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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/07/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1491 /2024
All'udienza del 01/07/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo alle ore 10.26 sono presenti per parte attrice l'Avv. LINARES MARCELLO e per parte convenuta l'Avv. AMMOSCATO ANGELA MARIA
L'avv. Linares si riporta integralmente al ricorso ed ai propri scritti difensivi con particolare riferimento alle note da ultimo depositate di contestazione delle eccezioni di controparte.
L'avv. Ammoscato si riporta alla memoria di costituzione e risposta nonché a quanto eccepito e dedotto nella memoria di replica e nelle note scritte depositate in atti.
I procuratori discutono la causa illustrando i rispettivi atti ai quali si riportano.
Il Giudice dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale alle ore
17.40 assenti i procuratori, decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1491 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altri istituti e leggi speciali vertente tra
“ ”, con sede in Marsala, Piazza San Matteo n.14, partita IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
giorni 01.01.1956, assistito e difeso dall'Avv. Marcello Linares, ricorrente nei confronti di
(P.IVA , in persona del Sindaco On.le Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(Codice Fiscale , elettivamente domiciliato in Marsala nella Via
[...] C.F._1
Garibaldi, presso il Palazzo dei Pubblici Uffici, autorizzato a costituirsi nel presente giudizio con delibera G.M. n.503 del 20/12/2024, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv.
Angela Maria Ammoscato, resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 la “ ”, ha chiesto voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale di Marsala, in accoglimento del ricorso: - In via principale, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di Euro Controparte_1
73.620,02, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore della ricorrente “ ”, con sede in Marsala, Piazza San Parte_1 Matteo n.14, partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
quale saldo delle fatture nn. 1P - 2P -3P - 4P – 5P e 6P del 06.07.2022 e del 2019. - In
[...] Pt_3
subordine, voglia condannare il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
unicamente al pagamento della somma di Euro 22.328,56, quale saldo delle fatture nn. 1P - 2P -3P -
4P – 5P e 6P del 06.07.2022, relativamente al periodo per cui è stato disposta la prosecuzione del soggiorno degli utenti presso le strutture in virtù dei Decreti del Tribunale per i Minorenni di
Palermo, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore della ricorrente “ ”.” Parte_1
Premetteva a detta domanda di aver ospitato “presso le predette comunità gestite dalla ricorrente cooperativa, un elevato numero di minori stranieri extracomunitari non accompagnati
(MSNA); che “il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune nel cui territorio ha sede la struttura”; che “il
Comune di Marsala era ed è tutt'ora obbligato a pagare le rette per il soggiorno degli stranieri alloggiati presso le succitate strutture della ricorrente”; che il è pertanto moroso della CP_1
complessiva somma di “Euro 73.620,02; e precisamente: 1) di Euro 22.328,56, quale insoluto sulle fatture nn. 1P - 2P -3P - 4P – 5P e 6P del 06.07.2022, a titolo di pagamento delle quote ministeriali dovute dal per giorni di presenza degli utenti indicati nelle predette fatture;
All. 4 2) di CP_1
Euro € 51.291,46 somme dovute a titolo di pagamento delle quote ministeriali dovute dal CP_1
per i giorni di presenza degli utenti indicati nelle predette fatture, per il saldo del servizio di accoglienza degli utenti svolto presso le comunità site in Marsala nell'anno 2018, quale insoluto sulle fatture del 2019 (All 5)”. Pt_3
Si costituiva l'ente resistente il quale contestava quanto dedotto dalla cooperativa.
Eccepiva la prescrizione del credito di complessivi € 51.291,46 relativo alla “- Fattura n. 3 B del 18/02/2019 di € 36.848,86; - Fattura n. 4 B del 21/02/2019 di € 12.732,88; - Fattura n.5 B del
22/02/2019 di € 1.709,72” per essere decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di erogazione del servizio (anno 2018), la “assenza di un ordine del giudice di affidamento dei neomaggiorenni fino al compimento del 21° anno di età presso le strutture gestite dalla
” con la conseguenza che “il Comune non ha nessun obbligo di pagamento delle spese Parte_1
per ospitalità dei soggetti” divenuti maggiorenni che tuttavia “per quattro soggetti neomaggiorenni, sopraggiungeva in data successiva al compimento della maggiore età il
Provvedimento del Tribunale dei Minori di Palermo di disposizione della misura rieducativa fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età con affidamento al servizio sociale del Comune” ragione per cui si riconosceva debitrice del minor importo di € 13.500,00, eccepiva che nessuna somma era dovuta per le “spese di ospitalità nel periodo compreso tra il raggiungimento della maggiore età e la data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale dei minorenni di
Palermo”.
