Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2608/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2608/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...] ta (NA) l'8.11.1980, C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Salerno, alla via Luigi Guercio
[...] dell'avv. Fedele Varsi che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: , CP_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Salerno, alla via A. Diaz, Tr studio dell'avv. Elena Del Vecchio che la rappresenta e difende in virtu di procura allegata alla memoria di costituzione RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
2012 nel Comune di Salerno e che dalla lor o nate due figlie, (04.03.2013) e (21.11.2014). Per_1 Per_2 lare, il ricorren a che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che, in data 16.01.2020, le parti avevano sottoscritto un accordo di negoziazione assistita per la separazione personale, autorizzato dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data 22.01.2020; pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la conferma delle condizioni concordate per cio che concerne l'affidamento delle figlie e i tempi di permanenza presso ciascun genitore ma con una riduzione della misura del mantenimento previsto in ragione di un peggioramento del proprio reddito. Instaurato il contraddittorio, si costituiva che aderiva alla domanda CP_1 di divorzio e contestava quanto alleg niuge, opponendosi alla richiesta riduzione. All'udienza del 3 aprile 2025, il Giudice delegato, constatata l'impossibilita di una riconciliazione tra i coniugi e preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, riservava la causa al collegio per la decisione. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dall'accordo di negoziazione assistita per la separazione personale da cui la stessa è perdurata e che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 3 aprile 2025 che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato quanto segue: 1)Affidamento: l'affidamento congiunto delle figlie minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e con i seguenti tempi di permanenza delle figlie presso il padre: week end alternati con pernotto e durante la settimana i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita dalla scuola alle 20,30, nonché ad anni alterni la vigilia di Natale o Natale e la vigilia di Capodanno o Capodanno, nonché il giorno di Pasqua o Lunedì in Albis, nonché alternanza di tutte le festività; inoltre, durante il periodo estivo, le figlie trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre in periodo da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. Inoltre, le bambine staranno con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e della Festa del Papà; mentre rimarranno con la madre il giorno del di lei compleanno e della Festa della Mamma. Il giorno del compleanno delle minori potrà essere festeggiato con entrambi i genitori o alternativamente dalle 13 alle 18 con un genitore e dalle 18 alle 22 con l'altro; 2)Mantenimento: l'obbligo del Sig. di versare € 500,00 a titolo di Pt_1 contribuzione al mantenimento delle d oltre alla contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie delle stesse, purché previamente concordate fra le parti, ad eccezione di quelle necessarie ed urgenti nell'interesse delle minori e, comunque, così come individuate dal protocollo del CNF;
3) Assegno unico: la cessione da parte del Sig. in favore della Sig.ra Pt_1 CP_1 della quota di sua spettanza dell'assegno un e figlie, in modo tale percepire l'intero importo dell'assegno; a tal proposito il Sig. autorizza fin Pt_1
d'ora la Sig.ra a richiederli interamente e si obblig re il relativo CP_1 modulo richies PS. 4) Essi coniugi essendo economicamente autonomi espressamente convengono di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile. Devono essere compiute le formalita di rito. In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14 ottobre 2012 nel Comune di Salerno tra Pt_1
nato a [...] il [...], C.F.:
[...] C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F.:
[...] CP_1 C.F._2
;
[...]
B) in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno (Anno 2012, Atto n. 257, Parte II, Serie A) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi