CA
Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo 1150/2024 affari contenziosi civili, tra
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Valentino Damone
-appellante-
c/
, anche in qualità di erede dei propri genitori Controparte_1 deceduti nel corso del giudizio di primo grado, e CP_2 [...]
, , anche in qualità di erede dei Controparte_3 Controparte_3 propri genitori deceduti nel corso del giudizio di primo grado, testè indicati, ed anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul minore CP_3
nipote della defunta;
[...] Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Cecconi
e
ASR MOLISE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.
Carla Luciano
-appellati-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
I genitori, germani e nipoti di , in epigrafe generalizzati, proponevano Parte_2 azione contro l' , e la Controparte_4 [...]
, chiedendo di riconoscere e dichiararne la responsabilità nella causazione del CP_5 decesso della predetta , e la condanna al risarcimento per perdita del rapporto Pt_2 parentale, ed ulteriori danni subiti.
Pagina 1 Si sosteneva essere il decesso stato conseguenza delle erronee condotte, ed omissioni, dei sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio di San Severo, presso il quale la suddetta si era più volte recata, per aver accusato dapprima problemi di Pt_2
“dolori alla digitopressione a livello lombosacrale” e poi “fortissimo dolore toracico posteriore”, uniti a consistente stato febbrile -sui livelli pari e prossimi a 40°-; si precisava che i sanitari, senza l'effettuazione di esami di approfondimento, dimettevano la , nonostante l'insistenza per il ricovero. Pt_2
Veniva inoltre precisato che, stante il persistere delle condizioni della , la Pt_2 stessa veniva poi ricoverata presso l'Ospedale di Termoli, dove, dopo esser stata tenuta in osservazione e poi trasferita in reparto Medicina, senza approntare le più idonee terapie, nonostante la condizione di deficit polmonare evidenziatasi, veniva ricoverata nel reparto di rianimazione, presso il quale decedeva, per le acclarate conseguenze di una pneumopatia acuta.
Si imputava ai sanitari intervenuti l'imperizia ed omissioni nelle verifiche e valutazioni condotte, deducendo che ove anticipate le diagnosi, sarebbero state approntate idonee terapie, ed evitato l'exitus.
L'azione di specie, veniva proposta dopo l'espletamento di apposito Atp.
La e la ASR Molise si costituivano respingendo ogni addebito, e CP_4 contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Tribunale, valorizzando le risultanze della ctu espletata nell'Atp, emetteva la sentenza n. 1846/2024 pubblicata il 5/7/2024, con la quale:
Co
- Accertava la responsabilità delle due con relativa ripartizione nella misura del 70% a carico della , e per il residuo a carico della ASR Molise;
CP_4
- Disponeva la condanna in solido delle due aziende sanitarie, al pagamento delle somme in sentenza indicate, a favore degli eredi della deceduta, oltre accessori;
- Condannava le soccombenti al pagamento delle spese di lite, e di Atp e ctu;
Il Giudice di prime cure, fondava la propria decisione, sulle risultanze dell' Atp, ritenendo quindi:
a) La ravvisabilità delle responsabilità imputate per l'occorso, essendo state coinvolte le strutture sanitarie di specie, ed essendo acclarato il relativo inadempimento dei sanitari intervenuti;
Considerando che a fronte di quanto allegato dagli attori sulla responsabilità per Co inadempimento, le non avessero fornito idonei riscontri a confutazione;
b) La riscontrabilità delle condotte colpose, e sulla scorta di quanto constatato e valutato dal Ctu, rilevando nello specifico:
o Essere state omesse una serie di attività diagnostiche e strumentali, finalizzate a verificare le problematiche della paziente, che comunque
Pagina 2 versava in uno stato febbrile persistente e consistente, neppure refertato in sede di accesso in PS a San Severo;
o La inidonea e non attenta valutazione dei dati strumentali da parte dei sanitari del nosocomio di Termoli, valutazione che avrebbe consentito di aver un approccio terapeutico più adeguato nella gestione della malattia.
[... c) La configurabilità della causalità in termini probabilistici, rispetto all'exitus della
; Pt_2
Considerando, alla stregua di una verifica improntata a criteri di probabilità scientifica e con valutazione in termini di prognosi postuma, la prevenibilità rispetto all'accaduto; tanto alla stregua di un giudizio formulato ex ante e di tipo controfattuale, secondo il quale ove approntata una tempestiva diagnosi, ed adeguate cure, il decesso non sarebbe intervenuto;
d) La liquidabilità dei danni parentali alla stregua delle previsioni delle tabelle in uso al
Tribunale di Milano, aggiornate al 2024,
con quantificazione computata, in considerazione dei rapporti parentali e legami stretti tra gli attori e la vittima, riconoscendo i relativi riflessi dannosi in chiave presuntivo- inferenziale.
Non veniva accolta la richiesta risarcitoria per danno catastrofale, riconoscendo, quale danno patrimoniale, i soli esborsi per spese funerarie.
La impugnava la sentenza chiedendone la riforma con rigetto delle CP_4 richieste risarcitorie ed esclusione delle responsabilità imputate, ed in particolare chiedendo disporsi il rinnovo della ctu, e contestando essere l'elaborato peritale lacunoso, ed inoltre che alcune delle affermazioni rese nella perizia, non trovavano riscontro nei supporti documentali in atti.
Si contestava inoltre non avere il perito officiato, fornito chiarimenti rispetto alle CP osservazioni ed argomentazioni addotte dai Ctp della
L'appello veniva affidato ai tre seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente il rapporto tra paziente e struttura ospedaliera, nonché degli artt. 1218 e 1228 c.c. -
Carenza di motivazione relativamente alla prova del presunto inadempimento e dell'asserito nesso di causalità
Sostenendo che la non presentava, al primo accesso in PS, particolari Pt_2 sintomatologie (avendo accusato lombalgia, e mostrato presenza di sangue nelle urine, con sospetta cistite) che potessero far desumere l'esistenza di problematiche polmonari, e che comunque sia dopo il primo accesso in PS, sia dopo il secondo accesso, non si era attenuta alle indicazioni date dai sanitari del PS, rivolgendosi a medici esterni e seguendo le terapie dagli stessi prescritte.
Pagina 3 [...
Veniva quindi imputata al medico di base ed agli ulteriori medici consultati dalla
, la responsabilità per non aver dato corso ad approfondimenti diagnostici e Pt_2 prescritto adeguate cure, rilevando che i predetti sanitari, avevano visitato la paziente prima, ma anche dopo, gli accessi in PS.
Ed ancora si contestava che alcune delle considerazioni formulate dal Ctu, non trovavano conferma e supporto in risultanze documentali.
Si rilevava particolare che alcuni sintomi della non erano stati obiettivati in Pt_2 sede di accesso al PS, ed in particolare quello della febbre alta e quello del dolore toracico;
ed ancora che non vi era prova sul trasporto di urgenza in PS in data
29/7/2011 (ore 5,22)
Si contestava in definitiva, la mancata dimostrazione sul nesso causale, e che il
Giudice di prime cure avesse seguito acriticamente le deduzioni del Ctu, senza formulare alcun correlato vaglio, nonostante le specifiche osservazioni e censure sollevate al riguardo.
Veniva al riguardo dedotto che la , non presentava al momento delle verifiche Pt_2 condotte in PS, fattori specifici di rischio rilevabili in concreto né tali da far apparire doverosa l'adesione a condotte mediche alternative rispetto a quelle seguite.
Ed ancora la erronea formulazione del giudizio controfattuale, neppure oggetto di valutazione dal Ctu, sostenendo che i sanitari del PS di San Severo si erano nella specie attenuti ai protocolli di settore, seguendo le relative linee guida, e contestando la formulazione ex post di tale giudizio, oltre che la mancata valutazione degli ulteriori fattori incidenti eziologicamente, identificabili nell'intervento dei diversi medici, che comunque avevano seguito la al di fuori della struttura ospedaliera, senza Pt_2 formulare diagnosi, ed approntare cure corrette.
Veniva in definitiva sostenuto esser mancante la prova sul nesso causale tra le Co condotte dei sanitari della ed il decesso della , e che dalla ctu in atti, non Pt_2 potevano trarsi argomenti a sostegno del nesso de quo, posto che i sanitari coinvolti avevano seguito le linee guida, rispetto alle condizioni della paziente che si erano prospettate in sede di ricovero in PS.
II) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente la percentuale di danno da attribuire alle singole parti
Contestando non essere stata formulata alcuna specifica considerazione sulla valenza e peso delle responsabilità dei diversi medici che avevano seguito la , sia Pt_2 prima, sia dopo l'accesso della medesima al PS, nei confronti dei quali doveva ritenersi esigibile una preparazione professionale pari a quella dei sanitari del PS.
Si contestava inoltre la percentuale di responsabilità addebitata alla , CP_4 per non esser tale valutazione sorretta da alcuna giustificazione
III) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente la determinazione del danno.
Pagina 4 Deducendo non avere il Giudice di primo grado, fornito alcuna adeguata motivazione, sui punteggi attribuiti e relativi alle singole voci previste
I congiunti della in epigrafe indicati, si costituivano, chiedendo il rigetto Pt_2 dell'appello, contestandone le ragioni, e sostenendo la grave inadeguatezza nella
[... condotta dei sanitari delle aziende convenute che avevano avuto in cura la giovane
, per riscontrabilità di gravi omissioni, e mancanza di approfondimenti strumentali Pt_2
e di laboratorio indispensabili per l'inquadramento diagnostico della patologia, con induzione del ritardo nelle terapie, e con evoluzione della malattia fino all'avanzato processo settico.
Si imputava l'omessa esecuzione di un'eco addome o di una radiografia toracica - neppure effettuata presso il PS di Termoli, essendovi stati anche nel medesimo ritardi terapeutici rilevanti-, che avrebbero consentito di anticipare la diagnosi, deducendo che i sintomi accusati dalla , erano associabili a più fattori causali, tra cui anche le Pt_2 patologie polmonari.
Si deduceva inoltre che il Ctu officiato aveva anche fornito motivate risposte alle considerazioni dei consulenti di parte dell' , che si contestava essere del CP_4 tutto generiche e prive di qualsivoglia rilevanza, a fronte delle pertinenti valutazioni peritali basate sugli elementi di giudizio disponibili, e supportate dal riferimento a linee guida e buone pratiche clinico assistenziali.
Si costituiva la ASR Molise che evidenziava esser intervenuta transazione con
[...]
anche in qualità di erede (quale figlia) di e Controparte_1 CP_2 Pt_2
; , anche quale erede (figlio) dei sig.ri Controparte_3 Controparte_3
e , ed ancora nella qualità di genitore CP_2 Controparte_3 esercente -congiuntamente a la potestà sul minore;
e Controparte_6 Controparte_3
, quale nipote della defunta . Parte_3 Parte_2
Veniva quindi chiesta la conseguente declaratoria di parziale cessata materia del contendere, rilevando che i suddetti danneggiati, avevano, con la sottoscrizione della scrittura privata, dichiarato di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'
[...]
e di e che tanto avrebbe avuto incidenza anche in caso di attribuzione Pt_4 CP_7 di diversa quota di responsabilità in capo all'Asr Molise, vista la rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore pretesa.
********************************
L'appello deve ritenersi infondato.
L'impugnazione si fonda principalmente sulla contestazione sull'an -oggetto del primo Co motivo- avendo la appellante sostenuto non esser emersa, e stata fornita prova sull'inadempimento imputato ai sanitari del P.S. dell'ospedale di San Severo, e quindi non esser configurabile la riconducibilità causale del decesso della , alle condotte Pt_2 dei medici del predetto PS.
Si deduce, anche sulla scorta delle valutazioni dei CCttpp, in particolare che:
Pagina 5 - La deceduta non aveva manifestato, nel corso degli accessi in PS, Pt_2 sintomi ed evidenze tali da indurre a formulare valutazioni differenti rispetto a quelle oggetto delle verifiche dei medici del PS;
- Non erano riscontrabili sintomatologie (essendo stata manifestata lombalgia, e presenza di sangue nelle urine con sospetta cistite) che potessero far desumere l'esistenza di problematiche polmonari;
- Alcuni dei sintomi della , indicati dagli attori -la febbre alta ed il dolore Pt_2 toracico-, non erano stati obiettivati in sede di accesso al PS;
- La , non presentava al momento delle verifiche condotte in PS, fattori Pt_2 specifici di rischio rilevabili in concreto, e tali da far apparire doverosa l'adesione a condotte mediche alternative rispetto a quelle seguite;
- I sanitari del PS di San Severo, avevano quindi seguito correttamente i protocolli di settore e le linee guida previste per la gestione del caso di specie,
Sulla scorta di tali deduzioni, è stata quindi contestata la erroneità del giudizio controfattuale reso in prime cure, perché fondato su valutazioni formulate ex post.
Co
La appellante, ha inoltre asserito aver assunto nella specie incidenza eziologica, anche ulteriori fattori non valutati, ed identificabili nell'intervento di diversi medici - prima e dopo gli accessi in PS-, sostenendo le relative responsabilità per non aver garantito idonee prestazioni alla . Pt_2
E' stato inoltre dedotto che le indicazioni terapeutiche pur date dai medici di PS, non erano state seguite dalla . Pt_2
Gli assunti e le controdeduzioni dell'appellante e dei propri consulenti, non si ritengono, anche rispetto a quanto acclarato dal Ctu e ribadito con la risposta alle osservazioni, suscettibili di recepimento, anche alla luce di quanto dal Tribunale ritenuto ed argomentato al riguardo, oltre che alla stregua della valutazione del quadro complessivo che emerge dagli accertamenti tecnici condotti.
Occorre quindi valutare le censure mosse.
Va, quanto alla doglianza riferita alla mancata valorizzazione delle visite e terapie prescritte da diversi medici, ed al di fuori del PS, rilevato che la questione è stata anche presa in considerazione dal Ctu officiato, essendo stato peraltro constatato, quanto alle condotte riferibili ai predetti professionisti, che dai medesimi “mai venivano predisposti accertamenti laboratoristici e/o strumentali, ovvero visite specialistiche, ma esclusivamente la prescrizione di farmaci antidolorifici”.
Al riguardo il Ctu ha correttamente osservato che “….se la condotta e la preparazione media dei sanitari di medicina generale (dr. e dr.ssa e di guardia Per_1 Per_2 medica nei giorni precedenti può essere ritenuta adeguata per i primi giorni di malattia in cui era presente solo una sintomatologia subacuta e quindi giustificabile con un trattamento sintomatico, non si ritiene adeguata la condotta dei sanitari di P.S. del “San
Timoteo” che erano tenuti, per il grado di preparazione, ad una anamnesi, un esame
Pagina 6 obiettivo completo con approfondimento diagnostico mediante esami strumentali ed esami laboratoristici di facile e semplice esecuzione nel presidio ospedaliero di San
Severo. Tale condotta, se fosse stata adottata, avrebbe permesso la diagnosi di polmonite e conseguenti accorgimenti terapeutici più idonei.”
Deve comunque rilevarsi che la valutazione attinente alla verifica del nesso eziologico, concerne le imputate omissioni valutative, carenze diagnostiche, e quindi terapeutiche dei sanitari del PS di San Severo, rilevabili e rilevate nell'occorso.
Ai fini della individuazione delle responsabilità per quanto accaduto, occorre verificare se i doveri ed obblighi gravanti sui predetti sanitari, siano stati rispettati, e se la relativa carenza, possa aver comportato le conseguenze sulle condizioni di salute della , Pt_2
e possa indurre a ritenere la riconducibilità dell'exitus della stessa, alle omissioni/carenze imputate e riscontrabili.
Non sono quindi oggetto di controversia, ferma restando la condivisibile valutazione dei CCttuu poc'anzi richiamata, la asserite responsabilità di altri soggetti che non risultano esser stati evocati in giudizio, nei confronti dei quali non può quindi esser resa una pronuncia che valuti le eventuali responsabilità, comunque da escludere nella specie, essendosi limitati a prescrivere farmaci, senza aver a disposizione risultati di analisi, radiografie, ed altri esami strumentali necessari alle valutazioni del caso.
Occorre peraltro considerare che -secondo quanto anche rilevato dal Ctu-, quel che differenzia la condizione dei medici interpellati (anche di guardia medica), ed i medici di Pronto Soccorso, è che tali ultimi, essendo chiamati ad esercitare l'attività nel settore della medicina d'urgenza -e tanto comportando la necessità di procedere a diagnosi e terapie tempestive, con approfondimento in tempi rapidi delle problematiche presentatesi, onde evitare il peggioramento (anche rapido) delle condizioni e patologie dei pazienti- devono possedere competenze specifiche, disponendo peraltro di molteplici strumenti per effettuare esami di approfondimento e consulenze multidisciplinari, al fine di identificare la condizione del paziente e le relative patologie.
Va, nella specie, anche rilevato che chiunque si rechi in PS, necessita, pur se accettato in codice verde, di valutazioni ed assistenza per problematiche che verosimilmente non
è stato possibile affrontare ed approfondire con altri presidi medici -medico di famiglia, guardia medica, ed anche, eventualmente, da medico specialista- e che necessitano di verifiche ed approfondimenti nell'immediato.
Tale deve considerarsi la situazione della , che si è recata in PS a San Severo, Pt_2 per due volte ed a distanza di due giorni -il 29/7/2011 ed il 1/8/2011-, dopo essersi peraltro rivolta ad altri medici, al fine di venire a capo delle problematiche e deficitarie condizioni di salute che sulla stessa gravavano, avendo chiesto quindi ausilio reiteratamente, stante il protrarsi ed anche l'aggravarsi delle proprie condizioni, che non risultavano evidentemente essere in miglioramento con le terapie farmacologiche, pur prescritte da altri (diversi da quello di PS) medici.
Pagina 7 Le risposte ed assistenza ricevute in entrambi gli accessi, devono ritenersi del tutto inadeguate e superficiali, posto che nel corso del primo accesso del 29/7/2011, i medici di PS si sono limitati a riscontrare un dolore lombare alla digitopressione, ipotizzando una mera lombalgia, e senza effettuare i riscontri minimi sui parametri vitali, riferiti a misurazione della febbre, della pressione arteriosa, all'esame esterno del paziente, anche, in particolare, con auscultazione del petto e della spalla.
Molto più grave e superficiale si appalesa l'atteggiamento assunto dai sanitari il
1/8/2011, allorquando la permanenza della in PS, durò solo dieci minuti, ed i Pt_2 medici si limitarono, senza alcun ulteriore approfondimento -nonostante la si Pt_2 fosse già presentata in PS due giorni prima- ad ipotizzare una cistite, prescrivendo una apposita cura.
Va quindi considerato che, essendosi la paziente presentata lamentando problemi non ben identificabili, i sanitari non si sarebbero dovuti limitare a svolgere le limitate attività nella specie constatabili dalla documentazione di PS, e neppure avrebbero dovuto rimettere la è accaduto- a valutazioni esterne, e con effettuazioni di CP_8 esami specifici che in PS potevano e dovevano esser effettuati.
Deve al riguardo esser considerato che i medici di PS, al cospetto delle condizioni della paziente ed essendosi la stessa rivolta al Presidio dopo due giorni, con ulteriori - rispetto al primo accesso- sintomi e problemi, avrebbero dovuto, avendo la possibilità di avvalersi di strumentazione, esami di laboratorio, e di medici ospedalieri specializzati in grado di individuare la patologia, dar corso ai necessari approfondimenti, al fine di consentire una diagnosi corretta, ed approntare la conseguente cura.
Tanto non è affatto avvenuto.
Non rileva nella specie quanto sostenuto sulla mancanza di specifica sintomatologia in capo alla , e l'asserito rispetto delle linee guida, per essersi i medici regolati Pt_2 nelle proprie scelte ed indicazioni, in base a tali sintomi.
Quel che assume rilevanza, ai fini della constatazione dell'inadempimento dei medici di
PS, è la mancanza di esecuzione dei basilari ed essenziali accertamenti -che sono mancati- sulle condizioni della paziente, e quindi di un esame clinico completo, che
[... avrebbe potuto consentire di constatare la patologia che poi portò all'exitus della
, e quindi far fronte alla stessa, con adeguate e tempestive terapie. Pt_2
Doveva e deve quindi ritenersi esigibile, dai medici del PS di San Severo, un differente approccio rispetto al paziente che si è presentato in PS.
Co
La sostiene -anche sulla scorta di quanto affermato dai propri Ctp- che nessuna delle circostanze documentate all'epoca imponeva altri e differenti tipologie di comportamento dai medici.
Si asserisce quindi che non si sarebbero potute, alla stregua di una valutazione ex ante, prospettare le conseguenze poi verificatesi, posto che la sintomatologia riscontrata nel corso dei due accessi in PS, non denotava problemi “in acuto”, da tanto facendo discendere la correttezza dell'operato dei sanitari del PS
Pagina 8 E' stata al riguardo rilevata la mancanza di riscontri oggettivi su alcuni sintomi solo indicati ma non documentati, riferiti alla “l'astenia e febbre alta”, solo riferite dai familiari, ma anche alla “…. persistenza di febbre, dolore toracico e lombalgia associata
a nausea e vomito”, indicati dal Ctu, ma non desumibili dal relativo referto
Si censura anche la condotta tenuta dalla paziente, posto che sia dopo il primo accesso, sia dopo il secondo accesso al PS, non aveva seguito le indicazioni terapeutiche date, agendo in maniera autonoma, e facendosi seguire da altri medici,
Co
In definitiva la deduce, per quanto innanzi indicato, e sulla scorta delle considerazioni dei propri CCttpp, la assenza di responsabilità dei sanitari di PS, sostenendo non avere i medesimi avuto modo di apprezzare elementi e sintomi tali da individuare una situazione da gestire in urgenza, ed avendo i medesimi correttamente effettuato e disposto i controlli clinico-diagnostici finalizzati ad una diagnosi differenziale.
Per la verifica di fondatezza delle ragioni dell'appellante, occorre nello specifico, richiamare quanto avvenuto nel corso dei due accessi in PS a San Severo.
Nel referto del primo accesso del 29/7/2011, non risulta registrata l'anamnesi, non è riportato il motivo di ingresso, ed in particolare non sono registrati i parametri vitali;
né sono stati disposti ed effettuati esami ematochimici, o esami strumentali.
Nel referto del secondo accesso del 1/8/2011 (durato solo 10 minuti), si prende atto della precedente verifica del 29/7, e si rileva che la paziente “attualmente lamenta persistenza della sintomatologia e febbre”, constatando all'esame obiettivo: “Addome trattabile, non dolente su tutti i quadranti, peristalsi presente, valida, Murphy neg.
neg. pos. A dx”, e riportando “Temperatura 37,2, Combur test Per_3 Per_4
(sangue +++)”.
In PS viene quindi prescritto di dar corso, in strutture esterne, ad: “Es. ematochimici di routine, es. urine, urinocoltura ed ATB”, con prescrizione di Ciproxin RM cpr, ed indicazione per rivalutazione dal curante, tanto per il sospetto di cistite ipotizzato.
Anche il 1/8/2011, non vengono registrati i parametri vitali, ad eccezione della temperatura corporea, e non viene eseguito un esame obiettivo completo, né esami ematochimici, e strumentali.
Da quanto innanzi si desume che in entrambi gli accessi in PS, non vi fu alcuna verifica in termini di valutazione dei parametri vitali -tranne che per la febbre il 1/8- e non fu condotto alcun esame obiettivo, né esami strumentali e di laboratorio;
si dette quindi corso ad una anamnesi superficiale -non essendo stata resa alcuna precisazione sulla comparizione dei sintomi, e sulla tipologia del dolore di schiena-.
Non è dato, dai relativi referti, evincere l'anamnesi e la registrazione del motivo di ingresso in PS, tanto anche per il secondo accesso, che, in quanto conseguito al peggioramento o, quam minime, alla persistenza delle precarie condizioni della , Pt_2 avrebbe dovuto comportare approfondimento nelle valutazioni del paziente, e non - come avvenuto nella specie- la dimissione dopo soli dieci minuti, sulla scorta del solo
Pagina 9 sospetto di cistite, e nonostante lo stato febbrile ed il dolore al torace, che andavano indubbiamente indagati.
I sanitari del PS, avrebbero dovuto, per quanto innanzi, tenere una differente condotta assistenziale, omessa nella specie, avendo trattato il caso della in Pt_2 maniera superficiale, e senza i dovuti esami ed approfondimenti, anche basilari, quali quello sui parametri vitali, ed esame obiettivo, che, in particolare nel secondo accesso del 1/8/2011, avrebbe dovuto indurre dapprima ad auscultare la paziente, poi a controllare il livello di saturazione, ed effettuare una rx torace, visto che la Pt_2 lamentava dolori al torace, ed accusava stato febbrile persistente da giorni.
Tanto, peraltro, a fronte dei persistenti disturbi che portarono la , per la Pt_2 seconda volta in due giorni, a recarsi al PS di San Severo.
Tale condizione, avrebbe dovuto comportare un -quam minime- doveroso approfondimento, avendo invece i sanitari dimesso la dopo soli dieci minuti. Pt_2
Tanto non risulta essere avvenuto, privando la paziente della possibilità di avere una diagnosi della patologia, e quindi di ricevere le tempestive cure e terapie.
CP_
Quanto poi alla condizione febbrile della , che si sostiene -dalla non essere Pt_2 documentato nei referti, va anche rilevato che all'atto del ricovero presso il nosocomio di Termoli, si constatava che vi era “…febbre alta da circa 15 giorni che non recede con alcuna terapia…”; tanto porta a ritenere che la condizione febbrile, pur presente non sia stata né adeguatamente valutata, né annotata negli accessi al PS di San Severo.
In sostanza deve ritenersi che nella specie siano, dai sanitari del PS i San Severo, state violate le regole di prudenza nella gestione del paziente, avendo i medici di specie, affrontato la situazione in maniera superficiale e con comportamento negligente, tanto per le ragioni innanzi esposte.
Non assume peraltro alcun rilievo quanto contestato sulle modalità di accesso in PS il
29/7/2011 -con mezzo proprio-, contestazione che non risulta aver alcuna incidenza ai fini della valutazione delle condotte negligenti ed imperite riscontrabili, per omesso -ma doveroso- inquadramento anamnestico-clinico della paziente, e quindi per mancanza dei necessari approfondimenti, delle valutazioni diagnostiche, e delle terapie conseguenti.
Va peraltro rilevato, sempre con riferimento al primo accesso in PS, che deve presumersi che un soggetto che si rechi alle 5,22 del mattino in PS, indubitabilmente si determina a tanto per ragioni di urgenza, e perché versa in condizioni che necessitano di assistenza e cure urgenti immediate, come nel caso della , che peraltro al Pt_2
29/7/2011 (data del primo accesso) era già in 6° giornata dall'inizio della sintomatologia.
La circostanza che l'accettazione sia stata effettuata in codice verde, certo non giustifica l'omissione della registrazione dei dati sull'anamnesi patologica prossima -che deve avere ad oggetto l'epoca di insorgenza della sintomatologia dolorosa, ma anche scarso beneficio dall'assunzione della terapia, prescritta dai medici che si occuparono del caso prima dell'accesso in PS-, riscontrabile nella specie.
Pagina 10 Peraltro, come constatato dal Ctu “Nell'occasione non fu riportato nemmeno il reperto della febbre presente dai giorni precedenti”, ed anche, “l'assenza dei parametri vitali sul referto”, omissione che non consente affatto di verificare in che modo la paziente sia stata sottoposta ai controlli minimi di routine (temperatura, pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il sensorio)non consentendo una ricostruzione dello stato della malattia e della gravità della stessa, e necessari ai fini della formulazione della diagnosi.
Quanto innanzi trova specifico riscontro nelle verifiche analitiche condotte in sede di approfondimento peritale.
Va inoltre considerato che il Ctu ha adeguatamente riscontrato le osservazioni critiche dei medici legali di parte convenuta.
Deve quindi, e nello specifico, rilevarsi che nella ctu in atti, sono state nello specifico rilevate le evidenti omissioni, ed i profili di negligenza già in precedenza analizzati.
E' stato in particolare evidenziato, con riferimento al primo accesso in PS, che “il sanitario ha omesso di rilevare e riportare dati sull'anamnesi patologica prossima, con riferimento all'epoca di insorgenza della sintomatologia dolorosa ed allo scarso beneficio dall'assunzione della terapia medica”, ed ancora che “Si segnala l'assenza di rilevazione dei parametri vitali (temperatura, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, atti respiratori) sul referto da ascrivere verosimilmente ad un triage non corretto/non eseguito”, quindi chiarendo che “Nella fattispecie l'assenza di dati anamnestici e dei parametri vitali omessi nel corso dell'accesso in Pronto Soccorso non permette una puntuale ricostruzione dello stato della malattia e della gravità della stessa. L'omessa rilevazione della temperatura non permette di verificare lo stato febbrile.“……. la necessita di riportare i parametri vitali quali la temperatura corporea, la frequenza, la pressione arteriosa, l'obiettività che potrebbero essere di aiuto nel formulare una diagnosi tanto più se ci si ritrova al cospetto di un malato che ha fatto ricorso a vari sanitari nell'arco di cinque giorni.”
Da tali constatazioni emergono con chiarezza le carenze ed omissioni accertativo/valutative da parte dei sanitari del PS.
Quanto al secondo accesso (del 1/8) in PS, il Ctu ha puntualizzato che “(…)
Trattandosi di un secondo accesso ovvero di una persistenza di sintomatologia, l'esame obiettivo elimitato e focalizzato all'apparato urinario con omissione di rilevazione dei parametri vitali, ad eccezione della temperatura, e della obiettività toracica ed addominale. Per cui andava meglio inquadrata la paziente mediante approfondimenti sotto il profilo laboratoristico con accertamenti ematochimici e laboratoristici che avrebbero permesso di evidenziare sicuramente alcune alterazioni sotto il profilo degli indici di flogosi (ves, pcr, leucociti) utili anche ammettendo una genesi urinaria e, supportando l'ipotesi di infezione delle vie urinarie, andava perlomeno eseguita una funzionalità renale e/o una diretta renale e/o un'ecografia reno- ureterale nell'ipotesi di una ostruzione (calcolosi?) o uno stato di idronefrosi o una raccolta ascessuale ed a conclusioni una radiografia del torace.
Pagina 11 D'altronde in letteratura scientifica è evincibile come debba porsi la diagnosi differenziale nell'associazione di sintomi quali la lombalgia e la febbre. I livelli di interessamento sono gli organi intratoracici e quelli intraddominali e le cause di dolore lombare associato alla febbre sono varie”
I sanitari avrebbero dovuto quindi dar corso ai necessari approfondimenti del caso,
[... posto peraltro che nella documentazione sanitaria di riferimento si precisa che la
“rientrava per persistenza di dolore e febbre”,condizioni che avrebbero dovuto Pt_2 portare i sanitari a valutare “una diagnosi differenziale, che si imponeva nel caso concreto mediante approfondimento diagnostico mediante esame strumentale ecografico dell'addome, radiogrammi del rachide e del torace nonchè esami laboratoristici”, posto peraltro che la tornava in PS a distanza di soli due giorni Pt_2 dal primo accesso.
Il Ctu quindi e conclusivamente afferma che “Nella fattispecie sia al primo accesso he al secondo accesso andava eseguita una diagnosi differenziale tra il dolore lombalgico osteomuscolare, che varia con la posizione e l'attività, con la lombalgia che origina dagli organi viscerali che quando associato a febbre, brividi, sudorazioni e calo ponderale deve far sospettare una patologia sistemica a carattere infiammatoria o neoplastica.
Emergono e sono chiaramente desumibili dalle constatazioni del Ctu, i mancati approfondimenti sulla condizione della , la quale, anziché esser trattenuta -nel Pt_2 secondo accesso al PS- per ben valutare quanto stava accadendo, è stata dimessa dopo soli dieci minuti, rimettendola a strutture esterne per esami di verifica, e nonostante il
PS de quo fosse in grado di fornire le prestazioni appropriate, che avrebbero dovuto garantire la tutela della salute della , scongiurando i pregiudizi letali che poi si Pt_2 sono verificati, e tanto al cospetto delle necessità rappresentate e presentatesi nel secondo accesso al medesimo PS.
Va condiviso, a fronte di tali carenze ed omissioni, che non hanno consentito una diagnosi approfondita e quindi non hanno comportato le cure che il caso richiedeva, il giudizio controfattuale formulato, posto che, come correttamente affermato dal Ctu, i sanitari del PS di San Severo, “se avesse(ro) adottato una condotta idonea ed in linea con la gold practice ed i dettami forniti dalla letteratura scientifica in tema di triage- accettazione in PS, avrebbe dovuto effettuare un esame obiettivo completo che riguardasse non solo l'addome ed il dorso ma anche il torace pur nel sospetto di una infezione delle vie urinarie tenuto conto dell'associazione febbre lombalgia e del fallimento delle terapie adottate.”, dovendo “effettuare in P.S. gli esami laboratoristici tendenti alla ricerca della positività degli indici di flogosi (ves, pcr, leucociti, esame colturale delle urine) e non demandarli al curante come indicato nel referto” ed
“eseguire dei semplici esami strumentali al distretto toracico (radiogrammi) ed addominale nonché un esame ecografico alle vie urinarie pur nel sospetto di una flogosi delle vie urinarie cosi come orientato.”
Pagina 12 [...
Tanto avrebbe consentito di individuare la patologia, che comunque affliggeva la da giorni, e di sottoporla tempestivamente ad idonee ed appropriate terapie che, Pt_2 in mancanza di diagnosi specifica, non furono prescritte.
Deve quindi ritenersi che lo stato patologico della si sia protratto, aggravandosi Pt_2 progressivamente ed in maniera irrimediabile, per mancanza di tempestive valutazioni,
e di supporto ed ausilio con apposite ed appropriate cure, essendo poi le condizioni della medesima divenute critiche dopo pochi giorni (dall' 1/8), come da constatazione avvenuta presso il nosocomio di Termoli, dove è deceduta a distanza di due giorni.
Va in definitiva considerato, quanto alla riconducibilità causale alle condotte omissive, superficiali e negligenti tenute dai sanitari del PS di San Severo, che in caso di tempestivi approfondimenti diagnostici, appositi esami, verifiche adeguate delle condizioni della , si sarebbero potute effettuare le relative scelte terapeutiche Pt_2 che, con ogni probabilità e verosimilmente -trattandosi di soggetto di giovane età (30 anni) e non risultando essere affetto da particolari patologie (tanto non risulta ex actis)-
, avrebbero determinato un esito differente della vicenda, consentendo di curare per tempo la broncopolmonite, e di evitare lo stato settico poi riscontrato presso il nosocomio di Termoli, e che ha portato al decesso per le cause innanzi indicate.
In tal guisa ed in chiave probabilistica, vanno valutate l'adottabilità di iniziative tempestive e con appropriate terapie, tese e necessarie a preservare la salute e la vita della paziente de qua.
Il Ctu ha compiutamente riscontrato le osservazioni dei vari Ctp, dovendosi quindi evincere, dalle valutazioni espresse dal perito, che un atteggiamento e condotte prudenti e diligenti avrebbero dovuto comportare scelte differenti rispetto a quelle poste in essere, con relative e colpevoli omissioni, imputabili ai sanitari del nosocomio di San
Severo.
