TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1562 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5383 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “donazione”
T R A rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Romano, presso il quale Parte_1
elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco alla via Napoli, 67;
ATTORE
E appresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Savanelli e Michele Coppola, Controparte_1
presso i quali elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Dante, 89;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha dedotto di aver Parte_1
donato alla figlia, la quota di compartecipazione (per totali Euro 107.545,71), Controparte_1 nella società in data 21.01.2019, dopo essere stato accompagnato dalla medesima Parte_2
presso lo studio dell'avv.to Luciano Ruggiero Malagnini.
L'attore ha precisato di essere stato indotto alla donazione in stato di incapacità di intendere e di volere, ovvero di comprendere il significato dei propri atti e la capacità di autodeterminarsi in modo libero e cosciente, in quanto affetto – già all'epoca dell'atto - da vasculopatia cerebrale cronica (con disturbi della memoria recente e dell'orientamento temporo-spaziale).
Pertanto, l'attore avrebbe compreso il significato e gli effetti dell'atto posto in essere solamente in data 08.03.2019, a seguito di convocazione in società da parte dell'amministratore (e figlio),
[...
(venuto a conoscenza della circostanza in pari data), ragion per cui avrebbe chiesto CP_2
- invano - alla figlia di annullare l'atto.
Pertanto, ha convenuto in giudizio al fine di ottenere pronuncia di annullamento Controparte_1
della donazione ex art. 775 c.c., o in subordine di nullità (previo accertamento della sussistenza - quantomeno - di uno stato di minorata capacità intellettiva). Vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita in giudizio la quale ha sostenuto, in primo luogo, la validità della Controparte_1
donazione, in quanto al momento dell'atto l'attore era capace di intendere e di volere, come riscontrato anche dal notaio in sede di redazione dell'atto (art. 47 Legge 16 febbraio 1913, n. 89).
Ha, poi, contestato la documentazione versata in atti dalla controparte, le quali dimostrerebbe la sussistenza di un temperamento ed un'indole non costanti, non anche l'incapacità di intendere e di volere. Parimenti, la perizia medica di parte, effettuata cinque mesi dopo la data di stipula dell'atto di donazione, non proverebbe che nel gennaio 2019 era già incapace. La convenuta, inoltre, ha contestato la domanda di nullità (ex artt. 1418 c.c. e 643 c.p.), in quanto basata su illazioni e congetture, prive di ogni riscontro documentale. Pertanto, ha insistito per il rigetto delle domande formulate in citazione, con vittoria di spese e compensi, con attribuzione al procuratore antistatario.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, si precisa in corso di causa questo scrivente, disposta una prima ctu medico-legale, insoddisfacente per le ragioni indicate nell'ordinanza del 27.4.2021 (in questa sede da intendersi ribadite), ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali (nominando nuovo ausiliario, Prof. dott. Persona_1
Nel prosieguo, poi, è stata poi espletata l'istruttoria orale, di cui si dirà di qui a poco.
In via del tutto preliminare, occorre spendere qualche considerazione sul documento del 2.8.2019, avente ad oggetto “annullamento procedimento giudiziario e revoca mandato a procedere contro indirizzato al procuratore attoreo, ma inviato anche alla convenuta, nel quale Controparte_1
l'attore manifesta la volontà di non procedere legalmente nei confronti della figlia e di revocare il mandato al medesimo avvocato.
A seguito del deposito – del 3.3.2021 – del documento in esame, l'attore ha depositato altra missiva dell'attore, di poco successiva (del 9.8.2019), nella quale emerge con evidenza, invece, la volontà di continuare il giudizio appena instaurato.
Considerato che la missiva del 2.8.2019 è rivolta soltanto all'avv. Romano, e non anche alla convenuta (“mera” destinataria della missiva), che la volontà ivi espressa non può essere equiparata ad una rinuncia ex art. 306 c.p.c., che, del resto, nonostante l'invio di detta missiva, parte convenuta si è costituita nel novembre 2019 (senza dichiarare di volersi avvalere di tale documento), e che nel corso del processo una tale volontà non è mai stata manifestata (o ribadita), anche a voler prescindere dal contenuto della missiva del 9.8.2019 (nella quale l'attore dichiara di essere stato convinto/costretto dalla figlia a firmare un foglio in bianco), non può essere assegnato valore dirimente al documento in esame, che anzi testimonia - nell'attore - una situazione di instabilità mentale che lo ha portato più volte (come si vedrà nel prosieguo) a porre in essere comportamenti contraddittori. Posta tale necessaria premessa, in punto di diritto appare opportuno precisare che l'art. 775 c.c. attribuisce facoltà di azione a qualunque persona che, sebbene non privata della capacità legale di agire, si sia di fatto trovata, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità
d'intendere o di volere al momento del compimento della donazione.
Trattasi, come è evidente, di norma specifica, che in quanto tale non presuppone - come la disposizione generale di cui all'art. 428 c.c. - la sussistenza di un grave pregiudizio all'incapace e della mala fede dell'altro contraente.
Entrambe le disposizioni, invece, presuppongono il dato dell'alterazione delle facoltà mentali, da intendersi, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono: “è ben possibile che la menomazione rimanga circoscritta alla sfera intellettiva o volitiva,
a condizione che risulti, comunque, grandemente diminuita la capacità della persona di determinarsi coscientemente al compimento dell'atto, in ragione di una perturbazione del processo di formazione della volontà, impedita da un grave affievolimento delle relative facoltà, sia pur senza necessità che si giunga a una totale privazione” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del
08.06.2011).
In altri termini, per assumere rilievo giuridico l'incapacità di intendere e di volere non presuppone
“la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13659 del
30.05.2017). In ossequio ai principi generali in tema di prova (art. 2697 c.c.), incombe sulla parte che agisce per l'annullamento dare dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, e tale onere può essere assolto mediante i comuni mezzi di prova (perizie, documenti, testimoni, ecc.) e, quindi, anche con presunzioni.
Poste tali premesse, e venendo al merito, occorre pertanto verificare se nel momento in cui è stata stipulata la donazione l'attore era capace – o meno – di intendere e di volere.
Sul punto, è opportuno prendere le mosse dalla relazione medico – legale redatta dal CTU, Prof. il quale, con argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico – scientifico, ha Persona_1
affermato che all'epoca della ctu (deposito del 24.8.2022) l'attore era affetto da Disturbo
Neurocognitivo Maggiore vascolare e che, verosimilmente tale condizione era sussistente già nel
2019.
Nel dettaglio, il CTU ha spiegato che “Questa patologia (il disturbo neuro cognitivo maggiore), a causa della tendenza spontanea alla progressione, determina difficoltà di apprendimento e, quindi, rende difficile modificare i propri comportamenti in maniera adeguata alle situazioni […] Ne consegue che il comportamento del soggetto affetto è fortemente influenzato dalla compromissione delle capacità cognitive, con una incapacità a comprendere le situazioni relazionali ed a validamente orientare i propri atteggiamenti e comportamenti e, conseguentemente la capacità di intendere e di volere del soggetto può essere compromessa e la persona non essere in grado di provvedere alla cura dei propri interessi”. Ed ancora, “Nel caso in oggetto appare più probabile un esordio lento e graduale della compromissione cognitiva secondaria alla vasculopatia cerebrale cronica e, sintomatologicamente, prevalente un'alterazione delle funzioni esecutive (sindrome disecutiva) con compromissione soprattutto della volontà […] In ogni caso, nel soggetto in questione l'attuale esame psichico orienta palesemente per una condizione di deterioramento intellettivo (o declino cognitivo che dir si voglia) di rilievo, per cui volendo pur ammettere una fase iniziale di lieve gravità, non vi è dubbio che si sia realizzata un'evoluzione verso un quadro clinico di demenza conclamata, o disturbo neurocognitivo maggiore che dir si voglia”. Sulla scorta di tali considerazioni, ha concluso affermando che “È, quindi, probabile che la malattia neurologica anche nel caso in oggetto fosse insorta già da alcuni anni e progredita sino alla situazione descritta agli inizi del 2019, per cui è verosimile che le capacità intellettive del sig. il 21 gennaio 2019 (poco meno di 2 mesi prima dell'osservazione clinica del Dott. Parte_1
che è il medico che ha posto la diagnosi di M.C.I.) fossero già Persona_2
compromesse, anche se non è possibile dire con certezza con quale entità”.
Come già evidenziato, l'elaborato peritale risulta immune da censure, e pertanto può essere interamente condiviso, avendo l'ausiliario risposto, peraltro, alle osservazioni di parte convenuta. A quest'ultimo proposito, si rappresenta che l'ausiliario ha spiegato – con motivazione che viene condivisa in questa sede – di non aver ritenuto di intervistare i familiari, non solo perché nel caso in esame la finalità dell'indagine non è la corretta diagnosi (propedeutica ad un successivo trattamento terapeutico), ma anche e soprattutto perché, vista la natura delle parti coinvolte, i familiari sarebbero stati ovviamente influenzati/condizionati dalle relazioni personali interne al nucleo.
E del resto, avendo riguardo alla posizione della defunta moglie dell'attore, non può non essere evidenziato che con lettera del 9.8.2019 rappresentava all'avv. Romano di aver Co Parte_1
sottoscritto la rinuncia al mandato su pressione della convenuta e della medesima moglie.
È evidente, dunque, che la complessiva situazione familiare (quantomeno del nucleo ristretto, costituito dalla famiglia nucleare dell'attore) è tale da non poter attribuire alcun rilievo al parere e alle opinioni dei parenti.
Ne consegue che anche la comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio CP_3
intercorso contro innanzi a codesto Tribunale sconta la medesima problematica, Controparte_2
ed è pertanto irrilevante.
Ciò posto, può dunque affermarsi che nel gennaio del 2019 l'attore era già affetto da disturbo neurocognitivo.
Occorre verificare, pertanto, la sussistenza di tale condizione anche allorquando è stato stipulato l'atto di donazione. Il quadro probatorio prodotto dalle parti ed emerso in corso in corso di causa supporta una tale conclusione.
Non può non evidenziarsi che nei primi mesi del 2019 l'attore ha posto una serie di atti, taluni dei quali anche in contrasto tra loro. Invero, pur avendo disposto delle proprie quote societarie, ha dapprima - in data 8.2.2019 - rilasciato una fideiussione personale in favore della società Pt_2
e successivamente – in data 16.2.2019 – partecipato all'assemblea della società (circostanza,
[...]
questa, non documentata, stante il mancato deposito del foglio presenze allegato al verbale, ma non oggetto di specifica contestazione) e – in data 19.2.2019 – prestato consenso all'atto di conferimento di incarico ad una società di consulenti.
Non vi è dubbio che tali comportamenti (soprattutto per quanto concerne la partecipazione all'assemblea ed al conferimento di incarico) sono significativi del fatto che all'epoca dei fatti l'attore agiva come socio, o comunque nella convinzione di essere tale, evidentemente inconsapevole di aver donato pochi giorni prima le quote societarie.
Del resto, che già nel 2019 l'attore non si trovasse più nel pieno e continuo possesso delle facoltà mentali, si desume altresì dal fatto che abbia dapprima chiesto (in data 11.3.2019 e 13.5.2019) alla figlia di annullare l'atto e successivamente invitato (in data 2.8.2019) l'avv. Romano a non dare ulteriore corso al procedimento, per poi, infine, comunicargli l'intenzione di proseguire il giudizio appena iscritto a ruolo.
È probabile, pertanto, che l'attore, anche a prescindere dalla condotta asseritamente tenuta dalla donataria (rispetto alla quale in corso di causa non sono emersi elementi probatori rilevanti), non agisse più nella piena e consapevole capacità di provvedere alla cura dei propri interessi.
La circostanza per cui tali episodi si siano verificati in un intervallo temporale così ristretto, unitamente al fatto che il ctu nominato ha, pur in assenza di documentazione medica antecedente al
2019, affermato che alla data della donazione la patologia era già insorta, costituiscono, pertanto, elementi che depongono in favore della narrazione attorea dei fatti storici.
Nella medesima direzione militano gli elementi di prova raccolti nel corso della prova orale. Invero, i testi di parte attorea hanno riferito che l'attore alternava momenti di lucidità a momenti di non lucidità, come del resto si evince dalla documentazione versata in atti, anche con specifico riferimento al periodo in cui è stato stipulato l'atto di donazione impugnato.
Il teste ha affermato che “appena ha scoperto di non essere più socio è Testimone_1 Pt_1
impazzito, non si spiegava perché non era più socio e mi chiese di accompagnarlo dall'avv.
Francesco Romano, per riavere indietro le sue quote;
non capiva perché la socia era ”. Il CP_1
teste invece, ha riferito che “ mi spiegò, mi disse che aveva fatto Testimone_2 Pt_1
qualche cosa con qualche avvocato, ma non ricordava cosa con precisione” (cfr. verbale d'udienza del 30.01.2024).
Non ostano a tale conclusione le dichiarazioni rese dalla teste di parte convenuta, Testimone_3
Nell'evidenziare che quest'ultima è legata da vincolo di parentela con le parti in causa (e sul punto si rimanda a quanto suevidenziato), ad ogni modo la deposizione non apporta elementi probatori rilevanti (la stessa circostanza del rinnovo della patente di guida non lo è di per sé, in quanto ciò non esclude la versione attorea dei fatti), e per di più colloca erroneamente i fatti storici nel tempo
(la teste afferma di essere venuta a conoscenza della stipula dell'atto all'inizio di gennaio 2019, mentre l'atto è del 21.1.2019).
Medesime considerazioni valgono per i documenti versati in atti dalla convenuta, ovvero la dichiarazione del 4.12.2018, asseritamente a firma di n quanto in più parti del Parte_3
tutto illeggibile, e pertanto irrilevante e, per le motivazioni già evidenziate in precedenza, la comparsa di risposta - in altro giudizio - di (moglie dell'attore e madre della CP_3
convenuta).
Per quanto concerne, infine, la circostanza secondo cui il notaio rogante avrebbe effettuato gli accertamenti del caso in ordine alla capacità delle parti, si rappresenta che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, “non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto”(cfr. Cass. n. 31510 del 03.11.2021).
Del resto, l'atto di donazione contiene soltanto un riferimento all'accertamento dell'identità personali dei contraenti, ma nulla - nemmeno in via presuntiva - che possa far ritenere che il notaio abbia indagato sulla capacità d'intendere e di volere delle parti.
Alla luce di tutti gli elementi considerati, congiuntamente valutati, può ritenersi raggiunta la prova che le facolt psichiche dell'attore erano tali da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente: La era incapace di Parte_1
intendere e di volere al momento della stipula della donazione: pertanto, la domanda di annullamento va accolta.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, tenuto conto della complessità della controversia (valore indeterminabile – complessità media), delle difese delle parti in causa e dell'istruttoria espletata.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla l'atto di donazione del 21.1.2019; - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di he Controparte_1 Parte_1
si liquidano in Euro 786,00 per spese e in Euro 10.860,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali spese generali (15%) come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- Pone le spese di ctu definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Nola, 20.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5383 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: “donazione”
T R A rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Romano, presso il quale Parte_1
elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco alla via Napoli, 67;
ATTORE
E appresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Savanelli e Michele Coppola, Controparte_1
presso i quali elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Dante, 89;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025 le parti in epigrafe si sono riportate ai propri scritti difensivi, chiedendo l'integrale accoglimento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, ha dedotto di aver Parte_1
donato alla figlia, la quota di compartecipazione (per totali Euro 107.545,71), Controparte_1 nella società in data 21.01.2019, dopo essere stato accompagnato dalla medesima Parte_2
presso lo studio dell'avv.to Luciano Ruggiero Malagnini.
