Sentenza 9 marzo 1981
Massime • 3
Al fine di stabilire se le parti abbiano inteso dar vita ad un contratto di lavoro autonomo o subordinato, il giudice deve anzitutto accertare quale sia stata la comune volonta delle parti, con riferimento sia al momento della produzione che a quello della esecuzione del negozio, attraverso il comportamento complessivo dei contraenti, ed esaminare quindi in maniera globale e non separata gli elementi differenziatori dei due tipi di rapporto.*
La prestazione di un servizio costituisce l'oggetto di un contratto d'opera (art 2222 cod civ), se colui che deve eseguirla prometta soltanto il risultato e goda di una piena autonomia quanto alle modalita di svolgimento del servizio stesso e all'impiego delle proprie energie lavorative; costituisce, invece, l'oggetto di un rapporto di lavoro subordinato (art 2094 cod civ) se sia eseguita in posizione di subordinazione, la quale ricorre allorche la parte che beneficia della prestazione del servizio ha il potere di determinarne le condizioni di svolgimento. A differenza dell'elemento della subordinazione o dell'autonomia (da cui dipende l'esistenza del rischio, e cioe l'alea derivante dall'Esercizio dell'attivita produttiva e dall'incertezza del risultato economico con essa perseguito), hanno, invece, natura anfibologica altri possibili elementi discriminatori dei due rapporti suddetti, quali la misura fissa o variabile della retribuzione, l'istituto del preavviso per il recesso, la predeterminazione della prestazione, la sottoposizione del prestatore a vincoli di orario, la stabilita del rapporto.*
Anche nel rapporto di lavoro subordinato, quando la natura delle prestazioni lo comporti e vi sia l'assenso del datore di lavoro, e possibile che il lavoratore si faccia sostituire o coadiuvare, a titolo puramente personale, da altra persona. ( Conf 2187/79, mass n 398536).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/1981, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 9 marzo 1981 |
Testo completo
La prestazione di un servizio costituisce l'oggetto di un contratto d'opera (art 2222 cod civ), se colui che deve eseguirla prometta soltanto il risultato e goda di una piena autonomia quanto alle modalita di svolgimento del servizio stesso e all'impiego delle proprie energie lavorative;
costituisce, invece, l'oggetto di un rapporto di lavoro subordinato (art 2094 cod civ) se sia eseguita in posizione di subordinazione, la quale ricorre allorche la parte che beneficia della prestazione del servizio ha il potere di determinarne le condizioni di svolgimento. A differenza dell'elemento della subordinazione o dell'autonomia (da cui dipende l'esistenza del rischio, e cioe l'alea derivante dall'Esercizio dell'attivita produttiva e dall'incertezza del risultato economico con essa perseguito), hanno, invece, natura anfibologica altri possibili elementi discriminatori dei due rapporti suddetti, quali la misura fissa o variabile della retribuzione, l'istituto del preavviso per il recesso, la predeterminazione della prestazione, la sottoposizione del prestatore a vincoli di orario, la stabilita del rapporto.*