Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 540/2022 R.G., avente per oggetto: “servitù”;
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Alfio Cesare C.F._1
ARDIZZONE;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
Naxos (ME) il 05.03.1955, residente in [...] int. 2 (MI), in proprio e n.q. di erede di (madre); Persona_1
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
residente in Calatabiano alla Via S. Marco SNC, n.q. di erede della de cuius Persona_2
(marito);
(C.F. , nata a [...] il Parte_3 C.F._4
05.10.1982, residente in [...]alla Via San Marco SNC, n.q. di erede di
[...]
(figlia); Per_2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._5
residente in Calatabiano alla Via San Marco SNC, n.q. di erede di (figlio); Persona_2
1
residente in Calatabiano alla Via San Marco SNC, n.q. di erede di (figlio), Persona_2 tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppa COZZUBBO;
APPELLATI
E
, c.f. , nata a [...] Controparte_2 CodiceFiscale_7
ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. David Cassaniti, giusta procura in atti;
APPELLATA
All'udienza del 22 ottobre 2024 venivano precisate le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 4313/2021, pubblicata il 25.10.2021 (resa nel proc. n.
90600280/2012 R.G.), il Tribunale di Catania, Terza Sezione civile, parzialmente decidendo sulla domanda formulata da , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, e , così statuiva:
[...] Parte_4 Parte_5
ha dichiarato l'interclusione del fondo di proprietà degli attori identificato nel Catasto
Terreni del Comune di Calatabiano al Foglio 28, particella 80, e per l'effetto ha dichiarato, ex art. 1051 1° comma c.c., costituita coattivamente servitù di passaggio, nel tratto già oggi destinato a sedime viario, in favore del terreno di proprietà degli attori, a carico del terreno di proprietà del convenuto, contraddistinto al Catasto Terreni del Comune Parte_1
di Calatabiano al Foglio 28 particelle 157 e 158, con ordine al Conservatore dei Registri
Immobiliari di trascrivere, ex art. 2643 n. 4 c.c., la sentenza;
ha disposto l'estromissione dal processo della terza chiamata, , Controparte_2
ha rimesso la causa in istruttoria tra le sole parti attrici e il convenuto per Pt_1
individuare, nel tratto già oggi destinato a sedime viario, il percorso della costituita servitù coattiva di passaggio e determinare l'indennità ex art. 1053 c.c.; ha compensato le spese tra gli attori e la e tra il convenuto e la CP_2 CP_2
mentre ha rimesso alla sentenza definitiva il regolamento delle spese tra gli attori e il convenuto.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello fondato su due motivi di Parte_1
gravame.
Si sono costituiti gli appellati e hanno eccepito preliminarmente Parte_6
l'inammissibilità dell'appello e nel merito ne hanno chiesto il rigetto.
Si è altresì costituita chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello. Controparte_2
Posta una prima volta in decisione la causa è stata quindi rimessa sul ruolo per il richiamo del TU nominato in primo grado e quindi per un rinnovo della consulenza tecnica.
Indi, all'udienza del 22 ottobre 2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Premesso che sussistono i requisiti di specificità di cui all'art. 342 c.p.c, nel merito, con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza per aver ritenuto sussistenti i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, ai sensi dell'art. 1051
c.c., a carico del fondo di esso appellante e a favore di quello degli appellati _3
(oggi , rilevando che ha errato il primo giudice a considerare intercluso il fondo CP_4
di controparte.
Assume, in particolare, l'appellante che: in un precedente giudizio intercorso tra le parti
(avente ad oggetto il regolamento di confini), si è accertato inequivocabilmente che “una parte della porzione di terreno che doveva servire di accesso al fondo _3
ricade nella proprietà (oggi si tratta della part. ex CP_5 CP_2
43/154/propagine/X2 inglobata d'ufficio alla particella 80”; che a tale conclusione la Corte di Appello era pervenuta, con la sentenza n. 165 del 14/02/2011 (che confermava la sentenza n. 4258/2007 del Tribunale di Catania), sulla scorta di due consulenze d'ufficio – versate in atti e trascurate dal primo giudice- da cui emergeva che “ai coniugi
sono stati vendute la particella 154 (agrumeto) (ex 43 foglio 28) e la _3
particella 80/b (agrumeto); la particella 154 confina con la particella 156 (ad oggi di
proprietà ); dopo che la particella ex 43 è diventata particella 154 (definita Pt_7
3 propagine e X2 come infra si vedrà), il catasto l'ha inglobata nella particella 80.”;
l'assegnazione di tale particella X2 ai signori assicura l'esistenza di una _3
possibilità di ingresso al loro fondo mediante una lingua di terreno che si collega alla strada interpoderale (particella 156), con la conseguenza che il fondo non risulta intercluso.
Il motivo è infondato e non può, dunque, essere accolto.
Ed invero, la nuova TU espletata in questo grado di giudizio, a cura del dott.
[...]
-le cui conclusioni precise e puntuali su ogni argomento trattato vanno pienamente Per_3
condivise dal collegio – ha consentito di acquisire utili elementi di giudizio sulla proprietà del tratto di terreno corrispondente alla particella catastale X2, indicata dall'appellante, al fine di accertare se essa possa costituire un'uscita sulla via pubblica dall'immobile degli appellati.
In particolare, dalla relazione di TU emerge, anzitutto, che “la stradella oggetto di controversia rappresenta il tratto finale della strada interpoderale che, partendo dal
cancello sulla via pubblica (via S. Marco), si sviluppa in direzione N/E, per poi deviare
verso N/W e ancora curvare in direzione N/E sino ad arrivare al tratto di strada in cui vi è
l'ingresso all'immobile dei sig.ri ”. Parte_6
Il TU ha accertato, ed evidenziato, che vi è una netta traslazione tra quanto riportato nella mappa catastale (conseguenza del tipo di frazionamento del 1970) e quanto, invece,
esistente sui luoghi, circa la reale posizione della strada e dei limiti delle proprietà.
Tanto premesso, il TU ha dato una chiara ed esaustiva spiegazione riguardo l'esistenza e la storia della particella indicata come “X2”: ha osservato che essa era prima indicata in mappa con la p.lla “5000”; “l'identificativo “5000” e poi “X2” risale alla digitalizzazione delle mappe cartacee di visura del catasto. In quell'occasione, quando chi digitalizzava la mappa trovava un'area “chiusa”, ma senza che essa fosse contraddistinta da un numero di
p.lla, segnava quella “pseudo particella” con il numero “5000”.
Nel caso in esame, la p.lla “5000” e poi “X2” era stata inserita in occasione della digitalizzazione della mappa di visura nella quale era stato erroneamente digitalizzato un
segmento inesistente (indicato con la freccia di colore blu negli estratti sotto riportati). Si ribadisce che le particelle indicate con “5000” o con “X” erano particelle di dubbia
4 vettorizzazione i cui contorni erano poco identificabili a causa delle cattive condizioni del
foglio cartaceo di visura o della scala dello stesso che rendeva poco leggibili le linee di
confine.
Correttamente, l' -probabilmente a seguito di istanza - ha eliminato Controparte_6
la suddetta retta unificando la porzione in questione (indicata con “5000” e poi con “X2”) alla restante particella 80 - di proprietà alla quale faceva effettivamente Parte_6
parte.
Ha poi concluso il TU che la “porzione della p.lla 80 (ex “X2”) sui luoghi (per come osservabile dal grafico e dalle sovrapposizioni tra la mappa catastale e le immagini
satellitari), sebbene sia catastalmente di proprietà di fatto ricade Parte_6
interamente all'interno del fondo di proprietà della appellata, sig.ra ” CP_2
Alla stregua di tali accertamenti, che appaiono coerenti con quelli emergenti dalla sentenza inter partes di questa Corte richiamata dall'appellante, una piccola parte di terreno che verosimilmente (nelle intenzioni dell'originario proprietario/alienante ) Persona_4
doveva servire da accesso al fondo -la part.lla X2 di cui si è detto-, benchè Per_2
formalmente attribuita in catasto alla particella 80 degli appellati –quale “propaggine” di detta particella-, in realtà ricade nella proprietà già (in tal senso, cfr. CP_2 CP_5
anche sentenza cit. pag.9).
Come ben evidenziato dal TU dott. anche nelle risposte ai rilievi delle parti Per_3
(pagg. 36 e ss.), tale situazione trova con grande probabilità origine da un errore di rilievo e rappresentazione del territorio a seguito del tipo di frazionamento del 1970 eseguito dall'originario unico proprietario dell'intero fondo che ha formato i lotti (oggi di proprietà delle parti in causa).
Ciò ha portato a quanto constatato dal TU circa non corrispondenza tra la reale situazione esistente sui luoghi e quanto disegnato nella mappa catastale (così come era stato accertato anche nel precedente giudizio tra le parti, v. relazione del TU dott. , pagg. Per_5
16 e ss., prodotta dal ). Pt_1
Così stando le cose, osserva la Corte che, come condivisibilmente affermato dal
Tribunale, il fondo degli appellati risulta intercluso stante che, allo stato Parte_6
5 attuale, esso non ha uno sbocco sulla via pubblica diverso da quello esistente attraverso la stradella in contestazione (di proprietà ); né può dirsi che possa procurarselo attraverso Pt_1
la menzionata particella X2 (oggi propaggine della p.lla 80) giacchè la lingua di terreno corrispondente è inglobata all'interno del fondo di proprietà CP_2
Va aggiunto che la possibilità astratta di intraprendere un'azione giudiziaria verso la per il rilascio di detta particella implica certamente un dispendio e un disagio CP_2
eccessivo tale da confermare la interclusione (ai sensi dell'art. 1051 c.c.).
Ed invero, in disparte dai tempi e dai costi, un eventuale giudizio a ciò diretto non appare neppure assistito da una prognosi favorevole circa il suo esito, ove solo si consideri che, nel tratto in questione, la proprietà risulta separata dalla proprietà Parte_6
da un canale di irrigazione in muratura (posto su un muro a secco), dotato di sifoni CP_2
(v. immagine a pag 18 della TU . Tale canale costituisce indubbiamente un Per_3
segno visibile e inequivoco di confine tra i due fondi, essendo noto che le risultanze catastali costituiscono un criterio meramente sussidiario di determinazione dei confini rispetto alla reale situazione dei luoghi (art. 950 c.c.).
Ne segue che appare allora inverosimile che i siano proprietari anche di una Per_2
lingua di terreno, larga qualche metro, situata al di sotto di detta canaletta di irrigazione
(corrispondente alla p.lla X2), che potrebbe costituire uno sbocco sulla via pubblica.
Del resto, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, tale conclusione appare coerente anche con quanto accertato dal TU nominato nel giudizio di regolamento di confini, ing. , che, dopo aver esposto le risultanze catastali richiamate dall'appellante, Per_6
ha tuttavia soggiunto che “i confini di foglio rappresentati sulla mappa catastale di visura non risultano coincidenti” e che “dalla sovrapposizione del rilievo dei luoghi … con il tipo di frazionamento, la saia, che costituisce uno degli allineamenti sul tipo di frazionamento… risulta essere confine tra i terreni del fondo con la proprietà CP_7 CP_5
(oggi (v. relazione del 31.12.2004, prodotta dal ). CP_2 Pt_1
Alla stregua di tutto quanto sopra emerso, va condiviso il giudizio del primo giudice sulla esistenza degli elementi per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1051 c.c., con conseguente rigetto del relativo motivo di appello.
6 Il rigetto di detto motivo rende superfluo l'esame del secondo motivo con cui si censura l'estromissione dal giudizio di , chiamata in causa dal convenuto Controparte_2 [...]
che può dirsi assorbito. Pt_1
In definitiva, il proposto appello deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), tenuto conto del valore dichiarato della controversia (scaglione da € 1.100,00 a € 5.200,00), e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Anche le spese di TU, già liquidate come in atti, si pongono a carico dell'appellante soccombente.
Avuto riguardo all'integrale rigetto dell'appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza non definitiva del Parte_1
Tribunale di Catania n. 4313/2021.
Condanna l'appellante al rimborso in favore delle parti appellate, e Parte_6
, delle spese processuali del grado, che liquida, per ciascun gruppo di parti, Controparte_2
in complessivi euro 2.915,00 per compensi, di cui euro 536,00 per fase di studio, euro
536,00 per fase introduttiva, euro 992,00 per fase istruttoria ed euro 851,00 per fase decisoria, oltre IVA e CPA.
Pone a carico dell'appellante le spese di consulenza tecnica di ufficio espletata in questo grado di giudizio, come già liquidate in atti con decreto del 17.9.2024.
Dà atto che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1 - quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Catania il 13 marzo 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
7 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
8