CA
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7293 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
IA IA IZ Presidente
IA Speranza Ferrara Consigliere relatrice
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 30.09.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
“ (P. Iva ), in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 P.IVA_1
e Legale Rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti, apposta ex art. 83, comma 3, c.p.c., congiuntamente e disgiuntamente, dall'avvocato Luca IA Pietrosanti (C.F. ) e dall'avvocato C.F._1
OV SC (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2
Studio Legale del primo, sito in Roma, Via Timavo 3- APPELLANTE -
E
, in persona del Sindaco pro tempore; rappresentato e difeso, Controparte_1 dall'avvocatura Comunale, nella persona dell'avvocato Cinzia Mentullo (Cod. Fisc.
) e presso la stessa domiciliato anche all'indirizzo telematico - C.F._3
APPELLATA –
OGGETTO: Appello della società “ nei confronti del Controparte_2 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Latina n. 1220/2024, in data
[...]
5/06/2024, resa tra le parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1636/2016,
r.g. n. 1 promosso dalla società “ nei confronti del – Parte_1 CP_2 Controparte_1 occupazione senza titolo e risarcimento danni-
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società “ conviene in giudizio, dinanzi al primo giudice, il Controparte_2 [...]
e rassegna le seguenti conclusioni. CP_1
<<1 Condannare il alla riconsegna del bene descritto in premessa, oltre al CP_1 risarcimento del danno, e quindi al pagamento di una somma pari:
a) Al valore locativo del terreno dalla data di occupazione sino alla riconsegna, maggiorato di interessi e rivalutazione, quale indennizzo per mancato godimento del bene;
b) All'importo necessario per i lavori di ripristino, maggiorato di interessi e rivalutazione;
2 In via alternativa alla restituzione, fermo l'indennizzo per il periodo di occupazione, condannare il Comune al pagamento di una somma corrispondente al valore del terreno all'attualità ovvero al momento dell'occupazione o dell'illegittima trasformazione, maggiorato di interessi e rivalutazione;
3 In ogni caso si chiede che le somme sopra indicate siano determinate in corso di causa, tenendo conto della destinazione riconosciuta con sentenza passata in giudicato
e comunque della scadenza di qualsiasi vincolo di destinazione;
il tutto a mezzo di ctu, che sin d'ora si richiede;
4 Maggiorare le somme di cui sopra di interessi ulteriori e della rivalutazione;
5 Vittoria di spese e compensi di lite.>>
A sostegno delle riportate conclusioni, premesso di essere proprietaria del terreno di ha
2.25.50, contraddistinto in Catasto al F 200 mappale 220, edificabile, che a seguito di frazionamento, è suddiviso in due porzioni contraddistinte in Catasto al foglio 200, particella 1319 e particella 1319, allega:
- Il terreno, dopo essere stato interessato dalla realizzazione di opere pubbliche di viabilità, è stato intestato al (cfr. visura redatta in data 11.03.2013 che CP_1 indica, come titolo di provenienza, la delibera n. 9089 in data 12.06.2009).
- Rilevata tale erronea intestazione, in assenza di qualsivoglia titolo idoneo al trasferimento della proprietà delle particelle, di averne chiesto la restituzione, con ripristino dello stato iniziale, o restituzione delle sole porzioni non r.g. n. 2 interessate dalle opere pubbliche, con compensazione (in danaro o cubatura) della residua porzione ove mantenuta dal che, tuttavia, si limita a CP_1
“correggere” la intestazione delle particelle;
non ripristina lo stato dei luoghi del fondo e ne mantiene la occupazione di fatto.
- Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
- I terreni devono essere restituiti, con risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2058 c.c., parametrato al valore locativo del bene, dalla occupazione, alla riconsegna, nonché al costo dei lavori necessari al ripristino del status quo ante del bene.
- In alternativa, ove fosse adottabile il provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 42 bis del DPR 327/2001, il Comune deve risarcire il danno da occupazione o il valore del terreno alla data di occupazione, maggiorato di interessi e rivalutazione.
Il resiste alla domanda e rassegna le seguenti conclusioni. Controparte_1
“(…): - rigettare le domande spiegate in via principale e subordinate nei confronti del
, previa, in ogni caso, declaratoria di carenza di legittimazione Controparte_1 passiva o comunque di infondatezza della domanda di parte attrice nei confronti del
; - nel merito, rigettare in toto le azioni proposte in quanto infondate Controparte_1 nei loro presupposti sia in fatto sia in diritto. Con ogni più ampia riserva, altresì, di integrare le eccezioni processuali e di merito, controdedurre ed enunciare richieste istruttorie, nonché precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”.
A sostegno delle riportate conclusioni, posto che la società è proprietaria di un terreno di ha 2.25.50, ubicato nel centro direzionale di , interessato dalla realizzazione di CP_1 opere pubbliche di viabilità, nei limiti di quanto rileva anche ai fini della valutazione delle censure oggetto del gravame, allega:
- I terreni non sono interessati dalla realizzazione di opere pubbliche.
- I terreni rientrano nella convenzione n. 49216 in data 14.11.2007 in base alla quale le parti private della convenzione si fanno carico dell'onere della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria del Comparto, con cessione a titolo gratuito delle aree.
r.g. n.
3 - Non si ravvisa alcuna condotta illegittima del CP_1
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia.
<< (…): - dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'illegittima occupazione della particella n. 1320 per la realizzazione del progetto “MA”, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo;
- in parziale accoglimento delle domande proposte dalla società Parte_1 accertata l'occupazione illegittima dei terreni di proprietà attorea siti nel Comune di
, distinti in Catasto al foglio 200, particella 1319, oltre a mq. 47 della part. 1320, CP_1 condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore Controparte_1 della società attrice, dell'importo complessivo di € 199.538,21 (di cui di € 166.918,38 a titolo di risarcimento per equivalente ed € 32.619,83 a titolo di risarcimento per occupazione illegittima) oltre interessi e rivalutazione monetaria nei termini di cui in parte motiva;
- condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1 pagamento, in favore della società delle spese di lite del presente Parte_1 giudizio, che liquida in € 549,98 per esborsi e € 14.103,00 per compensi, oltre a iva, spese generali e c.p.a; - pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa definitivamente a carico di parte convenuta.>>
Di seguito, le ragioni della decisione.
- Le particelle 1319 e 1320 (derivate dal frazionamento dall'originaria particella n.
220), da c.t.u., sono interessate dalla realizzazione di interventi della Pubblica
Amministrazione (la costruzione del tratto di collegamento della strada “Mare –
ON” di cui al progetto esecutivo delle delibere n. 70/1984 e n. 2379/1989 e l'intervento denominato “Pista ciclabile e collegamento Q/4 Latina Mare”, approvato con la determinazione dirigenziale n.738/2012).
- Con la realizzazione dello svincolo stradale “Mare – ON” sono impegnati per la realizzazione dell'opera mq. 246 della particella 1319 e mq. 4741 della part. 1320 per un totale di mq. 4987.
- Con l'approvazione del progetto esecutivo della “Pista ciclabile e collegamento
Q4/Latina mare” sono impegnati mq.14430 della part. 1319 e mq. 47 della part. 1320 per un totale di mq.14477.
- Diversamente da quanto sostenuto dal i terreni di proprietà Controparte_1 della società “ non ricadono nella disciplina delineata dalla Controparte_2
“Convenzione per l'attuazione del progetto di lottizzazione relativo al Comparto
r.g. n. 4 6 del Quartiere Q4” e non sono interessati da obbligo di cessione a titolo gratuito.
- In caso di occupazione da parte della PA, non si verifica l'acquisto della proprietà, salvo che non intervenga un provvedimento emesso, ai sensi dell'42 bis TU “Espropri” (procedimento di espropriazione semplificato).
- Appartiene alla giurisdizione ordinaria, e può quindi essere vagliata in questa sede, la sola domanda per la illegittima occupazione della particella n. 1319 e per la residua parte di 47 mq della particella n. 1320, interessata dal progetto
“Pista ciclabile e collegamento Q4/Latina mare”, per le quali è intervenuta una trasformazione di carattere irreversibile (in ciò contravvenendo alle conclusioni raggiunte dal c.t.u., che ravvisa la trasformazione irreversibile solo per il progetto MA).
- La trasformazione irreversibile, dunque, riguarda 246 mq della particella n.
1319 interessati dal progetto MA (oggetto di sconfinamento) e i 14.447
(14.430 della 1319 e 47 della 1320) interessati dal progetto pista ciclabile, per i quali non è intervenuta dichiarazione di p.u.
- I terreni occupati in assenza di una procedura di esproprio (anche ai sensi del citato art. 42) vanno restituiti al privato;
la cessazione della occupazione illegittima può intervenire esclusivamente mediante 1) la restituzione del bene 2) la stipula di un accordo transattivo 3) la adozione di un provvedimento ex art 42 bis TU Espropri 4) l'accertamento della intervenuta usucapione 5) la rinuncia alla proprietà da parte del privato;
nel concreto è intervenuta rinuncia alla proprietà da parte della società (pur avendo inizialmente chiesto la restituzione del terreno in oggetto, nel corso del giudizio chiede solo danno da perdita della proprietà e il danno per il periodo di occupazione, in ciò manifestando una sostanziale volontà abdicativa).
- Danno da perdita di proprietà e da perdita di godimento nel periodo di occupazione illegittima.
- Il proprietario che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende non solo la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima, ma anche quella relativa all'integrale valore dello stesso (Cass. Civ., sez. I, 6.6.2022, n. 18142).
r.g. n.
5 - Il calcolo prospettato dal c.t.u. è congruo, con le precisazioni che seguono in punto di attualizzazione dei valori considerati.
- Le conclusioni del c.t.u. sulla destinazione dei terreni (1319 e 1320), al fine della quantificazione del danno, non si pongono in contrasto con la sentenza TAR.
- Alla società attrice vanno liquidati i seguenti importi:
Danno per la perdita della proprietà delle aree di terreno interessate dall'illegittima occupazione e oggetto di rinuncia abdicativa.
Per la perdita della proprietà dei 246 mq di part. 1319- progetto Mare ON: il valore venale del bene al momento della proposizione della domanda ammonta a euro 5.173,38 (euro 21,03 al mq. x 246 mq= 5.173,38) (cfr. pag. 59 CTU).
Per la perdita di proprietà dei 47 mq della part. 1320 e dei 14.430 mq della particella 1319 – PROGETTO PISTA CICLABILE (per un totale di mq 14.477),
398 mq (in part. 1319) sono vocazione “CENTRO Direzionale e gli altri 14.032 mq (in particella 1319) sono in “Zona Agricola” da PRG).
Si condivide il criterio di calcolo adottato dal CTU: 445 mq sono nel PPE destinati a “Centro Direzionale”; 14.032 mq ricadono in zona agricola.
In altre parole:
Sono stati utilizzati complessivamente mq.14.477,00, di cui:
a) mq. 398 della particella 1319 e mq. 47 part. 1320 per un totale di mq.445 da considerarsi nel PPE Centro Direzionale;
il valore stimato in c.t.u. pari a euro
190 al mq, per un valore totale di euro 84.550,00 (mq. 445 x 190,00= 84.550);
b) mq. 14 032,00 della particella 1319, destinati dal PRG in zona E, valore stimato pari a euro 77.195,00 (14.032 mq x 5,3 €/mq. = € 77.195,00).
Per un totale di valore venale delle particelle interessate dal progetto pista ciclabile pari a complessivi euro 161.745,00 (84.550,00+77.195,00).
- Complessivamente, il danno da perdita del diritto di proprietà sulle aree oggetto di causa è pari a euro 166.918,38 (euro 5.173,38 + euro 161.745,00)
- Danno per l'illecita occupazione e il mancato godimento del bene.
Viene quantificato per ciascun anno di abusivo utilizzo, sino alla data di proposizione della domanda giudiziale, in base al parametro del 5% codificato dal D.P.R. n. 327/ 2001 art. 42 bis, come di seguito.
r.g. n. 6 a) Con riferimento ai 246 mq, posto che all'epoca dell'acquisto del terreno da parte della società attrice ( 14.11.2007) le opere risultavano essere già state interamente realizzate e concluse e che i lavori del progetto Mare ON
(approvati nel 1984 e nel 1989) sono collaudati nel 1996, tale voce di danno non si liquida per gli anni di illegittima occupazione che precedono l'acquisto della proprietà da parte della società, dunque il danno è riconosciuto da dicembre del 2008 alla notifica dell'atto di citazione
(11.03.2016), per complessivi anni 7,3 anni;
il danno ammonta a euro
1.888,28 (euro 5.173,38x7,3x5%).
b) Con riferimento al terreno interessato dal progetto “Pista ciclabile”, la durata dell'occupazione, alla notifica dell'atto di citazione (11.3.2016) è pari a 3,8 anni (dal maggio del 2012) e il danno è pari a euro 30.731,55
(161.745,00x3,8x5%).
- L'importo del risarcimento complessivamente dovuto per il mancato godimento del bene, dunque ammonta a euro 199.538,21 (pari a euro 1.888,28 + euro
30.731,55 + euro 166.918,38).
- “Trattandosi di debito di valore, spettano altresì la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi calcolati al tasso legale sul capitale originario e su quello rivalutato anno per anno, con decorrenza dalla data dell'occupazione
(cfr. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712). Sulla somma così calcolata, decorreranno gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, per effetto della condanna al pagamento che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, in virtù del disposto dell'art. 1282 c.c.”
- Non si liquida il danno non patrimoniale di cui alla indennità, pari al 10% del valore del bene, prevista dall'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001: il pregiudizio non patrimoniale, infatti, deve essere allegato e provato, in difetto, non può essere liquidato non essendovi automatismi in punto di applicazione della indennità del
10%, atteso la citata norma riguarda la fattispecie dell'acquisizione sanante.
- Le spese di lite regolate secondo soccombenza e liquidate in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/14 e successive modificazioni, tenuto conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, ed applicando i parametri medi.
r.g. n.
7 - Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico del Controparte_1
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…):
1. accertata e dichiarata l'occupazione illegittima da parte del
CP_1
delle aree per cui è causa e, per l'effetto, accertato e dichiarato l'obbligo dello
[...] stesso Ente di indennizzare condannare il , in Parte_1 Controparte_1 persona del Sindaco e/o legale rappr.te pro tempore: a) al pagamento, a favore della società appellante, di una somma corrispondente al valore del terreno all'attualità, calcolandolo sulla base della sua destinazione da PRG e per come riconosciuta dalla sentenza TAR n. 198/1983, senza considerare i vincoli pubblicistici preordinati all'esproprio; b) al pagamento dell'indennità di occupazione per una somma corrispondente al 5% del valore venale, come sopra calcolato, per ciascuna annualità o frazione di essa a decorrere dalla effettiva occupazione del 2004 ovvero dalla delibera acquisitiva n. 53 del 12.06.2009 e sino al pagamento acquisitivo di cui sub a) che precede;
c) al pagamento dell'indennità da fatto illecito per una somma corrispondente al 10% del valore venale, come sopra calcolato;
2. in via subordinata condannare il al pagamento delle somme dovute, per le su esposte causali, oltre interessi e CP_1 rivalutazione”.
3. il tutto previo supplemento e/o rinnovazione della ctu per la determinazione del “quantum”;
4. il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.>>
Il 17.06.2025, si costituisce il e rassegna le seguenti conclusioni. Controparte_1
<< (…) in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande nuove proposte
dall'appellante, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., in quanto violative del principio del doppio grado di giudizio;
nel merito: respingere l'Appello (…); condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di giudizio, nella misura che verrà ritenuta di giustizia”. In via istruttoria: si chiede di respingere la domandata rinnovazione di CTU, inammissibile per tutti i motivi svolti ed in contrasto con i principi generali di economia processuale. Nella denegata ipotesi di ammissione si chiede di porre a carico dell'appellante i conseguenti oneri e spese.>>
A sostegno delle riportate conclusioni, la società articola cinque motivi di appello.
1) Rubricato: “ERROR IN PROCEDENDO ED ERROR IN IUDICANDO IN ORDINE ALLA
ESATTA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA PERDITA DELLA PROPRIETÀ DELLE
AREE DI TERRENO INTERESSATE DALLA ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2902 C.C., 116 C.P.C. E 324 C.P.C., NONCHÉ DELL'ART. 42
r.g. n. 8 BIS, DPR 327/2001.” Vi si censura la decisione nella parte in cui (aderendo alla prospettazione del CTU) liquida tale voce di danno, sostenendo che la
“destinazione pubblicistica” dei terreni, accertata in sentenza, contrasta l'accertamento contenuto nella sentenza del Tar Lazio (n. 198/1983) resa tra il e la precedente proprietaria dell'area, in ordine alla diversa CP_1
“destinazione edificatoria” delle aree in questione (la sentenza è intervenuta tra la società , proprietaria, prima del 2007 dei terreni in oggetto, e CP_3 il ), in ciò violando i principi generali in punto di decisum ( Controparte_1 artt. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.)
2) Rubricato: “VIOLAZIONE DELL'ART. 42 BIS, DPR 327/2001 E DEI RELATIVI
PRINCIPI GIURISPRUDENZIALI;
VIOLAZIONE ART. 2059 C.C.”. Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta che “Nulla può riconoscersi (…) a titolo di danno non patrimoniale, non potendo essere attribuita l'indennità pari al 10% del valore del bene prevista dall'art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, dovendo il pregiudizio non patrimoniale essere effettivamente provato.”. A tal fine,
l'appellante sostiene che tale voce di danno, secondo la previsione dell'art. 42 bis TUE, deve essere riconosciuta nella misura forfettaria prevista dal legislatore.
3) Rubricato: “ERROR IN PROCEDENDO ED ERROR IN IUDCANDO IN ORDINE ALLA
ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL DIES A QUO DELL'OCCUPAZIONE AI FINI DEL
COMPUTO DELLA INDENNITÀ' DI OCCUPAZIONE.”. Vi si censura la decisione nella parte in cui , condividendo le conclusioni del CTU, liquida il danno da perdita di godimento dei terreni interessati dalla realizzazione del progetto “
Pista Ciclabile” (mq 445, di cui mq 398 della p.lla 1319 e mq 47 della p.lla
1320, considerati con destinazione del Piano Particolareggiato Edilizio “ Centro
Direzionale” e i restanti mq 14.032,00, tutti della p.lla 1319, considerati dal
Piano Regolatore Generale, in zona E, ossia “ destinazione agricola”), a far data dal maggio 2012 (epoca della delibera di approvazione del progetto “ Pista
Ciclabile”), laddove, come risulta dalla stessa consulenza di ufficio, l'”Oasi
Verde” è stata realizzata nel 2004, e le successive opere integrative restano del tutto irrilevanti. In conclusione l'appellante ritiene che il dies a quo nel computo dell'indennità debba essere collocato al momento dell'occupazione, avvenuta nel 2004, e non nel 2012.
r.g. n. 9 4) Rubricato “ERROR IN PROCEDENDO ED ERROR IN IUDICANDO IN ORDINE
ALL'ESATTA DETERMINAZIONE DEL VALORE RELATIVO ALL'AREA DI MQ.
14.032,00.”. Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta il valore venale dell'area di mq 14.032,00 della particella 1319, rientrante in zona agricola e interessata dal progetto “Pista Ciclabile”. A tal fine l'appellante sostiene che il terreno, che non contesta essere, per destinazione del PRG, seminativo, è contiguo a zona edificata e che il valore (indicato dal c.t.u. e) ritenuto in sentenza, non è in linea con i valori di mercato, trattandosi di area “periurbana”, utilizzabile anche ai fini della riqualificazione urbanistica o per attività di servizio. Chiede adottare, per la liquidazione della voce di danno in oggetto, il maggior valore unitario pari alla media fra il valore agricolo massimo ed il valore delle aree edificabili confinanti.
5) Rubricato: “ERROR IN PROCEDENDO PER OMESSA PRONUNCIA IN
VIOLAZIONE DEGLI ART. 112 C.P.C.”. Vi si censura la decisione nella parte in cui non liquida i danni che assume aver riportato con riguardo ad un'area di mq.
3.086 non più suscettibile di autonoma destinazione, seppure non interessata dalle opere pubbliche oggetto di causa, ricompresa nella part.1319.
L'appello è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Di seguito, e sulle specifiche censure mosse alla decisione, valutate nell'ordine logico di trattazione.
Motivo sub 1).
La censura non ha pregio.
Non rileva la accertata destinazione pubblicistica che, nella sentenza impugnata, è considerata ai fini dell'avvenuta acquisizione dell'area da parte del e non ai CP_1 fini della individuazione dei criteri di liquidazione della voce di danno in oggetto.
La sentenza (e prima, la c.t.u. recepita in sentenza), ai fini della valutazione della voce di danno in esame, tiene conto, infatti, della destinazione, secondo PRG, dell'area di fatto occupata dalle opere pubbliche in oggetto.
Tale considerazione è assorbente.
In ogni caso, la censura è generica: il primo giudice (cfr. fine pag.17/inizio pag. 18 della sentenza impugnata) motiva diffusamente sul fatto che la sentenza del TAR accerta che solo in parte la destinazione dei terreni è, ab origine, edificatoria, aggiungendo che la istruttoria non dimostra la estensione della originaria particella che ha generato le particelle 1319 e 1320 e su tale punto di motivazione non c'è censura specifica r.g. n. 10 dell'appellante, con la conseguenza che il motivo di appello non si pone in contrapposizione critica con il punto di decisione e non lo inficia.
Motivo sub 3).
La censura non ha rilievo.
L'appellante censura la decisione limitatamente alla decorrenza della voce di danno in esame.
La domanda risarcitoria sul punto è assolutamente generica in quanto contiene solo in riferimento a non meglio precisate e distinte “opere di viabilità e di verde/parco di rispetto”, inidoneo ad una adeguata prospettazione del danno in esame.
Con riferimento al piano “Oasi Urbana”, poi, il consulente di ufficio individua deliberazioni risalenti al 2001 della giunta municipale;
approvazione di un progetto preliminare con la deliberazione della giunta municipale n. 428/2002, in data 23 maggio
2002; deliberazione della giunta municipale n. 55/2003 in data 6 Febbraio 2003 di approvazione di un progetto definitivo e determinazione dei lavori pubblici n. 732/2006 in data 21 Aprile 2006 di chiusura dei lavori di realizzazione di quella che viene indicata come “oasi urbana”. Fa precisa il consulente che il progetto complessivamente riportato negli elaborati grafici richiamati in consulenza non contiene l'area della particella 1319 e che si tratta sostanzialmente di una sistemazione del verde che non ha interessato, nelle particelle da espropriare, l'area oggetto di contenzioso ma solo la particella numero 1169, sulla quale peraltro già erano presenti le opere di urbanizzazione al verde pubblico. In ogni caso si tratta di opere” avv verde” che non hanno carattere strutturale e la particella non risulta in alcun modo recintata, seppure impropriamente usata come area dell'oasi; tuttavia, dell'utilizzo di tale area da un'epoca antecedente a cui la riconosciuta in sentenza non vi è prova alcuna, con conseguente infondatezza della censura la parte della società che peraltro è proprietaria della particella solo dal 14 novembre 2007.
Motivo sub 4).
La censura non inficia la decisione.
La sentenza accerta trattarsi di terreno agricolo, al quale riconosce, proprio in ragione della vicinanza all'abitato invocata dalla società appellante, un valore di euro 5,3 al mq
(euro 53.000,00 all'ettaro), corrispondente alla fascia massima di valore stimata per i terreni agricoli (che partono da un minimo di euro 15.000,00 e arrivano al valore massimo, riconosciuto in sentenza, di euro 53.000,00 all'ettaro).
r.g. n. 11 Il maggior valore al mq di euro 100,00 che l'appellante invoca, ricavato operando una media tra il valore massimo del terreno agricolo e il valore aree edificabili confinanti
(euro 190 al mq), concretizza solo la asseriva sostituzione, da parte dell'appellante, di un criterio più favorevole a sé, per la valutazione dei medesimi fatti storici considerati in sentenza (destinazione agricola e vicinanza all'abitato).
Motivo sub 5)
La censura è inammissibile nella genericità della domanda proposta tempestivamente con la introduzione del giudizio di primo grado, che non circostanzia (limitandosi alla riportata generica allegazione) tale ulteriore profilo di danno, per altro con riguardo ad un area di estensione non irrilevante e dunque di per sé passibile di utilizzo autonomo.
Motivo sub 2)
La censura è meritevole di accoglimento.
La sentenza impugnata, applicando la disposizione invocata dall'appellante, liquida il valore venale del bene e la perdita di godimento per il periodo della occupazione (pari al valore venale x 5% x numero anni di occupazione).
Nei casi di occupazione usurpativa o acquisitiva, il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla proprietà del bene proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, che ricomprende la perdita del godimento del bene nel periodo di occupazione illegittima e quella relativa all'integrale valore dello stesso, in quanto una implicita conformazione della proprietà privata non è desumibile dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il cui disposto, fino a quando non venga esercitato dalla P.A. il relativo potere acquisitivo, non è idoneo a paralizzare i comuni rimedi civilistici attribuiti dall'ordinamento al proprietario.
Il citato art. 42 bis, al comma 1, prevede: che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.>>
Tale previsione normativa, esonera il danneggiato da ulteriore allegazione e prova, quanto alla voce di danno in esame che dunque deve essere liquidata.
r.g. n. 12 Il valore venale dei beni interessati dalle opere pubbliche è pari a euro 166.918,38, dunque il danno non patrimoniale si liquida in euro 16.691,84 (pari al 10% di euro
166.918,38).
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, compensi medi, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto dalla società “ nei confronti del avverso la Controparte_2 Controparte_1 sentenza del Tribunale Ordinario di Latina n. 1220/2024, in data 5/06/2024, resa tra le
[.. parti a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 1636/2016, promosso dalla società nei confronti del ogni diversa conclusione disattesa, Controparte_2 Controparte_1 così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il in persona del Controparte_1 sindaco p.t., a corrispondere alla società “ l'ulteriore importo di Controparte_2 euro 16.691,84.
- Condanna il in persona del sindaco p.t., a rifondere, alla Controparte_1 società le spese di lite che liquida, in euro 8.500,00 per Controparte_2 compensi ed euro 804,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA come per legge.
Roma, 19.11.2025
Il Consigliere estensore
IA Speranza Ferrara Il Presidente
IA IA IZ
r.g. n. 13