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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: vendita di cose immobili nella causa iscritta al n. 272 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in AR, via della pineta n. 23, presso lo studio dell'Avv. Emilio Floris che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata all'atto di appello;
ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di AR del 2 agosto 2024 comunicata con nota prot. n. 3265/2024 in pari data;
APPELLANTE
CONTRO
, C.F. , nata a [...] il CP C.F._2
1.10.1967, residente in [...], presso lo studio dell'Avv. Massimo Puddu che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
APPELLATA
All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello): “Piaccia alla Corte d'Appello Adita o al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1531/2024 emessa dal
Tribunale di AR, Giudice Dott. Doriana Meloni , nel giudizio recante
R.G.6534 /2020, depositata in cancelleria in data11 giugno 2024 , accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano (“Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale: ritenere prescritta l'azione per essere decorsi oltre cinque giorni dal giorno in cui vi è stato il compimento dell'atto; 2) in via principale: respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e poiché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
3) consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la capacità della in occasione della stipula del rogito notarile opposto;
CP
4) nella denegata ipotesi di dichiarazione di annullamento del contratto per vizi si richiede in riconvenzionale la condanna della la restituzione di CP
quanto corrisposto pari ad euro 30.000 o di quella somma diversa che risulterà in corso di causa;
in via istruttoria con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttoria nonché di produrre nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e cpa come per legge”) e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa di costituzione):
“- In via pregiudiziale, rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'immediata esecutività della sentenza di primo grado;
- nel merito, rigettare l'appello di , notificato in data 28.7.2024 Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale Civile di AR n.
1531/2024 del 11.6.2024;
- con vittoria di competenze e spese del giudizio.”
IN FATTO E IN DIRITTO
La vicenda processuale è ben riassunta nella sentenza appellata.
“Con l'atto introduttivo della lite ha esposto che 1) CP
durante la lunga malattia oncologica del marito (morto a soli 50 anni nell'aprile 2013), ella - madre dei due minori , di anni 12, e , Per_1 Per_2
di anni 9 – aveva manifestato un grave disturbo ansioso-depressivo reattivo, caratterizzato da attacchi di panico ed episodi di ansia e calo del tono dell'umore, per curare il quale aveva assunto farmaci antidepressivi e ansiolitici;
2) anche in passato (ovvero all'età di 18 anni e, indi, nel 2008) aveva sofferto di una severa depressione tanto da essere in cura presso il
C.I.M.; 3) prostrata sia sotto il profilo fisico che emotivo, aveva ricevuto conforto e aiuto dalle due sorelle, dal cognato e dalla nipote, assiduamente vicini sia durante la malattia del marito sia nella successiva fase di elaborazione del lutto;
4) l'esponente, casalinga, percepiva la pensione di reversibilità del coniuge, dal quale aveva ereditato (per la quota parte di 1/3) la casa di abitazione unifamiliare, sita in Settimo San Pietro, nella via
Eleonora d'Arborea n. 18, ove viveva insieme ai due figli studenti (titolari della residua quota di 1/3 ciascuno); 5) nel gennaio 2015 aveva intrapreso una relazione sentimentale con conosciuto il giorno di Parte_1
Capodanno 2015 tramite “facebook”, rapporto sfociato quasi immediatamente in una stabile convivenza nella cit. unità abitativa, tanto che questi, sin da febbraio/marzo 2015, aveva trasferito la sua residenza presso la stessa;
6) sin dalle fasi iniziali della conoscenza, spinta dal (il quale Pt_1
riferiva di non accettare di “stare con una drogata”), e senza alcun controllo medico, aveva interrotto l'assunzione della terapia farmacologica, smettendo altresì di recarsi alle visite mediche di controllo;
7) per effetto di quanto sopra, era ricaduta nella patologia depressiva, con attacchi di panico e stati
d'ansia e progressiva compromissione delle capacità di giudizio e di critica;
8) al contempo, ella si era progressivamente allontanata dalla propria famiglia di origine la quale disapprovava la sua relazione, in uno alla immediata convivenza, con il anche preoccupata per le possibili Pt_1
conseguenze pregiudizievoli sulla prole;
9) era stato lo stesso a Pt_1
favorire detto distacco persuadendola del fatto che i parenti fossero interessati alla sua casa della quale intendevano appropriarsi;
10) la convivenza in famiglia (altresì composta dal figlio ventiseienne del si Pt_1
era rivelata assai difficile e penosa, poiché il convivente, disoccupato e privo di disponibilità economiche, aveva reiteratamente posto in essere atti di maltrattamento lesivi dell'integrità morale e fisica dell'esponente e dei suoi figli;
11) il bersaglio principale era il figlio maggiore , reo di Per_1 evidenziare alla madre le criticità di quella relazione siccome “succube di quest'uomo nullafacente che sottraeva le risorse economiche lasciate dal padre per la propria famiglia”; 12) il aveva anche tentato di Pt_1
convincerla ad allontanare il figlio dalla abitazione comune, affermando che altrimenti vi avrebbe provveduto di persona;
13) nell'attuazione del suo indegno programma, l'aveva indotta ad utilizzare i suoi risparmi per
l'acquisto di un'autovettura Alfa Romeo 159, di un furgone Daily Iveco, di un'auto BMW nonché, infine, di una moto Yamaha;
del pari, ella gli aveva prestato delle somme per l'acquisto di un impianto professionale da discoteca;
14) nel mese di ottobre 2015, usando violenza fisica e psicologica
e minacciando di fare del male ai suoi figli e in particolare a , il Per_1 Pt_1
l'aveva persuasa ad alienargli la propria quota di proprietà dell'abitazione;
15) nella vendita 20.10.2015, a rogito Notaio , le parti avevano Per_3 convenuto un corrispettivo di € 30.000,00 ed ella aveva riconosciuto di aver ricevuto dal la somma di € 3.000,00, mentre il restante importo - € Pt_1
27.000,00 – avrebbe dovuto corrispondersi, senza interessi, in trenta rate mensili di euro 900,00 ciascuna entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal
15 novembre 2015; 16) l'importo corrisposto nanti il Notaio era stato da lei previamente consegnato al e questi, in quello stesso giorno e sempre Pt_1
sotto minaccia di fare del male ai figli, le aveva fatto firmare, in un blocco di ricevute, tutte le quietanze dell'importo di € 900,00 ciascuna che il medesimo avrebbe dovuto versare fino al mese di aprile 2018; 17) dopo la vendita, le sue condizioni di salute erano ulteriormente peggiorate tanto da essere ricoverata per oltre 10 giorni presso la Clinica Casa di Cura Lay in AR, con diagnosi di sindrome ansioso depressiva;
18) da ultimo, poiché la convivenza era divenuta impossibile per il clima di paura creatosi, preoccupata per la stessa vita e incolumità dei figli, dopo aver affidato costoro alla cognata , aveva lasciato la casa per non farvi più ritorno CP_2
e aveva sporto atto di querela nei confronti del il quale le aveva anche Pt_1
comunicato la sua intenzione di alienare la quota di proprietà che gli aveva
“venduto” (senza ricevere alcunché), chiedendole se fosse interessata ad acquistarla;
19) aveva iniziato un percorso di sostegno psicologico presso un
Centro Anti-Violenza in AR.
Ha concluso 1) per l'annullamento del contratto di compravendita
20.10.2015 “perché il consenso della venditrice è viziato da violenza”; 2) per la risoluzione della vendita a cagione del grave inadempimento del 3) Pt_1 per l'annullamento dell'atto per incapacità ex art.428 c.c. In ogni caso, per la restituzione del bene e il risarcimento dei danni.
All'atto della sua costituzione in giudizio il ha replicato che 1) Pt_1
“aveva provveduto al pagamento del prezzo - € 27.000,00 – in una unica soluzione e anticipatamente rispetto ai termini concordati in sede di stipula del rogito”; 2) doveva ritenersi prescritta l'azione di annullamento del contratto non sussistendo violenza alcuna ed anzi essendo stato egli costretto
a difendersi dalle violenze del figlio maggiore della;
3) neppure CP
sussisteva incapacità di intendere e di volere della attrice, di cui egli comunque – ove esistente – non aveva consapevolezza alcuna. Ha concluso per il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, ove accolta la pretesa, ha chiesto condannarsi la convenuta alla restituzione dell'importo di €
30.000,00.”
Con sentenza n. 1531/2024 pubblicata l'11 giugno 2024 il Tribunale di AR ha così statuito:
“Il Tribunale di AR, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza disattesa:
- dichiara risolto, per grave inadempimento di il contratto di Parte_1
compravendita in data 20.10.2015, avente ad oggetto la quota indivisa, pari
a 1/3, della casa per civile abitazione sita nel Comune di Settimo San Pietro, via E. D'Arborea 18 (distinta nel catasto fabbricato di quel Comune al F.15, mapp. 991, sub 5), rogito Notaio dott. (Repertorio n.42783, Persona_4
Raccolta n.23881); - dichiara tenuto e condanna all'immediato rilascio Parte_1 dell'immobile, libero da persone e cose;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP
, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 25.750,00, oltre
[...]
interessi di legge dalla presente decisione al saldo;
- dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP
, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di € 250,00, oltre interessi
[...]
di legge da ciascuna scadenza al saldo, per ogni mese di protratta detenzione dell'immobile a far data dal mese di giugno 2024 e fino all'effettivo rilascio dello stesso;
- dichiara tenuta e condanna al rimborso, in favore del CP Pt_1 della somma di € 3000,00 oltre interessi di legge dal 3.2.2021 al saldo;
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione delle spese di lite Parte_1
in favore di che liquida in € 7616,00 a titolo di compensi CP
professionali, oltre accessori di legge e oltre alla rifusione delle spese prenotate a debito da erogarsi in favore dello Stato.”
Il Tribunale, in applicazione del principio della “ragione più liquida” ha ritenuto “il profilo del grave inadempimento del rispetto alle Pt_1
obbligazioni assunte in sede di acquisto della quota parte del bene, come quello di maggiore evidenza e di più agevole soluzione.”
Premesso che:
- il rogito notarile di compravendita prevedeva, per la quota indivisa pari ad
1/3 della casa per civile abitazione sito in Comune di Settimo San Pietro via
Eleonora d'Arborea n.18 distinta in catasto al Fg. 15 mapp. 991 sub 5, il corrispettivo di euro 30.000,00;
- la venditrice aveva riconosciuto in sede di rogito di aver già ricevuto dall'acquirente la somma di euro 3.000,00, rilasciandone quietanza, seppure aveva dedotto che essa aveva fornito la provvista al dal proprio conto Pt_1
corrente personale, mentre per la residua somma di euro 27.000,00 le parti avevano pattuito una corresponsione senza interessi in 30 rate mensili di euro
900,00 ciascuno da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a far data dal 15 novembre 2015;
- ella aveva allegato che il resto del prezzo non era stato tuttavia versato sebbene, lo stesso giorno della stipula, sotto la minaccia di far male ai suoi figli, il le avesse fatto firmare, in un blocco di ricevute, tutte le Pt_1 quietanze dell'importo di euro 900,00 ciascuna;
- il a sua volta, aveva dichiarato che nel marzo 2016 egli aveva versato Pt_1
l'intero prezzo di euro 27.000,00 in una unica soluzione e anticipatamente rispetto ai termini concordati in sede di stipula del rogito;
il giudice di prime cure ha ritenuto che il convenuto non avesse fornito alcuna prova di tale assunto, ovvero del suo adempimento, evidenziando che non era stato ammesso il capo di prova testimoniale relativo, alla luce del disposto di cui art. 2726 c.c. laddove estende al pagamento i limiti legali della prova testimoniale dei contratti di cui all'art. 2721 c.c., non ritenendo ricorrente, nel caso di specie, alcuna ragione per derogarvi.
