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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 06/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe tra c.f. ) con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Trinità n. 107, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Attilio A. Dibari, giusta mandato in atti
- OPPONENTE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Andria alla Via M. Clementi n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Falcetta, giusta procura apposta su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPOSTA
Oggetto: Spedizione-trasporto
Conclusioni delle parti (come da udienza di p.c. del 22.5.2025):
Opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di opposizione e insiste per il relativo accoglimento”.
Opposta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che si abbiano per integralmente richiamate e ritrascritte, insistendo per l'accoglimento delle stesse, anche in relazione alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.9.2022 la ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale la formulando opposizione al Decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1300/2022, emesso da codesto Tribunale, con il quale la stessa era stata condannata al pagamento, in favore LA ricorrente, LA somma di euro 15.433,00 – oltre interessi e spese di lite - a titolo corrispettivo per il trasporto di partite di merci (prodotti agricoli) effettuato in suo favore, giusta fattura n. 21/01323 del 15.10.2021 allegata in sede monitoria.
Ha dedotto, in sintesi, l'attrice, a fondamento LA propria opposizione: a) che l'opposta aveva trasportato la merce in ritardo, provocando avarie dei prodotti e mancata accettazione da parte del cliente finale, determinando dunque un danno all'immagine e un calo del fatturato;
b) che, dunque, l'opposta avrebbe violato l'obbligo custodia ex art. 1693 c.c. e sarebbe stata inadempiente, onde spetterebbe all'opponente il risarcimento del danno patito, senza limitazione ex art. 1696 c.c., stante la condotta colposa del trasportatore. Ha formulato, dunque, domanda riconvenzionale risarcitoria, in relazione al calo di fatturato dal 2021 al 12.10.2022 per i clienti Penny Market srl e
Maxi Di srl, nonché in relazione alle penali dagli stessi applicati per la consegna in ritardo di merce avariata, nei termini meglio dettagliati nell'atto introduttivo.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere:
1. nel merito, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1300 del 16.09.2022 concesso dall'intestato Tribunale di Trani nel giudizio monitorio R.G. n. 3713/2022 e notificato il 20.09.2022
e, conseguentemente, 2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo, 3. in via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente, e conseguentemente 4. condannare la società opposta a versare, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, la somma quantificata in base al calo del fatturato registrato tra il 2021 e il 2022 da o la Parte_1
somma ritenuta di giustizia nel corso del presente giudizio, 5. condannare parte opposta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio2”;
Con comparsa di risposta del 1.2.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in estrema sintesi: a) che l'opponente non avrebbe contestato l'effettuazione del trasporto, ma soltanto la sua esatta esecuzione;
b) che alcuna prova di quest'ultima sarebbe desumibile dalla email ricevuto da Penny Market, non evincendosi il vettore, né il ruolo e responsabilità dell'opposta; c) che i lamentati ritardi ed avarie non sono stati specificati, né sono mai stati contestati alla , che risulterebbe estranea ad essi;
d) che CP_1
sarebbe altresì dovuta la condanna LA controparte ex art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., decreto ingiuntivo n. 1300/2022 del 16/09/2022 emesso dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra non essendo l'opposizione de quo basata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.1300/2022 del 16/09/2022 emesso dal Tribunale di Trani, in persona del
Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra, poiché, unitamente alla spiegata riconvenzionale, infondata in fatto ed in diritto per le ragioni su esposte - Condannare n persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore (P.IVA con sede in Trinitapoli, in Via Corso P.IVA_1
Trinità, 107 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa. - Condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore (P.IVA ) con sede in Trinitapoli in Via Corso Trinità, 107 al pagamento P.IVA_1 del credito oggetto di procedimento per ingiunzione (€ 15.433,00) o LA diversa somma risultante di giustizia, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo oggetto LA presente impugnazione, interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore LA ditta opposta;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e di prove per interpello e con ordinanza del
14.10.2024 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (“riconoscimento da parte dell'opponente e in favore dell'opposta dell'importo di euro 10.000,00, oltre a un contributo parziale e forfettario a titolo di ristoro delle spese di lite pari ad euro 2.000,00, oltre r.f.s.g. e accessori ove dovuti come per legge.”), accettata dall'opposta e rifiutata dall'opponente.
