Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5741/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
84018, Scafati (SA), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall' Avv. Rosaria Raffaella Lanzara, del Foro di Nocera Inferiore, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Via A. Barbarulo, 62, Nocera Inferiore OPPONENTE E on sede legale in Via Monte Rosa 91, Milano (MI), 20149, iscritta Controparte_1 al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. REA n. P.IVA_1
MI 1638878, in persona dei legali rappresentanti Controparte_2 [...]
e Responsabile End Users Controparte_3 Controparte_4 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Busca (c.f. Controparte_5
ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del suddetto C.F._2 professionista, sito in Milano (MI), Via Meravigli n. 14, giusta procura generale alle liti allegata su atto separato in calce al presente atto OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 20/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1338/2018 del 30/6/2018, notificato il 9/8/2018, con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 5980,63, oltre interessi e spese in forza delle fatture prodotte per l'erogazione dei servizi di telefonia. Parte opponente eccepiva l'inammissibilità della domanda per omessa negoziazione assistita e per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nelle materie di competenza dell'AGCOM, l'illegittimità delle somme pretese, avendo l'opponente fruito dei servizi di telefonia per soli 3 mesi ed avendo acquistato 2 cellulari,
N.R.G 5741/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio per il mancato espletamento della procedura di negoziazione obbligatoria prevista in materia di telecomunicazioni, come indicato nelle motivazioni che abbiansi integralmente riportate e trascritte;
nel merito: 3) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, inammissibile ed infondato il decreto ingiuntivo, nonché revocarlo, 4) dichiarare che nulla è dovuto all'opposta società e che nulla la parte opponente deve pagare per le motivazioni espresse in narrativa;
in subordine: 5) accertare e dichiarare dovuta alla società opposta la minor somma pari al pagamento del prezzo dei num. 2 cellulari acquistati e dei servizi di abbonamento inclusi per un importo pari ad € 1.777,12 o della somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio anche a mezzo CTU contabile che sin d'ora si richiede;
6) condannare la società opposta al pagamento delle spese del compenso professionale del presente giudizio, oltre agli accessori come previsti dalla legge, con attribuzione al difensore antistatario;
in rito;
ammettere tutti i mezzi di prova resi necessari anche in seguito alle difese di controparte e che ci si riserva fin da ora di articolare nel rispetto dei termini di legge”. al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: “in rito: 1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio per il mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita, come stabilito dalla legge;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio per il mancato espletamento della procedura di negoziazione obbligatoria prevista in materia di telecomunicazioni, come indicato nelle motivazioni che abbiansi integralmente riportate e trascritte;
nel merito: 3) accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, inammissibile ed infondato il decreto ingiuntivo, nonché revocarlo, 4) dichiarare che nulla è dovuto all'opposta società e che nulla la parte opponente deve pagare per le motivazioni espresse in narrativa;
in subordine: 5) accertare e dichiarare dovuta alla società opposta la minor somma pari al pagamento del prezzo dei num. 2 cellulari acquistati e dei servizi di abbonamento inclusi per un importo pari ad € 1.777,12 o della somma maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio anche a mezzo CTU contabile che sin d'ora si richiede;
6) condannare la società opposta al pagamento delle spese del compenso professionale del presente giudizio, oltre agli accessori come previsti dalla legge, con attribuzione al difensore antistatario;
in rito;
ammettere tutti i mezzi di prova resi necessari anche in seguito alle difese di controparte e che ci si riserva fin da ora di articolare nel rispetto dei termini di legge”. Si costituiva in data 13/2/2019 la eccependo l'insussistenza dell'obbligo CP_1 di negoziazione e di mediazione fino all'opposizione ed evidenziando come l'opponente abbia riconosciuto in parte il diritto di credito di a ricevere il CP_1 pagamento delle somme relative al prezzo dei due cellulari acquistati e dei servizi di abbonamento per un importo quantificato in € 1.777,12. Eccepiva altresì la correttezza delle somme richieste in base alla normativa vigente, avendo come previsto CP_1 dall'articolo 2 della citata delibera, inviato a via sms avviso telefonico Parte_1 per presumibile traffico anomalo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte dell'opponente, che non solo non provvedeva a riscontrare l'sms ricevuto da CP_1 ma neppure ad inviare formale reclamo scritto al fine di disconoscere gli addebiti
N.R.G 5741/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 relativi a presunti “servizi a sovrapprezzo” e pertanto dunque non provvedeva alla CP_1 sospensione del servizio, così come previsto dall'articolo 1, comma 3, della Delibera n. 381/08/CONS. Evidenziava, poi che l'opponente, nonostante l'emissione della prima fattura in data 11/05/2015, non provvedeva a contestare gli importi ivi indicati e continuava ad usufruire dei servizi messi a disposizione da tanto che l'opposta procedeva CP_1 all'emissione di due ulteriori fatture, anch'esse non contestate fino all'opposizione. Concludeva pertanto chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Nocera Inferiore, per tutti i motivi di cui in atti, disattesa e respinta ogni avversa domanda: a) in via pregiudiziale di rito: respingere l'eccezione di improcedibilità dell'azione, per le ragioni esposte in narrativa;
b) in via preliminare di merito: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c. poiché l'opposizione non può ritenersi fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
c) sempre in via preliminare di merito, nella ipotesi di mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto, emettere ordinanza anticipatoria ex art. 186 bis c.p.c. per la somma di € 1.777,12 in quanto non contestata, con salvezza del maggior credito;
d) nel merito: rigettare la spiegata opposizione per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio opposto. Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito. Con vittoria di onorari e spese, oltre IVA, CPA, accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre alla liquidazione dell'imposta di registro del d.i., come per legge. In data 19/9/2019, il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo. Istruita la causa, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, non sussistendo l'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Infatti, secondo la Cassazione “il procedimento monitorio, nelle materie riservate alle competenze dell'AGCOM, non è soggetto al previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione poiché, diversamente, la fase sommaria verrebbe privata della sua utilità, risolvendosi in una mera dilazione dei tempi necessari a pervenire alla definizione del giudizio di merito, in contrasto con l'art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana” (Cass. n. 25611, 14 dicembre 2016). La pronuncia della Suprema Corte, come noto, si fonda sulla precedete pronuncia della Corte Costituzionale n. 376 del 2000, in virtù della quale: “il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato sul contraddittorio. La logica che impone alle parti di incontrarsi in una sede stragiudiziale, prima di adire il giudice, è strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin dall'inizio in contraddittorio fra le parti. All'istituto sono quindi per definizione estranei i casi in cui invece il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo. Non avrebbe infatti senso imporre, nella fase pregiurisdizionale relativa al tentativo di conciliazione, un contatto fra le parti che invece non è richiesto nella fase giurisdizionale ai fini della pronuncia del provvedimento monitorio".
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente
N.R.G 5741/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie va rilevato che la ha emesso le fatture azionate con il decreto CP_1 ingiuntivo opposto, in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, (Trasparenza dei servizi a sovrapprezzo) della Delibera n. 381/0/CONS, il quale prevede che “gli operatori della telefonia indicano nella documentazione di fatturazione l'importo totale dovuto, il sub-totale relativo alle sole chiamate per servizi a sovrapprezzo e il subtotale relativo alla differenza tra i due importi suddetti”. Inoltre, come previsto dall'articolo 2 della citata delibera, inviava al CP_1 Pt_1 via sms avviso telefonico per presumibile traffico anomalo, senza tuttavia
[...] ricevere alcun riscontro da parte dell'opponente, che, non solo non provvedeva a riscontrare l'sms ricevuto da ma neppure ad inviare formale reclamo scritto al CP_1 fine di disconoscere gli addebiti relativi a presunti “servizi a sovrapprezzo”. infatti, CP_1 non provvedeva alla sospensione del servizio, così come previsto dall'articolo 1, comma 3, della Delibera n. 381/08/CONS, laddove statuisce che “ove l'abbonato abbia presentato un reclamo per disconoscere determinati addebiti relativi a servizi a sovrapprezzo ed
N.R.G 5741/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 effettuato il pagamento per i rimanenti importi, all'operatore è consentito solo sospendere il servizio relativamente ai servizi a sovrapprezzo interessati dal mancato pagamento”. non avrebbe potuto sospendere il servizio poiché “è vietato: a) sospendere il servizio CP_1 di base, anche nelle ipotesi di ripetuti ritardi nei pagamenti, di ripetuti mancati pagamenti e di presunta frode relativi ai servizi a sovraprezzo”. L'opponente, nonostante l'emissione della prima fattura in data 11/05/2015, non provvedeva a contestare gli importi ivi indicati e continuava ad usufruire dei servizi messi a disposizione da tanto che l'opposta procedeva all'emissione di due CP_1 ulteriori fatture. Nessuna contestazione avveniva prima dell'opposizione. Avendo il creditore provato il proprio titolo e non avendo il debitore contestato il mancato pagamento, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto impugnato.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri minimi per la non complessità della controversia
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5741/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_6 disattesa così provvede:
1. rigetta, e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 1338/2018 che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna L pagamento, in favore di , in Parte_1 CP_1 persona del legale rapp.te pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 12/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G 5741/2018 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5