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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., del 27.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 104/2022 R.G.
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio, giusta procura unita in calce al presente atto, dall'Avv. Marco
Orlando, CF C/O cui, in NA, alla Via T. Caravita, 25, C.F._2
Ricorrente
E
in persona del lrpt, rappresentato e difeso rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Anna Oliva ( CF ), per procura generale alle liti C.F._3
Notaio di Roma del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato Persona_1 presso lo stesso Avv.to. in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10.1.2022, il ricorrente ha dedotto di essere titolare di pensione cat. Inv.civ. n;
che tale riconoscimento aveva luogo in virtù di P.IVA_1 sent.n.4653/11, R.G.n.2752/09, pronunciata dal Tribunale di Nola, mai posta in esecuzione;
che, nell'anno 2015, giusta racc. del 28.08.2015, la resistente contestava al Sig. un indebito dell'importo di €6.136, a proprio dire per Pt_1 doppia riscossione dell'indennità di accompagnamento, in via amministrativa ed esecutiva;
che il ricorrente cominciava così una serie di accessi presso l' di CP_1
Nola al fine di chiarire la sua totale estraneità ai fatti contestati ed, in particolare, la mancata riscossione della somma di cui sopra;
che, a seguito di tali accessi, veniva consigliato dall'impiegato di turno di rilasciare dichiarazione scritta sugli eventi contestati;
che tale dichiarazione veniva, puntualmente, rilasciata dal ricorrente con prot. n.5102.24/03/2016.0048166; che, nella suddetta CP_1 dichiarazione, il Sig. dichiarava che l'assegno dell'importo di €6.146 non Pt_1 era mai stato oggetto di incasso da parte sua, ben vero è che aveva ricevuto già in via amministrativa tale somma all'atto della liquidazione degli emolumenti pensionistici;
che era costretto a sporgere denuncia – querela presso la G.F.
Compagnia di Casalnuovo, sfociata in processo penale dib.n.2019/002644 pendente presso il Tribunale di NA OR a carico di dove il CP_2
1 ricorrente si è costituito parte civile;
che, nonostante ciò, a far data del mese di
Maggio 2021 il Sig. subisce la trattenuta mensile di €100 da Parte_1 parte dell' per quanto dalla stessa contestato, e, inoltre, non gli è stata CP_1 versata la somma di €2400 riguardante quote arretrate e maturate dallo stesso, per un totale di €3.200, come da racc. INPS NOLA del 03.03.2021.
Ciò premesso, ha così concluso: «accertare e dichiarare la fondatezza della domanda del ricorrente e dichiarare la mancata consumazione dell'indebito cat.
Inv.civ. n.07455821 e per l'effetto disporre la ripetizione delle somme a tutt'oggi indebitamente trattenute da , in danno di oltre interessi CP_1 Parte_1 legali, e maggior danno da svalutazione monetaria secondo gli indici istat a tutt'oggi e fino all'effettivo soddisfo. Con ed oltre vittoria di spese legali e cpa e spese generali l.p., con attribuzione al procuratore antistatario». CP_ Si è costituito l , eccependo: «il pagamento in favore del ricorrente è stato effettuato non una volta, bensì due volte. In data 06.11.2012, come da TE08 allegato, gli uffici dell' provvedevano al pagamento degli arretrati della CP_1 indennità di accompagnamento dovuti dall'aprile 2007 all'aprile 2008 , per un importo complessivo di euro 5.515,00 , in esecuzione della sentenza n.
4653/2011. Successivamente la controparte, con procedura esecutiva avente rgn.3629/13 , otteneva la somma di euro 5.660,11 sulla base dello stesso titolo( sentenza n. 4653/11)», chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito del disconoscimento della copia dell'atto di pignoramento a opera del difensore del ricorrente con note scritte, è stata disposta la trattazione in presenza e all'udienza del 30.11.2022 il ricorrente ha disconosciuto la sottoscrizione.
Disposta l'acquisizione della sentenza penale che ha definito il giudizio a carico di , il giudice, all'udienza cartolare del 27.3.2025, provvede con CP_2 sentenza e motivazione contestuale.
La domanda è fondata.
Il giudizio ha a oggetto l'accertamento dell'insussistenza della pretesa CP_ recuperatoria dell' , in ragione dell'indebito pagamento a seguito di procedura esecutiva della somma di euro 5.660,11, a titolo di arretrati della indennità di accompagnamento dall'aprile 2007 all'aprile 2008, invero già corrisposti al ricorrente in attuazione della sentenza n. 4653/2011 di questo
Tribunale. CP_ A fronte della produzione dell'atto di pignoramento da parte dell' , nelle successive note scritte il difensore dell'istante ha proceduto al disconoscimento della firma apposta all'atto (il disconoscimento della scrittura privata è compreso tra i poteri conferiti al difensore con la procura alla lite, essendo atto di natura processuale e non sostanziale, che non implica disposizione del diritto in contesa ma concerne l'utilizzabilità del documento come mezzo di prova;
v., tra le altre, Cass. n. 2318/2010; Cass. 6 dicembre 2000 n. 15502, 27 luglio 2000 n.
9869), chiedendo la trattazione in presenza per la comparizione del ricorrente.
2 All'udienza del 30.11.2022 (la prima utile per la partecipazione personale della parte), il sig. ha dichiarato: «Confermo il ricorso. Preciso che, mostratomi Pt_1 CP_ dal giudice il documento dell' rubricato “PIGNORAMENTO 3629/2013”, la firma apposta al mandato a margine non è la mia, dico questo perché la lettera
“G” io la scrivo diversamente, più aperta».
Come noto, la norma di cui all'art. 2719 cod. civ. (che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche, cui legittimamente vengono assimilate quelle fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale (che, pur tendente ad impedirne l'attribuzione della stessa efficacia probatoria dell'originale, non impedisce al giudice di accertare tale conformità "aliunde", anche tramite presunzioni), quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione (che, invece, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento fotostatico come mezzo di prova, salva la produzione, da parte di chi ebbe a presentarlo ed intenda comunque avvalersene, del relativo originale, onde accertarne la genuinità all'esito della procedura di verificazione - non ammessa per le copie - di cui all'art. 216 cod. proc. civ.). Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta
(tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione. (inter alia, Sez. L,
Sentenza n. 4661 del 02/04/2002; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11419 del
18/06/2004; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018).
Non v'è dubbio, dunque, che il ricorrente abbia disconosciuto l'autenticità della scrittura, evidenziando le difformità tra la propria firma e quella apposta a margine dell'atto di pignoramento. Del resto, la divergenza tra le sottoscrizioni CP_ appare evidente dall'esame dei diversi documenti in atti. A sua volta l non si è offerto di produrre l'originale dell'atto di pignoramento, al fine di verificarne la genuinità.
A sostegno di quanto sopra, si evidenzia che nella sentenza penale n.
5223/2023 del Tribunale di NA OR (prodotta su ordine del giudice), sebbene si disponga l'assoluzione dell'imputato, si afferma che l non Pt_1 aveva mai conferito il mandato per procedere al pignoramento e che non aveva mai apposto la firma di girata sull'assegno di pagamento, poi incassato da altro soggetto. CP_ Sicché, se è stato affermato che l , che abbia incaricato una banca di emettere e spedire assegni circolari per ratei pensionistici, si libera solo quando il pensionato creditore acquista la disponibilità giuridica della somma di denaro, con la conseguenza che il pagamento del titolo a persona diversa non estingue
3 il debito per il rateo corrispondente, che l'istituto deve ugualmente erogare, salva rivalsa nei confronti della banca, se venuta meno alla diligenza del mandatario (Cass. n. 572 del 2012), non sussistono ragioni perché l CP_3 possa pretendere la restituzione della somma indebitamente corrisposta a un soggetto diverso dal reale beneficiario. CP_ Per quanto di ragione va dichiarata l'illegittimità dell'azione dell' , che va condannato alla restituzione di quanto già recuperato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex dm 55/14, scaglione inferiore a 26.000,00 euro, facendo uso dei parametri minimi, stante la non complessità.
PQM
Il Tribunale:
- Dichiara non dovuta la restituzione oggetto dell'indebito comunicato il CP_ 28/08/2015 e condanna l' alla restituzione di quanto già trattenuto;
CP_
- Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.697,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nola, 27.3.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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