All'udienza del 22.5.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
----------- L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono fondate in parte, così come soltanto in parte può esser accolta la domanda articolata dall'opposta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Occorre anzitutto rilevare che, nel caso di specie, è pacifico e incontestato che tra le parti sia intercorso contratto di trasporto di cose (cfr. gli artt. 1678 e 1683 e ss cod. civ.), in forza del quale l'opposta, in qualità di vettore, ha provveduto ad effettuare una serie di trasporti di merci
(generi alimentari, per lo più frutta e ortaggi) per conto dell'opponente-mittente, presso i destinatari indicati da quest'ultima, nel periodo dal 31.8.2021 al 22.9.2021 (cfr. fattura n. 21210 del
15.10.2021, all. fasc. monitorio). Così come non è in contestazione (per difetto di specifica censura da parte dell'opponente: cfr. l'art. 115 c.p.c.) il prezzo indicato nella predetta fattura per il servizio di trasporto, né il fatto che le parti avessero convenuto l'obbligo di pagamento del corrispettivo per il trasporto a carico del mittente.
2. Date queste premesse in ordine al titolo, alla prova dell'esecuzione LA prestazione e del quantum convenuto, occorre dunque esclusivamente vagliare l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, che ha inteso far valere la responsabilità del vettore per l'avaria delle merci e per il trasporto in ritardo (elementi alla base anche dell'invocata domanda riconvenzionale risarcitoria).
Orbene, premesso che l'eccezione di inadempimento deve essere specifica – e che, dunque, non può esser vagliata una generica censura in ordine a non meglio specificati ritardi e avarie delle merci - dal coacervo delle difese articolate dall'opponente (così come specificate anche nelle memorie istruttorie) può desumersi che la stessa abbia censurato in senso qualificato i seguenti inadempimenti:
a) nei giorni 13, 14, 18 e 19 del mese di settembre 2021 la avrebbe Controparte_1
effettuato trasporti di pomodori in favore di Penny Market nelle sedi di ZA (BS), di BO
(VC), di AR LA NA (AR), di TO (AL), consegnando la merce con estremo ritardo e in parte “deperiti e inutilizzabili”; con mail del 18.09.2021Penny Market s.r.l. avrebbe quindi comunicato che “il cambio di vettore non ha fornito gli effetti sperati, pertanto gli uffici commerciali ci comunicano che sono sospesi i futuri ordini”.
b) con fattura n. 2910006935 del 23.09.2021 la Maxi Di s.r.l. “ha addebitato alla Parte_1 la penale di €.452,00 per la qualità LA merce difforme da quella concordata, perché giunta
[...] in ritardo e avariata”, in relazione alla “consegna di pomodori del 13.09.2021 avvenuta a RE e rinvenibile nella fattura oggetto di monitoria”.
c) “con un'altra fattura n. 2910007109 del 29.09.2021 la Maxi Di s.r.l. ha addebitato […]
l'ulteriore somma, a titolo di penale, di €.302,00 sempre per la qualità LA merce difforme da quella concordata, perché giunta in ritardo e avariata”, in relazione alla “consegna di pomodori del
20.09.2021 avvenuta a EL e rinvenibile nella fattura oggetto di monitoria”.
d) con la fattura n. 2910007200 del 29.09.2021 la Maxi Di s.r.l. ha addebitato “l'ulteriore somma, a titolo di penale, di €.302,00 per il mancato rispetto dei tempi di consegna degli ortaggi presso il loro centro distributivo in RE (VC)”
e) nei giorni 13, 14, 15, 16 e 18 del mese di settembre 2021 la avrebbe Controparte_1
effettuato trasporti di pomodori e carote in favore di Maxi Di. s.r.l. nelle sedi di EL (TO) e
RE (VR), consegnando la merce parzialmente, con estremo ritardo e in parte deperita e inutilizzabile.
Ne deriva, in primo luogo, che con riguardo agli altri trasporti indicati nella fattura alla base del ricorso monitorio (e attestati altresì dalla produzione dei DDT, cfr. all. II memoria istruttoria dell'opposto) e non oggetto delle suesposte contestazioni, il credito dell'opposta deve ritenersi definitivamente accertato.
Giova, a questo punto, vagliare le eccezioni di inadempimento sopra esposte, con l'avvertenza che, come è noto, la responsabilità vettoriale per l'avaria delle merci (art. 1693 cod. civ.) è una responsabilità per colpa presunta, che, una volta dimostrata la perdita o l'avaria (da parte del mittente o del destinatario),l può esser vinta dalla prova, che grava sul vettore, che l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario;
mentre in relazione alla responsabilità da ritardo trovano applicazione gli ordinari principi in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento (art. 1218 cod. civ.).
a) in relazione alle consegne dei giorni 13, 14, 18 e 19 del mese di settembre 2021 presso le sedi di Penny Market di ZA (BS), di BO (VC), di AR LA NA (AR), di
TO (AL):
- v'è prova LA consegna tardiva e LA parziale avaria ed dei prodotti in relazione alla merce consegnata presso la sede di ZA (cfr. contestazione Penny del 14.9.2021, all. fasc. opponente, nella quale si chiarisce l'inutilizzabilità di “6 pz di ciliegino e 4 pz di piccadilly”); l'opposta non ha dato prova LA non imputabilità dell'avaria, alla luce dell'onere su di essa gravante ai sensi del richiamato art. 1693 c.c., non avendo nemmeno articolato istanze di prova sul punto. Si tratta LA dodicesima voce indicata in fattura, in relazione alla quale, dunque, non risulta dovuto il compenso relativo, pari ad euro 120,00.