L'attore ha precisato di essere stato indotto alla donazione in stato di incapacità di intendere e di volere, ovvero di comprendere il significato dei propri atti e la capacità di autodeterminarsi in modo libero e cosciente, in quanto affetto – già all'epoca dell'atto - da vasculopatia cerebrale cronica (con disturbi della memoria recente e dell'orientamento temporo-spaziale).
Pertanto, l'attore avrebbe compreso il significato e gli effetti dell'atto posto in essere solamente in data 08.03.2019, a seguito di convocazione in società da parte dell'amministratore (e figlio),
[...
(venuto a conoscenza della circostanza in pari data), ragion per cui avrebbe chiesto CP_2
- invano - alla figlia di annullare l'atto.
Pertanto, ha convenuto in giudizio al fine di ottenere pronuncia di annullamento Controparte_1
della donazione ex art. 775 c.c., o in subordine di nullità (previo accertamento della sussistenza - quantomeno - di uno stato di minorata capacità intellettiva). Vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita in giudizio la quale ha sostenuto, in primo luogo, la validità della Controparte_1
donazione, in quanto al momento dell'atto l'attore era capace di intendere e di volere, come riscontrato anche dal notaio in sede di redazione dell'atto (art. 47 Legge 16 febbraio 1913, n. 89).
Ha, poi, contestato la documentazione versata in atti dalla controparte, le quali dimostrerebbe la sussistenza di un temperamento ed un'indole non costanti, non anche l'incapacità di intendere e di volere. Parimenti, la perizia medica di parte, effettuata cinque mesi dopo la data di stipula dell'atto di donazione, non proverebbe che nel gennaio 2019 era già incapace. La convenuta, inoltre, ha contestato la domanda di nullità (ex artt. 1418 c.c. e 643 c.p.), in quanto basata su illazioni e congetture, prive di ogni riscontro documentale. Pertanto, ha insistito per il rigetto delle domande formulate in citazione, con vittoria di spese e compensi, con attribuzione al procuratore antistatario.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, si precisa in corso di causa questo scrivente, disposta una prima ctu medico-legale, insoddisfacente per le ragioni indicate nell'ordinanza del 27.4.2021 (in questa sede da intendersi ribadite), ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali (nominando nuovo ausiliario, Prof. dott. Persona_1
Nel prosieguo, poi, è stata poi espletata l'istruttoria orale, di cui si dirà di qui a poco.
In via del tutto preliminare, occorre spendere qualche considerazione sul documento del 2.8.2019, avente ad oggetto “annullamento procedimento giudiziario e revoca mandato a procedere contro indirizzato al procuratore attoreo, ma inviato anche alla convenuta, nel quale Controparte_1
l'attore manifesta la volontà di non procedere legalmente nei confronti della figlia e di revocare il mandato al medesimo avvocato.
A seguito del deposito – del 3.3.2021 – del documento in esame, l'attore ha depositato altra missiva dell'attore, di poco successiva (del 9.8.2019), nella quale emerge con evidenza, invece, la volontà di continuare il giudizio appena instaurato.
Considerato che la missiva del 2.8.2019 è rivolta soltanto all'avv. Romano, e non anche alla convenuta (“mera” destinataria della missiva), che la volontà ivi espressa non può essere equiparata ad una rinuncia ex art. 306 c.p.c., che, del resto, nonostante l'invio di detta missiva, parte convenuta si è costituita nel novembre 2019 (senza dichiarare di volersi avvalere di tale documento), e che nel corso del processo una tale volontà non è mai stata manifestata (o ribadita), anche a voler prescindere dal contenuto della missiva del 9.8.2019 (nella quale l'attore dichiara di essere stato convinto/costretto dalla figlia a firmare un foglio in bianco), non può essere assegnato valore dirimente al documento in esame, che anzi testimonia - nell'attore - una situazione di instabilità mentale che lo ha portato più volte (come si vedrà nel prosieguo) a porre in essere comportamenti contraddittori. Posta tale necessaria premessa, in punto di diritto appare opportuno precisare che l'art. 775 c.c. attribuisce facoltà di azione a qualunque persona che, sebbene non privata della capacità legale di agire, si sia di fatto trovata, per qualsiasi causa, permanente o temporanea, in stato di incapacità
d'intendere o di volere al momento del compimento della donazione.
Trattasi, come è evidente, di norma specifica, che in quanto tale non presuppone - come la disposizione generale di cui all'art. 428 c.c. - la sussistenza di un grave pregiudizio all'incapace e della mala fede dell'altro contraente.
Entrambe le disposizioni, invece, presuppongono il dato dell'alterazione delle facoltà mentali, da intendersi, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, nei termini che seguono: “è ben possibile che la menomazione rimanga circoscritta alla sfera intellettiva o volitiva,
a condizione che risulti, comunque, grandemente diminuita la capacità della persona di determinarsi coscientemente al compimento dell'atto, in ragione di una perturbazione del processo di formazione della volontà, impedita da un grave affievolimento delle relative facoltà, sia pur senza necessità che si giunga a una totale privazione” (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 12532 del
08.06.2011).
In altri termini, per assumere rilievo giuridico l'incapacità di intendere e di volere non presuppone
“la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 13659 del
30.05.2017). In ossequio ai principi generali in tema di prova (art. 2697 c.c.), incombe sulla parte che agisce per l'annullamento dare dimostrazione dei fatti costitutivi della domanda, e tale onere può essere assolto mediante i comuni mezzi di prova (perizie, documenti, testimoni, ecc.) e, quindi, anche con presunzioni.
Poste tali premesse, e venendo al merito, occorre pertanto verificare se nel momento in cui è stata stipulata la donazione l'attore era capace – o meno – di intendere e di volere.
Sul punto, è opportuno prendere le mosse dalla relazione medico – legale redatta dal CTU, Prof. il quale, con argomentazioni ineccepibili dal punto di vista logico – scientifico, ha Persona_1
affermato che all'epoca della ctu (deposito del 24.8.2022) l'attore era affetto da Disturbo
Neurocognitivo Maggiore vascolare e che, verosimilmente tale condizione era sussistente già nel
2019.
Nel dettaglio, il CTU ha spiegato che “Questa patologia (il disturbo neuro cognitivo maggiore), a causa della tendenza spontanea alla progressione, determina difficoltà di apprendimento e, quindi, rende difficile modificare i propri comportamenti in maniera adeguata alle situazioni […] Ne consegue che il comportamento del soggetto affetto è fortemente influenzato dalla compromissione delle capacità cognitive, con una incapacità a comprendere le situazioni relazionali ed a validamente orientare i propri atteggiamenti e comportamenti e, conseguentemente la capacità di intendere e di volere del soggetto può essere compromessa e la persona non essere in grado di provvedere alla cura dei propri interessi”. Ed ancora, “Nel caso in oggetto appare più probabile un esordio lento e graduale della compromissione cognitiva secondaria alla vasculopatia cerebrale cronica e, sintomatologicamente, prevalente un'alterazione delle funzioni esecutive (sindrome disecutiva) con compromissione soprattutto della volontà […] In ogni caso, nel soggetto in questione l'attuale esame psichico orienta palesemente per una condizione di deterioramento intellettivo (o declino cognitivo che dir si voglia) di rilievo, per cui volendo pur ammettere una fase iniziale di lieve gravità, non vi è dubbio che si sia realizzata un'evoluzione verso un quadro clinico di demenza conclamata, o disturbo neurocognitivo maggiore che dir si voglia”. Sulla scorta di tali considerazioni, ha concluso affermando che “È, quindi, probabile che la malattia neurologica anche nel caso in oggetto fosse insorta già da alcuni anni e progredita sino alla situazione descritta agli inizi del 2019, per cui è verosimile che le capacità intellettive del sig. il 21 gennaio 2019 (poco meno di 2 mesi prima dell'osservazione clinica del Dott. Parte_1
che è il medico che ha posto la diagnosi di M.C.I.) fossero già Persona_2
compromesse, anche se non è possibile dire con certezza con quale entità”.
Come già evidenziato, l'elaborato peritale risulta immune da censure, e pertanto può essere interamente condiviso, avendo l'ausiliario risposto, peraltro, alle osservazioni di parte convenuta. A quest'ultimo proposito, si rappresenta che l'ausiliario ha spiegato – con motivazione che viene condivisa in questa sede – di non aver ritenuto di intervistare i familiari, non solo perché nel caso in esame la finalità dell'indagine non è la corretta diagnosi (propedeutica ad un successivo trattamento terapeutico), ma anche e soprattutto perché, vista la natura delle parti coinvolte, i familiari sarebbero stati ovviamente influenzati/condizionati dalle relazioni personali interne al nucleo.
E del resto, avendo riguardo alla posizione della defunta moglie dell'attore, non può non essere evidenziato che con lettera del 9.8.2019 rappresentava all'avv. Romano di aver Co Parte_1
sottoscritto la rinuncia al mandato su pressione della convenuta e della medesima moglie.
È evidente, dunque, che la complessiva situazione familiare (quantomeno del nucleo ristretto, costituito dalla famiglia nucleare dell'attore) è tale da non poter attribuire alcun rilievo al parere e alle opinioni dei parenti.
Ne consegue che anche la comparsa di costituzione e risposta di nel giudizio CP_3
intercorso contro innanzi a codesto Tribunale sconta la medesima problematica, Controparte_2
ed è pertanto irrilevante.
Ciò posto, può dunque affermarsi che nel gennaio del 2019 l'attore era già affetto da disturbo neurocognitivo.
Occorre verificare, pertanto, la sussistenza di tale condizione anche allorquando è stato stipulato l'atto di donazione. Il quadro probatorio prodotto dalle parti ed emerso in corso in corso di causa supporta una tale conclusione.
Non può non evidenziarsi che nei primi mesi del 2019 l'attore ha posto una serie di atti, taluni dei quali anche in contrasto tra loro. Invero, pur avendo disposto delle proprie quote societarie, ha dapprima - in data 8.2.2019 - rilasciato una fideiussione personale in favore della società Pt_2
e successivamente – in data 16.2.2019 – partecipato all'assemblea della società (circostanza,
[...]
questa, non documentata, stante il mancato deposito del foglio presenze allegato al verbale, ma non oggetto di specifica contestazione) e – in data 19.2.2019 – prestato consenso all'atto di conferimento di incarico ad una società di consulenti.
Non vi è dubbio che tali comportamenti (soprattutto per quanto concerne la partecipazione all'assemblea ed al conferimento di incarico) sono significativi del fatto che all'epoca dei fatti l'attore agiva come socio, o comunque nella convinzione di essere tale, evidentemente inconsapevole di aver donato pochi giorni prima le quote societarie.
Del resto, che già nel 2019 l'attore non si trovasse più nel pieno e continuo possesso delle facoltà mentali, si desume altresì dal fatto che abbia dapprima chiesto (in data 11.3.2019 e 13.5.2019) alla figlia di annullare l'atto e successivamente invitato (in data 2.8.2019) l'avv. Romano a non dare ulteriore corso al procedimento, per poi, infine, comunicargli l'intenzione di proseguire il giudizio appena iscritto a ruolo.
