Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 26773/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Matteo Del Vesco Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 26773/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. SESSOLO ALESSANDRA ricorrente, contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
con l'avv. MASTRANGELO CAMILLA resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in data 2 e 3 aprile 2025
Conclusioni del P.M.: “esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/12/2024, ha chiesto che sia pronunciato Parte_1
lo scioglimento del matrimonio contratto a Verona, il giorno 26/01/2002, con Controparte_1
trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Verona al n. 31, Parte II, Serie C, dell'anno 2002.
Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nascevano le figlie , il 28 ottobre 2002, e Per_1
In data 20/01/2022 veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per la separazione giudiziale definito con omologa n. 9476/2022.
La parte ricorrente ha, poi, introdotto il presente giudizio dichiarando che la Parte_1
separazione è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e il 26 gennaio Parte_1 Controparte_1
2002 (atto trascritto nei registri dello stato civile alla parte II, serie C, n. 31);
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori, con i quali avrà un rapporto equilibrato e continuativo, Per_2
ricevendo altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione e mantenendo intensi e significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di natura ordinaria, procurando invece di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, alla residenza, all'educazione ed alla salute della figlia;
essi si impegnano a concordare cure mediche e dentistiche, attività ricreative, di scuola, indirizzo di studi, ecc…, e ciò faranno, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della figlia, rispettandone sensibilità ed esigenze e tenendo in debito conto i mutamenti che esse subiranno negli anni;
5) La figlia manterrà residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione sita in Mira, Via Risorgimento n. 136, che resta assegnata alla medesima in uno agli arredi e ai corredi che la compongono;
6) Quanto ai turni di responsabilità, disporsi che, nel periodo scolastico, venga prelavata dal padre dal convitto il Per_2
venerdì e che sia ivi riaccompagnata dalla madre la domenica pomeriggio e che ciascun genitore stia con la figlia a week end alternati;
durante il periodo non scolastico, decorrente dalla fine della scuola alla sua ripresa, i turni di responsabilità, ripartiti su modulo bisettimanale, saranno organizzati secondo il seguente schema:
Quindi: i fine settimana saranno alternati tra i genitori;
nella settimana in cui il week end è paterno, starà con il Per_2
padre dal lunedì al mercoledì mattina e con la madre dal mercoledì al venerdì sera;
nella settimana in cui il week end è materno, starà con la madre dal lunedì al mercoledì mattina e con il padre dal mercoledì al venerdì sera;
Per_2
7) Durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno negli anni il periodo dal termine della scuola al 30 dicembre a ore
10,00 con quello dal 30 dicembre a ore 10,00 alla ripresa della scuola;
8) Il periodo pasquale sarà trascorso ad anni alterni tra i genitori. I Ponti e le festività infrannuali saranno alternati negli anni;
9) Durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
10) Ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento ordinario della figlia nei propri tempi di spettanza;
Per_2
quanto a , ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario della stessa, corrispondendo direttamente alla Per_1
medesima, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo di € 800,00 (in ragione di € 400,00 per ciascuno di essi), rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
11) Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per i figli, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
12) Spese e onorari di lite interamente rifusi.”
Si è costituita in giudizio Controparte_1
Visto l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni del divorzio, con Decreto del 14/03/2025 il Giudice Delegato ha fissato l'udienza del 17/04/2025 assegnando termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate in data 2 e 3 aprile 2025 i coniugi hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e il 26 gennaio Parte_1 Controparte_1
2002 (atto trascritto nei registri dello stato civile alla parte II, serie C, n. 31);
2) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) Affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con i quali avrà un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo Per_2
altresì da entrambi cura, educazione ed istruzione e mantenendo intensi e significativi rapporti con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di natura ordinaria, procurando invece di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, alla residenza, all'educazione ed alla salute della figlia;
essi si impegnano a concordare cure mediche e dentistiche, attività ricreative, di scuola, indirizzo di studi, ecc…, e ciò faranno, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della figlia, rispettandone sensibilità ed esigenze e tenendo in debito conto i mutamenti che esse subiranno negli anni;
5) La figlia manterrà residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione sita in Mira, Via Risorgimento n. 136, che resta assegnata alla medesima in uno agli arredi e ai corredi che la compongono;
6) Quanto ai turni di responsabilità, disporsi che, nel periodo scolastico, venga prelavata dal padre dal convitto a Per_2
Verona il venerdì e che sia ivi riaccompagnata dalla madre la domenica pomeriggio e che ciascun genitore stia con la figlia a week end alternati;
durante il periodo non scolastico, decorrente dalla fine della scuola alla sua ripresa, i turni di responsabilità, ripartiti su modulo bisettimanale, saranno organizzati secondo il seguente schema:
Quindi: i fine settimana saranno alternati tra i genitori;
nella settimana in cui il week end è paterno, starà con il Per_2
padre dal lunedì al mercoledì mattina e con la madre dal mercoledì al venerdì sera;
nella settimana in cui il week end è materno, starà con la madre dal lunedì al mercoledì mattina e con il padre dal mercoledì al venerdì sera;
Per_2
7) Durante le vacanze natalizie, i genitori alterneranno negli anni il periodo dal termine della scuola al 30 dicembre a ore
10,00 con quello dal 30 dicembre a ore 10,00 alla ripresa della scuola;
8) Il periodo pasquale sarà trascorso ad anni alterni tra i genitori. I Ponti e le festività infrannuali saranno alternati negli anni;
9) Durante il periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con la figlia due settimane, anche consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
10) Il signor contribuirà nel mantenimento ordinario della figlia maggiore corrispondendo direttamente Pt_1 Per_1
alla medesima, a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, l'importo di € 800,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT;
egli contribuirà, inoltre al mantenimento ordinario della figlia Per_2
corrispondendo alla signora a mezzo bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, CP_1
l'importo di € 800,00, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, con la precisazione che nella menzionata somma sono ricomprese le spese per la frequenza mensile al corso di danza e quelle di convitto;
11) Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese straordinarie per le figlie, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia;
per le sole spese mediche, il signor e la signora convengono che essi Pt_1 CP_1 beneficeranno dei rimborsi previsti dal Fondo Sanitario Integrativo di cui beneficia quest'ultima, suddividendosi quelle non coperte dallo stesso nella misura del 50% ciascuno;
12) A regolamentazione definitiva di ogni rapporto di debito-credito derivante dal matrimonio, con contratto avente causa familiare, funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a trasferire alla figlia senza alcun corrispettivo, la proprietà Parte_1 Persona_3
dell'autovettura Wolkswagen Polo, targa GC435LG; con riguardo alla disposizione patrimoniale richiamata, il signor chiederà espressamente di avvalersi anche delle esenzioni previste dalla L. 74/87. Ogni eventuale spesa Parte_1
e/o onere relativo alla cessione in parola ed alla successiva registrazione sarà sostenuto dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
13) Il signor e la signora parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese per la manutenzione Pt_1 CP_1
ordinaria e straordinaria (compreso il cambio gomme), nonché a quelle per l'assicurazione, per il bollo e per la revisione dell'autovettura Wolkswagen Polo, targa GC435LG;
14) Spese e onorari di lite compensati tra le Parti”.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione giudiziale consensualizzata.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Nel complesso, le pattuizioni delle parti sono idonee a garantire le esigenze della minore e il mantenimento di rapporti equilibrati con entrambi i genitori, tenuto conto delle esigenze proprie dell'età, per cui possono essere recepite dal Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 26/01/2002 tra Parte_1
e trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di
[...] Controparte_1
Verona al n. 31, Pare II, Serie C, dell'anno 2002;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 13/05/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca