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Sentenza 24 maggio 2024
Sentenza 24 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/05/2024, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott. Carlo Stefano BOERCI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 21.3.2024 ed iscritta al n. 371
del Ruolo Generale per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Introbio alla via Sant'Antonio n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Gerosa del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lecco, via Dante n. 6
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Introbio alla via Sant'Antonio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio E. Brivio del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Oggiono, via Papa Giovanni XXIII n. 31
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 316, 316 bis e 337 ter c.c.
Entro il termine del 13.5.2024, fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2
c.p.c., le parti hanno depositato le seguenti conclusioni pagina 1 di 4 “1) la IG.ra lascerà la casa di abitazione di Introbio entro la fine del mese di aprile 2024 e si trasferirà Parte_2
con il figlio minore presso altra abitazione a Primaluna, Via Galileo Galilei snc, ove trasferirà la residenza sia propria che del bambino;
2) la IG.ra si impegna a cedere la nuda proprietà della casa di abitazione sita in Introbio via S. Antonio 5 (così Pt_2
identificata: foglio n. 32, mapp. N.2803, sub. 702, sub. 3, sub. 6) al IG. che si impegna ad acquistarla a l Parte_1
presso di euro 25.000,00. Gli arredi contenuti nell'abitazione verranno ceduti unitamente alla nuda proprietà
dell'abitazione, fatta eccezione per la cameretta di regalata dai nonni materni che verrà asportata dalla IG.ra CP_1
; Pt_2
3) il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre (fino CP_1
alla fine del mese di aprile 2024 nella casa di Introbio e successivamente nella nuova abitazione). I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura del minore, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e con i parenti di ciascun genitore;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute ed i relativi costi dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quanto avrà il minore con sé;
5) il padre potrà tenere con sé il figlio un week end a settimane alternate con la madre, andandolo a prendere il CP_1
sabato mattina alle ore 9.00 dalla casa materna dove lo ricondurrà la domenica sera alle ore 18.00 ed anche un giorno infrasettimanale, possibilmente il mercoledì, dalle ore 16 riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 21 o a scuola entro le ore 8.00 del giorno seguente. Poiché il bambino è ancora molto piccolo i genitori concordano a che le vacanze estive, quelle Natalizie e quelle Pasquali verranno decise di comune accordo tra loro tenendo conto delle eIGenze del bambino e delle necessità ed impegni lavorativi dei genitori, garantendo comunque al bambino di stare adeguatamente con entrambi i genitori. Per le vacanze estive il bambino trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre. Il tutto risulta meglio specificato e dettagliato nel piano genitoriale che si allega.
Resta inteso che i genitori potranno in qualsiasi momento prevedente, purché consensualmente, diverse e più o meno ampie modalità di visita compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni del figlio e nel rispetto della libertà di movimento e di organizzazione di entrambi.
pagina 2 di 4 Durante la permanenza presso di sé del bambino i genitori si impegnano a rispettare regole comuni per quanto riguarda l'alimentazione, abitudini di vita, lo svolgimento dei compiti scolastici assegnati al figlio (quando sarà il momento) ecc.;
6) considerate le attuali eIGenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori e le risorse economiche di entrambi, i ricorrenti concordano che il IG. , continuerà a versare (come già Parte_1
avviene dal giugno 2022) a titolo di mantenimento del figlio, mediante bonifico bancario sul conto della IG.ra Pt_2
(IBAN [...]X82) entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo di euro 700,00 mensile, da
Org_ rivalutarsi annualmente secondo gli indici;
7) Alla data di sottoscrizione del presente accordo, il IG. corrisponderà alla IG.ra una Parte_1 Pt_2
tantum la somma di euro 35.000,00 a titolo di rimborso del 70% delle spese straordinarie per il figlio, così come descritte nel protocollo del Tribunale di Lecco approvato da entrambi i genitori e da intendersi parte integrante del presente ricorso.
Il IG. continuerà a contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella percentuale del 70%, sempre Parte_1
secondo il protocollo del Tribunale di Lecco.
Le spese straordinarie dovranno essere documentate e richieste in un unico prospetto mensile nel mese in cui saranno sostenute e corrisposte con bonifico bancario sulle coordinate già indicate entro otto giorni dalla richiesta.
Qualora la IG.ra dovesse intraprendere un'attività lavorativa full time, la ripartizione delle spese straordinarie Pt_2
diverrà al 50% ciascuno fatta eccezione per la spesa della babysitter il cui costo verrà sostenuto al 100% dal IG. Parte_1
fino a che la IG.ra , che attualmente lavora part-time, non lavorerà a tempo pieno. In tale ultimo caso il pagamento Pt_2
della baby sitter sarà a carico per il 70% del IG. e per il 30% della IG.ra . Parte_1 Pt_2
8) i ricorrenti hanno già definito bonariamente i rapporti economici tra loro intercorrenti (liquidazione e divisione di una società, divisione dei conti correnti, restituzione di somme, restituzione di automobili) per cui dichiarano di non avere più
nulla a che pretendere per tali rapporti l'uno dall0altro;
9) l'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra e le detrazioni saranno a suo favore;
Pt_2
10) i genitori si rilasciano vicendevole consenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo di passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio relativo al figlio minore in conformità alla disciplina vigente;
11) le spese legali sono compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.3.2024 e , a Parte_1 Parte_2
seguito della loro convivenza more uxorio terminata nel 2022, hanno chiesto al Tribunale di regolare pagina 3 di 4 affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento del figlio minore , nato CP_1
a Erba il 22.11.2018 e riconosciuto da entrambi i genitori, secondo le condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti. Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente del figlio minore . CP_1
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di conIGlio di mercoledì 22 maggio 2024.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei Signori
- dott. Mirco LOMBARDI PRESIDENTE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
- dott. Carlo Stefano BOERCI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 21.3.2024 ed iscritta al n. 371
del Ruolo Generale per l'anno 2024 da:
- (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
Introbio alla via Sant'Antonio n. 5, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Gerosa del foro di
Lecco ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lecco, via Dante n. 6
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in [...]C.F._2
Introbio alla via Sant'Antonio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio E. Brivio del foro di Lecco
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in Oggiono, via Papa Giovanni XXIII n. 31
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Ricorso congiunto ex artt. 316, 316 bis e 337 ter c.c.
Entro il termine del 13.5.2024, fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2
c.p.c., le parti hanno depositato le seguenti conclusioni pagina 1 di 4 “1) la IG.ra lascerà la casa di abitazione di Introbio entro la fine del mese di aprile 2024 e si trasferirà Parte_2
con il figlio minore presso altra abitazione a Primaluna, Via Galileo Galilei snc, ove trasferirà la residenza sia propria che del bambino;
2) la IG.ra si impegna a cedere la nuda proprietà della casa di abitazione sita in Introbio via S. Antonio 5 (così Pt_2
identificata: foglio n. 32, mapp. N.2803, sub. 702, sub. 3, sub. 6) al IG. che si impegna ad acquistarla a l Parte_1
presso di euro 25.000,00. Gli arredi contenuti nell'abitazione verranno ceduti unitamente alla nuda proprietà
dell'abitazione, fatta eccezione per la cameretta di regalata dai nonni materni che verrà asportata dalla IG.ra CP_1
; Pt_2
3) il figlio viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre (fino CP_1
alla fine del mese di aprile 2024 nella casa di Introbio e successivamente nella nuova abitazione). I genitori si impegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura del minore, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e con i parenti di ciascun genitore;
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione, e alla salute ed i relativi costi dovranno essere assunte di comune accordo fra i genitori tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, nonché delle effettive possibilità economiche dei genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana) verranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quanto avrà il minore con sé;
5) il padre potrà tenere con sé il figlio un week end a settimane alternate con la madre, andandolo a prendere il CP_1
sabato mattina alle ore 9.00 dalla casa materna dove lo ricondurrà la domenica sera alle ore 18.00 ed anche un giorno infrasettimanale, possibilmente il mercoledì, dalle ore 16 riaccompagnandolo a casa della madre alle ore 21 o a scuola entro le ore 8.00 del giorno seguente. Poiché il bambino è ancora molto piccolo i genitori concordano a che le vacanze estive, quelle Natalizie e quelle Pasquali verranno decise di comune accordo tra loro tenendo conto delle eIGenze del bambino e delle necessità ed impegni lavorativi dei genitori, garantendo comunque al bambino di stare adeguatamente con entrambi i genitori. Per le vacanze estive il bambino trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con il padre. Il tutto risulta meglio specificato e dettagliato nel piano genitoriale che si allega.
Resta inteso che i genitori potranno in qualsiasi momento prevedente, purché consensualmente, diverse e più o meno ampie modalità di visita compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni del figlio e nel rispetto della libertà di movimento e di organizzazione di entrambi.
pagina 2 di 4 Durante la permanenza presso di sé del bambino i genitori si impegnano a rispettare regole comuni per quanto riguarda l'alimentazione, abitudini di vita, lo svolgimento dei compiti scolastici assegnati al figlio (quando sarà il momento) ecc.;
6) considerate le attuali eIGenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori e le risorse economiche di entrambi, i ricorrenti concordano che il IG. , continuerà a versare (come già Parte_1
avviene dal giugno 2022) a titolo di mantenimento del figlio, mediante bonifico bancario sul conto della IG.ra Pt_2
(IBAN [...]X82) entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo di euro 700,00 mensile, da
Org_ rivalutarsi annualmente secondo gli indici;
7) Alla data di sottoscrizione del presente accordo, il IG. corrisponderà alla IG.ra una Parte_1 Pt_2
tantum la somma di euro 35.000,00 a titolo di rimborso del 70% delle spese straordinarie per il figlio, così come descritte nel protocollo del Tribunale di Lecco approvato da entrambi i genitori e da intendersi parte integrante del presente ricorso.
Il IG. continuerà a contribuire al pagamento delle spese straordinarie nella percentuale del 70%, sempre Parte_1
secondo il protocollo del Tribunale di Lecco.
Le spese straordinarie dovranno essere documentate e richieste in un unico prospetto mensile nel mese in cui saranno sostenute e corrisposte con bonifico bancario sulle coordinate già indicate entro otto giorni dalla richiesta.
Qualora la IG.ra dovesse intraprendere un'attività lavorativa full time, la ripartizione delle spese straordinarie Pt_2
diverrà al 50% ciascuno fatta eccezione per la spesa della babysitter il cui costo verrà sostenuto al 100% dal IG. Parte_1
fino a che la IG.ra , che attualmente lavora part-time, non lavorerà a tempo pieno. In tale ultimo caso il pagamento Pt_2
della baby sitter sarà a carico per il 70% del IG. e per il 30% della IG.ra . Parte_1 Pt_2
8) i ricorrenti hanno già definito bonariamente i rapporti economici tra loro intercorrenti (liquidazione e divisione di una società, divisione dei conti correnti, restituzione di somme, restituzione di automobili) per cui dichiarano di non avere più
nulla a che pretendere per tali rapporti l'uno dall0altro;
9) l'assegno unico sarà percepito dalla IG.ra e le detrazioni saranno a suo favore;
Pt_2
10) i genitori si rilasciano vicendevole consenso alla richiesta di rilascio e/o rinnovo di passaporto o di documento equipollente valido per l'espatrio relativo al figlio minore in conformità alla disciplina vigente;
11) le spese legali sono compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 21.3.2024 e , a Parte_1 Parte_2
seguito della loro convivenza more uxorio terminata nel 2022, hanno chiesto al Tribunale di regolare pagina 3 di 4 affidamento, collocazione, diritto di visita e contributo al mantenimento del figlio minore , nato CP_1
a Erba il 22.11.2018 e riconosciuto da entrambi i genitori, secondo le condizioni dagli stessi concordate e sopra riportate.
Il ricorso è stato trasmesso al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Il Tribunale può accogliere il ricorso de plano, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473 bis.51 c.p.c., senza necessità di convocare le parti o richiedere chiarimenti, facendo proprio l'accordo intercorso tra le parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti. Per quanto emerge dagli atti, infatti, tale accordo non appare in contrasto con l'interesse preminente del figlio minore . CP_1
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, provvede in conformità alle conclusioni congiunte sopra riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Lecco nella Camera di conIGlio di mercoledì 22 maggio 2024.
Il Presidente rel. est.
dr. Mirco Lombardi
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