Il Tribunale ha richiamato altresì le dichiarazioni rese dal in Pt_1
sede di giudizio penale laddove, dopo aver affermato di aver versato alla CP
euro 50.000,00, ovvero euro 20.000,00 in più rispetto a quanto dedotto nel giudizio in corso, aveva risposto alle domande rivoltegli circa l'origine della provvista, con cui avrebbe effettuato il pagamento, con “indicazioni risibili e incredibili”, tenuto conto che egli fin dal 2000 e per 15 anni non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi, non prestava nessuna attività lavorativa, non contribuiva in alcun modo ai bisogni dei soggetti con i quali conviveva. Ha precisa al riguardo che i testi escussi in sede penale non avevano saputo indicare neppure un nominativo dei fantomatici clienti del che, in tesi, con i ricavi ottenuti, gli avrebbero consentito di estinguere Pt_1 il debito contratto all'atto della vendita nonché il fatto che l'assunto di appartenere ad una famiglia benestante era affermazione smentita dall'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dall'avvenuto sloggio per morosità dall'abitazione in precedenza occupata.
Il mancato pagamento del prezzo doveva ritenersi inadempimento di non scarsa importanza, essendo l'obbligazione primaria dell'acquirente e, come tale, legittimante la pronuncia di risoluzione del contratto.
A detta pronuncia ha fatto conseguire la condanna del Pt_1
- all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di vendita, in favore dell'attrice e libero da persone e cose;
- al pagamento della somma di euro 25.750,00 oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo a titolo di risarcimento del danno per l'utilizzo dell'immobile, divenuto in esito alla risoluzione sine titulo, nel periodo dal 20 ottobre 2015 fino al mese di maggio 2024 oltre ad euro 250,00 per ogni mese di occupazione indebita dal mese di giugno 2024 e fino al rilascio dell'immobile, ritenendo congruo, detto importo per la quota di pertinenza della , pari ad un canone mensile di locazione per l'intero di CP
euro 750,00;
- alla rifusione delle spese di lite.
Ha poi accolto la domanda di restituzione avanzata dal Pt_1
limitatamente alla somma di euro 3000,00, oltre gli interessi legali dal 3 febbraio 2021, data di deposito della comparsa di costituzione, da valere quale atto di costituzione in mora, al saldo, in quanto la quietanza di pagamento poteva essere impugnata solo dimostrando a norma dell'art. 2732 c.c. che essa fosse stata determinata da errore di fatto o da violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità del pagamento, senza che nessuna prova fosse al riguardo stata offerta dalla . CP
Con atto di citazione notificato il 28 luglio 2024 propone appello
Costituitasi in giudizio , esperito inutilmente il Parte_1 CP tentativo di conciliazione, all'udienza dell'8 maggio 2025 il consigliere istruttore riservava la decisione al collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Primo motivo di appello Omessa valutazione dei documenti - vizio nelle valutazione delle prove
Con il primo motivo censura la sentenza per il fatto che Parte_1 il Tribunale non aveva fatto in essa alcun riferimento alle “quietanze di pagamento immobiliare risalenti dalla data dell'8 novembre 2015 all'8 aprile 2018 a firma della , per l'importo cadauna di € 900,00, attestanti CP il pagamento fatto in un'unica soluzione il giorno del rogito, atteso la sottoscrizione di tutte le cedole in un unico momento, coerentemente con la prova del pagamento”.
Premesso che l'attrice non aveva dedotto la falsità materiale della sottoscrizione né una loro manomissione, l'appellante evidenzia che è indiscussa la natura confessoria della quietanza talchè il creditore che la rilascia ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, che può essere impugnata solamente provando, ai sensi dell'art. 2732 c.c., l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo aveva determinato al rilascio, non essendo sufficiente provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento. Alla luce di detti principi, affermati dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, la avrebbe dovuto dimostrare non solo di non CP
aver ricevuto il pagamento ma anche che la non corrispondenza al vero di tale dichiarazione dipendeva da errore o da violenza, violenza solo allegata e da lei non provata, seppure ne avesse l'onere.
Secondo motivo di appello Prescrizione della azione - quinquennale. Vizio di omessa/apparente motivazione, in relazione alla eccepita prescrizione.
Con il secondo motivo sostiene che il giudice di prime Parte_1
cure avrebbe ben dovuto dare rilevanza alla legittimità delle quietanze e quindi verificare, alla luce di quanto richiesto nell'atto di citazione, se il contratto di vendita immobiliare implicasse una stipula di un contratto intervenuto a seguito di minaccia o di incapacità di intendere e volere o malafede del convenuto, eccependo che la domanda di annullamento del contratto de quo doveva essere rigettata per intervenuta prescrizione in quanto esso era stato stipulato il 20 ottobre 2015 e l'azione di annullamento era stata iscritta a ruolo il 21 ottobre 2020.
Terzo motivo di appello Insufficiente istruzione della causa basata su sentenza penale non irrevocabile.
Con il terzo motivo censura la sentenza per aver Parte_1
fondato le sue acquisizioni probatorie sulla base dei verbali e della sentenza penale a carico di esso appellante, senza considerare che allo stato non esisteva giudicato avendo egli proposto ricorso in cassazione. Censura, altresì, la sentenza laddove il Tribunale, nel valutare la sua impossidenza e quindi la sua impossibilità di provvedere al pagamento del prezzo, si era limitato ad recepire le conclusioni del giudice penale, sminuendo le dichiarazioni rese dai testi da lui indicati ed invece attribuendo prevalenza alle dichiarazioni rese dal figlio della , che nutriva nei CP Testimone_1
suoi confronti avversione e animosità e che aveva tutto l'interesse a rendere dichiarazioni sfavorevoli al fine di riottenere il bene venduto dalla madre.
I tre motivi, in quanto strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente. Seppure può convenirsi con l'appellante che nella sentenza impugnata il giudice di prime cure non si sia soffermato sulla valutazione dei documenti prodotti, peraltro da entrambe le parti, ed in particolare delle quietanze di pagamento sottoscritte dalla , attestanti il pagamento di euro 27.000,00, CP ciò non conduce all'accoglimento di un appello la cui assoluta infondatezza, come si verrà a dire, impone la revoca del beneficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
ha prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione Parte_1
in primo grado, le ricevute di pagamento sottoscritte dalla di euro CP
900,00 ciascuna per rata acquisto casa datate dall'8 novembre 2015 all'8 aprile 2018, ricevute allegate in copia da alla querela del 10 CP
febbraio 2016 depositata il 12 febbraio 2016 presso la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di AR (vedasi doc. n.4 ). CP
Con riguardo a dette ricevute, ad avviso della Corte, la ha offerto CP
piena prova, con la produzione degli atti del giudizio penale, del fatto che le quietanze erano state rilasciate a seguito della violenza agita nei confronti suoi e dei minori figli dal Pt_1
Al riguardo si precisa quanto segue.
Con ordinanza del 29 novembre 2024, depositata il 5 dicembre 2024 dall'appellata, produzione che si ammette in quanto documento formatosi successivamente all'instaurazione del giudizio, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto da Parte_1
avverso la sentenza della Corte d'Appello di AR che aveva confermato la sentenza n. 455 del 18 febbraio 2022 del Tribunale Penale di AR che ha dichiarato il colpevole del reato ascritto, limitatamente alle condotte Pt_1
poste in essere nei confronti di e di CP Testimone_1 condannandolo, calcolato l'aumento per la contestata aggravante e riconosciuto il vincolo della continuazione, alla pena di cinque anni di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Il era imputato del delitto di cui “agli artt. 61 n. 11 quinquies e Pt_1
572 CP, per avere commesso, con abitualità, nel corso della convivenza familiare, rendendola insostenibile e penosa, atti di maltrattamento, lesivi della integrità morale e fisica della compagna e dei figli CP
minorenni di questa, (nato nel 2003) e (nato Persona_5 Testimone_1 nel 2000). Condotta consistita nel porre in atto nei confronti della CP abituali violenze morali e, in particolare: […] Nel persuaderla successivamente, in particolare, nell'ottobre 2015, ad intestargli la propria parte di proprietà della propria abitazione (1/3) ubicata nella locale via
Eleonora d'Arborea n.18, con un atto di vendita simulato, senza la corresponsione del relativo prezzo, approfittando del suo stato di fragilità e debolezza psicologica e inducendola a firmare delle ricevute di pagamento fasulle (per un importo complessivo di euro 30.000,00, mai versati) minacciandola di “murare i figli dentro la camera.”[…] In Selargius dal mese di febbraio 2015 fino al 10 febbraio 2016.” (il sottolineato è dell'Ufficio).
Si legge specificamente poi nella motivazione “A riprova della personalità malvagia e profittatrice, vi è anche il fatto, pacificamente emerso dagli atti, che egli, esercitando su di lei una siffatta pressione psicologica, tale da indurla persino ad interrompere di colpo la terapia farmacologica prescrittale per la sua grave forma di depressione, era riuscito a convincerla non solo a soddisfare tutti i suoi sfizi e capricci, facendole acquistare per lui diversi veicoli e altri beni costosi, ma anche a cedergli la sua quota della casa familiare, a suo tempo acquistata dal suo defunto marito con grossi sacrifici, casa che tuttora occupa in via esclusiva, avendo escluso di fatto i suoi figli, e , titolari della restante quota di proprietà.” Per_1 Per_2
Il richiamo all'indole malvagia e violenta dell'imputato si legge più volte nella motivazione della sentenza e ad esso sono ascritte condotte,
“costituite da continui e sistematici soprusi, avvilimenti, mortificazioni e atti di denigrazione,….fonte di profonda sofferenza, di ansia e di paure per la
e per i figli minori, costretti anch'essi, loro malgrado, a subire il CP
pesante e penoso clima familiare sopra descritto nonché, quanto a , le Per_1
condotte vessatorie del e ad assistere impotenti al progressivo Pt_1 soggiogamento della figura materna da parte dell'uomo.”
La sentenza penale di condanna è, oramai, definitiva e, pertanto, è superata la doglianza sviluppata con il terzo motivo di appello, e per il vero inopinatamente ribadita nella comparsa conclusionale depositata il 6 aprile
2025, con il quale appunto il si duole del fatto che detta sentenza non Pt_1
fosse passata in giudicato. Non pare, peraltro, fuor d'opera, letta la memoria di replica depositata il 19 aprile 2025 nella quale si legge che “ogni riferimento alla sentenza penale risulta fuorviante giuridicamente e non assorbente”, ricordare il pacifico principio, recentemente ribadito da Cass., n. 12901/2024 in motivazione: “ È necessario distinguere i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna, maturato a seguito di dibattimento, dall'efficacia probatoria della sentenza penale passata in giudicato. I primi sono quelli segnati dall'art. 651 cod. proc. pen. e attengono alla sussistenza del fatto materiale, alla sua illiceità penale e alla sua ascrivibilità all'imputato: pertanto, una volta intervenuta una sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in dibattimento, non può essere messo in discussione, nel successivo giudizio civile risarcitorio o restitutorio che il fatto accertato in sede penale si è effettivamente verificato e che è stato commesso dall'imputato, né può essere messa in discussione la sua idoneità ad integrare gli estremi di un reato.
Precisati i limiti oggettivi del giudicato penale di condanna nel giudizio civile risarcitorio o restitutorio, l'efficacia probatoria della sentenza penale non è però circoscritta all'interno di essi, potendo il giudice civile utilizzare tale sentenza, nonché in generale le prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione (ex aliis, Cass.
20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067; Cass. 25/06/2019, n. 16893;
Cass. 7/05/2021, n. 12164; Cass. 7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n.
2897), ai fini dell'accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico.”
In disparte la considerazione che la condotta agita riguardo alla stipula del contratto di compravendita per cui è causa e il mancato versamento del prezzo sono stati accertati anche in sede penale in via definitiva, costituendo una delle condotte di maltrattamenti accertate con la richiamata sentenza del
Tribunale, alla luce delle esposte argomentazioni non può comunque revocarsi in dubbio che alle suddette ricevute non possa riconoscersi, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, valore probatorio di quietanza, essendo il loro rilascio ascrivibile a quella penosa situazione di violenza e di paura nella quale la ed i figli minori hanno vissuto per il CP progressivo soggiogamento della donna all'attività vessatoria e prevaricatoria del situazione oramai accertata con forza di giudicato dalla sentenza Pt_1
penale.
Stando così le cose, alle ricevute, sulla cui mancata valutazione si fonda il primo motivo di appello, non può essere riconosciuta la valenza probatoria di confessione stragiudiziale e non può trovare applicazione il principio richiamato dal anche nella comparsa conclusionale depositata Pt_1 il 6 aprile 2025 secondo cui “Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando,
a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.” (così Cass., n. 5945/2023).
Ciò a tacere del fatto che le ricevute dalla n. 5 alla n.30, datate dall'8 marzo 2016 all'8 aprile 2018, ciascuna di euro 900,00, non sarebbero neppure qualificabili come quietanza ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1199 c.c., essendo pacificamente state sottoscritte anteriormente alla data alla quale l'asserito pagamento, da esse attestato, sarebbe stato ricevuto, essendo già tutte sottoscritte, come sopra appena detto, alla data del 12 febbraio 2016.
Esse non sono riconducibili, pertanto, al paradigma di cui alla norma codicistica richiamata.
Non essendo stato proposto appello incidentale avverso la valutazione del Tribunale riguardo all'efficacia probatoria della quietanza dell'avvenuto pagamento della somma di euro 3000,00 rilasciata dalla nel contesto CP
del rogito, rimane ferma la condanna di costei al pagamento di detta somma oltre gli interessi di legge dal 3.2.2021 al saldo di cui alla sentenza impugnata.
Solo per completezza si osserva, comunque, che il mancato pagamento del prezzo deve ritenersi provato, in via presuntiva, considerati:
a) la situazione di impossidenza del che, all'udienza del 13 aprile 2021, Pt_1
davanti al giudice penale, ha confermato di non avere proprietà; b) il fatto che egli dal 2000 al 2015 non ha mai presentato le dichiarazioni dei redditi e non ha offerto alcuna prova di svolgere continuativa attività lavorativa,
(all'udienza del 13 aprile 2021 egli stesso ha dichiarato che lavoricchiava, faceva dei lavoretti in nero, ed i testi da lui indicati in sede penale e richiamati nell'atto di appello non hanno saputo essere più precisi); c) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche in sede penale, indicativa di minime risorse economiche;
d) l'inverosimiglianza di un pagamento in contanti di una somma così ingente.
Non può infine tacersi che il di tale pagamento ha offerto Pt_1
versioni discordanti e inverosimili: in sede penale ha riferito di aver versato per la casa alla euro 50.000,00, che aveva pagato alcune rate a fronte CP
delle singole ricevute di euro 900,00 e che dopo qualche pagamento la CP gli avrebbe chiesto il pagamento dell'intera somma;
nell'atto introduttivo del giudizio civile ha sostenuto di aver versato in contanti euro 27.000,00 in una unica soluzione, pagamento collocato temporalmente nel capitolo di prova c) dedotto nella memoria ex art. 183 n.2 c.p.c. nel marzo 2016 e nel presente giudizio nello stesso giorno del rogito, allegazione contro ogni logica in quanto non si vede la ragione per la quale se egli avesse avuto la disponibilità della provvista, del suo versamento non si sia dato atto nel rogito e perché a quella data la non abbia rilasciato un'unica quietanza. CP
Avendo il Tribunale, in forza del principio della ragione più liquida, scrutinato, accogliendola, la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla , rimane assorbita ogni questione relativa alla fondatezza CP dell'eccezione di prescrizione sollevata dal a fronte delle domande di Pt_1
annullamento per vizio del consenso e per incapacità naturale proposte dalla
. CP
La manifesta infondatezza dell'appello, che ha trovato definitiva conferma nel corso del giudizio a seguito dell'intervenuta pronuncia della
Corte di Cassazione, a seguito della quale egli è stato condotto in carcere, pronuncia ignorata dall'appellante che ha pervicacemente insistito sulle sue indifendibili posizioni, rifiutando anche la proposta transattiva formulata dal consigliere istruttore, impone, come sopra accennato, la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 DPR
n.115/2002, non potendosi dubitare che egli abbia resistito in giudizio con mala fede e colpa grave.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale relativi allo scaglione valore indeterminabile complessità media, non riconoscendosi nessun compenso per la fase istruttoria in quanto non tenutasi.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1
giudizio in favore di , spese che liquida in euro 8.470,00 oltre spese CP
generali, Iva e cpa;
3. Revoca l'ammissione di al patrocinio a spese dello Stato ai Parte_1 sensi dell'art.136 DPR nn.115/2002;
4. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in AR, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru