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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3128 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. VITTADINI ALESSANDRA GIORGIA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. RICCI BENEDETTA:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.9.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il proponendo opposizione avverso l'avviso di Controparte_1 accertamento esecutivo del canone unico patrimoniale notificatogli per l'occupazione abusiva di spazi pubblici e, in corso di causa, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che – sulla base di un'errata interpretazione della L. 160
/2019, istitutiva del citato canone – il Comune gli aveva imposto il pagamento dell'indennità di occupazione per un periodo di 30 giorni, in luogo dei 2 giorni durante i quali si era effettivamente verificata l'occupazione senza titolo dell'area antistante il suo locale, sulla quale essa opponente aveva collocato delle pedane in legno, con tavolini e sedie, recintandola. Ritualmente costituitosi, il eccepiva la tardività dell'opposizione, essendo già decorso il CP_1 termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione del Verbale della Polizia, che accertava l'occupazione, atto presupposto all'avviso esecutivo e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal Giova premettere che il canone CP_1
unico (pur avendo sostituito una serie di entrate dell'ente locale anche di natura tributaria), quantomeno nelle ipotesi in cui sia dovuto per l'occupazione di spazi pubblici, riveste natura patrimoniale, derivando esso da un rapporto concessorio (reale o fittizio, a seconda che l'occupazione sia autorizzata o meno, cfr cass. 21950/2015), con conseguente esclusione della giurisdizione tributaria.
Va altresì premesso che l'entrata patrimoniale in discorso riveste natura privatistica (così Cass.
7188/2022). Essa afferisce, cioè, a un rapporto paritetico tra l'amministrazione e il cittadino, nel quale non vi è esercizio di potere autoritativo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del G.O.
Dalla natura privatistica dell'entrata, deriva che l'accertamento della stessa da parte dell'ente non si qualifica come atto impositivo o di natura provvedimentale, ma come semplice strumento privatistico.
L'atto con cui la PA accerta l'entrata, pertanto, non è assistito da alcuna presunzione di legittimità e manca di quella attitudine alla definitività (in mancanza di impugnazione) propria del solo provvedimento amministrativo. Al contrario, l'atto paritetico con il quale la P.A. accerta un'entrata di natura privatistica è soggetto per intero all'applicazione della disciplina privatistica, con la conseguenza che, non potendosene presumere la legittimità, non possono neppure darsi ipotesi di decadenza dall'impugnazione, diverse da quelle previste dagli ordinari rimedi civilistici.
Priva di pregio appare, dunque, l'argomentazione del secondo cui il privato sarebbe decaduto CP_1 dall'opposizione per non avere tempestivamente impugnato il verbale della polizia che accertava l'occupazione del suolo pubblico.
Come anticipato, l'avviso in questa sede impugnato è un atto non autoritativo, cui il privato può reagire con gli ordinari rimedi privatistici, segnatamente – trattandosi di titolo esecutivo – con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (c.d. pre-esecutiva), esperibile senza termine di decadenza (si legga in termini Cass. 6833/2021).
Con tale opposizione, il privato potrà far valere anche vizi relativi ai presupposti dell'entrata patrimoniale, contestandone la debenza, c.d. opposizione di merito all'esecuzione. In proposito, è sufficiente osservare che l'avviso esecutivo inviato dalla P.A. è un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, sicché l'opponente non incontra i limiti previsti per le opposizioni avverso titoli giudiziali, nelle quali non si possono dedurre ragioni di merito che potevano essere dedotte nel giudizio che ha dato luogo alla formazione del titolo. Né, come anticipato, l'opposizione incontra i limiti connessi alla mancata impugnazione dell'atto presupposto, atteso che, lo si ripete, trattandosi di attività non provvedimentale della P.A., essa non è sorretta da alcuna presunzione di legittimità, che giustifichi l'imposizione di preclusioni o decadenze a carico del privato.
