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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/11/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 314/2020 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 561/2019 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 16.10.2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
vertente tra
nata a [...], il [...], nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Persona_1 dagli Avv.ti Giuseppe D'NN e VA AZ;
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], domiciliato Controparte_1 in Galati Mamertino, Via S. Antonino n°26;
APPELLATO CONTUMACE
(già ), in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 17.04.2025, resa a trattazione scritta, come da note depositate ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 03.11.2009, , in Parte_1 rappresentanza della figlia minore , conveniva innanzi al Persona_1
Tribunale di Patti e l L'attrice Controparte_1 Controparte_2 esponeva che il 24.07.2008, in Galati Mamertino, la minore (di 1 Per_1 anno) veniva investita dalla ruota posteriore destra dell'auto Mitsubishi tg. BJ
743 SW condotta dal Sig. , il quale effettuava Controparte_1 una manovra di retromarcia. A seguito del sinistro, la bambina riportava la
"Frattura del femore destro, con escoriazione dell'arto superiore destro". La minore veniva ricoverata e sottoposta il 31.07.2008 a intervento chirurgico per
"Riduzione incruenta in apparecchio gessato pelvi-podalico". La diagnosi definitiva alla dimissione (01.08.2008) era "Frattura diafisaria di femore destro, gravemente scomposta". L'attrice chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore, patrimoniali e non.
Si costituiva l' che contestava il quantum, genericamente l'an, CP_2 versando in sede stragiudiziale la somma netta di euro 13.000,00 e nel corso del giudizio, un'ulteriore somma di €43.000,00.
Venivano espletate prove testimoniali e TU.
Il Tribunale, con sentenza n. 561/2019, condividendo le risultanze della TU del
Prof. determinava le spese mediche in €8.527,96 e liquidava il danno Per_2 biologico da sulla misura del 16%. Liquidava il danno I.T.A. e I.T.P. (40 gg. Pt_2 al totale, 29 al 75%, 30 al 50%, 248 al 25%), condannando CP_1
e la , in solido, al pagamento in favore di
[...] CP_2 Per_1
, della somma di euro 107.496,46, oltre rivalutazione ed interessi dal
[...]
24 luglio 2008, nonché le spese del giudizio e quelle di TU, detratto l'acconto ricevuto.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 19.5.2020,
[...]
, n.q., proponeva appello chiedendo la parziale riforma, Parte_1 eccependo l'erroneità e l'ingiustizia della decisione, in particolare per la sottovalutazione della Invalidità Permanente e la totale omissione di voci di danno relative all'aggravamento e al danno patrimoniale futuro.
pag. 2/9 L'appellata si costituiva tardivamente, insistendo per il rigetto CP_2 dell'appello .
Con Ordinanza del 09.03.2022, la Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo e una nuova TU medico-legale sulla persona di Per_1
, per accertare natura ed entità delle lesioni, postumi permanenti,
[...] grado percentuale di I.P., suscettibilità di miglioramento (compresi costi di eventuali interventi chirurgici futuri e spese necessarie), congruità delle spese sanitarie sostenute, e l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa. Il mandato imponeva al TU di tenere conto specificamente dell'incidenza dell'osteomielite sull'I.P. e dell'aggravamento delle condizioni fisiche (aumento della dismetria).
A seguito di rinunce da parte di diversi specialisti, veniva nominato il Dott.
che depositava l'elaborato peritale in data Persona_3
16.04.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025, resa a trattazione scritta, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto principale del gravame verte sulla quantificazione del danno non patrimoniale e sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro, nonché del danno emergente, a causa di una ritenuta errata e parziale valutazione del TU di primo grado (Dott. 16% I.P.) che non avrebbe Per_2 tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare l'insorgenza dell'osteomielite cronica e l'accrescimento abnorme del femore destro.
Con il 1 e il 2 motivo l'appellante lamenta errata valutazione e determinazione della Inabilità Permanente e Inabilità temporanea per non avere il Tribunale tenuto conto delle complicanze aggravate, quali l'osteomielite cronica post-chirurgica (che da sola avrebbe un'IP del 10%) e la dismetria/scoliosi.
pag. 3/9 Il motivo di gravame è fondato nei limiti della quantificazione stabilita dalla nuova istruttoria.
La Corte, accogliendo l'istanza istruttoria dell'appellante, ha disposto una nuova
C.T.U. nominando il dr. , il quale, tenendo conto Persona_3 specificamente dell'evoluzione del quadro clinico e della complicanza infettiva
(come espressamente richiesto dal mandato), ha stabilito che i postumi permanenti sono caratterizzati da: "Esiti di frattura scomposta della diafisi del femore dx complicata da osteomielite cronica in assenza di deficit articolari" e "Esiti di scoliosi idiopatica giovanile aggravata dalla presenza di dismetria in plus a carico dell'arto inferiore dx". Il TU Dott.
[...]
ha quantificato l'Invalidità Permanente nella misura complessiva Per_3 del 19%.
Tale accertamento, condotto su mandato specifico della Corte d'Appello e basato sull'esame oggettivo e della documentazione (ivi compresi i referti relativi all'infezione batterica osteomielitica del 2017), risulta immune da vizi logico-giuridici e scientifici, e viene quindi adottato dal Collegio come base per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Di conseguenza, il danno biologico permanente deve essere liquidato tenendo conto della percentuale del 19% di I.P.. Analogamente, il periodo di inabilità temporanea riscontrato dall'ultimo TU (I.T.A. 60 giorni, I.T.P. 90 giorni di cui
30 gg. al 75%, 30 gg. al 50%, 30 gg. al 25%) deve sostituire la quantificazione del primo grado
II. Con il 7 e 8 motivo di gravame l'appellante richiede separata liquidazione per il danno psichico e l'adeguata personalizzazione del danno (fino al 31%).
L'Appellata ha eccepito la duplicazione risarcitoria. CP_2
I motivi di gravame sono fondati nei limiti qui di seguito.
È principio consolidato che il danno non patrimoniale debba essere liquidato in modo unitario. La liquidazione del danno biologico (I.P. 19%) include già i pregiudizi relativi agli aspetti dinamico-relazionali e alle ripercussioni sulla qualità della vita, comprese le ordinarie sofferenze (come quelle derivanti dalla menomazione estetica, dalla zoppia o dalla necessità di indossare presidi pag. 4/9 ortopedici). La personalizzazione è dovuta solo in presenza di "circostanze specifiche ed eccezionali". Nel caso di specie, sebbene l'appellante abbia allegato un "severo quadro di turbe psichiche", tali risvolti (ansia, difficoltà di relazione, pianti immotivati) non sono stati quantificati autonomamente dal TU
Dott. , il quale ha invece stabilito che i postumi sono Persona_3
"stabilizzati". Ritenuto che l'I.P. del 19% sia già comprensiva delle gravi conseguenze psico-fisiche derivanti dall'osteomielite cronica (che richiede periodici controlli) e dalla dismetria dell'arto, che in un soggetto di sesso femminile in età evolutiva causano un danno estetico e di relazione particolarmente significativo, si ritiene che una quota di personalizzazione sia comunque appropriata per l'elevato grado di sofferenza e di limitazione estetica e funzionale nel contesto della vita di una minore. Tale personalizzazione può essere equitativamente fissata in una misura intermedia del 20%.
