TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 470/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY N. 110 Parte_1
81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE, presso lo studio dell'avv. FREZZA
ALFREDO e dell'avv. E. Frezza, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Giustiniani CP_1
11 rappresentato e difeso dall'avv. GERARDO ANTONIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 30/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524.23 emesso in data 15.12.23 dal Tribunale di Benevento in favore di
[...]
per la somma di euro 13.461,72 al lordo delle ritenute di legge, a titolo CP_1
1 di tfr oltre accessori di legge deducendo che la somma del tfr non era dovuta in quanto .
In particolare ha esposto che:
- Che al lavoratore , assunto da CP_1 Controparte_2 nell'aprile 2016 a seguito di procedura di cambio di appalto fu
[...]
consegnato il modulo per esprimere l'opzione tra accantonamento presso l'azienda o la volontà di destinare il TFR alla previdenza complementare (doc. n.
1);
- Che invero essendo le dimensioni della azienda con un numero di dipendenti superiore a 50 (doc. 2), in caso di mancata espressione di volontà diversa (previdenza complementare), il datore di lavoro è obbligato a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria dell'INPS (D.M.30 gennaio 2007);
- Che a tanto ha provveduto nel corso degli anni così come si può evincere anche dai documenti che si depositano (doc. 3);
- Che con lettera del 23/12/2022 comunicava al sig. la CP_1
cessazione del suo rapporto di lavoro con decorrenza 01/03/2023, in quanto era intervenuto un cambio di appalto come da verbale del 21/03/2023, per cui a partire dal 01/04/2023 sarebbe passato alle dipendenze della nuova società aggiudicataria;
- Che presentava domanda perché il TFR dei dipendenti il cui rapporto di lavoro era cessato a seguito del cambio di appalto, fra cui quello del sig.
[...]
, fosse corrisposto direttamente dall'INPS (doc.5) rientrando l'Azienda CP_1
nei parametri previsti dalla su citata normativa;
- che in data 20/09/2023 l'INPS, sede di Benevento, comunicava alla per la corresponsione diretta del TFR a carico del Fondo di Parte_1
Tesoreria dell'INPS non era stata accolta in quanto “la documentazione richiesta non risulta pervenuta, inoltre non risulta effettuata la scelta di destinazione del
TFR con la .” ; Pt_1
2 - che l'Istituto Previdenziale il quale riferiva che il lavoratore CP_1
(e altri due per i quali era cessato il rapporto di lavoro) all'epoca del rapporto di lavoro con altra azienda, aveva optato per il versamento del 100% TFR al Fondo di Previdenza complementare gestito dalla HD AS PA;
- Che aveva chiesto e ottenuto all'INPS la restituzione delle somme versate;
- Che pertanto era in attesa di sapere a chi versare il TFR di sua competenza.
Ha concluso chiedendo di “In via preliminare e pregiudiziale fissare l'udienza inibitoria per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare e pregiudiziale autorizzare, per i motivi esposti, la chiamata nel presente giudizio della HD AS spa, in persona del leg. rappresentate p.t.. Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della ed, in ogni caso, escludendo qualsiasi inadempimento da Parte_1
parte della stessa, non avendo il lavoratore provveduto a comunicare la scelta in precedenza effettuata né a comunicarne una diversa”.
Si è costituita parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso stante l'infondatezza.
2.
Preliminarmente si evidenzia che è documentalmente provato che il rapporto di lavoro inizialmente instaurato tra il ricorrente e è proseguito ex art. CP_3
2112 c.c. con il 22.2.23. Parte_1
Ciò posto, l'art. 2112 c.c. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda prevede al primo comma che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Il secondo comma prevede che “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento." Il terzo comma prevede che" il
3 cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri colleghi da altri collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.”
Nel caso, come quello di specie, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., il datore di lavoro cedente è obbligato nei confronti del lavoratore solamente per quella quota di T.F.R. maturata durante il periodo in cui la prestazione lavorativa
è stata svolta presso il medesimo e fino al trasferimento. Diversamente, il datore di lavoro cessionario è obbligato in solido per la stessa quota ed è responsabile in via esclusiva a corrispondere al ceduto la quota maturata successivamente alla cessione.
3.
Venendo alle ragioni dell'opposizione, parte ricorrente sostiene di non aver provveduto al pagamento del tfr in attesa di sapere con certezza il soggetto legittimato a riceverlo (ovvero il lavoratore o il fondo Previdenziale HD
AS spa), poiché a suo dire il lavoratore (e altri due per i CP_1
quali era cessato il rapporto di lavoro) all'epoca del rapporto di lavoro con altra azienda, aveva optato per il versamento del 100% TFR al Fondo di Previdenza complementare gestito dalla HD AS PA.
Invero, non vi è prova della opzione di destinazione del tfr da parte del lavoratore al fondo complementare gestito dalla HD AS PA (lo stesso lavoratore in sede di costituzione ha negato tale circostanza); del resto l'azienda nel corso degli anni ha versato le quote al Fondo Tesoreria INPS e poi ne ha chiesto ed ottenuto la restituzione.
Al contrario dalla documentazione in atti ed in particolare dal CUD 2023, quale documentazione di provenienza datoriale, risulta che il tfr , oggetto del ricorso monitorio , è rimasto in azienda.
4 Dunque, correttamente il lavoratore ha richiesto il TFR al datore di lavoro ed il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
4.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. n. 524.23.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunciando, così provvede:
· Rigetta l'opposizione e conferma l'esecutorietà del D.I. 524.23;
· Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2109,00 oltre rimb., forf., iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 31/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 470/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in VIA KENNEDY N. 110 Parte_1
81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE, presso lo studio dell'avv. FREZZA
ALFREDO e dell'avv. E. Frezza, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Benevento alla via Giustiniani CP_1
11 rappresentato e difeso dall'avv. GERARDO ANTONIO giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 30/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Parte opponente in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 524.23 emesso in data 15.12.23 dal Tribunale di Benevento in favore di
[...]
per la somma di euro 13.461,72 al lordo delle ritenute di legge, a titolo CP_1
1 di tfr oltre accessori di legge deducendo che la somma del tfr non era dovuta in quanto .
In particolare ha esposto che:
- Che al lavoratore , assunto da CP_1 Controparte_2 nell'aprile 2016 a seguito di procedura di cambio di appalto fu
[...]
consegnato il modulo per esprimere l'opzione tra accantonamento presso l'azienda o la volontà di destinare il TFR alla previdenza complementare (doc. n.
1);
- Che invero essendo le dimensioni della azienda con un numero di dipendenti superiore a 50 (doc. 2), in caso di mancata espressione di volontà diversa (previdenza complementare), il datore di lavoro è obbligato a versare le quote di TFR al Fondo di Tesoreria dell'INPS (D.M.30 gennaio 2007);
- Che a tanto ha provveduto nel corso degli anni così come si può evincere anche dai documenti che si depositano (doc. 3);
- Che con lettera del 23/12/2022 comunicava al sig. la CP_1
cessazione del suo rapporto di lavoro con decorrenza 01/03/2023, in quanto era intervenuto un cambio di appalto come da verbale del 21/03/2023, per cui a partire dal 01/04/2023 sarebbe passato alle dipendenze della nuova società aggiudicataria;
- Che presentava domanda perché il TFR dei dipendenti il cui rapporto di lavoro era cessato a seguito del cambio di appalto, fra cui quello del sig.
[...]
, fosse corrisposto direttamente dall'INPS (doc.5) rientrando l'Azienda CP_1
nei parametri previsti dalla su citata normativa;
- che in data 20/09/2023 l'INPS, sede di Benevento, comunicava alla per la corresponsione diretta del TFR a carico del Fondo di Parte_1
Tesoreria dell'INPS non era stata accolta in quanto “la documentazione richiesta non risulta pervenuta, inoltre non risulta effettuata la scelta di destinazione del
TFR con la .” ; Pt_1
2 - che l'Istituto Previdenziale il quale riferiva che il lavoratore CP_1
(e altri due per i quali era cessato il rapporto di lavoro) all'epoca del rapporto di lavoro con altra azienda, aveva optato per il versamento del 100% TFR al Fondo di Previdenza complementare gestito dalla HD AS PA;
- Che aveva chiesto e ottenuto all'INPS la restituzione delle somme versate;
- Che pertanto era in attesa di sapere a chi versare il TFR di sua competenza.
Ha concluso chiedendo di “In via preliminare e pregiudiziale fissare l'udienza inibitoria per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Sempre in via preliminare e pregiudiziale autorizzare, per i motivi esposti, la chiamata nel presente giudizio della HD AS spa, in persona del leg. rappresentate p.t.. Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della ed, in ogni caso, escludendo qualsiasi inadempimento da Parte_1
parte della stessa, non avendo il lavoratore provveduto a comunicare la scelta in precedenza effettuata né a comunicarne una diversa”.
Si è costituita parte resistente chiedendo il rigetto del ricorso stante l'infondatezza.
2.
Preliminarmente si evidenzia che è documentalmente provato che il rapporto di lavoro inizialmente instaurato tra il ricorrente e è proseguito ex art. CP_3
2112 c.c. con il 22.2.23. Parte_1
Ciò posto, l'art. 2112 c.c. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda prevede al primo comma che “In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. Il secondo comma prevede che “Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento." Il terzo comma prevede che" il
3 cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri colleghi da altri collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.”
Nel caso, come quello di specie, di trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., il datore di lavoro cedente è obbligato nei confronti del lavoratore solamente per quella quota di T.F.R. maturata durante il periodo in cui la prestazione lavorativa
è stata svolta presso il medesimo e fino al trasferimento. Diversamente, il datore di lavoro cessionario è obbligato in solido per la stessa quota ed è responsabile in via esclusiva a corrispondere al ceduto la quota maturata successivamente alla cessione.
3.
Venendo alle ragioni dell'opposizione, parte ricorrente sostiene di non aver provveduto al pagamento del tfr in attesa di sapere con certezza il soggetto legittimato a riceverlo (ovvero il lavoratore o il fondo Previdenziale HD
AS spa), poiché a suo dire il lavoratore (e altri due per i CP_1
quali era cessato il rapporto di lavoro) all'epoca del rapporto di lavoro con altra azienda, aveva optato per il versamento del 100% TFR al Fondo di Previdenza complementare gestito dalla HD AS PA.
Invero, non vi è prova della opzione di destinazione del tfr da parte del lavoratore al fondo complementare gestito dalla HD AS PA (lo stesso lavoratore in sede di costituzione ha negato tale circostanza); del resto l'azienda nel corso degli anni ha versato le quote al Fondo Tesoreria INPS e poi ne ha chiesto ed ottenuto la restituzione.
Al contrario dalla documentazione in atti ed in particolare dal CUD 2023, quale documentazione di provenienza datoriale, risulta che il tfr , oggetto del ricorso monitorio , è rimasto in azienda.
4 Dunque, correttamente il lavoratore ha richiesto il TFR al datore di lavoro ed il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso.
4.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del D.I. n. 524.23.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo al minimo stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, dott.ssa Marina Campidoglio, definitivamente pronunciando, così provvede:
· Rigetta l'opposizione e conferma l'esecutorietà del D.I. 524.23;
· Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2109,00 oltre rimb., forf., iva e cpa come per legge con distrazione.
Così deciso in Benevento, 31/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
5