Ciò premesso, si osserva che la deduce l'erroneità dell'avviso che ha quantificato Parte_1
il canone di occupazione per il periodo compreso tra il 1.5.2022, data dell'accertamento dell'occupazione, e il 2.4.2022, ovvero i 30 gg antecedenti l'accertamento, atteso che, a suo dire,
l'occupazione era iniziata soltanto in data 28.4.2022, data in cui venivano posate le pedane sulle quali, solo dopo, avrebbe collocato tavoli e sedie.
Il senza contestare l'effettiva durata dell'occupazione indicata dall'attrice, si limita a CP_1 replicare di essersi avvalso della presunzione posta dall'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, a mente del quale il canone è applicato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
A dire del la norma si limiterebbe a riproporre il disposto dell'abrogato art 63 d.lgs CP_1
446/1997, che (con maggiore chiarezza) affermava che, ai fini della determinazione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, le occupazioni temporanee si “presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.”
Invero anche aderendo all'interpretazione dell'ente, secondo cui anche la nuova norma porrebbe una presunzione legale sulla durata dell'occupazione, comunque si tratterebbe di presunzione relativa.
Tradizionalmente, le presunzioni legali vengono ricondotte nel novero dei procedimenti logico- conoscitivi in base ai quali si risale, da un fatto noto, a un fatto ignoto;
il fatto noto da cui muovere è selezionato direttamente dalla Legge e non deve necessariamente possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti per l'operatività della presunzione semplice.
I meccanismi delineati dagli artt. 2727 e 2728 c.c. escludono la necessità, per la parte a favore della quale operano, di fornire la prova di un fatto che rientra nella fattispecie dalla stessa parte allegata, sicché esse costituiscono criteri di distribuzione degli oneri probatori posti a carico delle parti nel processo e descrivono le conseguenze legali di un fatto noto.
All'interno della categoria delle presunzioni legali occorre distinguere quelle relative, che ammettono la prova contraria, da quelle assolute, in presenza delle quali il meccanismo normativo non ammette la prova contraria. Queste ultime, a ben vedere, non contengono alcuna inferenza sulla verità del fatto ignoto e non consistono in una mera inversione dell'onere della prova sul piano del diritto processuale, agendo piuttosto sul piano del diritto sostanziale;
esse, in sostanza, escludono che possa essere contestata la sussistenza dei presupposti dell'effetto giuridico previsto dalla norma, così fissandone la disciplina sostanziale.
La distinzione tra le due categorie può essere ricostruita muovendo dal combinato disposto dei due commi dell'art. 2728 c.c.
Il primo comma – che recita “Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite” – descrive il meccanismo presuntivo in generale, fondato sulla relevatio ab onere probandi, comune a tutte le presunzioni legali.
Il secondo comma, invece, esclude (sempre fatta salva diversa espressa previsione di Legge) la possibilità di dare la prova contraria alle presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio.
Questo secondo comma descrive come assolute le presunzioni in forza delle quali la Legge prescrive la nullità di un atto o esclude l'azione in giudizio.
Ne deriva che tutte le presunzioni legali hanno l'effetto di sollevare la parte a favore della quale sono date dall'onere della prova, ma solo le presunzioni su cui si fonda la nullità degli atti o l'esclusione della tutela in giudizio sono assolute;
ne consegue che tutte le altre presunzioni legali sono relative e ammettono la prova contraria.
Tale interpretazione restrittiva delle ipotesi di presunzione legale assoluta, oltre che aderente al dettato normativo, parrebbe imposta dalla considerazione che il meccanismo presuntivo costituisce una rilevante eccezione al diritto di difesa, oltre che al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice e agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
Nella specie, la presunzione di cui si discute è funzionale all'esigenza di garantire l'effettività della sanzione (o comunque della percezione del canone) senza porre a carico della amministrazione – che, in sede di contestazione della sanzione, è gravata dall'onere di provare l'illecito - l'onere gravoso di dimostrare la reale durata dell'occupazione temporanea.
