Articolo 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 401
Articolo 2
Versione
2 maggio 1968
Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione di lire 99 milioni per la sistemazione della spesa sostenuta, in eccedenza agli appositi stanziamenti di bilancio, per indennita' e rimborso spese di trasporto per le missioni nel territorio nazionale dovuti al personale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette concernenti gli esercizi precedenti.
Entrata in vigore il 2 maggio 1968