Rideterminazione del danno - Calcolo Danno Non Patrimoniale
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 19%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea al 25% 30
tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente € 3.839,33
Personalizzazione danno morale 35,2% (aumento medio) € 1.351,44
Punto danno non patrimoniale € 5.190,78
Coefficiente di riduzione per età 1
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
pag. 5/9 PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.839,33 x 19 x 1) € 72.947,29
Danno morale nel valore medio (€ 1.351,44 x 19 x 1) € 25.677,45
A) Danno permanente complessivo: € 98.624,74
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 4.805,88
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.802,21
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.201,47
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 600,74
B) Danno temporaneo totale: € 8.410,29
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 107.035,03
TOTALE € 107.035,03
Personalizzazione del 20% euro 21.407,00
TOTALE GENERALE euro 128 442,00
La somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro 6.6.2014 sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata
Con riferimento al pagamento di acconti, la Corte riconosce che tale pagamento deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutando entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutando entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando il saggio di interesse corrente o interesse legale sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
( In senso sostanzialmente conforme Cass. ordinanza n. 23927 del
2023, Cass. 1637/2020 ) pag. 6/9 III. Con il 4 e 5 motivo di gravame l'appellante lamenta mancata valutazione delle spese future e del futuro intervento chirurgico.
L'appellante ha chiesto il riconoscimento del danno emergente futuro, stimato in
€ 50.000,00, a copertura dei costi per l'intervento chirurgico di resezione e livellamento degli arti, ritenuto necessario e non escluso (come sostenuto dai
CTP e ). Parte_4 Pt_5
Questi motivi di gravame devono essere rigettati.
La TU Dott. , espletata nel presente grado di appello e alla Persona_3 quale era stato specificamente chiesto di valutare la necessità e il costo di eventuali interventi chirurgici futuri, ha concluso in modo categorico: "non sono prevedibili spese future". Il Consulente Tecnico d'Ufficio, in quanto ausiliario del Giudice, fornisce la valutazione tecnica più attendibile. Pertanto, in assenza di prove certe che l'intervento sia inevitabile o che vi siano costi futuri prevedibili e necessari, il danno futuro derivante da spese mediche o intervento chirurgico non può essere riconosciuto.
IV. Con il 9 motivo di gravame l'appellante lamenta mancata valutazione del danno emergente (spese passate)
Il motivo di gravame è fondato nei limiti qui di seguito
Il TU Dott. ha riconosciuto che "Le spese documentate Persona_3 possono considerarsi congrue". La documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e in appello include numerose ricevute per visite specialistiche e prestazioni ortopediche (Dr. , Dr. , CP_4 CP_5 CP_6 per visite e forniture, e fatture ASP per corsetto tipo Chéneau e plantari/calzature), oltre a spese sostenute per l'infezione osteomielitica del
2017.
Ritenuto che il TU ha confermato la congruità delle spese Persona_3 documentate, e che l'importo di € 8.527,96 liquidato dal Tribunale si basava sulla TU , che aveva escluso o non quantificato adeguatamente le Per_2 spese successive (in particolare quelle relative all'osteomielite e alla dismetria in progressivo aumento, inclusi busti e plantari), si deve procedere a una liquidazione che ricomprende le spese aggiuntive documentate e convalidate pag. 7/9 dalla TU , per cui la Corte ritiene congruo e documentato il Persona_3 rimborso delle spese per prestazioni sanitarie e ausili ortopedici fino all'importo totale di €12.965,43, ricomprendendo gli oneri per gli accertamenti e le cure costanti (come quelle documentate presso il Servizio Deformità Vertebrali del
Dott. ). CP_4
Su tale somma competono rivalutazione e interessi.
V. Con il 6 e 9 motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa valutazione e liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e generica della minore
La domanda formulata in questo grado è inammissibile in quanto domanda nuova per mancata allegazione di tale voce di danno specifico in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex
D.M. 14//2022
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, n.q. di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore Parte_1
, contro e Persona_1 CP_2 CP_1
avverso la sentenza n. 561/2019 del Tribunale di Patti, iscritto al
[...]
n. 314/2020 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1.- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2.- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n. 561/2019 del Tribunale di Patti, accerta che i postumi permanenti subiti dalla minore , a causa del sinistro del Persona_1
24.07.2008, inclusivi delle complicanze (osteomielite cronica e aggravamento della dismetria/scoliosi), ammontano ad una Invalidità Permanente (I.P.) del
19%, con inabilità temporanea complessiva di I.T.A. di 60 giorni e I.T.P. di 90 giorni (30 gg. al 75%, 30 gg. al 50%, 30 gg. al 25%);
pag. 8/9 3.- RIDETERMINA in euro 128.442,00 il danno non patrimoniale subito da nell'incidente occorsole in data 24.7.2008; ridetermina in euro Persona_1
12.965,43 le spese mediche sostenute ;
4.- CO e in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro Persona_1
128.442,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con gli interessi come in parte motiva, previa decurtazione delle somme già corrisposte secondo i criteri di cui in parte motiva;
5.- CO e in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro Persona_1
12.965,43 a titolo di rimborso per il Danno Emergente (spese mediche e ausili ortopedici documentati), oltre interessi legali e rivalutazione dal momento del saldo alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi;
6. CO e in solido, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di n.q., delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in complessive € 7.000,00 per compensi, euro 1,848,00 per spese non imponibili, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe
D'NN e VA AZ, dichiaratisi antistatari.
7. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale di
[...]
e Controparte_1 CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il 13
Novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione II Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati :
1. dr. Vincenza Randazzo Presidente
2. dr. Antonino Zappalà Consigliere
3. dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 314/2020 R.G. concernente l'impugnazione della sentenza n. 561/2019 resa dal Tribunale di Patti, pubblicata in data 16.10.2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
vertente tra
nata a [...], il [...], nella Parte_1 qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Persona_1 dagli Avv.ti Giuseppe D'NN e VA AZ;
APPELLANTE contro
nato a [...] il [...], domiciliato Controparte_1 in Galati Mamertino, Via S. Antonino n°26;
APPELLATO CONTUMACE
(già ), in persona del legale CP_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo.
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI all'udienza del 17.04.2025, resa a trattazione scritta, come da note depositate ai sensi dell'art. 221 D.L. 34/2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 03.11.2009, , in Parte_1 rappresentanza della figlia minore , conveniva innanzi al Persona_1
Tribunale di Patti e l L'attrice Controparte_1 Controparte_2 esponeva che il 24.07.2008, in Galati Mamertino, la minore (di 1 Per_1 anno) veniva investita dalla ruota posteriore destra dell'auto Mitsubishi tg. BJ
743 SW condotta dal Sig. , il quale effettuava Controparte_1 una manovra di retromarcia. A seguito del sinistro, la bambina riportava la
"Frattura del femore destro, con escoriazione dell'arto superiore destro". La minore veniva ricoverata e sottoposta il 31.07.2008 a intervento chirurgico per
"Riduzione incruenta in apparecchio gessato pelvi-podalico". La diagnosi definitiva alla dimissione (01.08.2008) era "Frattura diafisaria di femore destro, gravemente scomposta". L'attrice chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti dalla minore, patrimoniali e non.
Si costituiva l' che contestava il quantum, genericamente l'an, CP_2 versando in sede stragiudiziale la somma netta di euro 13.000,00 e nel corso del giudizio, un'ulteriore somma di €43.000,00.
Venivano espletate prove testimoniali e TU.
Il Tribunale, con sentenza n. 561/2019, condividendo le risultanze della TU del
Prof. determinava le spese mediche in €8.527,96 e liquidava il danno Per_2 biologico da sulla misura del 16%. Liquidava il danno I.T.A. e I.T.P. (40 gg. Pt_2 al totale, 29 al 75%, 30 al 50%, 248 al 25%), condannando CP_1
e la , in solido, al pagamento in favore di
[...] CP_2 Per_1
, della somma di euro 107.496,46, oltre rivalutazione ed interessi dal
[...]
24 luglio 2008, nonché le spese del giudizio e quelle di TU, detratto l'acconto ricevuto.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 19.5.2020,
[...]
, n.q., proponeva appello chiedendo la parziale riforma, Parte_1 eccependo l'erroneità e l'ingiustizia della decisione, in particolare per la sottovalutazione della Invalidità Permanente e la totale omissione di voci di danno relative all'aggravamento e al danno patrimoniale futuro.
pag. 2/9 L'appellata si costituiva tardivamente, insistendo per il rigetto CP_2 dell'appello .
Con Ordinanza del 09.03.2022, la Corte disponeva la rimessione della causa sul ruolo e una nuova TU medico-legale sulla persona di Per_1
, per accertare natura ed entità delle lesioni, postumi permanenti,
[...] grado percentuale di I.P., suscettibilità di miglioramento (compresi costi di eventuali interventi chirurgici futuri e spese necessarie), congruità delle spese sanitarie sostenute, e l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa. Il mandato imponeva al TU di tenere conto specificamente dell'incidenza dell'osteomielite sull'I.P. e dell'aggravamento delle condizioni fisiche (aumento della dismetria).
A seguito di rinunce da parte di diversi specialisti, veniva nominato il Dott.
che depositava l'elaborato peritale in data Persona_3
16.04.2025.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025, resa a trattazione scritta, la Corte poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per gli atti conclusivi finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto principale del gravame verte sulla quantificazione del danno non patrimoniale e sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale futuro, nonché del danno emergente, a causa di una ritenuta errata e parziale valutazione del TU di primo grado (Dott. 16% I.P.) che non avrebbe Per_2 tenuto conto dell'aggravamento delle condizioni cliniche, in particolare l'insorgenza dell'osteomielite cronica e l'accrescimento abnorme del femore destro.
Con il 1 e il 2 motivo l'appellante lamenta errata valutazione e determinazione della Inabilità Permanente e Inabilità temporanea per non avere il Tribunale tenuto conto delle complicanze aggravate, quali l'osteomielite cronica post-chirurgica (che da sola avrebbe un'IP del 10%) e la dismetria/scoliosi.
pag. 3/9 Il motivo di gravame è fondato nei limiti della quantificazione stabilita dalla nuova istruttoria.
La Corte, accogliendo l'istanza istruttoria dell'appellante, ha disposto una nuova
C.T.U. nominando il dr. , il quale, tenendo conto Persona_3 specificamente dell'evoluzione del quadro clinico e della complicanza infettiva
(come espressamente richiesto dal mandato), ha stabilito che i postumi permanenti sono caratterizzati da: "Esiti di frattura scomposta della diafisi del femore dx complicata da osteomielite cronica in assenza di deficit articolari" e "Esiti di scoliosi idiopatica giovanile aggravata dalla presenza di dismetria in plus a carico dell'arto inferiore dx". Il TU Dott.
[...]
ha quantificato l'Invalidità Permanente nella misura complessiva Per_3 del 19%.
Tale accertamento, condotto su mandato specifico della Corte d'Appello e basato sull'esame oggettivo e della documentazione (ivi compresi i referti relativi all'infezione batterica osteomielitica del 2017), risulta immune da vizi logico-giuridici e scientifici, e viene quindi adottato dal Collegio come base per la liquidazione del danno non patrimoniale.
Di conseguenza, il danno biologico permanente deve essere liquidato tenendo conto della percentuale del 19% di I.P.. Analogamente, il periodo di inabilità temporanea riscontrato dall'ultimo TU (I.T.A. 60 giorni, I.T.P. 90 giorni di cui
30 gg. al 75%, 30 gg. al 50%, 30 gg. al 25%) deve sostituire la quantificazione del primo grado
II. Con il 7 e 8 motivo di gravame l'appellante richiede separata liquidazione per il danno psichico e l'adeguata personalizzazione del danno (fino al 31%).
L'Appellata ha eccepito la duplicazione risarcitoria. CP_2
I motivi di gravame sono fondati nei limiti qui di seguito.
È principio consolidato che il danno non patrimoniale debba essere liquidato in modo unitario. La liquidazione del danno biologico (I.P. 19%) include già i pregiudizi relativi agli aspetti dinamico-relazionali e alle ripercussioni sulla qualità della vita, comprese le ordinarie sofferenze (come quelle derivanti dalla menomazione estetica, dalla zoppia o dalla necessità di indossare presidi pag. 4/9 ortopedici). La personalizzazione è dovuta solo in presenza di "circostanze specifiche ed eccezionali". Nel caso di specie, sebbene l'appellante abbia allegato un "severo quadro di turbe psichiche", tali risvolti (ansia, difficoltà di relazione, pianti immotivati) non sono stati quantificati autonomamente dal TU
Dott. , il quale ha invece stabilito che i postumi sono Persona_3
"stabilizzati". Ritenuto che l'I.P. del 19% sia già comprensiva delle gravi conseguenze psico-fisiche derivanti dall'osteomielite cronica (che richiede periodici controlli) e dalla dismetria dell'arto, che in un soggetto di sesso femminile in età evolutiva causano un danno estetico e di relazione particolarmente significativo, si ritiene che una quota di personalizzazione sia comunque appropriata per l'elevato grado di sofferenza e di limitazione estetica e funzionale nel contesto della vita di una minore. Tale personalizzazione può essere equitativamente fissata in una misura intermedia del 20%.
Rideterminazione del danno - Calcolo Danno Non Patrimoniale
Calcolo Danno Non Patrimoniale con Tabella Unica Nazionale
DPR n. 12 del 13/01/2025
DATI del DANNEGGIATO e INVALIDITA'
Età al momento del sinistro 1 anno
Percentuale di invalidità permanente 19%
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea al 25% 30
tabella di riferimento: 2025) Parte_3
Punto danno biologico permanente € 3.839,33
Personalizzazione danno morale 35,2% (aumento medio) € 1.351,44
Punto danno non patrimoniale € 5.190,78
Coefficiente di riduzione per età 1
Indennità temporanea + 45% per danno morale (aumento medio) € 80,10
pag. 5/9 PROSPETTO di RISARCIMENTO
Danno biologico permanente (€ 3.839,33 x 19 x 1) € 72.947,29
Danno morale nel valore medio (€ 1.351,44 x 19 x 1) € 25.677,45
A) Danno permanente complessivo: € 98.624,74
Invalidità temporanea totale per 60 giorni: € 4.805,88
Invalidità temporanea al 75% per 30 giorni: € 1.802,21
Invalidità temporanea al 50% per 30 giorni: € 1.201,47
Invalidità temporanea al 25% per 30 giorni: € 600,74
B) Danno temporaneo totale: € 8.410,29
Totale danno non patrimoniale (A + B): € 107.035,03
TOTALE € 107.035,03
Personalizzazione del 20% euro 21.407,00
TOTALE GENERALE euro 128 442,00
La somma è di già rivalutata alla data odierna. Competono all'appellante gli interessi dalla data del sinistro 6.6.2014 sino all'integrale soddisfo, sulla somma dapprima devalutata e poi progressivamente rivalutata
Con riferimento al pagamento di acconti, la Corte riconosce che tale pagamento deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutando entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutando entrambi alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando il saggio di interesse corrente o interesse legale sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
( In senso sostanzialmente conforme Cass. ordinanza n. 23927 del
2023, Cass. 1637/2020 ) pag. 6/9 III. Con il 4 e 5 motivo di gravame l'appellante lamenta mancata valutazione delle spese future e del futuro intervento chirurgico.
L'appellante ha chiesto il riconoscimento del danno emergente futuro, stimato in
€ 50.000,00, a copertura dei costi per l'intervento chirurgico di resezione e livellamento degli arti, ritenuto necessario e non escluso (come sostenuto dai
CTP e ). Parte_4 Pt_5
Questi motivi di gravame devono essere rigettati.
La TU Dott. , espletata nel presente grado di appello e alla Persona_3 quale era stato specificamente chiesto di valutare la necessità e il costo di eventuali interventi chirurgici futuri, ha concluso in modo categorico: "non sono prevedibili spese future". Il Consulente Tecnico d'Ufficio, in quanto ausiliario del Giudice, fornisce la valutazione tecnica più attendibile. Pertanto, in assenza di prove certe che l'intervento sia inevitabile o che vi siano costi futuri prevedibili e necessari, il danno futuro derivante da spese mediche o intervento chirurgico non può essere riconosciuto.
IV. Con il 9 motivo di gravame l'appellante lamenta mancata valutazione del danno emergente (spese passate)
Il motivo di gravame è fondato nei limiti qui di seguito
Il TU Dott. ha riconosciuto che "Le spese documentate Persona_3 possono considerarsi congrue". La documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e in appello include numerose ricevute per visite specialistiche e prestazioni ortopediche (Dr. , Dr. , CP_4 CP_5 CP_6 per visite e forniture, e fatture ASP per corsetto tipo Chéneau e plantari/calzature), oltre a spese sostenute per l'infezione osteomielitica del
2017.
Ritenuto che il TU ha confermato la congruità delle spese Persona_3 documentate, e che l'importo di € 8.527,96 liquidato dal Tribunale si basava sulla TU , che aveva escluso o non quantificato adeguatamente le Per_2 spese successive (in particolare quelle relative all'osteomielite e alla dismetria in progressivo aumento, inclusi busti e plantari), si deve procedere a una liquidazione che ricomprende le spese aggiuntive documentate e convalidate pag. 7/9 dalla TU , per cui la Corte ritiene congruo e documentato il Persona_3 rimborso delle spese per prestazioni sanitarie e ausili ortopedici fino all'importo totale di €12.965,43, ricomprendendo gli oneri per gli accertamenti e le cure costanti (come quelle documentate presso il Servizio Deformità Vertebrali del
Dott. ). CP_4
Su tale somma competono rivalutazione e interessi.
V. Con il 6 e 9 motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa valutazione e liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica e generica della minore
La domanda formulata in questo grado è inammissibile in quanto domanda nuova per mancata allegazione di tale voce di danno specifico in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex
D.M. 14//2022
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, n.q. di genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore Parte_1
, contro e Persona_1 CP_2 CP_1
avverso la sentenza n. 561/2019 del Tribunale di Patti, iscritto al
[...]
n. 314/2020 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1.- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2.- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della Sentenza n. 561/2019 del Tribunale di Patti, accerta che i postumi permanenti subiti dalla minore , a causa del sinistro del Persona_1
24.07.2008, inclusivi delle complicanze (osteomielite cronica e aggravamento della dismetria/scoliosi), ammontano ad una Invalidità Permanente (I.P.) del
19%, con inabilità temporanea complessiva di I.T.A. di 60 giorni e I.T.P. di 90 giorni (30 gg. al 75%, 30 gg. al 50%, 30 gg. al 25%);
pag. 8/9 3.- RIDETERMINA in euro 128.442,00 il danno non patrimoniale subito da nell'incidente occorsole in data 24.7.2008; ridetermina in euro Persona_1
12.965,43 le spese mediche sostenute ;
4.- CO e in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro Persona_1
128.442,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, con gli interessi come in parte motiva, previa decurtazione delle somme già corrisposte secondo i criteri di cui in parte motiva;
5.- CO e in solido Controparte_1 CP_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di euro Persona_1
12.965,43 a titolo di rimborso per il Danno Emergente (spese mediche e ausili ortopedici documentati), oltre interessi legali e rivalutazione dal momento del saldo alla pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi;
6. CO e in solido, al Controparte_1 CP_2 pagamento in favore di n.q., delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, che si liquidano in complessive € 7.000,00 per compensi, euro 1,848,00 per spese non imponibili, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Giuseppe
D'NN e VA AZ, dichiaratisi antistatari.
7. PONE le spese di C.T.U. definitivamente a carico solidale di
[...]
e Controparte_1 CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte d'Appello di Messina, il 13
Novembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Maria Grazia Lau dr. Vincenza Randazzo
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