Tale meccanismo presuntivo non prevede alcuna ipotesi di nullità, né esclude l'azione in giudizio, sicché essa deve considerarsi, in mancanza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2728
c.c., una presunzione relativa.
D'altra parte, escludere la possibilità per il privato di dare la prova contraria costituirebbe una ingiustificata compressione del suo diritto di difesa, impedendogli di dimostrare circostanze che qualificano la sua effettiva condotta e porterebbe alla irragionevole equiparazione di illeciti potenzialmente molto diversi, senza calibrare l'entità della sanzione (la cui entità è prevista dalla Legge, non già in misura fissa, ma proporzionale alla durata dell'illecito) al disvalore del fatto, ovvero la misura del canone alla effettiva durata dell'occupazione (per diffuse considerazioni sull'operatività delle presunzioni legali assolute, si legga Corte Cost 144/2005).
Deve, quindi, ritenersi che – con formula generale (peraltro di larga applicazione, nella determinazione dei criteri per l'accertamento di entrate dell'ente pubblico) – il Legislatore si sia limitato a dispensare la P.A. dall'onere di provare la data esatta di inizio dell'occupazione abusiva, che appunto “si presume” effettuata dal trentesimo giorno precedente l'accertamento, salva in ogni caso la prova contraria che il privato è ammesso a offrire (sulla natura relativa delle presunzioni poste in materia di durata dell'occupazione abusiva, si legga Cass. 13574/2018).
Orbene, nella specie, l'opponente ha fornito la prova contraria alla presunzione, avendo dimostrato in giudizio che l'occupazione dello spazio pubblico è iniziata soltanto in data 28.4 e dunque ha avuto una durata di soli 3 giorni, prima dell'accertamento, invece che di trenta, come indicato nell'avviso impugnato.
L'opponente, infatti, ha prodotto le fatture e i documenti di trasporto relativi alla consegna dei manufatti con i quali lo spazio pubblico è stato occupato, segnatamente la ricevuta di consegna e posa in opera delle pedane, in data 28 aprile, e della recinzione di legno, in data 29 aprile. I testi escussi hanno confermato che le date indicate nei DDT sono le date in cui sono stati effettivamente posati i manufatti con cui l'occupazione si è realizzata e hanno dichiarato che, al momento del loro arrivo sul posto, l'area di cui si discute era libera e sgombra, non essendovi tavoli o sedie, che solo dopo sono stati collocati sulle pedane.
Chiarito che l'occupazione ha avuto inizio in data 28.4.2022, il canone è dovuto per tre giorni fino al
1.5.2022, giorno del verbale di accertamento.
A questo punto, giova rammentare che, in sede di opposizione all'esecuzione, l'eccessività della somma azionata non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla misura del credito. In altri termini, il giudice dell'opposizione all'esecuzione, quale è (per i motivi sopra ricordati) la presente opposizione, non deve pronunciare condanna del debitore (già tale), ma determinare l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del titolo, configurandosi, per l'appunto, tale giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva (cfr. Cass 10676/2008).
Nella specie, l'azione avviata con l'avviso esecutivo per euro 7.828,93, in relazione a un'occupazione della durata di trenta giorni, deve essere limitata a euro 783,00, corrispondente (in difetto di elementi di segno contrario per la rideterminazione che l'Amministrazione non ha fornito) a un'occupazione della durata di tre giorni.
S'impone, pertanto, la rideterminazione del credito per il quale il creditore ha diritto di agire esecutivamente in euro 783,00.
La peculiarità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione,
ridetermina il credito per il quale il ha diritto di agire esecutivamente in Controparte_1
confronto della in euro 783,00; Parte_1
spese compensate.
