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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3438/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.08.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. FARAVELLI CINZIA MARIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pavia, Viale Libertà 4/D;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Genesio Ed Uniti, in data
01/10/2011, (atto n. 2, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.08.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati, con obbligo del mutuo rispetto.
2)L'abitazione familiare sita in Pavia, Via Basilicata 11, viene assegnata alla SI.
[...]
, affinché vi abiti con la figlia minore;
il SI. ha già lasciato Parte_2 Per_1 Pt_1
l'immobile e si accorderà con la moglie sui giorni e gli orari necessari per il prelievo dei
pag. 1 di 5 beni personali e di altri beni, che verranno concordati. Il SI. trasferirà a breve Pt_1 la propria residenza, comunque entro la fine dell'anno.
Il contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, attualmente in essere, è intestato al SI. , il quale continuerà a farsi carico delle spese tutte di locazione, Pt_1
canone e spese condominiali, e delle utenze tutte, acqua, luce, gas, telefono, internet, varie applicazioni in streaming, Tari;
tutto ciò sinchè il proprietario dell'immobile non invierà disdetta per finita locazione, con la sua espressa manifestazione di volontà di non rinnovare ulteriormente il contratto.
Qualora il proprietario dell'abitazione agisse in tal senso, resteranno a carico del SI.
le spese di imbiancatura dei locali, nonché quelle del trasloco verso altra Pt_1
abitazione, da reperire possibilmente in Pavia, per agevolare la vita studentesca e sociale di . Le parti si accorderanno successivamente sulle entità dei contributi al Per_1
mantenimento della nuova abitazione e della figlia , sinchè la stessa non Per_1 raggiungerà l'indipendenza economica.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
stabile collocazione presso la casa familiare di Via Basilicata 11, a Pavia, con la mamma.
Il papà, stante l'età della ragazza, potrà vedere e stare con la stessa liberamente, previo accordo su giorni ed orari.
I genitori si impegnano comunque a scambiarsi sempre reciprocamente e tempestivamente le informazioni relative alla figlia, con riguardo sia alla salute, sia alla scuola.
4) Quale contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre, viene fissato
l'importo di € 250,00, somma da corrispondere mensilmente entro il giorno 22, a mezzo bonifico su c/c della SI.ra , con IBAN IT 37 Z 0103033480000000364027, con Parte_2
rivalutazione ISTAT annuale.
Il padre corrisponderà invece il 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche, non coperte da SSN nazionale, farmaceutiche, dei ticket sanitari, scolastiche (iscrizioni, tasse, libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, gite, ripetizioni), del grest, di vacanze, ricreative e sportive (iscrizioni e quote mensili, attrezzatura specifica, se richiesta dall'attività), baby sitter -seguendo comunque il Protocollo adottato dal
Tribunale di Pavia- -, previa esibizione della documentazione comprovante le spese.
pag. 2 di 5 Le spese sopra citate saranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate, a cura dell'altro genitore, nel mese successivo alla richiesta, insieme all'importo dovuto per il mantenimento.
L'assegno unico ed universale corrisposto da INPS sarà interamente percepito dal papà, mentre le detrazioni saranno al 50% fra i coniugi.
Inoltre, ci si accorda sin d'ora sulla possibilità di rivedere amichevolmente le condizioni, qualora sorgessero problematiche relative al lavoro della SI.ra , attualmente Parte_2
solo a tempo determinato ed iniziato lo scorso primo luglio.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento, entro il giorno 22 di ogni mese, l'importo di € 150.00. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) I coniugi si danno reciproco benestare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, inoltre, a prestare la propria collaborazione l'un l'altro per ogni atto o documento relativo al singolo, alla cui concessione siano necessari consensi o autorizzazioni dell'altro coniuge.
7) Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975 numero 151 i ricorrenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 3 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in San Genesio Ed Uniti, in data 01/10/2011 (atto n. 2, Parte_2 parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
pag. 4 di 5 2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 09.12.2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 3438/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.08.2024 da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'Avv. FARAVELLI CINZIA MARIA ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pavia, Viale Libertà 4/D;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Genesio Ed Uniti, in data
01/10/2011, (atto n. 2, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2011) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.08.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati, con obbligo del mutuo rispetto.
2)L'abitazione familiare sita in Pavia, Via Basilicata 11, viene assegnata alla SI.
[...]
, affinché vi abiti con la figlia minore;
il SI. ha già lasciato Parte_2 Per_1 Pt_1
l'immobile e si accorderà con la moglie sui giorni e gli orari necessari per il prelievo dei
pag. 1 di 5 beni personali e di altri beni, che verranno concordati. Il SI. trasferirà a breve Pt_1 la propria residenza, comunque entro la fine dell'anno.
Il contratto di locazione relativo all'abitazione familiare, attualmente in essere, è intestato al SI. , il quale continuerà a farsi carico delle spese tutte di locazione, Pt_1
canone e spese condominiali, e delle utenze tutte, acqua, luce, gas, telefono, internet, varie applicazioni in streaming, Tari;
tutto ciò sinchè il proprietario dell'immobile non invierà disdetta per finita locazione, con la sua espressa manifestazione di volontà di non rinnovare ulteriormente il contratto.
Qualora il proprietario dell'abitazione agisse in tal senso, resteranno a carico del SI.
le spese di imbiancatura dei locali, nonché quelle del trasloco verso altra Pt_1
abitazione, da reperire possibilmente in Pavia, per agevolare la vita studentesca e sociale di . Le parti si accorderanno successivamente sulle entità dei contributi al Per_1
mantenimento della nuova abitazione e della figlia , sinchè la stessa non Per_1 raggiungerà l'indipendenza economica.
3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
stabile collocazione presso la casa familiare di Via Basilicata 11, a Pavia, con la mamma.
Il papà, stante l'età della ragazza, potrà vedere e stare con la stessa liberamente, previo accordo su giorni ed orari.
I genitori si impegnano comunque a scambiarsi sempre reciprocamente e tempestivamente le informazioni relative alla figlia, con riguardo sia alla salute, sia alla scuola.
4) Quale contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre, viene fissato
l'importo di € 250,00, somma da corrispondere mensilmente entro il giorno 22, a mezzo bonifico su c/c della SI.ra , con IBAN IT 37 Z 0103033480000000364027, con Parte_2
rivalutazione ISTAT annuale.
Il padre corrisponderà invece il 50% delle spese straordinarie mediche e specialistiche, non coperte da SSN nazionale, farmaceutiche, dei ticket sanitari, scolastiche (iscrizioni, tasse, libri di testo, materiale didattico e di cancelleria, gite, ripetizioni), del grest, di vacanze, ricreative e sportive (iscrizioni e quote mensili, attrezzatura specifica, se richiesta dall'attività), baby sitter -seguendo comunque il Protocollo adottato dal
Tribunale di Pavia- -, previa esibizione della documentazione comprovante le spese.
pag. 2 di 5 Le spese sopra citate saranno rimborsate al genitore che le abbia anticipate, a cura dell'altro genitore, nel mese successivo alla richiesta, insieme all'importo dovuto per il mantenimento.
L'assegno unico ed universale corrisposto da INPS sarà interamente percepito dal papà, mentre le detrazioni saranno al 50% fra i coniugi.
Inoltre, ci si accorda sin d'ora sulla possibilità di rivedere amichevolmente le condizioni, qualora sorgessero problematiche relative al lavoro della SI.ra , attualmente Parte_2
solo a tempo determinato ed iniziato lo scorso primo luglio.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra , quale contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento, entro il giorno 22 di ogni mese, l'importo di € 150.00. L'assegno sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) I coniugi si danno reciproco benestare per il rilascio di documenti validi per l'espatrio, impegnandosi, inoltre, a prestare la propria collaborazione l'un l'altro per ogni atto o documento relativo al singolo, alla cui concessione siano necessari consensi o autorizzazioni dell'altro coniuge.
7) Ai sensi e per gli effetti della Legge 19 maggio 1975 numero 151 i ricorrenti, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prestano il proprio consenso al trattamento dei dati in relazione al presente atto”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pag. 3 di 5 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3, n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, sposati in San Genesio Ed Uniti, in data 01/10/2011 (atto n. 2, Parte_2 parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2011);
pag. 4 di 5 2. omologa le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. Spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 09.12.2024
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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