Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 12/06/2025, n. 4421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4421 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 04421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02582/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2582 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Mele e Marco Russo, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Raffaele Mele in Santa Maria Capua Vetere, Traversa Mario Fiore n. 32 Palazzo Aversano, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC raffaele_mele@legalmail.it;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domiciliano in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del “… verbale di notifica ed esecuzione del provvedimento di ammonimento per stalking (art. 8 L. 09/19) notificato il 01.03.2022 …”; di tutti gli atti presupposti, in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28 aprile 2022 e depositato in data 23 maggio 2022 la parte ricorrente ha avversato il verbale di notifica ed esecuzione del provvedimento di ammonimento per stalking notificato in data 1 marzo 2022 e tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e consequenziali.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura di Caserta chiedendo, con memoria depositata in data 17 giugno 2022, il rigetto del ricorso nel merito in quanto inammissibile ed infondato.
3. Con memoria depositata in data 6 giugno 2025 la parte ricorrente, nel riportarsi ai motivi del ricorso introduttivo, ha insistito per l’accoglimento degli stessi e per l’annullamento del provvedimento impugnato, chiedendo a tal fine il passaggio in decisione.
4. All’udienza straordinaria del giorno 10 giugno 2025 il Collegio, come da verbale, ha indicato motivi di possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato; quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è inammissibile per omessa notificazione dello stesso alla parte controinteressata.
5.1. Risulta dal provvedimento avversato che il sig. -OMISSIS- ha avanzato richiesta di ammonimento ex art. 8 del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni con legge 23 aprile 2009, n. 38 e successive modifiche nei confronti della vicina di casa -OMISSIS- (ricorrente); inoltre, il provvedimento avversato racchiude l’espresso ammonimento rivolto alla ricorrente -OMISSIS- “ a tenere un comportamento conforme alle leggi, evitando di porre in essere atti ed atteggiamenti persecutori che possano ingenerare in -OMISSIS-e nei suoi prossimi congiunti timori di danni fisici o morali o comunque stati di ansia o tensione che possano alterare le normali abitudini di vita […]”.
5.2. Premesso quanto sopra, occorre evidenziare che in generale, la qualità di controinteressato deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso, c.d. elemento formale, sono portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell'atto impugnato in quanto quest'ultimo radica un interesse di natura eguale e contraria a quello del ricorrente, c.d. elemento sostanziale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1349; Cons. Stato, sez. V, 4 febbraio 2025, n. 889; Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8172).
Orbene, con riferimento al c.d. elemento formale, è appena il caso di rilevare che nella fattispecie in esame la parte controinteressata è stata espressamente (nominativamente) menzionata nel provvedimento avversato, mentre, per il c.d. elemento sostanziale, l’interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’ammonimento de quo si ricava dalle finalità di prevenzione che è sotteso allo stesso (si ribadisce che è stato il sig. -OMISSIS- ad avanzare richiesta di ammonimento nei confronti della vicina di casa -OMISSIS-).
5.3. Per costante giurisprudenza chi denuncia un comportamento di stalking ed è vittima degli atti persecutori è parte controinteressata nel giudizio instaurato per l'annullamento del provvedimento di ammonimento, teso ad assolvere ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, in quanto preordinato a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 22 aprile 2024, n. 3588; Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2018, n. 4886; Cons. Stato, sez. III, 19 luglio 2011, n. 4365; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 30 aprile 2025, n. 1507; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 26 marzo 2025, n. 6124; T.A.R. Piemonte, sez. I, 30 dicembre 2024, n. 1352; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 14 giugno 2022, n. 599; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 16 maggio 2019, n. 1127).
Il sig. -OMISSIS- era, dunque, parte necessaria del giudizio e il non averlo evocato rende inammissibile il ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 2, e 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..
Non può essere concesso un termine per provvedere all’integrazione del contraddittorio posto che l’art. 49, comma 1, cod. proc. amm. ammette tale possibilità solamente nel caso in cui almeno un controinteressato sia stato evocato in giudizio, circostanza che qui non ricorre (essendo stato notificato il ricorso esclusivamente all’Amministrazione che ha emesso il provvedimento gravato).
Inoltre, l’art. 37 cod. proc. amm. consente la remissione in termini solamente in presenza di un errore scusabile, qui da escludersi, essendo noto alla parte ricorrente che il provvedimento impugnato era stato emesso su istanza del sig. -OMISSIS- ed essendo consolidato e risalente il surrichiamato orientamento giurisprudenziale che qualifica chi denuncia un comportamento di stalking ed è vittima degli atti persecutori quale controinteressato nel giudizio di annullamento dell’atto di ammonimento.
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni sopra esposte.
7. L’esito in rito e la limitata attività difensiva della parte resistente giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.