Rimini, 11/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3128 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. VITTADINI ALESSANDRA GIORGIA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. RICCI BENEDETTA:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 27.9.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la conveniva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale il proponendo opposizione avverso l'avviso di Controparte_1 accertamento esecutivo del canone unico patrimoniale notificatogli per l'occupazione abusiva di spazi pubblici e, in corso di causa, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che – sulla base di un'errata interpretazione della L. 160
/2019, istitutiva del citato canone – il Comune gli aveva imposto il pagamento dell'indennità di occupazione per un periodo di 30 giorni, in luogo dei 2 giorni durante i quali si era effettivamente verificata l'occupazione senza titolo dell'area antistante il suo locale, sulla quale essa opponente aveva collocato delle pedane in legno, con tavolini e sedie, recintandola. Ritualmente costituitosi, il eccepiva la tardività dell'opposizione, essendo già decorso il CP_1 termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione del Verbale della Polizia, che accertava l'occupazione, atto presupposto all'avviso esecutivo e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Innanzitutto, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dal Giova premettere che il canone CP_1
unico (pur avendo sostituito una serie di entrate dell'ente locale anche di natura tributaria), quantomeno nelle ipotesi in cui sia dovuto per l'occupazione di spazi pubblici, riveste natura patrimoniale, derivando esso da un rapporto concessorio (reale o fittizio, a seconda che l'occupazione sia autorizzata o meno, cfr cass. 21950/2015), con conseguente esclusione della giurisdizione tributaria.
Va altresì premesso che l'entrata patrimoniale in discorso riveste natura privatistica (così Cass.
7188/2022). Essa afferisce, cioè, a un rapporto paritetico tra l'amministrazione e il cittadino, nel quale non vi è esercizio di potere autoritativo, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del G.O.
Dalla natura privatistica dell'entrata, deriva che l'accertamento della stessa da parte dell'ente non si qualifica come atto impositivo o di natura provvedimentale, ma come semplice strumento privatistico.
L'atto con cui la PA accerta l'entrata, pertanto, non è assistito da alcuna presunzione di legittimità e manca di quella attitudine alla definitività (in mancanza di impugnazione) propria del solo provvedimento amministrativo. Al contrario, l'atto paritetico con il quale la P.A. accerta un'entrata di natura privatistica è soggetto per intero all'applicazione della disciplina privatistica, con la conseguenza che, non potendosene presumere la legittimità, non possono neppure darsi ipotesi di decadenza dall'impugnazione, diverse da quelle previste dagli ordinari rimedi civilistici.
Priva di pregio appare, dunque, l'argomentazione del secondo cui il privato sarebbe decaduto CP_1 dall'opposizione per non avere tempestivamente impugnato il verbale della polizia che accertava l'occupazione del suolo pubblico.
Come anticipato, l'avviso in questa sede impugnato è un atto non autoritativo, cui il privato può reagire con gli ordinari rimedi privatistici, segnatamente – trattandosi di titolo esecutivo – con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. (c.d. pre-esecutiva), esperibile senza termine di decadenza (si legga in termini Cass. 6833/2021).
Con tale opposizione, il privato potrà far valere anche vizi relativi ai presupposti dell'entrata patrimoniale, contestandone la debenza, c.d. opposizione di merito all'esecuzione. In proposito, è sufficiente osservare che l'avviso esecutivo inviato dalla P.A. è un titolo esecutivo di formazione stragiudiziale, sicché l'opponente non incontra i limiti previsti per le opposizioni avverso titoli giudiziali, nelle quali non si possono dedurre ragioni di merito che potevano essere dedotte nel giudizio che ha dato luogo alla formazione del titolo. Né, come anticipato, l'opposizione incontra i limiti connessi alla mancata impugnazione dell'atto presupposto, atteso che, lo si ripete, trattandosi di attività non provvedimentale della P.A., essa non è sorretta da alcuna presunzione di legittimità, che giustifichi l'imposizione di preclusioni o decadenze a carico del privato.
Ciò premesso, si osserva che la deduce l'erroneità dell'avviso che ha quantificato Parte_1
il canone di occupazione per il periodo compreso tra il 1.5.2022, data dell'accertamento dell'occupazione, e il 2.4.2022, ovvero i 30 gg antecedenti l'accertamento, atteso che, a suo dire,
l'occupazione era iniziata soltanto in data 28.4.2022, data in cui venivano posate le pedane sulle quali, solo dopo, avrebbe collocato tavoli e sedie.
Il senza contestare l'effettiva durata dell'occupazione indicata dall'attrice, si limita a CP_1 replicare di essersi avvalso della presunzione posta dall'art. 1 comma 816 della L. 160/2019, a mente del quale il canone è applicato considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
A dire del la norma si limiterebbe a riproporre il disposto dell'abrogato art 63 d.lgs CP_1
446/1997, che (con maggiore chiarezza) affermava che, ai fini della determinazione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, le occupazioni temporanee si “presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.”
Invero anche aderendo all'interpretazione dell'ente, secondo cui anche la nuova norma porrebbe una presunzione legale sulla durata dell'occupazione, comunque si tratterebbe di presunzione relativa.
Tradizionalmente, le presunzioni legali vengono ricondotte nel novero dei procedimenti logico- conoscitivi in base ai quali si risale, da un fatto noto, a un fatto ignoto;
il fatto noto da cui muovere è selezionato direttamente dalla Legge e non deve necessariamente possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti per l'operatività della presunzione semplice.
I meccanismi delineati dagli artt. 2727 e 2728 c.c. escludono la necessità, per la parte a favore della quale operano, di fornire la prova di un fatto che rientra nella fattispecie dalla stessa parte allegata, sicché esse costituiscono criteri di distribuzione degli oneri probatori posti a carico delle parti nel processo e descrivono le conseguenze legali di un fatto noto.
All'interno della categoria delle presunzioni legali occorre distinguere quelle relative, che ammettono la prova contraria, da quelle assolute, in presenza delle quali il meccanismo normativo non ammette la prova contraria. Queste ultime, a ben vedere, non contengono alcuna inferenza sulla verità del fatto ignoto e non consistono in una mera inversione dell'onere della prova sul piano del diritto processuale, agendo piuttosto sul piano del diritto sostanziale;
esse, in sostanza, escludono che possa essere contestata la sussistenza dei presupposti dell'effetto giuridico previsto dalla norma, così fissandone la disciplina sostanziale.
La distinzione tra le due categorie può essere ricostruita muovendo dal combinato disposto dei due commi dell'art. 2728 c.c.
Il primo comma – che recita “Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite” – descrive il meccanismo presuntivo in generale, fondato sulla relevatio ab onere probandi, comune a tutte le presunzioni legali.
Il secondo comma, invece, esclude (sempre fatta salva diversa espressa previsione di Legge) la possibilità di dare la prova contraria alle presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio.
Questo secondo comma descrive come assolute le presunzioni in forza delle quali la Legge prescrive la nullità di un atto o esclude l'azione in giudizio.
Ne deriva che tutte le presunzioni legali hanno l'effetto di sollevare la parte a favore della quale sono date dall'onere della prova, ma solo le presunzioni su cui si fonda la nullità degli atti o l'esclusione della tutela in giudizio sono assolute;
ne consegue che tutte le altre presunzioni legali sono relative e ammettono la prova contraria.
Tale interpretazione restrittiva delle ipotesi di presunzione legale assoluta, oltre che aderente al dettato normativo, parrebbe imposta dalla considerazione che il meccanismo presuntivo costituisce una rilevante eccezione al diritto di difesa, oltre che al principio del libero apprezzamento delle prove da parte del giudice e agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
Nella specie, la presunzione di cui si discute è funzionale all'esigenza di garantire l'effettività della sanzione (o comunque della percezione del canone) senza porre a carico della amministrazione – che, in sede di contestazione della sanzione, è gravata dall'onere di provare l'illecito - l'onere gravoso di dimostrare la reale durata dell'occupazione temporanea.
Tale meccanismo presuntivo non prevede alcuna ipotesi di nullità, né esclude l'azione in giudizio, sicché essa deve considerarsi, in mancanza dei presupposti di cui al secondo comma dell'art. 2728
c.c., una presunzione relativa.
D'altra parte, escludere la possibilità per il privato di dare la prova contraria costituirebbe una ingiustificata compressione del suo diritto di difesa, impedendogli di dimostrare circostanze che qualificano la sua effettiva condotta e porterebbe alla irragionevole equiparazione di illeciti potenzialmente molto diversi, senza calibrare l'entità della sanzione (la cui entità è prevista dalla Legge, non già in misura fissa, ma proporzionale alla durata dell'illecito) al disvalore del fatto, ovvero la misura del canone alla effettiva durata dell'occupazione (per diffuse considerazioni sull'operatività delle presunzioni legali assolute, si legga Corte Cost 144/2005).
Deve, quindi, ritenersi che – con formula generale (peraltro di larga applicazione, nella determinazione dei criteri per l'accertamento di entrate dell'ente pubblico) – il Legislatore si sia limitato a dispensare la P.A. dall'onere di provare la data esatta di inizio dell'occupazione abusiva, che appunto “si presume” effettuata dal trentesimo giorno precedente l'accertamento, salva in ogni caso la prova contraria che il privato è ammesso a offrire (sulla natura relativa delle presunzioni poste in materia di durata dell'occupazione abusiva, si legga Cass. 13574/2018).
Orbene, nella specie, l'opponente ha fornito la prova contraria alla presunzione, avendo dimostrato in giudizio che l'occupazione dello spazio pubblico è iniziata soltanto in data 28.4 e dunque ha avuto una durata di soli 3 giorni, prima dell'accertamento, invece che di trenta, come indicato nell'avviso impugnato.
L'opponente, infatti, ha prodotto le fatture e i documenti di trasporto relativi alla consegna dei manufatti con i quali lo spazio pubblico è stato occupato, segnatamente la ricevuta di consegna e posa in opera delle pedane, in data 28 aprile, e della recinzione di legno, in data 29 aprile. I testi escussi hanno confermato che le date indicate nei DDT sono le date in cui sono stati effettivamente posati i manufatti con cui l'occupazione si è realizzata e hanno dichiarato che, al momento del loro arrivo sul posto, l'area di cui si discute era libera e sgombra, non essendovi tavoli o sedie, che solo dopo sono stati collocati sulle pedane.
Chiarito che l'occupazione ha avuto inizio in data 28.4.2022, il canone è dovuto per tre giorni fino al
1.5.2022, giorno del verbale di accertamento.
A questo punto, giova rammentare che, in sede di opposizione all'esecuzione, l'eccessività della somma azionata non travolge l'atto per l'intero, ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla misura del credito. In altri termini, il giudice dell'opposizione all'esecuzione, quale è (per i motivi sopra ricordati) la presente opposizione, non deve pronunciare condanna del debitore (già tale), ma determinare l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del titolo, configurandosi, per l'appunto, tale giudizio come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva (cfr. Cass 10676/2008).
Nella specie, l'azione avviata con l'avviso esecutivo per euro 7.828,93, in relazione a un'occupazione della durata di trenta giorni, deve essere limitata a euro 783,00, corrispondente (in difetto di elementi di segno contrario per la rideterminazione che l'Amministrazione non ha fornito) a un'occupazione della durata di tre giorni.
S'impone, pertanto, la rideterminazione del credito per il quale il creditore ha diritto di agire esecutivamente in euro 783,00.
La peculiarità delle questioni affrontate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione,
ridetermina il credito per il quale il ha diritto di agire esecutivamente in Controparte_1
confronto della in euro 783,00; Parte_1
spese compensate.
Rimini, 11/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi