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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/04/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
CF Controparte_1
, con sede in Rimini, viale Copenaghen n 77, avente ad P.IVA_1
oggetto gestione di attività alberghiere
e dei soci illimitatamente responsabili
, cf CP_1 C.F._1
cf Controparte_1 C.F._2
cf , con sede in Rimini, via Copenaghen 77 CP_2 P.IVA_2 Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza, sia alla società sia ai soci illimitatamente responsabili;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che la società convenuta, costituitasi, non ha dedotto il difetto dei requisiti dimensionali per la apertura della procedura, con la conseguenza che va ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale;
rilevato che la società debitrice, nelle due memorie di costituzione depositate, ha contestato di trovarsi in stato di insolvenza ed ha chiesto , in definitiva, ulteriore termine ( rispetto ai rinvii già disposti fin dalla prima udienza del settembre 2024, finalizzati alla verifica e/
o al perfezionamento delle notificazioni ai soci persone fisiche ) per verificare l'esito di contenziosi in atto ( opposizione all'esecuzione immobiliare, opposizione all'esecuzione mobiliare, denunzia penale per usura , quest'ultima presentata il 10-3-2025 ) , e quindi da un
- 2 - lato ottenere eventualmente l'accertamento di un credito del procedente molto inferiore a quello dichiarato nella procedura esecutiva, dall'altro riottenere la disponibilità dell'azienda rimasta all'interno dell'immobile aggiudicato ed il risarcimento del danno;
il tutto al fine di proporre ai creditori uno strumento di soluzione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
Controparte_1
versi tuttavia, nonostante le difese svolte ed i documenti prodotti dalla convenuta, in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
- all'esito della esecuzione immobiliare in cui è stato aggiudicato l'immobile nel quale era esercitata l'attività alberghiera il ( solo ) creditore è rimasto incapiente per € 1.450.000,00 CP_3
circa ( differenza fra il credito dichiarato e quanto ripartito in suo favore, v .Piano di riparto doc 8 della resistente ) ; ciò ha indotto il
GE del Tribunale di Ravenna ad effettuare la segnalazione di insolvenza al PM;
- le ragioni di opposizione all'esecuzione immobiliare riguardano la applicazione da parte del creditore di interessi anatocistici e di interessi usurari;
a sostegno di detta opposizione ( in cui la sospensione non è stata concessa ) la stessa opponente , oggi convenuta per la apertura della LG, ha prodotto una consulenza di parte ( doc 14 ) ; da questa stessa consulenza, e quindi dalle stesse affermazioni del debitore, risulta che: gli interessi corrispettivi previsti
- 3 - nel contratto di mutuo da cui origina il credito, come pattuiti e come effettivamente calcolati, sono al di sotto del tasso soglia- usura;
gli interessi moratori pattuiti ed applicati sono anch'essi inferiori al tasso soglia;
è stato invece adottato l'anatocismo
( interessi moratori calcolati sulle intere rate – non pagate o pagate tardivamente – costituite da quota capitale e quota interessi corrispettivi ) con la conseguenza che il tasso di interesse complessivo applicato è divenuto superiore al tasso soglia usura;
l'importo addebitato in eccesso rispetto alle disposizioni di legge ammonta, secondo il TP ( che dichiara di aver applicato i principi dettati dal Cass SU 19597/2020 ) a complessivi € 81.664,09; in definitiva, quindi, secondo la stessa prospettazione del debitore, il debito residuo di potrebbe diminuire al massimo di tale CP_3
cifra, restando quindi pur sempre di molto superiore al milione di euro;
nessun rilievo assume, rispetto all'importo del credito residuo, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai soci garanti: in questo si discute del loro debito, non di quello dell'impresa, e comunque le ragioni della mancata concessione della provvisoria esecuzione riguardano la prova dell'esatto ammontare, in difetto di produzione di tutti gli estratti conto da parte dell'opposto;
- l'eventuale riacquisizione dell'azienda ( in parte, peraltro, oggetto di pignoramento mobiliare ) non comporterebbe una immediata utilizzabilità , ad opera della debitrice convenuta, in una attività
- 4 - economica propria, foss'anche costituita da un affitto di azienda: gran parte dei beni aziendali che la convenuta ha “mostrato” in giudizio ( doc 22 ) sono infissi nell'immobile ( i bagni, i banconi ) e richiedono una rimozione onerosa, ciò che riduce notevolmente sia il valore ( indicato nella denunzia penale in € 500.000 ; iscritto in bilancio ad € 1.560.000, al costo di acquisto ), sia soprattutto la effettiva disponibilità in tempi compatibili con un fruttuoso esercizio di impresa;
né è il caso, evidentemente, di fare riferimento a valori di avviamento aziendale, in assenza ed al di fuori dell'immobile alberghiero;
di conseguenza, anche nell'ipotesi di esito positivo del contenzioso relativo all'azienda non sarebbe evitata la incapacità della debitrice di far fronte con regolarità alle obbligazioni , non potendosi sostenere che la vendita dell'azienda stessa, che comporta la definitiva cessazione di ogni attività di impresa da parte del cedente, integri una gestione ordinaria e consenta un mezzo regolare di pagamento;
né che l'eventuale affitto di azienda possa condurre ad un regolare adempimento del rilevante debito residuo: al quale vanno anche aggiunti almeno € 45.000 circa per debito fiscale ( come certificato da Agenzia delle Entrate nell'agosto 2024, a seguito di apposita richiesta di informazioni ) ;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa
[...]
e l'impossibilità per l'impresa di far Controparte_1
fronte con regolarità alle obbligazioni assunte;
d'altra parte , la
- 5 - stessa debitrice , nel chiedere “ulteriore congruo rinvio”, indica la prospettiva di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, strumenti che presuppongono la impossibilità di adempiere i debiti maturati per intero e in tempi ordinari;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 , 121, 256 e 257 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
cf Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,con P.IVA_1
sede in Rimini, viale Copenaghen n 77, avente ad oggetto gestione di attività alberghiere nonché dei soci illimitatamente responsabili
, cf CP_1 C.F._1
cf Controparte_1 C.F._2
cf , con sede in Rimini, via Copenaghen 77 CP_2 P.IVA_2
- 6 - NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore l'Avv
Massimiliano Semprini
AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
- 7 - creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA il giorno 9-10-2025, ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al
- 8 - quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
- 9 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Civile
Il Tribunale di Rimini, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Miconi Presidente rel dott. Maria Carla Corvetta Giudice dott. Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI
nei confronti della società:
CF Controparte_1
, con sede in Rimini, viale Copenaghen n 77, avente ad P.IVA_1
oggetto gestione di attività alberghiere
e dei soci illimitatamente responsabili
, cf CP_1 C.F._1
cf Controparte_1 C.F._2
cf , con sede in Rimini, via Copenaghen 77 CP_2 P.IVA_2 Udita la relazione del giudice delegato al presente procedimento;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza, sia alla società sia ai soci illimitatamente responsabili;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Rimini;
Rilevato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex art 1, 2 e 121 CCI, poiché esercita attività commerciale;
rilevato che la società convenuta, costituitasi, non ha dedotto il difetto dei requisiti dimensionali per la apertura della procedura, con la conseguenza che va ritenuta la sussistenza del requisito soggettivo di sottoposizione alla liquidazione giudiziale;
rilevato che la società debitrice, nelle due memorie di costituzione depositate, ha contestato di trovarsi in stato di insolvenza ed ha chiesto , in definitiva, ulteriore termine ( rispetto ai rinvii già disposti fin dalla prima udienza del settembre 2024, finalizzati alla verifica e/
o al perfezionamento delle notificazioni ai soci persone fisiche ) per verificare l'esito di contenziosi in atto ( opposizione all'esecuzione immobiliare, opposizione all'esecuzione mobiliare, denunzia penale per usura , quest'ultima presentata il 10-3-2025 ) , e quindi da un
- 2 - lato ottenere eventualmente l'accertamento di un credito del procedente molto inferiore a quello dichiarato nella procedura esecutiva, dall'altro riottenere la disponibilità dell'azienda rimasta all'interno dell'immobile aggiudicato ed il risarcimento del danno;
il tutto al fine di proporre ai creditori uno strumento di soluzione della crisi alternativo alla liquidazione giudiziale;
ritenuto che
Controparte_1
versi tuttavia, nonostante le difese svolte ed i documenti prodotti dalla convenuta, in stato di insolvenza, come si desume dai seguenti elementi:
- all'esito della esecuzione immobiliare in cui è stato aggiudicato l'immobile nel quale era esercitata l'attività alberghiera il ( solo ) creditore è rimasto incapiente per € 1.450.000,00 CP_3
circa ( differenza fra il credito dichiarato e quanto ripartito in suo favore, v .Piano di riparto doc 8 della resistente ) ; ciò ha indotto il
GE del Tribunale di Ravenna ad effettuare la segnalazione di insolvenza al PM;
- le ragioni di opposizione all'esecuzione immobiliare riguardano la applicazione da parte del creditore di interessi anatocistici e di interessi usurari;
a sostegno di detta opposizione ( in cui la sospensione non è stata concessa ) la stessa opponente , oggi convenuta per la apertura della LG, ha prodotto una consulenza di parte ( doc 14 ) ; da questa stessa consulenza, e quindi dalle stesse affermazioni del debitore, risulta che: gli interessi corrispettivi previsti
- 3 - nel contratto di mutuo da cui origina il credito, come pattuiti e come effettivamente calcolati, sono al di sotto del tasso soglia- usura;
gli interessi moratori pattuiti ed applicati sono anch'essi inferiori al tasso soglia;
è stato invece adottato l'anatocismo
( interessi moratori calcolati sulle intere rate – non pagate o pagate tardivamente – costituite da quota capitale e quota interessi corrispettivi ) con la conseguenza che il tasso di interesse complessivo applicato è divenuto superiore al tasso soglia usura;
l'importo addebitato in eccesso rispetto alle disposizioni di legge ammonta, secondo il TP ( che dichiara di aver applicato i principi dettati dal Cass SU 19597/2020 ) a complessivi € 81.664,09; in definitiva, quindi, secondo la stessa prospettazione del debitore, il debito residuo di potrebbe diminuire al massimo di tale CP_3
cifra, restando quindi pur sempre di molto superiore al milione di euro;
nessun rilievo assume, rispetto all'importo del credito residuo, il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai soci garanti: in questo si discute del loro debito, non di quello dell'impresa, e comunque le ragioni della mancata concessione della provvisoria esecuzione riguardano la prova dell'esatto ammontare, in difetto di produzione di tutti gli estratti conto da parte dell'opposto;
- l'eventuale riacquisizione dell'azienda ( in parte, peraltro, oggetto di pignoramento mobiliare ) non comporterebbe una immediata utilizzabilità , ad opera della debitrice convenuta, in una attività
- 4 - economica propria, foss'anche costituita da un affitto di azienda: gran parte dei beni aziendali che la convenuta ha “mostrato” in giudizio ( doc 22 ) sono infissi nell'immobile ( i bagni, i banconi ) e richiedono una rimozione onerosa, ciò che riduce notevolmente sia il valore ( indicato nella denunzia penale in € 500.000 ; iscritto in bilancio ad € 1.560.000, al costo di acquisto ), sia soprattutto la effettiva disponibilità in tempi compatibili con un fruttuoso esercizio di impresa;
né è il caso, evidentemente, di fare riferimento a valori di avviamento aziendale, in assenza ed al di fuori dell'immobile alberghiero;
di conseguenza, anche nell'ipotesi di esito positivo del contenzioso relativo all'azienda non sarebbe evitata la incapacità della debitrice di far fronte con regolarità alle obbligazioni , non potendosi sostenere che la vendita dell'azienda stessa, che comporta la definitiva cessazione di ogni attività di impresa da parte del cedente, integri una gestione ordinaria e consenta un mezzo regolare di pagamento;
né che l'eventuale affitto di azienda possa condurre ad un regolare adempimento del rilevante debito residuo: al quale vanno anche aggiunti almeno € 45.000 circa per debito fiscale ( come certificato da Agenzia delle Entrate nell'agosto 2024, a seguito di apposita richiesta di informazioni ) ;
Ritenuto che tali circostanze valgano a dimostrare lo stato di irreversibile decozione in cui versa
[...]
e l'impossibilità per l'impresa di far Controparte_1
fronte con regolarità alle obbligazioni assunte;
d'altra parte , la
- 5 - stessa debitrice , nel chiedere “ulteriore congruo rinvio”, indica la prospettiva di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, strumenti che presuppongono la impossibilità di adempiere i debiti maturati per intero e in tempi ordinari;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art 49 c 5 CCI;
Così ritenuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt
125, 356 e 358 CCI;
Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41 42,49, 54 , 121, 256 e 257 CCI
P.Q.M.
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
cf Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,con P.IVA_1
sede in Rimini, viale Copenaghen n 77, avente ad oggetto gestione di attività alberghiere nonché dei soci illimitatamente responsabili
, cf CP_1 C.F._1
cf Controparte_1 C.F._2
cf , con sede in Rimini, via Copenaghen 77 CP_2 P.IVA_2
- 6 - NOMINA
Giudice Delegato la Dott. Francesca Miconi e Curatore l'Avv
Massimiliano Semprini
AUTORIZZA
Il Curatore , con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
- 7 - creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art 39 CCI
FISSA il giorno 9-10-2025, ore 11 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato, nel Palazzo di Giustizia;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del soggetto in liquidazione giudiziale termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la presentazione , mediante trasmissione all'indirizzo di posta certificata della procedura, con spedizione da un indirizzo di posta certificata, delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al
- 8 - quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che entro 10 giorni dalla sua nomina, coincidente con la pubblicazione della sentenza, dovrà comunicare al RRII l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande dei creditori e dei terzi rivendicanti;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20/03/2025
Il Presidente
Dr Francesca Miconi
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