entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la 2
distrazione a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha ricevuto acconti”
Conclusioni per la società appellata: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione spiegata ex adverso ai sensi dell'art. 342, n. 1, del
c.p.c. e/o dell'art. 348-bis del c.p.c., e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n. 4581/2021 dell'01.12.2021 (R.G. n. 12674/2020), emessa dall'On.le Tribunale di Palermo, in persona del dott. Davide Romeo – a definizione della causa avente ad oggetto un'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3363/2020 del 30.06.2020 (R.G. n.
6367/2020), reso dall'On.le Tribunale di Palermo, in persona della dott.ssa Alessia
RO – con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione spiegata ex adverso, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda formulata da controparte in seno all'avversato atto di citazione in appello, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4581/2021 dell'01.12.2021 (R.G. n. 12674/2020), emessa dall'On.le Tribunale di Palermo, in persona del dott. Davide Romeo – a definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3363/2020 del 30.06.2020
(R.G. n. 6367/2020), reso dall'On.le Tribunale di Palermo, in persona della dott.ssa
Alessia RO – con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'appellante in favore dell'appellata, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla prima ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione e dell'odierno giudizio d'appello, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del
15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 4581 del 26 novembre-1 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.ro Parte_1 3
3363/2020 con il quale era stato intimato alla predetta il pagamento in favore di
[...]
(nel prosieguo anche della somma di euro 9.746,15, Controparte_1 CP_3 oltre interessi e spese della procedura monitoria, pretesa a titolo di risarcimento per prelievi abusivi di energia elettrica, e condannava la opponente a rifondere alla controparte le spese del giudizio.
Ha interposto appello la , formulando le conclusioni in epigrafe trascritte. Pt_1
Ha resistito la compagnia elettrica, istando per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto del gravame;
in subordine, ha nuovamente domandato la rideterminazione del proprio credito nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa.
La causa, ri- assegnata alla intestata Sezione, è stata posta in decisione in data 18 aprile
2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*********************
La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione sulla scorta di un percorso argomentativo che può essere sintetizzato nei seguenti termini: a) risultava provato documentalmente, tramite la produzione del relativo verbale di verifica, cui andava attribuita piena fede trattandosi di atto formato da incaricati di pubblico servizio, che l'1.4.2019 personale di e-Distribuzione s.p.a. aveva accertato l'esistenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica generale - attuato mediante rimozione del contatore in disuso e collegamento di due cavi alla morsetteria del pannello porta-contatore - che alimentava, con erogazione in corso, un immobile sito al primo piano, interno dx, dello stabile di via Erice n.42 di Palermo;
la , residente in tale unità immobiliare aveva Pt_1 presenziato all'accertamento e sottoscritto il verbale in veste di “utilizzatore di fatto” della fornitura irregolare;
2) in assenza di un contratto di somministrazione, il soggetto danneggiato dalla condotta illecita era stato correttamente identificato in quale CP_3 esercente il Servizio di Maggior Tutela;
3) in ordine all'ammontare del credito, quello ricostruito da E-Distribuzione in base al criterio “della potenza massima tecnicamente prelevabile in relazione alla sezione dei cavi utilizzati per l'allaccio abusivo” e per un periodo di cinque anni (da aprile 2014 a marzo 2019) doveva ritenersi attendibile, da un lato, in quanto “assistito da presunzione di veridicità” perché effettuato sulla scorta dell'accertamento anzidetto e senza margini di discrezionalità da parte del rivenditore, 4
dall'altro in considerazione della assenza di “adeguati elementi o idonee allegazioni di segno contrario tali da far ritenere il calcolo non effettuato nel rispetto della normativa regolamentare vigente e delle direttive dell'AEEG.”.
L'appellante, pur non contestando il contenuto del verbale di verifica, ha lamentato che il provvedimento impugnato: 1) avesse presupposto, in assenza di prova, che la , che Pt_1 non era stata sottoposta ad alcun procedimento penale, fosse stata l'autrice dell'allaccio abusivo e che il prelievo di energia si fosse attuato anche nel corso del quinquennio antecedente all'accertamento; b) avesse attributo acriticamente fede alla ricostruzione dei consumi recepita da la quale si era basata solo sulle dimensioni dei cavi impiegati CP_3 per il collegamento alla rete elettrica generale, senza alcun ancoraggio al dato oggettivo del numero e della tipologia degli apparecchi energivori presenti nell'immobile, così sovvertendo l'onere della prova che doveva gravare sul preteso creditore, tanto più che la presunzione di veridicità non poteva che attenere ad un fatto storico e non a un calcolo ricostruttivo.
La società appellata ha contestato tutti i motivi di gravame, deducendo, in particolare, in relazione alla determinazione del quantum del credito, che la ricostruzione era stata fatta, in conformità alle disposizioni di settore, dalla società distributrice, ossia da un soggetto altro da sé, e che la non aveva mosso alcun reclamo nel termine assegnato a pena Pt_1 di decadenza dalla delibera n.ro 200/99 della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
L'appello, pur superando il vaglio di ammissibilità avendo enucleato di punti di motivato dissenso rispetto al provvedimento gravato, è infondato nei termini che si diranno.
Per quanto attiene alla legittimazione passiva della , quale titolare della posizione Pt_1 debitoria, le argomentazioni dell'appellante incentrate sulla assenza di prova del fatto che fu costei ad eseguire l'allaccio non autorizzato alla rete elettrica generale si presentano distoniche e irrilevanti al fine del decidere.
Ai fini civilistici, infatti, rileva esclusivamente la circostanza che la opponente fosse il soggetto che fruiva della energia elettrica che veniva prelevata mediante il collegamento abusivo. Tale dato può ritenersi certo, solo ove si consideri che la , che nello Pt_1 stesso atto di appello viene indicata come ancora residente nella unità immobiliare beneficiata dalla fornitura irregolare (che era attiva al momento della verifica), presenziò all'accertamento in veste di “utilizzatore di fatto” della erogazione e sottoscrisse il 5
verbale senza muovere alcuna contestazione alle emergenze della verifica.
Si presenta poi immune da censure il fatto che la commisurazione dei consumi sia stata effettuata con riferimento ad un periodo di cinque anni terminati alla data della verifica.
Dalla denuncia presentata da alla Procura della Repubblica di Parte_2
Palermo (doc. 6 della produzione allegata alla comparsa di costituzione in primo grado di risulta, infatti, che la utenza regolare era cessata il 30.6.2009 e che l'intestataria di CP_3 essa era la odierna appellante. Pertanto, non avendo la difesa della documentato Pt_1 che l'appartamento avesse goduto, negli anni intermedi tra la cessazione della somministrazione regolare e il controllo eseguito l'1.4.2019, di altre fonti di approvvigionamento elettrico, può darsi certamente per provato che l'energia in questione, necessaria per l'abitabilità della unità immobiliare, fosse stata fornita proprio dal prelievo illecito in oggetto, circoscritto dalla compagnia elettrica all'ultimo quinquennio in considerazione della prescrizione del credito afferente al periodo antecedente.
Anche le doglianze afferenti alla quantificazione della pretesa vanno respinte
E' vero, infatti, come rimarcato dall'appellante, che l'onere della prova grava sul creditore, vieppiù in caso di responsabilità di fonte extracontrattuale, e che la relativa determinazione – a differenza dell'accertamento del fatto storico della esistenza dell'allaccio abusivo – non può ritenersi assistita da una presunzione di veridicità.
Cionondimeno, nella vicenda in delibazione la ricostruzione dei consumi può ritenersi affidabile tenuto conto che, in mancanza di riferimenti oggettivi esterni (non trattandosi di un caso di sotto-misurazione, in percentuale accertata, dell'apparecchio di misura, o di situazioni in cui, sussistendo comunque un regolare contratto, è possibile far riferimento ai consumi “storici” dell'utente), essa, innanzitutto, è stata curata, alla luce della già accennata suddivisione delle competenze prevista dalla normativa di settore, da un soggetto terzo, diverso dal rivenditore (sulla rilevanza di tale aspetto, v. Cass. 13605/19),
e, in ogni caso si basa su un criterio - quello della “potenza tecnicamente prelevabile” - che la giurisprudenza di legittimità più recente ha ritenuto non arbitrario (v. Cass.
20249/24, 5219/25), in quanto correlato ad un calcolo statistico delle ore annue di utilizzo dell'energia e secondo una tabella di unificazione approvata dalla . Controparte_4
Muovendo, pertanto, dalla adeguatezza dell'impiego, in casi come quello in esame, del 6
suddetto criterio, sarebbe spettato alla appellante fornire elementi specifici e individualizzati tali da far risultare all'evidenza inattendibile la ricostruzione effettuata dalla società distributrice (ricostruzione che, peraltro, comprende nel suo complesso anche voci supplementari correlate al rimborso dei costi afferenti alla verifica e al danneggiamento delle apparecchiature, il tutto come analiticamente indicato nel
“dettaglio importi bolletta” allegato alla fattura versata in giudizio), elementi che non sono stati in alcun modo dedotti prima ancora che provati.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, in base al valore della causa, applicando i parametri tariffari, nei valori minimi per la fase di “trattazione” e per quella “decisoria” in assenza di attività istruttoria e di elementi di novità delle argomentazioni difensive finali, medi per le altre fasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro 4581/2021 del Parte_1
Tribunale di Palermo, pubblicata l'1.12.2021.
Condanna l'appellante a rifondere alla società appellata, Controparte_1
le spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro 3.933,00, oltre
[...] rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 9.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rossana Guzzo Dr. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 481 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Biagio Maurizio La Venuta;
appellante
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di
[...]
(C.F./P.I./R.I.: ), con sede in Roma, rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Vittorio Camilleri;
appellata
Conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dei motivi di appello: revocare ed annullare il decreto ingiuntivo impugnato in quanto la pretesa creditoria della società
[...]
è illegittima. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Controparte_1 il 15% per spese generali, cpa ed iva, di entrambi i gradi del giudizio di cui si chiede la 2
distrazione a favore del sottoscritto procuratore che ha anticipato le spese e non ha ricevuto acconti”
Conclusioni per la società appellata: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione spiegata ex adverso ai sensi dell'art. 342, n. 1, del
c.p.c. e/o dell'art. 348-bis del c.p.c., e, per l'effetto, confermare integralmente la gravata sentenza n. 4581/2021 dell'01.12.2021 (R.G. n. 12674/2020), emessa dall'On.le Tribunale di Palermo, in persona del dott. Davide Romeo – a definizione della causa avente ad oggetto un'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3363/2020 del 30.06.2020 (R.G. n.
6367/2020), reso dall'On.le Tribunale di Palermo, in persona della dott.ssa Alessia
RO – con ogni statuizione conseguente ed accessoria. 2) Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione spiegata ex adverso, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda formulata da controparte in seno all'avversato atto di citazione in appello, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 4581/2021 dell'01.12.2021 (R.G. n. 12674/2020), emessa dall'On.le Tribunale di Palermo, in persona del dott. Davide Romeo – a definizione della causa avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 3363/2020 del 30.06.2020
(R.G. n. 6367/2020), reso dall'On.le Tribunale di Palermo, in persona della dott.ssa
Alessia RO – con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
3) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'appellante in favore dell'appellata, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla prima ovvero nella maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio, del giudizio di opposizione e dell'odierno giudizio d'appello, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37/2018, oltre al rimborso forfettario spese generali del
15%, c.p.a. ed i.v.a., come per legge.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.ro 4581 del 26 novembre-1 dicembre 2021 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n.ro Parte_1 3
3363/2020 con il quale era stato intimato alla predetta il pagamento in favore di
[...]
(nel prosieguo anche della somma di euro 9.746,15, Controparte_1 CP_3 oltre interessi e spese della procedura monitoria, pretesa a titolo di risarcimento per prelievi abusivi di energia elettrica, e condannava la opponente a rifondere alla controparte le spese del giudizio.
Ha interposto appello la , formulando le conclusioni in epigrafe trascritte. Pt_1
Ha resistito la compagnia elettrica, istando per la declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto del gravame;
in subordine, ha nuovamente domandato la rideterminazione del proprio credito nella misura che sarebbe stata accertata in corso di causa.
La causa, ri- assegnata alla intestata Sezione, è stata posta in decisione in data 18 aprile
2025 con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
*********************
La sentenza impugnata ha rigettato l'opposizione sulla scorta di un percorso argomentativo che può essere sintetizzato nei seguenti termini: a) risultava provato documentalmente, tramite la produzione del relativo verbale di verifica, cui andava attribuita piena fede trattandosi di atto formato da incaricati di pubblico servizio, che l'1.4.2019 personale di e-Distribuzione s.p.a. aveva accertato l'esistenza di un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica generale - attuato mediante rimozione del contatore in disuso e collegamento di due cavi alla morsetteria del pannello porta-contatore - che alimentava, con erogazione in corso, un immobile sito al primo piano, interno dx, dello stabile di via Erice n.42 di Palermo;
la , residente in tale unità immobiliare aveva Pt_1 presenziato all'accertamento e sottoscritto il verbale in veste di “utilizzatore di fatto” della fornitura irregolare;
2) in assenza di un contratto di somministrazione, il soggetto danneggiato dalla condotta illecita era stato correttamente identificato in quale CP_3 esercente il Servizio di Maggior Tutela;
3) in ordine all'ammontare del credito, quello ricostruito da E-Distribuzione in base al criterio “della potenza massima tecnicamente prelevabile in relazione alla sezione dei cavi utilizzati per l'allaccio abusivo” e per un periodo di cinque anni (da aprile 2014 a marzo 2019) doveva ritenersi attendibile, da un lato, in quanto “assistito da presunzione di veridicità” perché effettuato sulla scorta dell'accertamento anzidetto e senza margini di discrezionalità da parte del rivenditore, 4
dall'altro in considerazione della assenza di “adeguati elementi o idonee allegazioni di segno contrario tali da far ritenere il calcolo non effettuato nel rispetto della normativa regolamentare vigente e delle direttive dell'AEEG.”.
L'appellante, pur non contestando il contenuto del verbale di verifica, ha lamentato che il provvedimento impugnato: 1) avesse presupposto, in assenza di prova, che la , che Pt_1 non era stata sottoposta ad alcun procedimento penale, fosse stata l'autrice dell'allaccio abusivo e che il prelievo di energia si fosse attuato anche nel corso del quinquennio antecedente all'accertamento; b) avesse attributo acriticamente fede alla ricostruzione dei consumi recepita da la quale si era basata solo sulle dimensioni dei cavi impiegati CP_3 per il collegamento alla rete elettrica generale, senza alcun ancoraggio al dato oggettivo del numero e della tipologia degli apparecchi energivori presenti nell'immobile, così sovvertendo l'onere della prova che doveva gravare sul preteso creditore, tanto più che la presunzione di veridicità non poteva che attenere ad un fatto storico e non a un calcolo ricostruttivo.
La società appellata ha contestato tutti i motivi di gravame, deducendo, in particolare, in relazione alla determinazione del quantum del credito, che la ricostruzione era stata fatta, in conformità alle disposizioni di settore, dalla società distributrice, ossia da un soggetto altro da sé, e che la non aveva mosso alcun reclamo nel termine assegnato a pena Pt_1 di decadenza dalla delibera n.ro 200/99 della Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
L'appello, pur superando il vaglio di ammissibilità avendo enucleato di punti di motivato dissenso rispetto al provvedimento gravato, è infondato nei termini che si diranno.
Per quanto attiene alla legittimazione passiva della , quale titolare della posizione Pt_1 debitoria, le argomentazioni dell'appellante incentrate sulla assenza di prova del fatto che fu costei ad eseguire l'allaccio non autorizzato alla rete elettrica generale si presentano distoniche e irrilevanti al fine del decidere.
Ai fini civilistici, infatti, rileva esclusivamente la circostanza che la opponente fosse il soggetto che fruiva della energia elettrica che veniva prelevata mediante il collegamento abusivo. Tale dato può ritenersi certo, solo ove si consideri che la , che nello Pt_1 stesso atto di appello viene indicata come ancora residente nella unità immobiliare beneficiata dalla fornitura irregolare (che era attiva al momento della verifica), presenziò all'accertamento in veste di “utilizzatore di fatto” della erogazione e sottoscrisse il 5
verbale senza muovere alcuna contestazione alle emergenze della verifica.
Si presenta poi immune da censure il fatto che la commisurazione dei consumi sia stata effettuata con riferimento ad un periodo di cinque anni terminati alla data della verifica.
Dalla denuncia presentata da alla Procura della Repubblica di Parte_2
Palermo (doc. 6 della produzione allegata alla comparsa di costituzione in primo grado di risulta, infatti, che la utenza regolare era cessata il 30.6.2009 e che l'intestataria di CP_3 essa era la odierna appellante. Pertanto, non avendo la difesa della documentato Pt_1 che l'appartamento avesse goduto, negli anni intermedi tra la cessazione della somministrazione regolare e il controllo eseguito l'1.4.2019, di altre fonti di approvvigionamento elettrico, può darsi certamente per provato che l'energia in questione, necessaria per l'abitabilità della unità immobiliare, fosse stata fornita proprio dal prelievo illecito in oggetto, circoscritto dalla compagnia elettrica all'ultimo quinquennio in considerazione della prescrizione del credito afferente al periodo antecedente.
Anche le doglianze afferenti alla quantificazione della pretesa vanno respinte
E' vero, infatti, come rimarcato dall'appellante, che l'onere della prova grava sul creditore, vieppiù in caso di responsabilità di fonte extracontrattuale, e che la relativa determinazione – a differenza dell'accertamento del fatto storico della esistenza dell'allaccio abusivo – non può ritenersi assistita da una presunzione di veridicità.
Cionondimeno, nella vicenda in delibazione la ricostruzione dei consumi può ritenersi affidabile tenuto conto che, in mancanza di riferimenti oggettivi esterni (non trattandosi di un caso di sotto-misurazione, in percentuale accertata, dell'apparecchio di misura, o di situazioni in cui, sussistendo comunque un regolare contratto, è possibile far riferimento ai consumi “storici” dell'utente), essa, innanzitutto, è stata curata, alla luce della già accennata suddivisione delle competenze prevista dalla normativa di settore, da un soggetto terzo, diverso dal rivenditore (sulla rilevanza di tale aspetto, v. Cass. 13605/19),
e, in ogni caso si basa su un criterio - quello della “potenza tecnicamente prelevabile” - che la giurisprudenza di legittimità più recente ha ritenuto non arbitrario (v. Cass.
20249/24, 5219/25), in quanto correlato ad un calcolo statistico delle ore annue di utilizzo dell'energia e secondo una tabella di unificazione approvata dalla . Controparte_4
Muovendo, pertanto, dalla adeguatezza dell'impiego, in casi come quello in esame, del 6
suddetto criterio, sarebbe spettato alla appellante fornire elementi specifici e individualizzati tali da far risultare all'evidenza inattendibile la ricostruzione effettuata dalla società distributrice (ricostruzione che, peraltro, comprende nel suo complesso anche voci supplementari correlate al rimborso dei costi afferenti alla verifica e al danneggiamento delle apparecchiature, il tutto come analiticamente indicato nel
“dettaglio importi bolletta” allegato alla fattura versata in giudizio), elementi che non sono stati in alcun modo dedotti prima ancora che provati.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano per come in dispositivo, in base al valore della causa, applicando i parametri tariffari, nei valori minimi per la fase di “trattazione” e per quella “decisoria” in assenza di attività istruttoria e di elementi di novità delle argomentazioni difensive finali, medi per le altre fasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.ro 4581/2021 del Parte_1
Tribunale di Palermo, pubblicata l'1.12.2021.
Condanna l'appellante a rifondere alla società appellata, Controparte_1
le spese del presente grado, che liquida nell'importo di euro 3.933,00, oltre
[...] rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/14, CPA e IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Palermo, 9.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rossana Guzzo Dr. Giuseppe Lupo