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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 12/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 236/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) in proprio e quale erede e prossimo congiunto del Parte_1 C.F._1
sig. , (cod. fisc. ), (cod. fisc. Persona_1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (cod. fisc. ) rappresentati e difesi C.F._3 Parte_4 C.F._4 dall'Avv. Otello Bagalini, dall'Avv. Stefano Bagalini e dall'Avv. Marco Bagalini giusta procura in atti;
attori contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. COLELLA Controparte_1 C.F._5
ANTONIO giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori spiegavano di essere rispettivamente figlio
( ) e nipoti (gli altri) di deceduto in data 22.6.2019 a seguito dell'incidente Parte_1 Persona_1
avvenuto in data 25.03.2019 in occasione del quale , a piedi, veniva investito Persona_1 dall'automezzo tg. DC998GT condotto e di proprietà del sig. , nel territorio urbano di Controparte_2
Monteprandone, località Centobuchi. Aggiungevano che, a seguito del sinistro, aveva Persona_1
riportato importanti lesioni che, dopo tre mesi di agonia, l'avevano condotto al decesso. Pertanto, al fine di ottenere il risarcimento loro spettante a seguito della morte del congiunto, nelle rispettive qualità, si rivolgevano all'avv. che intratteneva una trattativa stragiudiziale con la CP_1
compagnia assicurativa del mezzo. Tuttavia, in base alla ricostruzione degli attori, l'avv. CP_3
non informando adeguatamente i propri assistiti in ordine ai diritti loro spettanti, induceva CP_1
ad accettare, a titolo di risarcimento, la somma di euro 250.000,00 ed induceva al Parte_1
pagina 1 di 14 contempo i tre nipoti , e (figli di ) a rinunciare per iscritto ad ogni pretesa Pt_4 Pt_2 Pt_3 Pt_1
risarcitoria derivante dal sinistro de quo a titolo di danni per lesione del rapporto parentale con il nonno.
Pertanto, ritenendo la condotta dell'avv. gravemente lesiva dei rispettivi interessi, posta in CP_1
essere in violazione degli obblighi gravanti sul professionista oltre che evidentemente errata - per aver mortificato il diritto spettante a ad ottenere il giusto risarcimento per i danni iure Parte_1
hereditatis allo stesso spettanti e ritenendo altresì il grave errore professionale del per aver CP_1
permesso che i tre nipoti rinunciassero ad ogni ristoro per i danni iure proprio subiti a seguito della lesione del proprio rapporto parentale con il nonno – chiedevano al Tribunale “
1. Accertata e dichiarata la verificazione del sinistro avvenuto il 25-03-2019 nel territorio urbano di Centobuchi di
Monteprandone (AP) tra l'automezzo tg. DC998GT assicurato con la Controparte_4 ed il sig. nonché la conseguente morte di quest'ultimo a seguito delle lesioni riportate;
Persona_1
accertato e dichiarato il configurarsi del diritto al risarcimento dei danni iure proprio e dei danni iure hereditatis in capo al sig. figlio del defunto nonché il configurarsi del diritto al Parte_1
risarcimento dei danni iure proprio in capo ai sigg. e nipoti del Parte_2 Parte_3 Parte_4 defunto;
accertato e dichiarato che gli stessi affidavano all'Avv. la gestione della Controparte_1
vertenza stragiudiziale nei confronti della quale assicuratore per RCA Controparte_4 dell'automezzo investitore tg. DC998GT; accertata e dichiarata la responsabilità dell'Avv.
[...] ex artt. 1175, 1176 comma 2°, 1218 e/o 2236 del codice civile per l'inesatto adempimento CP_1
delle obbligazioni proprie della professione e per la conseguente violazione dei d-veri di sollecitazione, dissuasione ed informazione;
accertato e dichiarato che a seguito della condotta non diligente del professionista è derivato un grave nocumento in capo agli esponenti per il fatto che il sig. Parte_1
non ha ottenuto il ristoro dei danni iure hereditatis, mentre i sigg. ed
[...] Parte_2 Parte_3
non hanno ottenuto il ristoro dei danni iure proprio per la perdita del congiunto;
accertato Parte_4
e dichiarato che, alla stregua di criteri probabilistici, ove il professionista avesse tenuto il comportamento diligente dovuto, gli attori avrebbero conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni;
per l'effetto, 2. condannare l'Avv. in ordine al fatto dedotto in giudizio e Controparte_1
per tutti i motivi esposti, al risarcimento dei danni in favore delle parti attrici, danni che, salvo miglior quantificazione, si richiedono nella misura complessiva di € 496.736,40
(quattrocentonovantaseimilasettecentotrentasei/40) di cui € 35.821,50
(trentacinquemilaottocentoventuno/50) in favore del sig. € 137.293,80 Parte_1
(centotrentasettemiladuecentonovantatre/80) in favore del sig. € 137.293,80 Parte_2
(centotrentasettemiladuecentonovantatre/80) in favore della sig.ra ed € 186.327,30 Parte_3
pagina 2 di 14 (centoottantaseimilatrecentoventisette/30) in favore del sig. ovvero a quella diversa e Parte_4
minor somma di giustizia, oltre agli interessi dal fatto ad oggi ed agli interessi moratori dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al saldo.
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione dei fatti Controparte_1
fornita dagli attori. Sottolineava, in particolare, di aver fornito ai propri assistiti in sede stragiudiziale tutte le informazioni necessarie a valutare compiutamente la strategia da adottare e che proprio all'esito della ponderazione di tutte le variabili prospettate dall'avvocato, i nipoti e Parte_5 Pt_2
decidevano di accettare la somma di euro 5000,00 da far confluire nel risarcimento liquidato al proprio padre che, invece, decideva di accettare la somma di euro 235.000,00 onnicomprensiva Parte_1
di ogni pregiudizio, per sé, oltre ad incassare, per conto dei tre figli, la somma di euro 15.000,00 (euro
5.000,00 ciascuno). Spiegava, infatti, che gli odierni attori non avrebbero voluto intraprendere un procedimento giudiziale per ottenere la tutela dei propri diritti, accettando un'unica liquidazione da parte dell'assicurazione al fine di velocizzare la pratica ed ottenere il risarcimento il prima possibile. In ordine al quantum sottolineava la piena satisfattività delle somme incassate da ciascuno dei congiunti per le singole voci di danno oggi fatte valere, anche tenuto conto della decisione degli stessi di velocizzare la liquidazione del risarcimento.
Concludeva, dunque, chiedendo “voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune, ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa dall'Avv. Nel merito, in via principale: Controparte_1
rigettare le domande proposte dai signori , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 poiché infondate in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum, per i motivi esposti da questa difesa, dichiarando che non sussiste alcuna responsabilità in capo all'Avv. per il pregiudizio CP_1 lamentato. Vinte le spese di lite come per legge”.
Espletata l'istruttoria orale il procedimento era chiamato all'udienza del 25 ottobre 2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e, in quella sede, trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
È noto che le obbligazioni gravanti sull'avvocato vanno pacificamente ricomprese nell'alveo delle obbligazioni di mezzi, ossia quelle peculiari obbligazioni - a risultato incerto e condizionato da una serie di variabili esterne ed imponderabili a priori – che si sottraggono alla regola di determinazione dell'inadempimento contrattuale per il solo fatto del mancato raggiungimento del risultato sperato dal cliente/creditore.
pagina 3 di 14 Al fine di verificare, dunque, l'esistenza di un inadempimento dell'esercente una professione legale diviene essenziale, in primis, tracciare il confine di tutti gli obblighi che, esplicitamente o implicitamente, la legge riversa sul professionista e, in secondo luogo, valutare se la prestazione sia stata resa in omaggio alla regola cristallizzata agli artt. 1176 c. II c.c., e 2236 c.c.
In particolare, come noto, il citato art. 1176 c. II c.c. impone di valutare l'adempimento (e, di riflesso,
l'inadempimento) dell'avvocato sulla base della diligenza qualificata richiesta al professionista medio mentre l'art. 2236 c.c. dispone che qualora il professionista si trovi a dover affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà, lo stesso sarà tenuto a rispondere solo in caso di dolo o colpa grave, escludendosi, dunque, ogni responsabilità dello stesso per il caso di colpa lieve.
Ciò chiarito, è innegabile che tra le obbligazioni che costituiscono parte integrante e, diremmo, essenziale del contratto di mandato professionale tra il cliente e il legale vi siano gli obblighi informativi e di dissuasione gravanti sul professionista. Il cliente, infatti, si rivolge al professionista proprio a causa della propria ignoranza in relazione alla migliore tutela dei propri interessi divenendo essenziale, a monte di ogni giudizio concernente la responsabilità professionale, comprendere se il professionista abbia adeguatamente istruito il cliente in ordine a tutte le variabili proprie della fattispecie sottoposta al suo vaglio e, al contempo, se abbia adeguatamente informato il cliente dei rischi delle proprie scelte, dissuadendolo da eventuali decisioni avventate che non tengano conto dei prevedibili risvolti giuridici delle stesse, risvolti giuridici che, è ovvio, solo il professionista – in forza della sua preparazione e specializzazione - (e non il cliente) è in grado di valutare compiutamente. Da ciò discende che il professionista ricade nella responsabilità contrattuale tutte le volte in cui si sottrae alla diligente esecuzione dell'obbligazione che, in definitiva, ricomprende a pieno titolo gli obblighi di informazione e di dissuasione. Tali obblighi, infatti, non sono in alcun modo distinti e distinguibili dal dovere di prestazione strettamente inteso, presentandosi invece come elementi fondamentali e qualificanti della prestazione complessivamente dovuta dal professionista esercente una professione forense.
Ciò sommariamente chiarito sul piano sostanziale, sul piano processuale – e, in particolare, per ciò che concerne il riparto dell'onere probatorio - nell'obbligazione che intercorre tra il professionista ed il cliente, è il creditore (cliente) che deve provare l'esistenza del vincolo contrattuale, l'inadeguatezza del contegno ex latere debitoris (art.1176, comma 2, c.c.), il danno subito ed il nesso eziologico fra la negligente esecuzione della prestazione ed il danno lamentato. Il debitore (professionista), dal suo canto, deve dar prova di aver eseguito la prestazione esattamente (rectius, di non poter esser ricaduto in colpa professionale) ovvero che l'inesatto adempimento della prestazione sono dovuti alla sopravvenienza di una causa estranea al suo potere di controllo e previsione.
pagina 4 di 14 Trasponendo tali principia al caso che ci occupa, è pacifico che gli attori abbiano conferito all'avv. mandato al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti a CP_1 seguito dell'incidente che aveva provocato la morte del proprio congiunto. È pacifico, altresì, che l'avv. conduceva le trattative con la compagnia assicurativa all'esito delle quali CP_1 Parte_1 in qualità di figlio del de cuius, accettava la somma di euro 250.000,00 “a risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa del decesso del congiunto” con rinuncia ad ogni altra pretesa ed azione (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice). E' altresì documentalmente provato che , e Pt_4 Pt_3 Pt_2
in qualità di nipoti, rinunciavano “a qualunque risarcimento economico nei confronti
[...] dell'Ass.ne Unipolsai Spa” dichiarando di “non aver nulla a pretendere a ragione del sinistro in epigrafe indicato, di rinunciare per tale titolo a richieste giudiziali per indennizzi, riparazioni del danno sia in sede civile che in sede penale” (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Ciò chiarito, in considerazione delle distinte peculiarità e problematiche che emergono in relazione alla posizione di , da un lato, e quella dei tre nipoti, dall'altro, diviene necessario esaminare Parte_1
le stesse partitamente.
Principiando con l'esame delle doglianze avanzate dai nipoti del de cuius , e Parte_4 Pt_3 Pt_2
nei confronti del professionista va subito detto come gli stessi abbiano adeguatamente allegato l'inadempimento dell'avvocato consistito nella mancata ed adeguata informazione relativa CP_1
ai diritti risarcitori che agli stessi competevano a seguito della perdita del proprio nonno oltre che nell'omessa dissuasione degli stessi dal sottoscrivere una rinuncia svantaggiosa. Affermavano i nipoti che, qualora gli stessi avessero avuto dall'avvocato la corretta informazione in ordine al CP_1
proprio diritto di ottenere il risarcimento del danno nella misura generalmente liquidata sulla scorta delle tabelle (del Tribunale di Roma o di Milano) vigenti all'epoca, di certo non avrebbero in alcun modo, senza alcuna contropartita, abdicato immotivatamente al proprio diritto di ottenere il ristoro della lesione del proprio rapporto parentale.
Sul punto, per quanto detto, sarebbe stato onere del professionista dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi, di aver fatto tutto quanto in proprio potere per dissuadere i clienti dalla decisione di rinunciare ai propri diritti ossia, in sostanza, di aver correttamente adempiuto al proprio mandato professionale.
Onere della prova che il convenuto non ha in alcun modo soddisfatto, emergendo i fatti ed il loro svolgimento in maniera lapalissiana dalla documentazione acquisita al procedimento, in alcun modo smentita (né smentibile) dall'istruttoria orale espletata.
E ciò tenuto conto della circostanza per cui, è innegabile, che nel caso di specie, la prestazione non implicava la soluzione di “problemi tecnici di speciale difficoltà” (art. 2236 c.c.) - posto che si trattava pagina 5 di 14 esclusivamente di fornire ai clienti le informazioni di base in relazione ai propri diritti risarcitori, informazioni che il professionista non poteva non conoscere e non poteva non fornire – con la conseguenza che la responsabilità dell'avvocato, in questo caso, dovrà configurarsi anche in ipotesi di colpa lieve.
Sul punto, va innanzitutto chiarito come l'allegazione dell'avv. in ordine ad un non meglio CP_1
definito accordo tra le parti di liquidare il risarcimento al solo non ha trovato alcun Parte_1
serio riscontro.
Ed infatti, qualunque tentativo della parte convenuta di ricostruire la vicenda diversamente si è scontrato, nel corso dell'istruttoria, con l'inconfutabile documentazione in atti dalla quale è emerso che
, e non accettavano la somma di euro 5.000,00 - chiedendo che la stessa venisse Parte_3 Pt_4 Pt_2
liquidata al padre - ma rinunciavano tout court ad ogni pretesa nei confronti della compagnia di assicurazione.
E tale evidenza documentale non potrebbe essere nemmeno scalfita dalla debole prova testi espletata in corso di causa. In particolare, in relazione alla testimonianza resa dalla teste va Testimone_1
subito detto come le dichiarazioni della stessa, smentite dalla documentazione in atti, siano da ritenersi poco attendibili. La predetta teste, infatti, moglie del convenuto, era “socia dell'associazione professionale” con il Benchè, in astratto, non vi sia un interesse giuridico della stessa alla CP_1
partecipazione al presente procedimento, con conseguente incapacità a testimoniare, non può non rilevarsi come, all'esito dell'escussione, sia emerso un interesse di fatto al presente procedimento. Se è vero, infatti, che formalmente l'incarico professionale era attribuito al solo avvocato – CP_1
cosicchè la responsabilità potrebbe essere imputata giuridicamente solo allo stesso - è anche vero che, come chiarito nel corso della testimonianza da , di fatto la stessa non era del tutto Testimone_1
disinteressata alle sorti del presente procedimento poiché, come dalla stessa riferito, si era occupata in prima persona della pratica, redigendo le missive inviate (in risposta al cap. 12 di cui alla II memoria
183 c. VI c.p.c. di parte convenuta rispondeva “si, le lettere le ho redatte io”), aveva concordato con il la strategia difensiva da tenere (in risposta al cap. 1 di cui alla II memoria 183 c. VI c.p.c. di CP_1 parte convenuta rispondeva “si, è vero, noi ci prepariamo anche insieme prima di incontrare un cliente”) oltre a manifestare un evidente interesse nei confronti della pratica (a domanda del difensore di controparte rispondeva “io sono stata presente a tutte le telefonate con la in quanto Pt_6 trattandosi di una pratica importante ci tenevamo a farla bene”, parlando al plurale e confermando di aver avuto un ruolo attivo nelle trattive per cui è causa).
pagina 6 di 14 Alla luce di quanto sopra, dunque, ad avviso di questo giudice, le dichiarazioni della teste già di Tes_1
per sé in contrasto con la documentazione in atti, non possono ritenersi attendibili con la conseguenza che non andranno poste a fondamento della presente decisione.
D'altro canto, anche a voler ritenere diversamente, come accennato, le dichiarazioni della teste Tes_1
così come le dichiarazioni rese dalla teste - relative alla richiesta dei tre nipoti di versare il Pt_6
risarcimento loro spettante e pari a complessivi 15.000,00 euro al padre - risultano Parte_1
documentalmente smentite dalla più volte citata rinuncia abdicativa ad ogni diritto risarcitorio sottoscritta da , e Se davvero, infatti, l'assicurazione avesse deciso di destinare Pt_4 Pt_3 Parte_2
loro la complessiva somma di euro 15.000,00 – versandola al padre - e se davvero i Parte_1
nipoti di avessero avuto la (per vero inspiegata ed inspiegabile) esigenza di veder Persona_1
confluire il proprio risarcimento sul conto corrente del padre, non si spiega perché non dare atto di tutto ciò.
Ed infatti, di tale richiesta dei nipoti non vi è traccia né (come detto) nell'atto di rinuncia al proprio diritto sottoscritto dai tre nipoti, né nell'atto di transazione sottoscritto da ove Parte_1 quest'ultimo accettava per sé, a ristoro dei danni personalmente patiti, la complessiva somma di euro
250.000,00, senza fare menzione alcuna ai diritti risarcitori dei propri figli (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice). E proprio in esecuzione di tale atto di transazione l' inviava al solo CP_5 Parte_1 un'offerta in linea con il citato atto transattivo (cfr. all. 6 memoria di replica convenuto), senza menzione alcuna degli altri congiunti e senza riferimento ad altre somme già accettate.
Anzi, a fronte di una successiva richiesta avanzata alla da parte dei tre nipoti, la compagnia CP_5 di assicurazioni rispondeva, in persona della stessa liquidatrice in data 26.1.2021 che “abbiamo Pt_6
provveduto ad archiviare la pratica. Si precisa infatti che siamo in presenza di formale rinuncia al risarcimento, sottoscritta dalle parti e controfirmata per autentica dal legale patrocinatore” (cfr. doc.
8 fascicolo attori). La liquidatrice nella citata missiva, non fa alcun riferimento ad una Pt_6 pregressa liquidazione ma chiude, a monte, ogni possibilità risarcitoria affermando l'esistenza di una rinuncia ai diritti risarcitori nei confronti dell'assicurazione. E ciò si pone in evidente contrasto con la stessa deposizione della teste laddove affermava, in sede di escussione testimoniale, che “noi abbiamo liquidato la somma concordata con l'avv. di 250 mila euro, somma chiaramente CP_1
onnicomprensiva di diversi danni. Quella somma, essendo così alta, comprendeva anche i 15.000 euro relativi al danno subito dai nipoti per la perdita del nonno”. Quanto riferito dalla teste quindi, Pt_6
si palesa inattendibile posto che o i nipoti avevano rinunciato ai propri diritti (come riferito dalla stessa nella missiva del 26.1.2021) oppure gli stessi erano già stati ristorati dall'assicurazione. Non si vede pagina 7 di 14 come le due affermazioni possano tra loro convivere considerato, tra l'altro, che provengono da professionisti del settore.
D'altro canto e a ben vedere, la teste (liquidatrice della compagnia di assicurazioni), non colma Pt_6 in alcun modo il vuoto probatorio lasciato dall'avvocato in ordine all'assolvimento dei CP_1
propri obblighi informativi e di dissuasione, né conferma la volontà dei nipoti di accettare 5 mila euro ovvero la loro espressa volontà di ottenere il risarcimento per il tramite del proprio padre. La teste, infatti, affermava solo che “noi abbiamo liquidato la somma concordata con l'avv. di 250 CP_1 mila euro”, senza fornire alcun elemento di valutazione in relazione al rapporto tra il professionista e i clienti, ossia senza aggiungere alcun elemento di valutazione ulteriore rispetto all'indagine, propria di questa sede, in ordine all'adempimento o meno degli obblighi professionali gravanti sul professionista.
A fronte dell'evidenza documentale di cui si è detto, è chiaro come questo giudice non potrebbe disconoscerne il valore probatorio in favore di una debole e poco attendibile prova testimoniale (come visto smentita dalla documentazione in atti) e che, in ogni caso, come anticipato, non spiega l'irrazionale strategia difensiva adottata dal professionista.
Ed infatti, a seguire la tesi della parte convenuta, non si comprenderebbe il motivo per cui , e Pt_4 Pt_3
in luogo di dichiarare di accettare la somma di euro 5.000,00 ciascuno e richiedere la Pt_2
liquidazione della stessa in favore del padre abbiano dovuto rinunciare ad ogni diritto.
Né parte convenuta, sul punto, ha allegato una valida e ragionevole motivazione a tale scelta obbiettivamente irrazionale così come – sempre parte convenuta – non ha in alcun modo nemmeno allegato di aver tentato di dissuadere, come pure era suo preciso obbligo, i propri clienti da una scelta astrattamente (ma, come si vedrà, anche in concreto per i nipoti) svantaggiosa.
Ed è proprio nel mancato assolvimento all'obbligo di necessaria dissuasione oltre che di compiuta informazione – a fronte dell'accettazione di condizioni palesemente sconvenienti per i nipoti – che si rinviene l'inadempimento professionale del convenuto che, in forza della propria competenza qualificata, avrebbe dovuto dimostrare puntualmente di aver tentato di dissuadere in tutti i modi i propri clienti e che, nonostante ciò, gli stessi si determinavano ugualmente a pregiudicare i propri interessi.
È pacifico, infatti, “Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176
c.c., comma 2; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa ne ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. 28 ottobre 2004, n. 20869), peraltro essendo tenuto
pagina 8 di 14 l'avvocato ad assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l'altro, a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (arg. ex Cass. 30 luglio 2004, n. 14597)” (Cass. 10289/2015).
Si è detto, ancora, che “nell'adempimento dell'incarico professionale, l'obbligo di diligenza ex art.
1176 c.c., comma 2, e ex art. 2236 c.c. dell'avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell'incarico, ad indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è indice univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno
d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. 19520/2019, tra le altre)” (Cass. 29182 del
2023; Cass. 34993 del 2021 Cass. 21173/2017; Cass. 20159/2017; Cass. 7410/2017; Cass. 10289/2015;
6782/2015; 4781/2013; 8312/2011; 15717/2010; 24544/2009; 21589/2009; 1412/2005; 14597/2004).
E ciò risulta ovvio se si considera che l'esigenza che il cliente intende soddisfare rivolgendosi ad un professionista è quello di ottenere informazioni, di acquisizione le cognizioni tecniche occorrenti per l'interpretazione di un dato delle realtà e di scelta della condotta più efficace al fine del perseguimento del migliore risultato possibile. L'unico interesse che muove un “profano” nel contattare un legale al fine di vedere tutelato un proprio diritto è infatti quello di ottenere conoscenze preordinate all'individuazione della migliore via che conduce alla realizzazione del risultato o all'accertamento dell'impossibilità di conseguirlo. È l'interesse a colmare la propria “ignoranza” mediante compiute informazioni “tecniche” nella fase pre–contrattuale, informazioni funzionali al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente, consenso informato che trovava il suo fondamento nei principii di cui agli art. 1175 -1176 c.c. oltre che nell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 1 del 2012, così come modificato dalla legge l. 4 agosto 2017, n. 124 che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista deve osservare, prima del formale conferimento dell'incarico “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” anche l'obbligo di notiziare il cliente di tutte le variabili del caso concreto e di fornirgli tutte le informazioni utili ad una ponderata decisione. Tali obblighi informativi e di dissuasione, poi, non si esauriscono con la conclusione del contratto d'opera professionale, ma pagina 9 di 14 permangono per tutto il corso del rapporto, costituendo, come visto, il primario interesse che il cliente intende perseguire.
Chiarita l'esistenza di un inadempimento imputabile al professionista, vi è altresì da dire che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cassazione civile sez. III, 14/11/2022, n.33442).
Pertanto, effettuando un giudizio controfattuale – per mezzo del quale, come noto, si sostituisce all'omissione il comportamento dovuto - al fine di riconoscere a , e il richiesto Parte_3 Pt_4 Pt_2
risarcimento del danno, sarà necessario valutare come i fatti si sarebbero svolti e quali vantaggi gli attori avrebbero ottenuto, in base alla regola del più probabile che non, qualora il convenuto avesse tenuto, nell'assolvimento del proprio mandato, una condotta improntata alla diligenza richiesta nel caso de quo.
Al fine di condurre il citato giudizio controfattuale, è chiaro, che occorrerà porsi nella medesima situazione in cui il creditore si trovava al momento dell'inadempimento con la conseguenza che il citato giudizio non potrà che essere condotto ex ante.
In particolare, al momento del consumato inadempimento (2020), invero, la giurisprudenza di merito e di legittimità era pacifica nel riconoscere il diritto del nipote ad ottenere il risarcimento per la perdita del nonno. Era già consolidato, all'epoca, il principio in forza del quale il danno da perdita del rapporto parentale competa anche ai nipoti per la perdita dei nonni allorquando venga provata l'effettività e la consistenza della relazione affettiva, anche in mancanza di convivenza abitativa. Si è detto, sul punto, che vi è una presunzione di pregiudizio non patrimoniale, in capo al nipote, a seguito della morte dei nonni essendo, nella generalità dei casi, queste ultime delle importanti figure di riferimento nella vita di un individuo, non potendosi disconoscere il rapporto di affetto e solidarietà familiare esistente tra tali congiunti, indipendentemente dalla coabitazioone fatta salva, ovviamente, anche in questo caso, la prova contraria e, nel quantum la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (Cassazione civile sez. III, 07/12/2017, n.29332).
E' ormai chiaro – così come lo era nel 2020 - che la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non può essere limitata alla "famiglia nucleare", dovendosi invece estendere anche “fuori” dallo stretto nucleo dei conviventi, in presenza di un rapporto parentale e di una relazione affettiva (v. Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 21230)
pagina 10 di 14 D'altro canto, la figura dei nonni – figura ritenuta di grande importanza ed a tutti gli effetti nell'alveo del tessuto affettivo e familiare – ha di recente avuto sempre maggiore riconoscimento sia a livello sovranazionale che, conseguentemente, a livello nazionale. Già nella CEDU si sottolinea il rilievo di un rapporto nonno-nipote ove si prevede, all'art. 8 il “il diritto al rispetto della vita privata e familiare” e, all'art. 24, il diritto del minore ad un rapporto con lo stesso, norme interpretate dalla Corte EDU quale obbligo per gli Stati (nel caso di specie proprio l'Italia) di garantire la prosecuzione dei rapporti parentali e affettivi con gli ascendenti (v. Corte EDU, 20 gennaio 2015, ric. 10/2010, M. e N. c. Italia).
Alla luce di quanto sopra, dunque, alcun dubbio può sorgere in ordine al diritto di , Parte_3 Pt_2
ed ad ottenere il risarcimento del danno per lesione del proprio rapporto con il nonno. Pt_4
E d'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come tale diritto non sia stato in alcun modo contestato dalla parte convenuta che, come visto, improntava la propria strategia difensiva su ben altre argomentazioni, presupponendo, comunque, a monte la necessità di un ristoro di tale pregiudizio.
Chiariti tali aspetti, in considerazione della peculiarità dei “beni” da risarcirsi per equivalente è chiaro che il criterio di liquidazione non potrà che essere equitativo, come in tutti i casi nei quali a subire una compromissione sia un valore della persona non suscettibile di valutazione economica secondo criteri di mercato.
In particolare, anche nel 2020, il metodo maggiormente utilizzato ai fini della quantificazione del danno iure proprio subito dai parenti della vittima di un illecito era quello tabellare e, in particolare, quello di cui alle Tabelle Milanesi pubblicate nell'anno 2018. Non erano ancora state elaborate, infatti, le tabelle a punti (sollecitate dalle note decisioni Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass.
26300/2021) cosicchè la giurisprudenza assolutamente maggioritaria – costantemente seguita da questo
Ufficio – utilizzava come base di partenza le fattispecie previste dalla citata Tabella del 2018 adattandole al caso di specie.
Ed infatti, si è sostenuto che – in disparte la questione relativa all'individuazione, in concreto, dei parametri di liquidazione per il nipote di cui si dirà – l'utilizzazione, quali parametri di riferimento, dei valori indicati nelle tabelle assicura una tendenziale uniformità di decisioni laddove, si è detto, per discostarsi dai valori “medi” è necessario supportare la decisione con adeguata motivazione.
Va altresì chiarito come, in verità – a differenza delle ultime tabelle pubblicate nel 2024 – le citate
Tabelle milanesi del 2018 non codificavano il danno subito dal nipote per la perdita del nonno.
Ed infatti, in assenza di specifici criteri tabellari dell'epoca che considerassero il peculiare rapporto nipote/nonno, questo Ufficio – e la giurisprudenza maggioritaria - faceva riferimento alla affine tabella relativa alla liquidazione del danno subito dal nonno o dal fratello per la perdita del congiunto, seppur pagina 11 di 14 con gli opportuni correttivi, necessari ad assicurare la più volte richiamata esigenza di evitare ingiuste locupletazioni ma, al tempo stesso, di risarcire tutti i danni.
Si è detto, sul punto, che la premorienza di un nipote rispetto ad un nonno non possa essere parificata all'evento opposto. E' “normale”, in base all'id quod plerumque accidit, che l'evento “perdita del nipote” sia di gran lunga più doloroso ed inaspettato rispetto all'inversa ipotesi della “perdita del nonno” in quanto, il primo, è contrario al normale accadimento delle cose umane, come tale inaspettato e vissuto come profondamente ingiusto.
Diverso è il caso della premorienza del nonno che, seppur vissuta con grande dolore e sgomento, consiste pur sempre in un evento certamente atteso, soprattutto quando il nonno, come nel caso di specie, era alla soglia dei 90 anni.
Ne discende che, ad avviso di questo Giudice, al fine di verificare la somma che, in assenza dell'inadempimento del convenuto, gli odierni attori avrebbero verosimilmente ottenuto - in base alla regolare del più probabile che non – andranno utilizzate le citate tabelle milanesi del 2018 dettate per il caso del danno iure proprio del nonno per la perdita del nipote, decurtando, in forza di quanto detto, i valori ivi indicati di 1/3, diminuzione che, si ritiene, permette di adattare il criterio dettato in via generale alla peculiare fattispecie presa oggi in esame.
Ciò chiarito, dunque, considerato che le più volte citate tabelle milanesi del 2018 prevedevano una forbice risarcitoria ricompresa tra i 24.000 euro e i 144.000 euro (si ricorda, per il danno patito dal nonno per la perdita del nipote), valorizzando circostanze quali l'età avanzata della vittima primaria –
89 anni – e quella ormai adulta delle vittime secondarie, tenuto conto (per quanto sopra) della necessaria decurtazione di 1/3 della somma liquidata e tenuto conto, soprattutto, della natura transattiva del risarcimento che – fuori dal giudizio – i nipoti avrebbero potuto ottenere dalla si ritiene CP_5
equo liquidare la somma – rivalutata al 2020 - di euro 25.000,00 (2/3 di 37.000,00) ciascuno in favore dei e e la somma – rivalutata al 2020 - di euro 30.000,00 (2/3 di 45.000,00) in favore di Pt_3 Pt_2
che, come pacificamente emerso in sede di istruttoria (cfr. prove testimoniali e documentazione in Pt_4
atti) conviveva con il nonno, circostanza che andrà necessariamente valorizzata e tradotta in un maggior ristoro per il congiunto convivente.
In conclusione, riconosciuta la responsabilità professionale di nei confronti degli Controparte_1
attori , e il convenuto andrà condannato a risarcire a e la Parte_4 Pt_3 Pt_2 Parte_2 Pt_3
somma di euro 25.000,00 ciascuno ed a la somma di euro 30.000,00 oltre rivalutazione - Parte_4
secondo gli Indici Istat - dal giorno del fatto alla presente pronuncia ed oltre ad interessi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, divenendo il credito di valuta.
pagina 12 di 14 Chiarita la posizione dei nipoti, diviene ora necessario analizzare la posizione dell'attore
[...]
, figlio del de cuius. Pt_1
Come accennato, infatti, invocava l'inadempimento del professionista lamentando Parte_1
l'inadeguatezza delle informazioni fornite in ordine a tutte le poste risarcitorie effettivamente spettanti al figlio della vittima primaria dell'illecito. In particolare, sostenendo che la somma liquidata dall'assicurazione fosse stata corrisposta per i soli danni iure proprio subiti dal congiunto, imputava all'avvocato la mancata e completa informazione in relazione al proprio diritto di ottenere CP_1
anche i danni iure hereditatis, in qualità di figlio ed erede del de cuius. Lamentava, poi, la violazione dell'obbligo da parte del professionista di dissuadere il cliente dall'accettare una transazione non completamente satisfattiva di tutti i pregiudizi effettivamente spettanti.
L'assunto è smentito dall'evidenza dei fatti.
Va innanzitutto ricordato, anche a questo fine, come dall'istruttoria espletata non sia in alcun modo emerso che il risarcimento incamerato da di euro 250.000,00 fosse in realtà Parte_1
comprensivo anche del risarcimento dei nipoti di . Anzi, come visto, la univoca Persona_1
documentazione in atti – di cui si è ampiamente dato conto – attesta come la somma di euro 250.000 mila, “comprensiva di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa del decesso del congiunto” (così si legge nell'atto di transazione sottoscritto da , doc. 3 fascicolo attori) fosse indirizzata Parte_1
al solo (v. doc. 5 fascicolo attore), che accettava tale somma a tacitazione di ogni Parte_1
pretesa per i danni dallo stesso personalmente subiti, senza menzione alcuna degli altri danneggiati che, anzi, per espressa ammissione scritta della liquidatrice della compagnia di assicurazione avevano rinunciato al risarcimento (cfr. doc. 8 fascicolo attori).
Ciò posto, è evidente come la somma liquidata dalla compagnia di assicurazione tenga conto, come pure espressamente enunciato, di tutti i pregiudizi patiti dal figlio per la perdita del padre, sia iure proprio che iure hereditatis.
Ed infatti – richiamato tutto quanto sopra in relazione alla necessaria liquidazione equitativa del danno parentale ed alla necessaria liquidazione dello stesso, già nel 2020, mediante le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano pubblicate nel 2018 - sviluppando il già richiamato giudizio controfattuale in un'ottica ex ante, è facile appurare come le tabelle Milanesi del 2018 per il danno subito dal figlio per la perdita del padre prevedevano una forbice che andava da euro 165.960,00 a 331.920,00.
È in tale range risarcitorio, dunque, che andrà determinato, valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, il danno iure proprio non patrimoniale che sarebbe spettato al figlio.
Pertanto, tenuto conto dell'età avanzata della vittima primaria dell'illecito – 89 anni – e quella ormai adulta del figlio al momento dell'inadempimento – 57 anni -, considerata l'esistenza di altri familiari in pagina 13 di 14 vita in numero maggiore di tre, valorizzata la non contestata convivenza di con il de Parte_1
cuius e tenuto necessariamente conto della sede transattiva in cui era formulata ed accettata l'offerta, si ritiene che allo stesso, in base alla regola del più probabile che non, sarebbe spettata una somma certamente non maggiore di euro 210.000,00 con la conseguenza che - tenuto conto del danno patrimoniale per spese funerarie (quantificato dallo stesso attore in euro 5.000,00) - il danno iure hereditatis trasmesso da al figlio, era stato certamente ricompreso (e dunque correttamente Persona_1
valorizzato dal professionista) nella liquidazione effettuata dalla compagnia assicurativa.
Posto, infatti, che il danno iure hereditatis, allo stesso spettante pro quota, era quantificato dall'attore in questa sede in complessivi euro 35.821,50 è evidente come la somma complessiva ricevuta di euro
250.000 mila fosse ampiamente satisfattiva di tutti i pregiudizi (210 mila euro per danno iure proprio,
35.000 euro per danno iure hereditatis ed euro 5.000,00 per spese funerarie).
Ne discende che la domanda avanzata da nei confronti del convenuto andrà rigettata. Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza (rigetto della domanda avanzata da
[...]
e accoglimento parziale della domanda avanzata dagli altri attori) e della notevole Pt_1
diminuzione del risarcimento riconosciuto agli attori e (a fronte di una Pt_2 Pt_4 Parte_3
richiesta di circa 460 mila euro sono stati riconosciuti 80 mila euro complessivi), andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 236 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta al domanda avanzata da;
Parte_1
- Accoglie la domanda avanzata da , e e, per l'effetto, accertato Parte_4 Pt_2 Pt_3
l'inadempimento agli obblighi professionali dell'avv. in relazione al mandato CP_1
ricevuto,
- Condanna il convenuto al risarcimento della somma di euro 25.000,00 in favore di Parte_3
della somma di euro 25.000,00 in favore di della somma di euro 30.000,00 in Parte_2
favore di oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
Parte_4
- Compensa integralmente le spese di lite.
Ascoli Piceno, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 236/2022 promossa da:
(cod. fisc. ) in proprio e quale erede e prossimo congiunto del Parte_1 C.F._1
sig. , (cod. fisc. ), (cod. fisc. Persona_1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (cod. fisc. ) rappresentati e difesi C.F._3 Parte_4 C.F._4 dall'Avv. Otello Bagalini, dall'Avv. Stefano Bagalini e dall'Avv. Marco Bagalini giusta procura in atti;
attori contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. COLELLA Controparte_1 C.F._5
ANTONIO giusta procura in atti;
convenuto
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori spiegavano di essere rispettivamente figlio
( ) e nipoti (gli altri) di deceduto in data 22.6.2019 a seguito dell'incidente Parte_1 Persona_1
avvenuto in data 25.03.2019 in occasione del quale , a piedi, veniva investito Persona_1 dall'automezzo tg. DC998GT condotto e di proprietà del sig. , nel territorio urbano di Controparte_2
Monteprandone, località Centobuchi. Aggiungevano che, a seguito del sinistro, aveva Persona_1
riportato importanti lesioni che, dopo tre mesi di agonia, l'avevano condotto al decesso. Pertanto, al fine di ottenere il risarcimento loro spettante a seguito della morte del congiunto, nelle rispettive qualità, si rivolgevano all'avv. che intratteneva una trattativa stragiudiziale con la CP_1
compagnia assicurativa del mezzo. Tuttavia, in base alla ricostruzione degli attori, l'avv. CP_3
non informando adeguatamente i propri assistiti in ordine ai diritti loro spettanti, induceva CP_1
ad accettare, a titolo di risarcimento, la somma di euro 250.000,00 ed induceva al Parte_1
pagina 1 di 14 contempo i tre nipoti , e (figli di ) a rinunciare per iscritto ad ogni pretesa Pt_4 Pt_2 Pt_3 Pt_1
risarcitoria derivante dal sinistro de quo a titolo di danni per lesione del rapporto parentale con il nonno.
Pertanto, ritenendo la condotta dell'avv. gravemente lesiva dei rispettivi interessi, posta in CP_1
essere in violazione degli obblighi gravanti sul professionista oltre che evidentemente errata - per aver mortificato il diritto spettante a ad ottenere il giusto risarcimento per i danni iure Parte_1
hereditatis allo stesso spettanti e ritenendo altresì il grave errore professionale del per aver CP_1
permesso che i tre nipoti rinunciassero ad ogni ristoro per i danni iure proprio subiti a seguito della lesione del proprio rapporto parentale con il nonno – chiedevano al Tribunale “
1. Accertata e dichiarata la verificazione del sinistro avvenuto il 25-03-2019 nel territorio urbano di Centobuchi di
Monteprandone (AP) tra l'automezzo tg. DC998GT assicurato con la Controparte_4 ed il sig. nonché la conseguente morte di quest'ultimo a seguito delle lesioni riportate;
Persona_1
accertato e dichiarato il configurarsi del diritto al risarcimento dei danni iure proprio e dei danni iure hereditatis in capo al sig. figlio del defunto nonché il configurarsi del diritto al Parte_1
risarcimento dei danni iure proprio in capo ai sigg. e nipoti del Parte_2 Parte_3 Parte_4 defunto;
accertato e dichiarato che gli stessi affidavano all'Avv. la gestione della Controparte_1
vertenza stragiudiziale nei confronti della quale assicuratore per RCA Controparte_4 dell'automezzo investitore tg. DC998GT; accertata e dichiarata la responsabilità dell'Avv.
[...] ex artt. 1175, 1176 comma 2°, 1218 e/o 2236 del codice civile per l'inesatto adempimento CP_1
delle obbligazioni proprie della professione e per la conseguente violazione dei d-veri di sollecitazione, dissuasione ed informazione;
accertato e dichiarato che a seguito della condotta non diligente del professionista è derivato un grave nocumento in capo agli esponenti per il fatto che il sig. Parte_1
non ha ottenuto il ristoro dei danni iure hereditatis, mentre i sigg. ed
[...] Parte_2 Parte_3
non hanno ottenuto il ristoro dei danni iure proprio per la perdita del congiunto;
accertato Parte_4
e dichiarato che, alla stregua di criteri probabilistici, ove il professionista avesse tenuto il comportamento diligente dovuto, gli attori avrebbero conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni;
per l'effetto, 2. condannare l'Avv. in ordine al fatto dedotto in giudizio e Controparte_1
per tutti i motivi esposti, al risarcimento dei danni in favore delle parti attrici, danni che, salvo miglior quantificazione, si richiedono nella misura complessiva di € 496.736,40
(quattrocentonovantaseimilasettecentotrentasei/40) di cui € 35.821,50
(trentacinquemilaottocentoventuno/50) in favore del sig. € 137.293,80 Parte_1
(centotrentasettemiladuecentonovantatre/80) in favore del sig. € 137.293,80 Parte_2
(centotrentasettemiladuecentonovantatre/80) in favore della sig.ra ed € 186.327,30 Parte_3
pagina 2 di 14 (centoottantaseimilatrecentoventisette/30) in favore del sig. ovvero a quella diversa e Parte_4
minor somma di giustizia, oltre agli interessi dal fatto ad oggi ed agli interessi moratori dalla domanda al saldo e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo al saldo.
3. Con vittoria di spese ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio , contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione dei fatti Controparte_1
fornita dagli attori. Sottolineava, in particolare, di aver fornito ai propri assistiti in sede stragiudiziale tutte le informazioni necessarie a valutare compiutamente la strategia da adottare e che proprio all'esito della ponderazione di tutte le variabili prospettate dall'avvocato, i nipoti e Parte_5 Pt_2
decidevano di accettare la somma di euro 5000,00 da far confluire nel risarcimento liquidato al proprio padre che, invece, decideva di accettare la somma di euro 235.000,00 onnicomprensiva Parte_1
di ogni pregiudizio, per sé, oltre ad incassare, per conto dei tre figli, la somma di euro 15.000,00 (euro
5.000,00 ciascuno). Spiegava, infatti, che gli odierni attori non avrebbero voluto intraprendere un procedimento giudiziale per ottenere la tutela dei propri diritti, accettando un'unica liquidazione da parte dell'assicurazione al fine di velocizzare la pratica ed ottenere il risarcimento il prima possibile. In ordine al quantum sottolineava la piena satisfattività delle somme incassate da ciascuno dei congiunti per le singole voci di danno oggi fatte valere, anche tenuto conto della decisione degli stessi di velocizzare la liquidazione del risarcimento.
Concludeva, dunque, chiedendo “voglia l'Ill.mo Tribunale di Ascoli Piceno adito, ogni contraria istanza disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie ritenute opportune, ed in accoglimento delle motivazioni espresse in narrativa dall'Avv. Nel merito, in via principale: Controparte_1
rigettare le domande proposte dai signori , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 poiché infondate in fatto e in diritto sia nell'an che nel quantum, per i motivi esposti da questa difesa, dichiarando che non sussiste alcuna responsabilità in capo all'Avv. per il pregiudizio CP_1 lamentato. Vinte le spese di lite come per legge”.
Espletata l'istruttoria orale il procedimento era chiamato all'udienza del 25 ottobre 2024 – poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e, in quella sede, trattenuto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
È noto che le obbligazioni gravanti sull'avvocato vanno pacificamente ricomprese nell'alveo delle obbligazioni di mezzi, ossia quelle peculiari obbligazioni - a risultato incerto e condizionato da una serie di variabili esterne ed imponderabili a priori – che si sottraggono alla regola di determinazione dell'inadempimento contrattuale per il solo fatto del mancato raggiungimento del risultato sperato dal cliente/creditore.
pagina 3 di 14 Al fine di verificare, dunque, l'esistenza di un inadempimento dell'esercente una professione legale diviene essenziale, in primis, tracciare il confine di tutti gli obblighi che, esplicitamente o implicitamente, la legge riversa sul professionista e, in secondo luogo, valutare se la prestazione sia stata resa in omaggio alla regola cristallizzata agli artt. 1176 c. II c.c., e 2236 c.c.
In particolare, come noto, il citato art. 1176 c. II c.c. impone di valutare l'adempimento (e, di riflesso,
l'inadempimento) dell'avvocato sulla base della diligenza qualificata richiesta al professionista medio mentre l'art. 2236 c.c. dispone che qualora il professionista si trovi a dover affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà, lo stesso sarà tenuto a rispondere solo in caso di dolo o colpa grave, escludendosi, dunque, ogni responsabilità dello stesso per il caso di colpa lieve.
Ciò chiarito, è innegabile che tra le obbligazioni che costituiscono parte integrante e, diremmo, essenziale del contratto di mandato professionale tra il cliente e il legale vi siano gli obblighi informativi e di dissuasione gravanti sul professionista. Il cliente, infatti, si rivolge al professionista proprio a causa della propria ignoranza in relazione alla migliore tutela dei propri interessi divenendo essenziale, a monte di ogni giudizio concernente la responsabilità professionale, comprendere se il professionista abbia adeguatamente istruito il cliente in ordine a tutte le variabili proprie della fattispecie sottoposta al suo vaglio e, al contempo, se abbia adeguatamente informato il cliente dei rischi delle proprie scelte, dissuadendolo da eventuali decisioni avventate che non tengano conto dei prevedibili risvolti giuridici delle stesse, risvolti giuridici che, è ovvio, solo il professionista – in forza della sua preparazione e specializzazione - (e non il cliente) è in grado di valutare compiutamente. Da ciò discende che il professionista ricade nella responsabilità contrattuale tutte le volte in cui si sottrae alla diligente esecuzione dell'obbligazione che, in definitiva, ricomprende a pieno titolo gli obblighi di informazione e di dissuasione. Tali obblighi, infatti, non sono in alcun modo distinti e distinguibili dal dovere di prestazione strettamente inteso, presentandosi invece come elementi fondamentali e qualificanti della prestazione complessivamente dovuta dal professionista esercente una professione forense.
Ciò sommariamente chiarito sul piano sostanziale, sul piano processuale – e, in particolare, per ciò che concerne il riparto dell'onere probatorio - nell'obbligazione che intercorre tra il professionista ed il cliente, è il creditore (cliente) che deve provare l'esistenza del vincolo contrattuale, l'inadeguatezza del contegno ex latere debitoris (art.1176, comma 2, c.c.), il danno subito ed il nesso eziologico fra la negligente esecuzione della prestazione ed il danno lamentato. Il debitore (professionista), dal suo canto, deve dar prova di aver eseguito la prestazione esattamente (rectius, di non poter esser ricaduto in colpa professionale) ovvero che l'inesatto adempimento della prestazione sono dovuti alla sopravvenienza di una causa estranea al suo potere di controllo e previsione.
pagina 4 di 14 Trasponendo tali principia al caso che ci occupa, è pacifico che gli attori abbiano conferito all'avv. mandato al fine di ottenere il risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis subiti a CP_1 seguito dell'incidente che aveva provocato la morte del proprio congiunto. È pacifico, altresì, che l'avv. conduceva le trattative con la compagnia assicurativa all'esito delle quali CP_1 Parte_1 in qualità di figlio del de cuius, accettava la somma di euro 250.000,00 “a risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa del decesso del congiunto” con rinuncia ad ogni altra pretesa ed azione (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice). E' altresì documentalmente provato che , e Pt_4 Pt_3 Pt_2
in qualità di nipoti, rinunciavano “a qualunque risarcimento economico nei confronti
[...] dell'Ass.ne Unipolsai Spa” dichiarando di “non aver nulla a pretendere a ragione del sinistro in epigrafe indicato, di rinunciare per tale titolo a richieste giudiziali per indennizzi, riparazioni del danno sia in sede civile che in sede penale” (cfr. doc. 4 fascicolo parte attrice).
Ciò chiarito, in considerazione delle distinte peculiarità e problematiche che emergono in relazione alla posizione di , da un lato, e quella dei tre nipoti, dall'altro, diviene necessario esaminare Parte_1
le stesse partitamente.
Principiando con l'esame delle doglianze avanzate dai nipoti del de cuius , e Parte_4 Pt_3 Pt_2
nei confronti del professionista va subito detto come gli stessi abbiano adeguatamente allegato l'inadempimento dell'avvocato consistito nella mancata ed adeguata informazione relativa CP_1
ai diritti risarcitori che agli stessi competevano a seguito della perdita del proprio nonno oltre che nell'omessa dissuasione degli stessi dal sottoscrivere una rinuncia svantaggiosa. Affermavano i nipoti che, qualora gli stessi avessero avuto dall'avvocato la corretta informazione in ordine al CP_1
proprio diritto di ottenere il risarcimento del danno nella misura generalmente liquidata sulla scorta delle tabelle (del Tribunale di Roma o di Milano) vigenti all'epoca, di certo non avrebbero in alcun modo, senza alcuna contropartita, abdicato immotivatamente al proprio diritto di ottenere il ristoro della lesione del proprio rapporto parentale.
Sul punto, per quanto detto, sarebbe stato onere del professionista dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi informativi, di aver fatto tutto quanto in proprio potere per dissuadere i clienti dalla decisione di rinunciare ai propri diritti ossia, in sostanza, di aver correttamente adempiuto al proprio mandato professionale.
Onere della prova che il convenuto non ha in alcun modo soddisfatto, emergendo i fatti ed il loro svolgimento in maniera lapalissiana dalla documentazione acquisita al procedimento, in alcun modo smentita (né smentibile) dall'istruttoria orale espletata.
E ciò tenuto conto della circostanza per cui, è innegabile, che nel caso di specie, la prestazione non implicava la soluzione di “problemi tecnici di speciale difficoltà” (art. 2236 c.c.) - posto che si trattava pagina 5 di 14 esclusivamente di fornire ai clienti le informazioni di base in relazione ai propri diritti risarcitori, informazioni che il professionista non poteva non conoscere e non poteva non fornire – con la conseguenza che la responsabilità dell'avvocato, in questo caso, dovrà configurarsi anche in ipotesi di colpa lieve.
Sul punto, va innanzitutto chiarito come l'allegazione dell'avv. in ordine ad un non meglio CP_1
definito accordo tra le parti di liquidare il risarcimento al solo non ha trovato alcun Parte_1
serio riscontro.
Ed infatti, qualunque tentativo della parte convenuta di ricostruire la vicenda diversamente si è scontrato, nel corso dell'istruttoria, con l'inconfutabile documentazione in atti dalla quale è emerso che
, e non accettavano la somma di euro 5.000,00 - chiedendo che la stessa venisse Parte_3 Pt_4 Pt_2
liquidata al padre - ma rinunciavano tout court ad ogni pretesa nei confronti della compagnia di assicurazione.
E tale evidenza documentale non potrebbe essere nemmeno scalfita dalla debole prova testi espletata in corso di causa. In particolare, in relazione alla testimonianza resa dalla teste va Testimone_1
subito detto come le dichiarazioni della stessa, smentite dalla documentazione in atti, siano da ritenersi poco attendibili. La predetta teste, infatti, moglie del convenuto, era “socia dell'associazione professionale” con il Benchè, in astratto, non vi sia un interesse giuridico della stessa alla CP_1
partecipazione al presente procedimento, con conseguente incapacità a testimoniare, non può non rilevarsi come, all'esito dell'escussione, sia emerso un interesse di fatto al presente procedimento. Se è vero, infatti, che formalmente l'incarico professionale era attribuito al solo avvocato – CP_1
cosicchè la responsabilità potrebbe essere imputata giuridicamente solo allo stesso - è anche vero che, come chiarito nel corso della testimonianza da , di fatto la stessa non era del tutto Testimone_1
disinteressata alle sorti del presente procedimento poiché, come dalla stessa riferito, si era occupata in prima persona della pratica, redigendo le missive inviate (in risposta al cap. 12 di cui alla II memoria
183 c. VI c.p.c. di parte convenuta rispondeva “si, le lettere le ho redatte io”), aveva concordato con il la strategia difensiva da tenere (in risposta al cap. 1 di cui alla II memoria 183 c. VI c.p.c. di CP_1 parte convenuta rispondeva “si, è vero, noi ci prepariamo anche insieme prima di incontrare un cliente”) oltre a manifestare un evidente interesse nei confronti della pratica (a domanda del difensore di controparte rispondeva “io sono stata presente a tutte le telefonate con la in quanto Pt_6 trattandosi di una pratica importante ci tenevamo a farla bene”, parlando al plurale e confermando di aver avuto un ruolo attivo nelle trattive per cui è causa).
pagina 6 di 14 Alla luce di quanto sopra, dunque, ad avviso di questo giudice, le dichiarazioni della teste già di Tes_1
per sé in contrasto con la documentazione in atti, non possono ritenersi attendibili con la conseguenza che non andranno poste a fondamento della presente decisione.
D'altro canto, anche a voler ritenere diversamente, come accennato, le dichiarazioni della teste Tes_1
così come le dichiarazioni rese dalla teste - relative alla richiesta dei tre nipoti di versare il Pt_6
risarcimento loro spettante e pari a complessivi 15.000,00 euro al padre - risultano Parte_1
documentalmente smentite dalla più volte citata rinuncia abdicativa ad ogni diritto risarcitorio sottoscritta da , e Se davvero, infatti, l'assicurazione avesse deciso di destinare Pt_4 Pt_3 Parte_2
loro la complessiva somma di euro 15.000,00 – versandola al padre - e se davvero i Parte_1
nipoti di avessero avuto la (per vero inspiegata ed inspiegabile) esigenza di veder Persona_1
confluire il proprio risarcimento sul conto corrente del padre, non si spiega perché non dare atto di tutto ciò.
Ed infatti, di tale richiesta dei nipoti non vi è traccia né (come detto) nell'atto di rinuncia al proprio diritto sottoscritto dai tre nipoti, né nell'atto di transazione sottoscritto da ove Parte_1 quest'ultimo accettava per sé, a ristoro dei danni personalmente patiti, la complessiva somma di euro
250.000,00, senza fare menzione alcuna ai diritti risarcitori dei propri figli (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice). E proprio in esecuzione di tale atto di transazione l' inviava al solo CP_5 Parte_1 un'offerta in linea con il citato atto transattivo (cfr. all. 6 memoria di replica convenuto), senza menzione alcuna degli altri congiunti e senza riferimento ad altre somme già accettate.
Anzi, a fronte di una successiva richiesta avanzata alla da parte dei tre nipoti, la compagnia CP_5 di assicurazioni rispondeva, in persona della stessa liquidatrice in data 26.1.2021 che “abbiamo Pt_6
provveduto ad archiviare la pratica. Si precisa infatti che siamo in presenza di formale rinuncia al risarcimento, sottoscritta dalle parti e controfirmata per autentica dal legale patrocinatore” (cfr. doc.
8 fascicolo attori). La liquidatrice nella citata missiva, non fa alcun riferimento ad una Pt_6 pregressa liquidazione ma chiude, a monte, ogni possibilità risarcitoria affermando l'esistenza di una rinuncia ai diritti risarcitori nei confronti dell'assicurazione. E ciò si pone in evidente contrasto con la stessa deposizione della teste laddove affermava, in sede di escussione testimoniale, che “noi abbiamo liquidato la somma concordata con l'avv. di 250 mila euro, somma chiaramente CP_1
onnicomprensiva di diversi danni. Quella somma, essendo così alta, comprendeva anche i 15.000 euro relativi al danno subito dai nipoti per la perdita del nonno”. Quanto riferito dalla teste quindi, Pt_6
si palesa inattendibile posto che o i nipoti avevano rinunciato ai propri diritti (come riferito dalla stessa nella missiva del 26.1.2021) oppure gli stessi erano già stati ristorati dall'assicurazione. Non si vede pagina 7 di 14 come le due affermazioni possano tra loro convivere considerato, tra l'altro, che provengono da professionisti del settore.
D'altro canto e a ben vedere, la teste (liquidatrice della compagnia di assicurazioni), non colma Pt_6 in alcun modo il vuoto probatorio lasciato dall'avvocato in ordine all'assolvimento dei CP_1
propri obblighi informativi e di dissuasione, né conferma la volontà dei nipoti di accettare 5 mila euro ovvero la loro espressa volontà di ottenere il risarcimento per il tramite del proprio padre. La teste, infatti, affermava solo che “noi abbiamo liquidato la somma concordata con l'avv. di 250 CP_1 mila euro”, senza fornire alcun elemento di valutazione in relazione al rapporto tra il professionista e i clienti, ossia senza aggiungere alcun elemento di valutazione ulteriore rispetto all'indagine, propria di questa sede, in ordine all'adempimento o meno degli obblighi professionali gravanti sul professionista.
A fronte dell'evidenza documentale di cui si è detto, è chiaro come questo giudice non potrebbe disconoscerne il valore probatorio in favore di una debole e poco attendibile prova testimoniale (come visto smentita dalla documentazione in atti) e che, in ogni caso, come anticipato, non spiega l'irrazionale strategia difensiva adottata dal professionista.
Ed infatti, a seguire la tesi della parte convenuta, non si comprenderebbe il motivo per cui , e Pt_4 Pt_3
in luogo di dichiarare di accettare la somma di euro 5.000,00 ciascuno e richiedere la Pt_2
liquidazione della stessa in favore del padre abbiano dovuto rinunciare ad ogni diritto.
Né parte convenuta, sul punto, ha allegato una valida e ragionevole motivazione a tale scelta obbiettivamente irrazionale così come – sempre parte convenuta – non ha in alcun modo nemmeno allegato di aver tentato di dissuadere, come pure era suo preciso obbligo, i propri clienti da una scelta astrattamente (ma, come si vedrà, anche in concreto per i nipoti) svantaggiosa.
Ed è proprio nel mancato assolvimento all'obbligo di necessaria dissuasione oltre che di compiuta informazione – a fronte dell'accettazione di condizioni palesemente sconvenienti per i nipoti – che si rinviene l'inadempimento professionale del convenuto che, in forza della propria competenza qualificata, avrebbe dovuto dimostrare puntualmente di aver tentato di dissuadere in tutti i modi i propri clienti e che, nonostante ciò, gli stessi si determinavano ugualmente a pregiudicare i propri interessi.
È pacifico, infatti, “Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176
c.c., comma 2; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa ne ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale (Cass. 28 ottobre 2004, n. 20869), peraltro essendo tenuto
pagina 8 di 14 l'avvocato ad assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l'altro, a sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (arg. ex Cass. 30 luglio 2004, n. 14597)” (Cass. 10289/2015).
Si è detto, ancora, che “nell'adempimento dell'incarico professionale, l'obbligo di diligenza ex art.
1176 c.c., comma 2, e ex art. 2236 c.c. dell'avvocato si estrinseca in doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione verso il cliente. In particolare, l'avvocato è tenuto a richiedere al cliente che egli gli fornisca tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso al fine del corretto svolgimento dell'incarico, ad indicargli tutte le questioni che si frappongono al conseguimento del risultato o che comunque sono fattori di rischio di effetti dannosi, a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dal probabile esito sfavorevole. Incombe sull'avvocato l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, mentre è insufficiente che il cliente gli abbia rilasciato la procura alle liti, poiché il conferimento di tale potere non è indice univoco che il cliente sia stato compiutamente informato di tutte le circostanze indispensabili per una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno
d'iniziare un processo o intervenire in giudizio (cfr. Cass. 19520/2019, tra le altre)” (Cass. 29182 del
2023; Cass. 34993 del 2021 Cass. 21173/2017; Cass. 20159/2017; Cass. 7410/2017; Cass. 10289/2015;
6782/2015; 4781/2013; 8312/2011; 15717/2010; 24544/2009; 21589/2009; 1412/2005; 14597/2004).
E ciò risulta ovvio se si considera che l'esigenza che il cliente intende soddisfare rivolgendosi ad un professionista è quello di ottenere informazioni, di acquisizione le cognizioni tecniche occorrenti per l'interpretazione di un dato delle realtà e di scelta della condotta più efficace al fine del perseguimento del migliore risultato possibile. L'unico interesse che muove un “profano” nel contattare un legale al fine di vedere tutelato un proprio diritto è infatti quello di ottenere conoscenze preordinate all'individuazione della migliore via che conduce alla realizzazione del risultato o all'accertamento dell'impossibilità di conseguirlo. È l'interesse a colmare la propria “ignoranza” mediante compiute informazioni “tecniche” nella fase pre–contrattuale, informazioni funzionali al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente, consenso informato che trovava il suo fondamento nei principii di cui agli art. 1175 -1176 c.c. oltre che nell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 1 del 2012, così come modificato dalla legge l. 4 agosto 2017, n. 124 che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista deve osservare, prima del formale conferimento dell'incarico “obbligatoriamente, in forma scritta o digitale” anche l'obbligo di notiziare il cliente di tutte le variabili del caso concreto e di fornirgli tutte le informazioni utili ad una ponderata decisione. Tali obblighi informativi e di dissuasione, poi, non si esauriscono con la conclusione del contratto d'opera professionale, ma pagina 9 di 14 permangono per tutto il corso del rapporto, costituendo, come visto, il primario interesse che il cliente intende perseguire.
Chiarita l'esistenza di un inadempimento imputabile al professionista, vi è altresì da dire che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cassazione civile sez. III, 14/11/2022, n.33442).
Pertanto, effettuando un giudizio controfattuale – per mezzo del quale, come noto, si sostituisce all'omissione il comportamento dovuto - al fine di riconoscere a , e il richiesto Parte_3 Pt_4 Pt_2
risarcimento del danno, sarà necessario valutare come i fatti si sarebbero svolti e quali vantaggi gli attori avrebbero ottenuto, in base alla regola del più probabile che non, qualora il convenuto avesse tenuto, nell'assolvimento del proprio mandato, una condotta improntata alla diligenza richiesta nel caso de quo.
Al fine di condurre il citato giudizio controfattuale, è chiaro, che occorrerà porsi nella medesima situazione in cui il creditore si trovava al momento dell'inadempimento con la conseguenza che il citato giudizio non potrà che essere condotto ex ante.
In particolare, al momento del consumato inadempimento (2020), invero, la giurisprudenza di merito e di legittimità era pacifica nel riconoscere il diritto del nipote ad ottenere il risarcimento per la perdita del nonno. Era già consolidato, all'epoca, il principio in forza del quale il danno da perdita del rapporto parentale competa anche ai nipoti per la perdita dei nonni allorquando venga provata l'effettività e la consistenza della relazione affettiva, anche in mancanza di convivenza abitativa. Si è detto, sul punto, che vi è una presunzione di pregiudizio non patrimoniale, in capo al nipote, a seguito della morte dei nonni essendo, nella generalità dei casi, queste ultime delle importanti figure di riferimento nella vita di un individuo, non potendosi disconoscere il rapporto di affetto e solidarietà familiare esistente tra tali congiunti, indipendentemente dalla coabitazioone fatta salva, ovviamente, anche in questo caso, la prova contraria e, nel quantum la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (Cassazione civile sez. III, 07/12/2017, n.29332).
E' ormai chiaro – così come lo era nel 2020 - che la “società naturale” cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non può essere limitata alla "famiglia nucleare", dovendosi invece estendere anche “fuori” dallo stretto nucleo dei conviventi, in presenza di un rapporto parentale e di una relazione affettiva (v. Cass. civ., 20 ottobre 2016, n. 21230)
pagina 10 di 14 D'altro canto, la figura dei nonni – figura ritenuta di grande importanza ed a tutti gli effetti nell'alveo del tessuto affettivo e familiare – ha di recente avuto sempre maggiore riconoscimento sia a livello sovranazionale che, conseguentemente, a livello nazionale. Già nella CEDU si sottolinea il rilievo di un rapporto nonno-nipote ove si prevede, all'art. 8 il “il diritto al rispetto della vita privata e familiare” e, all'art. 24, il diritto del minore ad un rapporto con lo stesso, norme interpretate dalla Corte EDU quale obbligo per gli Stati (nel caso di specie proprio l'Italia) di garantire la prosecuzione dei rapporti parentali e affettivi con gli ascendenti (v. Corte EDU, 20 gennaio 2015, ric. 10/2010, M. e N. c. Italia).
Alla luce di quanto sopra, dunque, alcun dubbio può sorgere in ordine al diritto di , Parte_3 Pt_2
ed ad ottenere il risarcimento del danno per lesione del proprio rapporto con il nonno. Pt_4
E d'altro canto, non è fuor d'opera sottolineare come tale diritto non sia stato in alcun modo contestato dalla parte convenuta che, come visto, improntava la propria strategia difensiva su ben altre argomentazioni, presupponendo, comunque, a monte la necessità di un ristoro di tale pregiudizio.
Chiariti tali aspetti, in considerazione della peculiarità dei “beni” da risarcirsi per equivalente è chiaro che il criterio di liquidazione non potrà che essere equitativo, come in tutti i casi nei quali a subire una compromissione sia un valore della persona non suscettibile di valutazione economica secondo criteri di mercato.
In particolare, anche nel 2020, il metodo maggiormente utilizzato ai fini della quantificazione del danno iure proprio subito dai parenti della vittima di un illecito era quello tabellare e, in particolare, quello di cui alle Tabelle Milanesi pubblicate nell'anno 2018. Non erano ancora state elaborate, infatti, le tabelle a punti (sollecitate dalle note decisioni Cass. 33005/2021; Cass. 10579/2021; Cass.
26300/2021) cosicchè la giurisprudenza assolutamente maggioritaria – costantemente seguita da questo
Ufficio – utilizzava come base di partenza le fattispecie previste dalla citata Tabella del 2018 adattandole al caso di specie.
Ed infatti, si è sostenuto che – in disparte la questione relativa all'individuazione, in concreto, dei parametri di liquidazione per il nipote di cui si dirà – l'utilizzazione, quali parametri di riferimento, dei valori indicati nelle tabelle assicura una tendenziale uniformità di decisioni laddove, si è detto, per discostarsi dai valori “medi” è necessario supportare la decisione con adeguata motivazione.
Va altresì chiarito come, in verità – a differenza delle ultime tabelle pubblicate nel 2024 – le citate
Tabelle milanesi del 2018 non codificavano il danno subito dal nipote per la perdita del nonno.
Ed infatti, in assenza di specifici criteri tabellari dell'epoca che considerassero il peculiare rapporto nipote/nonno, questo Ufficio – e la giurisprudenza maggioritaria - faceva riferimento alla affine tabella relativa alla liquidazione del danno subito dal nonno o dal fratello per la perdita del congiunto, seppur pagina 11 di 14 con gli opportuni correttivi, necessari ad assicurare la più volte richiamata esigenza di evitare ingiuste locupletazioni ma, al tempo stesso, di risarcire tutti i danni.
Si è detto, sul punto, che la premorienza di un nipote rispetto ad un nonno non possa essere parificata all'evento opposto. E' “normale”, in base all'id quod plerumque accidit, che l'evento “perdita del nipote” sia di gran lunga più doloroso ed inaspettato rispetto all'inversa ipotesi della “perdita del nonno” in quanto, il primo, è contrario al normale accadimento delle cose umane, come tale inaspettato e vissuto come profondamente ingiusto.
Diverso è il caso della premorienza del nonno che, seppur vissuta con grande dolore e sgomento, consiste pur sempre in un evento certamente atteso, soprattutto quando il nonno, come nel caso di specie, era alla soglia dei 90 anni.
Ne discende che, ad avviso di questo Giudice, al fine di verificare la somma che, in assenza dell'inadempimento del convenuto, gli odierni attori avrebbero verosimilmente ottenuto - in base alla regolare del più probabile che non – andranno utilizzate le citate tabelle milanesi del 2018 dettate per il caso del danno iure proprio del nonno per la perdita del nipote, decurtando, in forza di quanto detto, i valori ivi indicati di 1/3, diminuzione che, si ritiene, permette di adattare il criterio dettato in via generale alla peculiare fattispecie presa oggi in esame.
Ciò chiarito, dunque, considerato che le più volte citate tabelle milanesi del 2018 prevedevano una forbice risarcitoria ricompresa tra i 24.000 euro e i 144.000 euro (si ricorda, per il danno patito dal nonno per la perdita del nipote), valorizzando circostanze quali l'età avanzata della vittima primaria –
89 anni – e quella ormai adulta delle vittime secondarie, tenuto conto (per quanto sopra) della necessaria decurtazione di 1/3 della somma liquidata e tenuto conto, soprattutto, della natura transattiva del risarcimento che – fuori dal giudizio – i nipoti avrebbero potuto ottenere dalla si ritiene CP_5
equo liquidare la somma – rivalutata al 2020 - di euro 25.000,00 (2/3 di 37.000,00) ciascuno in favore dei e e la somma – rivalutata al 2020 - di euro 30.000,00 (2/3 di 45.000,00) in favore di Pt_3 Pt_2
che, come pacificamente emerso in sede di istruttoria (cfr. prove testimoniali e documentazione in Pt_4
atti) conviveva con il nonno, circostanza che andrà necessariamente valorizzata e tradotta in un maggior ristoro per il congiunto convivente.
In conclusione, riconosciuta la responsabilità professionale di nei confronti degli Controparte_1
attori , e il convenuto andrà condannato a risarcire a e la Parte_4 Pt_3 Pt_2 Parte_2 Pt_3
somma di euro 25.000,00 ciascuno ed a la somma di euro 30.000,00 oltre rivalutazione - Parte_4
secondo gli Indici Istat - dal giorno del fatto alla presente pronuncia ed oltre ad interessi sulla sorte capitale di anno in anno rivalutata. Dalla sentenza al saldo spettano solo gli interessi legali sulla somma rivalutata così liquidata, divenendo il credito di valuta.
pagina 12 di 14 Chiarita la posizione dei nipoti, diviene ora necessario analizzare la posizione dell'attore
[...]
, figlio del de cuius. Pt_1
Come accennato, infatti, invocava l'inadempimento del professionista lamentando Parte_1
l'inadeguatezza delle informazioni fornite in ordine a tutte le poste risarcitorie effettivamente spettanti al figlio della vittima primaria dell'illecito. In particolare, sostenendo che la somma liquidata dall'assicurazione fosse stata corrisposta per i soli danni iure proprio subiti dal congiunto, imputava all'avvocato la mancata e completa informazione in relazione al proprio diritto di ottenere CP_1
anche i danni iure hereditatis, in qualità di figlio ed erede del de cuius. Lamentava, poi, la violazione dell'obbligo da parte del professionista di dissuadere il cliente dall'accettare una transazione non completamente satisfattiva di tutti i pregiudizi effettivamente spettanti.
L'assunto è smentito dall'evidenza dei fatti.
Va innanzitutto ricordato, anche a questo fine, come dall'istruttoria espletata non sia in alcun modo emerso che il risarcimento incamerato da di euro 250.000,00 fosse in realtà Parte_1
comprensivo anche del risarcimento dei nipoti di . Anzi, come visto, la univoca Persona_1
documentazione in atti – di cui si è ampiamente dato conto – attesta come la somma di euro 250.000 mila, “comprensiva di tutti i danni patrimoniali e non subiti a causa del decesso del congiunto” (così si legge nell'atto di transazione sottoscritto da , doc. 3 fascicolo attori) fosse indirizzata Parte_1
al solo (v. doc. 5 fascicolo attore), che accettava tale somma a tacitazione di ogni Parte_1
pretesa per i danni dallo stesso personalmente subiti, senza menzione alcuna degli altri danneggiati che, anzi, per espressa ammissione scritta della liquidatrice della compagnia di assicurazione avevano rinunciato al risarcimento (cfr. doc. 8 fascicolo attori).
Ciò posto, è evidente come la somma liquidata dalla compagnia di assicurazione tenga conto, come pure espressamente enunciato, di tutti i pregiudizi patiti dal figlio per la perdita del padre, sia iure proprio che iure hereditatis.
Ed infatti – richiamato tutto quanto sopra in relazione alla necessaria liquidazione equitativa del danno parentale ed alla necessaria liquidazione dello stesso, già nel 2020, mediante le tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano pubblicate nel 2018 - sviluppando il già richiamato giudizio controfattuale in un'ottica ex ante, è facile appurare come le tabelle Milanesi del 2018 per il danno subito dal figlio per la perdita del padre prevedevano una forbice che andava da euro 165.960,00 a 331.920,00.
È in tale range risarcitorio, dunque, che andrà determinato, valorizzando tutte le circostanze del caso concreto, il danno iure proprio non patrimoniale che sarebbe spettato al figlio.
Pertanto, tenuto conto dell'età avanzata della vittima primaria dell'illecito – 89 anni – e quella ormai adulta del figlio al momento dell'inadempimento – 57 anni -, considerata l'esistenza di altri familiari in pagina 13 di 14 vita in numero maggiore di tre, valorizzata la non contestata convivenza di con il de Parte_1
cuius e tenuto necessariamente conto della sede transattiva in cui era formulata ed accettata l'offerta, si ritiene che allo stesso, in base alla regola del più probabile che non, sarebbe spettata una somma certamente non maggiore di euro 210.000,00 con la conseguenza che - tenuto conto del danno patrimoniale per spese funerarie (quantificato dallo stesso attore in euro 5.000,00) - il danno iure hereditatis trasmesso da al figlio, era stato certamente ricompreso (e dunque correttamente Persona_1
valorizzato dal professionista) nella liquidazione effettuata dalla compagnia assicurativa.
Posto, infatti, che il danno iure hereditatis, allo stesso spettante pro quota, era quantificato dall'attore in questa sede in complessivi euro 35.821,50 è evidente come la somma complessiva ricevuta di euro
250.000 mila fosse ampiamente satisfattiva di tutti i pregiudizi (210 mila euro per danno iure proprio,
35.000 euro per danno iure hereditatis ed euro 5.000,00 per spese funerarie).
Ne discende che la domanda avanzata da nei confronti del convenuto andrà rigettata. Parte_1
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza (rigetto della domanda avanzata da
[...]
e accoglimento parziale della domanda avanzata dagli altri attori) e della notevole Pt_1
diminuzione del risarcimento riconosciuto agli attori e (a fronte di una Pt_2 Pt_4 Parte_3
richiesta di circa 460 mila euro sono stati riconosciuti 80 mila euro complessivi), andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 236 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta al domanda avanzata da;
Parte_1
- Accoglie la domanda avanzata da , e e, per l'effetto, accertato Parte_4 Pt_2 Pt_3
l'inadempimento agli obblighi professionali dell'avv. in relazione al mandato CP_1
ricevuto,
- Condanna il convenuto al risarcimento della somma di euro 25.000,00 in favore di Parte_3
della somma di euro 25.000,00 in favore di della somma di euro 30.000,00 in Parte_2
favore di oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
Parte_4
- Compensa integralmente le spese di lite.
Ascoli Piceno, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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