Al riguardo va considerato che secondo i più recenti arresti della S.C. (cfr. anche
Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, n.12906), occorre, per le verifiche del caso, procedere alla necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e quindi ove, sulla scorta di tali valutazioni, debba ritenersi provato l'evento di danno nella sua esistenza -e nelle sue conseguenze dannose risarcibili- il risarcimento sarà dovuto nell'integralità.
Il criterio orientativo di riferimento deve quindi sempre essere improntato ad una valutazione di tipo probabilistico, e per la verifica della concreta possibilità di soluzione dei problemi o miglioramento delle condizioni del paziente, con tutela della vita, e possibilità di consentirne la sopravvivenza.
Deve quindi, sulla scorta di un giudizio controfattuale e con valutazioni probabilistiche, esser considerato che tali scelte potevano esser effettuate anzitempo e nell'immediato, potendosi dar corso ad una valutazione anamnestica pertinente e approfondita, alla verifica completa dei parametri vitali (che è mancata), ad esami approfonditi.
Pagina 13 Tanto deve ritenersi con particolare riferimento al secondo accesso in PS -del 1/8-, rispetto al quale la condotta dei sanitari si appalesa connotata da superficialità e negligenza, tanto potendosi affermare in considerazione della tempistica della permanenza in PS della -soli 10 minuti-, ed il mancato esame e verifica della Pt_2 situazione patologica, pur persistente, ma molto sommariamente qualificata come cistite.
Deve quindi ritenersi che le ritardate verifiche e terapie, che avrebbero consentito le tempestive cure ed il recupero della paziente, evitando le conseguenze di quanto poi accaduto, sono eziologicamente ricollegabili all'evento infausto.
Va quindi ed in conclusione considerato che quanto desumibile dalle risultanze processuali, induce a ravvisare nella specie –per quanto in precedenza argomentato- condotte non prudenti, negligenti e colpose in capo ai sanitari che seguirono la Pt_2 nell'occorso e presso l'ospedale di San Severo.
Tali condotte colpose sono identificabili quali antecedenti che hanno inciso in termini causalmente efficienti sulle correlate conseguenze verificatesi, e quindi sull'exitus della
. Pt_2
Tale riconducibilità causale è valutabile alla stregua del criterio probabilistico e di un giudizio formulato in chiave di prognosi postuma, così come correttamente ritenuto in prime cure, e quindi secondo il principio del “più probabile che non” che governa la ricostruibilità della causalità nel diritto civile.
Gli antecedenti fattuali ed i riscontri sulle condotte colpose di specie sono pienamente apprezzabili.
Il giudizio controfattuale che porta a ritenere che differenti più caute e prudenti condotte avrebbero potuto evitare il danno e/o conseguenze peggiori, è già stato oggetto di valutazione.
Gli elementi di conferma che portano a ritenere in chiave di apprezzabile probabilità che l'accaduto possa essere ricollegabile a tali condotte colpose, si traggono dalle chiare risultanze della ctu -così come sopra analiticamente indicate- e da quanto argomentato a supporto dal perito, che non trova confutazione idonea nelle considerazioni del Ctp, non richiedendo ulteriori approfondimenti peritali nella presente sede.
Va peraltro, ed al netto della constatazione della corresponsabilità della ASR Molise - comunque acclarata in primo grado, e non oggetto di contestazione-, considerato che la responsabilità della deve ritenersi preponderante nell'eziologia dell'accaduto, CP_4 posto che le gravi carenze ed omissioni che non hanno consentito le cure adeguate per la , hanno comportato il protrarsi dei pregiudizi, con grave peggioramento della Pt_2 patologia, che sono poi sfociati nelle condizioni critiche successivamente constatate presso l'ospedale di Termoli, laddove, pur essendo state constatate carenze nelle scelte effettuate nella gestione del paziente, la è arrivata comunque nelle condizioni Pt_2 indicate, ed in situazione di consistente pregiudizio di difficoltosa gestione, situazione comunque riconducibile alle originarie omissioni/carenze individuabili in capo ai sanitari
Pagina 14 del PS di San Severo, che hanno indotto il protratto stato patologico, senza consentire il relativo ausilio terapeutico.
Se la causa del decesso è stata individuata nell' “arresto cardiocircolatorio in corso di broncopolmonite acuta ad abito emorragico ed interstiziale associata ad aspetti a tipo membrane ialine, pentalobare con stato settico”, va comunque considerato che l'eziologia originaria è “da ascrivere ad un processo broncopolmonitico evoluto in stato settico”, e quindi alla broncopolmonite che affliggeva la da diversi giorni, e che Pt_2 comunque non è stata rilevata in PS a San Severo, per la superficialità e gravi carenze delle valutazioni e l'omissione dei dovuti accertamenti, che non hanno consentito di approntare le idonee cure.
Lo stesso Ctu, ha peraltro precisato che “L'accesso della de cuius presso il P.O. San
Timoteo, in data 05/08/2011, è stato effettuato quando le condizioni generali sono discretamente compromesse…….”, con compromissione definita “medio-grave”, essendo emersi dall'anamnesi e dall'esame obiettivo generale, “segni di compromissione dei polmoni e….. persistenza della febbre”
Quanto innanzi giustifica l'attribuzione della prevalente responsabilità ai sanitari del PS di San Severo tali ultimi, e nella misura indicata, rendendo infondato il correlato motivo di appello -il II° motivo-.
Quanto al terzo motivo d'appello, concernente la liquidazione dei danni parentali, deve rilevarsi che a sostegno delle relative contestazioni, l'appellante si è limitata, con l'atto di impugnazione, a dedurre che “Nel caso di specie il giudice di primo grado ha utilizzato, come criterio di calcolo, la tabella elaborata dal Tribunale di Milano attribuendo dei punteggi alle singole voci ivi previsti, ma senza motivarne in modo adeguato la relativa attribuzione.”
Si censura, in tal guisa, solo l'omessa motivazione a sostegno della attribuzione dei punteggi, non sollevando ulteriori questioni la riguardo, e con riferimento all'an debeatur ed alla individuazione dei beneficiari.
Nulla di più specifico è stato peraltro dedotto sulla erroneità del computo nei termini indicati in sentenza, e sulla non rispondenza ai criteri e parametri previsti dalle tabelle di riferimento.
La questione dev'essere quindi affrontata nei limiti testè indicati, non dovendo esser valutati ulteriori profili al riguardo.
Si rileva in merito che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il Giudice di prime cure ha fatto riferimento ai parametri dettati dalle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, i cui criteri di quantificazione sono stati riconosciuti come validi dalla pressoché unanime giurisprudenza che ha ritenuto la necessità, al fine di garantire una liquidazione del danno uniforme in casi analoghi, di ricorrere ad una tabella basata sul “sistema a punti” (cfr. Sentenza n.
10579/2021 Corte di Cassazione) .
Pagina 15 Sono state liquidate le somme a favore dei singoli beneficiari, ma senza rendere specifiche indicazioni sulla determinazione dei punteggi attribuiti, giungendo al computo complessivo con indicazione degli importi di spettanza.
E' stato comunque posto in evidenza che, ai fini del calcolo, si è tenuto conto dell'età della al momento del decesso (30 anni) dell'età dei congiunti ( anni Pt_2 CP_2
[... 64, anni 65, anni 36, Controparte_3 Controparte_1
anni 38, anni 5 e di anni 2) della CP_3 Parte_3 Controparte_3 convivenza con i genitori, e della abitazione presso lo stesso stabile dei germani della vittima, ed anche dei nipoti costituiti, e della condivisione di festività e vacanze ed occasioni conviviali.
Il Giudice di prime cure, risulta quindi aver tenuto conto dei parametri valutativi tabellarmente indicati, e quindi dell'età della vittima, di quella dei congiunti, del rapporto di convivenza, e della vicinitas correlata alla verifica di coabitazione -dei germani e dei nipoti- nello stesso stabile nel quale viveva la . Pt_2
Va quindi considerato che tutti i richiamati parametri, unitamente a quello concernente la presenza di familiari superstiti nello stesso nucleo (nella specie due, id est i genitori della ) comportano l'attribuzione di punteggi fissi già definiti, che Pt_2 non oscillano quindi all'interno di un range riferito ad un minimo ed un massimo.
L'unico parametro che comporta una apposita valutazione in tal senso, è quello relativo al legame familiare, essendo previsto un valore massimo pari a 30 punti.
Ove vi siano riscontri sulla vicinitas e sulla sussistenza di un legame affettivo, senza che sia stata allegata, e fornita la specifica prova sulla massima intensità, può, come nel caso di specie, essere attribuito il punteggio medio pari a punti 15.
Alla stregua del calcolo dei punteggi attribuibili, e sulla scorta dei parametri innanzi richiamati, deve ritenersi che le somme liquidate in prime cure, pur se non indicati specificamente i punteggi di riferimento, ma essendo stati individuati i relativi indicatori, risultano essere sostanzialmente conformi, ed entro i limiti, rispetto a quelle liquidabili secondo i corrispondenti parametri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Essendo acclarata la configurabilità di tali danni, deve quindi esser rilevato che la liquidazione è contenuta entro i valori medi della tabella di riferimento, dovendo ritenersi esser stato considerato il valore medio (15 pt) per il legame affettivo, e sulla scorta di quanto al riguardo motivato in sentenza, e non essendo contestati i rapporti di costante frequentazione tra i familiari che vivevano nello stesso stabile.
La prossimità ai valori medi tabellari non richiede, in presenza comunque della lesione da perdita del rapporto parentale, e delle circostanze in sentenza rilevate, non comportava ulteriori e specifiche dimostrazioni ed allegazioni a supporto dei correlati riflessi lesivi, atteso che la perdita della figlia, sorella e zia, nella specie ha comportato ex se conseguenze in termini risarcitori, in considerazione delle valutazioni anche presuntive, sui legami inferibili da quanto allegato e non contestato.
Pagina 16 Peraltro non emergono, né sono nella specie state oggetto di allegazione -anche argomentativa-, ragioni o elementi che possano indurre a modificare la liquidazione con determinazione al di sotto di quella disposta.
Per quanto innanzi anche le doglianze attinenti al quantum devono essere disattese.
In siffatto quadro deve quindi giungersi alla valutazione di infondatezza dell'appello della CP_4
Va comunque dichiarata la cessata materia del contendere nei rapporti tra gli appellati eredi/congiunti della , e la ASR Molise, essendo tra i medesimi, Pt_2 intervenuto un accordo transattivo con pagamento dalla ASR di somme a tacitazione delle pretese dai predetti congiunti, vantate nei confronti della ASR;
a tale declaratoria, consegue la compensazione inter partes delle spese di lite del giudizio di appello.
Co Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, a carico della appellante, come da dispositivo, e ragguagliate al valore della controversia, ed ai medi tariffari per tutte le voci, tranne quella di istruttoria/trattazione, non essendovi stati appositi approfondimenti.
Alla pronuncia di rigetto consegue la declaratoria concernente il pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1846/2024 del Tribunale di Foggia pubblicata il 5/7/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la appellante , al pagamento delle Parte_1 spese di lite a favore degli appellati , , Controparte_1 Controparte_3
e , che liquida in complessivi € 29.000,00, oltre Controparte_3 Parte_3 rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge, direttamente a favore del legale degli appellati, dichiaratosi antistatario;
3) Dichiara cessata la materia del contendere, nei rapporti tra ASR Molise, e gli appellati suddetti, compensando tra i medesimi le spese di lite;
4) Dichiara che la appellante è tenuta, per quanto Parte_1 previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, addì 28/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di ruolo 1150/2024 affari contenziosi civili, tra
, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Luigi Valentino Damone
-appellante-
c/
, anche in qualità di erede dei propri genitori Controparte_1 deceduti nel corso del giudizio di primo grado, e CP_2 [...]
, , anche in qualità di erede dei Controparte_3 Controparte_3 propri genitori deceduti nel corso del giudizio di primo grado, testè indicati, ed anche nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul minore CP_3
nipote della defunta;
[...] Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Cecconi
e
ASR MOLISE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.
Carla Luciano
-appellati-
CONCLUSIONI: come precisate nelle difese in atti, e nel verbale di udienza di precisazione delle conclusioni
Motivazione
I genitori, germani e nipoti di , in epigrafe generalizzati, proponevano Parte_2 azione contro l' , e la Controparte_4 [...]
, chiedendo di riconoscere e dichiararne la responsabilità nella causazione del CP_5 decesso della predetta , e la condanna al risarcimento per perdita del rapporto Pt_2 parentale, ed ulteriori danni subiti.
Pagina 1 Si sosteneva essere il decesso stato conseguenza delle erronee condotte, ed omissioni, dei sanitari del Pronto Soccorso del nosocomio di San Severo, presso il quale la suddetta si era più volte recata, per aver accusato dapprima problemi di Pt_2
“dolori alla digitopressione a livello lombosacrale” e poi “fortissimo dolore toracico posteriore”, uniti a consistente stato febbrile -sui livelli pari e prossimi a 40°-; si precisava che i sanitari, senza l'effettuazione di esami di approfondimento, dimettevano la , nonostante l'insistenza per il ricovero. Pt_2
Veniva inoltre precisato che, stante il persistere delle condizioni della , la Pt_2 stessa veniva poi ricoverata presso l'Ospedale di Termoli, dove, dopo esser stata tenuta in osservazione e poi trasferita in reparto Medicina, senza approntare le più idonee terapie, nonostante la condizione di deficit polmonare evidenziatasi, veniva ricoverata nel reparto di rianimazione, presso il quale decedeva, per le acclarate conseguenze di una pneumopatia acuta.
Si imputava ai sanitari intervenuti l'imperizia ed omissioni nelle verifiche e valutazioni condotte, deducendo che ove anticipate le diagnosi, sarebbero state approntate idonee terapie, ed evitato l'exitus.
L'azione di specie, veniva proposta dopo l'espletamento di apposito Atp.
La e la ASR Molise si costituivano respingendo ogni addebito, e CP_4 contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Tribunale, valorizzando le risultanze della ctu espletata nell'Atp, emetteva la sentenza n. 1846/2024 pubblicata il 5/7/2024, con la quale:
Co
- Accertava la responsabilità delle due con relativa ripartizione nella misura del 70% a carico della , e per il residuo a carico della ASR Molise;
CP_4
- Disponeva la condanna in solido delle due aziende sanitarie, al pagamento delle somme in sentenza indicate, a favore degli eredi della deceduta, oltre accessori;
- Condannava le soccombenti al pagamento delle spese di lite, e di Atp e ctu;
Il Giudice di prime cure, fondava la propria decisione, sulle risultanze dell' Atp, ritenendo quindi:
a) La ravvisabilità delle responsabilità imputate per l'occorso, essendo state coinvolte le strutture sanitarie di specie, ed essendo acclarato il relativo inadempimento dei sanitari intervenuti;
Considerando che a fronte di quanto allegato dagli attori sulla responsabilità per Co inadempimento, le non avessero fornito idonei riscontri a confutazione;
b) La riscontrabilità delle condotte colpose, e sulla scorta di quanto constatato e valutato dal Ctu, rilevando nello specifico:
o Essere state omesse una serie di attività diagnostiche e strumentali, finalizzate a verificare le problematiche della paziente, che comunque
Pagina 2 versava in uno stato febbrile persistente e consistente, neppure refertato in sede di accesso in PS a San Severo;
o La inidonea e non attenta valutazione dei dati strumentali da parte dei sanitari del nosocomio di Termoli, valutazione che avrebbe consentito di aver un approccio terapeutico più adeguato nella gestione della malattia.
[... c) La configurabilità della causalità in termini probabilistici, rispetto all'exitus della
; Pt_2
Considerando, alla stregua di una verifica improntata a criteri di probabilità scientifica e con valutazione in termini di prognosi postuma, la prevenibilità rispetto all'accaduto; tanto alla stregua di un giudizio formulato ex ante e di tipo controfattuale, secondo il quale ove approntata una tempestiva diagnosi, ed adeguate cure, il decesso non sarebbe intervenuto;
d) La liquidabilità dei danni parentali alla stregua delle previsioni delle tabelle in uso al
Tribunale di Milano, aggiornate al 2024,
con quantificazione computata, in considerazione dei rapporti parentali e legami stretti tra gli attori e la vittima, riconoscendo i relativi riflessi dannosi in chiave presuntivo- inferenziale.
Non veniva accolta la richiesta risarcitoria per danno catastrofale, riconoscendo, quale danno patrimoniale, i soli esborsi per spese funerarie.
La impugnava la sentenza chiedendone la riforma con rigetto delle CP_4 richieste risarcitorie ed esclusione delle responsabilità imputate, ed in particolare chiedendo disporsi il rinnovo della ctu, e contestando essere l'elaborato peritale lacunoso, ed inoltre che alcune delle affermazioni rese nella perizia, non trovavano riscontro nei supporti documentali in atti.
Si contestava inoltre non avere il perito officiato, fornito chiarimenti rispetto alle CP osservazioni ed argomentazioni addotte dai Ctp della
L'appello veniva affidato ai tre seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente il rapporto tra paziente e struttura ospedaliera, nonché degli artt. 1218 e 1228 c.c. -
Carenza di motivazione relativamente alla prova del presunto inadempimento e dell'asserito nesso di causalità
Sostenendo che la non presentava, al primo accesso in PS, particolari Pt_2 sintomatologie (avendo accusato lombalgia, e mostrato presenza di sangue nelle urine, con sospetta cistite) che potessero far desumere l'esistenza di problematiche polmonari, e che comunque sia dopo il primo accesso in PS, sia dopo il secondo accesso, non si era attenuta alle indicazioni date dai sanitari del PS, rivolgendosi a medici esterni e seguendo le terapie dagli stessi prescritte.
Pagina 3 [...
Veniva quindi imputata al medico di base ed agli ulteriori medici consultati dalla
, la responsabilità per non aver dato corso ad approfondimenti diagnostici e Pt_2 prescritto adeguate cure, rilevando che i predetti sanitari, avevano visitato la paziente prima, ma anche dopo, gli accessi in PS.
Ed ancora si contestava che alcune delle considerazioni formulate dal Ctu, non trovavano conferma e supporto in risultanze documentali.
Si rilevava particolare che alcuni sintomi della non erano stati obiettivati in Pt_2 sede di accesso al PS, ed in particolare quello della febbre alta e quello del dolore toracico;
ed ancora che non vi era prova sul trasporto di urgenza in PS in data
29/7/2011 (ore 5,22)
Si contestava in definitiva, la mancata dimostrazione sul nesso causale, e che il
Giudice di prime cure avesse seguito acriticamente le deduzioni del Ctu, senza formulare alcun correlato vaglio, nonostante le specifiche osservazioni e censure sollevate al riguardo.
Veniva al riguardo dedotto che la , non presentava al momento delle verifiche Pt_2 condotte in PS, fattori specifici di rischio rilevabili in concreto né tali da far apparire doverosa l'adesione a condotte mediche alternative rispetto a quelle seguite.
Ed ancora la erronea formulazione del giudizio controfattuale, neppure oggetto di valutazione dal Ctu, sostenendo che i sanitari del PS di San Severo si erano nella specie attenuti ai protocolli di settore, seguendo le relative linee guida, e contestando la formulazione ex post di tale giudizio, oltre che la mancata valutazione degli ulteriori fattori incidenti eziologicamente, identificabili nell'intervento dei diversi medici, che comunque avevano seguito la al di fuori della struttura ospedaliera, senza Pt_2 formulare diagnosi, ed approntare cure corrette.
Veniva in definitiva sostenuto esser mancante la prova sul nesso causale tra le Co condotte dei sanitari della ed il decesso della , e che dalla ctu in atti, non Pt_2 potevano trarsi argomenti a sostegno del nesso de quo, posto che i sanitari coinvolti avevano seguito le linee guida, rispetto alle condizioni della paziente che si erano prospettate in sede di ricovero in PS.
II) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente la percentuale di danno da attribuire alle singole parti
Contestando non essere stata formulata alcuna specifica considerazione sulla valenza e peso delle responsabilità dei diversi medici che avevano seguito la , sia Pt_2 prima, sia dopo l'accesso della medesima al PS, nei confronti dei quali doveva ritenersi esigibile una preparazione professionale pari a quella dei sanitari del PS.
Si contestava inoltre la percentuale di responsabilità addebitata alla , CP_4 per non esser tale valutazione sorretta da alcuna giustificazione
III) Violazione e/o falsa applicazione della normativa inerente la determinazione del danno.
Pagina 4 Deducendo non avere il Giudice di primo grado, fornito alcuna adeguata motivazione, sui punteggi attribuiti e relativi alle singole voci previste
I congiunti della in epigrafe indicati, si costituivano, chiedendo il rigetto Pt_2 dell'appello, contestandone le ragioni, e sostenendo la grave inadeguatezza nella
[... condotta dei sanitari delle aziende convenute che avevano avuto in cura la giovane
, per riscontrabilità di gravi omissioni, e mancanza di approfondimenti strumentali Pt_2
e di laboratorio indispensabili per l'inquadramento diagnostico della patologia, con induzione del ritardo nelle terapie, e con evoluzione della malattia fino all'avanzato processo settico.
Si imputava l'omessa esecuzione di un'eco addome o di una radiografia toracica - neppure effettuata presso il PS di Termoli, essendovi stati anche nel medesimo ritardi terapeutici rilevanti-, che avrebbero consentito di anticipare la diagnosi, deducendo che i sintomi accusati dalla , erano associabili a più fattori causali, tra cui anche le Pt_2 patologie polmonari.
Si deduceva inoltre che il Ctu officiato aveva anche fornito motivate risposte alle considerazioni dei consulenti di parte dell' , che si contestava essere del CP_4 tutto generiche e prive di qualsivoglia rilevanza, a fronte delle pertinenti valutazioni peritali basate sugli elementi di giudizio disponibili, e supportate dal riferimento a linee guida e buone pratiche clinico assistenziali.
Si costituiva la ASR Molise che evidenziava esser intervenuta transazione con
[...]
anche in qualità di erede (quale figlia) di e Controparte_1 CP_2 Pt_2
; , anche quale erede (figlio) dei sig.ri Controparte_3 Controparte_3
e , ed ancora nella qualità di genitore CP_2 Controparte_3 esercente -congiuntamente a la potestà sul minore;
e Controparte_6 Controparte_3
, quale nipote della defunta . Parte_3 Parte_2
Veniva quindi chiesta la conseguente declaratoria di parziale cessata materia del contendere, rilevando che i suddetti danneggiati, avevano, con la sottoscrizione della scrittura privata, dichiarato di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa nei confronti dell'
[...]
e di e che tanto avrebbe avuto incidenza anche in caso di attribuzione Pt_4 CP_7 di diversa quota di responsabilità in capo all'Asr Molise, vista la rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore pretesa.
********************************
L'appello deve ritenersi infondato.
L'impugnazione si fonda principalmente sulla contestazione sull'an -oggetto del primo Co motivo- avendo la appellante sostenuto non esser emersa, e stata fornita prova sull'inadempimento imputato ai sanitari del P.S. dell'ospedale di San Severo, e quindi non esser configurabile la riconducibilità causale del decesso della , alle condotte Pt_2 dei medici del predetto PS.
Si deduce, anche sulla scorta delle valutazioni dei CCttpp, in particolare che:
Pagina 5 - La deceduta non aveva manifestato, nel corso degli accessi in PS, Pt_2 sintomi ed evidenze tali da indurre a formulare valutazioni differenti rispetto a quelle oggetto delle verifiche dei medici del PS;
- Non erano riscontrabili sintomatologie (essendo stata manifestata lombalgia, e presenza di sangue nelle urine con sospetta cistite) che potessero far desumere l'esistenza di problematiche polmonari;
- Alcuni dei sintomi della , indicati dagli attori -la febbre alta ed il dolore Pt_2 toracico-, non erano stati obiettivati in sede di accesso al PS;
- La , non presentava al momento delle verifiche condotte in PS, fattori Pt_2 specifici di rischio rilevabili in concreto, e tali da far apparire doverosa l'adesione a condotte mediche alternative rispetto a quelle seguite;
- I sanitari del PS di San Severo, avevano quindi seguito correttamente i protocolli di settore e le linee guida previste per la gestione del caso di specie,
Sulla scorta di tali deduzioni, è stata quindi contestata la erroneità del giudizio controfattuale reso in prime cure, perché fondato su valutazioni formulate ex post.
Co
La appellante, ha inoltre asserito aver assunto nella specie incidenza eziologica, anche ulteriori fattori non valutati, ed identificabili nell'intervento di diversi medici - prima e dopo gli accessi in PS-, sostenendo le relative responsabilità per non aver garantito idonee prestazioni alla . Pt_2
E' stato inoltre dedotto che le indicazioni terapeutiche pur date dai medici di PS, non erano state seguite dalla . Pt_2
Gli assunti e le controdeduzioni dell'appellante e dei propri consulenti, non si ritengono, anche rispetto a quanto acclarato dal Ctu e ribadito con la risposta alle osservazioni, suscettibili di recepimento, anche alla luce di quanto dal Tribunale ritenuto ed argomentato al riguardo, oltre che alla stregua della valutazione del quadro complessivo che emerge dagli accertamenti tecnici condotti.
Occorre quindi valutare le censure mosse.
Va, quanto alla doglianza riferita alla mancata valorizzazione delle visite e terapie prescritte da diversi medici, ed al di fuori del PS, rilevato che la questione è stata anche presa in considerazione dal Ctu officiato, essendo stato peraltro constatato, quanto alle condotte riferibili ai predetti professionisti, che dai medesimi “mai venivano predisposti accertamenti laboratoristici e/o strumentali, ovvero visite specialistiche, ma esclusivamente la prescrizione di farmaci antidolorifici”.
Al riguardo il Ctu ha correttamente osservato che “….se la condotta e la preparazione media dei sanitari di medicina generale (dr. e dr.ssa e di guardia Per_1 Per_2 medica nei giorni precedenti può essere ritenuta adeguata per i primi giorni di malattia in cui era presente solo una sintomatologia subacuta e quindi giustificabile con un trattamento sintomatico, non si ritiene adeguata la condotta dei sanitari di P.S. del “San
Timoteo” che erano tenuti, per il grado di preparazione, ad una anamnesi, un esame
Pagina 6 obiettivo completo con approfondimento diagnostico mediante esami strumentali ed esami laboratoristici di facile e semplice esecuzione nel presidio ospedaliero di San
Severo. Tale condotta, se fosse stata adottata, avrebbe permesso la diagnosi di polmonite e conseguenti accorgimenti terapeutici più idonei.”
Deve comunque rilevarsi che la valutazione attinente alla verifica del nesso eziologico, concerne le imputate omissioni valutative, carenze diagnostiche, e quindi terapeutiche dei sanitari del PS di San Severo, rilevabili e rilevate nell'occorso.
Ai fini della individuazione delle responsabilità per quanto accaduto, occorre verificare se i doveri ed obblighi gravanti sui predetti sanitari, siano stati rispettati, e se la relativa carenza, possa aver comportato le conseguenze sulle condizioni di salute della , Pt_2
e possa indurre a ritenere la riconducibilità dell'exitus della stessa, alle omissioni/carenze imputate e riscontrabili.
Non sono quindi oggetto di controversia, ferma restando la condivisibile valutazione dei CCttuu poc'anzi richiamata, la asserite responsabilità di altri soggetti che non risultano esser stati evocati in giudizio, nei confronti dei quali non può quindi esser resa una pronuncia che valuti le eventuali responsabilità, comunque da escludere nella specie, essendosi limitati a prescrivere farmaci, senza aver a disposizione risultati di analisi, radiografie, ed altri esami strumentali necessari alle valutazioni del caso.
Occorre peraltro considerare che -secondo quanto anche rilevato dal Ctu-, quel che differenzia la condizione dei medici interpellati (anche di guardia medica), ed i medici di Pronto Soccorso, è che tali ultimi, essendo chiamati ad esercitare l'attività nel settore della medicina d'urgenza -e tanto comportando la necessità di procedere a diagnosi e terapie tempestive, con approfondimento in tempi rapidi delle problematiche presentatesi, onde evitare il peggioramento (anche rapido) delle condizioni e patologie dei pazienti- devono possedere competenze specifiche, disponendo peraltro di molteplici strumenti per effettuare esami di approfondimento e consulenze multidisciplinari, al fine di identificare la condizione del paziente e le relative patologie.
Va, nella specie, anche rilevato che chiunque si rechi in PS, necessita, pur se accettato in codice verde, di valutazioni ed assistenza per problematiche che verosimilmente non
è stato possibile affrontare ed approfondire con altri presidi medici -medico di famiglia, guardia medica, ed anche, eventualmente, da medico specialista- e che necessitano di verifiche ed approfondimenti nell'immediato.
Tale deve considerarsi la situazione della , che si è recata in PS a San Severo, Pt_2 per due volte ed a distanza di due giorni -il 29/7/2011 ed il 1/8/2011-, dopo essersi peraltro rivolta ad altri medici, al fine di venire a capo delle problematiche e deficitarie condizioni di salute che sulla stessa gravavano, avendo chiesto quindi ausilio reiteratamente, stante il protrarsi ed anche l'aggravarsi delle proprie condizioni, che non risultavano evidentemente essere in miglioramento con le terapie farmacologiche, pur prescritte da altri (diversi da quello di PS) medici.
Pagina 7 Le risposte ed assistenza ricevute in entrambi gli accessi, devono ritenersi del tutto inadeguate e superficiali, posto che nel corso del primo accesso del 29/7/2011, i medici di PS si sono limitati a riscontrare un dolore lombare alla digitopressione, ipotizzando una mera lombalgia, e senza effettuare i riscontri minimi sui parametri vitali, riferiti a misurazione della febbre, della pressione arteriosa, all'esame esterno del paziente, anche, in particolare, con auscultazione del petto e della spalla.
Molto più grave e superficiale si appalesa l'atteggiamento assunto dai sanitari il
1/8/2011, allorquando la permanenza della in PS, durò solo dieci minuti, ed i Pt_2 medici si limitarono, senza alcun ulteriore approfondimento -nonostante la si Pt_2 fosse già presentata in PS due giorni prima- ad ipotizzare una cistite, prescrivendo una apposita cura.
Va quindi considerato che, essendosi la paziente presentata lamentando problemi non ben identificabili, i sanitari non si sarebbero dovuti limitare a svolgere le limitate attività nella specie constatabili dalla documentazione di PS, e neppure avrebbero dovuto rimettere la è accaduto- a valutazioni esterne, e con effettuazioni di CP_8 esami specifici che in PS potevano e dovevano esser effettuati.
Deve al riguardo esser considerato che i medici di PS, al cospetto delle condizioni della paziente ed essendosi la stessa rivolta al Presidio dopo due giorni, con ulteriori - rispetto al primo accesso- sintomi e problemi, avrebbero dovuto, avendo la possibilità di avvalersi di strumentazione, esami di laboratorio, e di medici ospedalieri specializzati in grado di individuare la patologia, dar corso ai necessari approfondimenti, al fine di consentire una diagnosi corretta, ed approntare la conseguente cura.
Tanto non è affatto avvenuto.
Non rileva nella specie quanto sostenuto sulla mancanza di specifica sintomatologia in capo alla , e l'asserito rispetto delle linee guida, per essersi i medici regolati Pt_2 nelle proprie scelte ed indicazioni, in base a tali sintomi.
Quel che assume rilevanza, ai fini della constatazione dell'inadempimento dei medici di
PS, è la mancanza di esecuzione dei basilari ed essenziali accertamenti -che sono mancati- sulle condizioni della paziente, e quindi di un esame clinico completo, che
[... avrebbe potuto consentire di constatare la patologia che poi portò all'exitus della
, e quindi far fronte alla stessa, con adeguate e tempestive terapie. Pt_2
Doveva e deve quindi ritenersi esigibile, dai medici del PS di San Severo, un differente approccio rispetto al paziente che si è presentato in PS.
Co
La sostiene -anche sulla scorta di quanto affermato dai propri Ctp- che nessuna delle circostanze documentate all'epoca imponeva altri e differenti tipologie di comportamento dai medici.
Si asserisce quindi che non si sarebbero potute, alla stregua di una valutazione ex ante, prospettare le conseguenze poi verificatesi, posto che la sintomatologia riscontrata nel corso dei due accessi in PS, non denotava problemi “in acuto”, da tanto facendo discendere la correttezza dell'operato dei sanitari del PS
Pagina 8 E' stata al riguardo rilevata la mancanza di riscontri oggettivi su alcuni sintomi solo indicati ma non documentati, riferiti alla “l'astenia e febbre alta”, solo riferite dai familiari, ma anche alla “…. persistenza di febbre, dolore toracico e lombalgia associata
a nausea e vomito”, indicati dal Ctu, ma non desumibili dal relativo referto
Si censura anche la condotta tenuta dalla paziente, posto che sia dopo il primo accesso, sia dopo il secondo accesso al PS, non aveva seguito le indicazioni terapeutiche date, agendo in maniera autonoma, e facendosi seguire da altri medici,
Co
In definitiva la deduce, per quanto innanzi indicato, e sulla scorta delle considerazioni dei propri CCttpp, la assenza di responsabilità dei sanitari di PS, sostenendo non avere i medesimi avuto modo di apprezzare elementi e sintomi tali da individuare una situazione da gestire in urgenza, ed avendo i medesimi correttamente effettuato e disposto i controlli clinico-diagnostici finalizzati ad una diagnosi differenziale.
Per la verifica di fondatezza delle ragioni dell'appellante, occorre nello specifico, richiamare quanto avvenuto nel corso dei due accessi in PS a San Severo.
Nel referto del primo accesso del 29/7/2011, non risulta registrata l'anamnesi, non è riportato il motivo di ingresso, ed in particolare non sono registrati i parametri vitali;
né sono stati disposti ed effettuati esami ematochimici, o esami strumentali.
Nel referto del secondo accesso del 1/8/2011 (durato solo 10 minuti), si prende atto della precedente verifica del 29/7, e si rileva che la paziente “attualmente lamenta persistenza della sintomatologia e febbre”, constatando all'esame obiettivo: “Addome trattabile, non dolente su tutti i quadranti, peristalsi presente, valida, Murphy neg.
neg. pos. A dx”, e riportando “Temperatura 37,2, Combur test Per_3 Per_4
(sangue +++)”.
In PS viene quindi prescritto di dar corso, in strutture esterne, ad: “Es. ematochimici di routine, es. urine, urinocoltura ed ATB”, con prescrizione di Ciproxin RM cpr, ed indicazione per rivalutazione dal curante, tanto per il sospetto di cistite ipotizzato.
Anche il 1/8/2011, non vengono registrati i parametri vitali, ad eccezione della temperatura corporea, e non viene eseguito un esame obiettivo completo, né esami ematochimici, e strumentali.
Da quanto innanzi si desume che in entrambi gli accessi in PS, non vi fu alcuna verifica in termini di valutazione dei parametri vitali -tranne che per la febbre il 1/8- e non fu condotto alcun esame obiettivo, né esami strumentali e di laboratorio;
si dette quindi corso ad una anamnesi superficiale -non essendo stata resa alcuna precisazione sulla comparizione dei sintomi, e sulla tipologia del dolore di schiena-.