- v'è prova LA consegna tardiva e LA avaria ed inutilizzabilità del prodotto in relazione alla merce consegnata presso la sede di TO (cfr. contestazione Penny del 19.9.2021, all. fasc. opponente); l'opposta non ha dato prova LA non imputabilità dell'avaria, alla luce dell'onere su di essa gravante ai sensi del richiamato art. 1693 c.c., non avendo nemmeno articolato istanze di prova sul punto. Si tratta LA terz'ultima voce indicata in fattura, in relazione alla quale, dunque, non risulta dovuto il compenso relativo, pari ad euro 140,00;
- non v'è alcun elemento di prova, nemmeno indiziario, LA sussistenza dell'avaria o del ritardo in relazione alle altre consegne, di cui l'opposta ha dato prova mediante allegazione dei
DDT;
- la mail del 18.09.2021 proveniente da Penny Market s.r.l. con la quale il cliente ha comunicato la sospensione dei futuri ordini non appare in alcun modo collegabile, anche nella logica presuntiva, ad un inadempimento dell'opposta, non contenendo alcun riferimento né al tipo di problematica che ha generato la sospensione, né al vettore cui si ha riguardo.
b) in relazione alla consegna di pomodori del 13.09.2021 avvenuta a RE (3^ voce LA fattura in atti), risulta comprovato l'addebito da parte del destinatario Maxi Di S.r.l. di una penale per qualità di merce difforme, giunta in ritardo ed avariata, di euro 300,00 (e non di euro 452, essendo prevista una penale di euro 150,00 per altra consegna, di vettore ignoto); l'opposta non ha dato prova LA non imputabilità dell'avaria e del ritardo, onde dovrà esser detratto il compenso relativo, pari ad euro 110,00 (salvo quanto si dirà in ordine alla domanda riconvenzionale, infra);
c) con riguardo alla “consegna di pomodori del 20.09.2021 avvenuta a EL”, la stessa non risulta far parte dei trasporti alla base LA pretesa creditoria azionata dall'opposta, né v'è prova
(e ciò rileva sul piano risarcitorio) che la stessa consegna sia stata effettuata dall'opposta;
d) in relazione alla consegna tardiva di ortaggi presso il “centro distributivo in RE
(VC)”, voce n. 21 LA fattura alla base LA pretesa monitoria, v'è prova dell'addebito di penali di euro 302 da parte del cliente Maxi Di S.r.l. “per il mancato rispetto dei tempi di consegna” (DDT
Del 15-9-21, consegna del 17.9.2021: cfr. altresì i DDT prodotti dall'opposta), mentre la CP_1 [
non ha dato prova LA non imputabilità dell'inadempimento, non essendo dunque dovuto il
[...]
relativo compenso di euro 220,00 (fermo quanto si dirà sulla riconvenzionale risarcitoria, infra);
e) in relazione alle consegne dei “giorni 13, 14, 15, 16 e 18 del mese di settembre 2021”
“nelle sedi di EL (TO) e RE (VR)” LA Maxi Di, s.r.l., v'è in atti una contestazione del
17.9.2021, in relazione ad una mancata consegna del 16.9.2021 (DDT 3679 del 16.9.2021, di cui alla fattura in atti), con addebito di penale di euro 300,00; e una contestazione generica del
20.9.2021, per una consegna di pari data, non chiaramente riferibile alla fattura in atti e/o all'opposta. Deve, dunque, escludersi soltanto il compenso LA prima prestazione, per euro 110,00, per il resto avendo l'opposta dato prova dell'adempimento LA propria prestazione, con la produzione dei DDT accettati dal destinatario.
In conclusione, dal compenso dovuto in relazione a tutti i trasporti menzionati nella fattura alla base LA ingiunzione di pagamento, pari ad euro 12.650 oltre iva al 22%, devono essere detratti i corrispettivi non spettanti in virtù dell'eccezione di inadempimento/avaria, pari a complessivi euro 700,00 (oltre iva al 22%), onde il compenso dovuto sarà pari ad euro 11.950, oltre iva al 22% (euro 14.579,00). Sulla somma così determinata, costituente debito pecuniario di valuta, deve escludersi la rivalutazione monetaria, mentre possono esser riconosciuti gli interessi corrispettivi dalla scadenza LA fattura e sino alla messa in mora, e poi quelli di mora, al saggio legale (in assenza di ulteriore richiesta), dalla messa in mora e sino al soddisfo.
3. Da quanto sopra rilevato consegue l'accoglimento altresì LA domanda riconvenzionale risarcitoria articolata dall'opponente, per lo meno in relazione all'addebito delle penali da parte dei clienti/destinatari, non avendo come detto l'opposta assolto all'onere LA prova LA non imputabilità dell'avaria/ritardo/mancata consegna e dovendo tali inadempimenti ritenersi commessi con colpa grave, escludendosi dunque la limitazione di cui all'art. 1696 cod. civ.: l'ammontare del risarcimento, può dunque esser calcolato nella complessiva somma di euro 902,00, data dall'addebito delle penali di euro 300,00 (consegna del 13.9.2021), 302,00 (consegna del 15.9.2021)
e 300,00 (mancata consegna del 16.9.2021).
Su tale somma, costituente debito risarcitorio c.d. di “valore”, è dovuta la rivalutazione monetaria, dal momento del danno alla data odierna, mentre vanno esclusi gli interessi c.d. compensativi – in difetto di domanda (art. 112 c.p.c.).
Non può, viceversa, accogliersi la domanda relativa ai danni da “calo del fatturato”, sia perché lo stesso non è stato comprovato, se non a mezzo di documentazione riepilogativa di formazione unilaterale, contestata dalla controparte, senza che venisse fornito un riscontro documentale certo (ad es. scritture contabili autenticate); sia perché non ne è stata dimostrata – in ogni caso – l'imputabilità causale (art. 1223 c.c.) all'inadempimento dell'opposta, atteso che non appare allegata una interruzione dei rapporti con i due clienti menzionati, ma solo una diminuzione dei guadagni, potendo la stessa dipendere da svariate cause.
4. Le spese possono esser compensate per 1/3 in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, stante la soccombenza reciproca. Per i restanti 2/3 e seguono la soccombenza dell'opponente, essendosi accertata la gran parte del credito rivendicato dall'opposta.
La fase decisoria nella sua interezza è posta a carico dell'opponente, avendo questi rifiutato una proposta conciliativa, accettata dall'opposta, che era maggiormente favorevole alla prima rispetto al quantum riconosciuto nel presente provvedimento. Le spese sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del numero ed importanza delle questioni giuridiche trattate. Anche le spese dell'ingiunzione seguono la medesima ripartizione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione e domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio iscritto al n. Parte_1
5219/2022, nonché sulla domanda articolata dall'opposta così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1300/2022;
2) pronunciando nel merito secondo le regole LA cognizione ordinaria sulla domanda articolata dall'opposta, accoglie in parte la stessa, per quanto indicato in motivazione e per l'effetto, accertato l'inadempimento LA la condanna al pagamento, in favore LA Parte_1 [...]
a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto eseguito in suo favore, detratto quanto CP_1 non dovuto per gli inadempimenti eccepiti dall'opponente e accertati in motivazione, dell'importo di euro 14.579,00 iva inclusa, oltre ad interessi al saggio legale con la decorrenza indicata in motivazione. 3) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente e per l'effetto, accertato l'inadempimento LA condanna quest'ultima al Controparte_1
pagamento, in favore LA a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 902,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria, dalla maturazione del danno alla data LA presente pronuncia.
4) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, in relazione alle fasi monitoria, introduttiva, di studio e di trattazione e condanna la a rimborsare i restanti 2/3, nonché l'intero Parte_1
ammontare per la fase decisoria, in favore che liquida in euro 96,00 per Controparte_1
esborsi e in euro 4.284,00 per compensi professionali al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Davide Falcetta dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Trani il 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA 3 CONTENZIOSO CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, visto ed applicato l'art. 281 sexies, ult. comma, c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. di ruolo di cui in epigrafe tra c.f. ) con sede legale in Trinitapoli (BT) al Corso Trinità n. 107, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Attilio A. Dibari, giusta mandato in atti
- OPPONENTE
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Andria alla Via M. Clementi n. 18, rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Falcetta, giusta procura apposta su foglio separato e trasmessa nel fascicolo telematico
- OPPOSTA
Oggetto: Spedizione-trasporto
Conclusioni delle parti (come da udienza di p.c. del 22.5.2025):
Opponente: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto di opposizione e insiste per il relativo accoglimento”.
Opposta: “precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta che si abbiano per integralmente richiamate e ritrascritte, insistendo per l'accoglimento delle stesse, anche in relazione alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 7.9.2022 la ha convenuto in giudizio Parte_1
dinanzi a codesto Tribunale la formulando opposizione al Decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 1300/2022, emesso da codesto Tribunale, con il quale la stessa era stata condannata al pagamento, in favore LA ricorrente, LA somma di euro 15.433,00 – oltre interessi e spese di lite - a titolo corrispettivo per il trasporto di partite di merci (prodotti agricoli) effettuato in suo favore, giusta fattura n. 21/01323 del 15.10.2021 allegata in sede monitoria.
Ha dedotto, in sintesi, l'attrice, a fondamento LA propria opposizione: a) che l'opposta aveva trasportato la merce in ritardo, provocando avarie dei prodotti e mancata accettazione da parte del cliente finale, determinando dunque un danno all'immagine e un calo del fatturato;
b) che, dunque, l'opposta avrebbe violato l'obbligo custodia ex art. 1693 c.c. e sarebbe stata inadempiente, onde spetterebbe all'opponente il risarcimento del danno patito, senza limitazione ex art. 1696 c.c., stante la condotta colposa del trasportatore. Ha formulato, dunque, domanda riconvenzionale risarcitoria, in relazione al calo di fatturato dal 2021 al 12.10.2022 per i clienti Penny Market srl e
Maxi Di srl, nonché in relazione alle penali dagli stessi applicati per la consegna in ritardo di merce avariata, nei termini meglio dettagliati nell'atto introduttivo.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, rigettata ogni avversa domanda, eccezione e conclusione, così provvedere:
1. nel merito, dichiarare nullo, di nessun effetto e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1300 del 16.09.2022 concesso dall'intestato Tribunale di Trani nel giudizio monitorio R.G. n. 3713/2022 e notificato il 20.09.2022
e, conseguentemente, 2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna opponente alla società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo, 3. in via riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierna opponente, e conseguentemente 4. condannare la società opposta a versare, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti, la somma quantificata in base al calo del fatturato registrato tra il 2021 e il 2022 da o la Parte_1
somma ritenuta di giustizia nel corso del presente giudizio, 5. condannare parte opposta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio2”;
Con comparsa di risposta del 1.2.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 invocando il rigetto dell'avversa domanda e deducendo, in estrema sintesi: a) che l'opponente non avrebbe contestato l'effettuazione del trasporto, ma soltanto la sua esatta esecuzione;
b) che alcuna prova di quest'ultima sarebbe desumibile dalla email ricevuto da Penny Market, non evincendosi il vettore, né il ruolo e responsabilità dell'opposta; c) che i lamentati ritardi ed avarie non sono stati specificati, né sono mai stati contestati alla , che risulterebbe estranea ad essi;
d) che CP_1
sarebbe altresì dovuta la condanna LA controparte ex art. 96 c.p.c. per aver resistito in giudizio con mala fede.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - In via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., decreto ingiuntivo n. 1300/2022 del 16/09/2022 emesso dal Tribunale di Trani, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra non essendo l'opposizione de quo basata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.1300/2022 del 16/09/2022 emesso dal Tribunale di Trani, in persona del
Giudice Dott.ssa Maria Azzurra Guerra, poiché, unitamente alla spiegata riconvenzionale, infondata in fatto ed in diritto per le ragioni su esposte - Condannare n persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore (P.IVA con sede in Trinitapoli, in Via Corso P.IVA_1
Trinità, 107 ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
d'ufficio in via equitativa. - Condannare in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore (P.IVA ) con sede in Trinitapoli in Via Corso Trinità, 107 al pagamento P.IVA_1 del credito oggetto di procedimento per ingiunzione (€ 15.433,00) o LA diversa somma risultante di giustizia, oltre alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo oggetto LA presente impugnazione, interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo a favore LA ditta opposta;
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e di prove per interpello e con ordinanza del
14.10.2024 è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (“riconoscimento da parte dell'opponente e in favore dell'opposta dell'importo di euro 10.000,00, oltre a un contributo parziale e forfettario a titolo di ristoro delle spese di lite pari ad euro 2.000,00, oltre r.f.s.g. e accessori ove dovuti come per legge.”), accettata dall'opposta e rifiutata dall'opponente.
All'udienza del 22.5.2025, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, nel senso riportato in intestazione, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
----------- L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono fondate in parte, così come soltanto in parte può esser accolta la domanda articolata dall'opposta, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. Occorre anzitutto rilevare che, nel caso di specie, è pacifico e incontestato che tra le parti sia intercorso contratto di trasporto di cose (cfr. gli artt. 1678 e 1683 e ss cod. civ.), in forza del quale l'opposta, in qualità di vettore, ha provveduto ad effettuare una serie di trasporti di merci
(generi alimentari, per lo più frutta e ortaggi) per conto dell'opponente-mittente, presso i destinatari indicati da quest'ultima, nel periodo dal 31.8.2021 al 22.9.2021 (cfr. fattura n. 21210 del
15.10.2021, all. fasc. monitorio). Così come non è in contestazione (per difetto di specifica censura da parte dell'opponente: cfr. l'art. 115 c.p.c.) il prezzo indicato nella predetta fattura per il servizio di trasporto, né il fatto che le parti avessero convenuto l'obbligo di pagamento del corrispettivo per il trasporto a carico del mittente.
2. Date queste premesse in ordine al titolo, alla prova dell'esecuzione LA prestazione e del quantum convenuto, occorre dunque esclusivamente vagliare l'eccezione di inadempimento formulata dall'opponente, che ha inteso far valere la responsabilità del vettore per l'avaria delle merci e per il trasporto in ritardo (elementi alla base anche dell'invocata domanda riconvenzionale risarcitoria).
Orbene, premesso che l'eccezione di inadempimento deve essere specifica – e che, dunque, non può esser vagliata una generica censura in ordine a non meglio specificati ritardi e avarie delle merci - dal coacervo delle difese articolate dall'opponente (così come specificate anche nelle memorie istruttorie) può desumersi che la stessa abbia censurato in senso qualificato i seguenti inadempimenti:
a) nei giorni 13, 14, 18 e 19 del mese di settembre 2021 la avrebbe Controparte_1
effettuato trasporti di pomodori in favore di Penny Market nelle sedi di ZA (BS), di BO
(VC), di AR LA NA (AR), di TO (AL), consegnando la merce con estremo ritardo e in parte “deperiti e inutilizzabili”; con mail del 18.09.2021Penny Market s.r.l. avrebbe quindi comunicato che “il cambio di vettore non ha fornito gli effetti sperati, pertanto gli uffici commerciali ci comunicano che sono sospesi i futuri ordini”.
b) con fattura n. 2910006935 del 23.09.2021 la Maxi Di s.r.l. “ha addebitato alla Parte_1 la penale di €.452,00 per la qualità LA merce difforme da quella concordata, perché giunta
[...] in ritardo e avariata”, in relazione alla “consegna di pomodori del 13.09.2021 avvenuta a RE e rinvenibile nella fattura oggetto di monitoria”.
c) “con un'altra fattura n. 2910007109 del 29.09.2021 la Maxi Di s.r.l. ha addebitato […]
l'ulteriore somma, a titolo di penale, di €.302,00 sempre per la qualità LA merce difforme da quella concordata, perché giunta in ritardo e avariata”, in relazione alla “consegna di pomodori del
20.09.2021 avvenuta a EL e rinvenibile nella fattura oggetto di monitoria”.
d) con la fattura n. 2910007200 del 29.09.2021 la Maxi Di s.r.l. ha addebitato “l'ulteriore somma, a titolo di penale, di €.302,00 per il mancato rispetto dei tempi di consegna degli ortaggi presso il loro centro distributivo in RE (VC)”
e) nei giorni 13, 14, 15, 16 e 18 del mese di settembre 2021 la avrebbe Controparte_1
effettuato trasporti di pomodori e carote in favore di Maxi Di. s.r.l. nelle sedi di EL (TO) e
RE (VR), consegnando la merce parzialmente, con estremo ritardo e in parte deperita e inutilizzabile.
Ne deriva, in primo luogo, che con riguardo agli altri trasporti indicati nella fattura alla base del ricorso monitorio (e attestati altresì dalla produzione dei DDT, cfr. all. II memoria istruttoria dell'opposto) e non oggetto delle suesposte contestazioni, il credito dell'opposta deve ritenersi definitivamente accertato.
