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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/06/2025, n. 2654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2654 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7260/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Rosangela Barretta in sostituzione dell'avv.
POLIZZI MARIA PAOLA per parte ricorrente nonché l'avv. Inzerillo in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7260 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. POLIZZI MARIA PAOLA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
Avente ad oggetto: Reddito di Cittadinanza avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del RDC e che nulla è dovuto dalla ricorrente a tale titolo.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite quantificate in euro 1.500,00, CP_3
oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.05.2024 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 18 gennaio 2023 con il quale l' le comunicava CP_3
che il beneficio relativo alla domanda di Reddito di Cittadinanza con Protocollo n. - CP_3
RDC- 2022- 6145179 era stato revocato per la mancanza del requisito di residenza (art. 2, co.1, a) 2) L. 26/2019- per non aver risieduto in Italia per almeno dieci anni richiedendo la restituzione della somma di € 4.400,00.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_3
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Ai fini del reddito di cittadinanza, deve prendersi in considerazione la lettera dell'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale -Serie generale -n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:
“ Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171; 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. (…) Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di
0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Per ciò che rileva ai fini della decisione, essendo in contestazione la permanenza nel territorio italiano della ricorrente per un periodo di dieci anni continuativi, stante il suo stato di irreperibilità, si osserva che dalla documentazione dalla stessa prodotta, si evince che la ricorrente, diversamente da quanto accertato dall' è stata continuativamente presente CP_3 nel territorio italiano ad eccezione di un breve periodo di 16 mesi tra il 2015 ed il 2016.
Per tali motivi il ricorso deve essere integralmente accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/06/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 10/06/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 7260/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Rosangela Barretta in sostituzione dell'avv.
POLIZZI MARIA PAOLA per parte ricorrente nonché l'avv. Inzerillo in sostituzione dell'avv. CIANCIMINO ROSARIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 15.25 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7260 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. POLIZZI MARIA PAOLA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente -
Avente ad oggetto: Reddito di Cittadinanza avente il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara illegittimo il provvedimento di revoca del RDC e che nulla è dovuto dalla ricorrente a tale titolo.
Condanna l' a rifondere alla ricorrente le spese di lite quantificate in euro 1.500,00, CP_3
oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.05.2024 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il provvedimento del 18 gennaio 2023 con il quale l' le comunicava CP_3
che il beneficio relativo alla domanda di Reddito di Cittadinanza con Protocollo n. - CP_3
RDC- 2022- 6145179 era stato revocato per la mancanza del requisito di residenza (art. 2, co.1, a) 2) L. 26/2019- per non aver risieduto in Italia per almeno dieci anni richiedendo la restituzione della somma di € 4.400,00.
L' si costituiva in giudizio contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_3
La causa è stata decisa all'udienza odierna.
Ai fini del reddito di cittadinanza, deve prendersi in considerazione la lettera dell'art. 2 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (in Gazzetta Ufficiale -Serie generale -n. 23 del 28 gennaio 2019), coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26:
“ Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE (di seguito denominata “DSU”); c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, numero 171; 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa. (…) Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4, è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di
0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Per ciò che rileva ai fini della decisione, essendo in contestazione la permanenza nel territorio italiano della ricorrente per un periodo di dieci anni continuativi, stante il suo stato di irreperibilità, si osserva che dalla documentazione dalla stessa prodotta, si evince che la ricorrente, diversamente da quanto accertato dall' è stata continuativamente presente CP_3 nel territorio italiano ad eccezione di un breve periodo di 16 mesi tra il 2015 ed il 2016.
Per tali motivi il ricorso deve essere integralmente accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 10/06/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio