Art. 2. 1. Il contributo italiano sara' utilizzato, in via prioritaria, a favore di coloro che hanno subito un danno alla salute o la perdita della liberta', di beni di proprieta' o del reddito per effetto della persecuzione nazista diretta nei loro confronti e che vivono in precarie condizioni finanziarie, dando precedenza a coloro che si trovino al di sotto della soglia di poverta'.
2. In via sussidiaria, il contributo sara' destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunita' piu' duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.
3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonche' all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvedera' l'Unione delle comunita' ebraiche italiane.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.
2. In via sussidiaria, il contributo sara' destinato a finanziare progetti intesi a beneficiare le comunita' piu' duramente colpite dalle persecuzioni naziste o a prevenire che simili ingiustizie possano ripetersi nel futuro.
3. All'individuazione dei soggetti e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonche' all'erogazione a favore degli stessi delle relative provvidenze, provvedera' l'Unione delle comunita' ebraiche italiane.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assicura le iniziative occorrenti per l'attuazione della presente legge, comprese le opportune forme di vigilanza sull'utilizzo dei fondi ai sensi del comma 3.