Chiedeva pertanto “Accertare e dichiarare la disponibilità del a pagare Controparte_1
in favore della limitatamente ad una parte degli importi delle fatture Parte_1
n.3/P - n.4/P - n. 5/P e n. 6/P del 22/02/2022, meglio specificati nella parte motiva del presente atto, per l'importo complessivo di € 13.500,00 per il resto Ritenere e dichiarare l'inammissibilità
e/o improponibilità della domanda di arricchimento senza causa Ritenere e dichiarare, infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte da parte ricorrente e per l'effetto Rigettare, con qualsivoglia statuizione, il ricorso. In subordine, Ritenere e dichiarare parzialmente prescritte le pretese creditorie oggetto di causa, nei limiti di cui in parte motiva del presente atto, per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale e per l'effetto Rigettare le domande di condanna, a qualsivoglia titolo, riferite alle fatture nn. 3B-4B-5B del 2019. Le spese come per legge.
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati
Va preliminarmente rigetta all'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Ed invero parte ricorrente ha depositato in data 13.01.2025 copia della “Richiesta pagamento somme Coop L'Arca/Comune di Marsala” inoltrata all'amministrazione tramite PEC in data 7.9.2020 per la complessiva somma di € 51.291,46, relativa al “periodo annualità 2018, quale insoluto sulle fatture 3B-4B-5B del 2019”.
Ancora in via preliminare ma nel merito, va dichiarata la inammissibilità della domanda di
“indebito arricchimento” in quanto formulata soltanto con le memorie depositate ai sensi dell'art. 281 duodecies cpc e senza che la proposizione fosse conseguenza delle difese della resistente.
Ed invero, già nel ricorso introduttivo la ricorrente fa riferimento “all'ingiustificato arricchimento” conseguito dal Comune di Marsala, senza tuttavia formulare alcuna domanda sul punto come pure nessuna domanda risarcitoria è stata formulata ai sensi e per gli effetti dell'art
2043 cc pure richiamato nell'atto introduttivo
Nel merito si osserva quanto segue
L'obbligo di prestare assistenza ai minori in stato di abbandono, siano essi stranieri o di nazionalità italiana, trae origine dalla legge. L'art. 403 c.c. stabilisce, infatti, che: “Quando il minore
è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
A questa previsione si affianca l'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 (“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), in forza della quale: “…1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265. 2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività: a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché' delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo
1, comma 5 secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c); d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a); e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi…………4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. Completa il quadro normativo, la legge della n. 22/1986 (“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in ”), il cui art. 68 stabilisce che: “a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i comuni sono tenuti a provvedere: a) agli oneri finanziari conseguenti al disposto dell'art. 403 del codice civile;
…..”. Dal combinato disposto delle richiamate previsioni, si evince che l'attività di gestione dei servizi di assistenza sociale fa capo ai Comuni, sui quali gravano anche i relativi oneri economici.
Dalle convenzioni stipulate dalle odierne parti processuali, depositate in atti dall'amministrazione resistente e relative alle strutture di accoglienza “Lolli” “Saturno” e “Marte” risulta che le parti hanno espressamente pattuito che “il si obbliga a trasferire Controparte_1
all'Ente gestore l'intera somma percepita dalla e dal Ministero del Lavoro, a titolo di rimborso per CP_3
i minori ospitati nella comunità, avendone i minori i requisiti previsti dalla legge e senza null'altro a pretendere dal La retta pro die e pro capite, da corrispondere per le finalità di cui alla Controparte_1
presente convenzione, è determinata in euro 45,00 iva inclusa” e che “nessun onere derivante dalla presente convenzione è posto a carico del Comune di Marsala, stante che il fenomeno migratorio in atto costituisce un evento eccezionale del quale non può farsi carco i singolo comune”.
L'obbligo di pagamento da parte del nasce quindi qualora e nei limiti Controparte_1
in cui la ed il Ministero del lavoro abbiano provveduto ad effettuare i rimborsi per i CP_3
minori ospitati dalla Comunità senza che dall'ospitalità in Comunità possa sorgere alcun onere diretto in capo all'ente stesso.
Nel caso di specie la ricorrente non ha provato ma più a monte neppure allegato, che le somme indicate nelle fatture delle quali chiede il pagamento siano state percepite dal CP_1
secondo quanto previsto nelle convenzioni.
Con riferimento poi alla posizione degli ospiti maggiorenni si rileva che il resistente costituendosi in giudizio ha depositato copia dei decreti di “affidamento al Servizio Sociale del territorio con permanenza presso la struttura dal medesimo servizio individuata, fino al completamento del percorso finalizzato all'autonomia, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età” relativo ai neomaggiorenni , , Per_1 Persona_2 Persona_3
e . Persona_4 Persona_5
Per quanto più su evidenziato da detto affidamento deriva l'obbligazione di pagamento in capo al in favore dell'odierna ricorrente della retta dovuta in misura di € 45,00 pro die a CP_1
straniero giusta quanto pattuito nelle ripetute convenzioni e misura sulla quale non sussiste contestazioni alcuna tra le parti (cfr. fatture emesse dalla ricorrente e prospetto riepilogativo depositato dal resistente nei quali l'importo dovuto è indicato in € 42,85714 oltre iva al 5%).
Non ultroneo appare sul punto evidenziare che la misura dell'onere economico gravante ex lege sull'ente locale non può dipendere dalle decisioni unilaterali delle strutture di accoglienza ma va necessariamente determinata dal comune tramite proprie determinazioni o mediante convenzioni appositamente stipulate, avendo riguardo, in ogni caso, alle risorse finanziarie disponibili e a quelle riconosciutegli a livello regionale e statale, non potendo prescindere dall'obbligo di dare copertura finanziaria alla suddetta spesa.
Circa la prova dell'esistenza degli ulteriori decreti di affidamento, la ricorrente non può dolersi della mancata emissione dell'ordinanza di cui all'art 210 cpc atteso che essa in quanto soggetto affidatario degli stranieri era legittimata a richiederne copia presso il competente
Tribunale.
Attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti le spese del giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1491/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- condanna iL al pagamento in favore della “ ”, con Controparte_1 Parte_1
sede in Marsala, Piazza San Matteo n.14, partita IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore della somma di € 13.500,00 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo;
- dichiara interamente compensate le spese de giudizio.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del dì 01 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
SEZIONE CIVILE
Proc. N. 1491 /2024
All'udienza del 01/07/2025 innanzi al GOT dott. Marcello Bellomo alle ore 10.26 sono presenti per parte attrice l'Avv. LINARES MARCELLO e per parte convenuta l'Avv. AMMOSCATO ANGELA MARIA
L'avv. Linares si riporta integralmente al ricorso ed ai propri scritti difensivi con particolare riferimento alle note da ultimo depositate di contestazione delle eccezioni di controparte.
L'avv. Ammoscato si riporta alla memoria di costituzione e risposta nonché a quanto eccepito e dedotto nella memoria di replica e nelle note scritte depositate in atti.
I procuratori discutono la causa illustrando i rispettivi atti ai quali si riportano.
Il Giudice dato atto di quanto precede, si ritira in camera di consiglio. Riaperto il verbale alle ore
17.40 assenti i procuratori, decide la causa dando lettura del dispositivo della sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita.
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del Giudice Onorario della Sezione Civile dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1491 /2024 R.G.A.C.C. oggetto: Altri istituti e leggi speciali vertente tra
“ ”, con sede in Marsala, Piazza San Matteo n.14, partita IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
giorni 01.01.1956, assistito e difeso dall'Avv. Marcello Linares, ricorrente nei confronti di
(P.IVA , in persona del Sindaco On.le Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(Codice Fiscale , elettivamente domiciliato in Marsala nella Via
[...] C.F._1
Garibaldi, presso il Palazzo dei Pubblici Uffici, autorizzato a costituirsi nel presente giudizio con delibera G.M. n.503 del 20/12/2024, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti dall'Avv.
Angela Maria Ammoscato, resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa come da verbale che precede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 la “ ”, ha chiesto voglia Parte_1
l'Ill.mo Tribunale di Marsala, in accoglimento del ricorso: - In via principale, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento della somma di Euro Controparte_1
73.620,02, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore della ricorrente “ ”, con sede in Marsala, Piazza San Parte_1 Matteo n.14, partita IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2
quale saldo delle fatture nn. 1P - 2P -3P - 4P – 5P e 6P del 06.07.2022 e del 2019. - In
[...] Pt_3
subordine, voglia condannare il in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1
unicamente al pagamento della somma di Euro 22.328,56, quale saldo delle fatture nn. 1P - 2P -3P -
4P – 5P e 6P del 06.07.2022, relativamente al periodo per cui è stato disposta la prosecuzione del soggiorno degli utenti presso le strutture in virtù dei Decreti del Tribunale per i Minorenni di
Palermo, oltre interessi e spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA come per Legge, in favore della ricorrente “ ”.” Parte_1
Premetteva a detta domanda di aver ospitato “presso le predette comunità gestite dalla ricorrente cooperativa, un elevato numero di minori stranieri extracomunitari non accompagnati
(MSNA); che “il collocamento del minore in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico da parte del Servizio Sociale del Comune nel cui territorio ha sede la struttura”; che “il
Comune di Marsala era ed è tutt'ora obbligato a pagare le rette per il soggiorno degli stranieri alloggiati presso le succitate strutture della ricorrente”; che il è pertanto moroso della CP_1
complessiva somma di “Euro 73.620,02; e precisamente: 1) di Euro 22.328,56, quale insoluto sulle fatture nn. 1P - 2P -3P - 4P – 5P e 6P del 06.07.2022, a titolo di pagamento delle quote ministeriali dovute dal per giorni di presenza degli utenti indicati nelle predette fatture;
All. 4 2) di CP_1
Euro € 51.291,46 somme dovute a titolo di pagamento delle quote ministeriali dovute dal CP_1
per i giorni di presenza degli utenti indicati nelle predette fatture, per il saldo del servizio di accoglienza degli utenti svolto presso le comunità site in Marsala nell'anno 2018, quale insoluto sulle fatture del 2019 (All 5)”. Pt_3
Si costituiva l'ente resistente il quale contestava quanto dedotto dalla cooperativa.
Eccepiva la prescrizione del credito di complessivi € 51.291,46 relativo alla “- Fattura n. 3 B del 18/02/2019 di € 36.848,86; - Fattura n. 4 B del 21/02/2019 di € 12.732,88; - Fattura n.5 B del
22/02/2019 di € 1.709,72” per essere decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di erogazione del servizio (anno 2018), la “assenza di un ordine del giudice di affidamento dei neomaggiorenni fino al compimento del 21° anno di età presso le strutture gestite dalla
” con la conseguenza che “il Comune non ha nessun obbligo di pagamento delle spese Parte_1
per ospitalità dei soggetti” divenuti maggiorenni che tuttavia “per quattro soggetti neomaggiorenni, sopraggiungeva in data successiva al compimento della maggiore età il
Provvedimento del Tribunale dei Minori di Palermo di disposizione della misura rieducativa fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età con affidamento al servizio sociale del Comune” ragione per cui si riconosceva debitrice del minor importo di € 13.500,00, eccepiva che nessuna somma era dovuta per le “spese di ospitalità nel periodo compreso tra il raggiungimento della maggiore età e la data di pubblicazione del provvedimento del Tribunale dei minorenni di
Palermo”.
Chiedeva pertanto “Accertare e dichiarare la disponibilità del a pagare Controparte_1
in favore della limitatamente ad una parte degli importi delle fatture Parte_1
n.3/P - n.4/P - n. 5/P e n. 6/P del 22/02/2022, meglio specificati nella parte motiva del presente atto, per l'importo complessivo di € 13.500,00 per il resto Ritenere e dichiarare l'inammissibilità
e/o improponibilità della domanda di arricchimento senza causa Ritenere e dichiarare, infondate in fatto e in diritto tutte le domande proposte da parte ricorrente e per l'effetto Rigettare, con qualsivoglia statuizione, il ricorso. In subordine, Ritenere e dichiarare parzialmente prescritte le pretese creditorie oggetto di causa, nei limiti di cui in parte motiva del presente atto, per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale e per l'effetto Rigettare le domande di condanna, a qualsivoglia titolo, riferite alle fatture nn. 3B-4B-5B del 2019. Le spese come per legge.
Instaurato il contraddittorio il giudizio è stato istruito con il solo deposito di documenti
La domanda è fondata nei limiti di seguito indicati
Va preliminarmente rigetta all'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
Ed invero parte ricorrente ha depositato in data 13.01.2025 copia della “Richiesta pagamento somme Coop L'Arca/Comune di Marsala” inoltrata all'amministrazione tramite PEC in data 7.9.2020 per la complessiva somma di € 51.291,46, relativa al “periodo annualità 2018, quale insoluto sulle fatture 3B-4B-5B del 2019”.
Ancora in via preliminare ma nel merito, va dichiarata la inammissibilità della domanda di
“indebito arricchimento” in quanto formulata soltanto con le memorie depositate ai sensi dell'art. 281 duodecies cpc e senza che la proposizione fosse conseguenza delle difese della resistente.
Ed invero, già nel ricorso introduttivo la ricorrente fa riferimento “all'ingiustificato arricchimento” conseguito dal Comune di Marsala, senza tuttavia formulare alcuna domanda sul punto come pure nessuna domanda risarcitoria è stata formulata ai sensi e per gli effetti dell'art
2043 cc pure richiamato nell'atto introduttivo
Nel merito si osserva quanto segue
L'obbligo di prestare assistenza ai minori in stato di abbandono, siano essi stranieri o di nazionalità italiana, trae origine dalla legge. L'art. 403 c.c. stabilisce, infatti, che: “Quando il minore
è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.
A questa previsione si affianca l'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000 (“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”), in forza della quale: “…1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265. 2. Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti attività: a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché' delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5; c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo
1, comma 5 secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c); d) partecipazione al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a); e) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi…………4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”. Completa il quadro normativo, la legge della n. 22/1986 (“Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in ”), il cui art. 68 stabilisce che: “a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i comuni sono tenuti a provvedere: a) agli oneri finanziari conseguenti al disposto dell'art. 403 del codice civile;
…..”. Dal combinato disposto delle richiamate previsioni, si evince che l'attività di gestione dei servizi di assistenza sociale fa capo ai Comuni, sui quali gravano anche i relativi oneri economici.
Dalle convenzioni stipulate dalle odierne parti processuali, depositate in atti dall'amministrazione resistente e relative alle strutture di accoglienza “Lolli” “Saturno” e “Marte” risulta che le parti hanno espressamente pattuito che “il si obbliga a trasferire Controparte_1
all'Ente gestore l'intera somma percepita dalla e dal Ministero del Lavoro, a titolo di rimborso per CP_3
i minori ospitati nella comunità, avendone i minori i requisiti previsti dalla legge e senza null'altro a pretendere dal La retta pro die e pro capite, da corrispondere per le finalità di cui alla Controparte_1
presente convenzione, è determinata in euro 45,00 iva inclusa” e che “nessun onere derivante dalla presente convenzione è posto a carico del Comune di Marsala, stante che il fenomeno migratorio in atto costituisce un evento eccezionale del quale non può farsi carco i singolo comune”.
L'obbligo di pagamento da parte del nasce quindi qualora e nei limiti Controparte_1
in cui la ed il Ministero del lavoro abbiano provveduto ad effettuare i rimborsi per i CP_3
minori ospitati dalla Comunità senza che dall'ospitalità in Comunità possa sorgere alcun onere diretto in capo all'ente stesso.
Nel caso di specie la ricorrente non ha provato ma più a monte neppure allegato, che le somme indicate nelle fatture delle quali chiede il pagamento siano state percepite dal CP_1
secondo quanto previsto nelle convenzioni.
Con riferimento poi alla posizione degli ospiti maggiorenni si rileva che il resistente costituendosi in giudizio ha depositato copia dei decreti di “affidamento al Servizio Sociale del territorio con permanenza presso la struttura dal medesimo servizio individuata, fino al completamento del percorso finalizzato all'autonomia, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età” relativo ai neomaggiorenni , , Per_1 Persona_2 Persona_3
e . Persona_4 Persona_5
Per quanto più su evidenziato da detto affidamento deriva l'obbligazione di pagamento in capo al in favore dell'odierna ricorrente della retta dovuta in misura di € 45,00 pro die a CP_1
straniero giusta quanto pattuito nelle ripetute convenzioni e misura sulla quale non sussiste contestazioni alcuna tra le parti (cfr. fatture emesse dalla ricorrente e prospetto riepilogativo depositato dal resistente nei quali l'importo dovuto è indicato in € 42,85714 oltre iva al 5%).
Non ultroneo appare sul punto evidenziare che la misura dell'onere economico gravante ex lege sull'ente locale non può dipendere dalle decisioni unilaterali delle strutture di accoglienza ma va necessariamente determinata dal comune tramite proprie determinazioni o mediante convenzioni appositamente stipulate, avendo riguardo, in ogni caso, alle risorse finanziarie disponibili e a quelle riconosciutegli a livello regionale e statale, non potendo prescindere dall'obbligo di dare copertura finanziaria alla suddetta spesa.
Circa la prova dell'esistenza degli ulteriori decreti di affidamento, la ricorrente non può dolersi della mancata emissione dell'ordinanza di cui all'art 210 cpc atteso che essa in quanto soggetto affidatario degli stranieri era legittimata a richiederne copia presso il competente
Tribunale.
Attesa la parziale reciproca soccombenza delle parti le spese del giudizio vanno compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala Sezione Civile nella persona del Giudice onorario dott. Marcello Bellomo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1491/2024 r.g.a.c., ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata:
- condanna iL al pagamento in favore della “ ”, con Controparte_1 Parte_1
sede in Marsala, Piazza San Matteo n.14, partita IVA , in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore della somma di € 13.500,00 oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda al saldo;
- dichiara interamente compensate le spese de giudizio.
Così deciso in Marsala, nell'udienza del dì 01 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo