Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/06/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 919 R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025, vertente
TRA
avv. ROSSANA (C.F. ), nella qualità di curatore Parte_1 C.F._1
speciale del minore (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 C.F._2
28.4.2014, personalmente ex art. 86 c.p.c.;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Donatella Attanasio;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_2 C.F._4
Teresa Palmieri;
CONVENUTI
Oggetto: disconoscimento paternità.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'avv. , nella qualità di curatore speciale del minore nato il Controparte_3 Persona_1
28.4.2014, giusta nomina del giudice tutelare con decreto del 17.3.25, premesso che
[...]
e hanno contratto matrimonio in data 7.12.03, che in costanza di CP_2 Controparte_1
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verità legale a quella biologica, ha agito in giudizio per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che non è figlio biologico di Persona_1 CP_1
er come invece risulta dal certificato di nascita e residenza del Comune di Cosenza e
[...] per l'effetto ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune competente di eseguire le annotazioni di legge;
Ordinando altresì la rettificazione del predetto atto di nascita disponendo che il minore, una volta passata in giudicato la sentenza di disconoscimento di paternità, acquisisca il cognome materno “ ””. CP_2
e hanno aderito al ricorso. Controparte_2 Controparte_1
La domanda merita accoglimento.
L'insussistenza del rapporto di paternità biologica è dimostrata dagli esiti delle indagini genetiche effettuate, ad iniziativa delle parti in epoca antecedente alla instaurazione del presente giudizio, presso il Laboratorio Biogenet s.r.l, sul DNA estratto da sangue periferico di e e dal tampone buccale di che, attraverso Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
l'analisi di n. 24 marcatori, hanno appunto consentito di accertare che quest'ultimo non è figlio biologico di . Controparte_1
Ciò detto, occorre altresì verificare se la rimozione dell'attuale status filiale risponda al superiore interesse del minore.
Infatti, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale in tema di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale;
tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano attraverso una verifica condotta in termini di attualità (cfr., tra le altre, Cass. 28646/23).
Nella specie, reputa il Tribunale che l'accoglimento della domanda risponda all'interesse del minore, essendo emerso dal colloquio intrattenuto con il curatore speciale che non ha Per_1 instaurato alcun rapporto con il che ha visto da lontano (“dal balcone”) soltanto in un CP_1
paio di occasioni e che per lui rappresenta unicamente il padre dei suoi due fratelli e che il pagina 2 di 3 minore riconosce come suo padre il compagno della madre e desidera assumere il cognome di questa, avvertendo come estraneo quello attuale.
Sulla scorta degli esiti delle indagini genetiche e di tali emergenze, che rendono manifestamente superfluo l'ascolto giudiziale del minore (superfluità su cui convergono le posizioni di tutte le parti;
cfr. verbale di udienza del 24.6.25), deve dunque dichiararsi che non è figlio di . Persona_1 Controparte_1
All'accoglimento della domanda consegue la perdita da parte di del cognome “ Per_1 CP_1
e l'assunzione di quello materno “ ”. CP_2
La condivisione della domanda giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, tenuto conto del parere espresso dal P.M., così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il Persona_1
28.4.14, non è figlio di , nato a [...] il [...], disponendo che il Controparte_1
minore, al passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca il cognome materno
“ ”. CP_2
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di Stato civile conseguenti;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 25.6.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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