È probabile, pertanto, che l'attore, anche a prescindere dalla condotta asseritamente tenuta dalla donataria (rispetto alla quale in corso di causa non sono emersi elementi probatori rilevanti), non agisse più nella piena e consapevole capacità di provvedere alla cura dei propri interessi.
La circostanza per cui tali episodi si siano verificati in un intervallo temporale così ristretto, unitamente al fatto che il ctu nominato ha, pur in assenza di documentazione medica antecedente al
2019, affermato che alla data della donazione la patologia era già insorta, costituiscono, pertanto, elementi che depongono in favore della narrazione attorea dei fatti storici.
Nella medesima direzione militano gli elementi di prova raccolti nel corso della prova orale. Invero, i testi di parte attorea hanno riferito che l'attore alternava momenti di lucidità a momenti di non lucidità, come del resto si evince dalla documentazione versata in atti, anche con specifico riferimento al periodo in cui è stato stipulato l'atto di donazione impugnato.
Il teste ha affermato che “appena ha scoperto di non essere più socio è Testimone_1 Pt_1
impazzito, non si spiegava perché non era più socio e mi chiese di accompagnarlo dall'avv.
Francesco Romano, per riavere indietro le sue quote;
non capiva perché la socia era ”. Il CP_1
teste invece, ha riferito che “ mi spiegò, mi disse che aveva fatto Testimone_2 Pt_1
qualche cosa con qualche avvocato, ma non ricordava cosa con precisione” (cfr. verbale d'udienza del 30.01.2024).
Non ostano a tale conclusione le dichiarazioni rese dalla teste di parte convenuta, Testimone_3
Nell'evidenziare che quest'ultima è legata da vincolo di parentela con le parti in causa (e sul punto si rimanda a quanto suevidenziato), ad ogni modo la deposizione non apporta elementi probatori rilevanti (la stessa circostanza del rinnovo della patente di guida non lo è di per sé, in quanto ciò non esclude la versione attorea dei fatti), e per di più colloca erroneamente i fatti storici nel tempo
(la teste afferma di essere venuta a conoscenza della stipula dell'atto all'inizio di gennaio 2019, mentre l'atto è del 21.1.2019).
Medesime considerazioni valgono per i documenti versati in atti dalla convenuta, ovvero la dichiarazione del 4.12.2018, asseritamente a firma di n quanto in più parti del Parte_3
tutto illeggibile, e pertanto irrilevante e, per le motivazioni già evidenziate in precedenza, la comparsa di risposta - in altro giudizio - di (moglie dell'attore e madre della CP_3
convenuta).
Per quanto concerne, infine, la circostanza secondo cui il notaio rogante avrebbe effettuato gli accertamenti del caso in ordine alla capacità delle parti, si rappresenta che l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, “non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto”(cfr. Cass. n. 31510 del 03.11.2021).
Del resto, l'atto di donazione contiene soltanto un riferimento all'accertamento dell'identità personali dei contraenti, ma nulla - nemmeno in via presuntiva - che possa far ritenere che il notaio abbia indagato sulla capacità d'intendere e di volere delle parti.
Alla luce di tutti gli elementi considerati, congiuntamente valutati, può ritenersi raggiunta la prova che le facolt psichiche dell'attore erano tali da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, e quindi il formarsi di una volontà cosciente: La era incapace di Parte_1
intendere e di volere al momento della stipula della donazione: pertanto, la domanda di annullamento va accolta.
Ogni altra questione, pur proposta dalle parti in causa, rimane assorbita nella presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, tenuto conto della complessità della controversia (valore indeterminabile – complessità media), delle difese delle parti in causa e dell'istruttoria espletata.
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda attorea e per l'effetto annulla l'atto di donazione del 21.1.2019; - Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di he Controparte_1 Parte_1
si liquidano in Euro 786,00 per spese e in Euro 10.860,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali spese generali (15%) come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- Pone le spese di ctu definitivamente poste a carico di parte convenuta.
Nola, 20.5.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)