Non è dato, dai relativi referti, evincere l'anamnesi e la registrazione del motivo di ingresso in PS, tanto anche per il secondo accesso, che, in quanto conseguito al peggioramento o, quam minime, alla persistenza delle precarie condizioni della , Pt_2 avrebbe dovuto comportare approfondimento nelle valutazioni del paziente, e non - come avvenuto nella specie- la dimissione dopo soli dieci minuti, sulla scorta del solo
Pagina 9 sospetto di cistite, e nonostante lo stato febbrile ed il dolore al torace, che andavano indubbiamente indagati.
I sanitari del PS, avrebbero dovuto, per quanto innanzi, tenere una differente condotta assistenziale, omessa nella specie, avendo trattato il caso della in Pt_2 maniera superficiale, e senza i dovuti esami ed approfondimenti, anche basilari, quali quello sui parametri vitali, ed esame obiettivo, che, in particolare nel secondo accesso del 1/8/2011, avrebbe dovuto indurre dapprima ad auscultare la paziente, poi a controllare il livello di saturazione, ed effettuare una rx torace, visto che la Pt_2 lamentava dolori al torace, ed accusava stato febbrile persistente da giorni.
Tanto, peraltro, a fronte dei persistenti disturbi che portarono la , per la Pt_2 seconda volta in due giorni, a recarsi al PS di San Severo.
Tale condizione, avrebbe dovuto comportare un -quam minime- doveroso approfondimento, avendo invece i sanitari dimesso la dopo soli dieci minuti. Pt_2
Tanto non risulta essere avvenuto, privando la paziente della possibilità di avere una diagnosi della patologia, e quindi di ricevere le tempestive cure e terapie.
CP_
Quanto poi alla condizione febbrile della , che si sostiene -dalla non essere Pt_2 documentato nei referti, va anche rilevato che all'atto del ricovero presso il nosocomio di Termoli, si constatava che vi era “…febbre alta da circa 15 giorni che non recede con alcuna terapia…”; tanto porta a ritenere che la condizione febbrile, pur presente non sia stata né adeguatamente valutata, né annotata negli accessi al PS di San Severo.
In sostanza deve ritenersi che nella specie siano, dai sanitari del PS i San Severo, state violate le regole di prudenza nella gestione del paziente, avendo i medici di specie, affrontato la situazione in maniera superficiale e con comportamento negligente, tanto per le ragioni innanzi esposte.
Non assume peraltro alcun rilievo quanto contestato sulle modalità di accesso in PS il
29/7/2011 -con mezzo proprio-, contestazione che non risulta aver alcuna incidenza ai fini della valutazione delle condotte negligenti ed imperite riscontrabili, per omesso -ma doveroso- inquadramento anamnestico-clinico della paziente, e quindi per mancanza dei necessari approfondimenti, delle valutazioni diagnostiche, e delle terapie conseguenti.
Va peraltro rilevato, sempre con riferimento al primo accesso in PS, che deve presumersi che un soggetto che si rechi alle 5,22 del mattino in PS, indubitabilmente si determina a tanto per ragioni di urgenza, e perché versa in condizioni che necessitano di assistenza e cure urgenti immediate, come nel caso della , che peraltro al Pt_2
29/7/2011 (data del primo accesso) era già in 6° giornata dall'inizio della sintomatologia.
La circostanza che l'accettazione sia stata effettuata in codice verde, certo non giustifica l'omissione della registrazione dei dati sull'anamnesi patologica prossima -che deve avere ad oggetto l'epoca di insorgenza della sintomatologia dolorosa, ma anche scarso beneficio dall'assunzione della terapia, prescritta dai medici che si occuparono del caso prima dell'accesso in PS-, riscontrabile nella specie.
Pagina 10 Peraltro, come constatato dal Ctu “Nell'occasione non fu riportato nemmeno il reperto della febbre presente dai giorni precedenti”, ed anche, “l'assenza dei parametri vitali sul referto”, omissione che non consente affatto di verificare in che modo la paziente sia stata sottoposta ai controlli minimi di routine (temperatura, pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il sensorio)non consentendo una ricostruzione dello stato della malattia e della gravità della stessa, e necessari ai fini della formulazione della diagnosi.
Quanto innanzi trova specifico riscontro nelle verifiche analitiche condotte in sede di approfondimento peritale.
Va inoltre considerato che il Ctu ha adeguatamente riscontrato le osservazioni critiche dei medici legali di parte convenuta.
Deve quindi, e nello specifico, rilevarsi che nella ctu in atti, sono state nello specifico rilevate le evidenti omissioni, ed i profili di negligenza già in precedenza analizzati.
E' stato in particolare evidenziato, con riferimento al primo accesso in PS, che “il sanitario ha omesso di rilevare e riportare dati sull'anamnesi patologica prossima, con riferimento all'epoca di insorgenza della sintomatologia dolorosa ed allo scarso beneficio dall'assunzione della terapia medica”, ed ancora che “Si segnala l'assenza di rilevazione dei parametri vitali (temperatura, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, atti respiratori) sul referto da ascrivere verosimilmente ad un triage non corretto/non eseguito”, quindi chiarendo che “Nella fattispecie l'assenza di dati anamnestici e dei parametri vitali omessi nel corso dell'accesso in Pronto Soccorso non permette una puntuale ricostruzione dello stato della malattia e della gravità della stessa. L'omessa rilevazione della temperatura non permette di verificare lo stato febbrile.“……. la necessita di riportare i parametri vitali quali la temperatura corporea, la frequenza, la pressione arteriosa, l'obiettività che potrebbero essere di aiuto nel formulare una diagnosi tanto più se ci si ritrova al cospetto di un malato che ha fatto ricorso a vari sanitari nell'arco di cinque giorni.”
Da tali constatazioni emergono con chiarezza le carenze ed omissioni accertativo/valutative da parte dei sanitari del PS.
Quanto al secondo accesso (del 1/8) in PS, il Ctu ha puntualizzato che “(…)
Trattandosi di un secondo accesso ovvero di una persistenza di sintomatologia, l'esame obiettivo elimitato e focalizzato all'apparato urinario con omissione di rilevazione dei parametri vitali, ad eccezione della temperatura, e della obiettività toracica ed addominale. Per cui andava meglio inquadrata la paziente mediante approfondimenti sotto il profilo laboratoristico con accertamenti ematochimici e laboratoristici che avrebbero permesso di evidenziare sicuramente alcune alterazioni sotto il profilo degli indici di flogosi (ves, pcr, leucociti) utili anche ammettendo una genesi urinaria e, supportando l'ipotesi di infezione delle vie urinarie, andava perlomeno eseguita una funzionalità renale e/o una diretta renale e/o un'ecografia reno- ureterale nell'ipotesi di una ostruzione (calcolosi?) o uno stato di idronefrosi o una raccolta ascessuale ed a conclusioni una radiografia del torace.
Pagina 11 D'altronde in letteratura scientifica è evincibile come debba porsi la diagnosi differenziale nell'associazione di sintomi quali la lombalgia e la febbre. I livelli di interessamento sono gli organi intratoracici e quelli intraddominali e le cause di dolore lombare associato alla febbre sono varie”
I sanitari avrebbero dovuto quindi dar corso ai necessari approfondimenti del caso,
[... posto peraltro che nella documentazione sanitaria di riferimento si precisa che la
“rientrava per persistenza di dolore e febbre”,condizioni che avrebbero dovuto Pt_2 portare i sanitari a valutare “una diagnosi differenziale, che si imponeva nel caso concreto mediante approfondimento diagnostico mediante esame strumentale ecografico dell'addome, radiogrammi del rachide e del torace nonchè esami laboratoristici”, posto peraltro che la tornava in PS a distanza di soli due giorni Pt_2 dal primo accesso.
Il Ctu quindi e conclusivamente afferma che “Nella fattispecie sia al primo accesso he al secondo accesso andava eseguita una diagnosi differenziale tra il dolore lombalgico osteomuscolare, che varia con la posizione e l'attività, con la lombalgia che origina dagli organi viscerali che quando associato a febbre, brividi, sudorazioni e calo ponderale deve far sospettare una patologia sistemica a carattere infiammatoria o neoplastica.
Emergono e sono chiaramente desumibili dalle constatazioni del Ctu, i mancati approfondimenti sulla condizione della , la quale, anziché esser trattenuta -nel Pt_2 secondo accesso al PS- per ben valutare quanto stava accadendo, è stata dimessa dopo soli dieci minuti, rimettendola a strutture esterne per esami di verifica, e nonostante il
PS de quo fosse in grado di fornire le prestazioni appropriate, che avrebbero dovuto garantire la tutela della salute della , scongiurando i pregiudizi letali che poi si Pt_2 sono verificati, e tanto al cospetto delle necessità rappresentate e presentatesi nel secondo accesso al medesimo PS.
Va condiviso, a fronte di tali carenze ed omissioni, che non hanno consentito una diagnosi approfondita e quindi non hanno comportato le cure che il caso richiedeva, il giudizio controfattuale formulato, posto che, come correttamente affermato dal Ctu, i sanitari del PS di San Severo, “se avesse(ro) adottato una condotta idonea ed in linea con la gold practice ed i dettami forniti dalla letteratura scientifica in tema di triage- accettazione in PS, avrebbe dovuto effettuare un esame obiettivo completo che riguardasse non solo l'addome ed il dorso ma anche il torace pur nel sospetto di una infezione delle vie urinarie tenuto conto dell'associazione febbre lombalgia e del fallimento delle terapie adottate.”, dovendo “effettuare in P.S. gli esami laboratoristici tendenti alla ricerca della positività degli indici di flogosi (ves, pcr, leucociti, esame colturale delle urine) e non demandarli al curante come indicato nel referto” ed
“eseguire dei semplici esami strumentali al distretto toracico (radiogrammi) ed addominale nonché un esame ecografico alle vie urinarie pur nel sospetto di una flogosi delle vie urinarie cosi come orientato.”
Pagina 12 [...
Tanto avrebbe consentito di individuare la patologia, che comunque affliggeva la da giorni, e di sottoporla tempestivamente ad idonee ed appropriate terapie che, Pt_2 in mancanza di diagnosi specifica, non furono prescritte.
Deve quindi ritenersi che lo stato patologico della si sia protratto, aggravandosi Pt_2 progressivamente ed in maniera irrimediabile, per mancanza di tempestive valutazioni,
e di supporto ed ausilio con apposite ed appropriate cure, essendo poi le condizioni della medesima divenute critiche dopo pochi giorni (dall' 1/8), come da constatazione avvenuta presso il nosocomio di Termoli, dove è deceduta a distanza di due giorni.
Va in definitiva considerato, quanto alla riconducibilità causale alle condotte omissive, superficiali e negligenti tenute dai sanitari del PS di San Severo, che in caso di tempestivi approfondimenti diagnostici, appositi esami, verifiche adeguate delle condizioni della , si sarebbero potute effettuare le relative scelte terapeutiche Pt_2 che, con ogni probabilità e verosimilmente -trattandosi di soggetto di giovane età (30 anni) e non risultando essere affetto da particolari patologie (tanto non risulta ex actis)-
, avrebbero determinato un esito differente della vicenda, consentendo di curare per tempo la broncopolmonite, e di evitare lo stato settico poi riscontrato presso il nosocomio di Termoli, e che ha portato al decesso per le cause innanzi indicate.
In tal guisa ed in chiave probabilistica, vanno valutate l'adottabilità di iniziative tempestive e con appropriate terapie, tese e necessarie a preservare la salute e la vita della paziente de qua.
Il Ctu ha compiutamente riscontrato le osservazioni dei vari Ctp, dovendosi quindi evincere, dalle valutazioni espresse dal perito, che un atteggiamento e condotte prudenti e diligenti avrebbero dovuto comportare scelte differenti rispetto a quelle poste in essere, con relative e colpevoli omissioni, imputabili ai sanitari del nosocomio di San
Severo.
Al riguardo va considerato che secondo i più recenti arresti della S.C. (cfr. anche
Cassazione civile sez. III, 26/06/2020, n.12906), occorre, per le verifiche del caso, procedere alla necessaria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e quindi ove, sulla scorta di tali valutazioni, debba ritenersi provato l'evento di danno nella sua esistenza -e nelle sue conseguenze dannose risarcibili- il risarcimento sarà dovuto nell'integralità.
Il criterio orientativo di riferimento deve quindi sempre essere improntato ad una valutazione di tipo probabilistico, e per la verifica della concreta possibilità di soluzione dei problemi o miglioramento delle condizioni del paziente, con tutela della vita, e possibilità di consentirne la sopravvivenza.
Deve quindi, sulla scorta di un giudizio controfattuale e con valutazioni probabilistiche, esser considerato che tali scelte potevano esser effettuate anzitempo e nell'immediato, potendosi dar corso ad una valutazione anamnestica pertinente e approfondita, alla verifica completa dei parametri vitali (che è mancata), ad esami approfonditi.
Pagina 13 Tanto deve ritenersi con particolare riferimento al secondo accesso in PS -del 1/8-, rispetto al quale la condotta dei sanitari si appalesa connotata da superficialità e negligenza, tanto potendosi affermare in considerazione della tempistica della permanenza in PS della -soli 10 minuti-, ed il mancato esame e verifica della Pt_2 situazione patologica, pur persistente, ma molto sommariamente qualificata come cistite.
Deve quindi ritenersi che le ritardate verifiche e terapie, che avrebbero consentito le tempestive cure ed il recupero della paziente, evitando le conseguenze di quanto poi accaduto, sono eziologicamente ricollegabili all'evento infausto.
Va quindi ed in conclusione considerato che quanto desumibile dalle risultanze processuali, induce a ravvisare nella specie –per quanto in precedenza argomentato- condotte non prudenti, negligenti e colpose in capo ai sanitari che seguirono la Pt_2 nell'occorso e presso l'ospedale di San Severo.
Tali condotte colpose sono identificabili quali antecedenti che hanno inciso in termini causalmente efficienti sulle correlate conseguenze verificatesi, e quindi sull'exitus della
. Pt_2
Tale riconducibilità causale è valutabile alla stregua del criterio probabilistico e di un giudizio formulato in chiave di prognosi postuma, così come correttamente ritenuto in prime cure, e quindi secondo il principio del “più probabile che non” che governa la ricostruibilità della causalità nel diritto civile.
Gli antecedenti fattuali ed i riscontri sulle condotte colpose di specie sono pienamente apprezzabili.
Il giudizio controfattuale che porta a ritenere che differenti più caute e prudenti condotte avrebbero potuto evitare il danno e/o conseguenze peggiori, è già stato oggetto di valutazione.
Gli elementi di conferma che portano a ritenere in chiave di apprezzabile probabilità che l'accaduto possa essere ricollegabile a tali condotte colpose, si traggono dalle chiare risultanze della ctu -così come sopra analiticamente indicate- e da quanto argomentato a supporto dal perito, che non trova confutazione idonea nelle considerazioni del Ctp, non richiedendo ulteriori approfondimenti peritali nella presente sede.
Va peraltro, ed al netto della constatazione della corresponsabilità della ASR Molise - comunque acclarata in primo grado, e non oggetto di contestazione-, considerato che la responsabilità della deve ritenersi preponderante nell'eziologia dell'accaduto, CP_4 posto che le gravi carenze ed omissioni che non hanno consentito le cure adeguate per la , hanno comportato il protrarsi dei pregiudizi, con grave peggioramento della Pt_2 patologia, che sono poi sfociati nelle condizioni critiche successivamente constatate presso l'ospedale di Termoli, laddove, pur essendo state constatate carenze nelle scelte effettuate nella gestione del paziente, la è arrivata comunque nelle condizioni Pt_2 indicate, ed in situazione di consistente pregiudizio di difficoltosa gestione, situazione comunque riconducibile alle originarie omissioni/carenze individuabili in capo ai sanitari
Pagina 14 del PS di San Severo, che hanno indotto il protratto stato patologico, senza consentire il relativo ausilio terapeutico.
Se la causa del decesso è stata individuata nell' “arresto cardiocircolatorio in corso di broncopolmonite acuta ad abito emorragico ed interstiziale associata ad aspetti a tipo membrane ialine, pentalobare con stato settico”, va comunque considerato che l'eziologia originaria è “da ascrivere ad un processo broncopolmonitico evoluto in stato settico”, e quindi alla broncopolmonite che affliggeva la da diversi giorni, e che Pt_2 comunque non è stata rilevata in PS a San Severo, per la superficialità e gravi carenze delle valutazioni e l'omissione dei dovuti accertamenti, che non hanno consentito di approntare le idonee cure.
Lo stesso Ctu, ha peraltro precisato che “L'accesso della de cuius presso il P.O. San
Timoteo, in data 05/08/2011, è stato effettuato quando le condizioni generali sono discretamente compromesse…….”, con compromissione definita “medio-grave”, essendo emersi dall'anamnesi e dall'esame obiettivo generale, “segni di compromissione dei polmoni e….. persistenza della febbre”
Quanto innanzi giustifica l'attribuzione della prevalente responsabilità ai sanitari del PS di San Severo tali ultimi, e nella misura indicata, rendendo infondato il correlato motivo di appello -il II° motivo-.
Quanto al terzo motivo d'appello, concernente la liquidazione dei danni parentali, deve rilevarsi che a sostegno delle relative contestazioni, l'appellante si è limitata, con l'atto di impugnazione, a dedurre che “Nel caso di specie il giudice di primo grado ha utilizzato, come criterio di calcolo, la tabella elaborata dal Tribunale di Milano attribuendo dei punteggi alle singole voci ivi previsti, ma senza motivarne in modo adeguato la relativa attribuzione.”
Si censura, in tal guisa, solo l'omessa motivazione a sostegno della attribuzione dei punteggi, non sollevando ulteriori questioni la riguardo, e con riferimento all'an debeatur ed alla individuazione dei beneficiari.
Nulla di più specifico è stato peraltro dedotto sulla erroneità del computo nei termini indicati in sentenza, e sulla non rispondenza ai criteri e parametri previsti dalle tabelle di riferimento.
La questione dev'essere quindi affrontata nei limiti testè indicati, non dovendo esser valutati ulteriori profili al riguardo.
Si rileva in merito che ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il Giudice di prime cure ha fatto riferimento ai parametri dettati dalle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, i cui criteri di quantificazione sono stati riconosciuti come validi dalla pressoché unanime giurisprudenza che ha ritenuto la necessità, al fine di garantire una liquidazione del danno uniforme in casi analoghi, di ricorrere ad una tabella basata sul “sistema a punti” (cfr. Sentenza n.
10579/2021 Corte di Cassazione) .
Pagina 15 Sono state liquidate le somme a favore dei singoli beneficiari, ma senza rendere specifiche indicazioni sulla determinazione dei punteggi attribuiti, giungendo al computo complessivo con indicazione degli importi di spettanza.
E' stato comunque posto in evidenza che, ai fini del calcolo, si è tenuto conto dell'età della al momento del decesso (30 anni) dell'età dei congiunti ( anni Pt_2 CP_2
[... 64, anni 65, anni 36, Controparte_3 Controparte_1
anni 38, anni 5 e di anni 2) della CP_3 Parte_3 Controparte_3 convivenza con i genitori, e della abitazione presso lo stesso stabile dei germani della vittima, ed anche dei nipoti costituiti, e della condivisione di festività e vacanze ed occasioni conviviali.
Il Giudice di prime cure, risulta quindi aver tenuto conto dei parametri valutativi tabellarmente indicati, e quindi dell'età della vittima, di quella dei congiunti, del rapporto di convivenza, e della vicinitas correlata alla verifica di coabitazione -dei germani e dei nipoti- nello stesso stabile nel quale viveva la . Pt_2
Va quindi considerato che tutti i richiamati parametri, unitamente a quello concernente la presenza di familiari superstiti nello stesso nucleo (nella specie due, id est i genitori della ) comportano l'attribuzione di punteggi fissi già definiti, che Pt_2 non oscillano quindi all'interno di un range riferito ad un minimo ed un massimo.
L'unico parametro che comporta una apposita valutazione in tal senso, è quello relativo al legame familiare, essendo previsto un valore massimo pari a 30 punti.
Ove vi siano riscontri sulla vicinitas e sulla sussistenza di un legame affettivo, senza che sia stata allegata, e fornita la specifica prova sulla massima intensità, può, come nel caso di specie, essere attribuito il punteggio medio pari a punti 15.
Alla stregua del calcolo dei punteggi attribuibili, e sulla scorta dei parametri innanzi richiamati, deve ritenersi che le somme liquidate in prime cure, pur se non indicati specificamente i punteggi di riferimento, ma essendo stati individuati i relativi indicatori, risultano essere sostanzialmente conformi, ed entro i limiti, rispetto a quelle liquidabili secondo i corrispondenti parametri previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano sulla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Essendo acclarata la configurabilità di tali danni, deve quindi esser rilevato che la liquidazione è contenuta entro i valori medi della tabella di riferimento, dovendo ritenersi esser stato considerato il valore medio (15 pt) per il legame affettivo, e sulla scorta di quanto al riguardo motivato in sentenza, e non essendo contestati i rapporti di costante frequentazione tra i familiari che vivevano nello stesso stabile.
La prossimità ai valori medi tabellari non richiede, in presenza comunque della lesione da perdita del rapporto parentale, e delle circostanze in sentenza rilevate, non comportava ulteriori e specifiche dimostrazioni ed allegazioni a supporto dei correlati riflessi lesivi, atteso che la perdita della figlia, sorella e zia, nella specie ha comportato ex se conseguenze in termini risarcitori, in considerazione delle valutazioni anche presuntive, sui legami inferibili da quanto allegato e non contestato.
Pagina 16 Peraltro non emergono, né sono nella specie state oggetto di allegazione -anche argomentativa-, ragioni o elementi che possano indurre a modificare la liquidazione con determinazione al di sotto di quella disposta.
Per quanto innanzi anche le doglianze attinenti al quantum devono essere disattese.
In siffatto quadro deve quindi giungersi alla valutazione di infondatezza dell'appello della CP_4
Va comunque dichiarata la cessata materia del contendere nei rapporti tra gli appellati eredi/congiunti della , e la ASR Molise, essendo tra i medesimi, Pt_2 intervenuto un accordo transattivo con pagamento dalla ASR di somme a tacitazione delle pretese dai predetti congiunti, vantate nei confronti della ASR;
a tale declaratoria, consegue la compensazione inter partes delle spese di lite del giudizio di appello.
Co Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, a carico della appellante, come da dispositivo, e ragguagliate al valore della controversia, ed ai medi tariffari per tutte le voci, tranne quella di istruttoria/trattazione, non essendovi stati appositi approfondimenti.
Alla pronuncia di rigetto consegue la declaratoria concernente il pagamento del doppio del contributo unificato
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III^ sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1846/2024 del Tribunale di Foggia pubblicata il 5/7/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna la appellante , al pagamento delle Parte_1 spese di lite a favore degli appellati , , Controparte_1 Controparte_3
e , che liquida in complessivi € 29.000,00, oltre Controparte_3 Parte_3 rimborso forfettario, Cna ed Iva come per legge, direttamente a favore del legale degli appellati, dichiaratosi antistatario;
3) Dichiara cessata la materia del contendere, nei rapporti tra ASR Molise, e gli appellati suddetti, compensando tra i medesimi le spese di lite;
4) Dichiara che la appellante è tenuta, per quanto Parte_1 previsto dall' art. 13 comma 1quater del D.P.R. 115/2002, al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Bari, addì 28/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 17