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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2736/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2736 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 28.05.2024, vertente
TRA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Albanese, giusta procura in atti,
[...]
presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sbarre Centrali n.99 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] l'[...], cod. fisc.: Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lucio C.F._2
Strangio e Paola Sergi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio
Calabria alla via Fra' Gesualdo Melacrinò n.47 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 19 Conclusioni delle parti
All'udienza del 28 maggio 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 03.08.2023 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.08.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_1
-il 22 maggio 2006 aveva contratto in Villa San Giovanni (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia, , ad oggi ancora minorenne (05.12.2007); Per_1
-con decreto n.102/2021 depositato il 14.06.2021 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 24.11.2020, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione della stessa Per_1
presso la madre e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figlia, nonché
l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie la somma complessiva di € Pt_1
480,00 quale contributo mensile per il mantenimento della (nella misura di € CP_1
100,00) e della ragazza (nella misura di € 380,00);
-la situazione patrimoniale del ricorrente era peggiorata perché egli risultava gravato di numerosi pagamenti e che la moglie possedeva la capacità di garantirsi i mezzi adeguati per vivere.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villa San Giovanni (RC) e trascritto nel registro pagina 2 di 19 degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse confermato l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
che non venisse riconosciuto alcun assegno divorzile in favore della moglie e che fosse disposta una riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 13.09.2022.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale contestava le deduzioni del ricorrente, evidenziando di Controparte_1
essere impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa delle gravi patologie dalle quali era affetta, tanto da essere stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura, da ultimo, del 67%; assumeva che il marito svolgeva attività lavorativa di dipendente, con la qualifica di operaio, presso la
HI IL S.p.A. (ex O.ME.CA.), percependo uno stipendio fisso mensile pari ad €
1.900,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; aggiungeva, infine, di non trovarsi nella possibilità di corrispondere il 50% delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, per come invece richiesto dal . Pt_1
All'udienza presidenziale del 20.04.2023 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al procedimento riguardante la figlia incardinato presso il Tribunale per i Per_1
Minorenni nonché al monitoraggio effettuato dai Servizi Sociali incaricati;
disposta quindi l'audizione della minore, con ordinanza depositata il 21.07.2023, il Presidente, a parziale modifica delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, sospendeva gli incontri padre-figlia nonché qualsiasi contatto anche tramite telefono e/o videochiamata;
incaricava i Servizi Sociali di continuare a monitorare l'intero nucleo familiare e nominava un curatore speciale della minore.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, venivano acquisite le relazioni aggiornate redatte dai Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni territorialmente pagina 3 di 19 competenti;
infine, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 28.05.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.102/2021 depositato il 14.06.2021 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 24.11.2020, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55
e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villa San
Giovanni (RC) il 22.05.2006 tra e il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni
(RC) al n.13 parte II serie A anno 2006.
pagina 4 di 19 Per ciò che concerne la questione dell'affidamento dell'unica figlia della coppia, , Per_1
ad oggi ancora minorenne ma ormai prossima alla maggiore età che sarà raggiunta a dicembre 2025, deve rammentarsi, in generale, che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
pagina 5 di 19 educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale qui scrutinata e in applicazione dei granitici principi giurisprudenziali appena enunciati, va detto che la situazione di difficoltà e di totale incomunicabilità e chiusura nei rapporti padre-figlia denunciata dalla resistente è emersa in tutta la sua gravità e drammaticità dall'audizione della minore disposta opportunamente già in sede presidenziale e al cui esito ha fatto poi Per_1
seguito il provvedimento reso a conclusione di quella fase, con il quale è stata statuita la sospensione degli incontri tra il genitore non collocatario e la ragazza ed è stato altresì impedito qualsiasi contatto tra i due anche tramite telefono e/o videochiamata.
Ed invero, a supportare tale provvedimento si ritiene opportuno riportare integralmente le dolorose quanto eloquenti dichiarazioni rese da : ADR "Mi chiamo e ho 15 Per_1 Per_1
anni; frequento il Liceo Scienze Umane a Villa S.G. e sono stata promossa per il terzo anno.
Al momento non pratico alcuno sport. Io vivo con mia madre e sono molto tranquilla., mi confido con lei, mi sostiene e mi incoraggia. È il mio punto di riferimento. Co. mio padre non ho alcun tipo di rapporto. Non ho mai avuto confidenza con lui. Quando cercavo di parlargli mi sbatteva fuori dalla stanza oppure mi rispondeva bruscamente, Questo avveniva sia nei confronti miei che di mia madre. lo ho cercato varie volte di avvicinarmi a mio
pagina 6 di 19 padre ma lui mi ha sempre respinta. Io ho assistito a più scene di violenza poste in essere da mio padre nei confronti di mia madre";
ADR: "Le liti tra mio padre e mia madre avvenivano sempre per motivi futili (ad es. per ciò che si doveva mangiare a cena). Io penso che lui non mi voglia bene e ho avuto conferma anche l'ultima volta che ci siamo visti, io non ci volevo andare ma mia madre ha insistito.
C'eravamo visti per mangiare una pizza assieme, eravamo a tavola e lui inizia a fare dei discorsi strani, mi diceva insistentemente di posare il cellulare perché ero con lui però lui lo usava. Poi inizia a parlare di sostanze stupefacenti, mi chiedeva se ne facessi uso (io credo che sia lui a farne uso e di questo, anzi, ne sono certa-). Mi diceva: "fatti u-n tiro di
qua, fatti un tiro di là", mi faceva il segno sul naso. Ricordo anche di avere visto bustine di erba in un'occasione in cui ero in macchina con lui quando ero più piccola, Io credo che la sua violenza sia anche frutto di questo uso di sostanze. Una volta sono anche venuti a casa mia i cani antidroga";
ADR: "'Io non ce la faccio a incontrare mio padre, mi crea ansia. Quando lo incontro per strada cerco di allontanarmi proprio per non vederlo. Quando i miei litigavano io giravo sempre intorno al tavolo, mi sentivo oppressa Anche io ho subìto violenza, ma non è stata solo fisica, anche psicologica, io preferisco non vederlo perché così sono più tranquilla";
ADR: "Lui non solo alzava le mani a mia madre, le alzava anche a me";
ADR: "Aggiungo che quando ce ne siamo andati dalla pizzeria lui barcollava perché aveva bevuto circa otto birre e quando io sono salita in macchina lui ha iniziato a dirmi "tutto quello che noi facciamo non lo devi dire a nessuno senno' mi mettete nei guai" e parlava male di tutti. Ha avuto anche un approccio di tipo sessuale nei miei confronti, cioè mi ha messo la mano nella coscia e mi ha fatto una richiesta esplicita di natura sessuale;
queste cose le ho raccontate dopo qualche giorno a mio zio, fratello di mia madre e poi ai miei nonni materni. Poi l'ho detto anche a mia madre e lei non ci voleva credere. Si è messa le mani ai capelli e mi ha detto "dimmi che stai scherzando". Quando lui mi ha richiesto quell'approccio sessuale ho aperto lo sportello della macchina e mi sono lanciata fuori dalla macchina, lui mi è venuto dietro con la macchina minacciandomi "se non risalì in macchina
pagina 7 di 19 passerai un brutto quarto d'ora". Appena ho aperto il portone dì casa, lui mi ha detto "se tu dici qualcosa a qualcuno io ti brucio con l'acido", Dopo quell'episodio l'ho visto per caso, io ero con un amico, lui con la sua compagna, lui abbassa il finestrino della macchina e mi ha sputata. La sua compagna mi ha detto "fetenzia". Da quel momento non l'ho mai più visto"; ES
"Per questi fatti mio zio e i miei nonni hanno fatto denuncia ai Carabinieri di Villa San
Giovanni; i fatti risalgono al mese di luglio dello scorso anno"; ES
"Alla luce di tutte queste cose, io non voglio mai più vederlo"; ES
"Mi hanno accusata di stalking nei confronti di mia madre e dei miei nonni. È successo che ho messo il pc sotto carica, il pc era di mio padre. Io vedevo una serie di messaggi "ti vedo", "sei vestita così"; ecc. Poi mi sono arrivate una serie di telefonate anonime, anche ai miei nonni. Mi hanno sequestrato l'iPhone per tutto questo. Mi sono arrivati anche dei bigliettini nel tappeto fuori casa che riportavano queste frasi "ti ammazzo " e altri Per_1
sempre con contenuto minaccioso";
ADR: ho ottimi rapporti con i miei nonni, se non fosse per loro io non avrei neanche il pane a tavola. Ho ottimi rapporti anche con mio zio materno, lui è divorziato e ha una figlia con la quale ha ottimi rapporti, anche la sua ex moglie è rimasta in buoni rapporti con lui";
ADR: "lo sono stata sentita dai Servizi Sociali, le cose che ho detto qui le ho dette anche a loro. Mi pare di essere stata sentita da loro l'anno scorso, ci sono stata più volte";
ADR: "Mia madre sta lavorando attualmente nella Costiera Amalfitana per un lavoro stagionale quindi io al momento vivo con i miei nonni e con mio zio materno e sono molto tranquilla";
ADR: "Preciso che io non voglio vedere mio padre non solo per ciò che è accaduto l'ultima volta con me ma per tutti gli atteggiamenti che ha sempre avuto nei confronti miei e dì mia madre. Mi sono sempre sentita respinta o non considerata nelle mie esigenze, ad esempio se gli chiedevo di comprarmi un paio dì scarpe la sua risposta era "fattele comprare da tua madre". Anche quando mi madre ha subito un intervento chirurgico delicato ed era appena tornata a casa, lui l'ha spinta a terra e le ha messo il piede sulla faccia, dicendole "non
pagina 8 di 19 muristi sutta i ferri, ti fazzu muriri ieu. Io ho trovato anche una ciocca di capelli nella mia stanza, ciocca che lui le ha strappato";
ADR: "Mia madre non l'ha mai denunciato per paura, sì spaventava di lui. In un'occasione,
l'ultima sera mio padre è stato a casa con noi, ho sentito gridare, lui ha chiesto a mia madre un documento, io ero con le cuffie in camera mia e sono uscita dalla stanza e ho visto mia madre a terra. Mio padre era là con lei, lei mi guardava chiedendomi aiuto con gli occhi.
Dopo un po' vado lì e ho cercato di trascinarla fuori casa;
lui era fuori in balcone e quando mi ha vista che soccorrevo mia madre, mi è venuto incontro. Io, a quel punto„ ho spinto con forza mia madre fuori casa e ho chiuso il portone e io sono rimasta dentro casa. Mi è venuto incontro minaccioso, ho sentito che prendeva qualcosa dalla cucina e quindi sono scappata, ho suonato tutti i campanelli del condominio e quando mi hanno risposto ho chiesto di salire a casa mia immediatamente, Solo dopo questo episodio mia madre si è convinta a denunciarlo. Mia madre è stata sempre trattata come una schiava. Nell'ultimo periodo, io e mia madre dormivano nella stanzetta e ci chiudemmo a chiave dentro. Mia madre non raccontava nulla a nessuno della sua famiglia perché mio padre ci minacciava. Era totalmente succube di mio padre, Dopo ogni lite lui controllava sempre il cellulare di mia madre";
ADR: "Sono anche andata da una psicologa a Scilla, all'ospedale. Mi ero trovata bene,
Questa dottoressa era la psicologa di mio zio ed è stato lui ad interessarsi per farmi seguire da questa psicologa, Questo è successo dopo che mio padre se n'è andato da casa, ci sono andata sino a qualche mese fa da questa psicologa. Non ho altro da aggiungere".
Ed allora, le superiori dichiarazioni rendono quantomai giustificato l'atteggiamento di netta chiusura manifestato dalla minore nei confronti del padre, rifiuto che è stato confermato anche nelle ultime relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni nelle quali si dà atto che “la figlia da diversi mesi prende parte con assiduità al percorso di supporto e sostegno psicologico presso il Consultorio familiare di Villa San Giovanni, condotto anche questo dalla psicologa dottoressa Martino, al quale la minore, sempre secondo quanto riferito dalla madre, ha aderito con forte volontà”.
pagina 9 di 19 Orbene, proprio di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare la figlia minore a frequentare il padre, se la stessa dimostra una chiara avversione ad avere Persona_2
con il padre un rapporto continuativo (Cass. n.11170/2019), laddove il compito principale delle istituzioni è piuttosto quello di favorire, anche attraverso i servizi sociali, la normalizzazione dei rapporti genitore-figlio.
Ed allora, alla luce della particolare gravità della situazione così determinatasi, ritiene il
Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento super esclusivo della ragazza alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con la figlia, al clima di grave conflittualità familiare vissuto dalla minore, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, criticismo, sfiducia, paura) e da ultimo, non certo per importanza, agli episodi allarmanti narrati e vissuti da e di cui la stessa ragazza è Per_1
rimasta vittima, tutti contesti ricondotti dalla figlia al comportamento paterno, senza che siano emersi condizionamenti da parte della madre, circostanze che l'hanno portata ad un progressivo allontanamento dalla figura paterna e al rifiuto ad incontrarla, senza che il padre abbia mostrato di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali della figlia, di guisa che lo stesso non appare in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti della figlia, ponendo così in atto anzi una condotta pregiudizievole.
A tale riguardo, va evidenziato, condividendosi l'indirizzo seguito dalla Suprema Corte, che “il giudice, quando abbia accertato -come nel presente caso- che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art.333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di
pagina 10 di 19 lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione
-in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare- all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art.337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato” (cfr., Cass. n.29999/2020).
In altri termini, avendo riscontrato dalle emergenze processuali che la conflittualità esistente tra il , da una parte, ed il resto del nucleo familiare, dall'altra, Pt_1
traducendosi in palese inidoneità genitoriale, assurge a motivo ostativo alla concessione dell'affidamento condiviso, tenuto peraltro conto che allo stato, l'odierno ricorrente, pur prescindendo dai gravissimi comportamenti assunti nei confronti della figlia, non ha in alcun modo dimostrato di avere acquisito una sufficiente consapevolezza della delicatezza del suo ruolo affettivo ed educativo tale da poter assicurare il sereno sviluppo della personalità di . Per_1
In altri termini, a fronte del netto rifiuto della minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita del figlio in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare pure il fattore tempo che assume via via maggiore rilevanza nell'approssimarsi della maggiore età, restando in tal caso evidente l'incidenza di esso sull'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno privilegiare la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti e già a conoscenza del caso, il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti la ragazza, individuando all'uopo tempi e modalità operative di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e la figlia, allo unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti della pagina 11 di 19 ragazza con il padre così da consentire a di individuare e mantenere entrambe le Per_1
figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, e si cementi tra i due un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo della ragazza.
Con riferimento invece agli aspetti economici della controversia, e occupandosi innanzitutto dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, deve rammentarsi che costituisce principio pacifico, condiviso da questo Tribunale, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass. n.13664/2022).
Ed allora, constatate le accresciute e mutate esigenze di vita della ragazza connesse alla sua età (diciassette anni) rispetto all'epoca della separazione consensuale, ritiene il
Collegio che tale contributo vada quantificato nella misura minima di € 400,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale, mentre va attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale.
Per ciò che concerne la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte
a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
pagina 12 di 19 perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o pagina 13 di 19 perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo pagina 14 di 19 volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
pagina 15 di 19 E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass.
n.38362/2021).
Orbene, in linea con il quadro di riferimento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, emerge che nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in favore Pt_1
dell'ex moglie, laddove dalla documentazione reddituale prodotta si evince che il pagina 16 di 19 ricorrente è dipendente, con la qualifica di operaio, presso la HI IL S.p.A. (ex
O.ME.CA.), e percepisce un reddito fisso mensile pari ad €1.900,00 circa, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità e che la resistente non ha mai svolto attività lavorativa remunerata anche a causa delle gravi patologie dalle quali era affetta, tanto da essere stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura da ultimo del 67%.
Ed allora, non v'è dubbio che tale situazione patrimoniale risulta del tutto inadeguata a consentirle di vivere autonomamente e dignitosamente in condizioni di autosufficienza economica, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale precaria situazione sia stata frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna più idonea e consona alle sue possibilità
e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza dei due figli, e senza trascurare il dato parimenti significativo che l'età dell'odierna resistente (50 anni) e la condizione del mercato del lavoro non le consentono di migliorare agevolmente la propria condizione reddituale.
Deve, dunque, riconoscersi in favore della un assegno divorzile nella misura CP_1
minima di € 100,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Deve, infine, sottolinearsi che nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede in ordine alla ripartizione tra gli ex coniugi degli obblighi relativi al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà della casa coniugale, atteso che, in linea con l'indirizzo ormai seguito da questo Ufficio in numerose procedenti pronunce, che non possono trovare ingresso in questo giudizio richieste di tipo restitutorio ovvero rivendicazioni di natura economica avanzate da ciascuna parte, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ogni coniuge, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nei giudizi di separazione, di divorzio e/o delle relative pagina 17 di 19 modifiche, sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e in omaggio al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il Controparte_1 Parte_2
27.08.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villa
San Giovanni (RC) il 22.05.2006 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni
(RC) al n.13 parte II serie A anno 2006;
-dispone l'affidamento alla madre in via super-esclusiva della figlia minore della coppia
, per le ragioni di cui in parte motivaioni specificate in motivazione;
Per_1
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di Parte_3 CP_1
un assegno mensile complessivo pari ad € 500,00 a titolo di assegno divorzile (nella misura di € 100,00 mensili) e quale contributo per il mantenimento della figlia (nella misura di € 400,00 mensili), importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, Controparte_1
l'Assegno Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
pagina 18 di 19 -condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2736 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 28.05.2024, vertente
TRA
(nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Albanese, giusta procura in atti,
[...]
presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sbarre Centrali n.99 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] l'[...], cod. fisc.: Controparte_1 [...]
), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Lucio C.F._2
Strangio e Paola Sergi, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Reggio
Calabria alla via Fra' Gesualdo Melacrinò n.47 ha eletto domicilio.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente- pagina 1 di 19 Conclusioni delle parti
All'udienza del 28 maggio 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 03.08.2023 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.08.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo che: Controparte_1
-il 22 maggio 2006 aveva contratto in Villa San Giovanni (RC) matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale è nata una figlia, , ad oggi ancora minorenne (05.12.2007); Per_1
-con decreto n.102/2021 depositato il 14.06.2021 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data 24.11.2020, statuendo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione della stessa Per_1
presso la madre e prevedendo modalità di incontri e di visita padre-figlia, nonché
l'obbligo a carico del di corrispondere alla moglie la somma complessiva di € Pt_1
480,00 quale contributo mensile per il mantenimento della (nella misura di € CP_1
100,00) e della ragazza (nella misura di € 380,00);
-la situazione patrimoniale del ricorrente era peggiorata perché egli risultava gravato di numerosi pagamenti e che la moglie possedeva la capacità di garantirsi i mezzi adeguati per vivere.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villa San Giovanni (RC) e trascritto nel registro pagina 2 di 19 degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che venisse confermato l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso la madre;
che non venisse riconosciuto alcun assegno divorzile in favore della moglie e che fosse disposta una riduzione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento della figlia.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data 13.09.2022.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva la quale contestava le deduzioni del ricorrente, evidenziando di Controparte_1
essere impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa delle gravi patologie dalle quali era affetta, tanto da essere stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura, da ultimo, del 67%; assumeva che il marito svolgeva attività lavorativa di dipendente, con la qualifica di operaio, presso la
HI IL S.p.A. (ex O.ME.CA.), percependo uno stipendio fisso mensile pari ad €
1.900,00 oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; aggiungeva, infine, di non trovarsi nella possibilità di corrispondere il 50% delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale, per come invece richiesto dal . Pt_1
All'udienza presidenziale del 20.04.2023 entrambe le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi introduttivi;
quindi, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente disponeva l'acquisizione di tutta la documentazione relativa al procedimento riguardante la figlia incardinato presso il Tribunale per i Per_1
Minorenni nonché al monitoraggio effettuato dai Servizi Sociali incaricati;
disposta quindi l'audizione della minore, con ordinanza depositata il 21.07.2023, il Presidente, a parziale modifica delle condizioni pattuite in sede di separazione consensuale, sospendeva gli incontri padre-figlia nonché qualsiasi contatto anche tramite telefono e/o videochiamata;
incaricava i Servizi Sociali di continuare a monitorare l'intero nucleo familiare e nominava un curatore speciale della minore.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, venivano acquisite le relazioni aggiornate redatte dai Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni territorialmente pagina 3 di 19 competenti;
infine, in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 28.05.2024, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal
è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una Pt_1
ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.102/2021 depositato il 14.06.2021 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale risalente al 24.11.2020, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55
e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villa San
Giovanni (RC) il 22.05.2006 tra e il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni
(RC) al n.13 parte II serie A anno 2006.
pagina 4 di 19 Per ciò che concerne la questione dell'affidamento dell'unica figlia della coppia, , Per_1
ad oggi ancora minorenne ma ormai prossima alla maggiore età che sarà raggiunta a dicembre 2025, deve rammentarsi, in generale, che la regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, è possibile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore
Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità
pagina 5 di 19 educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale qui scrutinata e in applicazione dei granitici principi giurisprudenziali appena enunciati, va detto che la situazione di difficoltà e di totale incomunicabilità e chiusura nei rapporti padre-figlia denunciata dalla resistente è emersa in tutta la sua gravità e drammaticità dall'audizione della minore disposta opportunamente già in sede presidenziale e al cui esito ha fatto poi Per_1
seguito il provvedimento reso a conclusione di quella fase, con il quale è stata statuita la sospensione degli incontri tra il genitore non collocatario e la ragazza ed è stato altresì impedito qualsiasi contatto tra i due anche tramite telefono e/o videochiamata.
Ed invero, a supportare tale provvedimento si ritiene opportuno riportare integralmente le dolorose quanto eloquenti dichiarazioni rese da : ADR "Mi chiamo e ho 15 Per_1 Per_1
anni; frequento il Liceo Scienze Umane a Villa S.G. e sono stata promossa per il terzo anno.
Al momento non pratico alcuno sport. Io vivo con mia madre e sono molto tranquilla., mi confido con lei, mi sostiene e mi incoraggia. È il mio punto di riferimento. Co. mio padre non ho alcun tipo di rapporto. Non ho mai avuto confidenza con lui. Quando cercavo di parlargli mi sbatteva fuori dalla stanza oppure mi rispondeva bruscamente, Questo avveniva sia nei confronti miei che di mia madre. lo ho cercato varie volte di avvicinarmi a mio
pagina 6 di 19 padre ma lui mi ha sempre respinta. Io ho assistito a più scene di violenza poste in essere da mio padre nei confronti di mia madre";
ADR: "Le liti tra mio padre e mia madre avvenivano sempre per motivi futili (ad es. per ciò che si doveva mangiare a cena). Io penso che lui non mi voglia bene e ho avuto conferma anche l'ultima volta che ci siamo visti, io non ci volevo andare ma mia madre ha insistito.
C'eravamo visti per mangiare una pizza assieme, eravamo a tavola e lui inizia a fare dei discorsi strani, mi diceva insistentemente di posare il cellulare perché ero con lui però lui lo usava. Poi inizia a parlare di sostanze stupefacenti, mi chiedeva se ne facessi uso (io credo che sia lui a farne uso e di questo, anzi, ne sono certa-). Mi diceva: "fatti u-n tiro di
qua, fatti un tiro di là", mi faceva il segno sul naso. Ricordo anche di avere visto bustine di erba in un'occasione in cui ero in macchina con lui quando ero più piccola, Io credo che la sua violenza sia anche frutto di questo uso di sostanze. Una volta sono anche venuti a casa mia i cani antidroga";
ADR: "'Io non ce la faccio a incontrare mio padre, mi crea ansia. Quando lo incontro per strada cerco di allontanarmi proprio per non vederlo. Quando i miei litigavano io giravo sempre intorno al tavolo, mi sentivo oppressa Anche io ho subìto violenza, ma non è stata solo fisica, anche psicologica, io preferisco non vederlo perché così sono più tranquilla";
ADR: "Lui non solo alzava le mani a mia madre, le alzava anche a me";
ADR: "Aggiungo che quando ce ne siamo andati dalla pizzeria lui barcollava perché aveva bevuto circa otto birre e quando io sono salita in macchina lui ha iniziato a dirmi "tutto quello che noi facciamo non lo devi dire a nessuno senno' mi mettete nei guai" e parlava male di tutti. Ha avuto anche un approccio di tipo sessuale nei miei confronti, cioè mi ha messo la mano nella coscia e mi ha fatto una richiesta esplicita di natura sessuale;
queste cose le ho raccontate dopo qualche giorno a mio zio, fratello di mia madre e poi ai miei nonni materni. Poi l'ho detto anche a mia madre e lei non ci voleva credere. Si è messa le mani ai capelli e mi ha detto "dimmi che stai scherzando". Quando lui mi ha richiesto quell'approccio sessuale ho aperto lo sportello della macchina e mi sono lanciata fuori dalla macchina, lui mi è venuto dietro con la macchina minacciandomi "se non risalì in macchina
pagina 7 di 19 passerai un brutto quarto d'ora". Appena ho aperto il portone dì casa, lui mi ha detto "se tu dici qualcosa a qualcuno io ti brucio con l'acido", Dopo quell'episodio l'ho visto per caso, io ero con un amico, lui con la sua compagna, lui abbassa il finestrino della macchina e mi ha sputata. La sua compagna mi ha detto "fetenzia". Da quel momento non l'ho mai più visto"; ES
"Per questi fatti mio zio e i miei nonni hanno fatto denuncia ai Carabinieri di Villa San
Giovanni; i fatti risalgono al mese di luglio dello scorso anno"; ES
"Alla luce di tutte queste cose, io non voglio mai più vederlo"; ES
"Mi hanno accusata di stalking nei confronti di mia madre e dei miei nonni. È successo che ho messo il pc sotto carica, il pc era di mio padre. Io vedevo una serie di messaggi "ti vedo", "sei vestita così"; ecc. Poi mi sono arrivate una serie di telefonate anonime, anche ai miei nonni. Mi hanno sequestrato l'iPhone per tutto questo. Mi sono arrivati anche dei bigliettini nel tappeto fuori casa che riportavano queste frasi "ti ammazzo " e altri Per_1
sempre con contenuto minaccioso";
ADR: ho ottimi rapporti con i miei nonni, se non fosse per loro io non avrei neanche il pane a tavola. Ho ottimi rapporti anche con mio zio materno, lui è divorziato e ha una figlia con la quale ha ottimi rapporti, anche la sua ex moglie è rimasta in buoni rapporti con lui";
ADR: "lo sono stata sentita dai Servizi Sociali, le cose che ho detto qui le ho dette anche a loro. Mi pare di essere stata sentita da loro l'anno scorso, ci sono stata più volte";
ADR: "Mia madre sta lavorando attualmente nella Costiera Amalfitana per un lavoro stagionale quindi io al momento vivo con i miei nonni e con mio zio materno e sono molto tranquilla";
ADR: "Preciso che io non voglio vedere mio padre non solo per ciò che è accaduto l'ultima volta con me ma per tutti gli atteggiamenti che ha sempre avuto nei confronti miei e dì mia madre. Mi sono sempre sentita respinta o non considerata nelle mie esigenze, ad esempio se gli chiedevo di comprarmi un paio dì scarpe la sua risposta era "fattele comprare da tua madre". Anche quando mi madre ha subito un intervento chirurgico delicato ed era appena tornata a casa, lui l'ha spinta a terra e le ha messo il piede sulla faccia, dicendole "non
pagina 8 di 19 muristi sutta i ferri, ti fazzu muriri ieu. Io ho trovato anche una ciocca di capelli nella mia stanza, ciocca che lui le ha strappato";
ADR: "Mia madre non l'ha mai denunciato per paura, sì spaventava di lui. In un'occasione,
l'ultima sera mio padre è stato a casa con noi, ho sentito gridare, lui ha chiesto a mia madre un documento, io ero con le cuffie in camera mia e sono uscita dalla stanza e ho visto mia madre a terra. Mio padre era là con lei, lei mi guardava chiedendomi aiuto con gli occhi.
Dopo un po' vado lì e ho cercato di trascinarla fuori casa;
lui era fuori in balcone e quando mi ha vista che soccorrevo mia madre, mi è venuto incontro. Io, a quel punto„ ho spinto con forza mia madre fuori casa e ho chiuso il portone e io sono rimasta dentro casa. Mi è venuto incontro minaccioso, ho sentito che prendeva qualcosa dalla cucina e quindi sono scappata, ho suonato tutti i campanelli del condominio e quando mi hanno risposto ho chiesto di salire a casa mia immediatamente, Solo dopo questo episodio mia madre si è convinta a denunciarlo. Mia madre è stata sempre trattata come una schiava. Nell'ultimo periodo, io e mia madre dormivano nella stanzetta e ci chiudemmo a chiave dentro. Mia madre non raccontava nulla a nessuno della sua famiglia perché mio padre ci minacciava. Era totalmente succube di mio padre, Dopo ogni lite lui controllava sempre il cellulare di mia madre";
ADR: "Sono anche andata da una psicologa a Scilla, all'ospedale. Mi ero trovata bene,
Questa dottoressa era la psicologa di mio zio ed è stato lui ad interessarsi per farmi seguire da questa psicologa, Questo è successo dopo che mio padre se n'è andato da casa, ci sono andata sino a qualche mese fa da questa psicologa. Non ho altro da aggiungere".
Ed allora, le superiori dichiarazioni rendono quantomai giustificato l'atteggiamento di netta chiusura manifestato dalla minore nei confronti del padre, rifiuto che è stato confermato anche nelle ultime relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Villa San Giovanni nelle quali si dà atto che “la figlia da diversi mesi prende parte con assiduità al percorso di supporto e sostegno psicologico presso il Consultorio familiare di Villa San Giovanni, condotto anche questo dalla psicologa dottoressa Martino, al quale la minore, sempre secondo quanto riferito dalla madre, ha aderito con forte volontà”.
pagina 9 di 19 Orbene, proprio di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare la figlia minore a frequentare il padre, se la stessa dimostra una chiara avversione ad avere Persona_2
con il padre un rapporto continuativo (Cass. n.11170/2019), laddove il compito principale delle istituzioni è piuttosto quello di favorire, anche attraverso i servizi sociali, la normalizzazione dei rapporti genitore-figlio.
Ed allora, alla luce della particolare gravità della situazione così determinatasi, ritiene il
Collegio che ricorrono nella fattispecie in esame le condizioni per disporre l'affidamento super esclusivo della ragazza alla madre, avuto riguardo ai profili di grave inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con la figlia, al clima di grave conflittualità familiare vissuto dalla minore, connotato da emozioni prevalentemente negative (rabbia, criticismo, sfiducia, paura) e da ultimo, non certo per importanza, agli episodi allarmanti narrati e vissuti da e di cui la stessa ragazza è Per_1
rimasta vittima, tutti contesti ricondotti dalla figlia al comportamento paterno, senza che siano emersi condizionamenti da parte della madre, circostanze che l'hanno portata ad un progressivo allontanamento dalla figura paterna e al rifiuto ad incontrarla, senza che il padre abbia mostrato di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale e dei bisogni affettivi e relazionali della figlia, di guisa che lo stesso non appare in grado di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti della figlia, ponendo così in atto anzi una condotta pregiudizievole.
A tale riguardo, va evidenziato, condividendosi l'indirizzo seguito dalla Suprema Corte, che “il giudice, quando abbia accertato -come nel presente caso- che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art.333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di
pagina 10 di 19 lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione
-in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare- all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art.337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato” (cfr., Cass. n.29999/2020).
In altri termini, avendo riscontrato dalle emergenze processuali che la conflittualità esistente tra il , da una parte, ed il resto del nucleo familiare, dall'altra, Pt_1
traducendosi in palese inidoneità genitoriale, assurge a motivo ostativo alla concessione dell'affidamento condiviso, tenuto peraltro conto che allo stato, l'odierno ricorrente, pur prescindendo dai gravissimi comportamenti assunti nei confronti della figlia, non ha in alcun modo dimostrato di avere acquisito una sufficiente consapevolezza della delicatezza del suo ruolo affettivo ed educativo tale da poter assicurare il sereno sviluppo della personalità di . Per_1
In altri termini, a fronte del netto rifiuto della minore di frequentare il genitore con lui non convivente, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita del figlio in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare pure il fattore tempo che assume via via maggiore rilevanza nell'approssimarsi della maggiore età, restando in tal caso evidente l'incidenza di esso sull'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno privilegiare la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti e già a conoscenza del caso, il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti la ragazza, individuando all'uopo tempi e modalità operative di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e la figlia, allo unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti della pagina 11 di 19 ragazza con il padre così da consentire a di individuare e mantenere entrambe le Per_1
figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, e si cementi tra i due un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un più equilibrato sviluppo della ragazza.
Con riferimento invece agli aspetti economici della controversia, e occupandosi innanzitutto dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia, deve rammentarsi che costituisce principio pacifico, condiviso da questo Tribunale, quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (da ultimo, Cass. n.13664/2022).
Ed allora, constatate le accresciute e mutate esigenze di vita della ragazza connesse alla sua età (diciassette anni) rispetto all'epoca della separazione consensuale, ritiene il
Collegio che tale contributo vada quantificato nella misura minima di € 400,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale, mentre va attribuito alla madre nella misura del 100% l'Assegno Unico Universale.
Per ciò che concerne la richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, occorre premettere che la nota sentenza della Suprema Corte
a Sezioni Unite n.18287/2018 ha attribuito una funzione assistenziale, compensativa e perequativa ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile stabilendo che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
pagina 12 di 19 perequativa, ai sensi della l. n.898 del 1970, art.5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Tale valutazione dovrà essere espressa, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
Ne discende che ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto delle risorse economiche di cui dispone l'ex coniuge più debole e se tali risorse siano sufficienti ad assicurare una esistenza libera e dignitosa ed un'adeguata autosufficienza economica, nonostante la sproporzione delle rispettive posizioni economiche delle parti”.
Dai principi sopra riportati, risulta evidente che il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell'assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa ed autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito (Cass.n.3015/2018).
Questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o pagina 13 di 19 perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite, l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo pagina 14 di 19 volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. n.32610/2023).
pagina 15 di 19 E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass. n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass.
n.38362/2021).
Orbene, in linea con il quadro di riferimento giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi, emerge che nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle risultanze processuali, ricorrono i presupposti di legge per poter disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno divorzile in favore Pt_1
dell'ex moglie, laddove dalla documentazione reddituale prodotta si evince che il pagina 16 di 19 ricorrente è dipendente, con la qualifica di operaio, presso la HI IL S.p.A. (ex
O.ME.CA.), e percepisce un reddito fisso mensile pari ad €1.900,00 circa, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità e che la resistente non ha mai svolto attività lavorativa remunerata anche a causa delle gravi patologie dalle quali era affetta, tanto da essere stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura da ultimo del 67%.
Ed allora, non v'è dubbio che tale situazione patrimoniale risulta del tutto inadeguata a consentirle di vivere autonomamente e dignitosamente in condizioni di autosufficienza economica, di talchè deve ragionevolmente presumersi che tale precaria situazione sia stata frutto anche di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente hanno impedito un'occupazione lavorativa della donna più idonea e consona alle sue possibilità
e aspirazioni professionali, avendo dovuto ella ottemperare essenzialmente agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla presenza dei due figli, e senza trascurare il dato parimenti significativo che l'età dell'odierna resistente (50 anni) e la condizione del mercato del lavoro non le consentono di migliorare agevolmente la propria condizione reddituale.
Deve, dunque, riconoscersi in favore della un assegno divorzile nella misura CP_1
minima di € 100,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese.
Deve, infine, sottolinearsi che nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede in ordine alla ripartizione tra gli ex coniugi degli obblighi relativi al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà della casa coniugale, atteso che, in linea con l'indirizzo ormai seguito da questo Ufficio in numerose procedenti pronunce, che non possono trovare ingresso in questo giudizio richieste di tipo restitutorio ovvero rivendicazioni di natura economica avanzate da ciascuna parte, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ogni coniuge, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nei giudizi di separazione, di divorzio e/o delle relative pagina 17 di 19 modifiche, sono quelle strettamente connesse all'oggetto del giudizio, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e in omaggio al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato il Controparte_1 Parte_2
27.08.2022, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Villa
San Giovanni (RC) il 22.05.2006 tra e , il cui atto Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Villa San Giovanni
(RC) al n.13 parte II serie A anno 2006;
-dispone l'affidamento alla madre in via super-esclusiva della figlia minore della coppia
, per le ragioni di cui in parte motivaioni specificate in motivazione;
Per_1
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di Parte_3 CP_1
un assegno mensile complessivo pari ad € 500,00 a titolo di assegno divorzile (nella misura di € 100,00 mensili) e quale contributo per il mantenimento della figlia (nella misura di € 400,00 mensili), importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce nella misura del 100% in favore della madre, Controparte_1
l'Assegno Unico Universale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa San Giovanni (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
pagina 18 di 19 -condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 CP_1
processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 2.300,00, oltre Iva,
Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.03.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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