Giova, a questo punto, vagliare le eccezioni di inadempimento sopra esposte, con l'avvertenza che, come è noto, la responsabilità vettoriale per l'avaria delle merci (art. 1693 cod. civ.) è una responsabilità per colpa presunta, che, una volta dimostrata la perdita o l'avaria (da parte del mittente o del destinatario),l può esser vinta dalla prova, che grava sul vettore, che l'avaria sia derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario;
mentre in relazione alla responsabilità da ritardo trovano applicazione gli ordinari principi in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento (art. 1218 cod. civ.).
a) in relazione alle consegne dei giorni 13, 14, 18 e 19 del mese di settembre 2021 presso le sedi di Penny Market di ZA (BS), di BO (VC), di AR LA NA (AR), di
TO (AL):
- v'è prova LA consegna tardiva e LA parziale avaria ed dei prodotti in relazione alla merce consegnata presso la sede di ZA (cfr. contestazione Penny del 14.9.2021, all. fasc. opponente, nella quale si chiarisce l'inutilizzabilità di “6 pz di ciliegino e 4 pz di piccadilly”); l'opposta non ha dato prova LA non imputabilità dell'avaria, alla luce dell'onere su di essa gravante ai sensi del richiamato art. 1693 c.c., non avendo nemmeno articolato istanze di prova sul punto. Si tratta LA dodicesima voce indicata in fattura, in relazione alla quale, dunque, non risulta dovuto il compenso relativo, pari ad euro 120,00.
- v'è prova LA consegna tardiva e LA avaria ed inutilizzabilità del prodotto in relazione alla merce consegnata presso la sede di TO (cfr. contestazione Penny del 19.9.2021, all. fasc. opponente); l'opposta non ha dato prova LA non imputabilità dell'avaria, alla luce dell'onere su di essa gravante ai sensi del richiamato art. 1693 c.c., non avendo nemmeno articolato istanze di prova sul punto. Si tratta LA terz'ultima voce indicata in fattura, in relazione alla quale, dunque, non risulta dovuto il compenso relativo, pari ad euro 140,00;
- non v'è alcun elemento di prova, nemmeno indiziario, LA sussistenza dell'avaria o del ritardo in relazione alle altre consegne, di cui l'opposta ha dato prova mediante allegazione dei
DDT;
- la mail del 18.09.2021 proveniente da Penny Market s.r.l. con la quale il cliente ha comunicato la sospensione dei futuri ordini non appare in alcun modo collegabile, anche nella logica presuntiva, ad un inadempimento dell'opposta, non contenendo alcun riferimento né al tipo di problematica che ha generato la sospensione, né al vettore cui si ha riguardo.
b) in relazione alla consegna di pomodori del 13.09.2021 avvenuta a RE (3^ voce LA fattura in atti), risulta comprovato l'addebito da parte del destinatario Maxi Di S.r.l. di una penale per qualità di merce difforme, giunta in ritardo ed avariata, di euro 300,00 (e non di euro 452, essendo prevista una penale di euro 150,00 per altra consegna, di vettore ignoto); l'opposta non ha dato prova LA non imputabilità dell'avaria e del ritardo, onde dovrà esser detratto il compenso relativo, pari ad euro 110,00 (salvo quanto si dirà in ordine alla domanda riconvenzionale, infra);
c) con riguardo alla “consegna di pomodori del 20.09.2021 avvenuta a EL”, la stessa non risulta far parte dei trasporti alla base LA pretesa creditoria azionata dall'opposta, né v'è prova
(e ciò rileva sul piano risarcitorio) che la stessa consegna sia stata effettuata dall'opposta;
d) in relazione alla consegna tardiva di ortaggi presso il “centro distributivo in RE
(VC)”, voce n. 21 LA fattura alla base LA pretesa monitoria, v'è prova dell'addebito di penali di euro 302 da parte del cliente Maxi Di S.r.l. “per il mancato rispetto dei tempi di consegna” (DDT
Del 15-9-21, consegna del 17.9.2021: cfr. altresì i DDT prodotti dall'opposta), mentre la CP_1 [
non ha dato prova LA non imputabilità dell'inadempimento, non essendo dunque dovuto il
[...]
relativo compenso di euro 220,00 (fermo quanto si dirà sulla riconvenzionale risarcitoria, infra);
e) in relazione alle consegne dei “giorni 13, 14, 15, 16 e 18 del mese di settembre 2021”
“nelle sedi di EL (TO) e RE (VR)” LA Maxi Di, s.r.l., v'è in atti una contestazione del
17.9.2021, in relazione ad una mancata consegna del 16.9.2021 (DDT 3679 del 16.9.2021, di cui alla fattura in atti), con addebito di penale di euro 300,00; e una contestazione generica del
20.9.2021, per una consegna di pari data, non chiaramente riferibile alla fattura in atti e/o all'opposta. Deve, dunque, escludersi soltanto il compenso LA prima prestazione, per euro 110,00, per il resto avendo l'opposta dato prova dell'adempimento LA propria prestazione, con la produzione dei DDT accettati dal destinatario.
In conclusione, dal compenso dovuto in relazione a tutti i trasporti menzionati nella fattura alla base LA ingiunzione di pagamento, pari ad euro 12.650 oltre iva al 22%, devono essere detratti i corrispettivi non spettanti in virtù dell'eccezione di inadempimento/avaria, pari a complessivi euro 700,00 (oltre iva al 22%), onde il compenso dovuto sarà pari ad euro 11.950, oltre iva al 22% (euro 14.579,00). Sulla somma così determinata, costituente debito pecuniario di valuta, deve escludersi la rivalutazione monetaria, mentre possono esser riconosciuti gli interessi corrispettivi dalla scadenza LA fattura e sino alla messa in mora, e poi quelli di mora, al saggio legale (in assenza di ulteriore richiesta), dalla messa in mora e sino al soddisfo.
3. Da quanto sopra rilevato consegue l'accoglimento altresì LA domanda riconvenzionale risarcitoria articolata dall'opponente, per lo meno in relazione all'addebito delle penali da parte dei clienti/destinatari, non avendo come detto l'opposta assolto all'onere LA prova LA non imputabilità dell'avaria/ritardo/mancata consegna e dovendo tali inadempimenti ritenersi commessi con colpa grave, escludendosi dunque la limitazione di cui all'art. 1696 cod. civ.: l'ammontare del risarcimento, può dunque esser calcolato nella complessiva somma di euro 902,00, data dall'addebito delle penali di euro 300,00 (consegna del 13.9.2021), 302,00 (consegna del 15.9.2021)
e 300,00 (mancata consegna del 16.9.2021).
Su tale somma, costituente debito risarcitorio c.d. di “valore”, è dovuta la rivalutazione monetaria, dal momento del danno alla data odierna, mentre vanno esclusi gli interessi c.d. compensativi – in difetto di domanda (art. 112 c.p.c.).
Non può, viceversa, accogliersi la domanda relativa ai danni da “calo del fatturato”, sia perché lo stesso non è stato comprovato, se non a mezzo di documentazione riepilogativa di formazione unilaterale, contestata dalla controparte, senza che venisse fornito un riscontro documentale certo (ad es. scritture contabili autenticate); sia perché non ne è stata dimostrata – in ogni caso – l'imputabilità causale (art. 1223 c.c.) all'inadempimento dell'opposta, atteso che non appare allegata una interruzione dei rapporti con i due clienti menzionati, ma solo una diminuzione dei guadagni, potendo la stessa dipendere da svariate cause.
4. Le spese possono esser compensate per 1/3 in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, stante la soccombenza reciproca. Per i restanti 2/3 e seguono la soccombenza dell'opponente, essendosi accertata la gran parte del credito rivendicato dall'opposta.
La fase decisoria nella sua interezza è posta a carico dell'opponente, avendo questi rifiutato una proposta conciliativa, accettata dall'opposta, che era maggiormente favorevole alla prima rispetto al quantum riconosciuto nel presente provvedimento. Le spese sono liquidate come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n.55/2014 (come modificato dal DM n. 147/22), in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00) con l'applicazione dei valori medi indicati nell'allegata tabella per tutte le fasi, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e del numero ed importanza delle questioni giuridiche trattate. Anche le spese dell'ingiunzione seguono la medesima ripartizione di cui sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione e domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio iscritto al n. Parte_1
5219/2022, nonché sulla domanda articolata dall'opposta così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1300/2022;
2) pronunciando nel merito secondo le regole LA cognizione ordinaria sulla domanda articolata dall'opposta, accoglie in parte la stessa, per quanto indicato in motivazione e per l'effetto, accertato l'inadempimento LA la condanna al pagamento, in favore LA Parte_1 [...]
a titolo di corrispettivo per il servizio di trasporto eseguito in suo favore, detratto quanto CP_1 non dovuto per gli inadempimenti eccepiti dall'opponente e accertati in motivazione, dell'importo di euro 14.579,00 iva inclusa, oltre ad interessi al saggio legale con la decorrenza indicata in motivazione. 3) Accoglie in parte la domanda riconvenzionale risarcitoria proposta dall'opponente e per l'effetto, accertato l'inadempimento LA condanna quest'ultima al Controparte_1
pagamento, in favore LA a titolo risarcitorio, dell'importo di euro 902,00, oltre Parte_1
rivalutazione monetaria, dalla maturazione del danno alla data LA presente pronuncia.
4) Compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, in relazione alle fasi monitoria, introduttiva, di studio e di trattazione e condanna la a rimborsare i restanti 2/3, nonché l'intero Parte_1
ammontare per la fase decisoria, in favore che liquida in euro 96,00 per Controparte_1
esborsi e in euro 4.284,00 per compensi professionali al difensore, oltre rfsg 15%, iva e cpa ove dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Davide Falcetta dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Trani il 6 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto